LORO SEDI
Area Risorse Umane
Servizio di Ateneo per la quali ficazione dei rapporti di lavoro
Banchi di Sotto, 55 - tel. 0577/232000 - Siena
Siena, 16 maggio 2007
Prot. : n. 12635/R.U.
Ai Direttori e ai Segretari amministrativi di Dipartimento
LORO SEDI
Oggetto: adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), comma 1180.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007) ha introdotto alcuni significativi correttivi alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema delle comunicazioni obbligatorie da effettuarsi nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo, correttivi che vanno a coinvolgere anche gli adempimenti in capo all’ Università.
Le principali innovazioni che sulla materia il comma 1180 della citata legge n. 296/2006 a pporta al quadro normativo preesistente, possono così riassumersi:
1. comunicazione al Centro per l’Impiego compet ente dell’instaurazione di ogni rapporto di lavoro, sia in forma autonoma che subordinata , almeno il giorno precedente all’inizio del rapporto;
2. ampliamento dell’obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.
In via generale dunque l’obbligo di comunicazione ha ad oggetto l’instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro, in particolare:
• lavoro subordinato, entro cui si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, a orario ridotto: l’adempimento è garantito dai competenti uffici dell’amministrazione;
• assegni di ricerca e borse di studio “non ministeriali”, borse post-dottorato di ricerca: l’adempimento è garantito dai competenti uffici dell’amministrazione;
• lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa: l’adempimento deve essere garantito autonomamente da ogni singolo Committente, così come individuato dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinate e continuativa.
Con riferimento a quest’ultimo punto, che coinvolge direttamente le Strutture in indirizzo, il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l’area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa, escludendo espressamente gli incarichi occasionali e quei rapporti di lavoro che, pur rientrando astrattamente nell’area della c.d. parasubordinazione, consistano in attività rientranti nell’ esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali: come precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 14/02/2007, può ritenersi pertanto che il legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte quelle tipologie di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinati, vale a dire caratterizzati da:
- Collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione;
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- Coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d’opera con la struttura del committente;
- Continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale ma continuativo;
- Personalità della prestazione, vale a dire la prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo.
Trattasi dunque di un adempimento relativo a quei rapporti di lavoro autonomo che assumono la forma della collaborazione coordinata e continuativa e che sono oggetto di specifico regolamento di Ateneo emesso con D.R. n.238 del 16.05.2005.
Per queste tipologie contrattuali occorre dunque che ogni Committente, così come individuato ai sensi del predetto regolamento, provveda autonomamente a garantire il rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva tramite invio al Centro per l’Impiego competete di specifico modulo contenente una serie di dati.
Al fine di definire le modalità concrete di attuazione dell’obbligo di comunicazione di cui trattasi, nelle scorse settimane si è tenuto un incontro presso il Centro per l'Impiego di Siena ove è stata descritta una procedura informatizzata di trasmissione dei dati elaborata dal Centro stesso. In realtà l'obbligo di comunicazi one informatica, è stato precisato, non è ancora a regime ed è stata indicata come data presunta di predisposizione del sistema di trasmissione telematica obbligatoria, il prossimo mese di luglio. Nel frattempo, è stato precisato, occorre comunque provvedere all’adempimento dell’obblig o tramite invio di comunicazione cartacea, via fax.
Per agevolare tale adempimento verrà a breve realizzato dall’Amministrazione un sistema di compilazione e produzione automatica del modulo da utilizzare per l’invio via fax di comunicazioni relative ad instaurazioni e cessazioni dei rapporti di collaborazione coordinate e continuativa che verrà riempito al momento dell’inserimento del contratto nel sistema software di gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, già in uso delle varie Strutture.
In attesa del perfezionamento di tale sistema occorre comunque procedere fin da subito all’in vio della comunicazione utilizzando il fax-simile di modulo (All. 1 “Scheda”), contenente tutte le informazioni necessarie da trasmettere al Centro per l’Impiego compente.
Per agevolare l’uniforme e corretta applicazi one al dettato normativo, anche in considerazione dei conseguenti aspetti sanzionatori che vi sono connessi, è stato anche elaborato un prospetto di sintesi dell’adempimento, contenente specifiche indicazioni operative per la compilazione dei moduli, (All. 2 “Istruzioni operative per l’invio”).
Eventuali dubbi sulla procedura potranno essere condivisi con il Servizio di Ateneo per la qualificazione dei rapporti di lavoro (Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx – tel. 0577/232461-232460- xxxxxxx@xxxxx.xx, xxxxxxxx@xxxxx.xx).
Cordiali saluti.
Il Direttore Amministrativo
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxx