Contract
Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 23950/97 del 2/7/97 della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento – Sezione staccata.
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELL’ART. 95 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L’OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2. E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO. DURATA 18 MESI.
INDICE
ART. 1 – DEFINIZIONI 3
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 5
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 6
ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE 7
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA 8
ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE 8
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE 11
ART. 8 – SERVIZI CONNESSI E CONTROLLI 11
ART. 9 – NEGOZIO ELETTRONICO 12
ART. 10 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 13
ART. 11 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE 14
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 14
ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO 15
ART. 14 – SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA 15
ART. 15 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16
1
ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ 16
ART. 17 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 16
ART. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE 18
ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 19
ART. 20 – SUBAPPALTO 20
ART. 21 – TUTELA DEI LAVORATORI 22
ART. 22 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 22
ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI 23
ART. 24 – SICUREZZA 23
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA 23
ART. 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 25
ART. 27 – PENALI 25
ART. 28 - CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI 29
ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA 30
ART. 30 – RECESSO 30
ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE 30
ART. 32 – TRASPARENZA 30
ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31
ART. 34 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ 32
ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI 32
ART. 36 - CLAUSOLA FINALE 32
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:
AEEGSI: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici;
Amministrazione/i Contraente/i: le amministrazioni e gli altri enti e società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 39 bis, commi 3 e 3 xxx, xxxxx x.x. x. 0/0000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione;
APAC: La Provincia Autonoma di Trento per il tramite dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti;
Data di Attivazione: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, come disposto dall’art. 5, comma 6 del presente capitolato;
Convenzione: la Convenzione stipulata tra l’APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Ordinativo di Fornitura: il documento, con il quale la/e Amministrazione/i Contraente/i, attraverso la/e Unità Ordinante/i e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
Contratto attuativo e/o contratto di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;
Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, escluso sabato e festivi ove non specificato diversamente;
Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
Committente: APAC;
Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxx/xxxxxxxxxxx.xxx, gestito tramite strumenti di “Information Technology”, contenente un’area dedicata alla Convenzione;
Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Informatica Trentina S.p.A.;
Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “CAPITOLATO TECNICO”;
Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
Importo della fornitura: l’importo complessivo della fornitura e servizi connessi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, IVA esclusa;
Importo Massimo Contrattuale: l’importo massimo stimato - che comprende anche l’eventuale proroga tecnica di numero massimo di sei mesi - oggetto della Convenzione, pari a Euro 32.680.000,00, IVA esclusa, (di cui Euro 24.510.000,00 IVA esclusa per la durata certa di diciotto mesi ed Euro 8.170.000,00 IVA esclusa, per la durata dell’eventuale proroga tecnica di numero massimo di sei mesi). Per inciso detto importo è stato calcolato prendendo a riferimento un quantitativo di numero 400 GWh, per una durata quindi di ventiquattro mesi. L’importo massimo contrattuale che rimarrà quindi fermo indipendentemente dallo sconto che sarà offerto in gara dall’aggiudicatario. L’importo potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente in corso di esecuzione del servizio.
Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;
Punto di Prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT e la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un’Amministrazione Pubblica individuata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
Opzione Verde: l’opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell’energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all’Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l’Aggiudicatario applicherà il sovraccosto prestabilito;
Referente della Fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività oggetto della fornitura e dei servizi connessi previsti in Convenzione, di cui al successivo art. 13;
Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;
Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.
ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.
2. L’esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i) le norme del codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
3. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
5. La Convenzione deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra la Convenzione e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni della Convenzione.
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa all’erogazione - da parte del
Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, di energia elettrica per l’Importo Massimo Contrattuale.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a garantire l’erogazione della fornitura e dei servizi in oggetto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti, e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’Importo massimo della Convenzione.
3. Unitamente all’erogazione della fornitura di energia, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività, definite “Servizi connessi” di cui al successivo art. 8, comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. I corrispettivi dei “servizi connessi” devono intendersi inclusi nell’importo della fornitura di energia corrisposto dall’Amministrazione Contraente.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico.
5. L’APAC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l’Importo Massimo Contrattuale al Fornitore può essere richiesto, e lo stesso ha l’obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l’Importo Massimo, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi del comma 1 dell’art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, fermo restando quanto previsto all’art. 27, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).
ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata al successivo art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse del presente Capitolato amministrativo.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all’atto dell’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l’Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA
1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione, salva la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
2. I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata di 18 mesi dal giorno della loro stipulazione mediante negozio elettronico.
3. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione, qualora sia stato raggiunto il quantitativo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 3.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.
5. Ai fini della conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata per un massimo di sei mesi ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima, previa comunicazione scritta di APAC da inviare al Fornitore, come disposto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
6. L’inizio di erogazione dell’energia elettrica deve coincidere, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi oggetto della Convenzione indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di
Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, altresì, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7. Il Fornitore, inoltre, s’impegna espressamente a:
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle
Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonchè negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e/o alla prestazione dei servizi aggiuntivi di cui al Capitolato Tecnico;
- dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità.
9. I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
10. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all’art. 14 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE
1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite:
a) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
b) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
2. Il Fornitore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.
In particolare si impegna a:
a) garantire la fornitura di energia elettrica ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico, in ogni caso ;
b) nominare il Responsabile del Servizio per l’esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell’APAC, che rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore;
c) comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico della Fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l’APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
d) non sospendere l’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l’APAC;
3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.
4. Le Amministrazioni Contraenti o l’APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull’esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.
ART. 8 – SERVIZI CONNESSI E CONTROLLI
1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l’elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via
telematica, da inviare all’APAC secondo i termini e le modalità specificate nell’allegato Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall’APAC.
2. Con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali.
3. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di attivazione della Convenzione un Call Center comunicando un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione del servizio;
2. richieste relative allo stato di attivazione del servizio;
3. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
ART. 9 – NEGOZIO ELETTRONICO
1. Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l’accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:
a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.
ART. 10 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione, indicata al precedente art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.
3. L’Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell’Amministrazione Contraente.
4. Per la validità dell’Ordinativo di Fornitura, l’Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.
5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento, informare l’Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.
6. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati unitamente a un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
7 Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo. In tal caso l’Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
8 I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore dei medesimi, che vengono trasmessi dalle stesse Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
9 Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine,
l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell’Amministrazione Contraente e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.
10. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all’Amministrazione Contraente entro un 1 (uno) giorno lavorativo successivo e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell’ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio del medesimo.
11. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell’Ordine, tenuto conto che l’invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.
ART. 11 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE
1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore, l’elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate all’art. 14 del Capitolato tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.
2. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA
1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all’eventuale Direttore dell'esecuzione e l’eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali,
anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.
ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO
1. L’Aggiudicatario deve nominare un Responsabile del Servizio oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile del Servizio dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti.
ART. 14 – SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall’APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.
0.Xx fine delle verifiche inerenti la regolarità e la correttezza dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, APAC può avvalersi anche di altri enti od organi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
4. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto
nella presente Convenzione e nell’ulteriore documentazione contrattuale, APAC potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.
5. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, APAC e/o le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 30, si riservano la facoltà di risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
6. I costi delle verifiche di cui al presente articolo, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, sono a totale carico del Fornitore, fino a un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquencento/00). In tali casi, APAC, può rivalersi anche attraverso la garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al successivo art. 26.
7. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento ANAC approvato con deliberazione 6 giugno 2018, n. 533, provvedono a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
8. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Fornitore è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 27.
9. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, hanno la facoltà di risolvere la Convenzione e/o il singolo contratto di fornitura.
ART. 15 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per la disciplina della sospensione della Convenzione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
1. Per la disciplina delle modifiche della Convenzione si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
ART. 17 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando i prezzi unitari riportati nell’offerta economica, allegata alla Convenzione.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono fatturati con cadenza mensile, entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento e sono liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo eventuali contestazioni e fermi gli adempimenti di legge.
6. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il CIG derivato, il codice IPA dell’Amministrazione contraente nonché il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l’indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Su richiesta dell’Amministrazione il Fornitore è tenuto a predisporre un’unica fattura che comprenda più POD secondo raggruppamenti forniti dall’Amministrazione e comunicati al momento dell’attivazione della fornitura di cui all’art 4 del Capitolato tecnico.
7. I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto sono effettuati dall’Amministrazione Contraente a mezzo di mandato di pagamento secondo gli accordi previsti tra l'Amministrazione Contraente stessa ed il Fornitore.
8. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ad avvenuta verifica di conformità, fermi gli obblighi di legge.
9. A ogni fattura dovrà essere allegata la reportistica prevista di cui all’Art. 12 “Amministrazione contraente: Reportistica Mensile Fatturazione”, del Capitolato tecnico. L’omessa allegazione alla
singola fattura di tale reportistica comporta la sospensione del pagamento della medesima fattura da parte dell’Amministrazione contraente fino all’invio della stessa.
10. L’emissione della fattura è disposta previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste all’art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura/servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.
11. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni rispetto al mese di riferimento di cui ai precedenti commi 4 e 5, ed è condizione essenziale per procedere al pagamento del corrispettivo.
12. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
13. Il mandato di pagamento e la fattura riportano il codice CIG derivato richiesto dalla singola Amministrazione Contraente e comunicato al Fornitore con l’Ordinativo di Fornitura.
14. Il Fornitore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza mensile, la reportistica sui servizi resi e sul rispetto dei livelli di servizio. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione del contratto da parte del Fornitore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).
15. Il Fornitore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:
- quantità degli invii lavorati/ recapitati e relativi importi fatturati, suddivisi per singola tipologia di invio ed Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend dei servizi relativi alla convenzione in parola richiesti dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.
16. In caso di esito positivo della verifica finale di conformità da parte dell’Amministrazione Contraente, la stessa procederà alla corresponsione del saldo come stabilito al precedente comma 8.
ART. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE
1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APAC mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; APAC procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l’Ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
1. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. L’Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all’Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente. In ogni caso l’Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Amministrazione stessa.
6. E’ vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.
ART. 20 – SUBAPPALTO
[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo massimo della Convenzione (comprensivo degli oneri della sicurezza). La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
2. Il subappalto è autorizzato da APAC. Il Fornitore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto del subappaltatore, della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
a) durante l'esecuzione delle prestazioni il Fornitore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con
l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, il Fornitore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla Amministrazione Contraente la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) l’ Amministrazione Contraente verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, l’ Amministrazione contraente accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
Se il Fornitore, in corso di esecuzione, comunica al Direttore dell’esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dal Direttore dell’esecuzione, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.
4. L'elenco prodotto dal Fornitore prima della stipula della Convenzione e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula della Convenzione, viene utilizzato dall’Amministrazione contraente per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il Fornitore deve comunicare ad all’Amministrazione contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula della Convenzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L’Amministrazione contraente controlla i contratti stipulati dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6.Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Fornitore deve comunicare alle
Amministrazioni indicate nei medesimi commi i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del fornitore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. Ai sensi dell’art. 26 della LP n. 2/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione della convenzione, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare all’APAC e alla singola Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-Contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
8. L’appaltatore, atteso il divieto di cui all’articolo 26, comma 2, lettera e-bis della legge provinciale n. 2 del 2016 non deve nominare quale subappaltatore coloro che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. Nel contratto di appalto sarà inserita una clausola con la quale l’appaltatore, preso atto del summenzionato divieto e dei nominativi delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, si impegna a non nominare quali subappaltatori coloro che vi hanno partecipato.
[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.
ART. 21 – TUTELA DEI LAVORATORI
1. Il Fornitore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell’ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.
ART. 22 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
1. Il Fornitore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI)
1. Il Fornitore ha l’obbligo di eseguire la convenzione anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione della convenzione è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche- normative di cui al precedente art. 22.
ART. 24 – SICUREZZA
1. Il Fornitore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
3. Il Fornitore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore è obbligato a costituire un’unica garanzia definitiva a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale. Si applicano le riduzioni indicate all'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.
4. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle medesime penali.
5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia definitiva residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
9. Nel caso di integrazione della Convenzione, il Fornitore deve modificare il valore della garanzia definitiva in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
11. L’incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali del Fornitore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l’incameramento della garanzia in nome e per conto loro.
12. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da APAC.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
14. La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M.
n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da
un’apposita appendice riportante la seguente clausola:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento.
15. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e Fornitore (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
ART. 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa (RCT/RCO), a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 27 – PENALI
1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d’inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:
a) Call Center, di cui all’art. 8 comma 3 del presente Capitolato.
In caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all’orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 20,00 (venti/00), per ogni ora di mancata operatività.
b) Reportistica, di cui all’art. 14 “APAC: Reportistica Monitoraggio Convenzione”, del Capitolato tecnico.
In caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,3‰ del valore del contratto di fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.
c) Reportistica, di cui all’art. 13 “Amministrazione contraente: Report dati di sintesi”, del Capitolato tecnico.
In caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,3‰ del valore del contratto di fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.
d) Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al precedente art. 13.
In caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
d) Altre non conformità.
Per altre non conformità nell’esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.
2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, sono previste le penali (applicate dall’Amministrazione Contraente) che seguono:
a) per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave e accertata negligenza imputabile al distributore, nonché nel caso in cui le informazioni fornite siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all’eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, IVA esclusa, e comunque non inferiore a 10,00 (dieci/00) Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara: in tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizia a essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
b) in caso di mancati invii delle previste reportistiche, di cui all’art. 13 “Amministrazione contraente: Report Dati di Sintesi”, del Capitolato tecnico, verrà applicata da parte dell’Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.
c) per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell’Amministrazione Contraente l’applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore deve farsi carico del maggior onere dovuto dall’Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero deve rifondere la stessa Amministrazione dell’importo maggiore da questa corrisposto.
d) Per l’errata o inesatta produzione della fattura, per cui l’importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore, a partire dalla data della contestazione e con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, una penale pari allo 0,3‰ del valore del contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell’1 ‰ (un per mille) dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
3. Inoltre, sono previste le penali (applicate dall’Amministrazione Contraente e/o da APAC) che seguono:
Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di energia verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, è tenuto, fatto salvo al risarcimento del maggior danno, a:
a) - assolvere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con l’Amministrazione Contraente e a corrispondere alle stesse una penale pari a un importo di 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
- ovvero, alla restituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione Contraente per l’opzione verde, e a corrispondere alla stessa una penale pari ad un importo di 0,10 (zerovirgoladieci) Euro/cent per ogni kWh erogato nella fornitura del punto di prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza;
b) al pagamento ad APAC di una penale di ammontare pari a 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
4. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.
5. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall’inizio dell’inadempimento.
8. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall’inizio dell’inadempimento.
9. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo della Convenzione o del Singolo contratto di Fornitura, può trovare applicazione l’articolo 29 del presente Capitolato Amministrativo.
ART. 28 - CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali stabilite al precedente art. 27, devono essere contestati al Fornitore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto o tramite PEC le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto delle normative fiscali, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al precedente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,
avvalersi della garanzia definitiva di cui all’art. 25, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’Importo Massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA
Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e la disciplina specificata all’art. 8 della Convenzione.
ART. 30 – RECESSO
1. E’ facoltà dell’APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE
1. Il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nella Convenzione.
ART. 32 – TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’ APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.
ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In relazione al servizio affidato, Titolari del trattamento , in ragione dei ruoli e delle competenze ripartite nell’ambito della struttura della convenzione quadro, sono APAC e le Amministrazioni Contraenti, che hanno diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartiscono proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell’ambito dell’attività oggetto della convenzione, il Fornitore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Fornitore, deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula della Convenzione per quanto riguarda i dati di cui è titolare APAC e con la stipula dei singoli ordinativi di fornitura per quanto riguarda i dati di cui sono titolari le Amministrazioni Contraenti, il Fornitore, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, rispettivamente a) secondo l’ALLEGATO 1 (Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati) al presente capitolato amministrativo, per quanto riguarda gli adempimenti previsti nella convenzione riferiti ad APAC e b) secondo le corrispondenti e similari istruzioni che ogni Amministrazione contraente vorrà conferire in relazione ai singoli ordinativi di fornitura e nei limiti e per la durata
degli stessi. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura e si considererà revocata a completamento dell’incarico
ART. 34 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI
1. L’imposta di bollo e l’imposta di registro relative alla convenzione e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
ART. 36 - CLAUSOLA FINALE
1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
ALLEGATO 1
al capitolato amministrativo relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016, per la conclusione di una convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l’opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Sudtirol per le sedi della stessa in Provincia di Trento. lotto unico. durata 18 mesi.
Istruzioni al responsabile del trattamento dei dati conferite dal titolare del trattamento provincia autonoma di trento
al responsabile del trattamento (appaltatore) per disciplinare i trattamenti svolti dal responsabile
Premesso che:
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (…) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, “Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare…”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”;
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, “…il Responsabile del trattamento... coopera…, su richiesta, con l’Autorità di controllo…”;
- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”;
- l’Appaltatore prima della stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento e conformemente alle dichiarazioni già effettuate in tal senso in sede di offerta.
Tutto ciò premesso si disciplina che:
Art. 1 – Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il “Contratto”) la Provincia autonoma di Trento, in qualità di “Titolare del trattamento” (di seguito, il “Titolare”), nomina l’Appaltatore “Responsabile del trattamento” (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell’appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.
Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati comuni; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano operatori economici, amministrazioni e privati cittadini.
Il Responsabile si obbliga a trattare eventuali dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione alla Convenzione, il Responsabile potrà in ogni caso trattare i dati esclusivamente per finalità connesse alla fornitura dell’energia elettrica in favore delle Amministrazioni che aderiscono alla convenzione, e potrà quindi effettuare tali attività con strumenti automatizzati, ove inerenti alla registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, profilazione, cancellazione o distruzione.
Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.
Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:
a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di
aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello minimo di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;
c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“Data privacy impact assessment”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest’ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest’ultimo è sin d’ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all’Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
f) nei casi prescritti dall’art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito,
g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall’Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest’ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema;
h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all’art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell’Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l’esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell’eventuale DPO;
j) alla scadenza della Convenzione (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell’esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.
Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il (“sub-Responsabile”) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub- Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali – imponendo a quest’ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.
Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub- Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.
Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.
Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell’appalto stesso, o per intervenuta
scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.
Art. 7 –
Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d’appalto.
Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell’attivazione della procedura di affidamento dell’appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull’aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.
Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l’approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.
L’Aggiudicataria Impresa “Dolomiti Energia S.p.A.”
Il Legale rappresentante
- xxxx. Xxxxx Xxxxxx -
PROVINcIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Servizio contratti e centrale acquisti
Il Dirigente
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx -
L’UFFIcIALE ROGANTE
- dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx -
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx.