ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 208 del 29/05/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Federazione Provinciale Allevatori Societa` Cooperativa Agricola di Trento e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. Alpenseme della Provincia di Trento. Periodo 2020-2022.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Federazione Provinciale Allevatori Societa` Cooperativa Agricola di Trento e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. Alpenseme della Provincia di Trento. Periodo 2020-2022.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario;
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
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- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3/8/2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9/10/2015 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale.
Questo Istituto rivolge particolare attenzione all’attuazione di programmi di sorveglianza sulle patologie animali con l’obiettivo di monitorare, anche attraverso le Sezioni Territoriali, l’andamento della situazione epidemiologica, individuando i principali fattori di rischio ed identificando le opportune misure di intervento finalizzate all’eradicazione delle infezioni.
In ragione delle riferite competenze maturate dall’IZSVe per la tutela del patrimonio zootecnico, la Federazione Provinciale Allevatori di Trento Società Cooperativa Agricola - la quale ha come mission il miglioramento della qualità del bestiame attraverso la valorizzazione del patrimonio genetico e zootecnico presente nella Provincia Autonoma di Trento - ha intrapreso una collaborazione con questo Istituto, da ultimo rinnovata con DDG n. 254/2018, diretta ad aumentare le garanzie sanitarie dei tori di nuova introduzione e assicurare il mantenimento dello stato sanitario degli animali utilizzati per la produzione del seme presso il Centro di fecondazione artificiale “Alpenseme” della Provincia Autonoma di Trento.
Il Centro in parola - di proprietà della Federazione Provinciale Allevatori di Trento - avvalendosi della tecnica della fecondazione artificiale, quale strumento di lotta alla diffusione delle patologie trasmesse per via genitale e per il miglioramento genetico degli animali, svolge servizi di produzione e conservazione del materiale seminale congelato, oltre che di mantenimento dello stato di benessere dei tori in conformità alle leggi nazionali e comunitarie del settore;
Con nota del 24.2.2020, acquisita al prot. IZSVe n. 2104 del 24.2.2020 la Federazione Provinciale Allevatori di Trento ha richiesto a questo Istituto la disponibilità a rinnovare la collaborazione in essere in scadenza il 14.4.2020, per un periodo di due anni, a decorrere dal 15.4.2020.
Atteso l’interesse scientifico dell’Istituto alla prosecuzione della collaborazione con la Federazione Provinciale Allevatori di Trento, il Direttore della “SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento”, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, con ticket intranet n. 141974/2020, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del relativo atto, allegando apposita relazione, conservata agli atti presso questa Struttura . Il Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza ha provveduto pertanto a condividere con la Federazione Provinciale Allevatori di Trento lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato n. 1).
Con la sottoscrizione della predetta convenzione – della durata di 24 mesi a decorrere dal 15.04.2020 – l’IZSVe si impegna ad effettuare la verifica dell’igiene ambientale e il controllo sanitario degli allevamenti, la formazione del personale, oltre che lo studio delle malattie trasmissibili e condizionate; tali attività sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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- aumentare le garanzie sanitarie del patrimonio zootecnico nonché dei tori di nuova introduzione al Centro di fecondazione artificiale, mediante lo studio delle malattie trasmissibili e condizionate;
- garantire il mantenimento dello stato sanitario degli animali del Centro, utilizzati per la produzione del seme;
- garantire la qualità igienico-sanitaria del materiale prodotto.
A fronte dell’espletamento delle suddette attività, poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, la citata Federazione Provinciale Allevatori si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfetario pari a € 25.000,00 oltre IVA annui, per un totale di € 50.000,00, oltre IVA, in ragione della durata biennale dell’accordo, somme che saranno corrisposte con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 oltre IVA, all’atto di sottoscrizione dell’accordo;
- € 25.000,00 oltre IVA, all’inizio della seconda annualità.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di approvare lo schema di convenzione per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e del materiale seminale prodotto presso il Centro di fecondazione artificiale “Alpenseme”, intesa intercorrente tra la proprietaria del Centro, la Federazione Provinciale Allevatori Società Cooperativa Agricola di Trento, rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx, e l’IZSVe, rappresentato dal Direttore Generale f.f e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che la durata della convenzione in parola è fissata in 24 mesi, a decorrere dal 15.04.2020 ed è escluso, in ogni caso, il tacito rinnovo;
4. di prendere altresì atto che, a fronte dell’espletamento delle attività indicate all’art. 1 della convenzione - poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - la Federazione Provinciale Allevatori di Trento si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfetario pari a € 22.500,00 oltre IVA annui, per un totale di € 50.000,00, oltre IVA, in ragione della durata biennale dell’accordo, somme che saranno corrisposte con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 oltre IVA, all’atto di sottoscrizione dell’accordo;
- € 25.000,00 oltre IVA, all’inizio della seconda annualità;
5. di imputare, per l’effetto, l’importo di cui al punto che precede al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” del Bilancio Economico Preventivo 2020 e futuri (centro di costo 1025).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
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VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di convenzione per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e del materiale seminale prodotto presso il Centro di fecondazione artificiale “Alpenseme”, intesa intercorrente tra la proprietaria del Centro, la Federazione Provinciale Allevatori Società Cooperativa Agricola di Trento, rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx, e l’IZSVe, rappresentato dal Direttore Generale f.f e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che la durata della convenzione in parola è fissata in 24 mesi, a decorrere dal 15.04.2020 ed è escluso, in ogni caso, il tacito rinnovo;
4. di prendere altresì atto che, a fronte dell’espletamento delle attività indicate all’art. 1 della convenzione - poste sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - la Federazione Provinciale Allevatori di Trento si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfetario pari a € 22.500,00 oltre IVA annui, per un totale di € 50.000,00, oltre IVA, in ragione della durata biennale dell’accordo, somme che saranno corrisposte con le seguenti modalità:
- € 25.000,00 oltre IVA, all’atto di sottoscrizione dell’accordo;
- € 25.000,00 oltre IVA, all’inizio della seconda annualità;
5. di imputare, per l’effetto, l’importo di cui al punto che precede al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” del Bilancio Economico Preventivo 2020 e futuri (centro di costo 1025).
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Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 208 del 29/05/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Federazione Provinciale Allevatori Societa` Cooperativa Agricola di Trento e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e del materiale seminale prodotto presso il C.F.A. Alpenseme della Provincia di Trento. Periodo 2020-2022.
Pubblicata dal 01/06/2020 al 16/06/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO (PD)
Prot. N.
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO
TRA
La Federazione Provinciale Allevatori di Trento, d’ora in avanti “Federazione”, Società Cooperativa Agricola, con sede in Trento, Via delle Bettine n. 40, P.IVA 00232660225, Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, rappresentata dal Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxx,
nato a Ossana (TN), il 24.1.1953
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, d’ora in avanti “Istituto” o “IZSVe”, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, C.F./P.IVA 00206200289, Pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e
legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 2.2.1967; di seguito denominate congiuntamente “le parti”.
PREMESSO CHE
- La Federazione è proprietaria del Centro di Fecondazione Artificiale “Alpenseme”, ubicato a Toss di Ton in Val di Non (TN); in tale centro sono svolti servizi di produzione e conservazione del materiale seminale bovino congelato, mettendo in atto le opportune cautele per evitare la trasmissione di malattie infettive e di patologie su base ereditaria. La Federazione inoltre è coinvolta in attività di assistenza zooiatrica e di controllo delle patologie di natura infettiva e alimentare del patrimonio zootecnico.
- IZSVe svolge attività di accertamento, prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria per la lotta alla diffusione delle patologie trasmesse per via genitale e per il miglioramento
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genetico, anche in virtù dell’evoluzione tecnologica del processo di produzione del seme e che molti patogeni possono essere trasmessi attraverso quest’ultimo.
- l’art. 1 comma 6 del D.Lgs. n. 270/1993 consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- La Federazione, con nota acquisita a protocollo IZSVe n. 21/04/2020, ha richiesto ad IZSVe il supporto tecnico-scientifico dello stesso, tramite l’esecuzione di alcuni servizi finalizzati ad assicurare il controllo delle principali patologie di origine infettiva e alimentare del comparto zootecnico nonché verificare e garantire riproduttori esenti da determinate patologie, assicurando così l'immissione sul mercato di seme di elevata qualità genetica, ma soprattutto di elevata qualità igienico-sanitaria.
- IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dalla Federazione in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto e all’ulteriore normativa applicabile.
In considerazione delle suesposte premesse e dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, individualmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione da parte dell’Istituto di prestazioni atte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- aumentare le garanzie sanitarie del patrimonio zootecnico nonché dei tori di nuova
introduzione al Centro di fecondazione artificiale, mediante lo studio delle malattie trasmissibili e condizionate;
- garantire il mantenimento dello stato sanitario degli animali del Centro utilizzati per la
produzione del seme;
- garantire la qualità igienico-sanitaria del materiale prodotto.
1) Igiene ambientale
- Verifica delle strutture di allevamento e loro rispondenza ai principi di benessere animale.
- Verifica ed analisi della conduzione d’allevamento.
- Rispondenza dell’allevamento alle norme di biosicurezza.
- Verifica ed analisi del processo di produzione del materiale seminale con individuazione dei pericoli e dei punti critici.
- Applicazione delle buone pratiche a livello di laboratorio.
2) Controllo sanitario
- assicurare le analisi per il Centro di Fecondazione Artificiale “Alpenseme”.
- Assicurare la diagnosi delle malattie di natura infettiva/alimentare sul patrimonio zootecnico (animali da reddito registrati nelle rispettive anagrafi zootecniche) con
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interventi sul campo e relativi esami di laboratorio. Sono esclusi dalla presente convenzione: il settore apistico, l’ittiocoltura, gli equidi non destinati alla produzione di alimenti. Per quanto riguarda la diagnosi delle infezioni intramammarie si ritiene sufficiente effettuare l’analisi su un numero di campioni pari al 20% degli animali in lattazione.
- Non sono oggetto della presente convenzione le analisi di laboratorio volte al
monitoraggio di una patologia già nota in allevamento o volte all’eradicazione della stessa e le malattie sottoposte a controllo nell’ambito di piani di profilassi ufficiali.
- Implementare l’utilizzo di modelli gestionali, basati sull’analisi del rischio, che
contribuiscano a migliorare i livelli sanitari degli allevamenti e degli alimenti; a tal proposito è prevista la figura di un veterinario che si occupi dell’utilizzo di software gestionali per la raccolta e l’analisi dei dati produttivi e riproduttivi aziendali messi a disposizione della Federazione Provinciale Allevatori.
- Applicazione di un sistema di monitoraggio rigoroso e puntuale sui tori, sia nei confronti
delle patologie presenti sul territorio, che verso le patologie di “prospettiva”, mediante accertamenti di tipo batteriologico, parassitologico, virologico e sierologico e chimico- clinici.
- Verifica e controllo delle caratteristiche igienico-sanitarie del materiale prodotto sia
fresco che congelato.
3) Formazione del personale
- personale di stalla, relativamente alle norme di biosicurezza, pulizia e disinfezione dei ricoveri, delle attrezzature e degli strumenti.
- tecnici di laboratorio, relativamente al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie controllate in tutte le fasi di preparazione, lavorazione, confezionamento e stoccaggio di
materiale seminale.
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ART. 3. DURATA
La presente convenzione ha efficacia di due anni a decorrere dal 15.04.2020 ed è escluso, in ogni caso, il tacito rinnovo.
ART. 4. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A fronte del corretto espletamento delle attività previste indicate nell’art. 1, la Federazione corrisponderà all’Istituto l’importo a forfait pari a € 25.000,00/annui, otre IVA, a seguito di emissione da parte dell’IZSVe di apposita fattura elettronica, per un totale complessivo di € 50.000,00 oltre IVA, con le seguenti modalità:
• € 25.000,00 oltre IVA, pari al 50% del totale complessivo - a titolo di acconto - all’atto
della sottoscrizione della presente convenzione;
• € 25.000,00 oltre IVA, a titolo di saldo, all’inizio della seconda annualità.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
ART. 5. RESPONSABILI SCIENTIFICI
Quali responsabili scientifici delle attività oggetto della presente convenzione, la Federazione designa il Direttore del Centro di Fecondazione Artificiale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, mentre l’Istituto designa il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore della “SCT5 – Struttura Complessa Territoriale di Trento”.
L’eventuale sostituzione dei responsabile scientifici dovrà essere concordata tra le parti, previa comunicazione scritta.
ART. 6. ASSICURAZIONE
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Le parti dichiarano che il proprio personale strutturato, impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione, sia quello del Centro che operi presso l’Istituto che il personale dell’Istituto che operi presso il Centro, è assicurato per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni.
ART. 7. PROPRIETÀ E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
La proprietà industriale di ogni e qualsiasi ritrovato, procedimento, uso e forma, tutti i dati/informazioni raccolte durante la suddetta attività restano di proprietà esclusiva dell’Istituto che si riserva il diritto al loro utilizzo e/o di concedere l’utilizzo a terzi, fermo restando il diritto dell’inventore a vedersi riconosciuto tale.
In caso di pubblicazione dei risultati delle attività, l’Istituto si impegna a citare l’accordo nell'ambito del quale si è svolta la suddetta attività.
ART. 8. RAPPORTI DI PROVA
Le Parti convengono di inserire nei rapporti di prova esplicita menzione della presente convenzione, quale ambito in cui le attività sono svolte.
ART. 9. OBBLIGO DI SEGRETEZZA
La Federazione e l’Istituto, unitamente ai rispettivi responsabili scientifici, si impegnano, utilizzando la migliore diligenza, a trattare tutti i dati e le informazioni acquisite in assoluta riservatezza, impegnandosi altresì ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al
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trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente contratto.
ART. 11. RECESSO
L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso in cui entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione alla Federazione della data e delle modalità di cessazione della esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di un nuovo accordo.
Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta con preavviso minimo di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste dal successivo art. 15 – Modifiche e comunicazioni.
ART. 12. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE IN CASO D’USO
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente accordo, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 13. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente contratto potrà essere modificato e/o derogato solamente previo accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove
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l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 14. CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e all’applicazione della presente convenzione e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà competente il Foro di Padova.
ART. 15. NORME DI RINVIO
ART. 16. NEGOZIAZIONE
La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
***
Il presente atto, redatto in duplice originale ad uso della Federazione e dell’Istituto viene letto, confermato e sottoscritto.
Legnaro (PD), lì…………………………... Trento, lì…………………………...
Per l’IZSVe
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
………………………………………………
Per la Federazione
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx
………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nel presente accordo, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli:
pag. 8
Documento firmato digitalmente
2,3,4,7,11,14,15.
Legnaro (PD), lì…………………………... Trento, lì…………………………...
Per l’IZSVe
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
………………………………………………
Per la Federazione
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx
………………………………………………
pag. 9
Documento firmato digitalmente