Prot. 846/acq/mtt
Prot. 846/acq/mtt
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI DI AMA SPA – L’AQUILA PER TRE ANNI
In esecuzione della Determinazione n. 18 del 08.05.2018, AMA SpA intende procedere all'affidamento in concessione di spazi aziendali per installazione di Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed alimenti presso la sede aziendale sita in Località Campo di Pile – L’Aquila, per un periodo di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, AMA SpA non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati all'art. 11 del Disciplinare di Xxxx e allegando tutta la documentazione richiesta dal medesimo Disciplinare.
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati all’art. 16 e seguenti del Disciplinare di Gara.
L'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA è di Euro 135.000 di cui Euro 1.000 per oneri relativi alla sicurezza.
La durata è di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'importo complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a d Euro 173.250,00 IVA esclusa (comprensivo di una proroga di sei mesi e di quanto previsto all'art. 175, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016).
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 13.30 del giorno 06.07.2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Xxxxxxx Xxxxx.
L’Aquila, 05.06.2018
Il R.U.P.
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Società uni personale – Socio Unico: Comune di L’Aquila 1
DISCIPLINARE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE L’AQUILA – C.I.G 747922648B
PARTE I – NORME GENERALI
1. PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato all’Avviso per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento della concessione per il servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da A.M.A. SpA - Azienda della Mobilità Aquilana SpA - L’Aquila, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, l’AMA SpA non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati all'art. 11 e allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dal presente Disciplinare.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 08/05/2018 sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è la sede aziendale sita in L’Aquila, Loc. Campo di Pile, CIG 747922648B.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Xxxxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) Avviso per manifestazione d’interesse
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato Tecnico (che costituisce, altresì, lo schema di contratto)
d) ALLEGATO 1 –Istanza di partecipazione e autocertificazioni
e) ALLEGATO 2 – Dichiarazione caratteristiche tecniche
f) ALLEGATO 3 – Offerta economica
g) ALLEGATO 4 – D.G.U.E. esclusivamente in formato elettronico
h) ALLEGATO 5 – D.U.V.R.I.
Tutta documentazione è disponibile sul sito internet: xxx.xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione Società trasparente
– Bandi di gara e contratti.
2.2 RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx / xxx.xx@xxxxxxxxx.xx OVVERO a mezzo fax al numero Fax +390862 311733.
Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xx00.xx/xxxxxxxxxxxx/?xxxXxxxXXXXXXXXXX.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxx.xx@xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’AMA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
Il Servizio ha per oggetto la fornitura di n. 4 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde fredde, snack e alimenti preconfezionati, da installare presso la sede aziendale in L’Aquila Località Campo di Pile, CPV 42933000-5 (Distributori automatici).
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 135.000 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza per la sicurezza pari ad € 1.000 per l’intero periodo contrattuale.
L’importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro 000.000 (xxxxx settantatré mila duecentocinquanta/00), XXX xxxxxxx (comprensivo di una proroga di sei mesi e di quanto previsto all'art. 175, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016).
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di mesi sei.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 l’AMA SpA, in quanto appartenente ai settori speciali, non applicherà il sistema AVCPASS per il controllo dei requisiti, come previsto da Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 e come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 04.05.2016.
Il controllo dei requisiti verrà, pertanto, effettuato tramite sulle autodichiarazioni presentate dai concorrenti in sede di gara e attraverso le relative attestazioni richieste agli Enti competenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITA’
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI o consorzio) dimostrare un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’AMA.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI o consorzio) aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe presso enti pubblici o privati di importo complessivo pari almeno ad € 250.000 (duecentocinquantamila/00).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la presentazione di originale o copia conforme dei certificati/ contratti rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 7.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo alle forniture analoghe, di cui al precedente punto 7.3, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’AMA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’AMA impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’AMA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso i locali di AMA dove saranno posti i distributori è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Sarà possibile prendere visione dei locali oggetto della concessione, al fine di constatarne l’adeguatezza, presso la sede aziendale sita in L’Aquila, Loc. Campo di Pile snc, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata, di norma, entro una settimana dalla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
L’AMA SpA rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 2.700,00 [2% del valore stimato dell’appalto], salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’AMA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul C/C bancario presso BPER codice IBAN: IT 29 F 05387 03601 000000040272 intestato a AMA SpA;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’AMA;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
– in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 00 xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
– documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
– copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’AMA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
PARTE III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA
12. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso la sede aziendale - Ufficio protocollo.
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.05.2018 esclusivamente al seguente indirizzo: AMA-Azienda Mobilità Aquilana - Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx - 00000 X'XXXXXX.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente:
– Ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica e PEC del Concorrente (in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i partecipanti);
– Dicitura “NON APRIRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – CIG 747922648B”.
Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte, il cui contenuto è descritto nel prosieguo del presente documento, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria.
Su ciascuna busta dovrà essere riportata l’indicazione del Concorrente nonché la dicitura relativa al proprio contenuto, come di seguito indicato:
– BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
– BUSTA B – OFFERTA TECNICA
– BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’AMA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’AMA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria l’AMA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’AMA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’AMA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’AMA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’interno di tale busta, chiusa e sigillata mediante l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione i seguenti documenti:
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE esclusivamente in formato elettronico (secondo le disposizioni del DPCM 13.11.2014), utilizzando la piattaforma messa a disposizione gratuitamente dalla Commissione Europea al seguente link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx. Successivamente provvede ad apporre firma digitale al DGUE generato e a trasmetterlo su supporto informatico (CD o Chiavetta USB) all’interno della Busta A. Il DGUE ha il contenuto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’AMA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
13.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, inserite quali sezioni interne alla domanda di partecipazione di cui al modello Allegato 1, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice];
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’AMA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’AMA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’AMA a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione di cui al modello Allegato 1 debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
13.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega, altresì:
11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice,
12. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
13. ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 in favore dell’ANAC;
14. verbale di sopralluogo presso i locali di AMA.
13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14. BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, sul modello dell’Allegato 2, comprendente i seguenti documenti:
a) tempi di intervento in caso di riparazioni, sostituzioni, rifornimenti oggetto di valutazione per l’attribuzione de punteggi.
b) descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche dei distributori da installare, con allegate schede tecniche;
c) listino completo e dettagliato dei prodotti offerti, nel numero stabilito nella successiva Tabella 1 per ciascuna categoria, e breve descrizione dei prodotti offerti, con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative previste nel Capitolato d’oneri (marca, miscela, grammatura, ingredienti), che non potranno essere peggiorative rispetto a quelle previste nel Capitolato d’oneri al paragrafo
5. Verranno privilegiate le offerte che garantiranno la maggior varietà e qualità dei prodotti proposti. N.B.: I prodotti dovranno essere i medesimi proposti e quotati nella scheda di offerta economica.
Tabella 1 – Numero prodotti da offrire
N. | Categoria prodotto da offrire | n. di prodotti da elencare |
1 | Bevande calde | 15 |
2 | Acqua frizzante e naturale | 1 |
3 | Bevande fredde lattina, tetrapack, bottigliette PET | 15 |
4 | Snack monoporzioni o similari salati | 12 |
5 | Snack monoporzioni o similari dolci | 12 |
6 | Tramezzini/Panini/focacce farcite/Snack con salami o parmigiano/Yogurt | 10 | ||
7 | Caramelle/Chewing gum | 5 |
L’Offerta Tecnica verrà valutata sulla base dei parametri di valutazione di cui al successivo paragrafo 16.1.
Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte che contengano riferimenti espliciti alla parte economica, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.
15. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica”, a pena di esclusione, dovrà contenere l’offerta economica redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’Allegato 3, datata e sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, dove il concorrente dovrà indicare i seguenti elementi.
Sezione 1 – Il prezzo ribassato rispetto alla base d’asta per ogni prodotto indicato. Si ribadisce che i prodotti indicati nell’Allegato 3 dovranno essere i medesimi proposti nella scheda di offerta tecnica Allegato 2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta fissato per ciascuna categoria. Per ogni categoria è stato individuato un peso (Ci), come indicato in Tabella 2, che sarà utilizzato per il calcolo della media ponderata dei prezzi ribassati offerti, al fine di poter procedere alla comparazione delle offerte e all’attribuzione del punteggio.
In caso di utilizzo di distributori automatici che non accettino monete da 1 o 2 centesimi di euro, il prezzo ribassato dovrà essere arrotondato ai 5 centesimi superiori.
Tabella 2 – Pesi per il calcolo del prezzo ribassato medio ponderato dei prodotti offerti per categoria
CATEGORIA DI PRODOTTO | PREZZO A BASE DI GARA IN € | PESO PER CALCOLO PREZZO MEDIO PONDERATO (Ci) |
BEVANDE CALDE | 0,45 | 0,30 |
ACQUA 0.5 LT (NATURALE O FRIZZANTE) | 0,50 | 0,20 |
BEVANDE FREDDE in lattina (min. 25 cl) | 0,60 | 0,05 |
BEVANDE FREDDE in Tetra Pack(min. 20 cl) | 0,45 | 0,05 |
BEVANDE FREDDE in bottigliette (da 25 cl) | 0,60 | 0,05 |
BEVANDE FREDDE in bottigliette (da 33 cl) | 0,80 | 0,05 |
SNACK SALATI, PATATINE, CRACKER, SCHIACCIATINE ETC | 0,55 | 0,10 |
SNACK DOLCI TIPO BISCOTTI, WAFER, MERENDINE ETC | 0,75 | 0,05 |
SNACK DOLCI TIPO CIOCCOLATA IN BARRETTE ETC | 0,90 | 0,05 |
TRAMEZZINI, PANINI, FOCACCE, YOGURT vari gusti (200 gr) | 1,50 | 0,08 |
CARAMELLE, CHEWINGUM | 1,70 | 0,02 |
Sezione II - La percentuale di rialzo rispetto al canone annuale/distributore, dovuto per la gestione del servizio e per l'utilizzo dei locali. (Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone annuale/distributore);
Sezione III - Il Piano Economico-Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione.
A titolo esemplificativo andranno elencate in modo analitico le seguenti voci: SPESE:
• costo del personale (qualifica, numero addetti, costo orario, costo annuale);
• spese accessorie;
• altri oneri (magazzino, autofurgonati );
• qualunque altra spesa alla luce dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
• I costi aziendali relativi alla sicurezza a carico dell'impresa;
• Canone annuo corrisposto. ENTRATE:
• introiti distributori;
• eventuali altre entrate.
Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.
L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione
All’offerta economica sarà assegnato un punteggio secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 16.2.
L’offerta economica formulata dall’impresa si intenderà vincolante per tutta la durata del contratto; i prezzi offerti in sede di gara sono pertanto fissi ed invariabili per l’intero periodo contrattuale, ivi inclusi gli eventuali periodi di rinnovo, fatta salva la rivalutazione ISTAT di legge.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1.
PARTE IV– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati:
Parametro | Punteggio massimo |
A) Offerta tecnica | 70 punti |
B) Offerta Economica | 30 punti |
Totale | 100 |
16.1 Criterio di Valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella 3 con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella 3 - Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
n. | criteri di valutazione | punti max | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max |
1 | Intervento su segnalazione | 6 | 6 ore | - | - | 0 |
5 ore | - | - | 1 | |||
4 ore | - | - | 3 | |||
3 ore | - | - | 4 | |||
2 ore | - | - | 6 | |||
2 | Riparazione guasto | 6 | 24 ore | 0 | ||
20 ore | 2 | |||||
16 ore | 4 | |||||
12 ore | 6 | |||||
3 | Sostituzione per danno grave | 4 | 48 ore | 0 | ||
36 ore | 2 | |||||
24 ore | 4 | |||||
4 | Rifornimento prodotti esauriti | 4 | 6 ore | 0 | ||
4 ore | 2 | |||||
2 ore | 4 | |||||
5 | Rifornimenti programmati | 4 | 2/ settimana | 0 | ||
3/ settimana | 2 | |||||
4 /settimana | 4 | |||||
6 | Distributori bevande calde | 5 | - | 5 | - | - |
7 | Distributori bevande fredde e snack | 5 | - | 5 | - | - |
8 | Qualità dei prodotti (vd. Allegato 2) | 30 | - | 30 | - | - |
9 | Utilizzo tecnologia al Led per l'illuminazione interna | 6 | - | - | - | 6 |
TOTALE | 70 | 40 | - | 30 |
16.2 Attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica– Max 70 punti
I punteggi riferiti ai punti da 1 a 5 e al punto 9 saranno attribuiti in base alle condizioni offerte in sede di gara, rispetto ai punti trattati, come da indicazioni di cui all’Allegato 2 – Offerta tecnica.
Per i punti 6 e 7 la Commissione di gara valuterà le indicazioni fornite con le Relazioni sintetiche e con le Schede tecniche allegate di cui all’Allegato 2. Andranno fornite indicazioni circa tipologia e caratteristiche delle macchine offerte che dovranno comunque rispondere alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato tecnico; verranno privilegiate le offerte che garantiranno il maggior livello di innovazione, di minimizzazione dell’impatto ambientale con riguardo all’efficienza energetica (ad esempio sistemi di contenimento dei costi di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo).
Alle caratteristiche tecniche dichiarate dai concorrenti sarà attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, dopo aver analizzato l’offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati
La commissione calcola, per entrambi i punti, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio (mc) che verrà poi applicato per la determinazione del punteggio del criterio in esame, secondo la seguente formula:
Pi = mc x 10
dove
Pi = Punteggio offerta i-esima mc= coefficiente medio
Per il punto 8 la Commissione valuta l’elenco dei prodotti offerti di cui all’Allegato 2 - Offerta tecnica, da indicare nel numero stabilito nella Tabella 1 per ciascuna categoria, con indicazione di marca/miscela caffè, ingredienti e grammature, etc., che non potranno essere peggiorative rispetto a quelle previste nel Capitolato d’oneri al paragrafo 5. Verranno privilegiate le offerte che garantiranno la maggior varietà e qualità dei prodotti proposti (ATTENZIONE: GLI STESSI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE RIPROPOSTI E QUOTATI NELLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA).
La Commissione di gara valuta per l’attribuzione dei punteggi esclusivamente il numero massimo di prodotti previsti per ciascuna categoria, anche se il concorrente indica un numero maggiore di prodotti; in tal caso verranno eliminati i prodotti che la Commissione riterrà di minor interesse per l’utenza.
Alle caratteristiche tecniche dichiarate dai concorrenti sarà attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, dopo aver analizzato l’offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati.
La commissione calcola, per entrambi i punti, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente
medio (mc) che verrà poi applicato per la determinazione del punteggio del criterio in esame, secondo la seguente formula:
Pi = mc x 20
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo e cioè ai criteri 6, 7 e 8. L’AMA SpA, quindi, procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sui singoli criteri 6, 7 e 8 il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
16.3 Elementi economici – Max 30 punti
All’offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti, calcolati come di seguito specificato.
Ribasso % sui prodotti offerti | max 20 punti |
Rialzo % sul canone annuo | max 10 punti |
Prezzo dei prodotti erogati: massimo 20 punti - Verrà calcolata la media ponderata dei prezzi ribassati offerti, al fine di poter procedere alla comparazione delle offerte e all’attribuzione del punteggio, secondo la seguente formula:
Pi = Σ PR i x Ci
Dove:
Pi = Prezzo medio ponderato offerta i-esima
PRi = Prezzo ribassato offerta i-esima per categoria Ci = Peso per ciascuna categoria di prodotto
Al prezzo medio ponderato più basso verranno attribuiti 20 punti. Agli altri prezzi il punteggio verrà attribuito in proporzione, secondo la formula seguente:
P = Pmin / Pi x 20
Dove:
Pmin = Prezzo medio ponderato più basso offerto Pi = Prezzo medio ponderato offerta i-esima
Canone di concessione offerto: massimo 20 punti – Il canone minimo è pari ad € 2.000 annui, come previsto dall’art. 3 del Capitolato. Al canone più alto verranno attribuiti 10 punti. Agli altri canoni offerti il punteggio verrà attribuito in proporzione lineare, secondo la seguente
CA = CAi / CAmax x 10
Dove:
CAi= Canone offerta i-esima CAmax = Canone massimo offerto
16.4 Calcolo punteggi complessivi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi, tecnici ed economici, procederà, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice, sommando, per ciascuna offerta, i singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio.
17. OPERAZIONI DI GARA
Il giorno e l’ora di apertura della procedura sarà comunicato via PEC (o, solo n caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica) all’indirizzo indicato nell’Allegato 1 punto 13, con almeno 48 ore di anticipo; la seduta pubblica si svolgerà presso la sede AMA, e potranno partecipavi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega e di valido documento di riconoscimento. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con almeno 48 ore di anticipo via PEC.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata, ovvero aver luogo a seguire della prima seduta pubblica.
Il RUP, coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti procederà nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente il RUP coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti procederà a:
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.1;
c) Disporre, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 16.4.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dando atto, altresì, di eventuali esclusioni disposte in questa fase.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.3 e all’attribuzione dei punteggi complessivi come previsto nel paragrafo 16.4.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Il RUP, coadiuvato dalla Commissione procede alla verifica della congruità delle offerte ai sensi del successivo paragrafo 20.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’AMA SpA si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’AMA SpA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’AMA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui l’AMA ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’AMA, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’AMA prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’AMA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’AMA procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’AMA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’AMA procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [l’AMA può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice l’AMA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’AMA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 700. L’AMA comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di L’Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
L’Aquila, lì 05.06.2018
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
31
Società uni personale – Socio Unico: Comune di L’Aquila
CAPITOLATO D’ONERI
(che costituisce altresì schema di contratto)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE L’AQUILA – C.I.G 747922648B
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’AMA SpA (di seguito AMA) conferisce alla Concessionaria (di seguito Concessionaria) la concessione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di n. 4 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde fredde, snack e alimenti preconfezionati, da installare presso la sede aziendale sita il Loc. Campo di Pile in L’Aquila.
Si precisa che l’utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.
2. DURATA DEL CONTRATTO
La concessione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3. CANONE ANNUO
L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare un canone annuo, pari all'importo offerto in gara, che comunque non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00 (duemila/00) annui, dovuto per l'acquisita gestione del servizio e per l'utilizzo dei locali.
La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato per il primo anno entro 30 giorni fine mese dalla data di emissione di fattura da parte di AMA che avverrà entro i 15 giorni successivi alla stipula del contratto; per gli anni successivi il pagamento avverrà alla medesima scadenza. I pagamenti non potranno essere ritardati per nessun motivo.
In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, AMA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno ed avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento.
4. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
I distributori dovranno:
– essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
– essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;
– essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
– essere di nuova fabbricazione (data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2012) e di ultima generazione, categoria energetica A+, marcati CE tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione;
– essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
– essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
– riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti;
– riportare il QR Code Identificativi dei Sistemi master, da apporre come etichetta su ciascuna Vending machine;
– essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
– essere predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizzata l’acqua potabile di rete;
– essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) e in grado di erogare il resto;
– essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less” (es: chiave/card magnetica ricaricabile ecc.) uguali per tutti i 4 distributori e funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori, su richiesta;
– nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.
La distribuzione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 3,50, è a totale carico della Concessionaria, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.
Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 15 gg. lavorativi dalla scadenza del contratto.
5. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE
Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l’erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:
bevande calde
- caffè,
- caffè macchiato,
- caffè decaffeinato,
- orzo,
- cappuccino,
- cioccolata,
- latte,
- the;
acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette PET
- acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica),
- bevande analcoliche varie;
- succhi di frutta,
- thè;
alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo (a titolo esemplificativo):
patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti e wafer, tramezzini, panini, yogurt, snack con parmigiano o salamini.
I prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati).
I prodotti da distribuire devono avere le caratteristiche minime di seguito specificate (i prodotti sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo).
BEVANDE CALDE: le miscele utilizzate (marca e tipo da indicare in fase di offerta da ogni ditta partecipante alla gara) ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
1. caffè : dovrà essere macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
2. latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
3. the: grammatura minima di gr. 14 di the in polvere cad. erogazione;
4. cioccolato: grammatura minima di gr. 21 di polvere di cacao cad. erogazione;
5. cappuccino: grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere cad. erogazione.
BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE PET: che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:
1. acqua naturale e gassata in bottigliette Pet da cl 50;
2. bibite vari gusti, the e succhi di frutta vari gusti in bottigliette di Pet da minimo cl 30;
3. bibite in lattina da minimo cl 25 (ad es. Fanta, Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, Lemonsoda, Aranciata San Pellegrino, Thè ad es. marca Lipton /Nestea);
4. succhi di frutta in tetrapak da minimo cl 20 con 100% frutta (ad es. marca Pago /Yoga);
5. yogurt da minimo 200 ml vari gusti .
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI: che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati e tipologie.
SALATO: Patatine vari gusti minimo 25 gr., Croccantelle e Taralli vari gusti minimo 40 gr.; Cracker vari gusti da minimo 50 gr; Snack salati vari gusti minimo 25 gr.; Snack con parmigiano o salamini minimo 45 gr.
DOLCE: Cornetti vari gusti da minimo 50 gr.; Snack dolce vari gusti da minimo 60 gr., Snack al cioccolato da minimo 45 gr.; Snack Merendina da minimo 40 gr.; Plum Cake vari gusti da minimo 70 gr.; Biscotti vari gusti da minimo 35 gr.; Biscotti vari tipi da minimo 55 gr.; Crostatine vari gusti da minimo 42 gr.; Wafer vari gusti da minimo 45 gr.; yogurth in bottiglietta; Caramelle o gomme da masticare vari gusti da minimo 30 gr.
PANINI: Panini imbottiti con prodotti vari da minimo 90 gr.; Tramezzini farciti con prodotti vari da minimo 80 gr.; Focacce farcite con prodotti vari da minimo 80 gr.
Ogni prodotto dovrà riportare la composizione, la data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.
Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità.
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento, gli unici che potranno poi essere esposti in vendita nelle sedi dipartimentali.
E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant’altro non richiesto dall’Azienda.
La Concessionaria dovrà concordare con la Concedente i prodotti, appartenenti alla lista prodotta in sede di gara, che periodicamente intende mettere in distribuzione.
L’AMA si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
6. PREZZI
I prezzi da applicare ai prodotti distribuiti saranno quelli offerti in sede di gara. I prezzi dell’offerta si intendono riferiti ai costi di approvvigionamento, distribuzione e del personale in atto alla data dell’appalto.
I prezzi stabiliti dal vincitore della presente gara si considerano pertanto fissi ed immutabili per i primi 12 mesi dall’inizio effettivo del servizio di somministrazione.
Per il secondo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della ditta Concessionaria, in base alla rilevazione di cui all’art. 175, co. 6, del D. Lgs.vo 50/2016 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.
7. MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO
La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.
Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 33 del DPR 327/1980.
In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l’intervento entro 6 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati di AMA o minore tempo indicato in sede di offerta.
Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati di AMA o minore tempo indicato in sede di offerta.
In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 6 ore dal ricevimento di fax o e-mail da parte di incaricati di AMA o minore tempo indicato in sede di offerta.
Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la Concessionaria deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati per la riparazione.
In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra o minore tempo indicato in sede di offerta.
8. OBBLIGHI ED ONERI
La Concessionaria dovrà:
a) fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con AMA e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
b) fornire ed installare entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo il piano di installazioni di cui al precedente punto, i distributori automatici per la somministrazione di bevande ed altri generi di conforto, muniti di dispositivi per pagamento in denaro e/o strumenti elettronici “cash less” (chiavetta magnetica ricaricabile), che garantiscano l’erogazione del resto, nonché conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
c) effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite da AMA;
d) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
e) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004 (Sistema HACCP).
f) La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
j) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici;
k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo – in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
l) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
m) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
n) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
o) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell’Azienda;
p) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
La Concessionaria potrà affidare a soggetti terzi (ditte esterne, cooperative di servizi, ecc.) alcune prestazioni oggetto della concessione, ma ne dovrà preventivamente avvisare l’Azienda concedente ed avere cura che questi ultimi adempiano a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi. Resta fermo il fatto che la Concessionaria è responsabile, in solido con i soggetti terzi, di tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale.
La Concessionaria è responsabile, in solido con i soggetti terzi, degli obblighi di qualità dei prodotti, degli obblighi di igiene e sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti e di tutti gli altri obblighi derivanti da questo Capitolato Speciale.
La Concessionaria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e pertanto, l’interruzione ingiustificata è causa di risoluzione del contratto.
9. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, si impegna a:
– fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi;
– concedere alla Concessionaria l’approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, e provvedere all'asporto rifiuti.
10. ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO
La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.
Il servizio di assistenza, manutenzione e rifornimento delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della Concessionaria.
In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'intervento entro 6 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte di incaricati dell'AMA SpA o minore tempo indicato in sede di offerta.
Il ripristino del funzionamento del distributore automatico deve avvenire entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte di AMA, o minore tempo indicato in sede di offerta.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.
Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 24 ore lavorative dall’avvenuta segnalazione, l’aggiudicatario ha l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura medesima entro 48 ore, o minore tempo indicato in sede di offerta, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.
In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro 6 ore dal ricevimento di fax o e-mail da parte di incaricati di AMA o minore tempo indicato in sede di offerta.
La Concessionaria dovrà, in ogni caso, garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico.
11. NORME PER LE APPARECCHIATURE
La Concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, 7 giorni su 7.
Le apparecchiature devono avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del DPR 459/1996, del D. Lgs 17/2010 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi. Devono, altresì, rispettare la norma CEI EN 60335-2- 75 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita e le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette).
La Concessionaria deve mettere a disposizione dell’Azienda, prima dell’inizio del servizio, le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.
Nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed al fine del corretto espletamento del servizio la Concessionaria dovrà rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
a) verifica degli impianti elettrico e idraulico a servizio dei distributori attualmente in uso e loro eventuale adeguamento e/o modifica nel caso non risultino a norma e/o adeguati alle nuove installazioni; dovrà in ogni caso essere rilasciato il certificato di conformità, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ( ex legge 46/90);
b) l'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici dovrà avvenire nei giorni e orari concordati con l’AMA ( es.: sabato e/o dopo le ore 16,00 dei giorni lavorativi);
c) l'ubicazione dei distributori automatici dovrà essere concordata con l’AMA e comunque in modo tale che gli stessi non interferiscano con percorsi di esodo ed uscite di sicurezza.
12. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
La Concessionaria dovrà segnalare e chiedere preventivamente autorizzazione all’Azienda per l’accesso del personale addetto al servizio nelle tre sedi dipartimentali.
Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della Concessionaria ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.
La Concessionaria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il personale della Concessionaria incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Azienda e degli utenti;
c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
Atteso che la Concessionaria potrà affidare a soggetti terzi (ditte esterne, cooperative di servizi, ecc.) alcune prestazioni oggetto della concessione, lo stesso dovrà avere cura che questi ultimi operino in conformità alle normative vigenti ed adempiano a tutti gli impegni ed obblighi derivanti dal presente Capitolato d’oneri.
13. PENALI
L’inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienza nell’espletamento del servizio, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni accertamento:
a) per ogni giorno di ritardo nell’installazione delle macchine ai sensi dell’art. 8, verrà applicata una penale di € 100,00 ( cento/00);
b) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste dall’ articolo 5 verrà applicata una penale di
€ 100,00 (cento/00);
c) esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 50 per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
d) per mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con AMA e quelli inseriti nei distributori, penale di € 20 per singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di giorno lavorativo di presenza;
e) per quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 5 o offerto in sede di gara, penale di € 200,00per prezzi praticati da quelli che saranno concordemente fissati in sede di trattativa per l’affidamento, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni evento riscontrato;
f) per mancato rispetto dei termini di richiesta d’intervento di cui all’art. 10 per assistenza e manutenzione o offerti in sede di gara, sarà applicata una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo;
g) mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici, penale di € 250,00.= per ogni inosservanza;
h) utilizzo di tecnologia LED per l'illuminazione interna dei distributori automatici, penale di € 100.= per ogni distributore e per ogni inosservanza;
i) ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l’AMA, penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
j) Xxxxxxx nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi, penale di € 100 per ogni giorno di ritardo.
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o e-mail) e l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l’ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui all'art. 14.
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
14. GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria dovrà, all'atto della stipula del contratto e comunque non oltre il 35° giorno
dall’aggiudicazione definitiva, costituire a beneficio di AMA S.p.a. una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione, da costituirsi nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La cauzione resta vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà svincolata solo su richiesta scritta dell'Appaltatore, con spese a suo carico e solo dopo l'avvenuta liquidazione dell'ultima fattura e della risoluzione di eventuali controversie in corso fra le parti.
La garanzia verrà svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del Codice.
Resta salvo per AMA l’esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione si rivelasse insufficiente.
La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio, a spese della ditta aggiudicataria, trattenendone l’importo dagli eventuali crediti vantati dalla ditta aggiudicataria nei confronti di AMA.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 entro i termini previsti determina la revoca dell’affidamento della fornitura e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 7 da parte dell’Ente aggiudicatore, indipendentemente dall’azione per danni che potrà essere promossa da AMA, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
15. PERSONALE
La Concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.
La Concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.
La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.
La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.
La Concessionaria è tenuta agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene fissati dalla
L.R. 41/2003 e s.m.i., in sostituzione del libretto sanitario.
16. DOCUMENTI DA PRODURRE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI
La Ditta aggiudicataria dovrà all'atto della stipula del contratto e comunque non oltre il 35° giorno dall’aggiudicazione definitiva presentare la seguente documentazione relativa agli adempimenti dovuti ex D.Lgs. 81/08, come previsto nell’allegato D.U.V.R.I, pag. 52:
1 | Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 17, Comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’Art. 29, Comma 5, Xxx X. Lgs 81/08 |
2 | Documentazione attestante la conformità alle disposizioni di macchine, attrezzature, impianti alle disposizioni del D. Lgs 81/08 |
3 | Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori |
4 | Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. |
5 | Nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e evacuazione lavoratori. |
6 | Nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso e gestione delle emergenze. |
7 | Nomina del Medico Competente |
8 | Nominativo(i) del(i) Rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza |
9 | Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori previste dal D. Lgs 81/08 |
10 | Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola |
11 | Certificati di idoneità sanitaria |
12 | Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo ai lavori da eseguire |
La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere alla compilazione in collaborazione con AMA del
D.U.V.R.I relativo alle interferenze delle attività specifiche che la stessa andrà a svolgere presso la sede AMA.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, ad. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, AMA S.p.a. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:
– Sospensione del servizio per fatto del Concessionario;
– Altre gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali;
– Cessione contrattuale o subappalto occulto dei lavori
– Adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia;
– Stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
– Stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
– Sopraggiunti motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
– In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del canone di concessione di cui all'art. 3 del presente Capitolato, con conseguente diritto di risarcimento del danno e diritto,
su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento.
Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con posta elettronica certificata.
In tali casi AMA SPA si riserva, oltre all'addebito delle penali previste, la facoltà di procedere all’esecuzione in danno nei confronti della ditta.
18. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che AMA non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, AMA sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.
19. ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'AMA potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni che ne siano eventualmente derivati.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
20. RESPONSABILITA’
La Concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali di AMA, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.
A garanzia di quanto riportato nel presente articolo, la Concessionaria è obbligata a stipulare con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza, una polizza assicurativa per la copertura contro i rischi di R.C.V.T. con massimale non inferiore a €uro 5.000.000 (cinque milioni di €uro) a
copertura di qualsiasi danno provocato alla Concedente o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.
Copia della polizza dovrà essere fornita ad AMA SpA al momento dell’affidamento dell’incarico.
21. RECESSO
E’ facoltà di AMA recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o telefax.
Inoltre, AMA potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’AMA.
In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Troverà inoltre applicazione quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila, rimando esclusa la compromissione in arbitri.
23. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente capitolato.
25. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto si applicano:
– Il Disciplinare di gara ed il Capitolato d’oneri;
– D. Lgs. 50/2016;
– le norme del Codice civile ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
L’Aquila, lì 05.06.2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Allegato 1
Spett.le AMA S.p.A.
Loc Campo di Pile snc 67100 L’Aquila
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE L’AQUILA. C.I.G 747922648B
Il Sottoscritto/a
C.F. _ Nato/a il a In qualità di della Ditta C.F./P.Iva con Sede Legale in CAP _Località
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. DGUE); in particolare dichiara di non rientrare nelle casistiche motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, di seguito riportate (possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice)
L’Ente aggiudicatore escluderà dalla partecipazione alla procedura d’appalto:
• un operatore economico, o un subappaltatore, che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
• l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
2. (dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice)
Timbro e sigla
O Ai fini dei controlli sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:
- soggetti muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza (se previsti)
(titolare per le imprese individuali; tutti i soci delle snc; tutti i soci accomandatari delle Sas; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o consorzio ivi compresi procuratori muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura e institori):
Soggetto interessato (nome, cognome, data, luogo di nascita, CF, residenza) | Carica/poteri |
- soggetti muniti dei poteri di direzione (se previsti)
Soggetto interessato (nome, cognome, data, luogo di nascita, CF, residenza) | Carica/poteri |
- soggetti muniti dei poteri di vigilanza /controllo(se previsti)
Soggetto interessato (nome, cognome, data, luogo di nascita, CF, residenza) | Carica/poteri |
- il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, è / sono (se previsti):
Soggetto interessato (nome, cognome, data, luogo di nascita, CF, residenza) | Carica/poteri |
- Direttori tecnici (se previsti)
Soggetto interessato (nome, cognome, data, luogo di nascita, CF, residenza) | Carica/poteri |
Timbro e sigla
- soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI:
Soggetto interessato (nome, cognome, data, luogo di nascita, CF, residenza) | Carica/poteri |
ATTENZIONE: In caso cessione d’azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI, si considerano cessati anche tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma, 3 indicati all’art. 3 del Disciplinare di gara, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo che devono considerarsi soggetti cessati per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
ovvero
O Indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
.
3. Per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (barrare il paragrafo che interessa):
◻ Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.
Per le altre società:
◻ Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii
4. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
Timbro e sigla
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi , sia sulla determinazione della propria offerta.
5. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
◻ Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010).
oppure
◻ Dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’AMA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
6. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice
fiscale …………………………………………., P. IVA ………………………………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
7. Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
◻ autorizza l’AMA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
◻ non autorizza l’AMA a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Timbro e sigla
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
8. Di non partecipare in più di un raggruppamento ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma di raggruppamento.
9. Che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara.
10. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto.
11. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
DATA TIMBRO E FIRMA
_
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Timbro e sigla
-
Allegato 2
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE L’AQUILA – OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
C.I.G 747922648B
N. | Requisito valutato | punti max | Requisito offerto | Barrare la casella corrispondente al requisito offerto |
1 | Intervento su segnalazione | 6 | 6 ore | |
5 ore | ||||
4 ore | ||||
3 ore | ||||
2 ore | ||||
2 | Riparazione guasto | 6 | 24 ore | |
20 ore | ||||
16 ore | ||||
12 ore | ||||
3 | Sostituzione per danno grave | 4 | 48 ore | |
36 ore | ||||
24 ore | ||||
4 | Rifornimento prodotti esauriti | 4 | 6 ore | |
4 ore | ||||
2 ore | ||||
5 | Rifornimenti programmati | 4 | 2/ settimana | |
3/ settimana | ||||
4 /settimana | ||||
6 | Distributori bevande calde | 5 | Allegare descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche dei distributori e le relative scede tecniche | |
7 | Distributori bevande fredde e snack | 5 | Allegare descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche dei distributori e le relative scede tecniche | |
8 | Qualità dei prodotti (par.16.2 Disciplinare) | 30 | Allegare l’elenco dei prodotti offerti nel numero previsto per ciascuna categoria, con breve descrizione ed indicazione di marca/miscela caffe', ingredienti e grammature. | |
9 | Utilizzo tecnologia al Led per l'illuminazione interna | 6 | Sì | Barrare la casella Sì in presenza del requisito, No in caso contrario |
No |
DATA TIMBRO E FIRMA
-
Allegato 3
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DI AMA SPA IN LOCALITA’ CAMPO DI PILE L’AQUILA – OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
C.I.G 747922648B
Il Sottoscritto/a
C.F. _ Nato/a il a In qualità di della Ditta C.F./P.Iva con Sede Legale in CAP _Località In riferimento alla gara di cui all’oggetto
SI IMPEGNA
qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire il servizio di cui all’oggetto nei modi e nei tempi stabiliti nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, alle condizioni economiche indicate nelle sezioni che seguono.
DATA TIMBRO E FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Sezione I – Percentuale di ribasso praticato su ciascun prodotto offerto per ogni categoria (massimo 20 punti)
Indicare la percentuale di ribasso offerta, che rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, sui prezzi dei prodotti offerti.
N | CATEGORIA DI PRODOTTO | PREZZO A BASE DI GARA IN € | PREZZI OFFERTI PARI O INFERIORI ALLA BASE DI GARA IN € | PESO PER CALCOLO PREZZO RIBASSATO MEDIO PONDERATO |
BEVANDE CALDE | 0,45 | 0,30 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
ACQUA 0.5 LT (NATURALE O FRIZZANTE) | 0,50 | 0,20 | ||
1 | ||||
BEVANDE FREDDE in lattina (min. 25 cl) | 0,60 | 0,05 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
BEVANDE FREDDE in Tetra Pack(min. 20 cl) | 0,45 | 0,05 | ||
6 | ||||
7 | ||||
BEVANDE FREDDE in bottigliette (da 25 cl) | 0,60 | 0,05 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
BEVANDE FREDDE in bottigliette (da 33 cl) | 0,80 | 0,05 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
SNACK SALATI, PATATINE, CRACKER, SCHIACCIATINE ETC | 0,55 | 0,10 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
SNACK DOLCI TIPO BISCOTTI, WAFER, MERENDINE ETC | 0,75 | 0,05 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
SNACK DOLCI TIPO CIOCCOLATA IN BARRETTE ETC | 0,90 | 0,05 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
TRAMEZZINI, PANINI, FOCACCE, YOGURT vari gusti (200 gr) | 1,50 | 0,08 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
CARAMELLE, CHEWINGUM | 1,70 | 0,02 | ||
1 | ||||
2 |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Sezione II – percentuale di rialzo rispetto al canone annuale/distributore, dovuto per la gestione del servizio e per l'utilizzo dei locali (massimo 10 punti)
CANONE ANNUO A BASE D’ASTA | CANONE UGUALE O SUPERIORE ALLA BASE D’ASTA OFFERTO IN CIFRE | CANONE UGUALE O SUPERIORE ALLA BASE D’ASTA OFFERTO IN LETTERE |
€ 2.000,00 (euro duemila/00) | € | Euro |
DATA TIMBRO E FIRMA
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Sezione III - Piano Economico-Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione
USCITE | |||
TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO IN CIFRE | ||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | |
TOTALE USCITE |
ENTRATE | |||
TIPOLOGIA ENTRATA | IMPORTO IN CIFRE | ||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | |
TOTALE ENTRATE |
DATA TIMBRO E FIRMA