Contract
Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento, Via Forgaria, n° 11 - CAP 33078 - X. Xxxx al Tagliamento (PN) - tel. 0000 000000 - fax 0000 000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – xxxx://xxx.xxxx.xx
SCHEMA 2018 DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CONSORTILE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – CIG 746113428E
ALLEGATI:
X.0 - XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX
X.0 - ELENCO PREZZI UNITARI
San Xxxx al Tagliamento, 04/05/2018
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LO SVOLGIMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE PER CONTO DEL CONSORZIO DELL’IMPIANTO CONSORTILE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Tra
Il CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO, con sede in VIA FORGARIA, 11 – 33078 SAN XXXX AL TAGLIAMENTO (PN), c.f. 80004010932 e P.IVA 00408450930, in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore ,
e
la società , con sede in , in persona di ,
premesso che
- con determina del Presidente N. 142 del 24/04/2018 il Consorzio ha avviato la procedura di affidamento, previa gara ad evidenza pubblica, del servizio di distribuzione del gas naturale attraverso l’impianto consortile;
- con la determina di cui al precedente alinea, il Consorzio ha altresì approvato il bando di gara e lo schema di contratto di servizio;
- sulla base delle offerte pervenute, il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del , ha aggiudicato la gara alla società ed ha affidato alla medesima la gestione dell’impianto consortile di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di competenza consortile, come delimitato nelle planimetrie allegato C.1;
- la società , presa visione dell’impianto consortile suddetto, non ha riscontrato difformità tra questo e quanto riportato nella documentazione di gara;
- la società , in data , ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;
- la società , in data , ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara;
- la società , in data , ha provveduto al pagamento dell’una tantum a copertura degli oneri sostenuti per l’affidamento del servizio;
si conviene e stipula quanto segue:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni seguenti:
• Autorità o ARERA è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della L. 481/1995;
• bando è il bando di gara, approvato dal Consorzio, con determina del Presidente consortile
n. 142 del 24/04/2018, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale attraverso l’impianto consortile;
• codice di rete è il codice di rete per la distribuzione;
• contratto è il presente contratto di servizio;
• planimetria è la rappresentazione grafica dell’impianto consortile di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala 1:2000 / 1:1000, allegato C.1 del contratto;
• EPU è l’elenco prezzi unitari, allegato C.2 del contratto;
• Consorzio è il Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento, Ente Pubblico Economico ai sensi della L. R. FVG 3/1999 e della L.R. F.V.G. 3/2015, titolare
dell’impianto consortile di distribuzione del gas naturale alle aziende insediate;
• impianto consortile è l’impianto consortile di distribuzione del gas, comprensivo di condotte (esistenti e di futura realizzazione), allacciamenti ed apparecchiature, con esclusione della cabina RE.MI., come descritto specificamente ai commi 6.1 e 7.2;
• uffici consortili sono gli uffici competenti del Consorzio, in particolare l’Ufficio Tecnico;
• Gestore è la società , affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale tramite l’impianto consortile;
• Gestore RE.MI. è l’Impresa Ponte Rosso Energia S.r.l., avente sede in xxx Xxxxxxxx, xx 00 x X. Xxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX), la quale ha l’onere della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della cabina RE.MI. che sorge in via dei Comunali;
• parti sono il Consorzio ed il Gestore;
• utente o cliente finale è l’utente allacciato all’impianto consortile e cui viene somministrato il gas in corrispondenza di un punto di riconsegna gas;
• fornitore è il fornitore del gas al cliente finale;
• gestione è l’insieme delle attività costituite dall’esercizio e dalla manutenzione ordinaria dell’impianto consortile, nonché dalla gestione di tutte le pratiche amministrative che l’esecuzione del servizio comporta;
• intervento di sviluppo è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione dell’impianto consortile, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
• esercizio è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per la conduzione e il controllo del buon funzionamento; comprende i materiali di consumo e la vigilanza tecnica;
• manutenzione ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività;
• manutenzione straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche e la sostituzione, senza comportare modifiche delle quantità dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività; riguarda in particolare la sostituzione di componenti impiantistiche che hanno esaurito la loro vita tecnica utile per obsolescenza, vetustà o guasto;
• offerta è l’offerta sulla base della quale alla società è stato affidato il servizio di distribuzione del gas naturale;
• servizio è il servizio di distribuzione e misura del gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso l’impianto consortile per la consegna agli utenti;
• stato di consistenza è l’insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione dell’impianto consortile afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, allegati al verbale di consegna degli impianti;
• TUDG è il “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2004-2019” emanato dall’ARERA;
• RQDG è la parte I del TUDG, intitolata “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, allegato alla delibera 574/2013/R/gas dell’ARERA;
• RTDG è la parte II del TUDG, intitolata “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, allegato A della delibera 367/2014/R/GAS e s.m.i. dell’ARERA.
Articolo 2
Oggetto del contratto
2.1 Il contratto disciplina i rapporti tra Xxxxxxxxx e Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nell’ambito territoriale consortile. Il servizio comporta la gestione dell’impianto consortile, nonché la costruzione di nuovi allacci e gruppi di riduzione e misura e la manutenzione straordinaria nei termini precisati agli articoli 8 e 10.
2.2 Pertanto, con riferimento all’impianto consortile, il Gestore è tenuto ad esercitare, tramite adeguati livelli occupazionali di maestranze specializzate:
• la vigilanza tecnica, secondo tutti gli adempimenti previsti dagli atti di gara e dalla disciplina tecnica di legge vigente in materia ed in particolare l’ispezione completa;
• tutte le attività proprie della gestione operativa della sola rete distributiva del gas naturale, compresi la reperibilità ed il pronto intervento, la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (anche dei punti di riconsegna fino al gruppo di riduzione e al misuratore compresi);
• l’esecuzione, anche in coordinamento con il Gestore RE.MI., di tutte le incombenze tecniche e amministrative che comporta l’attività di distribuzione del gas agli utenti, nonché l’allacciamento di nuovi utenti;
• la messa a norma dei cespiti dell’impianto consortile, ove ciò fosse prescritto da future novazioni delle norme tecniche;
• l’allacciamento degli utenti alle condizioni previste nel presente contratto e nel rispetto della disciplina al riguardo emanata dall’ARERA;
• la manutenzione straordinaria dei cespiti, ove ciò fosse richiesto ai fini della salvaguardia della sicurezza e continuità del servizio, come previsto agli articoli 8 e 10;
• l’aggiornamento del Registro dei Lavori di cui al comma 8.7, che riporta tutte le informazioni tecniche ed economiche relative alle opere di ampliamento, manutenzione straordinaria, costruzione di nuovi allacciamenti ed installazione di apparecchiature di riduzione e misura, eseguite su autorizzazione del Consorzio o su richiesta degli Utenti.
2.3 Le funzioni attribuite dal contratto non si estendono alle attività di vendita. In materia e per quanto riguarda l’attività di misura, vigono le prescrizioni delle delibere ARERA.
2.4 Le premesse, gli allegati e l’offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Articolo 3
Corrispettivo per l’affidamento del servizio
3.1 Il Gestore dovrà versare al Consorzio un canone annuale in misura pari al 65,00% (sessantacinque per cento) del monte complessivo, riferito a tutti gli Utenti dell’Impianto consortile con esclusione dei soli utenti con consumo annuo superiore a 5.000.000 mc ex allaccio diretto Snam soggetti a specifico accordo economico, della componente variabile della tariffa obbligatoria per l’ambito Nord-Orientale, articolata in scaglioni di consumo, definita ai sensi dell’art. 40 RTDG e vigente per l’anno considerato, senza applicare alcuna riduzione. Per l’anno 2018 si farà riferimento ai corrispettivi unitari della delibera ARERA859/2017/R/GAS. Per gli anni successivi, i valori saranno aggiornati conformemente alle delibere dell’ARERA in materia di tariffe obbligatorie. Qualora nel prossimo periodo regolatorio l’ARERA ridefinisca gli ambiti tariffari, si farà riferimento alla tariffa obbligatoria territorialmente competente.
3.2 Il canone sarà versato in due rate semestrali, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.
3.3 L’ingiustificato mancato pagamento di due rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 27.1.
Articolo 4
Principi generali e obblighi di servizio
4.1 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del Consorzio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dalla loro effettiva entrata in vigore.
4.2 Costituiscono obblighi di servizio, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall’Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.
Articolo 5
Obiettivi generali del servizio
5.1 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue i seguenti obiettivi generali:
• assicurare che il servizio sia svolto in condizioni di sicurezza, affidabilità e continuità;
• garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità, l’accesso paritario a tutti i fornitori;
• promuovere, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell’ambiente.
Articolo 6
Consegna dell’impianto consortile e durata del contratto
6.1 Il Consorzio consegna al Gestore l’impianto consortile, costituito da tutte le componenti impiantistiche (condotte con accessori, allacciamenti e gruppi di riduzione e misura) a valle della cabina RE.MI.
6.2 Delle operazioni di consegna dell’impianto consortile, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto al termine delle operazioni di consegna.
6.3 La durata del contratto è fissata in anni tre, decorrenti dalla data di consegna dell’impianto consortile, desunta dal verbale di cui al comma 6.2. Trascorso questo periodo, il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di prorogare fino ad un massimo di ulteriori tre anni l’affidamento, alle medesime condizioni del primo triennio. Pertanto, resta inteso che, nel caso in cui il Consorzio eserciti tale facoltà, il Gestore è obbligato a rispettare il presente contratto fino alla scadenza del termine prorogato. Nel caso in cui, invece, il Consorzio non intenda prorogare l’affidamento, il Gestore non potrà sindacare la decisione, né vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per la mancata proroga.
6.4 Alla scadenza contrattuale il Consorzio rientrerà nella disponibilità di tutti gli impianti, compresi le estensioni, i potenziamenti, le sostituzioni, gli allacciamenti, i misuratori ed eventuali loro convertitori, ed escluse le apparecchiature di riduzione che restano di proprietà dei singoli clienti finali. Gli impianti e le apparecchiature dovranno essere riconsegnati al nuovo Gestore individuato dal Consorzio in buono stato di efficienza, salvo il normale degrado derivante dal tempo e dall’uso. Il tutto sarà accertato con regolare verbale di riconsegna dell’impianto redatto in contraddittorio.
6.5 Dopo la scadenza del contratto, il Gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna dell’impianto consortile al Gestore subentrante, alle medesime condizioni economiche del presente contratto e proporzionalmente al tempo trascorso dalla scadenza dell’affidamento, salvo revisione delle condizioni economiche stesse su documentata istanza del Gestore.
Articolo 7
Disciplina delle responsabilità, personale e polizze assicurative
7.1 Prendendo in consegna l’impianto consortile, il Gestore accetta di assumere la piena e totale responsabilità della sua gestione, con ciò mantenendo sollevato ed indenne il Consorzio sia civilmente, sia penalmente, da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall’uso di detto impianto, nonché dalle attività prescritte nel presente contratto a carico del Gestore.
7.2 Pertanto, il Gestore si impegna a gestire per tutta la durata dell’affidamento:
• tutte le condotte di distribuzione gas presenti nell’ambito territoriale di pertinenza del Consorzio, sia quelle esistenti, sia quelle di eventuale futura realizzazione;
• tutti gli allacciamenti degli utenti alla rete consortile, realizzati o da realizzare, comprese le apparecchiature di riduzione e misura.
7.3 Sono esplicitamente esclusi dalla competenza e responsabilità del Gestore: sia la cabina di primo salto RE.MI. che sorge in via dei Comunali; sia gli impianti gas interni degli Utenti, a valle del gruppo di riduzione e misura. In particolare, l’odorizzazione del gas è compito del Gestore RE.MI., mentre al Gestore competono, in numero non inferiore a tre per anno, i controlli del grado di odorizzazione secondo la RQDG.
7.4 Anche se la gestione operativa della cabina RE.MI. non ricade sotto la sua responsabilità, il Gestore è tenuto a coordinarsi con il Gestore RE.MI. per far sì che il servizio di distribuzione sia esercitato con piena continuità ed in condizioni di massima sicurezza. Inoltre, qualora manchevolezze od inadempienze del Gestore RE.MI. mettessero a repentaglio la sicurezza e continuità della distribuzione a valle della cabina, oppure il Gestore riscontrasse violazioni delle norme tecniche di legge da parte del Gestore RE.MI., in particolare in merito al grado di
odorizzazione del gas naturale, il Gestore è tenuto a segnalare immediatamente al Gestore RE.MI. ed agli Uffici consortili quanto rilevato.
7.5 Contestualmente alla consegna dell’impianto consortile il Gestore deve definire e sottoscrivere con il Gestore RE.MI. un protocollo che regoli i rapporti tra le due società e riporti tutte le procedure tecniche necessarie per il coordinamento delle attività, alla luce degli obblighi contrattuali con il Consorzio e delle disposizioni del Codice di Rete approvato dall’ARERA. Il protocollo deve anche prevedere:
a. obblighi di informazione reciproca, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi di manutenzione, in quanto necessario alla sicurezza dell’impianto consortile;
b. obblighi di cooperazione reciproca, ai fini del raggiungimento dei livelli qualitativi e di sicurezza nella gestione del servizio prescritti dalle normative vigenti.
Il protocollo deve preventivamente essere approvato dagli Uffici consortili e si intende vincolante per le parti.
7.6 Il Gestore dà ampia assicurazione di garantire l’espletamento delle incombenze che assume e ciò sulla base delle proprie autonome scelte organizzative, che, comunque, non potranno influire sui termini economici e di prestazione concordati con il presente contratto di servizio.
7.7 L’espletamento delle funzioni tecniche affidate al Gestore sarà svolto da personale adeguatamente qualificato e aggiornato. In particolare, i saldatori dovranno essere dotati dello speciale patentino valido e previsto dalla vigente normativa in materia.
7.8 Il Gestore si impegna al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio, a garantire le tutele previdenziali e assistenziali prescritte dalla normativa, nonché le prerogative sindacali, ivi comprese quelle connesse alla cassa edile ove dovuta.
7.9 In ogni caso, il Consorzio potrà richiedere al Gestore la sostituzione di personale responsabile di disservizi ovvero che sia stato condannato per reati connessi all’esercizio della pubblica funzione assegnata in forza del presente contratto di servizi.
7.10 Il Gestore si assume ogni onere e gravame ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal
D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza del lavoro. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sugli adempimenti previsti dal suddetto decreto e di non avere alcuna riserva sul servizio assunto. Pertanto, al Gestore competerà l’osservanza, con esonero totale del Consorzio, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite per legge e in genere di tutti i provvedimenti e cautele atte ad evitare infortuni, incidenti e danni di qualsiasi genere e gravità che possano accadere ad operai, impiegati e cose sui cantieri, come pure a terzi e cose di terzi in conseguenza diretta od indiretta dell’esecuzione degli obblighi che si assume con il presente contratto.
7.11 Il Gestore dovrà accendere, per tutta la durata del Contratto di servizio, due polizza assicurative, una RCO ed una RCT, con dei massimali non inferiori a 5 milioni di euro per ciascun sinistro, a copertura dei rischi derivanti dalle attività previste nel Contratto.
PARTE II
RAPPORTI TRA CONSORZIO E GESTORE
Articolo 8
Criteri di definizione degli interventi e aggiornamento dello stato di consistenza
8.1 Tra gli interventi che comportano variazioni dello stato di consistenza, il Gestore è tenuto ad eseguire con l’ordine decrescente di priorità indicato:
a. gli interventi di sostituzione di somma urgenza, la cui entità e le cui cause vanno comunicate al Consorzio entro 10 giorni dalla data dell’evento;
b. la costruzione di nuovi allacciamenti, con installazione del gruppo di riduzione e misura, su richiesta degli utenti;
c. le sostituzioni di cespiti, o loro parti, che hanno esaurito la vita tecnica funzionale ai sensi del comma 8.2, previa autorizzazione del Consorzio.
8.2 La vita tecnica media dei cespiti è convenzionalmente stabilita nella tabella n° 3 della RTDG per le gestioni comunali.
8.3 Le opere di cui al comma 8.1, lettere a e c, saranno eseguite dal Gestore con oneri a carico del Consorzio, dietro presentazione di preventivo di dettaglio elaborato come previsto al comma
8.5. La proprietà di tali opere resterà in capo al Consorzio, fermo restando l’obbligo del Gestore di farsi carico della loro gestione alle stesse condizioni del resto delle componenti dell’impianto consortile. Il pagamento degli interventi potrà avvenire anche mediante compensazione pro quota con il canone di cui all’art. 3.
8.4 Le opere di cui al comma 8.1, lettera b, saranno eseguite dal Gestore con oneri a carico dell’utente richiedente, dietro presentazione di preventivo di dettaglio elaborato come previsto al comma 8.5. Il Gestore ha l’obbligo di farsi carico della loro gestione, alle stesse condizioni del resto delle componenti dell’impianto consortile. La proprietà delle opere eseguite e delle apparecchiature installate resterà in capo al cliente finale; fanno eccezione i misuratori e gli eventuali convertitori, da ritenersi di competenza consortile.
8.5 Gli importi di spesa a carico del Consorzio (comma 8.3) e degli utenti (comma 8.4) saranno calcolati sulla scorta prezzi contenuti nell’EPU, che s’intendono comprensivi di ogni onere (utile d'impresa, spese generali, oneri tecnici per progettazione, direzione lavori, collaudi, autorizzazioni, prescrizioni della sicurezza dei cantieri mobili etc.) necessario a dare componenti impiantistici in opera perfettamente funzionanti, al netto del ribasso % offerto in sede di gara alla voce OE-A. Fanno eccezione cespiti particolari, non contemplati nell’EPU: essi saranno valutati sulla scorta di dettagliati computi metrici estimativi e inseriti come nuovi prezzi nell’EPU, sulla scorta dei prezzi di mercato. In ogni caso, al termine dell’affidamento, nulla spetterà al Gestore per le opere eseguite ai sensi dei commi 8.3 e 8.4.
8.6 I prezzi unitari dell’EPU saranno annualmente aggiornati con l’indice FOI dell’ISTAT, a partire dal secondo anno di affidamento, prendendo come base il mese di settembre 2018.
8.7 Con cadenza annuale dalla data di consegna dell’impianto consortile, desunta dal verbale di cui al comma 6.2, il Gestore trasmette al Consorzio lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dagli interventi di cui al comma 8.1. Tutti gli interventi realizzati saranno annotati in un apposito Registro dei Lavori, aggiornato e controfirmato annualmente dalle parti, che riporti le quantità sostituite o messe in opera e i corrispondenti importi di spesa, valorizzati sulla scorta di quanto previsto al punto 8.5.
8.8 In caso di contestazioni relative all’aggiornamento dello stato di consistenza, si procede ai sensi del comma 30.1.
Realizzazione di interventi di sviluppo
Articolo 9
9.1 Il Gestore può proporre al Consorzio la realizzazione di interventi di sviluppo, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione e la tipologia, sulla base delle condizioni economiche di cui al comma 8.5.
9.2 Qualora il Consorzio ravvisi la necessità di interventi di sviluppo, invita il Gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al comma 9.1.
9.3 Il Consorzio valuta l’adeguatezza delle proposte di cui ai commi 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal Gestore ogni elemento utile alla valutazione.
9.4 Il Consorzio può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al Gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.
9.5 Se il Gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il Consorzio può procedere ai sensi del comma 30.1.
Articolo 10
Interventi di manutenzione
10.1 Entro tre mesi dalla data di consegna dell’impianto consortile, e successivamente con cadenza annuale, il Gestore comunica al Consorzio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell’anno, con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione e degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio. In particolare, il Gestore è tenuto a segnalare al Consorzio se esistono componenti impiantistiche che necessitano di sostituzione ai sensi del comma 8.1, lettera c.
10.2 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto consortile; in particolare, il Gestore dovrà realizzare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire la sicurezza del servizio.
10.3 Il Gestore è tenuto ad effettuare la conduzione e manutenzione standard delle apparecchiature di riduzione degli utenti, con la verifica funzionale in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10702, il controllo e la taratura, nonché la manutenzione preventiva settennale; gli oneri relativi si intendono compensati dalla tariffa di cui al comma 20.1.
10.4 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto consortile approvati ed autorizzati dal Consorzio, che ne assumerà l’onere economico ai sensi del comma 8.3. In casi di somma urgenza ed in via del tutto eccezionale, il Gestore dovrà realizzare immediatamente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire la sicurezza del servizio, anche senza l’autorizzazione preventiva del Consorzio, salvo l’obbligo di informare entro dieci giorni dall’evento gli uffici consortili, comunicando dettagliatamente ed in maniera documentata i motivi e la natura dell’intervento operato, ai sensi del comma 8.1, lettera a.
10.5 Con la cadenza di cui al comma 10.1, il Gestore comunica al Consorzio gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.
10.6 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica, in conformità alle normative vigenti ed alle condizioni economiche previste nell’offerta.
Articolo 11
Avvalimento di terzi
11.1 Ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Gestore potrà avvalersi dell’impresa ausiliaria indicata nell’offerta, alle condizioni prescritte dalla normativa e dall’offerta stessa.
Articolo 12
Obblighi di informazione e di collaborazione - Sistemazione strade e fasce di pertinenza – Osservanza delle prescrizioni
12.1 Il Gestore comunicherà per iscritto al Consorzio il nominativo del responsabile della gestione tecnica e del responsabile della sicurezza in relazione al D. Lgs. 81/2008, per i lavori ove sia prescritto.
12.2 Il Gestore, tramite il responsabile della gestione tecnica e della sicurezza, provvederà a:
• assistere il Consorzio per quanto necessario in relazione al servizio;
• coordinare l’attività del personale impartendo le istruzioni relative e sorvegliando che esse siano svolte correttamente nel rispetto di norme, disposizioni ed ordini;
• promuovere ogni controllo necessario per il regolare svolgimento tecnico dell’esercizio, verificando che le varie componenti dell’impianto siano mantenute in perfetto stato e che l’esercizio sia conforme alla legislazione vigente;
• garantire la perfetta osservanza delle norme in materia di sicurezza in genere anche verso l’utenza finale e di protezione civile nell’ambito delle competenze del Consorzio anche se delegate;
• sviluppare e svolgere ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione tecnica.
12.3 Il Consorzio assicura al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati, nonché, per quanto sia di sua conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
12.4 Nei limiti delle sue competenze, il Consorzio assicura al Gestore ogni fattiva collaborazione all’ottenimento di nullaosta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi sull’impianto consortile.
12.5 Il Consorzio, in occasione di lavori di scavo richiesti da terzi all’interno di zone canalizzate mediante rete di distribuzione del gas, informerà preventivamente il responsabile della gestione tecnica, il quale fornirà indicazioni, precauzioni e prescrizioni che, per motivi di sicurezza pubblica e di salvaguardia del patrimonio del Consorzio, si rendesse necessario far osservare al richiedente l’autorizzazione. Tali indicazioni, precauzioni e prescrizioni dovranno essere fornite dal responsabile della gestione tecnica entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Consorzio.
12.6 Almeno 8 mesi prima della scadenza del contratto, il Consorzio comunica al Gestore l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento.
12.7 Il Gestore assicura al Consorzio le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio.
12.8 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente con cadenza annuale, il Gestore invia al Consorzio una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell’anno, nonché degli utenti del servizio. La comunicazione può essere resa unitamente a quelle disposte dai commi 8.7 e 10.5.
12.9 Il Gestore è tenuto a garantire, tramite adeguato software, l’accesso immediato alle informazioni del servizio di distribuzione agli Uffici consortili competenti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, nonché a garantire il collegamento con il sistema informativo consortile, fornendo tutti i dati necessari alla sua funzionalità.
12.10 Con congruo anticipo, il Consorzio comunicherà al Gestore gli interventi previsti sull’impianto consortile con manomissione del suolo, al fine di definire, condividendola, la programmazione dei lavori.
12.11 Il Gestore, a semplice richiesta del Consorzio, in via d’urgenza è tenuto a segnalare sul suolo tutti i sottoservizi di competenza onde consentire l’esecuzione di opere pubbliche e ciò senza carico di spese per il Consorzio.
12.12 Il Gestore, durante l’esecuzione dei lavori attinenti al servizio, dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e autorizzazioni stabilite dal Consorzio, dagli Enti e dai Xxxxxxx le cui proprietà siano interessate dai lavori di scavo. Prima di effettuare lavori sulle strade e infrastrutture, il Gestore dovrà provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione. Dovrà dare avviso alle Società di trasporto pubblico delle deviazioni che si rendessero necessarie, assumendo ogni onere conseguente nei confronti degli interessati. Dovrà dare comunicazione scritta alle categorie economiche che possano avere interesse ed agli utenti, sia attraverso la formula della comunicazione ai singoli, sia attraverso mass media o altre forme ritenute idonee dal Consorzio. Tali oneri sono a totale carico del Gestore.
12.13 Il Gestore dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere di difesa e segnalazione diurna e notturna con barricate, segnali, cavalletti, fanali, ecc., come previsto dalle disposizioni vigenti, ed in genere a tutte le opere necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi responsabile a tutti gli effetti, sia durante l’esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa.
12.14 I ripristini dovranno avvenire sempre con le modalità dettate dagli uffici consortili e dagli Enti competenti e nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio ai cittadini ed alle aziende consorziate.
12.15 Tutte le spese per il risarcimento dei danni che derivassero dall’inesatto, incompleto o mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali da parte del Gestore, nonché le multe e le penali dovute all’inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, restano ad esclusivo carico del Gestore.
12.16 Il Gestore predisporrà a propria cura e spese tutta la modulistica occorrente:
• per le pratiche con l’ufficio metrico;
• per la registrazione dei dati rilevati nelle ispezioni presso le cabine, gruppi di riduzione, terminali di rete, apparecchi alimentatori catodici, punti di misura d.d.p., ecc.;
• per tutti i rapporti diretti con gli utenti, compreso quelli per il rilevamento dei consumi presso ciascun misuratore d’utenza e per l’acquisizione ed il perfezionamento delle utenze stesse, fino a diversa disposizione dell’Autorità;
• per l’informazione, la pubblicità della propria attività verso l’utenza ed ogni altro comunicazione utile ai fini della gestione del servizio.
PARTE III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Sezione I Disposizioni generali
Articolo 13
Disposizioni generali
13.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell’Autorità in materia di:
a. sicurezza e continuità del servizio;
b. livelli specifici e generali di qualità commerciale;
c. condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
d. criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all’allacciamento.
13.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 13.1, il Gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete.
13.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il Gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, negli allegati al Contratto, nonché a quanto previsto nell’offerta.
13.4 Il Gestore resta obbligato a conservare nella migliore efficienza l’impianto; ciò allo scopo di assicurare agli utenti un continuo, sicuro e regolare servizio di distribuzione del gas.
13.5 Il Gestore, oltre all’obbligo della risoluzione tempestiva di ogni emergenza, s’impegna ad informare immediatamente il Consorzio di eventuali anomalie riscontrate nell’espletamento dei propri compiti, anche per consentire al Consorzio di adottare i provvedimenti di propria competenza atti a garantire la tutela della popolazione e, in generale, del pubblico interesse. Il Gestore dovrà, pertanto, accuratamente eseguire i controlli e le operazioni atti a mantenere in perfetta efficienza tutto l’impianto.
13.6 Il Gestore deve disporre di un’idonea organizzazione, di attrezzature, di procedure ed istruzioni scritte che lo pongano in grado di:
• garantire una tempestiva ed efficace gestione della manutenzione degli impianti, nel pieno rispetto della normativa tecnica di legge fissata dalle norme UNI CIG specifiche e dalle prescrizioni dei costruttori;
• garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia.
13.7 Le procedure scritte di cui al comma 13.6 devono prevedere:
• l’individuazione del responsabile della gestione dell’emergenza;
• un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall’emergenza e garantire la continuità del servizio;
• le modalità di redazione del rapporto dell’emergenza.
13.8 Si specifica inoltre che il Gestore ha il compito:
• di provvedere, prima di procedere a qualsiasi allaccio alla rete consortile, alle opportune verifiche di sostenibilità e fattibilità, di concerto con il Gestore RE.MI.;
• di calcolare i consumi dei singoli utenti finali e compilare mensilmente il portale di Snam Rete Gas, tenere i rapporti con i clienti finali;
• di provvedere alla sostituzione della fornitura di gas, tramite carro bombolaio o simile, qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la normale fornitura dal metanodotto di Snam Rete Gas, richiedendo poi il relativo ristoro economico al soggetto a cui competono le spese per l’interruzione sul gasdotto Snam;
• per quanto riguarda le utenze con consumo superiore a 5.000.000 mc/anno, ex allaccio diretto Snam, soggette a specifico accordo economico, anche di provvedere alla manutenzione ordinaria del precedente gruppo di riduzione e misura, se mantenuto, ed al medesimo servizio di distribuzione previsto per gli altri utenti (pronto intervento 24 ore su 24, telelettura, ecc.) nonché, per gli eventuali nuovi allacci, di provvedere alla realizzazione del gruppo di riduzione e misura, sempre in base ad uno specifico accordo economico;
• di garantire la condizione di non interrompibilità del servizio per gli utenti che ne necessitino.
Codice di rete
Articolo 14
14.1 In materia di codice di rete, il Gestore applica le disposizioni dell’Autorità.
14.2 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.2, il Gestore trasmette all’Autorità e, per conoscenza, al Consorzio eventuali proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione delle specificità della gestione e degli impianti ed in particolare di quanto previsto nei commi 7.3, 7.4 e 7.5.
14.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.
Sezione II Rapporti con i clienti finali
Articolo 15
Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione
15.1 Il Gestore realizza le opere necessarie all’allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione in conformità alle disposizioni dell’articolo 8.
15.2 Il Gestore ha l’obbligo di allacciare alla rete qualunque Insediato che ne faccia richiesta, purché:
• l’impianto interno del richiedente sia in regola con le disposizioni tecniche e normative vigenti;
• la capacità della rete e degli impianti consenta l’allacciamento;
• le opere necessarie all’allacciamento del richiedente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.
15.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il Gestore non può rifiutare di allacciare il richiedente qualora esso si impegni a sostenere interamente gli oneri delle opere necessarie all’allacciamento, determinati in base ai commi 8.4 e 8.5.
15.4 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al Consorzio e al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.
Sezione III Rapporti con i fornitori
Articolo 16
Principi generali in materia di accesso al servizio
16.1 Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso al servizio ai fornitori che ne facciano richiesta, nei limiti e secondo le disposizioni definite dall’Autorità.
Articolo 17
Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali
17.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un fornitore al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro fornitore, il Xxxxxxx trasferisce la capacità dal secondo al primo fornitore secondo le previsioni definite dall’Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, il fornitore che in precedenza serviva il cliente finale.
17.2 È vietata qualsiasi intesa tra il Gestore ed un fornitore diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo fornitore nella fornitura al cliente finale.
17.3 Al fine di consentire l’accesso al servizio al fornitore nell’ipotesi di cui al comma 17.1, il Gestore si coordina con l’impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell’Autorità.
Articolo 18
Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas
18.1 Al fine di consentire l’accesso al servizio al fornitore che abbia acquistato nel mercato delle capacità e del gas, il Gestore si coordina con l’impresa di trasporto interessata.
Articolo 19
Erogazione del servizio
19.1 Il Gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell’offerta, assicurando in ogni caso, il rispetto delle condizioni minime previste dall’Autorità.
19.2 Il Gestore non può negoziare condizioni particolari con i fornitori che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il Gestore stesso. L’inadempimento di quest’ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 27.1.
19.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il Gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l’erogazione del servizio è stata sospesa.
Articolo 20
Condizioni economiche per l’erogazione del servizio
20.1 Per l’erogazione del servizio, il Gestore addebita alle società di fornitura degli Utenti, con esclusione delle sole utenze con consumo superiore a 5.000.000 mc/anno ex allaccio diretto Snam soggette a specifico accordo economico, una tariffa calcolata sulla scorta della tariffa obbligatoria per l’ambito Nord Orientale, come definita per l’anno considerato ai sensi dell’art. 35 RTDG, applicando ai corrispettivi unitari della componente variabile, articolata in scaglioni di consumo, lo sconto del %, come offerto in sede di gara alla voce OE-B. Per l’anno 2018 si farà riferimento ai corrispettivi unitari della delibera ARERA 859/2017/R/GAS, mentre per gli anni successivi, i valori saranno aggiornati conformemente alle delibere dell’ARERA in materia di tariffe obbligatorie. Qualora nel prossimo periodo regolatorio l’ARERA ridefinisca gli ambiti tariffari, si farà riferimento alla tariffa obbligatoria territorialmente competente.
20.2 Il Consorzio ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle tariffe applicate.
20.3 Qualora i costi effettivi sostenuti dal Gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi come definiti al precedente comma 20.1, il Gestore ne dà documentata comunicazione al Consorzio.
20.4 Nel caso previsto dal comma 20.3, il Consorzio può esercitare la facoltà di recesso per motivi di opportunità di cui al comma 28.1 oppure valutare se ridefinirei parametri delle tariffe da applicare, in contraddittorio con il Gestore e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario al riequilibrio economico del servizio. In caso di disaccordo tra le parti, si procede ai sensi del comma 30.1.
20.5 Il Gestore dovrà organizzare in piena autonomia ed a propria cura e spese la gestione degli impianti, con proprio personale come riterrà più opportuno e con ampia discrezionalità.
20.6 Tutti i materiali occorrenti per l’esercizio, la normale manutenzione delle apparecchiature, nonché i materiali di consumo, saranno a carico del Gestore e si riterranno compensati dalla tariffa di cui al comma 20.1.
20.7 Per le prestazioni accessorie al servizio relative alle operazioni richieste dalle società di vendita (aperture utenze, chiusure, chiusure per morosità ecc.) di cui all’articolo 3 comma 2 del Codice di rete tipo della distribuzione gas, il Gestore addebiterà ai fornitori i corrispettivi reperibili nell’EPU allegato C.2, al netto del ribasso % offerto in sede di gara alla voce OE-A.
20.8 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 20.1 e 20.7 costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 27.1, salvo che avvenga per un periodo di tempo circoscritto su espressa e motivata autorizzazione da parte del Consorzio a seguito di quanto previsto al comma 20.4.
Sezione IV
Sicurezza nello svolgimento del servizio
Articolo 21
Livelli di sicurezza e continuità
21.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Gestore garantisce, nello svolgimento del servizio, le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dagli obblighi di servizio della RQDG.
21.2 In particolare, il Gestore si impegna ad eseguire almeno tre controlli del grado di odorizzazione per anno e ad eseguire l’ispezione completa della rete distributiva consortile ogni anno. L’ispezione della rete sarà effettuata utilizzando automezzi attrezzati con apparecchiature a laser/infrarossi o strumentazioni portatili con analogo funzionamento, allo scopo di individuare eventuale presenza di gas su altri sottoservizi e controllare anche le derivazioni d’utenza.
21.3 Il Gestore si obbliga alla sorveglianza della rete specialmente in prossimità di scavi in corso da parte di terzi e, su richiesta del Consorzio, a segnalare il percorso delle condotte del gas, onde evitare danni alla rete stessa in concomitanza di scavi.
21.4 Il pronto intervento e la reperibilità saranno attuati nel rispetto delle linee guida pubblicate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che definisce le attività, la struttura organizzativa e le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di pronto intervento dalla RQDG, per le seguenti situazioni:
• dispersioni di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura;
• interruzioni della fornitura di gas;
• irregolarità della fornitura di gas;
• danneggiamenti della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni;
• dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte dell’impianto di derivazione di proprietà dell’utente.
21.5 In ogni caso, il Gestore deve mettere a disposizione del personale incaricato del pronto intervento i mezzi, gli strumenti e le attrezzature necessarie ad effettuare:
• la messa in sicurezza immediata dell’impianto di distribuzione soggetto ad anomalia e, ove tecnicamente possibile, il ripristino tempestivo della continuità del servizio;
• la messa in sicurezza immediata dell’impianto a valle del punto di riconsegna soggetto ad anomalia.
21.6 Allo scopo di assicurare agli utenti una costante assistenza ed al Consorzio un continuo servizio di pronto intervento, per casi di emergenza dovuti a guasti agli impianti, il Gestore fornisce uno o più recapiti telefonici, attivi 24 ore su 24, per tutto l’anno, adeguatamente pubblicizzati ed indicati con evidenza in bolletta, in conformità a quanto previsto dalle delibere dell’Autorità. Il Gestore s’impegna a garantire la reperibilità di personale specializzato dotandolo di telefoni cellulari, di sistemi software di ripetizione delle chiamate al Centro e di sistemi per la gestione informatizzata delle registrazioni di chiamata. Il personale preposto a questo servizio dovrà essere operativo sul territorio entro un’ora dalla chiamata.
21.7 La gestione delle interruzioni sarà fatta con la stretta osservanza di quanto previsto dalla RQDG. In particolare, si dovrà prevedere:
• preavviso di almeno 5 giorni agli utenti interessati per le interruzioni programmate;
• preavviso diretto agli utenti interessati nel caso di interruzioni di urgenza;
• utilizzo di tecniche gas-stop e di by-pass;
• utilizzo di sistemi alternativi portatili per l’alimentazione provvisoria degli utenti;
• verifiche presso gli utenti finali in seguito dell’interruzione per la corretta riattivazione della fornitura.
Articolo 22
Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza
22.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall’Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 23
Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti degli utenti
23.1 Qualora l’ufficio provinciale competente, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n°10, richieda al Gestore di sospendere l’erogazione del servizio per riscontrata non conformità dell’impianto interno dell’utente alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell’impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all’eventuale fornitore che fornisce il cliente finale interessato.
PARTE IV
CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI
Articolo 24
Controlli
24.1 Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Consorzio può svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo.
24.2 In particolare, il Consorzio ha il diritto di:
a. chiedere ed ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
b. accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all’uopo incaricati, dandone congruo preavviso al Gestore.
Articolo 25
Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.
25.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l’invio, con plico raccomandato o posta elettronica certificata, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento.
25.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l’addebito è imputato può inviare all’altra parte le proprie osservazioni.
25.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte diligente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissando un congruo termine.
Articolo 26
Conseguenze degli inadempimenti
26.1 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 25.3 comporta per il Gestore il pagamento al Consorzio di una penale pari a mille euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.
Articolo 27
Clausola risolutiva espressa
27.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verifichino le condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:
a. comma 3.3;
b. comma 17.2;
c. comma 19.2;
d. comma 20.8.
27.2 Il contratto si risolve altresì di diritto in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 25.3.
27.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 25.1.
Recesso per motivi di opportunità
Articolo 28
28.1 Il Consorzio può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di opportunità, fatta salva la corresponsione al Gestore di un’indennità pari a un quarto dell’ultima annualità riconosciuta al Consorzio quale corrispettivo di cui all’articolo 3.
28.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 25.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
Articolo 29
Responsabilità nei confronti dei terzi
29.1 In ogni caso di inadempimento, il Gestore tiene indenne il Consorzio degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
Articolo 30
Controversie di natura tecnica
30.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non riguardino l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra le parti.
30.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Consorzio.
30.3 L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell’esperto è definitiva e vincolante per le parti.
Articolo 31
Controversie e foro competente
31.1 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.
Allegati - Norme applicabili - Privacy
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
32.1 Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, la Consistenza dell’impianto consortile (allegato C.1) e l’Elenco prezzi unitari (allegato C.2). I suddetti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena accettazione e depositati agli atti del Consorzio.
32.2 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio. In particolare, il Gestore assume – per quanto applicabili – tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
32.3 Il Consorzio, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, informa il Gestore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi connessi e conseguenti all’atto previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
32.4 Il conferimento dei suddetti dati al Consorzio è obbligatorio in quanto necessario per l’esecuzione del contratto. I dati potranno essere comunicati ai soli soggetti coinvolti nel procedimento. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrativo consortile Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
32.5 Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione contrattuale, non potrà essere rivelato a terzi, eccetto che ai soggetti direttamente coinvolti, senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, il Gestore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti l’oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.
32.6 A tutti gli effetti del presente contratto, il Gestore elegge domicilio presso la sede del Consorzio.
Articolo 33
Uffici
33.1 Il Gestore dovrà disporre di un centro chiamate con numero verde ed attivare entro 60 giorni dalla stipula una sede operativa ubicata nel raggio di 60 km.
Articolo 34
Spese contrattuali
34.1 Le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico del Gestore. Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà registrato a tassa fissa a norma dell’art. 40 D.P.R. 26/4/1986, n°131.
Del che si è redatto, in duplice copia, il presente Xxxx su facciate di fogli che, previa lettura e conferma dello stesso e omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa delle parti medesime che dichiarano di ben conoscerli, vengono sottoscritte da tutti gli intervenuti qui di seguito ed in margine ad ogni foglio.
San Xxxx al Tagliamento (PN),
INDICE
PARTE I 2
DISPOSIZIONI GENERALI 2
Articolo 1 2
Articolo 2 3
Articolo 3 4
Articolo 4 4
Articolo 5 4
Articolo 6 5
Articolo 7 5
PARTE II 6
RAPPORTI TRA CONSORZIO E GESTORE 6
Articolo 8 6
Articolo 9 7
Articolo 10 7
Articolo 11 8
Articolo 12 8
PARTE III 10
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 10
Articolo 13 10
Articolo 14 11
Articolo 15 11
Articolo 16 11
Articolo 17 11
Articolo 18 12
Articolo 19 12
Articolo 20 12
Articolo 21 13
Articolo 22 14
Articolo 23 14
PARTE IV 14
CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI 14
Articolo 24 14
Articolo 25 14
Articolo 26 14
Articolo 27 14
Articolo 28 15
Articolo 29 15
Articolo 30 15
Articolo 31 15
PARTE V 15
DISPOSIZIONI FINALI 15
Articolo 32 15
Articolo 33 16
Articolo 34 16