Contract
Contratto per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare le competenze tecnico-manageriali del personale dell’AVEPA (aff. 3770) – CIG 863152716A
– CUP B11D21000280002
TRA
Agenzia Veneta per i Pagamenti con sede in Padova – xxx Xxxxxxxx x. 00/X, codice fiscale 90098670277, che interviene nel presente Atto in persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx nato ad Adria (RO) il 05/12/1962, al quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile dell’Area Amministrazione e Contabilità dell’AVEPA con decreto del Direttore
n. 52 del 9 aprile 0000
X
……… …… ……….. con sede legale a ………. …… ………… … in via ………………….
…… codice fiscale ………….. …….. P. XXX , che interviene nel presente atto
in persona di ….. ……. …….. nato a ………. …. …… il …………. ……. codice fiscale ……
….. …. ……. ….., nella sua qualità di (rappresentante legale) della società…………………
con sede legale a ………., via ………..n., Codice fiscale: …………… P.I ;
PREMESSO CHE
- con decreto del dirigente dell’Area Amministrazione e Contabilità n...… in data
………..… è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 nel MePA di CONSIP al fine di individuare il soggetto a cui affidare il servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare le competenze tecniche e manageriali del personale dell’AVEPA con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con decreto n. …….. in data ………… la procedura è stata aggiudicata a………………….. con sede a ;
- a seguito della conclusione della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara dalla ditta e il Patto di integrità sottoscritto
tra le parti.
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue,
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Agenzia prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa e accettate dall’AVEPA.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nel capitolato tecnico:
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 2 – DEFINIZIONI
I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:
- per AVEPA o Agenzia o Ente deve intendersi “Agenzia Veneta per i pagamenti”;
- per Fornitore / Impresa / Affidatario / Appaltatore deve intendersi la ditta
……………….;
- per Responsabile unico del procedimento, nonché Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 deve intendersi il Dirigente del
Settore Sviluppo risorse umane dell’AVEPA, incaricato dell’esecuzione, vigilanza e direzione del presente contratto.
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’AVEPA, come sopra rappresentata, affida alla ditta ………. che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare le competenze tecniche e manageriali del personale dell’AVEPA. Il servizio sarà da eseguirsi conformemente alle condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto, nel capitolato e nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara dal fornitore.
ART. 4 – MATERIALI DIDATTICI ED ELABORATI
Il Fornitore dà il proprio consenso, sin d’ora, a che il materiale prodotto in esecuzione del presente contratto venga messo a piena disposizione dell’AVEPA.
L’AVEPA, in quanto parte committente, ferma la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo all’ autore, si riserva la proprietà degli elaborati appositamente prodotti e la facoltà di pubblicare o riprodurre, anche parzialmente, le dispense per altri interventi formativi, ovvero per iniziative di carattere informativo rivestenti interesse pubblico e non commerciale.
L’AVEPA si riserva altresì il diritto di registrazione audio o video (ai fini della pubblicazione interna a integrazione delle dispense) delle lezioni ritenute di particolare interesse, previa comunicazione preventiva al fornitore e al docente.
ART. 5 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto nei luoghi indicati all’art. 10 del capitolato tecnico.
ART. 6 – DURATA, TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di stipula o fino all’esaurimento dell’importo di € 100.000,00 (IVA esente) se precedente.
Il fornitore accetta fin d’ora che il contratto possa essere rinnovato a discrezione e a insindacabile giudizio dell’AVEPA alle medesime condizioni tecniche ed economiche per ulteriori 24 mesi o fino all’esaurimento di € 100.000,00 (IVA esente), se precedente, previa comunicazione scritta trasmessa al fornitore a mezzo posta elettronica certificata possibilmente 30 giorni prima della scadenza del contratto.
In nessun caso, il presente contratto potrà intendersi tacitamente e unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.
ART. 7 – RISORSE DEL FORNITORE
Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’AVEPA tutte le risorse necessarie, materiali e umane, per eseguire le prestazioni previste dal presente appalto e consentire all’Agenzia di raggiungere gli obiettivi che si prefigge con il presente appalto. Non potrà essere opposta all’AVEPA eccezione alcuna alla disponibilità di risorse umane e materiali necessarie per l’esecuzione del presente appalto né per il rispetto delle scadenze delle attività.
Il fornitore dovrà eseguire il servizio avvalendosi delle figure professionali del capo progetto e del referente organizzativo presentate in sede di offerta e i cui curricula sono agli atti dell’Agenzia.
I docenti dovranno possedere i requisiti previsti nel capitolato tecnico e i loro curricula essere approvati dall’AVEPA, in funzione dei corsi commissionati.
Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire uno o più componenti del team di docenti e/o referenti e/o capo progetto, l’Appaltatore si impegna a effettuare la sostituzione con figure professionali aventi pari requisti professionali e a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Agenzia.
Resta inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell’Appaltatore qualora quest’ultimo, a insindacabile giudizio dell’Ente stesso, non sia ritenuto idoneo ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo richiesto.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’AVEPA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’AVEPA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente appalto.
ART. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l’obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Fornitore avrà l'obbligo, durante l’esecuzione del servizio, di ottemperare a quanto
prescritto dal presente contratto e dal capitolato e ad assumere altresì gli oneri espressamente indicati nello stesso.
Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 (che ha rinnovato e aggiornato il Protocollo di legalità del 9 gennaio 2012, successivamente aggiornato il 07.09.2015) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il fornitore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente periodo. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’AVEPA di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione delle attività di cui al presente contratto.
ART. 10 – ONERI PER LA SICUREZZA
Il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a rischi interferenziali, pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00.
ART. 11 – CORRISPETTIVI
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, l’AVEPA corrisponderà al Fornitore il prezzo di € (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e dell’art. 14
comma 10 della L. 537/1993) per ogni singola giornata di formazione/aula omnicomprensiva di tutte le prestazioni di cui al capitolato tecnico.
Nell’eventualità di partecipazione a corsi di formazione a catalogo (inclusi convegni, giornate di studio, aggiornamento e/o altre iniziative a pagamento) l’AVEPA corrisponderà al Fornitore il costo del corso scontato della percentuale indicata in sede di offerta ovvero
………
L’importo aggiuntivo opzionale per l’eventuale acquisto di corsi a catalogo è indicativamente stimato in € 3.000,00 (IVA esente) all’anno per il periodo contrattuale biennale. Tale opzione è prevista anche per il periodo di eventuale rinnovo contrattuale. L’AVEPA non garantisce l’acquisto minimo di corsi a catalogo.
Lo sconto riservato all’AVEPA sarà applicato in ogni caso, anche in aggiunta ad altre agevolazioni e/o sconti già determinati per i prezzi a catalogo dei suddetti corsi.
l predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione del servizio nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L’AVEPA si impegna a garantire lo svolgimento di almeno n. 15 giornate di formazione/aula all’anno nell’ambito della durata biennale del contratto e di altre 15 giornate all’anno in caso di rinnovo contrattuale. Il Fornitore si impegna fin d’ora a non avanzare pretese né a chiedere alcun indennizzo nel caso in cui le giornate formative effettuate non raggiungano l’importo contrattuale di € 100.000,00 (IVA esente) (€ 100.000,00 in caso di rinnovo contrattuale).
Si considera a carico del Fornitore ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico dell’AVEPA dal presente contratto.
ART. 12 – FATTURAZIONE
I corrispettivi spettanti al fornitore per l’effettuazione delle attività di cui al presente contratto verranno liquidati a corsi conclusi, previa presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile o periodicità più ampia, a discrezione del fornitore stesso.
La fattura dovrà riportare l’elenco dei corsi erogati, specificando per ciascun corso il numero di giornate di formazione erogate, e dovrà essere accompagnata dalla copia dei fogli firma. Le fatture, a discrezione del fornitore possono essere cumulative di più interventi
formativi.
A corredo della fattura, al termine dell’erogazione di ciascun progetto formativo (che può essere composto anche da più edizioni riferite allo stesso corso), dovrà essere prodotto il report finale, secondo le indicazioni del capitolato tecnico. Al termine del periodo contrattuale andrà prodotta una relazione di consuntivo, riepilogativa di tutte le attività erogate.
Le fatture dovranno essere intestate a: AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti - xxx Xxxxxxxx, 00/X 00000 Xxxxxx, ed emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione con il “codice univoco ufficio” UFLISM, il codice CIG e il codice CUP.
ART. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata dall’incaricato del servizio, entro 30 giorni dalla data dalla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.); accertamento e verifica devono avvenire entro 30 giorni dal momento del ricevimento di regolare fattura o dal momento dell’esecuzione del servizio se successiva, a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le successive variazioni che si verificassero in relazione all’IBAN comunicato in conformità a quanto previsto all’art. 12. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere o rallentare la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il
Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’AVEPA potrà risolvere il contratto, mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della verifica di cui all’art. 48-bis del DPR 29.09.1973 n. 602.
ART. 14 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Gli eventuali contratti con subcontraenti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta, dovranno contenere un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche.
ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E INFORTUNI
Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza, assicurazione sociale e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Fornitore prende atto, a ogni effetto di legge, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, il personale da esso dipendente sarà oggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell’Amministrazione. Il Fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Esso si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da essa incaricati alle persone nonché alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali derivanti dal presente appalto.
Il Fornitore dà atto che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nelle attività di cui al presente appalto sono coperti e indennizzabili ad opera dell’INAIL per tutti i danni che potessero derivare.
ART.16 – MUTAMENTI SOGGETTIVI
Nell’ipotesi di mutamenti soggettivi relativi al fornitore (ad esempio, trasferimento o cessione ramo d’azienda, scissione, fusione), ferme le previsioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, l’AVEPA si riserva di risolvere in contratto per giusta causa qualora l’operatore economico non soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e/o il mutamento soggettivo comporti modifiche sostanziali al contratto.
ART. 17 – SUBAPPALTO
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si riserva affidare in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, l’esecuzione di: …………. ……… ………………. ……………….
L’AVEPA non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alla procedura di gara e non siano risultate aggiudicatarie.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni agli stessi affidate. Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti della impresa subappaltatrice. In tal caso, l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
in alternativa
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ART. 18 - DANNI RESPONSABILITA’ CIVILE E CAUZIONE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto dell’AVEPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore è responsabile dei dati derivanti o connessi all’esecuzione del presente contratto, inclusi i danni connessi alla sicurezza delle informazioni e dei dati.
Il Fornitore è responsabile dei danni che potrebbero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, all’AVEPA, al suo personale, nonché ai loro beni mobili e immobili, nonché a terzi.
Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa n.…..
del… emessa dalla Società di Assicurazioni , a copertura del rischio da responsabilità
civile per danni diretti e indiretti in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, per l’intera durata dello stesso.
La polizza prevede condizioni e massimali in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
Copia conforme all’originale della polizza assicurativa di cui sopra trovasi agli atti dell’AVEPA.
Il Fornitore si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata dell'appalto, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (o della verifica di conformità), nonché a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della copertura. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’AVEPA si riserva di risolvere il contratto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata.
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Fornitore ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016), in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, dell’importo di € (corrispondente al 10% o, ai sensi
dell’art. 113, ad altra percentuale dell’importo contrattuale, calcolato sulla base del prezzo offerto per ogni singola giornata di formazione/aula per un numero stimato di 50 giornate nel biennio), mediante polizza fideiussoria (oppure mediante fidejussione bancaria) n. .... del ...... rilasciata da La garanzia fideiussoria in parola trovasi agli
atti dell’AVEPA.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del fornitore, l’AVEPA avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
ART. 19 – PENALI
Il Fornitore dovrà garantire i tempi di esecuzione nei termini e alle condizioni del capitolato tecnico.
L’AVEPA applicherà le penali indicate all’art. 13 del capitolato tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell’AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato tecnico.
L’AVEPA, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.
Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato.
Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal capitolato non preclude il diritto dell’AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi a eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.
ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle ipotesi di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato e comunicato con posta elettronica certificata dall’AVEPA per porre fine all’inadempimento. In ogni caso, resta salva la facoltà dell’AVEPA di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario. L’AVEPA si riserva di risolvere il contratto altresì nell’ipotesi in cui le penali annualmente applicate al Fornitore raggiungessero la somma pari al 10% dell’importo contrattuale annuo. L’AVEPA avrà comunque la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di inadempienze gravi e ripetute, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’AVEPA procederà altresì alla risoluzione del contratto in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento dell’importo contrattuale.
ART. 21 - RECESSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. l’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. Il recesso potrà avvenire:
1. per giusta causa,
2. ad nutum
Nell’ipotesi di recesso per giusta causa l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata senza corresponsione di alcun indennizzo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa;
- per qualsiasi ipotesi prevista da disposizioni normative vigenti o emanande;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto,
- qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell’Amministrazione.
Nell’ipotesi di recesso di cui al precedente comma, l’impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto sino al momento del recesso.
Nell’ipotesi di recesso ad nutum, l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore tramite posta elettronica certificata. In tal caso, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo rimanente fino al raggiungimento di 4/5 dell’importo contrattuale minimo.
Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 22 – RISERVATEZZA E SICUREZZA DI DATI E INFORMAZIONI
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’AVEPA. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’AVEPA si riserva di chiedere evidenza delle misure attuate per rendere effettivo il rispetto della riservatezza da parte del personale del Fornitore.
Il divieto di divulgazione resta escluso qualora:
- l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;
- la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, l’AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
all’AVEPA. Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati dell’AVEPA.
ART. 23 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia rispetta i precetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che dichiara di aver letto dal sito aziendale al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx e che dichiara di aver compreso.
Il fornitore aderisce ai principi del succitato Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a rispettarne i contenuti e le procedure, facendoli rispettare a eventuali collaboratori, e, in generale, si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario ad essi.
La violazione delle regole previste da tali norme rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
Il fornitore manleva fin d’ora l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione delle citate norme da parte dello stesso Istituto o di suoi eventuali collaboratori.
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
In caso di cessione del contratto non autorizzata, non sarà riconosciuta al Fornitore alcuna delle prestazioni effettuate, e l’AVEPA potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.
ART. 25 – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Padova.
È escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Fornitore assume gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, dal “Codice etico e di comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 166 del 18.12.2013 e dal “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013 (tutti pubblicati nel sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”). Il fornitore dichiara di avere preso conoscenza dei codici di cui sopra.
ART. 27 – SPESE E ONERI
Tutte le spese e imposte relative al presente atto, inclusa l’imposta di bollo, sono a carico del fornitore.
Il presente è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sarà registrato solo in caso d’uso.
ART. 28 – IMPOSTA DI BOLLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 DPR 642/72), come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio Territoriale di Padova 1 n. 29991 del 14/03/2013.
Per l’AVEPA
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Per il Fornitore