PRODOTTO CONFIRMING – PORTALE WEBFACTORING®
Foglio informativo
PRODOTTO CONFIRMING – PORTALE WEBFACTORING®
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING
Factorit S.p.A.
Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Sede legale e sede amministrativa: Xxx Xxxx xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1 Numero di fax: (00) 00000.000 – E-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx – Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04797080969
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., unico socio Iscritta all’Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52
Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring Aderente all’ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042
Member of FCI – Facilitating Open Account – Receivables Finance
OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Dipendente Factorit S.p.A.
Nome e Cognome ............................................................................................ Qualifica .....................................................
Riferimenti: Telefono ....................................................................................... E-mail ........................................................
Altro soggetto
Nome e Cognome ........................................................................................... Qualifica ......................................................
Società ..................................................................................................................................................................................
Riferimenti: Telefono ....................................................................................... E-mail ........................................................
Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti) .................................................................................................
In relazione a tale modalità di offerta il Cliente non è tenuto a corrispondere a Factorit alcun costo o onere o spesa rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.
CHE COS’È IL CONFIRMING
Il Confirming è un prodotto rivolto a società di capitali di diritto italiano che svolgono attività di impresa, escluse le microimprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, (Cliente) che intendono stabilizzare i propri flussi finanziari in favore dei propri fornitori (Fornitori) che vantano nei loro confronti Crediti pecuniari derivanti da uno o più rapporti di fornitura di beni e/o di servizi.
Con il Confirming il Cliente, attraverso il portale WebFactoring® - modulo Confirming, conferisce alla società di factoring (Factorit), mediante la trasmissione di singoli ordini di pagamento contenuti in una Disposizione di Confirming, mandato irrevocabile di pagare alla scadenza, in nome e per conto del Cliente, i Crediti pecuniari di cui sopra nei limiti del Plafond rotativo precedentemente accordatogli da Factorit.
La Disposizione di Confirming dovrà pervenire a Factorit almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data prevista per il pagamento del Fornitore da parte di Factorit.
Factorit darà esecuzione agli ordini di pagamento di cui alla Disposizione di Confirming, previo invio di apposita comunicazione al Fornitore (“Lettera di Confirming”).
Il Cliente è obbligato a rimborsare integralmente e in un’unica soluzione a Factorit gli importi indicati in ciascuna Lettera di
Confirming, oltre agli oneri (commissioni, interessi e spese) contrattualmente previsti (Data di Rimborso).
Per il rimborso Factorit può concedere al Cliente la possibilità di usufruire, gratuitamente, di un periodo di Franchigia (Data di Rimborso con Franchigia) o, in alternativa di un periodo di dilazione (Data di Rimborso Dilazionata), alle condizioni economiche riportate nelle tabelle sottostanti, fermo restando che in caso di dilazione non troverà applicazione la Franchigia.
CHE COS’E’ IL PORTALE WEBFACTORING – MODULO CONFIRMING
WEBFACTORING® - Modulo Confirming è l’applicativo web attraverso il quale vengono messi a disposizione del Cliente, titolare di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, una serie di servizi on-line, finalizzati alla dematerializzazione dei documenti sottostanti al rapporto contrattuale ed alla digitalizzazione delle comunicazioni e delle disposizioni, le cui modalità operative sono definite nello specifico Regolamento Webfactoring®.
Rischi a carico del Cliente derivanti dal Prodotto Confirming:
• la natura irrevocabile dei singoli ordini di pagamento contenuti nelle Disposizioni di Confirming inviate a Factorit;
• la garanzia dell’esistenza dei Crediti come certi, liquidi, ed esigibili alla scadenza, che originano da contratti validi ed efficaci, nonché la garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte;
• l’impossibilità di opporre a Factorit riserve sui Crediti di cui alle Disposizioni di Confirming inviate a Factorit;
• la riduzione o la sospensione del Plafond, ad insindacabile giudizio di Factorit in qualunque momento, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1461 codice civile;
• la presenza di un tasso variabile che implica il rischio, in caso di inasprimento dei tassi finanziari, di un maggior costo dell’operazione a carico del Cliente.
Rischi a carico del Cliente derivanti dall’utilizzo del Portale WEBFACTORING® – Modulo Confirming:
• interruzione, rallentamento o il mancato accesso alla rete Internet per cause non imputabili a Factorit;
• interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili a Factorit; utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso e dei codici segreti.
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Si segnala che dal 1° gennaio 2021 Factorit applica le nuove regole europee di classificazione delle controparti inadempienti. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Banca d’Italia e sul sito xxx.xxxxxxxx.xx dove sono illustrate le principali novità introdotte nella normativa in materia di Nuova Definizione di Default.
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Operazioni in Euro
Commissioni | Modalità di calcolo | Causale | % |
Commissione Disposizione di Confirming | Flat, calcolata in percentuale sull’importo complessivo di ciascuna Disposizione di Confirming inviata dal Cliente, con liquidazione e addebito trimestrale. | CFSV | 2 % |
Commissione di Confirming | Mensile, posticipata, calcolata pro-die sull’importo di ogni ordine di pagamento contenuto nelle Disposizioni di Confirming inviate dal Cliente a Factorit, per i giorni di calendario intercorrenti fra la data di invio della Lettera di Confirming e la data di valuta del pagamento di Factorit al Fornitore. In caso di Cessione dei Crediti dal Fornitore a Factorit, la commissione verrà conteggiata pro die fino alla data di perfezionamento della cessione stessa. | CFCM | 0,0060 % massimo giornaliero |
Commissione per mancato o ritardato rimborso | Mensile, posticipata, calcolata pro-die sugli importi indicati in ciascuna Lettera di Confirming e rimborsati dal Cliente in ritardo rispetto alla data di rimborso pattuita. Il conteggio decorrerà dalla data di rimborso pattiziamente prevista alla data di rimborso effettivo, | CFRR | 0,01 % massimo giornaliero |
con la specifica che in caso di Franchigia il conteggio decorrerà dalla data valuta di pagamento ai Fornitori da parte di Factorit, sino all’effettivo rimborso del Cliente. Nell’ipotesi di dilazione, il conteggio inizierà dalla data di scadenza della dilazione. |
Liquidazione | tasso nominale annuo | ||
Interessi dovuti dal Cliente | Classe di importo: oltre € 50.000 | posticipata, trimestrale o semestrale | 19,7625% |
Interessi di mora dovuti dal Cliente | per mancato o ritardato rimborso, a seguito della costituzione in mora del Cliente | 24,3375% |
[divisore 360, 365 o 366 (in caso di anno bisestile)]
I tassi d’interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno “spread”. I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell’andamento del parametro di riferimento, con l’espressa avvertenza che potrebbe essere pattiziamente concordato che, qualora l’andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.
Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la rilevazione pubblicata su “Il Sole 24 Ore”, al 3/01/2023 per valuta 5/01/2023:
⮚ rilevazione puntuale:
o divisore 360: Euribor 1 mese: 1,854%; Euribor 3 mesi: 2,172%; Euribor 6 mesi: 2,739%; Euribor: 1 anno: 3,321%;
o divisore 365*: Euribor 1 mese: 1,880%; Euribor 3 mesi: 2,202%; Euribor 6 mesi: 2,777%; Euribor 1 anno: 3,367%;
⮚ rilevazione media mensile del mese di dicembre 2022:
o divisore 360: Euribor 1 mese: 1,687%; Euribor 3 mesi: 2,046%; Euribor 6 mesi: 2,534%; Euribor 1 anno: 2,977%;
o divisore 365*: Euribor 1 mese: 1,711%; Euribor 3 mesi: 2,075%; Euribor 6 mesi: 2,569%; Euribor 1 anno: 3,019%;
⮚ mora: tasso BCE ex D. Lgs. 231/2002, II semestre 2022: 2,50% dal 22/12/2022.
* Si precisa che il tasso Euribor 365 non è più fornito dall’EMMI, e “Il Sole 24 Ore” lo desume con una formula matematica dall’Euribor 360 [Euribor 360 x (365/360)].
Gli interessi sono dovuti sull’esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.
Gli eventuali interessi di mora sono previsti unicamente a vantaggio di Factorit. Eventuali interessi di mora reclamabili dal Cliente saranno riconosciuti, se ed in quanto dovuti da Factorit al Cliente, nella misura di cui al saggio previsto dall’articolo 1284 primo comma del codice civile, nel tempo applicabile.
Spesa | Modalità di calcolo | Causale | Euro |
Spese per istruttoria | Una tantum | ISTR | 5.000,00 |
Spese per rinnovo istruttoria | Per rinnovo | RNIS | 5.000,00 |
Spese per tenuta conto periodica | Trimestrale | TECM | 165,00 |
Spese per bonifici | Cadauno | BTLX | 31,00 |
Spese per certificazioni contabili | Per dichiarazione | SPCC | 300,00 |
Spese per richieste di riconciliazione contabile | Per richiesta | CONC | 500,00 |
Spese per duplicati documenti | Per foglio | DUPL | 10,00 |
Spese per operazione/movimento registrata su estratto conto | Per operazione | MOCC | 3,00 |
Spese per operazione/movimento registrata su estratto conto | Trimestrale | MOFO | 3.000,00 |
Recupero spese bolli (nella misura per tempo vigente) | Cadauno | BOLL | Spese vive |
Recupero spese invio comunicazioni a clientela (cartaceo) | COMU | Spese vive | |
Recupero spese invio comunicazioni a clientela (elettronico) | gratuito |
Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (inclusi i costi di invio comunicazioni ai Fornitori), imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi. Saranno inoltre a carico del Cliente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connesse o derivanti dal rapporto, nonché, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente e dai coobbligati, oltre al risarcimento del maggior danno.
Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.
Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx
RECESSO, RISOLUZIONE, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI
Recesso
Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversi accordi tra Factorit e il Cliente. Ognuna delle parti può recedere in qualunque momento e per qualunque motivo mediante invio di una comunicazione scritta all’altra parte a mezzo PEC, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Restano fermi gli obblighi assunti dalle parti sino alla data di efficacia del recesso.
Factorit può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e approvata specificamente dal Cliente e solo in caso di un giustificato motivo (art. 118 TUB); in tale ipotesi Factorit deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal Contratto senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.
Risoluzione
Factorit potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, dandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo PEC.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di estinzione dell’esposizione del Cliente. Non sono necessarie ulteriori formalità.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami
I Reclami, formulati per iscritto, vanno inviati al Responsabile Reclami di Factorit ad uno dei seguenti recapiti:
- Factorit S.p.A. – Responsabile Reclami – Xxx Xxxx xxx Xxxx, 00 – 00000 XXXXXX;
- xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Factorit risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del Reclamo. Sul sito di Factorit è disponibile la “Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami”, che viene fornita gratuitamente anche a richiesta da inviare ai recapiti sopraindicati.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica “ABF in parole semplici” che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove potrà ricorrere: i) alla Mediazione, ii) all’Arbitrato. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i suindicati servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cliente di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.
Ai sensi di legge un preventivo tentativo di “conciliazione’’ è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. A tal fine il Cliente può ricorrere all’apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento
L’aver esperito il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) vale altresì a soddisfare la suindicata condizione di procedibilità.
LEGENDA
Applicativo o Portale Webfactoring® | Indica le funzionalità offerte tramite l’applicativo, denominato “Webfactoring”, che il Cliente deve utilizzare per effettuare in modalità on-line, attraverso la rete internet, una serie di operazioni, riguardanti il caricamento e la gestione degli ordini di pagamento che il Cliente impartisce a Factorit, generando automaticamente le Disposizioni di Confirming nonché del loro stato di esecuzione e delle scadenze dei rimborsi che il Cliente è tenuto ad effettuare nei confronti di Factorit. |
Cliente | Una società di capitali di diritto italiano, che svolge attività d’impresa, esclusa la microimpresa, come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. |
Commissioni | Compensi pattuiti tra il Cliente e Factorit per le prestazioni rese da quest’ultima nello svolgimento del contratto di Confirming. |
Crediti | I crediti pecuniari - certi, liquidi ed esigibili - vantati dai Fornitori verso il Cliente, che originano dall’esercizio dell’attività di impresa dei Fornitori a fronte di forniture di beni e/o prestazioni di servizi regolarmente effettuati. |
Data di Pagamento | La data di esecuzione del pagamento dei Crediti indicata dal Cliente a Factorit per ciascun ordine di pagamento contenuto in una Disposizione di Confirming. |
Data di Rimborso | La data entro la quale il Cliente deve rimborsare a Factorit quanto dalla stessa pagato ai Fornitori, oltre Commissioni e spese, che coincide con la Data di Pagamento dei Fornitori da parte di Factorit. |
Data di Rimborso con Franchigia | La data entro la quale il Cliente deve rimborsare a Factorit, nel rispetto del termine di Franchigia pattuito, quanto pagato da Factorit ai Fornitori, oltre Commissioni e spese. |
Data di Rimborso dilazionata | La data entro la quale il Cliente deve rimborsare a Factorit, nel rispetto del termine massimo di dilazione pattuito, quanto pagato da Factorit ai Fornitori, oltre Commissioni, interessi e spese. |
Disposizione di Confirming | Mandato irrevocabile di pagamento che il Cliente conferisce a Factorit dei Crediti debitamente elencati nei singoli ordini di pagamento che la compongono. |
Fornitori | I soggetti che vantano Crediti di impresa nei confronti del Cliente, siano essi persone giuridiche private, enti e/o ditte individuali. |
Franchigia | Indica il numero di giorni di calendario esenti dal calcolo da parte di Factorit di Interessi. |
Interessi | Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente a Factorit sull’esposizione per capitale, |
commissione e spese nonché per il periodo di dilazione concesso da Factorit al Cliente. | |
Interessi di mora | Interessi dovuti per il mancato o ritardato rimborso di quanto dovuto a Factorit, a seguito di costituzione in mora. |
Lettera di Confirming | Comunicazione da Factorit ai Fornitori, contenente gli ordini di pagamento che Factorit eseguirà in nome e per conto del Cliente alle Date di Pagamento dallo stesso indicate nella Disposizione di Confirming. |
Parametro di indicizzazione | Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, sia di interesse, sia di mora. |
PEC o Posta Elettronica Certificata | Il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1, co. 1, lett. v- bis, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale). |
Plafond | Linea di credito rotativa concessa da Factorit su richiesta del Cliente, da utilizzare esclusivamente per il pagamento dei Crediti di impresa vantati dai Fornitori nei confronti del Cliente. |
Reclamo | Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all’intermediario un suo comportamento irregolare od omissione. |
Regolamento WEBFACTORING ® – Modulo Confirming | Regolamento contenente i termini e le condizioni che disciplinano le funzionalità presenti nel Portale WEBFACTORING® – Modulo Confirming. |
Spread | La maggiorazione sul parametro posto alla base della determinazione del tasso. |
TEGM | Tasso Effettivo Globale Medio: risulta dalla rilevazione dei tassi medi applicati dagli intermediari, effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e resa pubblica. |