Contract
C o m u n e d i U g e n t o
cap. 73059 – Provincia di Lecce
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CAPITOLATO D’ONERI PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
ART. 1 Oggetto e ammontare dell'appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sull'intero territorio del Comune di Ugento (LE). L’ammontare dell’appalto annuo è stimato in un massimo di Euro 82.500,00 oltre iva. La base di offerta deve essere calcolata per il mantenimento di ogni cane ricoverato per 365 giorni. Prezzo a base d’asta: € 1,80:
ART. 2 Durata dell’appalto.
L’appalto ha durata per due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il Comune, alla scadenza del biennio, si riserva la facoltà di riaffidare il servizio al medesimo gestore, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 57, commi 1 e 5, lettera b), del D.Lgs. 163/06. Il Comune di Ugento si riserva di interrompere l’appalto in caso di sopravvenute Leggi Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali. In tal caso l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.
ART. 3 Subappalto
E’ fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.
ART.4 Criteri di aggiudicazione
II servizio di cui al presente capitolato sarà affidato, con le modalità di cui all’art. 82, comma 1 e 2 lett. a) D.Lgs. 163/06, alla ditta concorrente che offrirà il prezzo giornaliero complessivo per il mantenimento e la custodia di ogni singolo cane, più basso. Il prezzo offerto, dovrà essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevarrà l’importo più basso. Il prezzo offerto resterà in vigore per l'intera durata dell'affidamento. Il prezzo dovrà includere, senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente, il ritiro di tutti i cani randagi accalappiati in questo Comune e ricoverati presso il canile della Ditta “CTD di Congedi Xxxxxxx”, sito in Ugento in Via Felline, entro la data di affidamento. Le Associazioni di Volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste e le Ditte interessate all'affidamento del servizio dovranno essere regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo della Regione Puglia; le stesse dovranno esibire
certificazione comprovante il possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'A.S.L. competenti territorialmente, indicante, tra l'altro, la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara. Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.
ART. 5 Requisiti della struttura
Le ditte e le Associazioni di Volontariato partecipanti dovranno dichiarare e documentare che la struttura ricettiva tenga conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
a)-reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area, destinata alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate;
b)-ulteriori box adeguatamente attrezzati con annesso un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;
c)-apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli alimenti,
d)-apposito locale di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto;
e)-medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di carico-scarico dei farmaci e contratto della ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
f)-tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabili inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni;
g)-tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabili con spigoli ed angoli arrotondati;
h)-i box per i singoli animali devono prevedere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di mq 2 per cane di piccola taglia, di mq 3,5 per cane di taglia media, di mq 4,5 per cane di taglia grande e di mq 6 per cane di taglia gigante;
i)-i recinti comuni a più soggetti devono rispettare le misure su indicate a seconda del numero e delle taglie degli animali ospitati;
j)-i box o i recinti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di discarica delle acque dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i regolamenti vigenti in materia;
l) essere dotata di allaccio alla rete fognaria o adeguato sistema sostitutivo autorizzato;
m) essere dotata di almeno un locale ad uso uffici;
n) essere adeguata alle prescrizioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008;
o) il canile deve prevedere:
• zone di "sgambettamento" per ottimizzare il rapporto dell'animale con la natura e con il branco di appartenenza, trasferendo in tale realtà le fisiologiche caratteristiche comportamentali;
• ampi spazi di verde in modo da avere le caratteristiche di un "Bioparco".
Il Servizio Veterinario sarà chiamato a certificare l’adeguatezza della struttura prima della formale consegna dell’appalto. L’appaltatore si impegna ad adeguare la struttura a tutte le norme sopravvenute e sopravvenienti, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della AUSL. Qualora venissero a decadere i requisiti minimi previsti oppure a seguito di provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria e/o sanitaria, l’Appaltatore si impegna a provvedere a sua cura e spese al trasferimento degli animali (esclusi i costi di ricovero e mantenimento che rimangono a carico dell’Ente appaltante) presso altra struttura equivalente nell’ambito provinciale la quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal capitolato d’appalto e dalle vigenti leggi in materia.
ART. 6 Consegna e ritiro degli animali
II servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'Unità Operativa Veterinaria dell'A.U.S.L. o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell'Ente, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale del Comune di Ugento. Tale ditta o il Servizio Veterinario, all'atto della cattura, dovrà redigere verbale d'affidamento contenente il numero di microchip, in duplice copia di cui una agli atti del predetto Comando di Polizia Municipale e l'altra per la struttura di ricovero.
ART. 7 Modalità di ricovero
Ogni cane all’atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato; dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria. Inoltre, l’appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Comando di Polizia Municipale.
ART. 8 Obblighi dell'Appaltatore
L’appaltatore dovrà provvedere a:
a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale;
b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente;
h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo;
i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;
l) curare la sterilizzazione degli animali;
m) in caso di decesso di un animale provvedere a dare immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale e all'A.S.L. Unità Operativa Veterinaria competente per territorio.
n)-ritirare a proprie spese e mezzi i cani del Comune di Ugento ricoverati presso il canile della Ditta “CTD di Congedi Xxxxxxx”, sito in Ugento in Via Felline alla data di affidamento (attualmente il numero dei cani è di circa 120 (centoventi) unità;
ART. 9 Affidamento a terzi
Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Municipale. Inoltre provvederà alla pubblicizzazione dei cani sul proprio sito internet, in base al sesso ed alla razza, per l’eventuale adozione da parte di terzi. L’indirizzo del sito internet della ditta affidataria sarà pubblicato sul portale del sito del Comune di Ugento. Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l’onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti durante il periodo di ricovero.
ART.10 Responsabili del Servizio
Il Comune di Ugento indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all’esecuzione dell’appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio tecnico quale Responsabile del servizio affidato che sarà incaricato dei rapporti con gli uffici comunali. La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono e fax delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.
ART. 11 Controlli del Servizio Veterinario
L’amministrazione Comunale potrà avvalersi del Servizio veterinario della AUSL per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni
in qualunque momento, anche senza preavviso. L’Appaltatore non potrà opporsi per nessun motivo a tali controlli.
ART. 12 Controllo della regolare esecuzione
L'Ufficio di Polizia Municipale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti;
-controllo e verifica dei verbali d'affidamento, delle scritture contabili e sanitarie e di ogni altro documento inerente il canile;
-visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico – sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
-rilascio di eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria.
Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell’Appaltatore o del suo rappresentante sul luogo, cui farà seguito la penale, eventualmente prevista, di cui all’art. 18 comma 1, 2, 3 e 4. Xxxxx stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell’Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L’avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l’obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato. Qualora ciò non avvenga l’Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.
ART. 13 Rescissione contrattuale
Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali formalmente contestate, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni e a titolo di penale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità, oltre la semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata. Il contratto si intenderà rescisso automaticamente in caso di rifiuto della ditta di eseguire quanto previsto dal Capitolato o quanto impartito dal Comune di Ugento o dal Servizio Veterinario della AUSL, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.
ART 14 Impegno contrattuale
La Ditta alla quale verrà aggiudicato l’appalto rimane impegnata con l’Ente appaltante dal momento dell’aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti. L’impegno del Comune di Ugento si intende perfezionato al momento dell’approvazione definitiva dell’affidamento da parte degli organi competenti. E’ facoltà del Comune di ordinare l’esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula del contratto, fermo restando che in caso il contratto non andasse a buon fine per qualsiasi motivo la ditta avrà diritto al solo pagamento dei
servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta. Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, il Comune di Ugento provvederà a comunicare alla ditta il numero esatto di cani da prendere in consegna; il ritiro dei cani dalla attuale struttura di ricovero ed il trasporto nella nuova sono a totale carico della Ditta che si aggiudicherà il presente appalto, indipendentemente dalla distanza da percorrere e da qualunque altra difficoltà che si possa incontrare.
ART. 15 Competenze del servizio veterinario
Al Servizio Veterinario della AUSL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, ed in particolare:
a. gestione sanitaria dei canili pubblici;
b. predisposizione presso i canili pubblici di un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
c. controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;
d. tenuta dell’anagrafe canina curandone l’aggiornamento con relative foto segnaletiche e trasmettendo al Comune, ogni sei mesi, una copia dell’anagrafe stessa;
e. collaborazione con la Regione, il Comune, gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all’opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f. effettuazione dei controlli sanitari, delle vaccinazioni, della sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi;
g. predisposizione degli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
x. xxxxxxxxxxx profilattico contro le malattie trasmissibili all’uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
i. disposizione in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
Il Servizio Veterinario della AUSL assicura inoltre sul territorio:
1. il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dalla Legge;
2. il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione animali;
3. l’applicazione di idoneo microchip di identificazione dell’animale accalappiato;
4. la sterilizzazione chirurgica dei cani accalappiati;
Nell’ambito di dette competenze il Comando di Polizia Municipale comunale collabora pienamente con il Servizio veterinario.
ART. 16 Fatturazione e pagamento del compenso
I compensi spettanti per effetto dell'appalto - corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero - verranno erogati con cadenza mensile, ed entro trenta giorni dalla data di acquisizione del DURC ed eventuali verifiche presso Agenzia delle Entrate previa presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge, con allegata una scheda riepilogativa, riportante:
-l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero di microchip e numero identificativo di cui all’art. 8 lett. i del presente capitolato);
-la data di entrata;
-la data di uscita;
-i relativi giorni di presenza.
Alla Ditta verrà riconosciuto il compenso unitario per il mantenimento degli animali fino ad un numero massimo di 130 cani: oltre tale numero non viene riconosciuto alcun compenso per i cani detenuti in più. Non viene inoltre riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già iscritti all’anagrafe canina, che siano microchippati ma non riconducibili ad un proprietario o comunque possedere già un proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l’animale va comunque restituito prima possibile sotto il controllo della AUSL e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di animale.
Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Ugento.
ART. 17 Garanzie
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto ed in base a quanto disposto dall’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, il gestore-aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto sull'intero periodo. La cauzione dovrà essere costituita e fornita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed inserita nell'Elenco di cui al decreto del Ministero dell'Industria e dell'Agricoltura del 5.08.1987 e/o eventuali modifiche. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza degli stessi e comunque fino a quando la Civica Amministrazione non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo. La cauzione prestata a mezzo di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, dovrà contenere, anche in deroga alle condizioni generali, le seguenti clausole particolari:
a) la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione definitiva e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
b) Il fideiussore si impegna a versare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune la somma costituita in garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le richieste del Comune, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C..
c) La presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte della ditta nel caso di intervenuta scadenza.
ART.18 Penali da aggiungere
1) L’inottemperanza di cui all’art. 5 lett. i), J), del presente capitolato comporta una penale pari a € 25,00 (venticinque euro).
2) L’inottemperanza di cui all’art. 7 del presente capitolato comporta una penale pari a € 50,00 (cinquanta euro).
3) L’inottemperanza di cui all’art. 8 lett. a), e), f), del presente capitolato comporta una penale pari a € 25,00 (venticinque euro).
4) Il mancato raggiungimento del 10% degli affidi di cui all’art. 8 lett. h) del presente capitolato, verificata al 31 dicembre di ogni anno, comporterà lo scorporo delle spese annue di mantenimento per ogni cane non affidato.
ART. 19 Spese
Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. L’I.V.A. ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.
ART. 20 Danni a terzi
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie di legge, restando esonerata al riguardo l’Amministrazione da ogni responsabilità. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi. Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice. Gli estremi dell'assicurazione per danni a terzi, devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipula del Contratto. L'assicurazione dovrà prevedere massimali minimi di euro 500.000,00=.
ART. 21 Progetto del servizio
La ditta, per partecipare alla gara di appalto, dovrà presentare, unitamente all’offerta, un progetto sintetico ed esauriente del servizio proposto, consistente in una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni :
- descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità;
- Planimetria in scala adeguata ( 1:1000 o 1:2000 ) della struttura di ricovero completa di tutte le indicazioni necessarie ad individuare il canile stesso;
- copia delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie possedute;
- documentazione grafica (planimetrie, ecc.) e fotografica delle strutture del canile;
- elenco dei servizi offerti;
- descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
- descrizione delle strutture e dell’organizzazione di supporto al servizio offerto;
- elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche ed esperienze nel campo;
- elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio;
- specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali;
- specifica dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia alimentari che non;
- ogni altra informazione che la ditta ritenga utile fornire.
La relazione tecnica dovrà contenere precise indicazioni sui livelli di qualità offerti e sulle metodologie impiegate, con particolare riferimento agli standard qualitativi atti ad assicurare il benessere degli animali.
ART. 22 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in via consensuale ed amministrativa, sarà competente il Foro di Lecce.
ART. 23 Rinvio a norme
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale D’appalto e nel bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs. n. 163/2006, alla Legge 14.08.1991 n° 281, alla Legge Regionale 3 aprile 1995 n° 12 ed alle norme sanitarie applicabili, e loro successive modifiche ed integrazioni.