PROTOCOLLO INTESA / ACCORDO QUADRO
PROTOCOLLO INTESA / ACCORDO QUADRO
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/00 e sede amministrativa Xxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxx, C.F. 80003670504, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. XXXXXX, in qualità di Direttore del Dipartimento, e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente Accordo, in base al combinato disposto dello Statuto di Ateneo - art. 24 comma 2 lett. H e art. 25 comma 2 lettera L e del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all’art. 63 comma 9, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di seguito denominato "Dipartimento”
E
la Soc. / Ente ________________, con sede legale in ___________ C.F. n.________________ , rappresentata da ______________________ e domiciliato per la carica presso ______________, (d’ora innanzi denominata «partner»)
PREMESSO CHE
Il presente accordo è di comune interesse in quanto entrambe le parti hanno la necessità di instaurare rapporti di costruzione di progettazione comune e condivisa sul tema __________
Il partner ha interesse a condurre _______________________.
Il Dipartimento, nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica, conduce da anni ricerche in campo ______________________.
Il presente atto sarà svolto dalle parti secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d’azione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della collaborazione
Il presente accordo ha per oggetto:
1.xxxxxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxxxxx
3.
In caso di forme di collaborazioni specifiche potranno essere stipulate apposite convenzioni.
Art. 3 - Modalità della collaborazione
La stipula del presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
Eventuali costi di gestione saranno sostenuti rispettivamente dai responsabili scientifici per la parte di propria competenza.
L’attività svolta dal personale e dai collaboratori di ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e, pertanto, il medesimo personale manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il rispettivo datore.
Art.4 – Responsabili
Per quanto riguarda l’esecuzione del presente Accordo, il Partner designa quale responsabile ________________, per il Dipartimento la responsabilità viene affidata al _______________.
Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile alla controparte con lettera raccomandata o con PEC.
Art. 5 - Luogo della ricerca
Le attività di ricerca saranno effettuate prevalentemente presso ________________
Alle attività potrà partecipare il personale dipendente delle Parti incaricato di collaborare, nonché XXXXXXXXXX. I collaboratori di entrambe le parti possono, previa autorizzazione, frequentare entrambe le strutture
Il Partner si impegna a comunicare preventivamente al Dipartimento i nominativi e la calendarizzazione delle persone coinvolte nelle visite al Dipartimento.
Art. 6 - Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Partner e Dipartimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
Ogni parte si farà carico di formare il personale ospitato in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate e, in caso in cui l’accesso lo esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant’altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. Le parti dichiarano di ben conoscere i Protocolli di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
Il Dipartimento, quale Parte ospitante, si farà carico di informare tramite il RAR, identificato nel _____________, il personale del partner in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc), il quale si dovrà conformare alla regolamentazione vigente presso l’Università di Pisa.
Il Responsabile dell'attività di ricerca in convenzione, sia essa Partner o Dipartimento, si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell'Attività di Ricerca in Laboratorio, così come definito dal D.M. n. 363/198, ed è tenuto agli obblighi previsti per tale figura.
Art.7 - Obblighi di riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, sui dati di pertinenza dell’altra Parte (di seguito “Informazioni”) di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del presente Accordo. Tale obbligo permane per xx anni dopo il termine della collaborazione.
Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a:
(a) utilizzare le informazioni unicamente per i fini della collaborazione;
(b) mantenere le informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti secondo quanto strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l’informazione relativa all’esistenza del presente Accordo e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.
Art. 8 - Proprietà intellettuale
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente Accordo.
Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del presente accordo, compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, saranno regolamentanti dalle Parti nell’ambito di successivi e separati accordi.
Art. 9- Pubblicità dei risultati e utilizzo del logo
I risultati conseguiti nell’ambito del presente accordo saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti e in ogni caso in modo tale da non pregiudicare il deposito di domande di brevetto inerenti i risultati ottenuti.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l’intervento del Partner e del Dipartimento quali enti patrocinanti le attività medesime, salvo il diritto morale degli autori di essere citati come tali.
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Art. 10 - Normativa sulla Privacy
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In ogni momento i soggetti coinvolti potranno esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).
Il Dipartimento si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal committente e/o delle quali venisse in possesso durante l’espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
Le parti, ciascuna per le rispettive competenze, si definiscono autonomi Titolari del Trattamento.
Art. 11 – Durata e Recesso
Il presente Accordo ha durata XX anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata, sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi o con PEC.
Art.12 - Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Pisa.
Art. 13 – Oneri per la stipula e registrazione
Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese del richiedente. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal _________________
Art. 14 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
Dipartimento di Scienze Veterinarie Soc/Ente
Università di Pisa Dott.
Il Direttore
Prof. XXXX