CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE
Premesso che:
• l'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria;
• in tal senso il 14 febbraio 1994 è stato sottoscritto dalla Provincia di Bologna e dai Comuni del suo territorio l'Accordo per la Città metropolitana di Bologna;
• successivamente l'accordo ha avuto ampia attuazione attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro per la creazione di servizi comuni e di accordi operativi relativi a diversi ambiti di competenza degli enti locali come emerge da elenco riepilogativo - agli atti del Servizio innovazione istituzionale e amministrativa della Città metropolitana - quale riferimento storico utile anche in prospettiva di attuazione della presente;
Preso atto che:
• la legge 56/2014 ha istituito la Città metropolitana di Bologna che è subentrata all'omonima Provincia il primo gennaio 2015;
• la stessa legge indirizza il nuovo ente a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
• in particolare il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di avvalimento ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
• in tal senso l'articolo 20 dello Statuto1 della Città metropolitana di Bologna - rubricato forme di collaborazione tra città metropolitana e comuni - prevede che in base ad appositi atti convenzionali (premesso che il Comune capoluogo e le Unioni comunali rappresentano il riferimento prioritario per l'articolazione territoriale delle politiche e delle azioni della Città metropolitana):
1. le unioni ed i comuni possano delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto (n.b.: cioè previa deliberazione del consiglio metropolitano, sentita la conferenza metropolitana, con una proposta organica di delegazione intersoggettiva; è necessaria in ogni caso la deliberazione dei singoli consigli comunali da attuare poi con convenzione tra gli enti interessati);
2. le unioni ed i comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche;
3. le unioni ed i comuni possano avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari;
4. possano essere realizzati uffici condivisi tra città metropolitana, le unioni ed i comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
1 approvato dalla Conferenza metropolitana nella seduta del 23 dicembre 2014 (delibera n. 1/2014)
Considerato che:
• il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 20 del 27/5/2015 ha approvato la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli comuni dell'area bolognese attuativa del dettato statutario della Città metropolitana di Bologna con specifico riferimento ai numeri 2, 3 e 4 del precedente paragrafo; tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 23 luglio 2015;
• nella convenzione è prevista la possibilità di rinnovo della medesima per la durata di un ulteriore mandato amministrativo della Città metropolitana;
• sono state in conseguenza avviate collaborazioni strutturate fra gli enti locali dell'area bolognese mediante specifici accordi attuativi nelle varie forme previste, sulla base degli indirizzi e del coordinamento dell'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana;
• al fine di dare continuità alle suddette collaborazioni e svilupparne delle ulteriori, le parti intendono confermare - con gli adeguamenti tecnici necessari e le opportune integrazioni - la disciplina prevista nella suddetta convenzione;
Tutto ciò premesso e considerato,
l'Unione dei Comuni Terre di Pianura (Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Xxxxxx, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Bentivoglio il 6/07/1963 e domiciliato per la carica in Xxx Xxx Xxxxxx x. 000 – Xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxx (Xx),
l'Unione dell'Alto Reno (Alto Reno Terme, Camugnano, Lizzano in Belvedere) rappresentata dalla Presidente Xxxxx Xxxxx, nata a Lizzano in Belvedere il 10/061964 e domiciliata per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 – Xxxx Xxxx Xxxxx (Xx),
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Xxxxxx e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, nato a Casalecchio di Reno il 15/01/1958 e domiciliato per la carica in Xxx xxx Xxxxx x. 0 – Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx),
l'Unione dei Comuni Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Xxxxxx, Pianoro) rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Pianoro e domiciliato per la carica in xxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 – Xxxxxxx (Xx),
l'Unione Reno Galleria (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Xxxxxx in Casale) rappresentata dalla Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata Bologna il 8/03/1970 e domiciliata per la carica in xxx Xxxxxxxxx x. 0 – Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (Xx),
l'Unione Terre d’Acqua (Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, nato a San Xxxxxxxx in Persiceto il 17/06/1971 e domiciliato per la carica in Xxxxx Xxxxxx x. 00 – Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (Xx),
l'Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Marzabotto, Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx nato a Marzabotto l'1/04/1955 e domiciliato per la carica in Xxxxxx xxxxx Xxxx x. 0 – Xxxxxxx (Xx),
il Nuovo Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Xxxxxx Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, nato a Imola il 16/05/1969 e domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – Xxxxx (Xx),
il Comune di Molinella rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 9/11/1982 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
x. 0,
il Comune di San Xxxxxxx di Savena rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Bologna il 19/07/1982 e domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxx x.0,
xx Xxxxxx xx Xxxxxxx rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a X. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0,
xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx rappresentata dal Sindaco metropolitano, Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a X. Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 – 00000 Xxxxxxx,
convengono di rinnovare la Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali nel testo che segue:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana, la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana di Bologna, Comune capoluogo, unioni di comuni dell'area e singoli comuni per l'esercizio di funzioni, servizi e attività di rilevanza metropolitana successivamente indicati. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della convenzione fra le parti.
2. Il Sindaco metropolitano, i Presidenti delle Unioni nonché i Sindaci, nei limiti dei rispettivi Statuti e dei rispettivi Regolamenti, possono sottoscrivere accordi attuativi della presente convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il suo svolgimento nonché la ripartizione degli oneri finanziari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Gli accordi attuativi aventi ad oggetto materie non conferite alle Unioni sono sottoscritti dai Presidenti delle Unioni su mandato espresso dei Comuni stessi ovvero dal Sindaco del comune singolarmente interessato secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
4. Gli accordi attuativi possono essere stipulati anche in modo differenziato fra diverse aree territoriali, in ragione delle diverse esigenze amministrative e organizzative.
5. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta l'obbligo di adesione ai successivi accordi attuativi eventualmente proposti e sottoscritti da alcuni dei soggetti aderenti.
Art. 2 – Forme di collaborazione
1. Gli accordi attuativi individuano la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili; sono possibili le seguenti modalità:
• ufficio comune metropolitano
• avvalimento di uffici metropolitani
• altre forme di collaborazione e cooperazione.
2. L'ufficio comune metropolitano è una nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse dei partecipanti all'accordo ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 comma 3 dello Statuto della Città metropolitana.
3. L'avvalimento è lo strumento mediante il quale le unioni o i singoli comuni assegnano attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo agli uffici della Città metropolitana mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 dello Statuto della Città metropolitana.
4. Gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare.
Art. 3 – Ambiti di collaborazione
1. Gli accordi attuativi hanno ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere nei seguenti ambiti di materia a rilevanza metropolitana.
Servizi generali ed innovazione
• semplificazione e innovazione amministrativa
• armonizzazione normativa e regolamenti unici
• informazione a rilievo giuris-legislativo, reperimento e diffusione delle principali novità normative e consulenza giuridica
• avvocatura metropolitana
• gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali
• gestione degli appalti e dei contratti anche ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs 50/2016
• gestione partecipazione societarie
• vigilanza sull'esecuzione dei contratti e sui servizi pubblici
• ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche
• difesa civica
• relazioni con le istituzioni internazionali e comunitarie
• polizia locale e gestione anche sinergica dei processi di vigilanza, controllo e sanzionatori.
• servizi di stenotipia ed altre modalità di assistenza agli organi di governo
• gestione dei processi di partecipazione
• controlli interni
• sviluppo delle collaborazioni civiche, della partecipazione dei cittadini e rapporti con l'associazionismo tematico (ambientale, di vigilanza, etc.)
Personale degli enti locali
• gestione del personale
• relazioni sindacali e contrattazione decentrata metropolitana
• formazione dei dipendenti
• armonizzazione dei codici di comportamento
• gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Bilanci e tributi
• armonizzazione tributaria e tariffaria
• osservatorio sulla finanza pubblica locale
E-government metropolitano
• promozione, coordinamento e sviluppo e-government metropolitano
• progettazione, gestione, acquisto e manutenzione dei sistemi informativi degli enti locali
Comunicazione
• comunicazione istituzionale
• progetti di comunicazione, produzioni editoriali, tipografiche, multimediali
• gestione web e social network
Lavori pubblici
• costruzione e manutenzione strade
• edilizia scolastica
Territorio e ambiente
• difesa e manutenzione del territorio, sviluppo sostenibile e protezione civile
• catasto
• politiche abitative
• verifica degli impianti termici
• pianificazione urbanistica
• politiche energetiche
• pianificazione della mobilità
Trasporti
• pianificazione e programmazione dei trasporti
Sviluppo economico e sociale
• creazione di impresa e finanza innovativa
• salvaguardia del patrimonio produttivo del territorio
• gestione delle crisi aziendali
• coordinamento della gestione dei fondi strutturali; progettazione e cooperazione territoriale europea
• economia sociale (microcredito, responsabilità sociale di impresa)
• pianificazione commerciale della grande distribuzione
• tutela, valorizzazione e animazione del piccolo commercio, del commercio storico e di tradizione
• sportelli unici e semplificazione amministrativa per le imprese
• promozione turistica
• pari opportunità
• aree produttive ecologicamente attrezzate
• servizi di logistica per le imprese
• attrattività e patti per l'insediamento
• valorizzazione e promozione delle filiere agricole locali
• progettazione per lo sviluppo del capitale umano
• coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi
• promozione e valorizzazione culturale.
IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 4 – Impegni delle parti
1. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione della presente convenzione mediante la sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, in base a quanto previsto dall'articolo 5.
2. Successivamente alla sottoscrizione degli accordi attuativi le parti in ogni caso si impegnano:
• a riconoscere gli uffici comuni costituiti ovvero gli uffici metropolitani di cui si avvalgono come uniche strutture tecnico-amministrative di riferimento per quanto loro assegnato;
• ad assicurare agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono l a trasmissione della documentazione e dei dati nonché il loro successivo aggiornamento nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
• a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri apparati amministrativi agli uffici comuni e a quelli metropolitani di cui si avvalgono.
Art. 5 – Attuazione della convenzione e monitoraggio degli accordi
1. Sulla base degli indirizzi della Conferenza metropolitana, l'Ufficio di Presidenza, di cui all'articolo 32 dello Statuto della Città metropolitana, dà impulso all'attuazione della presente convenzione mediante la proposta di accordi attuativi in base alle esigenze del territorio ordinate per priorità.
2. Le proposte di accordo attuativo sono curate tecnicamente dagli uffici della Città
metropolitana, in ragione della loro competenza per materia, di intesa con gli uffici dei comuni interessati.
3. Il Settore Affari istituzionali e innovazione amministrativa – Servizio innovazione istituzionale e amministrativa della Città metropolitana è competente al supporto giuridico e amministrativo alla Conferenza metropolitana e all'Ufficio di Presidenza relativamente alle funzioni di cui al comma precedente; tiene inoltre monitorati gli accordi stipulati nonché la loro attuazione in stretto raccordo con gli uffici settoriali interessati tanto comunali quanto metropolitani.
RISORSE FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI
Art. 6 – Risorse finanziarie
1. I costi sostenuti per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni, le spese relative all'avvalimento degli uffici metropolitani e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, sono ripartiti fra le parti nella misura determinata negli accordi attuativi in modo da garantire la funzionalità del servizio ed in ragione della dimensione demografica, organizzativa e territoriale degli enti interessati, tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi generali di contenimento della spesa e dei vincoli imposti alla finanza pubblica locale.
2. L'accordo prevede le risorse finanziarie da attribuire alla Città metropolitana o all'ente capofila con specifico riferimento a quelle da assegnare al personale interessato, in base agli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per premiare i risultati, l'efficienza, l'innovazione e in generale i meriti dei collaboratori. Sono fatte salve le attività svolte istituzionalmente dalla Città metropolitana a supporto delle Unioni e dei Comuni di cui all'articolo 20 comma 4 dello Statuto.
Art. 7 – Risorse umane e strumentali
1. Gli uffici comuni hanno sede presso la Città metropolitana ovvero presso l’ente capofila definito nei relativi accordi attuativi di comune accordo tra gli Enti sottoscrittori.
2. L'accordo attuativo individua le risorse umane in dotazione all'ufficio comune fra il personale degli enti sottoscrittori.
3. Agli uffici comuni vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, gli strumenti informatici (parte hardware e software), e tutto quanto necessario all’espletamento dei compiti attribuiti.
4. L'ufficio comune è coordinato da un responsabile individuato secondo le disposizioni organizzative vigenti nell'ente capofila, previa intesa acquisita in Ufficio di presidenza. Al responsabile compete:
• l'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo e assegnati annualmente con gli ordinari strumenti di gestione previsti dall'ente capofila;
• la direzione operativa dei collaboratori assegnati all'ufficio;
• la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
• il ruolo di responsabile di procedimento previsto dalla L. 241/1990 nel caso all'ufficio venga assegnata l'istruttoria di procedimenti amministrativi.
5. Nelle ipotesi di avvalimento o in quella di diverse forme di collaborazione l'accordo evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8 – Durata e recesso
1. La presente convenzione, come rinnovata, scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.
2. E' ammesso il recesso delle parti, purché motivato con apposito atto deliberativo e comunicato alla Conferenza Metropolitana non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
Art. 9 – Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Art.10 – Rinnovo automatico degli accordi attuativi vigenti
1. Gli accordi attuativi della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale attualmente vigenti sono automaticamente rinnovati fra le parti aderenti. Sono fatti salvi il diritto di recesso di cui all'articolo 11 comma 4 della L.241/1990 ed ogni necessità di modifica da concordare fra le parti.
Letto, firmato e sottoscritto in forma digitale. Bologna, 21 dicembre 2016
CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
FRA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE
( fascicolo 2.6.3/1/2015 PG 27899 del 21/05/2018 )
ENTE ATTO DELIBERATIVO PG in entrata n° del firma convenzi one
Città metropolitana di Bologna
approvato dal Consiglio metropolitano con atto n. 54 del 30/11/2016 (IP 3166) PG 67367
21/12/2016
Unione Xxxxx Xxxxxx Idice | delibera Consiglio n. 7 del 30/03/2017 | 26317 | 02/05/2017 | 03/05/2017 |
Unione dei Comuni Valli del Reno, delibera Consiglio n. 4 del 30/01/2017 7953 08/02/2017 08/02/2017 | ||||
Lavino e Samoggia | ||||
Nuovo Circondario Imolese | delibera Consiglio n. 3 del 17/02/2017 | 13086 | 02/03/2017 | 03/03/2017 |
Unione Reno Galliera | delibera Consiglio n. 54 del 22/12/2016 | 23/12/2016 | 18/01/2017 | |
Unione Appennino Bolognese | delibera Consiglio n. 20 del 15/05/2017 | 9805 | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Unione Terre d'acqua | delibera Consiglio n. 5 del 27/03/2017 | 26519 | 03/05/2017 | 11/05/2017 |
Unione Terre di Pianura | delibera Consiglio n. 28 del 19/12/2016 | 5106 | 27/01/2016 | 31/01/2017 |
Alto Reno Terme | delibera Consiglio n. 4 del 22/03/2018 | 26536 | 14/05/2018 | 19/05/2018 |
Bologna | delibera Consiglio n. 390 del 22/12/2016 | 13/01/2017 | 23/12/2016 | |
Lizzano in Belvedere | delibera Consiglio n. 11 del 22.03.2017 | 35005 | 05/06/2017 | 07/06/2017 |
Molinella | delibera Consiglio n. 68 del 13/12/2016 | 71587 | 20/12/2016 | 16/01/2017 |
Xxx Xxxxxxx di Savena | delibera Consiglio n. 67 del 22/12/2016 | 26604 | 03/05/2017 | 07/06/2017 |