ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI GESTIONE
Comune di Merate
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024.
ART. 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI GESTIONE
1. Il comune di Merate affida all’Istituto bancario avente sede legale in (P.I. -C.F. ) e Filiale in Merate , la gestione del servizio di Tesoreria e di Cassa dall’ 01.01.2020 al 31.12.2024.
2. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte dell'Ente.
L'Ente si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Tesoriere. Il Tesoriere è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
La presente convenzione potrà essere rinnovata per una sola volta, per ugual periodo, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.
3. E’ vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.
4. Le funzioni di Tesoreria verranno esercitate, a partire dal 01.01.2020, dall’Istituto bancario
in propri locali debitamente attrezzati e ubicati nel territorio del Comune di Merate, con orario identico a quello delle operazioni bancarie.
L’Istituto bancario ha altresì la facoltà di garantire per la gestione del servizio l’utilizzo di n.
………. sportelli bancari aggiuntivi rispetto al principale, già esistenti o da attivare entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, utilizzabili per le operazioni di tesoreria, nelle frazioni del comune di Merate (Brugarolo, Cassina Frà Xxxxxxx, Novate, Pagnano e Sartirana) (VEDI PARAMETRO OFFERTA).
5. I servizi dovranno svolgersi con regolarità.
6. L’orario d’apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.
7. Durante la validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti anche a successive disposizioni legislative.
8. Le parti concordano, inoltre, sull’opportunità di verificare annualmente l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione. Per la formalizzazione dei relativi accordi, compresi quelli di cui al precedente punto 7) potrà precedersi con scambio di lettere/corrispondenza tra il Responsabile dei Servizi finanziari del Comune e l’Istituto.
9. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di Credito, qualora il Comune dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
ART. 2
GESTIONE INFORMATICA/TELEMATICA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO
1. Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento telematico diretto (home banking) tra il comune di Merate e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dall’Ente e dal Tesoriere. Tale collegamento deve permettere la visualizzazione on-line della situazione di cassa e i movimenti di entrate e uscite del Tesoriere. Il collegamento deve inoltre consentire la trasmissione telematica dei
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documenti contabili.
2. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle Operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
3. L’Ordinativo è sottoscritto – con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata – dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di Tesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell’ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al tesoriere della documentazione e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
4. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente e nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgare o comunicarli ad alcuno.
5. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
6. La trasmissione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
7. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione.
8. I flussi inviati dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi
che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno
lavorativo successivo.
9. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’Operazione di Pagamento.
10.A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
00.Xx Tesoriere inoltre deve garantire la continuità di gestione e di conservazione dell’archivio degli ordinativi informatici eseguiti in appositi archivi elettronici secondo le regole tecniche in vigore. Tale archivio deve essere accessibile in tempo reale da parte dell’Ente.
00.Xx Tesoriere si impegna a garantire quanto indicato nei commi precedenti del presente
articolo fin dall’inizio dello svolgimento del servizio.
13. Il Tesoriere, con oneri a proprio carico, garantisce il rispetto delle disposizioni previste da: 2
a. «nodo dei pagamenti» di cui al Decreto Legislativo del 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., al Decreto Legislativo del 27/01/2010 n. 11 e s.m.i., al Decreto Legge del 03/08/2011 e s.m.i. e al Decreto Legge del 18/10/2012 n. 179 e s.m.i.; Il Tesoriere dovrà rivestire il ruolo di PSP – Prestatore dei Servizi di Pagamento, rendendo pertanto possibile i pagamenti a favore del Comune, sia presso i propri sportelli che tramite i canali telematici, con le funzionalità messe a disposizione dal Nodo di Pagamenti;
b. sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE – per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
c. D.Lgs 118/11, relativi principi contabili e schemi di bilancio ivi previsti.
00.Xx Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'Amministrazione Digitale, dalle linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. A tal fine dovrà adeguare l'erogazione del servizio di riscossione alla normativa in vigore e alle soluzioni applicative che saranno adottate dall'Ente in ordine all'identificazione del Codice Univoco di Versamento (IUV).
00.Xx Tesoriere deve, nell’ambito del servizio, mettere a disposizione, la possibilità di effettuare tutti i pagamenti a favore dell’Ente stesso tramite il sistema e la piattaforma di tecnologica denominata “PAGO PA”. Qualora usufruisse di questo servizio messo a disposizione dal Tesoriere l’Ente dovrà, in aggiunta al compenso di cui all’art. 20 della presente convenzione, corrispondere un compenso per rimborso spese per i costi di avvio e formazione, secondo le modalità definite dall’Ente; per le attività di incasso, accreditamento e rendicontazione e per le comunicazioni agli utenti xxx xxxx/xxx/xxxxx xxxxxxxxx (x. PARAMETRO OFFERTA).
16.Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo tesoriere ed all’ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dell’Ente.
00.Xx Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato ed uno o più referenti al quale l’Ente potrà rivolgersi per qualsiasi necessità operativa. Il nome di tali referenti deve essere ufficialmente comunicato all’Ente e costantemente aggiornato in caso di variazioni. Il referente dovrà agire da canale univoco per tutte le comunicazioni e richieste ufficiali inviate dall’Ente riferite ad ogni tipo di problematica (di applicazione del presente contratto, commerciale, tecnica, inerente i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche, ecc.) con funzioni di coordinamento di ogni altra figura all’interno dell’organizzazione del Tesoriere. Il referente avrà la responsabilità di fornire risposta diretta all’Ente su ogni quesito proposto, alla scadenza richiesta.
00.Xx Tesoriere deve tenere e fornire al Comune tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà trasmettere, in formato cartaceo o elettronico, i seguenti documenti:
a. ·Giornale di cassa giornaliero
b. Situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere con il dettaglio dei vincoli
c. ·Situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli
d. ·Elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare con indicazione di causale di versamento e tipologia
e. ·Elenco giornaliero dei mandati non pagati e delle reversali non incassate
f. ·Elenco giornaliero dei mandati con causale vincolata
g. ·Eventuali verbali di verifica di cassa
00.Xx Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di collegamento online da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione e la gestione in tempo reale di documenti, dati e operazioni necessari allo svolgimento del servizio.
20.Analogamente, il Tesoriere è tenuto a mettere giornalmente a disposizione dell'Ente i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento, integrandoli con la data e le
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modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sul conto di tesoreria, la valuta applicata.
00.Xx Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente.
22.Tutti i flussi informatici ed eventuali tabulati elettronici, utili ad espletare le operazioni del servizio di tesoreria, prodotti dall'Ente ed indirizzati verso il Tesoriere (es. Stipendi, Bilanci, Deliberazioni di Variazioni di Bilanci, Elenco residui passivi ecc.) e viceversa (es. Elenco Provvisori di Entrata, Giornale di Cassa, Verifiche di Cassa, ecc.), dovranno essere scambiati, ove possibile, in maniera "automatica", utilizzando l'infrastruttura software messa a disposizione dal Tesoriere.
00.Xx Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l'Ente, in tempo reale "on line" tutti i conti che intrattiene a nome dell'Ente, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il Tesoriere deve pertanto, impegnarsi a consentire all'Ente l'accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. L'accesso telematico deve, inoltre, consentire le seguenti interrogazioni:
a) Disponibilità Ente, disponibilità conto, situazione Tesoreria Unica;
b) Bilancio: interrogazione per missioni e programmi, interrogazione totali;
c) Interrogazione documenti:
- Parametrica: mandato, reversale, provvisorio in entrata, provvisorio in uscita, numero documento (da...a..), importo documento (da.. . a..), stato documento (caricato, eseguito, annullato, squadrato, a copertura, regolarizzato, da regolarizzare, ecc.);
- Per numero;
- Per data;
- Anagrafica;
- Interrogazione movimenti conti correnti e stampa dei relativi estratti dei conti correnti bancari.
24. Il Tesoriere, a proprie spese, adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l'esecuzione degli ordinativi di pagamento e d'incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi introdotte dai decreti ministeriali emanati in vigenza della presente convenzione.
25. Il Tesoriere, si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, all'Ente qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione ecc.
26. Il Tesoriere si impegna altresì, sin dall'aggiudicazione della gara per l'espletamento del servizio, ad adeguare i propri sistemi alle tipologie e alle caratteristiche dei dati scambiati, per assicurare la gestione informatizzata delle prestazioni di riscossione, uniformandosi alle specifiche tecniche fornite dall'ente in relazione alle modalità, agli standard ed ai protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi di gestione delle entrate e contabili in uso presso l'Ente, in modo da assicurare l’interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'Ente.
27. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 T. U. E. L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici di volta in volta ritenuti necessari per migliorare le modalità di espletamento del servizio.
ART. 3
OGGETTO E LIMITI ALLA CONVENZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo al Comune e dalla medesima ordinate, all’espletamento di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente nonché dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità del Comune e di quelli indicati negli articoli che seguono nonché alla custodia di titoli e valori in base alle disposizioni di cui
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alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. L’Istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi interbancari ed eventuali successive variazioni”.
4. Il servizio di Tesoreria avviene nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della circolare Ministero Economia e Finanze n. 11 del 24/3/2012: “attuazione dell’art. 35 c. 8-
13 del D.Lgs. 1/2012”. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari”, nonché nel rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta, nello Statuto e nei regolamenti dell’ente, in particolare il regolamento comunale di contabilità.
5. Costituisce prestazione accessoria della presente convenzione la conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e pagamento.
6. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario da effettuarsi nel minor tempo possibile e comunque non oltre il 15 gennaio del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all’anno precedente.
ART. 4
RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE E GARANZIA
1. Ai sensi dell’art. 211 del X.X.xx 18.08.2000 n° 267 il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente affidante, ivi compresi gli inadempimenti della presente convenzione, o a terzi ed è responsabile di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all’Ente.
ART. 5 RISCOSSIONI
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Comune in formato elettronico, numerati progressivamente e firmati digitalmente dalle persone legalmente abilitate a sottoscriverli in base agli atti di incarico e secondo i regolamenti vigenti dell’Ente; il Comune si impegna a comunicare preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse.
2. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in via telematica e devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità. Le correzioni, eventualmente apportate su di un ordinativo di incasso, devono essere gestite in via telematica con la trasmissione di una variazione alla reversale precedente, firmata digitalmente da persona legalmente autorizzata.
3. Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di ordinativo di incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Il Tesoriere in corrispondenza delle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo di incasso, deve indicare all’Ente:
- cognome, nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui esegue l’operazione;
- dati fiscali dello stesso;
- causale del versamento da dichiarare dal medesimo versante;
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- ammontare del versamento.
Nel caso di pagamenti allo sportello il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati sopra elencati, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso. Tali incassi sono segnalati giornalmente all’Ente stesso, il quale deve emettere tempestivamente i relativi ordini di riscossione non oltre i termini previsti dall’art. 180 c.
4 del TUEL e comunque nei termini previsti per la resa del conto del tesoriere. Detti ordinativi devono recare una delle seguenti diciture: “a copertura del sospeso totale/parziale n. ….” oppure “a copertura dei sospesi n ” , il numero del sospeso è
rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Tali somme devono essere accreditate sul conto corrente fruttifero od infruttifero, vincolato o non vincolato sulla base delle indicazioni fornite dal Comune.
4. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso le somme verranno attribuite alla contabilità fruttifera se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate diverse da quelle provenienti direttamente dal Bilancio dello Stato o di altro Ente pubblico.
5. Il tesoriere deve farsi carico, a richiesta dell’Ente, dell’intera gestione dei conti correnti postali a partire dal prelievo mediante assegni postali sulla base della rendicontazione quindicinale predisposta dall’Ente distinta per singolo conto corrente, unitamente alle spese di gestione, da presentarsi entro dieci giorni ai fini della copertura delle riscossioni con apposite reversali e delle spese con mandati di pagamento, nei termini di cui al comma 3.
6. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l’attività di riscossione dell’Ente mettendo a disposizione dei debitori dell’Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA.
7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato che provvederà a richiedere alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza.
In relazione a ciò il Comune trasmette i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione nei termini di cui al comma 3.
8. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario, Carte di Credito, Internet Banking, Bollettino Freccia, MAV, SDD, pagobancomat, altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune.
9. L'accredito sul conto di Tesoreria per le somme riscosse viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
10. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte
dell’Ente o di terzi.
11. A fronte di ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Tutte le filiali dell’istituto devono garantire il servizio in circolarità e quindi devono essere attivate per la registrazione degli incassi di tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza, versamento immediato sul conto di tesoreria, in modo da essere in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.
12. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate contro rilascio di normale ricevuta, che l’Ente provvederà a regolarizzare mediante emissione di reversale di incasso; il Tesoriere si impegna a consentire la costituzione dei depositi cauzionali presso ogni sportello del Tesoriere sul territorio nazionale, nel rispetto della normativa in vigore. Lo svincolo avverrà tramite emissione di mandato di pagamento.
13. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.
14. La riscossione delle entrate dell’Ente, che non siano tributarie, può avvenire anche
mediante emissione di liste di carico o ruoli di riscossione.
15. Il Tesoriere è comunque obbligato a riscuotere qualsiasi versamento o accreditamento
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effettuato spontaneamente da privati o enti prima dell’emissione degli ordinativi di incasso; per tali versamenti la valuta per il Comune decorre dalla giornata effettiva di riscossione (emissione “provvisorio” di incasso).
16. Il Tesoriere, si impegna a mantenere gratuitamente l’attuale servizio di POS attivi presso l’Ente, ad adottare e mettere a disposizione i sistemi e le apparecchiature necessarie per garantire al Comune la riscossione, presso i propri uffici, con le procedure automatizzate che quest’ultimo riterrà più opportune al fine di un miglior espletamento del servizio (in particolare l’installazione di POS per pagamenti presso uffici o servizi comunali).
17. Il Tesoriere rende disponibile la modalità di riscossione tramite MAV secondo le seguenti condizioni:
- stampa, imbustamento e spedizione dei MAV richiesti;
- rimborso delle spese di spedizione secondo le tariffe postali;
- € per ciascun MAV riscosso e rendicontato; (v. PARAMETRO OFFERTA)
18. Il Tesoriere rende disponibile la modalità di riscossione tramite SDD con addebito su conto corrente bancario del versante salvo buon fine, secondo le seguenti condizioni:
- € per ciascuna transazione SDD; (v. PARAMETRO OFFERTA)
ART. 6 PAGAMENTI
1. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente con numerazione progressiva per esercizio finanziario ed inviati al Tesoriere in via telematica.
2. I mandati di pagamento sono firmati digitalmente del Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, successivamente, tutte le eventuali variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo di ricezione delle comunicazioni stesse.
3. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute fiscali di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione della normativa fiscale, essendo compito del Tesoriere provvedere ai pagamenti nell'esatta misura degli importi risultanti dai mandati.
4. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire, entro 2 giorni dalla richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell’ente.
5. Ai sensi del D. Lgs n.218/2017 che ha recepito la Direttiva UE 2015/2366 le spese di bonifico per i pagamenti effettuati sono a carico dell’Ente.
Tale commissione per il relativo bonifico non potrà essere superiore all’importo di €.
.....(…../00) (v. PARAMETRO OFFERTA E COMUNQUE NON SUPERIORE A €. 2,00).
6. Dovrà essere però assicurata per l’Ente la gratuità dei bonifici per:
- pagamenti effettuati presso gli sportelli bancari del Tesoriere,
- pagamenti a favore di enti pubblici come definiti dal TUEL;
- per le competenze, trattenute e contributi riguardanti il personale dipendente nonché sui successivi riversamenti di questi ultimi ai beneficiari indicati dall’ente.
- imposte e tasse e loro rimborsi, restituzione di depositi cauzionali;
- rate di mutui,
- pagamenti dovuti a seguito di sentenze;
- spese per utenze qualora non effettuate con bonifico bancario;
7. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità del Comune.
8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da stipendi ed emolumenti simili (borse lavoro e di studio, indennità e gettoni amministratori e membri commissioni consultive istituite dall’Ente), da delegazioni di pagamento per oneri di ammortamento dei mutui, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, oppure relative a spese ricorrenti - come canoni di utenze, rate/premi
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assicurativi e altro , nonchè contributi o pagamenti di qualsiasi tipologia da eseguirsi improrogabilmente, sulla base di una richiesta scritta o telematica con firma elettronica da parte del responsabile del servizio finanziario o comunque dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. Gli ordinativi di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi entro i termini di cui al 4° comma dell’art. 185 del TUEL e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario.
9. La comunicazione ai beneficiari dei pagamenti dell’avvenuta emissione di mandato a loro favore spetta all’Ente, in particolare nel caso in cui il mandato viene pagato allo sportello.
10. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente o dal conto del Xxxxxxxx approvato dal Consiglio Comunale.
I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, che procede alla loro restituzione all’Ente.
I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
11. L'esecuzione/estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Il Tesoriere esegue/estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire/estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale (qualora il mandato non sia stato estinto al 31 dicembre) nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contro il ritiro di regolari quietanze.
Il Tesoriere non può pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario se sui mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal creditore a favore del primo. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica. L’accertamento della suddetta qualifica spetta all’Ente.
Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Il Tesoriere dovrà comunque verificare la corrispondenza tra il beneficiario e il conto corrente segnalato e in caso di riscontro di eventuali errori dovrà comunicarli all’Ente con tempestività. Il Tesoriere è comunque responsabile di ritardati ed inesatti pagamenti, che non siano imputabili ad omesse o errate indicazioni sugli ordinativi di pagamento.
Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
Per i mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e crediti, il Tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l’altra di riscossione.
I documenti giustificativi dei mandati (fatture, note, buoni, parcelle ecc.) sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente.
12. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all'Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che l'Ente impartirà conseguentemente. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro tale data, d’ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del Rendiconto di Gestione.
13. Il tesoriere è tenuto a dare esecuzione ai mandati di pagamento il giorno stesso se la
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ricezione è effettuata entro gli orari “cut-off” oppure il primo giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo a quello in cui gli sono stati consegnati, se la trasmissione è stata effettuata dopo gli orari “cut-off”, salvo casi urgenti o eccezionali per i quali sarà possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere. Per i mandati di pagamento al personale ed emolumenti simili, agli amministratori e ai membri delle commissioni consultive istituite dall’Ente, si potrà comunicare al Tesoriere la data fissa per la valuta.
Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L'addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento.
Il tesoriere è responsabile dei ritardi o inesatti pagamenti che non siano imputabili all’omessa indicazione sui mandati di pagamento dell'esatta causale, delle modalità e delle date di scadenza del pagamento medesimo e, pertanto, risponde in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nei singoli contratti o da norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore.
Il Tesoriere è tenuto, altresì, a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale a cui soggiacciono gli ordinativi trasmessi dall'Ente.
Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli Enti Pubblici. Comunque il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso di errata od omessa indicazione del trattamento fiscale applicabile alle operazioni finanziarie indicate, a cura dell’Ente, sugli ordinativi di pagamento e riscossione.
14. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’ Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali con valuta fissa per il beneficiario. Il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi del personale e delle indennità di carica, all’ordinaria scadenza (di norma il 27 di ogni mese salvo modifiche normative ovvero comunicazioni dell’Ente per il pagamento in altra data), anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento entro e non oltre due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento, di un elenco cartaceo e/o informatico dei beneficiari e delle somme nette dovute, sottoscritto dal responsabile del servizio risorse umane o suo sostituto. L’Ente provvederà all’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso entro i termini di cui al comma 8 e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario.
15. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relative ai mutui il Tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, assumendosi a proprio carico l’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
Il Tesoriere provvederà, anche in mancanza di mandato, ad eseguire i pagamenti alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge.
Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, eventualmente, su autorizzazione del responsabile del servizio finanziario o suo sostituto ai sensi del comma 2, ricorrere all’utilizzo anticipato di tesoreria di cui al successivo art.11. Di tali pagamenti il tesoriere darà immediata comunicazione all’Ente, il quale dovrà regolarizzarli nei termini di cui al comma 8.
16. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere con la seguente annotazione: "pagamento a mezzo giro fondi contabilità speciale Banca d’Italia" indicando il numero della contabilità speciale da accreditare.
17. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere a fondi vincolati o all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
ART. 7
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL TESORIERE
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1. Il Tesoriere è obbligato alla tenuta e aggiornamento, anche con procedure informatiche, dei seguenti registri:
a) il giornale di cassa per registrare in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento, sia in conto competenza, sia in conto residui;
b) il bollettario delle riscossioni;
c) i partitari di entrate e di uscite per l’esaurimento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, sui quali deve registrare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e le deliberazioni relative alle variazioni degli stanziamenti dei detti capitoli del bilancio di previsione;
d) il partitario di esaurimento dei mandati di pagamento collettivo;
e) il sommario dei mandati di pagamento, registrati secondo l’ordine cronologico;
f) le reversali ed i mandati di pagamento, ordinati secondo la data di emissione;
g) il bollettario speciale per eventuali altri depositi dell’Ente;
h) eventuali altri registri richiesti dal sistema contabile dell’Ente.
2. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato il registro di cassa e a conservare tutti i registri di cui al comma precedente nonché i mandati e le revesali, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
3. Il Tesoriere è tenuto:
a) a rendere disponibili giornalmente al Comune le visualizzazioni in tempo reale con strumenti informatici del giornale di cassa, ovvero, in caso di impossibilità alla visualizzazione, a trasmettere copia cartacea del giornale stesso;
b) a consentire ricerche e statistiche sulle operazioni effettuate sui conti di tesoreria
mediante l’impiego di strumenti informatici.
4. La contabilità del Tesoriere deve permettere inoltre di rilevare i movimenti dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute o prestate in qualsiasi forma.
5. Il Tesoriere deve curare la riscossione, alle scadenze stabilite, degli interessi maturati sui titoli pubblici o privati di pertinenza dell’Ente dandone immediata comunicazione.
6. Il Tesoriere trasmette all’Ente, nella prima decade del mese successivo, o in periodo inferiore se richiesto dal responsabile del servizio finanziario o suo sostituto, il rendiconto, in duplice copia, delle operazioni di cassa e dell’insieme delle operazioni di tesoreria effettivamente compiute nel mese precedente.
7. Nel predetto rendiconto il Tesoriere dovrà dimostrare la concordanza con la situazione di cassa trasmessa dalla Banca d’Italia e con la contabilità comunale, evidenziando analiticamente:
- elenco e importo reversali trasmesse;
- elenco e importo mandati trasmessi;
- elenco e importo pagamenti da regolarizzare con mandati;
- elenco e importi riscossioni da regolarizzare con reversali;
- elenco mandati non pagati;
- elenco reversali non riscosse.
8. Dovrà altresì essere evidenziata la distinzione tra contabilità fruttifera ed infruttifera e tra fondi vincolati e fondi non vincolati e deve essere espressa e dimostrata la concordanza con la situazione della contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia.
9. Una copia di detto rendiconto deve essere restituita al Tesoriere, col visto di ricevuta del
responsabile del servizio finanziario o suo sostituto ai sensi dell’art. 5 comma 3.
10. Ai fini della certificazione e trasmissione dei dati ad altri Enti pubblici richiedenti, in difetto di osservanza del termine di cui al comma 6), si ritengono approvate le risultanze contabili accertate dall’Ente e la responsabilità per eventuali errori di dati viene posta a carico del Tesoriere.
11. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del GDPR n. 679/2016.
12. Il Tesoriere provvede, ove occorre in concorso con l’Ente, agli adempimenti relativi alla compilazione e trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all’art. 30 delle legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Il Tesoriere è altresì obbligato, se richiesto dall’Ente e sulla base di successivi accordi con le modalità di cui all’art. 1 comma 8 della convenzione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, a garantire le modalità di gestione delle riscossioni già
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elencate all’art. 5
14. Il Tesoriere si impegna, al termine di ogni esercizio, a riprodurre tramite supporto informatico con firma digitale tutte le bollette di entrata e le quietanze riferite ai pagamenti telematici disposti e a rilasciare tutte le quietanze cartacee prodotte a fronte di pagamenti per cassa, per il tramite di bollettini postali e con emissione di assegni circolari (per gli importi inferiori ai 1.000,00 euro o nei casi consentiti dalla legge).
ART. 8
VERIFICHE DI CASSA ED ISPEZIONI
1. Il Tesoriere è sottoposto alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa con le modalità espresse dalla normativa vigente e nel regolamento di contabilita’ dell’Ente.
2. Il Comune ha diritto di procedere in qualsiasi momento alle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio reso dal Tesoriere e possono effettuare sopralluoghi presso gli Uffici della Tesoreria.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all’interno del Comune.
ART. 9
TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente senza addebito di spese a carico dell’Ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali (bolli) dovuti per legge.
Con le medesime modalità sono altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore del Comune.
2. Il Tesoriere provvede alla riscossione anche dei depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e convenzionali, su disposizione del responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente, abilitato a sostituirlo.
3. Trimestralmente ed annualmente (entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell’esercizio) il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e dei valori in deposito.
4. Il Tesoriere deve ricevere in deposito per farne, a richiesta, consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per diritti d’ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie, che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazione di tasse, diritti ed altro.
ART. 10
CONTO DEL TESORIERE E DOCUMENTI DA TRASMETTERE DA PARTE DELL’ENTE
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in via telematica e in ordine cronologico. I documenti giustificativi dei mandati e delle reversali sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità, nonché le loro successive variazioni.
3. All’inizio e nel corso di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- elenco dei residui attivi e passivi presunti, sottoscritti dal Responsabile Finanziario;
- le deliberazioni, esecutive, relative alle variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva;
- il Conto del Bilancio e i risultati del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi passivi;
- qualsiasi altro atto o documento indicato dal D. Lgs. n.267/2000 e dalla normativa sulla nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n.118/2011.
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4. Il Tesoriere comunicherà all’Ente le eventuali istruzioni ed i provvedimenti di competenza dell’autorità creditizia, relativa all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia, riguardanti direttamente le operazioni del servizio di tesoreria affidato dall’Ente stesso.
5. Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Tesoriere rende il Conto della propria gestione di cassa secondo le modalità di cui alla normativa vigente e al regolamento comunale.
6. Il responsabile del servizio finanziario o suo sostituto autorizzato rilascia attestato di ricevimento del Conto e dei documenti allegati.
ART. 11 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che sono state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità di cui all’art. 195 del D.Lgs. 267/2000 e successsive modificazioni ed integrazioni. L’anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti del conto di tesoreria.
3. Il Comune si impegna a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio dell’anticipazione, con uno spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) del…….(……in lettere )(v. PARAMETRO OFFERTA) con liquidazione annuale degli interessi in ragione dell’effettiva utilizzazione. Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate.
4. Il Tesoriere procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati, trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scalare.
5. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che si ritiene di utilizzare.
6. Il Tesoriere è tenuto a procedere d’iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate. In relazione a ciò l’Ente, su richiesta del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 6 comma 8, ovvero nei termini necessari per apportare le opportune variazioni di bilancio, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e di pagamento.
7. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto.
8. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette esposizioni nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune.
ART. 12
UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. Il responsabile del Servizio finanziario o suo sostituto autorizzato può all’occorrenza richiedere, con le modalità previste dalla normativa e previa apposita deliberazione di autorizzazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario, l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione.
2. Il ricorso all’utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota corrispondente
dell’anticipazione di tesoreria che deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli.
3. Il tesoriere, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ricostituisce la consistenza delle somme vincolate.
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ART. 13
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese individuate nella predetta norma.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopracitato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti, che dovrà essere tempestivamente trasmessa dal Tesoriere al servizio finanziario dell’Ente, costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
ART.14
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E FIDEJUSSIONI
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente e per un periodo non superiore a dieci anni, può concedere le aperture di credito nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa in materia.
2. In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà di ricorre alla Cassa Depositi e Prestiti ovvero ad altri
Istituti Bancari per l’accertamento ed il conseguimento delle migliori condizioni contrattuali.
3. Il Tesoriere, a richiesta del responsabile del Servizio finanziario o suo sostituto autorizzato, deve rilasciare fidejussioni che non saranno soggette a spese di rilascio e con commissioni annuali fissate alle condizioni risultanti dall’offerta presentata in sede di gara e con un tasso fisso pari a (……in lettere ) (v. PARAMETRO OFFERTA)
ART. 15
DEPOSITI DELL’ENTE - INTERESSI ATTIVI – UTILIZZO LIQUIDITA’
1. Sui depositi e giacenze di fondi che si costituiscono presso il Tesoriere, in quanto esclusi dal regime di tesoreria unica, il tasso creditore applicato è pari al tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente oltre allo spread del ….%(……in lettere ) v. PARAMETRO OFFERTA). Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate.
2. Gli interessi attivi sono liquidati dal Tesoriere annualmente. Il Tesoriere, su richiesta e a insindacabile giudizio dell’Ente, deve mettere a disposizione, nel rispetto della normativa vigente, prodotti finanziari per garantire un maggiore rendimento di eventuali fondi costituiti presso il Tesoriere stesso ed esclusi dal regime di tesoreria unica.
ART. 16
CONSULENZA PER OPERAZIONI FINANZIARIE
1. Il Tesoriere si impegna a fornire, a titolo gratuito, su richiesta dell’Ente, consulenza ed assistenza al Comune per il finanziamento di investimenti, per la migliore gestione dei depositi, acquisto titoli, per leasing, project financing e ristrutturazione del debito.
2. Su richiesta dell’Ente, quindi, il Tesoriere mette a disposizione proprio personale esperto per individuare convenienti soluzioni per le relative operazioni finanziarie.
ART. 17
ONERI PER LA SICUREZZA
1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
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ART. 18
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010 E S.M.I.
1. Relativamente al Servizio di Tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dai regolamenti del Comune di Merate ed alla presente convenzione, si precisa che ai sensi dell’art. 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, essendo il Tesoriere qualificato come “organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della Tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”.
Le parti si danno reciprocamente atto che relativamente ad altri servizi compresi nel presente contratto, non strettamente rientranti nella definizione del “Servizio di Tesoreria” sopra delineato, si applicherà la normativa sulla tracciabilità ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti (come nell’eventualità in cui il Comune si avvalga delle anticipazioni di tesoreria), ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni ufficiali dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici.
ART.19
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – GARANZIE PER L’UTENZA, PER I DIPENDENTI DELLA TESORERIA E CONDIZIONI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE
1. La Tesoreria deve mettere a disposizione degli utenti che usufruiscono del servizio appositi moduli, concordati con l’Ente, per segnalazioni di eventuali disservizi e lamentele. Tali moduli sono inoltrati trimestralmente, all’Ente il quale li esamina e, se ritiene le segnalazioni fondate, chiede al Tesoriere spiegazioni e chiarimenti da fornire per iscritto. In caso di grave disservizio, tale da causare serio danno di immagine all’Ente o discontinuità di servizio, qualora dovesse ripetersi più di due volte, per cause dipendenti dal Tesoriere, l’Ente si riserva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 26.
2. Il Tesoriere è tenuto a comunicare mediante dichiarazione del legale rappresentante, ogni anno, il rispetto degli obblighi previsti dai contratti nazionali e integrativi di lavoro dei propri dipendenti. Qualora tale comunicazione non pervenga entro tale termine il Comune può diffidare il Tesoriere e, in caso di reiterata omissione, si riserva di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 26.
3. Il Tesoriere si impegna ad applicare a favore dei dipendenti del Comune condizioni di favore,
previa sottoscrizione di apposita convenzione da formalizzare con le modalità di cui all’art.1
c. 8 della convenzione.
ART.20
COMPENSO E RIMBORSO SPESE
1. Per lo svolgimento del servizio è previsto un compenso al Tesoriere pari all’importo annuo forfettario e omnicomprensivo offerto in sede di gara (PARAMETRO NELL’OFFERTA) oltre IVA.
2. Resta salva la gratuità delle prestazioni e servizi accessori esplicitamente indicata nella presente convenzione.
3. Il rimborso di spese per bolli e tasse a carico dell’Ente ed eventuali altre spese riconosciute ai sensi della presente convenzione avviene previa presentazione di apposita rendicontazione annuale e verifica della stessa da parte dell’Ente. In ogni caso il Tesoriere non potrà addebitare nessuna somma direttamente sul conto di tesoreria mediante creazione di provvisori di uscita.
4. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente convenzione e non contenuti nell'offerta,
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eventualmente richiesti dal Comune, e di volta in volta concordati con la procedura di cui all’art.1 c.8; i compensi a favore del Tesoriere saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.
ART. 21
SERVIZIO DI CASSA CONTINUA E CASSETTE DI SICUREZZA
1. Il Tesoriere provvede a mettere a disposizione del Comune, senza oneri di nessun tipo, il servizio di “cassa continua” e almeno n. 2 cassette di sicurezza per custodia di valori, preziosi o supporti magnetici con dati informatici (“back up”).
ART. 22
SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA
1. Il Tesoriere deve mettere a disposizione, su richiesta anche telefonica dell’Ente, proprio personale per il ritiro e la consegna, presso le sedi del Comune in ogni giorno lavorativo bancario e in orario di lavoro da concordarsi, di corrispondenza varia tra Comune e Tesoreria.
ART.23
CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO
1. Quale prestazione accessoria a titolo gratuito il Tesoriere è tenuto a fornire la conservazione sostitutiva a norma di legge, degli ordinativi di pagamento e incasso ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i., per la durata della presente convenzione. Gli ordinativi di pagamento e incasso oggetto di conservazione sono quelli che verranno emessi in vigenza della convenzione di tesoreria. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a prendere in carico dall'attuale affidatario ed a conservare con le medesime modalità gli ordinativi di pagamento e incasso a partire dalla data di avvio del flusso informatico relativo a tali ordinativi.
2. Il Tesoriere individua il Responsabile della Conservazione tra i soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i., "Codice dell'Amministrazione Digitale". Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente ogni cambiamento relativo al soggetto Responsabile della Conservazione.
3. II sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, nessuna esclusa, con particolare riferimento alle norme riferite alla conservazione di documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza. Nel caso di dati rilevanti ai fini fiscali, dovrà altresì garantire il rispetto delle corrispondenti norme.
4. II processo di conservazione deve prevedere:
a. l'acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua presa in carico;
b. la verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità previste dal manuale di conservazione;
c. il rifiuto del pacchetto di versamento, nel caso in cui le verifiche di cui alla lettera b) abbiano evidenziato delle anomalie;
d. la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e una o più impronte, calcolate sull'intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione;
e. l'eventuale sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica qualificata apposta dal responsabile della conservazione, ove prevista
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nel manuale di conservazione;
f. la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile della conservazione e la gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della struttura dati contenute nell'allegato 4 al Decreto del Presidente del CDM 3 dicembre 2013 e secondo le modalità riportate nel manuale della conservazione;
g. la preparazione e la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata, ove prevista nel manuale di conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione richiesta dall'utente;
h. ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, la produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione;
i. la produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta dell'Ente in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
j. la produzione delle copie informatiche al fine di adeguare il formato di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del CDM 3 dicembre 2013 in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
k. lo scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone informativa all' Ente;
l. la materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e l'accesso ai dati presso la sede del produttore e tutte le misure di sicurezza previste per i dati delle pubbliche amministrazioni.
5. Il sistema di conservazione deve permettere ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, fermi restando gli obblighi di legge in materia di esibizione dei documenti.
6. Il Tesoriere, al termine della durata dell'affidamento della prestazione di conservazione documentale, dovrà prevedere il rilascio, senza oneri aggiuntivi, dei documenti presenti nel proprio sistema al soggetto che sarà indicato dall’ente.
ART. 24 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio e le prestazioni della presente convenzione non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo.
2. In caso di astensione dal lavoro del proprio personale per sciopero, al Tesoriere è fatto obbligo, a propria cura e spese, di informare tempestivamente - e comunque con un preavviso di 24 ore - ed adeguatamente il pubblico e l’Ente.
Art. 25 PENALI
1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, ove il tesoriere non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dalla presente convenzione può essere assoggettato, previa contestazione dell’addebito ed esame delle controdeduzioni, a penale di importo compreso fra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo pari al compenso annuo per il servizio, commisurata alla gravità del fatto od omissione contestati ed all’eventuale recidiva.
3. Le penali hanno natura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all’obbligo di risarcimento del danno, causato all’ente o a terzi, che fa capo al tesoriere; resta inoltre ferma per l’ente la facoltà di risoluzione del contratto.
4. Le penali di cui al presente articolo non si applicano se l’inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore o a eventi non imputabili all’aggiudicatario.
Art. 26
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’ente potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l’espletamento del servizio di tesoreria.
2. La convenzione potrà essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto:
a. violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell’esercizio del servizio di tesoreria;
b. sospensione del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all’Ente;
c. perdita da parte del tesoriere dei requisiti per l’esecuzione del servizio previsti per legge.
d. qualora si verificasse una delle cause previste dall’art. 176 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili.
3. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, o in caso di mancato pagamento delle penali di cui al precedente art. 25, l’Ente avrà piena facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A.R.
4. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l’Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l’eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento.
5. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento
dell’eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.
Art. 27
OBBLIGHI DEL TESORIERE USCENTE
1. Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all’Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e trasferisce ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio.
Il Tesoriere è tenuto a depositare presso la Direzione Servizi Finanziari dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
Il Tesoriere uscente, su disposizione dell’Ente, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo aggiudicatario con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all’Ente medesimo eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico o giacenti nei conti correnti intestati all’Ente.
2. Il Tesoriere ha altresì l’obbligo di affiancare il soggetto subentrante per un periodo non superiore a tre mesi, ai fini di garantire il passaggio di consegne e delle conoscenze necessarie alla prosecuzione del servizio di tesoreria e di tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione. Tale attività di affiancamento non sarà remunerata.
3. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi
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e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, cui il Tesoriere subentrante dovrà comunque inderogabilmente conformarsi, senza opporre eccezione alcuna.
Art. 28 FALLIMENTO DEL TESORIERE
1. Il fallimento del Tesoriere comporta lo scioglimento ope legis della convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori.
ART. 29
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità.
2. Non è consentita alcuna forma di subappalto o sub concessione.
ART. 30 RECESSO
1. L’Ente si riserva la facoltà di recedere, entro il 15 dicembre di ogni anno, dalla convenzione qualora nel corso della concessione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto ovvero se, per intervenute modifiche legislative, il Comune cessi la sua esistenza o venga assorbita e/o trasformata in altro Ente,
2. Nei casi di cui sopra al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
ART. 31
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
1. Le parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabili in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso.
ART. 32
SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
ART. 33 CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione saranno demandate all’Autorità giudiziaria del Foro di Lecco.
2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- per il Comune di Merate: Xxxxxx xxxxx Xxxx 0 – 23807 Merate
- per il Tesoriere:
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ART. 34 ANTICORRUZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Merate, nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. L'Appaltatore ha sottoscritto e preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Merate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2014, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 13.09.2016 e aggiornato in data 15.06.2018 con il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato nel Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali del 21.05.2018.
ART. 35 TRASPARENZA
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
dell’appalto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’appalto;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara, con riferimento alla gara indetta per l’affidamento dell’appalto oggetto del contratto, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge 10.10.1990 n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata
ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il contenuto della presente convenzione e degli atti ad esso collegati o in esso richiamati è integrato dalle norme dello Statuto Comune, del Regolamento Comunale di contabilità, dalle norme sulla contabilità generale dello Stato nonché dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia con particolare riguardo al D.Lgs.n.267/2000 e al D.Lgs n.118/2011 e loro successive modificazioni e integrazioni.
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