Direzione Gare Appalti Lavori Pubblici Infrastrutture e Strade Servizio Contratti Appalti e Provveditorato
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO. CIG 87895061CF
PREMESSA E FINALITÀ DEL SERVIZIO OGGETTO D’APPALTO DISPOSIZIONI NORMATIVE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
ARTICOLO 2 – MODALITA’ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO ART.4 – COPERTURA ASSICURATIVA
ART.5 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI ART.6 – CAUZIONI
ART.7 – ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE ART.8 – STIPULA DEL CONTRATTO
ART.9 – SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
ART.10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ART.11 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE ART.14 – CONTROLLI E RILIEVI
ART.15 - CONTROVERSIE ART.16 – ALTRE NORME
ART.17 - RESPONSABILITA’ PER DANNI ART.18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI ART.19 – TRATTAMENTO DEI DATI
PREMESSA E FINALITÀ DEL SERVIZIO OGGETTO D’APPALTO
Il Comune di Bergamo, al pari di ogni altra P.A., si avvale della consulenza ed assistenza in materia assicurativa, a causa della specializzazione del settore, della mutevolezza del mercato e della carenza di idonee professionalità interne dedicate a tale complessa materia.
L’attività del broker, originariamente disciplinata dalla legge n. 792/1984, confluita nel Codice delle Assicurazioni ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consiste “nel prestare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
Risulta dalla definizione che ne dà il legislatore che nell’attività di brokeraggio siano individuabili tre funzioni fondamentali: la prima è quella consistente nella proposizione di prodotti assicurativi e riassicurativi, quindi si tratta nella sostanza della tipica attività di mediazione caratterizzata dal mettere in relazione il cliente contraente e la società di assicurazione al fine di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi; la seconda è quella tipica di consulenza ed è prodromica alla prima, consistendo essenzialmente nell’analisi dei rischi e nell’individuazione delle migliori condizioni assicurative per il cliente; la terza consiste nella collaborazione alla gestione del contratto assicurativo e può sostanziarsi, per esempio, nella valutazione degli indennizzi preposti dalle compagnie assicuratrici, nei rapporti con i periti, nel pagamento dei premi.
Stante la molteplicità delle funzioni svolte dal broker, l’inquadramento del contratto in uno schema tipico è piuttosto controverso ma non è tema qui di interesse. Per quel che qui rileva, il broker di cui l’Ente è alla ricerca è un professionista che assicuri le migliori condizioni possibili ed al quale sia legato da un contratto d’opera professionale, inerente un servizio assicurativo in senso ampio, diverso dall’attività di agenzia che è tipicamente commerciale e a servizio delle compagnie di assicurazione.
In concreto, fino ad oggi, all’interno del Comune di Bergamo, al broker assicurativo è stato chiesto di svolgere la propria attività, in piena autonomia, volta a mettere in relazione l’Ente con le imprese assicurative al fine di provvedere alla copertura di rischi, assistendolo anche nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla gestione ed esecuzione degli stessi. Con il tempo e con l’accrescimento delle conoscenze da parte dell’Ufficio preposto, il servizio ha avuto un utile e interessante sviluppo sotto il profilo dell’assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione di un piano di gestione rischi dell’assicurato ed alla selezione di prodotti assicurativi più rispondenti agli interessi dell’Ente.
Per quel che qui rileva, le prestazioni offerte dal broker all’Amministrazione sono inquadrabili nel contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici, riconducibili alla tipologia seguente: analisi e studio diretti all’individuazione dei rischi all’interno dell’ente (risk management), ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato senza legami con determinate imprese (indagini di mercato e benchmark), predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti), gestione dei contratti in corso (riscossione premi, gestione denunce, comunicazioni e sinistri), misure di miglioramento del servizio, sia sotto l’aspetto strumentale, mediante l’utilizzo di piattaforme telematiche, sia sotto l’aspetto formativo del personale dell’Ente con specifico riferimento alla materia assicurativa e a tutte le materie ad essa connesse o riconducibili.
Il Comune di Bergamo, in attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è, pertanto, tenuto a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi pubblici.
L’obbligo di affidamento del servizio di brokeraggio attraverso gara è stato messo in discussione sotto l’aspetto dell’asserita gratuità del contratto. Gratuità dal punto di vista dell’Ente, solo apparente, poiché che l’attività sia svolta a titolo oneroso è detto esplicitamente dal comma 1 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 205/2005 e non è perciò in discussione; senonché, nella prassi, la provvigione al broker non è corrisposta dal cliente ma dalla compagnia di assicurazione che ha prestato la polizza ed è generalmente calcolata in percentuale sul premio pagato.
È da ritenersi attualmente superata e comunque del tutto minoritaria l’impostazione secondo la quale se per il cliente – p.a. non c’è corrispettivo da pagare e il servizio viene prestato gratuitamente, non c’è appalto – che è contratto essenzialmente oneroso (art. 1655 c.c., art. 3, comma 6 del D. Lgs. 163/2006)- e non c’è obbligo di gara. Se è vero, come è vero, che la provvigione viene formalmente corrisposta al broker della compagnia assicuratrice, di fatto il relativo costo viene “ricaricato” sul premio e quindi sopportato comunque dalla p.a. (così ad es. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1019/2000). Ne consegue l’obbligo per la p.a. stessa di affidare il servizio attraverso gara ad evidenza pubblica.
Nel senso dell’obbligo di affidamento del servizio attraverso gara, si è anche espressa con chiarezza l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione/Parere del 2009, dove si legge che “i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla p.a.”.
In aderenza a questa impostazione, il Comune di Bergamo ha inserito nei contratti assicurativi in essere la c.d. “clausola broker”, ossia la clausola con la quale è stato evidenziato che l’Ente assicurato ha affidato la gestione del rapporto ad un broker al quale verranno anche versati i premi. Provvederà poi il broker a riversarli alla compagnia trattenendola quota di provvigione Affinchè il compenso del broker sia predeterminato o comunque determinabile con certezza e non divenga oggetto di trattative con la compagnia, nella predisposizione dell’offerta, oltre alla componente tecnica riferita strettamente al servizio in oggetto, verrà data rilevanza a questo elemento nella componente economica: per cui, nella parte economica verrà richiesto all’offerente di predeterminare la percentuale di provvigione spettante in caso di affidamento del servizio.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore del Comune di Bergamo secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005; consistente, principalmente, nell’indirizzare l’Ente nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione
In particolare, le attività del Broker consistono essenzialmente in:
a. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto, delle necessità assicurative ed individuazione delle idonee coperture in relazione costi/benefici;
b. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze del Comune;
c. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare nella predisposizione di capitolati, bandi ed altri atti di gara da utilizzarsi per l’espletamento dell’appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità del Comune di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizza alle Compagnie di Assicurazione;
d. assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
e. esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
f. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative del Comune ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
g. assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro sarà inoltrata da parte del Comune alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT );
h. messa a disposizione di un sistema informativo telematico che agevoli l’Amministrazione nel monitoraggio sullo stato dei sinistri , relativamente a tutte le polizze in essere in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi;
i. verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
j. verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
k. analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
l. interventi formativi sul personale comunale addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
m. assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività del Comune;
n. consulenza telefonica immediata per qualsiasi tipo di problematica;
o. assistenza nella valutazione del patrimonio immobiliare ed artistico ai fini assicurativi;
p. rapporto sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo; di norma, il rapporto ha cadenza semestrale ma, su richiesta dell’Ente, deve essere fornito anche occasionalmente per soddisfare particolari esigenze dell’Ente:
x. xxxxxxxx di pareri in merito a garanzie assicurative prestate da terzi a favore dell’Ente a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; con particolare riguardo alle garanzie assicurative prestate da terzi a copertura di beni del patrimonio storico artistico, in occasione di prestiti e/o affido a terzi degli stessi.
L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi o all’esigenza di ulteriori e/o diverse coperture assicurative..
Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all’art. 1176 del c.c..
Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici del Comune né potrà impegnare l’Ente se non preventivamente autorizzato.
I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai Rappresentanti dell’Ente che siano competenti e che abbiano poteri di rappresentanza dell’Ente verso l’esterno.
ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, vigenti o emanandi.
Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:
● D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
● D.M. 7 marzo 2018, n. 49
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è pari a quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con eventuale possibilità di rinnovazione del contratto alla scadenza per un ulteriore periodo di massimo 4 anni su richiesta dell’Ente nei sei mesi antecedenti la scadenza.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 90 giorni, e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.
ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all’originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D.Lgs. 209/2005, non inferiore a euro 2.000.000,00.
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.
ART. 6 – CAUZIONI
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio, da redigersi sulla base del modello approvato con DM n.31 del 19/01/2018, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016.
Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.
La società aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, solo a seguito di espressa liberatoria da parte dell’Ente
ART. 7 - ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo l’assunzione della Determinazione di aggiudicazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all'Ente, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, i documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, e ciò in virtù dell’art. 8 comma 1 lett. a) del d.l. 16/7/2020 n. 76 convertito in legge 11/9/2020, n. 120.
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE
L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto che verrà stipulato in forma di scrittura privata mediante firma digitale a distanza. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno indicati, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando all’aggiudicatario inadempiente le maggiori spese e danni derivanti da tale comportamento, eventualmente non coperte dall’importo della cauzione provvisoria.
L’ Aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore
Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 34 comma 35) della legge n. 221/2012 e precisamente “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”.
ART. 9 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
Il servizio di brokeraggio di cui all’art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell’Ente in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione. Potranno anche essere richieste prestazioni per altre coperture assicurative ulteriori o sostitutive rispetto a quelle attualmente in essere.
L’adeguamento dei prezzi si intende già attuata nell’ambito delle variazioni dei premi assicurativi sui quali sono computate le provvigioni; per tutta la durata contrattuale avranno, pertanto, efficacia le percentuali offerte in sede di gara.
ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto del Comune, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune.
Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi:
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali contenuti nel presente Capitolato e nei documenti dell’offerta;
- nel caso di cessione di contratto;
- in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore
- in caso di perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010
La risoluzione del contratto potrà essere disposta dall’Ente, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per gravi inadempienze contrattuali debitamente accertate e contestate all’Appaltatore.
La risoluzione fa sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare il servizio ad altro soggetto qualificato con l’escussione della cauzione definitiva e l’imputazione alla parte inadempiente delle spese sostenute in conseguenza del nuovo affidamento.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Appaltatore, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune di Bergamo potrà rivalersi, a sua scelta, mediante trattenute sui crediti dell’Aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitiva che, di conseguenza, dovrà essere immediatamente reintegrata nella sua originaria consistenza.
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE
L’aggiudicatario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo e ad ogni altra disposizione di legge vigente. L’Appaltatore provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
Dell'operato del personale, l’Appaltatore è direttamente e unicamente responsabile.
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’Aggiudicatario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
Fanno eccezione gli adempimenti previsti dalla legge 266/2002 e successive norme in caso di violazione degli obblighi di regolarità contributiva risultanti dal DURC o derivanti da disposizioni degli Enti competenti o dall’Autorità Giudiziaria.
ART. 13 - CONTROLLI E RILIEVI
La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà all'Ente per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L'Ente potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, la verifica dell’operato svolto con qualsiasi modalità ritenuta utile al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni stabilite nel presente capitolato e nell’offerta contrattuale
A tale fine l’Appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.
ART. 14 - CONTROVERSIE
Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà quello di Bergamo. È vietato il ricorso all’arbitrato.
ART. 15 - ALTRE NORME
È vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o parte dell'appalto, salva preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e l’attuazione delle condizioni contenute nell’offerta.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge in materia e di regolamento vigenti in materia, nonché tutte le disposizioni normative sui contratti pubblici, sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel codice civile e di procedura civile.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che, comunque, dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’Appaltatore stesso, o a cose, causate nell’esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
La responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni, interamente a carico dell’Appaltatore il quale, nell’ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia al Servizio Provveditorato del Comune di Bergamo.
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
La ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3 della citata legge.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR 27 aprile 2016 n. 679. In particolare, i dati forniti al broker o di cui lo stesso dovesse venire a conoscenza dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente appalto.
Titolare del trattamento dei dati resta il Comune di Bergamo.
Tutti i dati che verranno trasferiti all’Appaltatore e da questi gestiti in ragione dell’esecuzione del servizio verranno del pari trattati nel rispetto della normativa vigente. L’Appaltatore dovrà custodire i dati e sarà autorizzato al trattamento fino al completo assolvimento dei propri obblighi contrattuali. Sarà suo onere individuare un Responsabile comunicare il nominativo e le generalità nonché l’atto formale di nomina al Comune prima dell’avvio del contratto.
Bergamo, * giugno 2021
IL DIRIGENTE
Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx*
* Il documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).