Validità 02 gen 2021 - - - 31 dic 2021
Condizioni speciali d’acquisto riservate da FCA Italy S.p.A. agli iscritti CONFESERCENTI
Validità 02 gen 0000 - - - 00 dic 2021
EMEA Region – Business Center Italy
Fleet & Business Sales Fleet by Dealer
Torino, 02 gen 2021
A: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. CONFESERCENTI
Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
In relazione agli accordi intercorsi fra FCA Italy S.p.A. (“FCA Italy”) e CONFESERCENTI , (in seguito CLIENTI) allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore ai soggetti [con partita iva] iscritti/aderenti a CLIENTI, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di alcuni autoveicoli nuovi dei marchi [Fiat,Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional].
Il presente accordo ha come presupposto il Vostro dichiarato intento di sviluppare, in collaborazione con FCA Italy, iniziative rivolte agli iscritti (come meglio identificati agli articoli 1 e 6 che seguono) tese a promuovere l’offerta commerciale oggetto del presente accordo (di seguito l’“Accordo”).
1. Target
[ASSOCIATI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE ] con tessera o documento in corso di validità.
RC270980
RC270980
FCA Italy S.p.A.
Sede Legale: X.xx X. Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Capitale sociale Euro 800.000.000 i.v.
Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P. IVA n. 07973780013
Società a socio unico Direzione e coordinamento
X.xx X. Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx REA Torino n. 934697 ex art. 2497 c.c.:
Tel. x00 000 000 0000
Comm. estero – Posizione n. TO 084920
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Sono esclusi dal presente Accordo tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitino attività di commercio o noleggio autoveicoli.
2. Validità della promozione
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete autorizzata delle concessionarie italiane dei brand [Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional] (“Concessionarie”), [DA 02 GEN 2021 a 31 DIC 2021](“Periodo di Validità”). Anno in corso 2021
3. Offerta per: ISCRITTI CONFESERCENTI
Di seguito lo sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture FCA Italy e lo sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di veicoli commerciali FCA Italy, validi per il MESE IN CORSO , RINNOVABILI OGNI MESE
CONDIZIONI ACCORDI QUDRO NAZIONALI - MESE DI GENNAIO 2021
BRAND
MODELLO
Vantaggio
cliente %
Azione Extra
FIAT | 5OOX | 19,0 | Extra 2% solo versioni Cross e Sport + 2% in caso di rottamazione |
5OOL | 24,0 | Extra 2% in caso di rottamazione + 2% per pronta consegna | |
5OOL LIVING | 24,0 | Extra 2% in caso di rottamazione + 2% per pronta consegna | |
5OO | 18,0 | Extra 2% in caso di rottamazione + 3% per pronta consegna | |
5OO Elettrica | 7,0 | Extra 4% in caso di rottamazione | |
PANDA | 19,0 | Extra 2% in caso di rottamazione + 2% extra allestimento top di gamma | |
Tipo Sedan (no serie 2) | 23,0 | ||
TIPO HB - SW (no serie 2) | 26,0 | ||
TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2) | 18,0 |
BRAND | MODELLO | Vantaggio cliente % | Azione Extra | |
ABARTH | 5OO | 17,0 |
BRAND | MODELLO | Vantaggio cliente % | Azione Extra | |
LANCIA | YPSILON | 20,0 | Extra 3% in caso di rottamazione |
BRAND | MODELLO | Vantaggio cliente % | Azione Extra | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 28,0 | Extra 5% per vetture pronta consegna | |
GIULIETTA new | 17,0 | Extra 3% per vetture in pronta consegna | ||
GIULIA MY20 | 18,0 | Extra 5%/8% per vetture in pronta consegna in relazione all'allestimento | ||
GIULIA MY21 | 18,0 | |||
STELVIO MY20 | 18,0 | Extra 5%/8% per vetture in pronta consegna in relazione all'allestimento | ||
STELVIO MY21 | 18,0 |
BRAND | MODELLO | Vantaggio cliente % | Azione Extra |
JEEP | COMPASS | 18,5 | Extra 4% per vetture in pronta consegna |
COMPASS PHEV | 14,5 | ||
RENEGADE | 18,5 | Extra 5% per vetture in pronta consegna + 3% extra Pack Winter Edition per versioni specifiche | |
RENEGADE PHEV | 14,5 | ||
WRANGLER Benzina | 18,5 | ||
WRANGLER Diesel | 15,5 | ||
GLADIATOR | 14,5 |
BRAND | MODELLO | Vantaggio cliente % | Azione Extra | |
FIAT PRO | PANDA VAN | 21,0 | Extra 3% in caso di permuta/ rottamazione | |
500L PRO | 28,0 | Extra 3% in caso di permuta/ rottamazione | ||
XXXXXXX | 37,0 | Extra 4% in caso di permuta/ rottamazione | ||
DOBLO' CARGO | 34,0 | Extra 3% in caso di permuta/ rottamazione + 2% per vetture in pronta consegna | ||
TALENTO | 33,0 | Extra 3% in caso di permuta/ rottamazione | ||
DUCATO | 39,0 | Extra 3% in caso di permuta/ rottamazione + 2% per vetture in pronta consegna |
Resta inteso che, nel corso del Periodo di Validità, FCA Italy si riserva il diritto di modificare le percentuali di sconto sopra indicate previa comunicazione a CLIENTE.
4. Condizioni generali di fornitura
I trattamenti di sconto sopra indicati s’intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicatoVi.
Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai veicoli sopraelencati, compresi nei vigenti listini e nelle versioni attualmente commercializzate.
FCA Italy si riserva di sottoporVi offerte per nuovi modelli e/o nuove versioni e Voi potrete avvalerVi di tali offerte nel momento stesso in cui vi saranno state notificate, essendo inteso che i nuovi modelli e/o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento come parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In ogni caso cesseranno automaticamente di essere oggetto del presente Accordo i modelli e/o le versioni non più prodotti e/o commercializzati.
Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente Accordo modelli o versioni di autoveicoli i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta con trattamento di sconto che consenta agli associati di acquistarli ad un prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offertoVi.
I veicoli dovranno essere intestati ai soggetti di cui è stata accertata l’iscrizione/adesione a CLIENTE con le modalità di seguito indicate (cfr. Paragrafo 6).
Le modalità del pagamento sono da concordarsi con le Concessionarie.
5. Valutazione dell’usato ritirato
La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le Concessionarie sulla base del valore di mercato.
6. Modalità operative
I soggetti iscritti/aderenti a CLIENTE, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovranno, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto):
a) consegnare il tesserino/certificato d’iscrizione a CLIENTE rilasciato dal CLIENTE stesso, conforme al fac-simile qui allegato (cfr. Allegato 1);
b) nel caso di iscritti Ordini Professionali, fornire il numero di partita iva e attestarne la posizione attiva.
7. Audit e Risoluzione per inadempimento
Ove ritenuto necessario in relazione all’esecuzione del presente Accordo, FCA Italy si riserva il diritto di effettuare audit a CLIENTE in ordine alla verifica del rispetto del Paragrafo 6 di cui sopra.
Il CLIENTE si impegna, in caso di audit, a fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie. Nel caso di mancata collaborazione alle attività di audit ovvero qualora l’esito dell’audit
evidenzi significative violazioni del presente Accordo, FCA Italy potrà chiedere la risoluzione
dell’Accordo per inadempimento.
8. Cumulabilità
L’iniziativa commerciale a favore dei soggetti iscritti/aderenti a CLIENTE, non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA Italy la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
9. Unicità dell’Accordo e sue eventuali modifiche
Il presente Accordo costituisce l’unico accordo fra FCA Italy e CLIENTE in ordine all’acquisto di autoveicoli e sostituisce integralmente ogni Accordo precedentemente concluso, anche verbalmente, in relazione alla materia oggetto della convenzione stessa.
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto tra le parti.
10. Foro Competente
Qualsiasi controversia possa sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva e vincolante del Foro di Torino.
11. Obbligo di riservatezza
Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia.
Le Parti dichiarano altresì di essere consapevoli che, in virtù dei rapporti scaturenti dal presente Accordo le Parti hanno potuto o potranno venire a conoscenza di informazioni inerenti reciproche strategie di marketing e di vendita, dati di mercato (anche statistici), notizie sui prodotti e sui clienti anche se consumatori e, comunque, di ogni altra informazione avente in genere natura riservata.
Su tutte le suddette informazioni le Parti s’impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto
riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio
significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito.
Le Parti si impegnano a far rispettare il presente obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, consulenti e ad ogni soggetto terzo cui, eventualmente, è stata affidata alcuna delle attività descritte nel presente Accordo.
12. Trattamento dei dati personali
Ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito “Normativa Privacy”), per dati personali (di seguito “Dati”) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.
Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si comunicano reciprocamente quanto segue:
a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all’esecuzione dell’Accordo ed agli adempimenti di legge;
b) i suddetti Xxxx potranno essere comunicati a soggetti autorizzati ad effettuare incassi e pagamenti, a soggetti autorizzati alla revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell’UE o extra UE, nell’ambito degli enti preposti all’adempimento dell’Accordo;
c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l’adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e riservatezza dei Dati;
d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l’esecuzione dell’Accordo.
In ogni caso, ambo le Parti si sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy.
Ciascuna Parte garantisce che, prima della trasmissione all’altra Parte di Dati di dipendenti o collaboratori o autorizzati ad adempiere all’ Accordo, agli stessi sarà fornita, senza alcun onere o costo, informativa idonea ed atta a sollevare l’altra Parte da qualsiasi responsabilità in merito a trattamenti di Dati non autorizzati.
Ciascuna Parte manleva l’altra Parte da ogni danno o pregiudizio che ciascuna di esse dovesse subire a seguito della mancata ottemperanza da parte di una delle due Parti agli impegni di cui sopra.
13. Divieto di cessione
Il presente Accordo è concluso in ragione della qualità personale delle Parti e pertanto non è cedibile né trasferibile, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte. FCA Italy si riserva il diritto di cedere i diritti di credito nascenti dal presente Accordo a banche, factors ovvero società del gruppo o comunque ad essa collegate.
14. Codice di Condotta del Gruppo FCA
IL CLIENTE (i) dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il “Decreto”); (ii) si impegna ad improntare il proprio comportamento, in relazione all’esecuzione dell’Accordo, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (iii) dichiara di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto; (iv) è consapevole che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell’ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e (v) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto.
Il CLIENTE (i) dichiara di aver preso atto che il FCA ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto (di seguito il “Modello”) e il Codice di Condotta contenente i principi di etica aziendale applicati dalle società del Gruppo FCA (di seguito il “Codice di Condotta”, reperibile all’indirizzo Internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx- IT/governance/FiatDocuments/Coc_ITA.pdf) e di conoscere pienamente tale documento; e (II) si impegna al rispetto delle previsioni e dei principi ivi contenuti.
Firma __________________
Il Cliente prende atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni contenute nel Decreto e/o nel Codice di Condotta comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi da parte del e legittimerà FCA a risolveclientere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.