Termini e condizioni generali
Termini e condizioni generali
di
agriKomp GmbH, Energiepark Merkendorf2, (versione: 28/01/2021)
Art. 1 Generale, Applicazione
1. Le offerte, le forniture e le prestazioni di agriKomp sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni generali (CG). Esse valgono anche per tutte le transazioni commerciali future, anche se non espressamente concordate. Le CG si considerano accettate al più tardi con l'accettazione della merce o dei servizi; non è necessaria una conferma da parte del cliente. Condizioni diverse del committente che non siano state espressamente accettate per iscritto o per iscritto da agriKomp non sono vincolanti. Le condizioni di seguito riportate valgono anche nel caso in cui la agriKomp sia a conoscenza di condizioni contrastanti o divergenti del committente, ma esegua il suo ordine di acquisto senza riserve.
2. L'offerta agriKomp si rivolge esclusivamente alle aziende/imprenditori.
Art. 2 Offerta e conclusione del contratto
1. Le offerte di agriKomp sono soggette a conferma. Gli ordini di acquisto dei clienti necessitano della conferma di agriKomp per diventare legalmente efficaci. La conferma avviene in forma di testo o con la consegna della merce ordinata o con l'esecuzione del servizio ordinato.
Art. 3 Portata del servizio e obbligo di consegna
1. Disegni, cifre, misure, pesi o altri dati di prestazione sono vincolanti solo se sono stati espressamente concordati per iscritto. Le modifiche costruttive che non pregiudicano l'oggetto del contratto e le modifiche dell'aspetto esterno possono essere eseguite senza preavviso.
2. agriKomp può effettuare consegne parziali e fornire prestazioni parziali in qualsiasi momento, se ciò è ragionevole per il cliente.
3. Le consegne e i servizi aggiuntivi sono addebitati separatamente.
Art. 4 Prezzo
1. Se non diversamente concordato, i prezzi si intendono franco magazzino x xxxxxx fabbrica del particolare produttore. I costi aggiuntivi da aggiungere possono includere eventuali costi di imballaggio e spedizione e l'imposta sul valore aggiunto applicabile al giorno della fatturazione.
2. I prezzi quotati trasporto pagato sono soggetti alla condizione di traffico senza ostacoli.
3. I prezzi della transazione iniziale si applicano agli ordini ripetuti solo se espressamente concordato.
Art.5 Condizioni di pagamento - Compensazione - Diritto di ritenzione
1. Se non diversamente concordato, le fatture agriKomp sono pagabili immediatamente al ricevimento della fattura senza alcuna detrazione. agriKomp ha il diritto di compensare i pagamenti del cliente innanzitutto con crediti più vecchi. Nel caso in cui siano già insorti costi o interessi, la agriKomp ha il diritto di compensare il pagamento prima con i costi, poi con gli interessi e infine con il credito principale stesso.
2. Le cambiali e gli assegni sono accettati solo in conto prestazione; le spese di sconto e di incasso sono a carico del cliente.
3. Un pagamento si considera effettuato solo quando agriKomp può disporre della somma. In caso di pagamenti tramite assegni o cambiali, i pagamenti si considerano effettuati solo quando l'assegno o la cambiale sono stati incassati.
4. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi di pagamento, in particolare in caso di disconoscimento di un assegno o di una cambiale o se la agriKomp riceve indicazioni concrete che il cliente è indegno di credito o insolvente, la agriKomp è autorizzata a mettere in scadenza l'intero debito residuo.
5. È esclusa una compensazione basata su eventuali contropretese del cliente. Ciò non vale tuttavia per i crediti non contestati o legalmente efficaci del cliente.
6. È esclusa la ritenzione dei pagamenti basata su eventuali contropretese del cliente. Ciò non vale tuttavia nella misura in cui queste contropretese derivano dallo stesso rapporto contrattuale.
Art. 6 Riserva di proprietà
1. La merce consegnata (merce con riserva di proprietà) rimane di proprietà della agriKomp fino al completo soddisfacimento di tutti i crediti, compresi eventuali crediti in conto corrente, che la agriKomp vanta nei confronti del cliente, sia attualmente che in futuro. Se il committente viola il contratto, ad esempio se è in ritardo con il pagamento, la agriKomp ha il diritto, dopo la scadenza di un termine adeguato, di riprendersi la merce con riserva di proprietà.
2. Il cliente è obbligato a trattare con cura la merce con riserva di proprietà e ad assicurarla a proprie spese contro il furto e i danni causati dal fuoco o dall'acqua. I lavori di manutenzione e assistenza necessari devono essere eseguiti dal cliente in modo tempestivo e a sue spese.
3. Se un terzo intende impossessarsi della merce con riserva di proprietà, in particolare mediante pignoramento, il committente è tenuto a informare tale terzo sulla proprietà della agriKomp e ad avvertire immediatamente la agriKomp, affinché la agriKomp possa far valere i propri diritti di proprietà. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsare all'agriKomp le spese giudiziarie ed extragiudiziarie sostenute in questo contesto, il committente è responsabile.
Art. 7 Periodo di adempimento del contratto, ritardo nella consegna
1. Le date e le scadenze indicate da agriKomp non sono vincolanti, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente in forma di testo.
2. Il termine di consegna inizia una volta che tutti i dettagli dell'esecuzione sono stati chiariti ed entrambe le parti hanno concordato tutti i termini della transazione. Il suo rispetto è soggetto agli obblighi contrattuali del cliente, in particolare alle condizioni di pagamento concordate. Eventi imprevisti che esulano dalla sfera di influenza della agriKomp, come ad esempio interruzioni dell'attività, scioperi, serrate, espulsioni - nel proprio stabilimento o in quello del subappaltatore - e cause di forza maggiore prolungano il termine di consegna in misura ragionevole anche se tali eventi si verificano durante un ritardo di consegna. Lo stesso vale se le approvazioni delle autorità o altre approvazioni di terzi necessarie per l'esecuzione delle consegne e i documenti o altre informazioni del cliente necessarie per l'esecuzione della consegna non vengono ricevute in tempo utile e anche se l'ordine di acquisto viene successivamente modificato di comune accordo.
3. Nel caso in cui un ritardo di consegna sia il risultato di una violazione colposa di un obbligo contrattuale sostanziale da parte di agriKomp, agriKomp è responsabile secondo le disposizioni di legge con riserva della seguente sezione.
4. Il cliente può richiedere in questi casi un risarcimento forfettario per ogni settimana intera di ritardo per un ammontare di max. 0,5 per cento del valore della consegna, tuttavia non più del massimo per cento5 del valore della consegna ritardata in totale.
Art. 8 Trasferimento del rischio - Spedizione - Assicurazione sul trasporto
In caso di spedizione di vendita, il rischio di deterioramento accidentale e di distruzione accidentale dell'oggetto del contratto viene trasferito al cliente una volta che la spedizione è stata consegnata alla persona che effettua il trasporto.
L'assicurazione contro i danni da trasporto viene stipulata solo su indicazione del cliente e a spese del cliente.
Il committente è tenuto a controllare gli oggetti di vendita consegnati immediatamente dopo la consegna, nella misura in cui ciò sia idoneo al regolare svolgimento dell'attività, e, se viene riscontrato un difetto, deve comunicarlo immediatamente all'agriKomp (art. 377 HGB). Le spese per l'ispezione e il controllo della merce sono a carico del cliente. Il reclamo di un difetto riscontrato è considerato immediato solo se viene presentato entro 8 giorni dalla consegna.
Art. 9 Garanzia
1. I diritti di garanzia possono essere fatti valere dal cliente a condizione che abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di controllo delle forniture e di denuncia dei vizi, come previsto dalla Sezione 377 HGB.
2. I difetti devono essere comunicati immediatamente alla agriKomp in forma di testo. Per quanto riguarda i beni mobili, le rispettive parti devono essere restituite alla agriKomp su richiesta.
3. Se l'oggetto del contratto contiene un vizio di cui l'agriKomp è responsabile, l'agriKomp è tenuta ad eseguire l'adempimento successivo o l'eliminazione del vizio, con esclusione del diritto del cliente di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo di acquisto, a meno che l'agriKomp non abbia il diritto di rifiutare l'adempimento successivo o l'eliminazione del vizio in base alle disposizioni di legge. Il committente è tenuto a concedere un termine adeguato per l'adempimento successivo o la rettifica. A scelta della agriKomp si può procedere all'eliminazione del difetto sull'oggetto della fornitura (rettifica) o alla consegna di un nuovo bene (adempimento successivo). La agriKomp si assume le spese necessarie in caso di adempimento successivo o di rettifica, a condizione che le spese non vengano aumentate perché l'oggetto del contratto si trova in un luogo diverso da quello dell'adempimento.
4. Il cliente è autorizzato a far valere ulteriori diritti a causa del difetto solo se l'adempimento successivo o l'eliminazione del difetto sono falliti. L'adempimento successivo o l'eliminazione è considerato fallito al secondo tentativo inutile, a meno che ulteriori tentativi di adempimento successivo o di eliminazione siano adeguati e ragionevoli per il cliente considerando l'oggetto del contratto. Ciò non pregiudica il diritto del cliente di far valere ulteriori diritti di risarcimento danni.
5. I reclami per difetti non possono essere fatti valere a causa dell'usura naturale o di danni che sono stati causati dopo il trasferimento del rischio a causa di un trattamento improprio o incauto, di un uso eccessivo, di un materiale operativo inadatto o di influenze esterne avverse non previste dal contratto. I reclami non vengono accettati per difetti che si verificano come conseguenza di modifiche o riparazioni improprie effettuate dal cliente o da terzi, a meno che il cliente possa dimostrare che il difetto reclamato non è stato causato da queste modifiche o riparazioni.
6. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni e i diritti relativi ai difetti - indipendentemente dal motivo giuridico - è di un anno. Questa disposizione non si applica
• agli edifici o ai servizi di lavoro il cui risultato è la fornitura di servizi di pianificazione o monitoraggio a questo scopo,
• agli elementi che sono stati utilizzati per un edificio secondo la loro applicazione abituale e che hanno dato origine alla sua difettosità,
• alle richieste di risarcimento danni e alle richieste di compensazione delle spese del cliente
• se il venditore ha fraudolentemente nascosto il difetto e
• al reclamo in base a un diritto di regresso secondo la sezione BGB.478
Art. 10 Responsabilità
1. agriKomp risponde illimitatamente ai sensi delle disposizioni di legge per danni alla vita, alle persone e alla salute causati da una violazione negligente o intenzionale degli obblighi da parte di
xxxxXxxx, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari, nonché per i danni che rientrano nella responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti e per i danni causati da una violazione dolosa o gravemente colposa del contratto o dal dolo dell'agriKomp o dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.
2. agriKomp risponde della presente garanzia anche nella misura in cui sia stata data una garanzia sulla qualità e/o sulla durata dell'oggetto del contratto o di parti di esso. agriKomp risponde dei danni dovuti alla mancanza della qualità o della durata garantita, ma non causati direttamente sulla merce, solo se il rischio di tali danni è chiaramente coperto dalla garanzia sulla qualità e sulla durata.
3. agriKomp risponde anche dei danni da essa causati per negligenza lieve, nella misura in cui la negligenza riguardi la violazione di obblighi contrattuali sostanziali.
Questo vale anche per eventuali richieste di risarcimento danni del cliente al posto della prestazione. Gli obblighi contrattuali sostanziali sono obblighi che il contratto impone all'agriKomp secondo il suo contenuto per il raggiungimento dello scopo contrattuale, quando l'adempimento di questi obblighi è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può fare affidamento. Tuttavia, agriKomp si assume la responsabilità solo nella misura in cui tale danno sia tipicamente legato al contratto e prevedibile.
4. In caso contrario si esclude qualsiasi responsabilità di agriKomp per danni, indipendentemente dal motivo giuridico. Pertanto la agriKomp non risponde dei danni non causati direttamente all'oggetto della fornitura, come ad esempio mancato guadagno, mancata produzione, atti illeciti e altri danni alla proprietà del cliente.
5. Se la responsabilità di agriKomp è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei suoi collaboratori, ausiliari o rappresentanti.
6. La responsabilità dovuta al ritardo di consegna è stabilita in modo definitivo nell'articolo 7.
Art. 11 Rifiuto di prendere in consegna gli oggetti acquistati - Responsabilità del cliente di pagare i danni
1. Se il cliente non adempie al suo obbligo contrattuale di accettare la consegna dell'oggetto acquistato e se è in ritardo con l'accettazione, la agriKomp ha il diritto di recedere dal contratto dopo un precedente avvertimento e di chiedere il risarcimento dei danni.
2. L'importo del risarcimento danni è in questo caso pari al 10 % forfettario del prezzo d'acquisto. Il risarcimento dei danni viene stabilito in misura maggiore o minore se la agriKomp dimostra un danno maggiore o il cliente dimostra un danno minore.
Art. 12 Risoluzione dei contratti di lavoro - Responsabilità del cliente di pagare i danni
1. Se il committente disdice un contratto che ha per oggetto la fornitura di lavoro e se la responsabilità della disdetta non ricade su agriKomp, agriKomp ha diritto a un risarcimento forfettario del lavoro (diritto al risarcimento) pari al 10 % dell'importo lordo dell'ordine concordato per contratto per la parte di prestazioni lavorative non ancora eseguita.
Il cliente rimane comunque libero di dimostrare che il diritto al risarcimento dei danni della agriKomp è inferiore o non esiste affatto.
2. Se agriKomp rescinde il contratto per giusta causa a causa di un comportamento colposo del committente, agriKomp ha diritto a un risarcimento forfettario del lavoro (diritto al risarcimento dei danni) pari al 10 % dell'importo lordo dell'ordine concordato per contratto per la parte di prestazioni lavorative non ancora eseguita.
Il cliente rimane comunque libero di dimostrare che il diritto al risarcimento dei danni della agriKomp è inferiore o non esiste affatto.
3. Se il contratto viene disdetto ai sensi del comma 1 o 2 dopo che l'agriKomp ha già effettuato prestazioni parziali, l'agriKomp ha diritto al compenso concordato contrattualmente per le prestazioni parziali effettuate. L'importo forfettario ai sensi della sezione 1 o 2 viene quindi calcolato sulla base del restante compenso per il lavoro al netto delle prestazioni parziali addebitate.
Art. 13 Diritto di recesso della agriKomp - Circostanze eccezionali e forza maggiore
1. In caso di eventi imprevisti che incidono pesantemente sul peso economico o sul contenuto della prestazione o sull'operatività della agriKomp e nel caso in cui l'esecuzione appaia successivamente impossibile, la agriKomp è autorizzata a recedere dal contratto in tutto o in parte.
2. Il cliente non può pretendere un risarcimento danni a causa di tale recesso. Se agriKomp intende avvalersi del suo diritto di recesso, è tenuta a comunicarlo al committente non appena si rende conto delle conseguenze di tale evento. Ciò vale anche nel caso in cui sia stata inizialmente concordata con il cliente una proroga della durata del contratto.
Art. 14 Luogo di esecuzione e giurisdizione
1. Il luogo di adempimento per la consegna e la prestazione per tutti gli obblighi e le controversie derivanti dal contratto è la sede principale della agriKomp (Merkendorf).
2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso è Ansbach.
Art. 15 Scelta della legge
1. L'esecuzione del presente contratto è soggetta esclusivamente alle leggi della Repubblica Federale Tedesca. La lingua del contratto è il tedesco.
2. Se le condizioni generali sono fornite in due lingue, la versione tedesca avrà la priorità in caso di dubbio.
3. L'applicazione della legge uniforme sulla vendita internazionale di beni e della legge per la formazione dei contratti di vendita internazionale di beni è esclusa.