CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO
POLIZZA INCENDIO BAPPMI
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa e glossario;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Modulo di proposta/polizza;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx - Sede Amministrativa Via Xxxxxxxxx De Sanctis,11 - 00195
ROMA Tel. 00.0000000 - Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01917540518- Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n.
01917540518 – R.E.A di Arezzo n. 148690 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del 14 marzo 2008 - Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00165 - Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. - http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
BancAssurance Popolari Danni S.p.A (in breve BAP Assicurazioni S.p.A.) è una Compagnia di diritto italiano, autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del
14 marzo 2008, iscritta all’albo delle Imprese con numero 1.00165 con Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx e Direzione Generale e Sede Amministrativa in Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, Xxxxxx; tel. 00-00000000; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop..
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 4.335.959, di cui Euro 5.000.000 relativi al capitale sociale ed Euro 0 relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità è pari a 1,47. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto.
Per la consultazione di eventuali aggiornamenti dei dati del Fascicolo informativo si rinvia al sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è soggetto a proroga tacita.
Avvertenza - In mancanza di disdetta, inviata dal Contraente/Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccoman- data A/R, il contratto si intenderà automaticamente prorogato per un anno e così, successivamente.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La presente polizza offre la copertura per i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato situato nel territorio italiano, anche se di proprietà di terzi, arrecati dagli eventi di cui all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia agli artt. 1, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza - Vengono esclusi dalla copertura assicurativa i danni derivanti da una delle cause indicate all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza – Si precisa che non sono risarcibili i danni di cui agli artt. 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione e che sono presenti le limitazioni e condizioni di cui agli artt. 11, 15 e 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza – Il contratto prevede i limiti di indennizzo di cui agli artt. 1 e 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza – Le prestazioni in caso di danno subito a causa di fenomeno elettrico sono soggette all'applicazione di un limite di indennizzo e ad una franchigia di cui all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempi
Nel caso in cui a seguito di corto circuito il danno riportato dagli impianti elettrici del fabbricato:
a) sia pari a 50,00 €, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.
b) sia pari a 1.100,00 €, la Compagnia corrisponderà un indennizzo di 1.000,00 €.
Danno 1.100,00 € – Franchigia 100,00 € = 1.000,00 €
Qualora sia specificatamente indicato nel modulo di Polizza, il presente contratto prevede l’estensione della garanzia relativamente agli eventi atmosferici, agli atti vandalici e dolosi e all’incendio del contenuto di cui agli artt. 1, 2 e 3 della sezione ESTENSIONE DI GARANZIA – EVENTI SPECIALI.
Avvertenza – Si segnala la presenza di franchigie, limiti di indennizzo ed esclusioni di cui agli artt. 1, 2, 3.2 e 3.3 della sezione ESTENSIONE DI GARANZIA – EVENTI SPECIALI.
Esempio 1
(art. 1) - Nel caso in cui a seguito di una tromba d’aria il danno strutturale al fabbricato ammonti a 7.000,00 €, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 6.500,00
€.
Danno 7.000,00 € – Franchigia 500,00 € = 6.500,00 €
Esempio 2
(art. 2) - Nel caso in cui a seguito di un atto vandalico durante una manifestazione il fabbricato subisca un danno:
a) pari a 400,00 €, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.
b) pari a 5.000,00 €, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a 4.500,00 €.
Danno 5.000,00 € – Franchigia 500,00 € = 4.500,00 €
4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. Avvertenza - Si ricorda che il codice civile prescrive delle specifiche cause di nullità per i contratti di assicurazione e si rimanda all’art. 14-bis delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediato avviso scritto alla Compagnia dei mutamenti che aggravano o diminuiscono il rischio. Per le conseguenze della mancata comunicazione si rimanda agli artt. 9-bis e 15B) delle Condizioni di Assicurazione.
A titolo esemplificativo, nel presente contratto le modifiche rilevanti della struttura dell’immobile assicurato, che incidono sul valore a nuovo, sono considerate circostanze rilevanti che determinano la variazione del rischio.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale.
Si fa presente che il primo pagamento della prima annualità, avviene tramite bonifico bancario e che le successive scadenze, mediante RID.
Non è ammesso il frazionamento del premio. Avvertenza - E’ prevista la possibilità di applicare sconti ad alcune categorie di soggetti (es. dipendenti, soci, categorie professionali, ecc.), nella misura ed alle condizioni previste nei relativi eventuali convenzionamenti.
La quota parte retrocessa in media ai distributori è del 20%.
7. Rivalse
Non previste.
8. Diritto di recesso
Avvertenza - Il presente contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e per la Compagnia. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso di premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza - Ai fini della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento assicurato. Si precisa che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Per il dettaglio delle procedure liquidative e di quanto sopra richiamato, si rinvia all’art. 8 delle condizioni contrattuali.
13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico al Servizio Legale di BAP Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, oppure inviati via fax al numero 00.00.000.000 o mediante e-mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00.000.000 o 00.00.000.000 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP, all’indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l’operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
BAP Assicurazioni S.p.A. rimane a disposizione per tutte le informazioni complementari al numero verde 000.00.00.00.
14. Arbitrato
Si prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie.
Avvertenza - E’ in ogni caso possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
BAP Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
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Il Rappresentante Legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Consigliere Delegato
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Glossario
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
COMPAGNIA: BAP ASSICURAZIONI S.p.A.
CONTENUTO: i beni, adibiti all’attività dichiarata, così intesi:
- Arredamento in genere dell’esercizio commerciale e relativi magazzini e/o minori dipendenze d’ufficio, compresi impianti di prevenzione e dall’allarme, nonché impianti attinenti l’attività esercitata. Moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, insegne, tendoni, antenne radiotelevisive, aggiunti dall’assicurato se i locali sono in affitto. S’intendono compresi effetti d’uso personale degli addetti.
- Attrezzature e/o macchinari compresi mezzi di sollevamento e trasporto, esclusi in ogni caso ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi, nonché apparecchiature elettroniche.
– Merci e prodotti dell’esercizio e quant’altro previsto dalla licenza di vendita dello stesso, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, infiammabili attinenti l’attività dichiarata.
- Cose particolari archivi, documenti, registri e microfilms.
- Oggetti d’arte tappeti, arazzi, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non in vendita; sono esclusi i preziosi.
- Valori denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio; sono esclusi i preziosi.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nei casi in cui il Contraente e l’Assicurato non si identifichino nella stessa persona fisica o giuridica, quanto stabilito in polizza per l’Assicurato si intende valido anche per il Contraente.
DANNI MATERIALI E DIRETTI: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l’assicurazione.
ESPLOSIONE: la deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
FABBRICATO: l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, serramenti ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze, purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico.
FENOMENO ELETTRICO: Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
FRANCHIGIA: l’importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico dell’Assicurato e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
FURTO: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE: è il documento preliminare su cui si basa la Compagnia per valutare se, e a quali condizioni, accettare l'assicurazione. La proposta di assicurazione forma parte integrante del contratto.
RISARCIMENTO: la somma corrisposta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPPIO: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 30/03/2012
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e’ autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Compagnia di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9).
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autorità personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato stesso.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilita’ di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; Compagnia di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Compagnia di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e’ obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Compagnia del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’U.E..
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Art. 7 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’ l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42 04
58 32, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è BancAssurance Popolari Danni
S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Xxxxxxxxx De Sanctis, 11 – 00000 Xxxx Xxxxxx. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni.
Data ultimo aggiornamento: 23/11/2010
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’assicurazione e Garanzie prestate Oggetto del presente contratto sono: negozi, magazzini, depositi, laboratori artigiani, interi stabili, alberghi e, se di valore superiore a 500.000,00 Euro, fabbricati o porzioni di fabbricati anche in corso di costruzione e/o ristrutturazione destinati a civile abitazione.
La Compagnia indennizza danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato situato nel territorio italiano, anche se di proprietà di terzi, arrecati da:
• Incendio;
• Fulmine;
• Scoppio ed Esplosione anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
• Caduta di aeromobili, meteoriti e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
• Onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
• Urto veicoli stradali, anche di proprietà dell’Assicurato e/o del Contraente;
• Guasti cagionati dalle Autorità o per ordine delle stesse per impedire o contenere il danno;
• Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile al più vicino scarico, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per sinistro;
• Fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.
Art. 2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, nonché i danni causati da atti vandalici, o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni, da inondazioni, allagamenti;
e) causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è
prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dall’art. 18.
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata annuale di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c..
Art. 4 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’as- sicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R. In caso di recesso la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 5 Durata e proroga del contratto
La polizza ha durata annuale. Il contratto è soggetto a proroga tacita, ossia in mancanza di disdetta, inviata dal Contraente/Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata A/R, esso si intenderà automaticamente prorogato per un anno e così, successivamente.
Art. 6 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, salvo quanto previsto all’art.11.
Art. 7 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 8 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire il danno; le eventuali spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art.1914 c.c.;
b) darne avviso alla Compagnia, in forma scritta, entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza (art.1913 c.c.) e fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Compagnia, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, se richiesta dalla Compagnia entro 15 giorni dalla richiesta stessa, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c..
Art. 9 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 9-bis Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10 Clausola arbitrale - Controversie
Qualora manchi l’accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 11 Ammontare del danno indennizzabile L’assicurazione è prestata a valore a nuovo, che si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area. La Compagnia rimborsa, entro i limiti della somma assicurata e con il massimo del doppio del valore commerciale della stessa al momento del sinistro, le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, dedotto il valore dei residui, senza tenere conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione. Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere del fabbricato, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell’area, l’indennizzo viene ridotto in proporzione secondo l’art. 1907 c.c.. Tale riduzione non avviene se il valore di ricostruzione a nuovo accertato al momento del sinistro non superi del 20% la somma assicurata.
Art. 12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 Foro competente
In caso di controversia, è competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx elettivo del Contraente e/o Assicurato, qualora questi rientri nella definizione di “Consumatore” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 206/2005.
Art. 14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14-bis cause di nullità
Sono cause di nullità del contratto l’inesistenza del rischio al momento della conclusione del contratto (art.1895 c.c.) e l’inesistenza dell’interesse dell’Assi- curato al risarcimento del danno nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio (art. 1904 c.c.).
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(integrano le condizioni Generali quando esse siano riferite ad uno dei rischi sottoindicati)
Art. 15 Mutamenti specifici del rischio I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato:
A) Fabbricato in corso di costruzione
La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimenti combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
• vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
• non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 metri cubi;
• non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
• non sia consentito di fumare.
B) Fabbricato vuoto
Qualora intervenga un mutamento del rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne avviso alla Compagnia ed il Contraente a pagare l’aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del c.c..
GARANZIE AGGIUNTIVE
(Sempre operanti)
Art. 16 Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 17 Colpa grave
La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 18 Fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’art. 2 – lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti subiti dagli impianti elettrici dei locali assicurati per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici dovuti a corti circuiti, sovratensioni, archi elettrici e simili da qualunque causa determinati, anche se conseguenti a fulmine.
La Compagnia non risarcisce:
a) i danni derivanti da operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in generale;
b) il deperimento naturale/lento consumo degli impianti stessi;
c) i danni avvenuti in occasione di furto.
Resta convenuto che in caso di sinistro la Compagnia non corrisponderà indennizzo superiore a Euro 1.500,00 per anno assicurativo e per sinistro, sotto deduzione di franchigia di Euro 100,00 per sinistro.
Art. 19 Ricorso Terzi
E’ assicurato il risarcimento delle somme che il Contraente ed i familiari con lui conviventi siano tenuti a corrispondere, per capitale, interesse e spese, quali civilmente responsabili ai sensi della legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza degli eventi assicurati.
L’assicurazione, inoltre, comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Il risarcimento viene effettuato per una somma pari al 25% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 50.000,00.
Non sono considerati terzi:
• le persone assicurate;
• gli ascendenti o discendenti, gli affidati od affini delle persone assicurate se conviventi con le persone stesse.
Non sono risarcibili i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
ESTENSIONE DI GARANZIA - EVENTI SPECIALI
(Operante qualora sia specificatamente indicato tramite la dicitura “compreso” nel Modulo di Polizza)
Art. 1 – Eventi atmosferici
Uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d’aria, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti limitrofi, assicurati o non.
La Compagnia non risponde dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiata e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• cedimento o franamento del terreno.
b) subiti da:
• alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• recinzioni non metalliche e non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di riprestino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
• strutture di legno, plastica o tela e quanto in esse contenuto.
Limitatamente ai danni causati dalla grandine e serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per periodo assicurativo e con detrazione di Euro 500,00 per ciascun sinistro. Per tutti gli altri danni la garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro.
Art. 2 – Atti vandalici e dolosi
Compresi scioperi, tumulti popolari, sommosse, che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio o caduta di aeromobili. Sono altresì indennizabili gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Compagnia non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi;
d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato od anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f) subiti da vetri, cristalli e insegne;
g) da imbrattamento;
h) di terrorismo e sabotaggio organizzato.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma
a) dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicura- zione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza dell’80% delle somme assicurate e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00.
Art. 3 - Garanzia Incendio del Contenuto
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - Rischi assicurati
La Compagnia riconosce un indennizzo, fino alla concorrenza della somma assicurata, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Contenuto) causati da incendio qualunque ne sia la causa, ad eccezione dei danni specificati nell’apposito elenco di esclusioni di cui all’art. 2 delle Condizioni di Generali di Assicurazione e art. 3.3 della Sezione Eventi Speciali e ferme le eventuali particolari regolamentazioni relative ad alcuni eventi.
La copertura incendio del fabbricato è prestata nella formula “All Risks”.
Art. 3.2 - Somma Assicurata
La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di una somma assicurata pari a 40.000,00 Euro.
Art. 3.3 – Esclusioni
Oltre i danni causati da qualsiasi altro evento diverso dall’incendio e quelli indicati nell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono sempre esclusi i danni causati e/o dervivati da:
• inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
• umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasuda- mento e infiltrazione;
• funghi, microrganismi, muffa e batteri e vegetali in genere;
• danni subiti da alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
• maggiori costi derivanti dallo smaltimento dell’amianto;
• danni per i quali il Contraente/Assicurato venga chiamato a rispondere per capitale, interessi e spese
– quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza;
• colpo d’ariete;
• animali ed insetti in genere;
• montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
• errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
• vizi di materiale, difetti di fusione e vizio del prodotto;
• crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale, eccetto quello causato da incendio;
• usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
• perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
• indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
• causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili;
d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti- web o intranet;
f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
g) violazione del d.lgs 196/03 (trattamento dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.
Mod. 4DA000240
Data ultimo aggiornamento: 30/03/2012
at
POLIZZA INCENDIO BAPPMI
NUMERO DI POLIZZA | QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA n. | ||
Intermediario | Cod. Agenzia | Convenzione | |
ABI | CAB | ||
CONTRAENTE /ASSICURATO | |||
Cognome e Nome Codice Fiscale/P.IVA: Indirizzo | in qualità di Provincia | ||
Comune | C.A.P. | ||
DURATA DEL CONTRATTO | |||
Effetto dalle ore 24 del: | Scadenza alle ore 24 del: | Per la durata di anni 1 con tacito rinnovo | |
UBICAZIONE DEL RISCHIO | |||
Indirizzo | Numero Civico | Interno / Piano / Scala |
one del co
Comune Provincia C.A.P.
Anno costruzione
GARANZIE PREVISTE E SOMME ASSICURATE (in Euro)
cri
Somma Assicurata Incendio Fabbricato: Somma Assicurata Incendio Contenuto: | Eventi speciali: | |
PREMIO DA PAGARE (in Euro) | ||
Imponibile | Imposte | Totale |
Prima annualità IBAN Annualià successive IBAN | Modalità di pagamento: Modalità di pagamento: RID | Provvigioni alla rete ( ): Provvigioni alla rete ( ): |
Intero fabbricato Porzione di Fabbricato Fabbricato in corso di costruzione (art.15-A) Fabbricato vuoto (art.15-B) Adibito ad uso:
sott
L'assicurazione è prestata entro i limiti previsti dalla presente polizza ed in base alle Condizioni Generali di Assicurazione (Vedi Mod..4DA000240)
Emessa a Roma il:
CONTRAENTE/ASSICURATO
valida per
BAP ASSICURAZIONI SpA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato/Contraente, ai sensi di quanto disposto dagli artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile dichiara:
∙ le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero negli ultimi 3 anni danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
∙ le cose descritte nella presente polizza sono assicurate presso altre Società: SI NO
· i locali o i fabbricati hanno le strutture portanti verticali, le pareti esterne ed il manto del tetto in materiale incombustibile, i solai, l'armatura del tetto, le soffittature, i rivestimenti e le coibentazioni anche in materiale combustibile;
· il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del contenuto degli Allegati 7A, 7B e della nota informativa e condizioni di assicurazione (Mod.4DA000240) prima della sottoscrizione del presente contratto.
CONTRAENTE/ASSICURATO
no
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:
· Art. 4 Recesso in caso di sinistro; · Art. 5 Durata e Proroga del contratto; · Art. 8 Obblighi in caso di sinistro;
i
· Art. 9 Esagerazione dolosa del danno; · Art. 10 Clausola arbitrale-Controversie; · Art. 11 Ammontare del danno indennizzabile.
CONTRAENTE/ASSICURATO
Co
acconsento
al trattamento dei dati personali e sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie indicate nella predetta informativa e obbligatori per legge.
CONTRAENTE/ASSICURATO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa Luogo e data di sottoscrizione:
MOD. DA0016
BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx - Sede Amministrativa Via Xxxxxxxxx De Sanctis,00 00000 ROMA Tel. 00.0000000 - Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01917540518- Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. – Registro Imprese
di Arezzo n. 01917540518 – R.E.A di Arezzo n. 148690 - Iscritta all’Albo delle Imprese al n. 1.00165 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del 14 marzo 2008 - Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento
di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. -http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377
Data Ultimo Aggiornamento: 30/03/2012
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