PER POSTI ALLOGGIO IN LOCAZIONE TEMPORANEA
BANDO DI CONCORSO
PER POSTI ALLOGGIO IN LOCAZIONE TEMPORANEA
da assegnare a studenti di corsi universitari, stagisti, borsisti, ricercatori, lavoratori a tempo determinato, soggetti che necessitano per periodi determinati di cura e assistenza, ed altre categorie aventi esigenze abitative di natura temporanea.
La società Cà Bassa srl avente sede in Brescia, xxx Xxxxxxxx x.00/x e unità locale in Mantova, via Goia 19 - c.f. 07516280158
in seguito alla convenzione stipulata con il Comune di Mantova per la gestione dello stabile e degli alloggi di edilizia residenziale di proprietà della stessa Società destinati alla “Locazione temporanea”, mette a disposizione n° 58 alloggi presso lo stabile sito in Xxx Xxxxx Xxxx, 00 - xxx. Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx. I posti letto saranno disponibili dal 01/04/2009 e saranno da assegnare nei termini di seguito iscritti:
- a studenti di corsi universitari e post universitari, stagisti, borsisti, ricercatori,
- a partecipanti a corsi di formazione o master;
- a soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o formazione, quali in particolare lavoratori con contratto a tempo determinato.
- a lavoratori soci di cooperative e dipendenti da imprese che contrattualmente non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabili;
- a soggetti che necessitano di periodi determinati di cura e assistenza, quali parenti di malati in cura presso ospedali o centri clinici;
- a soggetti aventi necessità di locazione temporanea per giustificati e comprovati motivi.
ART.1.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono accedere alla locazione temporanea di posti alloggio iscritti a bando i soggetti appartenenti alle categorie sopra citate ed in possesso dei seguenti requisiti:
1. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA.
La situazione economica definita con le modalità e i criteri di cui al Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1 e succ. mod. ed integraz. non deve essere superiore a 44.000,00 euro ISEE standard nazionale, riferito al nucleo famigliare di provenienza.
Nucleo famigliare: è definito ai sensi del D.p.c.m. 7 maggio 1999, n.221 art. 1Bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo famigliare è composto:
- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
2. VALUTAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO (limitatamente ai posti letto riservati agli studenti universitari: per gli iscritti al primo anno di corso universitario la valutazione del merito si riferisce all’esito dell’esame di maturità)
3. VALUTAZIONE DELLA PROVENIENZA GEOGRAFICA.
La distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo famigliare di origine ed il luogo di lavoro, studio o cura non deve essere inferiore a 30 Km.
ART.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I soggetti che intendono accedere alla locazione temporanea devono inoltrare richiesta all’ente gestore dell’immobile presentando la documentazione comprovante i seguenti dati:
a) Dati anagrafici;
b) Codice fiscale;
c) Permesso di Soggiorno per i cittadini non comunitari;
d) Iscrizione al corso universitario;
e) Contratto di lavoro;
f) Dichiarazione ISEE volta ad accertare il reddito del nucleo famigliare di origine.
I Dati di cui sopra possono essere autocertificati ai sensi e con le con le modalità previste agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
ART. 3:
VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE PER I SOGGETTI DI NAZIONALITA’ ESTERA
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è valutata sulla base del tasso di cambio medio del 2006.
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per i soggetti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con Decreto del Ministro per l’istruzione, l’università e la Ricerca scientifica d’Intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti
disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.
Il soggetto è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3
maggio 2000, n. 130.
Tutti i soggetti stranieri per la valutazione della condizione economica/patrimoniale familiare, devono presentare la seguente documentazione:
- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- reddito prodotto nell’anno solare 2007 di ciascun componente il nucleo familiare;
- documentazione sui fabbricati di proprietà del nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare;
- attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni detenuti in Italia.
ART. 4 CONTROLLI
Il Comune di Mantova si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, il Comune provvede a revocare il beneficio indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, e ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 316 ter c.p.
ART. 5
POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE E SERVIZI OFFERTI.
Il posto assegnato presso l’immobile dà diritto ad usufruire dei seguenti servizi: Appartamento da uno/due/tre posti letto, dotato di bagno proprio.
Tutti gli alloggi sono attrezzati di: acqua calda e fredda, energia elettrica, riscaldamento, servizi igienici con doccia, cucina attrezzata, soggiorno.
Viene inoltre fornito un servizio di portierato.
E’ inoltre presente, come servizio comune, una lavanderia, una reception, un cortile comune, posti auto e garage.
Gli assegnatari del posto alloggio dovranno provvedere direttamente alla biancheria da bagno, agli accessori da cucina, nonché alla pulizia del proprio appartamento o richiedere i suddetti servizi presso la portineria che saranno esclusi dal canone.
ART. 6
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO QUOTA
Gli alloggi vengono acquisiti al godimento dei beneficiari conduttori per una durata pari a quella del rapporto/ragione in conseguenza del quale si sia posta l’esigenza abitativa temporanea.
Nel caso l’esigenza temporanea consista nella frequentazione di studi universitari, la locazione avrà durata pari a quella del corso legale di laurea di iscrizione, più un ulteriore anno fuori corso. Le mensilità dovute da studenti sono pari a 12 (dodici) per anno accademico.
E’ previsto un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una mensilità, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presa in consegna dell’alloggio che verrà restituito alla fine del soggiorno.
L’assegnazione del posto alloggio potrà essere in qualunque momento revocata nei confronti di coloro che risulteranno morosi nel pagamento della retta o non rispettosi del regolamento interno e di tutte le clausole del contratto che verrà stipulato.
Il canone di locazione è calcolato, riscosso ed interamente trattenuto da Cà Bassa srl.
Il canone massimo per singolo posto letto applicabile per l’anno 2009 per gli alloggi sarà il seguente:
- tipologia n.1 persona (monolocale) canone mensile € 365,00.
- tipologia n.2/3 persone (bi-trilocale) canone mensile € 250,00.
I canoni di locazione saranno aggiornati annualmente con incremento PIL Nominale.
Il canone di locazione è comprensivo di tutte le voci e di tutte le spese riferite al servizio abitativo offerto, ad eccezione dei consumi ed eventuali servizi aggiuntivi richiesti come da art.4).
ART. 7
PERDITA POSTO ALLOGGIO
Il diritto ad usufruire del posto alloggio può decadere nei seguenti casi:
1) mancato utilizzo del posto alloggio protratto per oltre un mese, fatto salvo preavviso al gestore che deciderà a seconda dei casi;
2) mancato pagamento della retta;
3) rinuncia agli studi o abbandono precoce del posto di lavoro;
4) esito negativo dei controlli di cui all’art. 4
L’assegnatario che, per qualsiasi motivo, sia decaduto dal diritto al posto alloggio, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile dello Studentato, al pagamento della retta corrispondente al mese in corso e a rendere immediatamente libero il posto letto.
Per quanto non specificato si fa riferimento al contratto di locazione temporanea sottoscritto tra le parti.
ART. 8 DISDETTA
La disdetta del posto alloggio dovrà pervenire in forma scritta con le modalità concordate nel contratto di locazione.
ART. 9
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire
- presso l’unità locale in Xxxxxxx, xxx Xxxx 00 della società Cà Bassa srl
- via mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Per informazioni rivolgersi al 335-7356396
ART. 10 CARATTERISTICHE DEL BANDO
Il presente bando di concorso è da ritenersi “aperto”, privo di scadenza e non soggetto a graduatoria sino al raggiungimento di una quantità di domande sufficienti all’occupazione dell’immobile.
All’avverarsi della condizione di cui sopra verrà emesso un nuovo bando con dettagli sui criteri di formulazione delle graduatorie.