CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Gennaio in Ciminna nei locali della casa comunale sita in via xxxx. X. Xxxxxxxx x. 0
TRA
♦ sig.ra Bencivenni Vita nata a Ciminna il 03/06/1941, C.F. BNCVTI41H43C696K, proprietaria dell’immobile sito in corso Xxxxxxx I n. 123 censito al foglio M.U. n. 2112 sub 10
rappresentata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Palermo il 12/06/49 e residente a Ciminna in xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 in qualità di procuratore, giusta procura del 01/03/99 Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx per lo Stato di New York (il "Locatore"),
e
♦ Comune di Ciminna, con sede legale in Ciminna, Via xxxx. X. Xxxxxxxx x. 0, Partita I.V.A. n. 00625020821, rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria, sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Ciminna il 24/06/1948 (il “Conduttore”);
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
Il Locatore, nella qualità di proprietario, concede in locazione al Conduttore l’immobile sito a Ciminna in corso Xxxxxxx I n. 123 censito al foglio M.U. n. 2112 sub 10 consistente in un piano terra di 81 mq composto da una stanza, un bagno, un disimpegno che serve da antibagno per i servizi igienici e un ripostiglio.
Articolo 2 – Destinazione
1. L’Immobile sarà destinato esclusivamente a centro socio-aggregativo.
2. Il Locatore garantisce che l’immobile è idoneo all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.
3. Il Locatore garantisce che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare alle Leggi n. 46/90 e 10/91 e al D.lgs. 626/94 e s.m.i.
Articolo 3 – Durata
1. La durata della locazione dell’immobile è di anni 6 (sei) con inizio dal 01/01/2014.
Il Contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni salvo che una delle Parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, la propria volontà di disdire il Contratto almeno 12 mesi prima della scadenza.
2. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore è comunque esentato dalla rimessione in pristino dei locali.
Articolo 4 – Recesso
Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza, il Conduttore avrà facoltà di recedere in ogni tempo dal Contratto, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno sei mesi.
Articolo 5 – Canone – Domiciliazione bancaria
1. Il canone globale annuo di locazione viene fissato in Euro € 2.200,17 (duemiladuecentoeuro/17). Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai.
2. Il canone sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate di pari importo scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. I canoni saranno pagati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Locatore. A tal fine, il Locatore si impegna a comunicare, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza del pagamento, un’unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, indicando chiaramente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (IBAN del Conto Corrente).
Articolo 6 - Oneri Accessori
Il Conduttore provvederà a sostenere direttamente i costi relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, in conformità alle proprie specifiche esigenze.
Articolo 7 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne
1. Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’immobile finalizzate ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche.
2. Resta peraltro inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente paragrafo suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell’immobile.
3. Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto al precedente punto 2, resteranno acquisite dal Locatore senza che debba pagare rimborsi o indennità alcuni ai termini e condizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ., ma anche senza possibilità di pretendere dal Conduttore il ripristino dell’immobile nello status quo.
4. Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
Articolo 8 – Manutenzione
1. Il Locatore ha l'obbligo di mantenere l'immobile in buono stato locativo, eseguendo ogni riparazione necessaria a tal fine, eccetto la piccola manutenzione, per l'uso normale dell'immobile, che rimane a carico del Conduttore.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1577 c.c. 2° comma (riparazioni urgenti) qualora l'immobile locato necessiti di riparazione a carico del Locatore, il Conduttore potrà procedere direttamente solo dopo aver invitato il Locatore a provvedere e questi non abbia provveduto entro il termine di gg. 7 dal ricevimento dell'apposita raccomandata.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore.
3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Articolo 9 – Modifiche
Nessuna modifica al presente Contratto potrà essere apportata o provata se non per iscritto.
Articolo 10 – Controversie
Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro del Tribunale di Termini Imerese.
Articolo 11 – Registrazione
Il Locatore ha l'obbligo di provvedere alla formalità di registrazione del contratto e di comunicare al Conduttore gli estremi della medesima.
Tutti gli oneri fiscali gravanti sul presente contratto, registrazione, imposta di bollo, ecc sono a totale carico del Locatore.
Per tutti gli effetti del presente contratto il Conduttore dichiara di eleggere domicilio presso la sede municipale.
Per tutto quanto non previsto nel previsto contratto valgono le disposizioni di legge in materia. Le parti dichiarano di accettare espressamente le disposizioni di cui agli articoli del presente atto.
Letto, confermato, sottoscritto.
Ciminna, 27/01/2014
Il Locatore Il Conduttore
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx