Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Regolamento per la ripartizione degli incentivi
di cui all’art. 93, comma 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
(Emanato con D.R. n. 1127/2016 del 29.07.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 01.08.2016 e nel B.U. n. 124)
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione, per l’Università degli Studi di Siena, degli incentivi di cui all’art. 93, comma 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e secondo quanto stabilito nel CCI per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 93, comma 7-ter D.Lgs 12.04.2006, n. 163 stipulato in data 13 giugno 2016.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività, sono riconosciuti ai soggetti di cui al successivo articolo 4 per le attività tecniche e amministrative correlate connesse alla realizzazione di lavori pubblici, ivi comprese le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D. Lgs. 163/06 medesimo.
3. Il presente Regolamento si applica alle attività svolte dai dipendenti dell’Università degli Studi di Siena, assegnati all’Ufficio Tecnico, dal 18 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n. 114/2014) al 18 aprile 2016 (emanazione del D. Lgs 18 aprile 2016 , n. 80 - Nuovo Codice Appalti - in vigore dal 19 aprile 2016).
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
x. Xxxxxx, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni;
b. Regolamento di attuazione del Codice, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” e successive modifiche e integrazioni.”;
c. Lavori/Lavori pubblici, i lavori, le opere, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa a norma, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di costruzione, di demolizione, di recupero, ivi comprese le attività ad esse assimilabili;
d. Opera, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
e. Manutenzione ordinaria, gli interventi che mirano alla conservazione nel tempo degli immobili e a garantirne un utilizzo in linea con la destinazione d'uso e nella dovuta sicurezza; tali interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
f. Manutenzione straordinaria, gli interventi che non modificano gli elementi caratterizzanti dell’immobile; e che riguardano le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché i servizi tecnologici, senza alterazioni dei volumi e delle superfici e senza modifiche nelle destinazioni d’uso;
g. Messa a norma, l’intervento mirante ad adeguare gli immobili alle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, agibilità, igiene ecc. anche su indicazione delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo;
h. Restauro e Risanamento Conservativo, gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
i. Ristrutturazione Edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio o porzione preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
j. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione dei lavori, alle attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase della esecuzione, nonché agli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, collaudi, prove di carico e controlli;
k. Responsabile dei lavori, soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
l. Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione, soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 D.Lgs n. 81/2008;
m. Coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione, soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 D.Lgs n. 81/2008;
n. Responsabile Unico del Procedimento-Tecnico - R.U.P., il responsabile unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione individuato nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico o in un soggetto, nominato dall’Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
o. Responsabile Unico del Procedimento-Amministrativo - R.U.P., il responsabile unico per le fase di predisposizione degli atti di gara fino all’aggiudicazione del contratto individuato nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico o in un soggetto, nominato dall’Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
p. Direttore dei Lavori, il soggetto incaricato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico per il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dei lavori e dei servizi al fine della verifica degli stessi in conformità al progetto e al contratto;
q. Operatore economico o Contraente, la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere o servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
r. R.U.P., ove non espressamente definito, il soggetto che identifica entrambe le figure di
«Responsabile Unico del Procedimento-Tecnico» e di «Responsabile Unico del Procedimento- Amministrativo» di cui alle lettere k. ed l. del presente comma;
s. Attività Contrattualizzate pluriennali, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite nel presente articolo e regolate da specifici contratti di appalto stipulati dall’Università di Siena con un unico fornitore e riguardanti diverse tipologie di operazioni manutentive obbligatorie per normativa e non.
Art. 3
Costituzione e accantonamento dell’incentivo
1. L'incentivo, di cui all’art. 93, comma 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, del d.lgs. n. 163/2006, relativo alle attività connesse all’esecuzione dei lavori pubblici, è calcolato nel limite massimo pari al 2% sull'importo posto a base di gara, in ogni caso al netto degli oneri fiscali e degli imprevisti, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali, per tutti gli appalti gestiti dall’Ufficio Tecnico.
2. L’incentivo di cui al comma 1 è dovuto solamente per i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e adeguamento che siano portati ad investimento per l’immobile di riferimento.
3. L’importo dell’incentivo, determinato ai sensi dei commi precedenti, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
5. La percentuale del 2% stabilita al precedente comma 1 può essere rivalutata secondo la combinazione di due criteri: uno quantitativo, riferito all’entità dei lavori e l’altro tipologico-qualitativo, legato alla loro complessità.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo di cui al presente articolo sono previste alla voce “spese tecniche” delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell’opera di riferimento e gravano sulle rispettive voci di budget in carico all’Ufficio Tecnico.
7. L’importo dell’incentivo, così come calcolato e individuato al comma 1, viene destinato ad un “fondo per la progettazione e l'innovazione”, accantonato con un apposito progetto nel programma di contabilità UGOV per ogni anno di riferimento e sulla base del Piano Edilizio annuale.
8. L’80% delle risorse accantonate nel fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti e adottati nel presente regolamento.
9. Il restante 20% delle risorse accantonate nel fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati in uso all’Ufficio Tecnico ed all’ente in generale.
10. Nel caso di attività di manutenzione contrattualizzata pluriennale (sia ordinaria che straordinaria) e nel caso di minuta manutenzione ordinaria, l’incentivo non è dovuto, così come indicato all’art. 93 comma 7-ter del D.Lgs 163/2006 aggiornato.
11. Le percentuali di cui al presente articolo sono soggette a revisione nel caso in cui sopravvengano cambiamenti della normativa di riferimento.
Art.4
Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari del compenso incentivante
1. Gli incarichi per lo svolgimento delle attività che possono accedere all’incentivo sono attribuiti con lettera scritta del R.U.P. ai singoli soggetti partecipanti al progetto.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a. il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 163/06;
b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D. Lgs. 163/06 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c. il Responsabile dei Lavori ed i Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08;
d. la Direzione dei Lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D. Lgs. 163/06;
e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D. Lgs. 163/06;
f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e del proprio inquadramento e mansione;
g. il personale amministrativo che partecipa direttamente all'attività del responsabile del procedimento per l’istruzione della procedura di predisposizione degli atti di gara e di aggiudicazione dei contratti, per la contabilizzazione e per tutte le attività amministrative correlate fino alla liquidazione degli importi fatturati alla Ditta aggiudicataria.
3. Non sono contemplate nella distribuzione dell’incentivo figure con inquadramento di dirigente, figure incaricate di attività inerenti progetti specifici dell’Ufficio Tecnico che non siano assimilabili a quanto disposto nel comma 2 dell’art. 3 del presente regolamento in quanto le relative responsabilità specifiche sono connesse alla qualifica funzionale ricoperta.
Art.5
Modalità di ripartizione del compenso incentivante
1. Le quote del compenso da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate nelle tabelle di cui all’allegato 1 del presente Regolamento.
2. Ciascun incarico, individuato nell’allegato di cui al comma precedente, può essere assegnato ad uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro pubblico da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto, in particolare il “criterio di riparto” è definito sulla base dei seguenti tre parametri primari:
a) responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte;
b) complessità delle opere, escludendo le attività manutentive;
c) effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
3. Al fine di affrontare problematiche specifiche connesse con la realizzazione del lavoro a partire dall’elaborazione della gara d’appalto fino alla conclusione dello stesso, qualora ritenuto necessario, possono essere anche inserite, fra i destinatari del compenso, figure professionali specialistiche dipendenti dell’Amministrazione appartenenti ad altri uffici.
4. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti (es. co-progettazione), le singole quote derivanti dall’applicazione delle percentuali riportate nelle tabelle allegate, devono essere suddivise in parti uguali.
5. Nel caso in cui più fasi di progettazione siano accorpate, si provvede a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella relativa.
6. Nel caso in cui più voci della tabella siano accorpate e svolte da una singola persona, si provvede a sommare le relative singole aliquote specificate.
7. Nel caso in cui una voce della tabella sia svolta da più persone in gruppo di lavoro, si provvede a suddividere la relativa aliquota in parti uguali.
8. Nel caso in cui una o più fasi della suddetta tabella non siano svolte, si provvede a suddividere le relative aliquote in parti uguali e sommando le frazioni risultanti alle restanti voci.
Art. 6 Pagamento dell’incentivo
1. Ai sensi dell’articolo 92, comma 5, quarto periodo, del D. Lgs. 163/06, il pagamento della quota di incentivo è disposto dal Direttore Generale, previa verifica dei contenuti del resoconto e della tabella di ripartizione a lui presentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente Regolamento, non può superare il 50 % del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
Art. 7
Modalità e termini di pagamento dell’incentivo
1. Il pagamento dell’incentivo è disposto al verificarsi delle seguenti condizioni e secondo le quote indicate:
a. 50% all’approvazione dell’atto di deliberazione/autorizzazione del lavoro;
b. 50% ad avvenuto collaudo/certificato di regolare esecuzione del lavoro svolto;
o, analogamente, in un’unica soluzione all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
2. Nel caso in cui il lavoro non venga svolto, viene effettuato solamente il pagamento delle somme relative alle fasi realmente portate a termine, secondo le tabelle allegate al presente regolamento e solamente nel caso in cui l’iter procedimentale sia giunto almeno alla predisposizione degli atti di gara.
3. Il pagamento della quota di incentivo relativa ad attività di realizzazione di lavori pubblici è disposta in quote relative ai due semestri dell’anno (a Giugno e a Dicembre). Per i lavori conclusi nel semestre di competenza e per i lavori in fase di realizzazione alla scadenza del semestre, la quota relativa viene disposta nel primo semestre utile dopo la conclusione dei lavori stessi.
4. Il pagamento della quota di incentivo, secondo le scadenze di cui al comma precedente, è disposta sulla base della tabella di ripartizione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, validata dal Direttore Generale, da presentare agli uffici preposti all’erogazione della somma, entro l’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza semestrale.
Art. 8
Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo determinato
1. Ai sensi dell’articolo 91, comma 8, del D. Lgs. 163/06, al personale interno con contratto a tempo determinato non possono essere affidati incarichi di: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.
2. Al personale assunto a tempo determinato possono essere comunque affidati incarichi di supporto alla redazione di elaborati progettuali.
Art. 9
Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale
1. Nel caso in cui l’incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale, la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.
Art. 10
Rapporti con il personale cessato dal servizio
1. L’incentivo è ripartito, per le quote di rispettiva competenza e alle medesime condizioni previste dall’accordo di cui all’Art. 1, anche tra il personale che al momento del pagamento dell’incentivo risulti cessato dal servizio presso l’Amministrazione.
Art. 11
Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici
1. Ai sensi dell’articolo 270 del DPR 207/2010 l’Amministrazione provvede a stipulare, per il personale incaricato della progettazione oggetto della base di gara e per tutta la durata del lavoro indicato nell’appalto, la garanzia assicurativa prevista dall’articolo 92, comma 7-bis del D. Lgs. 163/06. Tale assicurazione è disposta a far data dall'approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo. La polizza copre la responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.
2. L’Amministrazione provvede inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di altra mansione tecnica legata all’esecuzione di lavori pubblici.
3. È inoltre a carico dell’Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione.
4. Qualora l’Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto di cui all’articolo 112 del D. Lgs. 163/06 mediante personale interno, la stessa provvede, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo ora citato,
a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica.
5. Ai sensi dell’articolo 92, comma 7-bis, del D. Lgs. 163/06, le spese di cui al presente articolo relative all’assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici e atti di pianificazione sono ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
a. il pagamento delle somme dovute al personale sono corrisposte, in deroga ai termini disposti dall’articolo 7 del presente regolamento, alla prima scadenza utile;
b. il conferimento degli incarichi di cui all’art. 4 si intende attestato dalla relazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento regola le modalità di erogazione dell’incentivazione nell’arco temporale di cui all’art. 1 comma 3 del presente regolamento.
3. L’erogazione dell’incentivo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) sarà oggetto di nuova disciplina adottata con apposito regolamento.
ALLEGATO 1
Percentuali di ripartizione del compenso incentivante per progettazioni e realizzazioni redatte secondo quanto previsto dall’articolo 93 del D. Lgs. 163/06 riguardanti opere di cui al comma 2 dell’art. 3 del presente regolamento.
1. Responsabile Procedimento | 19% | |
2. Progetto preliminare | 6% | |
2.1 Firma del progetto preliminare | 2% | |
2.2 Relazione illustrativa, relazione tecnica e studi preliminari | 1% | |
2.3 Calcolo sommario della spesa e quadro economico | 2% | |
2.4 Rilievi e disegni preliminari e rilievi | 1% | |
3. Progetto definitivo | ||
3.1 Firma del progetto definitivo | 4% | 10% |
3.2 Relazione generale, relazioni specialistiche, relazioni di calcolo e studi specifici | 1% | |
3.3 Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi prezzi, quadro economico e disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici | 3% | |
3.4 Elaborati grafici del progetto definitivo e rilievi | 2% | |
4. Progetto esecutivo | ||
4.1 Firma del progetto esecutivo | 5% | 15% |
4.2 Relazione generale, relazioni specialistiche, relazioni esecutive di calcolo, piano di manutenzione | 2% | |
4.3 Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi prezzi, quadro economico, quadri di incidenza della manodopera, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto | 3,5% | |
4.4 Elaborati grafici progetto esecutivo, particolari costruttivi | 3,5% | |
4.5 Progettazione arredamento interno | 1% | |
5. Pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione edilizia | 5% | |
6. Coordinatore per la sicurezza | ||
6.1 Responsabile dei Lavori | 4% | 12% |
6.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | 4% | |
6.3 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 4% | |
7. Direzione Lavori | ||
7.1 Direttore dei Lavori | 15% | 20% |
7.2 Direttore Operativo/Ispettore di cantiere/Assistente di Cantiere | 5% | |
8. Collaudo/Conto finale/Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione | 4% |
9. Supporto amministrativo e contabile | ||
9.1 Predisposizione atti di gara e aggiudicazione dei contratti | 3% | 9% |
9.2 Gestione del contratto nella fase di esecuzione e supporto al RUP | 3% | |
9.2 Gestione contabile dei contratti, emissione SAL, emissione certificati di pagamento | 3% | |
100% |
Caso particolare di variazione delle percentuali di ripartizione del compenso incentivante.
Nel caso in cui le fasi di progettazione e direzione lavori siano affidate a tecnici esterni all’Università di Siena e quindi non assegnati all’Ufficio Tecnico, le percentuali indicate nella tabella precedente del presente allegato vengono così variate:
1. Responsabile Unico del Procedimento | 33% | |
2. Supporto alla Direzione Lavori | ||
2.1 Direttore Operativo/Ispettore di cantiere/Assistente di Cantiere | 15% | |
2. Supporto alle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie | 10% | |
3. Coordinatore per la sicurezza | ||
3.1 Responsabile dei Lavori | 7% | 21% |
3.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | 7% | |
3.3 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 7% | |
4. Supporto amministrativo e contabile | ||
4.1 Predisposizione atti di gara e aggiudicazione dei contratti | 7% | 21% |
4.2 Gestione del contratto nella fase di esecuzione e supporto al RUP | 7% | |
4.2 Gestione contabile dei contratti, emissione SAL, emissione certificati di pagamento | 7% | |
100% |