ACCORDO tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
ACCORDO
tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
La COMUNITÀ EUROPEa,
da una parte, e
IL REGNO DEL MaROCCO,
dall’altra,
(in seguito denominate «le Parti»),
CONSTaTaNDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e il Regno del Marocco sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.
CONSTaTaNDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che pos- sono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità euro- pea con i paesi terzi.
CONSTaTaNDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio al mercato delle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibi- lità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comu- nità europea.
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Regno del Marocco che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e per garantire la continuità di tali servizi aerei.
CONSTaTaNDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco, di compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei del Regno del Marocco, né di negoziare emendamenti bilaterali delle disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HaNNO CONVENUTO QUaNTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente arti- colo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dal Regno del Marocco nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospen- sione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Regno del Marocco rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istitui- sce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo rego- lamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica com- petente sia chiaramente indicata nella designazione;
e
iii) il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, diret- tamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati mem- bri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.
3. Il Regno del Marocco può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legisla- zione comunitaria;
ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro respon- sabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non sia chiara- mente indicata nella designazione;
o
iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite par- tecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettiva- mente controllato.
Il Regno del Marocco esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente arti- colo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all’allegato II, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte del Regno del Marocco, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato mem- bro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
5. Una volta ricevuta la designazione da parte del Regno del Marocco, lo Stato membro rilascia gli opportuni permessi e auto- rizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio del Regno del Marocco e sia in possesso di una licenza di esercizio o qual- siasi altro documento equivalente valido ai sensi della legi- slazione marocchina;
ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo sia eser- citato e mantenuto dal Regno del Marocco;
iii) il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, diret- tamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Regno del Marocco e/o a suoi cittadini, ovvero a Stati membri e/o a cittadini di tali Stati e sia da questi effettivamente e costan- temente controllato, tranne nel caso in cui l’accordo appli- cabile di cui all’allegato I contenga disposizioni più favorevoli in materia.
6. Lo Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vet- tore aereo designato dal Regno del Marocco qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio del Regno del Marocco o non possieda una licenza di esercizio o qualsiasi altro documento equivalente valido ai sensi della legislazione marocchina;
ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato e mantenuto dal Regno del Marocco;
iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite par- tecipazione maggioritaria al Regno del Marocco e/o a suoi cittadini ovvero a Stati membri e/o a cittadini di tali Stati o non sia da questi effettivamente controllato, tranne nel caso in cui l’accordo applicabile di cui all’allegato I contenga disposizioni più favorevoli in materia.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti al Regno del Marocco ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e il Regno del Marocco si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rila- sciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere uti- lizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Regno del Marocco che operano un collegamento tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal Regno del Marocco in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e) per trasporti effettuati interamente all’interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
3. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli Stati membri in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e) per trasporti effettuati interamente all’interno del Marocco, sono sog- getti alla legislazione marocchina.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispet- tive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di appli- care in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono noti- ficate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il Regno del Marocco che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I com- porta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I com- porta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 23 marzo nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slo- vacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community
Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx Marocké království For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko Maroko Kuningriigi nimel Για το Βασίλειο του Μαρόκου For the Kingdom of Morocco Pour le Royaume du Maroc Per il Regno del Marocco Marokas Karalistes vārdā Maroko Karalystès vardu
a Marokkói Királyság részéről Għar-Renju tal-Marokk Voor het Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
X xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx
Xx Marocké kráľovstvo Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta För Konungariket Marocko
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra il Regno del Marocco e Stati membri della Comunità europea con- clusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
— Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 20 gennaio 1958 (in seguito denominato «accordo Marocco - Belgio»);
integrato dallo scambio di note del 20 gennaio 1958;
modificato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Rabat l’11 giugno 2002.
— Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat l’8 maggio 0000 x xx xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx ha deposi- tato una dichiarazione di successione (in seguito denominato «accordo Marocco – Repubblica ceca»);
— Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo del Regno del Marocco in materia di servizi aerei, concluso a Rabat il 14 novembre 1977 (in seguito denominato «accordo Marocco - Danimarca»);
integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977.
— Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Bonn il 12 ottobre 1961 (in seguito denominato «accordo Marocco - Germania»);
modificato dal memorandum d’intesa concluso a Bonn il 12 dicembre 1991; modificato dallo scambio di note del 9 aprile 1997 e del 16 febbraio 1998; modificato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Rabat il 15 luglio 1998.
— Accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso ad Atene il 6 ottobre 1998 (in seguito denominato «accordo Marocco - Grecia»);
da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa concluso ad Atene il 6 ottobre 1998.
— Accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Madrid il 7 luglio 1970 (in seguito denominato «accordo Marocco - Spagna»);
modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 12 agosto 2003 e del 25 agosto 2003.
— Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 25 ottobre 1957 (in seguito denominato «accordo Marocco - Francia»);
— Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Roma l’8 luglio 1967 (in seguito denominato «accordo Marocco - Italia»);
modificato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Roma il 13 luglio 2000; modificato da ultimo dallo scambio di note del 17 ottobre 2001 e del 3 gennaio 2002.
— Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Varsavia il 19 maggio 1999 (in seguito denominato «accordo Marocco - Lettonia»);
— Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Bonn il 5 luglio 1961 (in seguito denominato «accordo Marocco - Lussemburgo»);
— Accordo fra la Repubblica popolare ungherese e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 21 marzo 1967 (in seguito denominato «accordo Marocco - Ungheria»);
— Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 26 maggio 1983 (in seguito denominato «accordo Marocco - Malta»);
— Accordo fra il governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 20 maggio 1959 (in seguito denominato «accordo Marocco – Paesi Bassi»);
— Accordo fra il governo federale austriaco e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, con- cluso a Rabat il 27 febbraio 2002 (in seguito denominato «accordo Marocco - Austria»);
— Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 29 novembre 1969 (in seguito denominato «accordo Marocco - Polonia»);
— Accordo fra la Repubblica portoghese e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 3 aprile 1958 (in seguito denominato «accordo Marocco - Portogallo»);
integrato dal verbale fatto a Lisbona il 19 dicembre 1975; integrato da ultimo dal verbale fatto a Lisbona il 17 novembre 2003.
— Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 14 novembre 1977 (in seguito denominato «accordo Marocco - Svezia»);
integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977.
— Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno del Marocco in materia di servizi aerei, concluso a Londra il 22 ottobre 1965 (in seguito denominato «accordo Marocco – Regno Unito»);
modificato dallo scambio di note del 10 e 14 ottobre 1968; modificato dal verbale fatto a Londra il 14 marzo 1997; modificato dal verbale fatto a Rabat il 17 ottobre 1997.
b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il Regno del Marocco e Stati membri della Comu- nità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
— Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno del Marocco in materia di servizi aerei allegato, sotto forma di allegato 1, al memorandum d’intesa concluso all’Aia il 20 giugno 2001 (in seguito deno- minato «accordo siglato Marocco – Paesi Bassi»).
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro:
— articolo 18 dell’accordo Marocco – Belgio;
— articolo 13 dell’accordo Marocco – Repubblica ceca;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Danimarca;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Germania;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Grecia;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Spagna;
— articolo 12 dell’accordo Marocco – Francia;
— articolo 14 dell’accordo Marocco – Italia;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Lettonia;
— articolo 14 dell’accordo Marocco – Lussemburgo;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Ungheria;
— articolo 16 dell’accordo Marocco – Malta;
— articolo 17 dell’accordo Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 3 dell’accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Austria;
— articolo 7 dell’accordo Marocco – Polonia;
— articolo 13 dell’accordo Marocco – Portogallo;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Svezia;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Regno Unito.
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
— articolo 5 dell’accordo Marocco – Belgio;
— articolo 7 dell’accordo Marocco – Repubblica ceca;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Danimarca;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Germania;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Grecia;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Spagna;
— articolo 6 dell’accordo Marocco – Francia;
— articolo 7 dell’accordo Marocco – Italia;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Lettonia;
— articolo 7 dell’accordo Marocco – Lussemburgo;
— articolo 8 dell’accordo Marocco – Ungheria;
— articolo 9 dell’accordo Marocco – Malta;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 4 dell’accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Austria;
— articolo 8 dell’accordo Marocco – Polonia;
— articolo 6 dell’accordo Marocco – Portogallo;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Svezia;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Regno Unito.
c) Controllo regolamentare:
— articolo 9bis dell’accordo Marocco – Germania;
— articolo 7 dell’accordo Marocco – Grecia;
— articolo 5 bis dell’accordo Marocco – Italia;
— articolo 5 dell’accordo Marocco – Lussemburgo;
— articolo 6 dell’accordo Marocco – Ungheria;
— articolo 17 dell’accordo siglato Marocco – Paesi Bassi.
d) Tassazione del carburante per aerei:
— articolo 7 dell’accordo Marocco – Belgio;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Repubblica ceca;
— articolo 6 dell’accordo Marocco - Danimarca;
— articolo 6 dell’accordo Marocco – Germania;
— articolo 10 dell’accordo Marocco – Grecia;
— articolo 5 dell’accordo Marocco – Spagna;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Francia;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Italia;
— articolo 14 dell’accordo Marocco – Lettonia;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Lussemburgo;
— articolo 4 dell’accordo Marocco – Ungheria;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Malta;
— articolo 6 dell’accordo Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 10 dell’accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 9 dell’accordo Marocco – Austria;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Polonia;
— articolo 3 dell’accordo Marocco – Portogallo;
— articolo 6 dell’accordo Marocco – Svezia;
— articolo 5 dell’accordo Marocco – Regno Unito.
e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
— articolo 19 dell’accordo Marocco - Belgio;
— articolo 19 dell’accordo Marocco – Repubblica ceca;
— articolo 9 dell’accordo Marocco – Danimarca;
— articolo 9 dell’accordo Marocco – Germania;
— articolo 13 dell’accordo Marocco – Grecia;
— articolo 11 dell’accordo Marocco – Spagna;
— articolo 17 dell’accordo Marocco – Francia;
— articolo 20 dell’accordo Marocco – Italia;
— articolo 10 dell’accordo Marocco - Lettonia;
— articolo 20 dell’accordo Marocco – Lussemburgo;
— articolo 17 dell’accordo Marocco – Ungheria;
— articolo 19 dell’accordo Marocco – Malta;
— articolo 18 dell’accordo Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 6 dell’accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;
— articolo 13 dell’accordo Marocco – Austria;
— articolo 19 dell’accordo Marocco – Polonia;
— articolo 18 dell’accordo Marocco – Portogallo;
— articolo 9 dell’accordo Marocco – Svezia;
— articolo 9 dell’accordo Marocco – Regno Unito.
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)
b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)
c) Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)
d) Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).