TRA
Prot. n. 0176339 del 01/10/2021 - [UOR: 2-DACP - Classif. II/7]
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI SIENA E L’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO I BAR PRESENTI NEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’
La presente Convenzione è stipulata
TRA
l’UNIVERSITÀ DI SIENA, di seguito “Università”, avente sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxx 00, codice fiscale n. 80002070524 e P.IVA. n. 00273530527, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità di Rettore pro tempore e, in quanto tale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’Ateneo, autorizzato a rappresentare legalmente l’Ente, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n
….……………………….. del ;
E
l’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO, di seguito “ARDSU,” avente sede legale in Xxxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - codice fiscale n. 94164020482 e P. IVA n. 05913670484, rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 149 del 10/6/2021, autorizzato a rappresentare legalmente l’Ente, in esecuzione della
Deliberazione del C.d.A. n. … del ;
PREMESSO CHE:
- l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario svolge tra i propri servizi anche il Servizio di Ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti le diverse Università, Accademie ed Istituti di formazione superiore presenti sul territorio regionale, attraverso l’esercizio di mense a gestione diretta, oppure attraverso contratti di appalto o convenzioni;
- per gli studenti iscritti all’Università di Siena (e frequentanti le sedi di Siena dell’Ateneo) e all’Università per Stranieri di Siena, il servizio ristorazione è stato erogato dall’ARDSU fino al 31 maggio 2021 mediante le mense di Via X. Xxxxxxx n. 45 (gestione diretta), Xxx X. Xxxxx (xxxxxxx), Xxx Xx Xxxxxx 0 (xxxxxxx), Complesso Ospedaliero Le Scotte (convenzione con XXX Xxxxxx), oltreché mediante apposito appalto per il servizio destinato agli studenti di UNISTRASI;
- a seguito dell’esigenza, non più procrastinabile, di dare avvio ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza della mensa di Via X. Xxxxxxx l’ARDSU ha disposto la chiusura temporanea di tale struttura per il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori di cui sopra, con conseguente spostamento della gestione diretta del servizio ristorazione presso la struttura di Via De Xxxxxx;
- per effetto della chiusura della mensa di Via Bandini è inevitabilmente diminuita la disponibilità di punti di somministrazione del servizio ristorazione destinati agli studenti universitari frequentanti le sedi didattiche
e le residenze ubicate nel centro storico cittadino che vede ad oggi quale unica struttura rimasta operativa quella di Via X.Xxxxx;
- lo stato di fatto di cui al punto precedente ha fatto emergere la necessità per l’ARDSU di individuare soluzioni temporanee idonee a integrare l’unico punto di somministrazione attivo con altre strutture, per fronteggiare potenziali momenti di massima affluenza in alcuni periodi dell’anno accademico, e un possibile e auspicabile progressivo ritorno alla didattica in presenza che produrrebbe un effetto normalizzante, rispetto ai due ultimi anni accademici sulla domanda espressa dal’utenza studentesca;
- nell’ambito dei contatti istituzionali intercorsi al riguardo, l’Università ha manifestato la volontà di mettere a disposizione di ARDSU, per le esigenze espresse da questa, i bar ubicati presso le proprie sedi di Xxx X. Xxxx x. 0 (xxx. Xxx Xxxxxxx) e Xxx Xxxx x. 00 (ex O.P. “San Niccolò”), attualmente affidati in concessione ad operatore economico individuato a seguito di specifica procedura di scelta del contraente;
- l’ARDSU ha verificato l’idoneità dei bar di cui sopra all’utilizzo quali punti ristorazione in quanto collocati all’interno delle sedi didattiche di Xxx X. Xxxx
x. 0 (xxx. Xxx Xxxxxxx) e Xxx Xxxx x. 00 (ex O.P. “San Niccolò”) e, quindi, del tutto idonee a soddisfare il requisito di prossimità rispetto alle sedi di studio richiesto alle strutture adibite a servizio ristorazione aziendale;
- l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/1990 e
s.m.i. prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’ARDSU con l’accordo di cui trattasi si propone di mantenere un livello adeguato di erogazione del servizio ristorazione presso la sede di Siena così da assolvere in termini adeguati, nonostante la temporanea indisponibilità della struttura di via Bandini,ad una propria funzione istituzionale;
- l’Università da parte sua ha interesse a concorrere, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze e in collaborazione con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al continuo miglioramento dei servizi di supporto e complemento offerti agli studenti universitari, quale è appunto il servizio ristorazione, in quanto elementi che influiscono, unitamente all’offerta didattica, a determinare l’attrattività di una sede universitaria;
- Vista la Deliberazione del C.d.A. n del
……………… con cui l’Università ha approvato lo schema della presente Convenzione;
- Vista la Deliberazione del C.d.A. n …. del con cui l’ARDSU ha
approvato lo schema del presente Accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Università di Siena mette a disposizione i bar ubicati presso le proprie sedi di Xxx X. Xxxx x. 0 (xxx. Xxx Xxxxxxx) e Xxx Xxxx x. 00 (ex O.P. “San Niccolò”), quali sedi che l’ARDSU potrà utilizzare per l’erogazione del
servizio ristorazione agli studenti universitari iscritti all’Università di Siena e agli altri Istituti di alta formazione presenti sul territorio.
L’ARDSU prende atto che i bar di cui trattasi sono attualmente affidati dall’Università ad un operatore economico in regime di concessione, giusto contratto 198455/2018 del 27.12.2018, con scadenza il 26.12.2021 e facoltà di rinnovo fino al 26.12.2024. In ragione della natura del contratto di concessione in questione, l’erogazione del servizio ristorazione agli studenti universitari comporta che l’ARDSU instauri con il suddetto operatore economico un rapporto negoziale autonomo rispetto alla concessione in parola, mediante contratto di appalto da affidarsi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il quale regolare l’esecuzione del servizio ristorazione. L’espletamento di tale servizio non dovrà in alcun modo pregiudicare la regolare esecuzione della concessione di cui sopra e non potrà avere una durata eccedente quella della concessione medesima.
ART. 2
TIPOLOGIA DI UTENZA DEL SERVIZIO
Il servizio ristorazione erogato nei bar di cui all’articolo 1 è riservato ad una utenza composta da studenti universitari preventivamente autorizzati e disciplinati dall’ARDSU.
Gli utenti potranno accedere al servizio ristorazione esclusivamente se in possesso dell’apposito badge magnetico personale “Carta Studenti della Toscana” rilasciato dagli Atenei Toscani o dall’ARDSU.
Detto servizio sarà erogato in una fascia oraria ricompresa nell’orario di apertura dei bar come stabiliti dal contratto di concessione affidato
dall’Università.
Gli studenti universitari che usufruiscono del servizio ristorazione sono tenuti a rispettare le norme regolamentari e di comportamento in uso presso le strutture interessate.
L’ARDSU potrà prevedere l’utilizzo di un sistema informatizzato di registrazione degli accessi al servizio da parte degli studenti interessati. In tal caso gli apparati hardware e i dispositivi software saranno forniti e messi in opera ad esclusivo carico dell’ARDSU, senza alcun onere per l’Università. L’Università, al fine di garantire adeguato funzionamento del sistema informatizzato, renderà disponibile opportuna connessione internet.
L’installazione di tali apparecchiature dovrà essere previamente autorizzata dall’Università con la quale dovranno anche essere concordate le modalità di installazione e di ubicazione.
ART. 3 ONERI
L’Università dichiara e l’ARDSU prende atto che i locali di cui al presente accordo, nonché le attrezzature e gli arredi negli stessi installate, sono idonei per l’esercizio dell’attività di ristorazione, rispettano le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e conformi alla loro destinazione d’uso e ne garantisce gli eventuali adeguamenti a future norme che dovessero sopraggiungere in materia.
L’ARDSU prende atto delle disposizioni contenute nel contratto di concessione stipulato tra l’Università e il Gestore in ordine agli oneri di gestione, con particolare riferimento per quelle che concernono le
manutenzioni ordinarie, riparative e straordinarie, incluse quelle che dovessero rendersi necessarie per conservare in sicurezza gli edifici, le imposte e tasse, le utenze e le coperture assicurative, che l’ARDSU stessa si impegna a richiamare espressamente in sede di contratto di affidamento del servizio ristorazione.
ART. 4
NATURA GIURIDICA DELL’ACCORDO
Le Parti convengono che il presente Accordo ha natura gratuita.
ART. 5 DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione ha validità dal ………….. fino al ……………...
Successivamente a quest’ultima data, permanendo il reciproco interesse alla stessa, le parti stipuleranno un nuovo Accordo.
E’ in ogni caso escluso il tacito rinnovo.
Resta salvaguardata la facoltà per le Parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, in caso di sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse, dandone formale comunicazione scritta all’altra parte con preavviso di almeno due mesi.
ART. 6
MODALITA’ DI STIPULA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione viene stipulata in formato elettronico con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/1990 e s.m.i. .
ART. 7
FORO COMPETENTE
Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia stessa.
Qualora ciò non sia possibile l’eventuale controversia attivata da una delle parti sarà devoluta alla competenza del Foro di Siena.
ART. 8 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le leggi, decreti, circolari vigenti e quelle che potranno essere emanate durante la sua esecuzione.
ART. 9
IMPOSTA DI XXXXX E DI REGISTRAZIONE
Il presente Accordo tra Pubbliche Amministrazioni viene redatto in esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16, Allegato B - Tabella del DPR 26/10/1972, n. 642, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986 con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. UNIVERSITA’ DI SIENA
…………
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
……….