FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LA COPERTURA DEI RISCHI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE
Il presente fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni generali di assicurazione comprensive di glossario, deve essere consegnato al
contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di Tutela Legale per la copertura dei rischi nell´ambito dell´Attività Aziendale, denominato
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall´lVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell´lVASS.
ll contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARlO
A) Assicurativo
Addetti | l soggetti indicati nell´Articolo “Persone Assicurate" di cui all´art.15 delle condizioni di assicurazione. |
Assicurazione/Contratto | ll Contratto di assicurazione. |
Assicurato | Colui a favore del quale opera l´assicurazione. |
Carenza Assicurativa | ll periodo dove non c´è copertura contrattuale. |
Caso assicurativo/Sinistro | La controversia o il procedimento per i quali è prestata l´assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Copertura | ll contenuto delle garanzie individuato negli artt. 12-13-14-1& delle condizioni di assicurazione. |
lndennizzo /Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Libro Unico del Lavoro | Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali. |
Parti | ll Contraente e la Società. |
Polizza | ll documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | ll corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia. |
Società/Assicuratore | L´impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA |
B) Giuridico
Applicazione delle misure cautelari all´impresa | Si verifica quando il Pubblico Ministero ritiene sussistere gravi indizi di responsabilità dell´Ente per un illecito amministrativo conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 000/00 x x.x.x. (xxxx xxxx Elenco). ln questo caso il Pubblico Ministero può richiedere l´applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive previste dal decreto. ln luogo della misura cautelare interdittiva, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale che cura l´attuazione del Modello di Organizzazione e di controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi. |
Arbitrato | E´ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l´insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | E´ l´attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Confisca | A seguito dell´accertamento dell´illecito amministrativo dipendente da reato, viene disposta nei confronti dell´Ente, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. |
Contravvenzione | E´ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l´elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l´arresto e/o l´ammenda. |
Coordinatore per la progettazione | Soggetto incaricato dal Committente di redigere il piano di sicurezza ed il fascicolo delle informazioni ai sensi dell´art. 89 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). |
Coordinatore per le esecuzione dei lavori | Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell´impresa esecutrice, incaricato dal Committente di assicurare le disposizioni indicate nel piano di sicurezza, di adeguare i piani in relazione all´evoluzione dei lavori, di organizzare il coordinamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi e di assumere o fare assumere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle lavorazioni nel cantiere, ai sensi dell´art. 89 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). |
Danno extracontrattuale | E´ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l´evento dannoso. |
Delitto | E´ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. ll delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E´ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti |
privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. | |
Diritto penale | E´ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell´interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l´imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Elenco reati previsti dal D.Lgs. 231/01 | - Reati connessi alla violazione delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro- omicidio colposo (art. 589 c.p.)- lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.). - Delitti contro la P.A. - malversazione a danno dello Stato (art. 31&-bis c.p.); - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 31&-ter c.p.);- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. &40, 1° comma , n. 1 c.p.);- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. &40-bis c.p.);- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. &40-ter c.p.);- concussione (art. 317 c.p.);- corruzione per un atto d´ufficio (art. 318 c.p.); - corruzione per un atto contrario ai doveri d´ufficio (art. 319 c.p.);- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). - Delitti lnformatici e trattamento illecito di dati. Reati societari- false comunicazioni sociali (art. 2&21 c.c.);- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2&22 c.c.);- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2&24 c.c.);- impedito controllo (art. 2&25 c.c.);- indebita restituzione dei conferimenti (art:2&2& c.c.);- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2&27 c.c.); - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2&28 c.c.);- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2&28 c.c.);- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2&29-bis c.c.);- formazione fittizia del capitale (art. 2&32 c.c.);- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori(art. 2&33 c.c.);- illecita influenza sull´assemblea (art. 2&3& c.c.);- aggiotaggio (art. 2&37 c.c.);- ostacolo all´esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2&38 c.c.). - Delitti finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (nonché delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall´articolo 2 della Convezione). - Delitti contro la personalità individuale - riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. &00 c.p.);- prostituzione minorile (art. &00-bis c.p.);- pornografia minorile (art. &00-ter c.p.);- pornografia virtuale (art. &00-quater 1 c.p.)- detenzione di materiale pornografico (art. &00-quater c.p.);- iniziative, turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. &00-quinquies c.p.);- tratta di persone (art. &01 c.p.);- acquisto e alienazione di schiavi (art. &02 c.p.). - Delitti contro la persona- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p). - Delitti contro la fede pubblica- falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);- alterazione di monete (art. 454 c.p.);- spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte pubblico credito o di valori di bollo (art. 4&0 c.p.);- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 4&1 c.p.);- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 4&4 c.p.). - Violazioni del Testo Unico Finanza- delitti di abuso di informazione privilegiate (art. 184);- delitti di manipolazione del mercato (art.185).- illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art.187- quinquies). - Reati associativi, concernenti il riciclaggio; il traffico dei migranti; l´intralcio alla giustizia. Tutte le fattispecie indicate possono coinvolgere l´ente collettivo ove rivestano il carattere della “transnazionalità" ai sensi dell´art.3 della legge. |
Enti | Sono le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si applica la disciplina della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell´ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L´illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
lnsorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | ll momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l´insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l´insorgenza è: - nell´ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell´ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l´evento dannoso; - nell´ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. |
Lavoro parasubordinato | Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti |
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l´organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l´esecuzione dell´attività lavorativa (D.Lgs. 27&/03). | |
Lavoratore autonomo | Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell´opera senza vincolo di subordinazione. |
Modello organizzativo | Sistema aziendale per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 e s.m.i. |
Modello riparatorio | intervento per l´eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell´art. 17 let. b) D.Lgs n. 231/01. |
Organismo di vigilanza | E´ la struttura, dotata di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricata dall´Ente di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli organizzativi attuati e di curarne l´aggiornamento. |
Piano di sicurezza e di coordinamento | Documento redatto dal coordinatore designato dal Committente, contenente l´individuazione, l´analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione idonee a garantire, per tutta la durata dei lavori l´incolumità psicofisica dei lavoratori. |
Piano operativo di sicurezza | Documento che il datore di lavoro dell´impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere per l´applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire l´incolumità dei dipendenti dell´impresa stessa. |
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative | E´ il procedimento relativo agli illeciti amministrativi conseguenti ai reati indicati nel D.Lgs n. 231/01. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell´Ente appartiene al Giudice Penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. |
Procedimento penale | lnizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante lnformazione di Garanzia. Questa contiene l´indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. l reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Responsabilità dell´Ente | si verifica quando i vertici dell´Ente o i sottoposti commettono uno dei reati indicati nell´Elenco di cui al D.Lgs. 231/01 ( vedi alla voce Elenco reati indicati dal D.Lgs. 231/01 ) nell´interesse o a vantaggio dell´Ente. |
Responsabile dei lavori | soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per l´esecuzione o per il controllo dell´esecuzione dell´opera e per sostituirlo nelle responsabilità di organizzazione della sicurezza nel cantiere. |
Sanzione amministrativa | Misura che l´ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E´ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell´Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall´Autorità Giudiziaria. |
Sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/01 | Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall´art. 9 D.Lgs. n. 231/01 sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono l´interdizione dell´esercizio dell´attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazioni di un pubblico servizio; l´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell´imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. xx xxxxxxx decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Spese peritali | Sono quelle relative all´opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |
A. lNFORMAZlONl SULL'lMPRESA Dl ASSlCURAZlONE
1. lnformazioni generali
a) ll Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all´Albo dei gruppi assicurativi al n. 02&. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale 3 2.750.000,00 interamente versato;
b) Sede legale: 00000 Xxxxxx (xxxxxx);
c) La Direzione Generale in ltalia : 00000 Xxxxxx (xxxxxx) – Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/X;
d) Recapito telefonico: x00 000 0000&11, sito internet: xxx.xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
e) L´lmpresa di assicurazioni è autorizzata all´esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 2&/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.1& "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento lsvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. l dell´Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell´lmpresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. lnformazioni sulla situazione patrimoniale dell´impresa di assicurazioni
ll patrimonio netto ammonta a 31,08 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 22,33 milioni di euro.
L´indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 2,70 (tale indice rappresenta il rapporto tra l´ammontare del margine di solvibilità disponibile e l´ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. lNFORMAZlONl SUL CONTRATTO
ll contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all´assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
ll contratto è destinato all´assicurazione della tutela dei diritti dell´Assicurato/Contraente per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.lgs 231/01 nell´ambito dell´attività di impresa dichiarata in polizza, escludendo l´attività edile.
ll Contraente viene assicurato per le seguenti Coperture:
- Modulo Difesa Penale;
- Modulo Difesa Civile;
- Modulo Assistenza Peritale Per il Modello Organizzativo Riparatorio;
- Modulo Servizi di Consulenza Legale: ConsulDAS
Per i dettagli delle garanzie, si rinvia agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 1& delle Condizioni Generali di Contratto.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell´indennizzo.
Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in specificati articoli:
- Adeguamento del Massimale, delle Eventuali lndennità e del Premio – art. & A) delle Condizioni Generali di Contratto;
- Regolazione Premio – art. & B) delle Condizioni di Assicurazione;
- Modulo Assistenza Peritale Per Modello Organizzativo Riparatorio – art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Esclusioni – art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Denuncia del Caso assicurativo e Scelta del Legale – art. 20 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Gestione del Caso Assicurativo – art. 21 delle Condizioni Generali di Contratto.
ll contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 11, 14, 19 e 20 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
ln caso di sinistro con spese legali pari a 3 50.000,00 e massimale per sinistro pari a 3 55.000,00:
❑ le spese legali che eccedono i 3 50.000,00, pari a 3 5.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell´Assicurato;
❑ le spese legali fino a 3 50.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate.
Esempio di carenza:
se è presente una carenza pari a &0 giorni:
❑ i sinistri insorti entro &0 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati;
❑ i sinistri insorti successivamente ai &0 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
2. Dichiarazioni dell´assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenze:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Avvertenze:
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Si rinvia all´art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
3. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L´assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Avvertenze:
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Si rinvia all´art.4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
4. Premi
ll pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. ll frazionamento è ammesso purché la singola rata non sia inferiore a 24 euro.
l possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, l pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di 3 750,00.
5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all´artt. &A) e &B) delle Condizioni Generali di Contratto.
&. Surroghe/rimborsi
Avvertenze:
Ai sensi dell´art. 191& del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenze:
ll contratto prevede all´art. 23 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell´Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
7. Diritto di recesso
Avvertenze:
ll contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al &0° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all´altra parte mediante lettera raccomandata, con effetto dalla prima scadenza annuale di polizza e con preavviso di almeno &0 giorni. Si rinvia all´art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
l diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell´art. 2952 del codice civile.
Avvertenze:
• Resta fermo quanto previsto dall´art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
• l´Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell´erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell´Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l´Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l´Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l´Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
9. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
10. Regime fiscale
ll contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 19&1, n° 121& e successive modificazioni ed integrazioni.
C. lNFORMAZlONl SULLE PROCEDURE LlQUlDATlVE E SUl RECLAMl
1. Sinistri – Liquidazione dell´indennizzo
Avvertenze:
La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell´art. 20 delle Condizioni Generali di Contratto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all´art. 21 delle Condizioni Generali di Contratto.
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000;
fax 000 0000000 - e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.
Qualora l´esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'lVASS (lstituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
lVASS - Servizio Tutela Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. ln questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'lVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l´operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all´impresa di assicurazione e dell´eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
ll modulo per la presentazione del reclamo ad lVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Prima di interessare l´Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
l sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
• l´arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l´Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell´art. 22 delle condizioni generali di assicurazione. ln ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
l sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
• la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 1&2/2014 in vigore dal 9.2.2015;
• la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Le ricordiamo, per l´esperimento dell´azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l´arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.
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D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Nota informativa Mod. N.l. 1&0&/D231
l dati contenuti nel presente documento sono aggiornati a Giugno 201&
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Pag. 2 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE | Pag. 3 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | Pag. 6 |
Modello CA 2008/D231
Documento aggiornato a dicembre 2011
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Articolo 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia o al Broker cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.
Articolo 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società, all’Agenzia o al Broker mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno.
Articolo 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il contratto si risolve di diritto qualora l’Assicurato / Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può recedere dal contratto, con effetto dalla prima scadenza annuale di polizza e con preavviso di almeno 60 giorni. In tali casi essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Articolo 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato \ Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, email o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o all’Agenzia cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un broker, le comunicazioni fatte al Broker s’intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato / Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta ed al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all’altra parte.
Articolo 6 - A) ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE / B) REGOLAZIONE PREMIO
Lettera A) - ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE EVENTUALI INDENNITÀ E DEL PREMIO
Se nel frontespizio della polizza, nell’apposito spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti - l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti hanno la facoltà di rinunciare all’aggiornamento del contratto e il massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; mancando l’accordo varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
Lettera B) - REGOLAZIONE PREMIO
Nel caso in cui il premio annuo del contratto sia calcolato in base a parametri variabili (ad es.: numero degli addetti, fatturato annuo, ecc.), esso è assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.
A tale scopo, non oltre 60 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa ai parametri variabili aggiornati per l’eventuale regolazione del premio; l’eventuale differenza, attiva o passiva, deve essere regolata entro 30 giorni, rispettivamente dalla richiesta fatta dalla Società se si tratta di regolazione in aumento o dalla dichiarazione se si tratta di regolazione in diminuzione.
Articolo 7 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ..
Articolo 8 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
Articolo 9 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Articolo 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE
Articolo 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Articolo 12 - MODULO DIFESA PENALE
Con riferimento all’Articolo 11 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ”, qualora nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
a) sia sottoposto, in qualità di Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica, a procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative ed all’applicazione di eventuali misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a responsabilità amministrative per tutti i reati previsti nel Decreto in oggetto e nelle sue successive modificazioni e integrazioni. La garanzia è operante anche prima del ricevimento da parte dell’Ente dell’informazione di garanzia;
b) sia sottoposto, quale legale rappresentante, amministratore, institore, dirigente, preposto, membro dell’organismo di Vigilanza dell’Ente a procedimento penale come imputato sia dei reati dolosi previsti dal D.Lgs. 231/01 sia dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro anche se non collegati al procedimento sub (a. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Si comprendono in garanzia, a parziale deroga di quanto stabilito all’Articolo 17 - “ESCLUSIONI”, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Nel caso di reati dolosi, la garanzia opera a condizione che l’assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio; sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
c) debba presentare Opposizione avanti l’Autorità competente, avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Organo preposto. Si precisa che la suddetta garanzia opera a parziale deroga di quanto stabilito all’Articolo 17 - “ESCLUSIONI”.
d) le spese relative per l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell’INAIL, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
La garanzia comprende, inoltre, le spese per la difesa penale di cui alle lettere a) e b) e le opposizioni di cui alla lettera c) conseguenti anche ai procedimenti derivanti dalla violazione delle norme di cui ai seguenti Decreti:
• D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• X.Xxx 758/1994 e successive modifiche e integrazioni.: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Articolo 13 - MODULO DIFESA CIVILE
Con riferimento all’Articolo 11 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, qualora nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
• debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in
esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
L’Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento della denuncia di sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia.
Articolo 14 - MODULO ASSISTENZA PERITALE PER MODELLO ORGANIZZATIVO RIPARATORIO ai sensi dell’art. 17 lett. b) D.Lgs. 231/01
Con riferimento all’Articolo 11 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed inadempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, qualora nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
• l’Ente assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti sprovvisto di adeguato modello preventivo di organizzazione. La garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. La garanzia è prestata nel limite di euro 2.500,00 per sinistro.
Articolo 15 - PERSONE ASSICURATE
Oltre che a favore del Contraente, in qualità di Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica le garanzie di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16 operano a favore di :
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: per il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività; per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
- Per le Società di Persone: per i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente, il Responsabile del Servizio di prevenzione, i dirigenti, preposti o i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i membri dell’organismo di
vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01; per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
- Per le Società di Capitali: per il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente, il Responsabile del Servizio di prevenzione, i dirigenti, i preposti o i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i membri dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs n. 231/01; per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
Nel caso sussistano conflitti di interesse con la Contraente la garanzia opera esclusivamente a favore di quest’ultima.
Articolo 16 - MODULO SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE: ConsulDAS
Ad integrazione delle garanzie previste di cui agli articoli 12, 13 e 14, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalle suddette coperture:
• ConsulDAS: telefonica con il numero verde 800/849090. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).
Articolo 17 - ESCLUSIONI La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, lettera b) e c);
• controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a Libro Unico Del Lavoro.
Articolo 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa.
Articolo 19 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:
a) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
b) trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi. Inoltre:
1. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
2. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
3. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
4. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
5. Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
6. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
7. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
8. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 20 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente
notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
Articolo 21 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 20.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Articolo 22 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Articolo 23 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I