CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’UTILIZZO DI PUNTO VENDITA ASSEGNATO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI VIA BORGO PALAZZO N. 207/211
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’UTILIZZO DI PUNTO VENDITA ASSEGNATO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI VIA BORGO PALAZZO N. 207/211
Tra:
- BERGAMO MERCATI SPA con sede in Bergamo via Borgo Palazzo 207, capitale sociale euro
103.292 i.v. iscritta al R.E.A. di Bergamo n.301743 cod. fisc. e partita IVA 02517500167, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore Xxxxxxx Xxxxx (d’ora in avanti detta anche solo “ XX.XX.”);
- la società/ditta ,con sede in , Via , iscritta al R.E.A. della Provincia di n. , come da certificato/visura CCIAA, codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante sig.
, nato a , il , CF , domiciliato, ai fini del presente contratto, presso l’indicata sede sociale e munito dei relativi poteri, in forza del vigente statuto (o in forza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione) (d’ora e in avanti anche detta solo “Operatore”)
d’ora in avanti congiuntamente anche dette le “Parti” o singolarmente la “Parte”
Premesso
a) che, con primo atto del 5 dicembre 1997 n.39664 R.M. (poi modificato con successivo atto del 30 giugno 2004 n. 2080 RM) – d’ora e in vanti anche detta sola la "Prima Concessione” - , XX.XX. ha ricevuto, in concessione, dall’Amministrazione Comunale di Bergamo, per la durata di 20 (venti) anni (e cioè fino al 31 dicembre 2016 poi de facto prorogata al dicembre 2017), la gestione del Mercato Ortofrutticolo e del Bestiame, sito in Bergamo, via Borgo Palazzo 207/211, la gestione e l’organizzazione della Fiera Zootecnica di Sant’Xxxxxxxxxx, con anche facoltà di sub – concessione all’Ente Fiera Promoberg, nonché l’uso dei beni mobili e immobili, costituenti il compendio e/o pertinenze dei mercati stessi -;
b) che, per dare esecuzione alla concessione di gestione del Mercato, nel rispetto della concessione e del
regolamento di mercato, XX.XX. deve, al fine di consentire l’effettivo e corretto uso degli spazi del mercato ove esercitare la vendita e depositare le merci come vengono assegnati dalla stessa XX.XX., organizzare ed erogare agli operatori commerciali ed ai produttori utenti una molteplicità di servizi strettamente ed imprescindibilmente connessi al funzionamento del mercato, determinando i compensi dovuti per le prestazioni erogate e il rimborso dei costi nella misura idonea a far fronte, senza scopo di lucro, a tutte le spese ordinarie e straordinarie di XX.XX., (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese necessarie per il funzionamento del mercato, costi di gestione, per i suoi servizi, eventuali ammortamenti e/o migliorie e adeguamenti degli immobili e/o impianti, etc.);
c) che, l’art.4 della Prima Concessione di cui sopra, prevedeva espressamente la facoltà, anche a beneficio di XX.XX., di proseguire con rinnovo nella concessione;
d) che XX.XX. ha, in effetti, rappresentato al Comune di Bergamo l’interesse e volontà al rinnovo della Prima Concessione, causa, tra l’altro, nel caso di specie, i diversi e articolati investimenti, assunti negli anni, da parte di XX.XX., sia dal punto di vista degli impianti, che degli immobili concessi, oggi, tra l’altro, oggetto di ammortamento, ai fini fiscali, nonché di piano di rimborso di mutuo, sia in linea capitale che degli interessi, già contratto, in data 13/04/2011 con la banca Banco BPM, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2011, con collegata determina di incrementare i canoni di concessione del 18% per il solo periodo di ammortamento del predetto mutuo, di cui l’operatore dichiara ad ogni modo di essere già stata debitamente messa a conoscenza, condividendone anche gli scopi del mutuo medesimo, con i relativi effetti, anno per anno, sull’importo, da versarsi, a titolo di canone alla Concedente;
e) che, in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 4 del sopra indicato atto del 5 dicembre 1997 n.39664
R.M. (poi modificato con successivo atto del 30 giugno 2004 n. 2080 RM), il Comune di Bergamo e XX.XX. hanno dato corso, in data 5 dicembre 2017, alla sottoscrizione di atto di rinnovo della Prima Concessione – d’ora e in avanti anche detta solo la “Nuova Concessione” -, previa apposita delibera del Consiglio Comunale n. 126 Reg. CC del 13 novembre 2017;
f) che, anche la Nuova Concessione, ha come oggetto la gestione del Mercato Ortofrutticolo e del Bestiame - costituito, come in precedenza, dalle aree e i fabbricati, costituenti il compendio immobiliare del mercato ortofrutticolo e del bestiame di Bergamo - con l’obbligo di proseguire l’esercizio dell’attività di bar – ristorante e l’esercizio di bar interno al mercato;
g) che, in forza della Nuova Concessione, è sorta l’esigenza di modificare parzialmente l’atto di Sub – Concessione;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra identificate, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1 Oggetto del presente contratto (il “Contratto”) è l’utilizzo, da pare dell’Operatore, del Mercato Ortofrutticolo e del Bestiame di Bergamo (per brevità di seguito il “Mercato”) che si concreta con (i) la fruizione delle prestazioni rese da XX.XX. quale concessionaria della gestione del Mercato come specificate nel presente contratto, (ii) l’uso delle aree e dei locali assegnategli, ai sensi dell’articolo 54 della legge regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 e del Regolamento del Mercato, da XX.XX e delle attrezzature e degli impianti di dotazione siti all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Via Borgo Palazzo n. 207/211, e precisamente del punto vendita contrassegnato con il numero , così come individuato nella planimetria qui allegata, esclusivamente per uso deposito e vendita di prodotti, di cui all’art.1 del vigente Regolamento di Mercato e costituito da:
a) un locale di esposizione della superficie di mq..;
b) un locale magazzino della superficie di mq.;
c) un locale interrato della superficie di mq.;
L’Operatore potrà usare anche le pertinenze e le adiacenze del punto di vendita, secondo quanto previsto dall’art. 23 del vigente Regolamento del mercato, e secondo le modalità e gli orari contenuti negli Ordini di servizio della Direzione del Mercato, che l’Operatore dichiara, senza riserva alcuna, di già conoscere e/o di ottemperarvi anche in futuro.
1.2 XX.XX. fornirà all’Operatore i seguenti servizi:
a) la pulizia generale, lo spazzamento e il lavaggio di tutte le aree comuni (piazzali, area di contrattazione e tendostruttura);
b) il servizio di derattizzazione, monitoraggio e disinfestazione insetti striscianti dei locali subconcessi oltre disinfestazione larvicida e adulticida aedes delle aree comuni e disinfezione dei locali adibiti a servizi igienici pubblici;
c) il servizio di spurgo e lavaggio delle griglie di scolo delle acque piovane poste a ridosso del punto vendita;
d) un servizio di presidio degli ingressi durante le ore di apertura del mercato, il servizio dall’ora di apertura sino alle ore 4.00;
e) un servizio di guardia armata durante i momenti di chiusura della struttura mercatale tramite impresa terza munita delle prescritte licenze;
f) il servizio di gestione e differenziazione e stoccaggio di rifiuti presso nostra piazzola ecologica;
g) un servizio di certificazione di distruzioni delle derrate risultate non conformi alla commercializzazione;
h) un servizio di autocontrollo sanitario, un laboratorio di analisi chimiche ha l’incarico di prelevare ed analizzare chimicamente due campioni di prodotti ogni settimana rendicontando una refertazione entro le 48 ore successive al prelievo:
i) Il sistema di controllo degli accessi garantisce alla sub concessionaria l’ingresso in Mercato anche durante gli orari di chiusura;
j) la fornitura di acqua potabile.
1.3 Le Parti si danno atto che XX.XX eseguirà i servizi direttamente o tramite società specializzata e selezionata secondo la normativa vigente, in modo costante e con organizzazione dei mezzi necessari.
1.4 XX.XX. non sarà responsabile per le interruzioni dei servizi o per l’impossibilità per l’Operatore di gestire il punto vendita a causa della mancata prestazione dei servizi di rete da parte dei gestori e, comunque, da ogni causa indipendente dalla sua volontà e ad essa non addebitabile a titolo di dolo o colpa
grave e per cause di forza maggiore, rinunciando, fin da ora, l’Operatore a pretendere alcunché al verificarsi di tali eventi.
ARTICOLO 2. DURATA.
2.1 Il Contratto avrà durata dal
Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo: (i) disdetta da comunicarsi da XX.XX all’Operatore, a mezzo raccomandata r.r. e/o pec, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza;
(ii) disdetta anticipata, da parte dell’Operatore, da comunicarsi sempre con raccomandata r.r. e/o pec, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
2.2 Il Contratto si rinnoverà automaticamente alle condizioni in essere al momento del rinnovo, ivi compresa l’entità dei compensi dovuti dall’Operatore, secondo quanto previsto al successivo articolo 3, commi secondo e quarto.
ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO.
3.1 L’Operatore verserà a XX.XX., a titolo di corrispettivo, per i servizi indicati al precedente articolo 1.3, lettere a), b), c) e per l’utilizzo del punto di vendita e relativi impianti di dotazione, di cui al precedente articolo 1.2, un compenso annuo di € (euro ) oltre IVA, da corrispondersi in rate semestrali anticipate, scadenti, rispettivamente, il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno solare. L’Operatore verserà per il periodo dalla stipula del Contratto al 31 dicembre (o al 30 giugno nel caso la stipula avvenga nel primo semestre dell’anno solare) un compenso anticipato proporzionale a quel periodo di godimento dei sevizi contrattuali.
3.2 Resta inteso che il corrispettivo suddetto potrà essere modificato da XX.XX. anche prima di ogni scadenza contrattuale, in ragione dei costi ordinari o straordinari di gestione, degli ammortamenti, anche fiscali, dell’eventuale costituzione di riserve di qualsiasi natura, ivi inclusi, pertanto, riserve e/o fondi per i programmi di realizzazione (anche ex novo), miglioramento e/o manutenzione, ordinari o straordinari, degli impianti e/o degli immobili, oggetto della Nuova Concessione, dei maggiori comprovati costi dei servizi erogati.
3.3 Il Corrispettivo sarà, comunque, oggetto di adeguamento triennale sulla base delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente. In proposito si conviene che gli indici di riferimento assunti per il calcolo saranno quelli relativi al mese di ottobre di ogni anno solare. L’adeguamento del Compenso come sopra determinato, scatterà automaticamente, cioè senza necessità di richiesta, con il solo onere per XX.XX. di comunicare il nuovo importo all’Operatore.
3.4 Le modifiche del Corrispettivo, diverse dall’adeguamento, non comporteranno, comunque, variazioni del contratto ma dovranno essere notificate, con raccomandata r.r. e/o pec, all’Operatore, che entro 30 (trenta) giorni lavorativi, dal ricevimento della comunicazione, potrà esercitare la facoltà di recesso.
3.5 L’Operatore dovrà inoltre rimborsare a XX.XX., entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la propria quota di spese comuni, relative all’intero complesso immobiliare, oggetto della Nuova Concessione, qualora ve ne siano, oltre alla propria quota di spese direttamente sostenute da XX.XX. nell’interesse degli Operatori.
3.6 Il corrispettivo dovuto dall’Operatore per i servizi di cui all’articolo 1.3, lettere d), e), f), g), h), i),j) verrà fatturato da XX.XX. e sarà pagato entro 20 giorni data fattura.
In particolare le prestazioni verranno fatturate secondo i seguenti criteri:
- prestazioni lettera d) sulla base del orario di ingresso in mercato, secondo le tariffe stabilite da XX.XX.
- prestazioni lettera e) sulla base di 1/3 del costo complessivo sostenuto da XX.XX ed in misura proporzionale sulla base delle superfici concesse;
- prestazioni lettera f) il costo viene esposto all’Operatore proporzionalmente alla rendicontazione della pesatura delle differenti frazioni di rifiuto;
- prestazioni lettere g), h), i) secondo la tariffa vigente al momento dell’esecuzione della prestazione;
- prestazioni lettera j) al costo, semestralmente, secondo i consumi rilevati.
ARTICOLO 4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. UTILIZZO ESCLUSIVO.
4.1 Il punto di vendita deve essere gestito unicamente dall’Operatore, tramite suoi soci e/o dipendenti.
Fatto salvo quanto stabilito nell’art. 24 del vigente Regolamento del Mercato, l’Operatore s’impegna ad informare anzitempo e, comunque, tempestivamente, XX.XX. di ogni modifica, scissione, cessione, a qualsiasi titolo, o trascrizione pregiudizievole (attiva o passiva, ivi inclusa eventuale esecuzione), riguardante l’azienda e/o la società, nonché di ogni modifica, avente ad oggetto denominazione sociale, scopo societario, sede legale o amministrativa, i suoi organi (di gestione o di controllo) e/o la compagine sociale.
4.2 E’ vietata in ogni caso la cessione a terzi - diretta o indiretta, totale o parziale - del presente Contratto e, in particolare, dell’utilizzo, per qualsivoglia titolo o ragione ed in qualsiasi forma, del punto vendita e dei servizi erogati da XX.XX..
4.3 Relativamente al menzionato Regolamento di Xxxxxxx, l’Operatore dichiara di ben conoscerlo, avendone estratto copia, tramite il sito di XX.XX..
ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL’OPERATORE.
5.1 L’Operatore non potrà apportare alcuna modifica, al punto di vendita e ai suoi impianti, senza il preventivo consenso scritto di XX.XX, fatto salvo per quegli interventi eseguiti in ottemperanza a norme di legge, ai fini della conformità in materia di prevenzione incendi e infortuni, di sicurezza degli impianti, nonché della attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per i quali, in ogni caso, è necessaria una preventiva comunicazione scritta alla XX.XX prima dal programmato inizio dei lavori.
5.2 Il consenso espresso, peraltro, non comporterà, per l’Operatore, alcun diritto a rimborso di costi/spese o indennizzi, a qualsiasi titolo, anche per gli eventuali miglioramenti o addizioni al punto di vendita, fermo e impregiudicato il diritto di XX.XX. a chiedere la rimessa in pristino a spese dell’Operatore.
5.3 L’Operatore si impegna inoltre a non collocare, all’interno o all’esterno del punto di vendita, distributori automatici di bevande calde o fredde, consentendosi eventualmente l’uso degli stessi solo nell’ambito dell’ufficio, presente nel punto di vendita, e ciò in ottemperanza anche a quanto disposto dalla Nuova Concessione.
5.4 In ogni caso, l’Operatore s’impegna a mantenere gli immobili e/o impianti, di cui al punto di vendita, in buono stato di efficienza e di manutenzione.
5.6 Saranno a solo carico dell’Operatore tutte le spese di manutenzione ordinaria, dipendenti da deterioramenti, prodotti dall’uso dei beni (immobili e/o impianti), oggetto del Contratto, nonché le spese di straordinaria manutenzione, riferibili, quest’ultimi, alle opere, oggetto di conformità e di attuazione, di cui al precedente art.5.1.
5.7 Non provvedendo l’Operatore, con tempestività e la diligenza del buon padre di famiglia, alle manutenzioni cui è tenuto, ad esso potrà sostituirsi XX.XX. e i costi sostenuti dovranno esserle rimborsati entro e non oltre il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla richiesta; in caso contrario, essi saranno prelevati dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall’Operatore e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi.
5.8 Gli interventi di straordinaria amministrazione, specificamente riferibili agli immobili, di cui fa parte il punto di vendita utilizzato dall’Operatore, potranno essere effettuati da XX.XX., con oneri a carico della stessa, se e nei limiti però di quanto eventualmente stabilito dalla Nuova Concessione.
5.9 Si conviene che saranno da ritenersi ad esclusivo carico dell’Operatore le eventuali spese di manutenzione straordinaria o incrementative del punto vendita e dei relativi impianti che la stessa ritenesse di eseguire in relazione alle proprie specifiche esigenze commerciali; le opere realizzate dovranno comunque essere autorizzate, preventivamente e per scritto, da XX.XX., che potrà, alla cessazione del Contratto, richiedere la riconduzione allo stato originario con ripristino dei beni o impianti, interessati dalle opere stesse.
5.10 In nessun caso l’Operatore, alla cessazione del Contratto, avrà diritto a rimborsi o indennizzi relativamente anche alle spese sostenute anche se autorizzate da XX.XX.
ARTICOLO 6. CESSAZIONE DEL CONTRATTO
6.1 La cessazione, per qualsiasi titolo o ragione, del Contratto si verificano, oltre che per inadempimento dell’Operatore, in tutti i casi previsti dalla Legge, dal Contratto e/o dal Regolamento del Mercato, ivi
compresi quelli previsti dagli articoli 28 e 29 di quest’ultimo e in tutti i casi nei quali, ai sensi di legge o del Regolamento del Mercato, sia impossibile la prosecuzione dell’attività di gestione da parte dell’Operatore.
Alla cessazione del Contratto, anche per il caso di sua risoluzione, anche ipso iure, il punto di vendita dovrà essere riconsegnato alla XX.XX. in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento per l’uso, libero da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione, risoluzione, anche ipso iure, o alla mera comunicazione di revoca di cui all’articolo .
In nessun caso, anche innanzi a contenziosi, tra la XX.XX e l’Operatore, quest’ultimo avrà titolo o facoltà per rifiutare o ritardare la riconsegna del punto vendita e la sua riconsegna a XX.XX..
ARTICOLO 7. REGOLAMENTO DEL MERCATO E ORDINI DI SERVIZIO EMANATI DALLA DIREZIONE.
7.1 L’Operatore si impegna irrevocabilmente ad osservare e a rispettare tutte le norme contenute nel vigente Regolamento del Mercato, composto da n. 38 articoli, del quale dichiara di avere piena e perfetta conoscenza nonché gli Ordini di Servizio, ritualmente emanati dalla Direzione del Mercato ex art.6 del Regolamento.
ARTICOLO 8. GARANZIA.
8.1 Si dà atto che, a titolo di garanzia della regolare osservanza degli obblighi, di cui al presente atto, l’Operatore ha precedentemente consegnato, all’inizio del rapporto contrattuale e continuerà a mantenere, sino a 30 (trenta) giorni successivi alla residuale durata ed efficacia del Contratto, la fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo di € , (euro ), rilasciata da , n.
, in data , che trovasi agli atti di XX.XX..
8.2 L’originale della fideiussione sopra identificata sarà restituita solo alla cessazione del contratto e, xxxxxxxxx, solo ove non sussistano inadempienze dell’Operatore che ne motivino l’escussione.
8.3 La fideiussione dovrà essere rinnovata qualora, per il caso del rinnovo - anche tacito - del Contratto, venga a scadere antecedentemente alla scadenza del Contratto.
8.4 Il mancato rinnovo della fideiussione e/o la comunicazione da parte del fideiussore del mancato rinnovo della fideiussione produrranno l’immediata risoluzione del presente contratto.
8.5 Le Parti convengono che sarà facoltà di XX.XX di richiedere una variazione dell’importo garantito dalla fideiussione al variare del Corrispettivo di cui al precedente articolo 3.1.
ARTICOLO 9. CUSTODIA E POLIZZA ASSICURATIVA.
9.1 L’Operatore è costituito custode dei beni che gli sono concessi in uso per l’esercizio dell’attività all’interno del Mercato, ed è direttamente responsabile verso la XX.XX. dei danni causati, anche da xxxxx, per sua colpa da spandimenti di acqua, incendi e ogni altro abuso o trascuratezza, nell’uso e/o custodia di tali beni.
9.2 Allo scopo l’Operatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia Assicuratrice e con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza assicurativa con beneficiaria la sola XX.XX, per copertura di tutti i rischi (riferiti ai beni di cui all’articolo 1.1 del Contratto) e anche per eventuale responsabilità verso i terzi, anche in ragione di quanto convenuto tra le Parti, circa l’assunzione della titolarità degli impianti, da parte di XX.XX e senza alcun diritto d’indennizzo e/o rimborso, all’Operatore, una volta cessato il Contratto.
Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del Contratto, effettuando periodicamente gli opportuni aggiornamenti dei valori assicurati.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata a XX.XX da parte dell’Operatore con copia della quietanza dell’avvenuto pagamento del premio assicurativo.
ARTICOLO 10. NORME APPLICABILI
11.1 Per quanto non specificatamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel vigente Regolamento del Mercato, che si intende qui espressamente riportato come se fosse di seguito trascritto, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alla legge regionale Lombardia n. 6/2010.
ARTICOLO 11. COMUNICAZIONI
11.1 L’Operatore, per tutti i rapporti inerenti e conseguenti il Contratto e ad ogni effetto, elegge domicilio, presso il sopra emarginato indirizzo, fermo e impregiudicato il diritto di XX.XX di comunicazioni a mani anche presso il proprio punto di vendita.
11.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in relazione al presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere consegnata a mano, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata via posta elettronica certificata. Qualsiasi comunicazione verrà considerata come ricevuta (i) se consegnata a mano, al momento della consegna all’indirizzo della Parte ricevente, (ii) se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al tempo della data indicata in detto avviso, e
(iii) se trasmessa via pec, al momento della ricevuta della conferma di avvenuto invio.
ARTICOLO 11. FORO COMPETENTE
11.1 Per qualsiasi controversia, trovante causa nell’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo
ARTICOLO 12. SPESE. IMPOSTE
12.1 Tutte le spese, anche di registrazione, e i diritti relativi al presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Operatore.
12.2 Tutti i corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono assoggettati ad I.V.A..
ARTICOLO 13. PRIVACY
13.1 In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, XX.XX. tratta dati anagrafici, amministrativi e di contatto per: gestione del contratto, obblighi legali, sicurezza di persone e patrimonio (videosorveglianza). I dati saranno comunicati a consulenti e fornitori coinvolti (eventualmente responsabili del trattamento) e conservati per la durata del contratto fatte salve altre disposizioni di legge. I dati, se trasferiti all’estero, lo sono in modo conforme alla legge. Sono garantiti i diritti ex art. 15 e ss. del Reg EU 2016/679.
Informativa estesa su:
xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI FINALI
14.1 Il presente Xxxxxxxxx unitamente ai suoi allegati costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altro accordo, intesa o pattuizione (verbale e scritto) precedentemente intercorso tra le Parti sullo stesso oggetto e, espressamente, sostituisce il precedente contratto in essere tra le Parti.
Tutte le dichiarazioni o garanzie relative al presente Contratto sono state interamente incluse nel presente documento.
14.2 Ogni modifica del presente Contratto sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
14.3 L'eventuale invalidità di una o più disposizioni del presente Contratto non inficerà la validità delle rimanenti disposizioni a meno che le clausole invalide fossero state determinanti per la formazione del consenso di una delle parti.
14.4 Salvo quanto previsto al comma precedente se una disposizione o una clausola del presente Contratto dovesse risultare nulla o inefficace, si dovrà valutare il contratto, nel suo insieme, in modo tale da ricostruire il più possibile l'intento originario delle parti.
14.5 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
14.6 I diritti e rimedi qui previsti in favore delle parti, o di una sola di esse, si intenderanno in aggiunta a tutti gli altri diritti e rimedi di legge a esse spettanti, e i medesimi si intenderanno addizionali e non alternativi rispetto ai diritti e ai rimedi consentiti dalle previsioni di legge. Il venir meno del Contratto non precluderà i diritti maturati, o le azioni avviate, prima della scadenza.
14.7 Salvo che risulti diversamente dal Contratto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati del Contratto.
14.8 I titoli delle clausole contenute nel Contratto sono solo destinati a facilitare il riferimento, ma non a definire, limitare, descrivere o individuare il contenuto delle stesse.
14.9 Gli impegni assunti ai termini del Contratto riguardano le Parti e i loro legittimi successori, come pure ogni entità partecipante o risultante da processi di ricostituzione, di fusione, di annessione, di acquisizione o da altro evento che dovesse concernere direttamente o indirettamente l'una o l'altra delle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto. Bergamo,
BERGAMO MERCATI SPA L’OPERATORE
A norma dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole, contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti 3) (Canone), 4) (Divieto di cessione del Contratto. Utilizzo esclusivo), 5) (Obblighi dell’Operatore),
7) (Regolamento del Mercato e Ordini di servizio emanati dalla Direzione), 9) (Custodia e Polizza Assicurativa), 13) (Foro Competente), dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione. L.C.S.
Bergamo,
BERGAMO MERCATI SPA L’OPERATORE