L’ARGOMENTO
Segreteria nazionale
Roma 30/01/2023 Prot. 009
Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali
Ai Segretari Regionali
Ai Responsabili Sindacali
Oggetto: GME – Sottoscrizione accordi Premio di Risultato Aziendale, Welfare e prestiti ARCA
L’ARGOMENTO
Le Organizzazioni Sindacali di FILCTEM, FLAEI e UILTEC si sono incontrate con la società Gestore Mercati Energetici (GME) lo scorso 20 gennaio, ed hanno sottoscritto tre importanti accordi.
I DETTAGLI
Venerdì 20 gennaio 2023 le Organizzazioni Sindacali FILCTEM, FLAEI e UILTEC hanno incontrato la società GME per la sottoscrizione del Premio di Risultato aziendale (PRA), valevole per il triennio 2023-2025, l’accordo sul welfare aziendale e l’accordo per lo stanziamento dei prestiti ARCA.
PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE
L’accordo triennale sottoscritto conferma la struttura del premio precedentemente applicato. Gli importi previsti per il triennio aumenteranno complessivamente di 170 euro, rispetto agli importi dell’anno 2022 pari a 2.300 euro, secondo questa articolazione, riferita all’inquadramento A1:
Anno 2023 | € 2.360 |
Anno 2024 | € 2.420 |
Anno 2025 | € 2.470 |
Gli importi relativi agli anni 2023 e 2024 saranno aumentati dell’importo previsto dal recente rinnovo contrattuale (210 € per ogni annualità di premio).
ACCORDO WELFARE AZIENDALE
Con l'accordo sottoscritto è stata confermata la possibilità di convertire volontariamente, tutto o parte del Premio di Risultato aziendale, in un "credito welfare" da destinare alla Previdenza Complementare (FOPEN) o in servizi e prestazioni di welfare (educazione, istruzione, assistenza sanitaria, ludoteche, trasporto pubblico, ecc.). La scelta potrà essere effettuata attraverso l'apposita piattaforma welfare. L'importo destinato ai servizi welfare o alla previdenza
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complementare è detassato, secondo l'attuale normativa di legge, al quale l'Azienda contribuirà con un credito aggiuntivo del 16%.
PRESTITI ARCA
È stato sottoscritto il finanziamento per l'erogazione ai propri dipendenti di prestiti per acquisto alloggio e gravi necessità familiari, attraverso l'Associazione ARCA, mantenendo l’importo complessivo precedentemente erogato.
LE CONCLUSIONI
Dopo la forzatura inutile e dannosa del GME, riguardo il tema del lavoro agile, abbiamo sottoscritto degli importanti accordi aziendali a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori di questa società.
Aspettiamo di essere convocati per trattare l’adeguamento del ticket, così come promesso dall’Azienda stessa, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero riguardare il GME.
Cordiali saluti
Per la Segreteria Nazionale
Xxxxxx Xxxxx
All.: c.s.
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Roma, 20 gennaio 2023
tra
il Gestore dei Mercati Energetici
rappresentato da: Picchi
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILCTEM-CGIL, rappresentata da: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Zinanni FLAEI-CISL, rappresentata da: Testa, Xxxxx, D’Alterio
UILTEC-UIL, rappresentata da: Piras, Pantò, Xxxxxxxxx, Telecki (d'ora innanzi XX.XX.)
Congiuntamente Le Parti
Premesso che
⮚ gli artt. 7 "assetti contrattuali" e 44 "premio di risultato" del vigente CCNL prevedono l'istituzione a livello aziendale, con accordo delle Parti, di un premio di risultato finalizzato ad incentivare la produttività del lavoro;
⮚ secondo quanto espressamente richiamato dall'art. 44 del suddetto CCNL, l'istituto è finalizzato a favorire miglioramenti quantitativi e qualitativi del servizio nonché incrementi di redditività e competitività dell'Azienda attraverso il massimo coinvolgimento dei lavoratori;
⮚ con il verbale di accordo sull'incremento retributivo, allegato al rinnovo contrattuale firmato in data 18 luglio 2022, è stata destinata una quota all'incremento dei premi di risultato a livello aziendale;
⮚ il premio deve pertanto essere commisurato e correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi aziendali, caratterizzandosi come elemento variabile della retribuzione;
Considerato che
⮚ con verbale di accordo del 23 luglio 2020 le Parti hanno definito, per il triennio 2020 - 2022, una regolamentazione del premio di risultato aziendale finalizzato al raggiungimento di obiettivi di
redditività/produttività e qualità;
⮚ il sopra menzionato accordo, adottato tenendo conto dell'assetto istituzionale e delle specifiche peculiarità tecnico - organizzative della società, ha consentito alle parti di conseguire importanti risultati in termini di produttività;
⮚ in relazione al ruolo istituzionale del GME e alle attività allo stesso assegnate non risulta possibile individuare un obiettivo economico correlato al raggiungimento di parametri connessi alla redditività aziendale.
Tutto ciò premesso e considerato
nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dal richiamato art. 44 del CCNL e del "Protocollo sul trattamento economico" allegato all'art. 38 del vigente CCNL, le Parti convengono di prevedere il sistema di incentivazione collettiva con l'impianto specificato nel presente Accordo, con le caratteristiche di seguito riportate.
Struttura del Premio di Risultato
1. Le Parti convengono, anche in considerazione del ruolo istituzionale del GME e delle particolari attività allo stesso assegnate, di istituire un premio di risultato correlato al raggiungimento di un obiettivo di produttività/qualità riferito alla società nel suo complesso e, qualora individuabili, obiettivi di produttività/qualità assegnati alle singole strutture organizzative aziendali.
2. Il premio di produttività è quindi misurato da un "indicatore globale di performance" ottenuto mediante la somma ponderata degli indicatori parziali, che misurano il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi assegnati.
3. A ciascun obiettivo è attribuito un indice di importanza - c.d. "peso" - che rappresenta il valore strategico che l'Azienda attribuisce al conseguimento delle varie tipologie di obiettivo; la somma complessiva dei pesi è pari a 100%.
Comunicazione degli obiettivi e relativo monitoraggio
1. Normalmente entro il primo semestre dell'anno di competenza verranno illustrati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria gli obiettivi specifici prescelti dalla Società, nonché i relativi pesi.
2. La Società provvederà altresì a dare adeguata informativa a tutto il personale interessato in ordine agli obiettivi specifici prescelti dalla Società, nonché ai relativi pesi.
3. Normalmente entro il mese di ottobre dell'anno di competenza, saranno fornite alla Rappresentanza Sindacale Unitaria indicazioni sulla situazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi.
Meccanismo di funzionamento ed indicatori per l'incentivazione della produttività
1. A ciascun obiettivo, a seconda del grado di raggiungimento dello stesso, è attribuito in fase di consuntivazione un livello nella misura di seguito descritta:
• valore inferiore al minimo livello 0
• range di valore minimo: livello 1
• range di valore target: livello 2
• range di valore massimo: livello 3
Per ogni obiettivo sarà quindi calcolato un indicatore di performance rapportando il livello ottenuto al peso attribuito all'obiettivo stesso.
2. Dalla somma dei singoli indicatori di performance, correlati agli obiettivi assegnati a ciascuna Direzione organizzativa, sarà determinato l’'indicatore globale di performance".
3. All'indicatore globale di performance così ottenuto corrisponderà una percentuale che, applicata all'importo target stabilito per l'anno di competenza, determinerà la somma da corrispondere a titolo di premio di risultato, secondo i seguenti parametri:
• punteggio 0 = nessuna erogazione
• punteggio 1 = 70% del target
• punteggio 2 = 100% del target
• punteggio 3 = 130% del target
Per i punteggi che si collocano nelle fasce tra il punteggio 1 e il punteggio 3, la relativa percentuale sarà determinata secondo i criteri di interpolazione lineare.
4. Per il personale al quale non è possibile l'individuazione di specifici obiettivi (es. distaccati) l'indice di performance sarà determinato come media della Società.
Destinatari
1. I destinatari del premio sono tutti i dipendenti, impiegati e quadri - ad esclusione dei quadri per i quali è riconosciuto l’inserimento nel meccanismo di incentivazione MBO - in forza al mese precedente l'erogazione del premio, che abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Il premio di risultato si applicherà, inoltre, anche in favore degli eventuali lavoratori somministrati con gli stessi criteri del personale dipendente.
Modalità di erogazione del premio
1. Il premio di risultato, calcolato con le suddette modalità, ai sensi dell'art. 44, comma 15 del
vigente CCNL, sarà erogato in forma di una tantum entro il mese di luglio dell'anno successivo al periodo di competenza e non avrà nessun riflesso diretto o indiretto su alcun istituto legale o contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
2. Il premio di risultato sarà assoggettato alla normativa di legge in tema di detassazione e di decontribuzione, qualora applicabile.
3. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati in detto anno. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero.
4. In caso di passaggio di categoria avvenuto nell'anno di competenza del premio, gli importi da erogare saranno riferiti pro quota all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è superiore a 15 giorni.
5. Al fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli, sarà applicato un coefficiente di riduzione che tenga conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno. Nel computo delle ore lavorate saranno considerate anche le assenze per ferie, festività abolite, riposi e permessi compensativi, infortunio sul lavoro e malattia professionale, astensione obbligatoria per maternità, il 50% dei giorni di congedo parentale retribuito, permessi sindacali, permessi legge 104, donazione sangue e midollo.
6. Ai fini della quantificazione del premio e della sua erogazione si applicano, oltre alle norme espressamente previste nel presente verbale, le disposizioni dell'art. 44 del vigente CCNL, in quanto applicabili.
Entità del premio
1. L'importo target del premio di risultato aziendale riferito all'inquadramento A1 sarà pari agli importi di seguito indicati:
• anno 2023: € 2.360,00
• anno 2024: € 2.420,00
• anno 2025: € 2.470,00
2. gli importi saranno riparametrati per ogni inquadramento in base alla scala parametrica riportata nella tabella dei "Minimi contrattuali integrati" di cui all'art. 38 del vigente CCNL
3. gli importi relativi agli anni 2023 e 2024 saranno aumentati con l'incremento da destinare a produttività a livello aziendale stabilito dal Protocollo sul trattamento economico allegato all'art. 38 del vigente CCNL.
Decorrenza e durata di validità de/l'Accordo
Il presente accordo è valido per il triennio 2023-2025
Letto, confermato e sottoscritto.
II GME
Le XX.XX
Roma, 20 gennaio 2023
tra
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
rappresentato da: Picchi
(d'ora innanzi la Società o GME)
e
le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILCTEM-CGIL, rappresentata da: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Zinanni FLAEI-CISL, rappresentata da: Testa, Xxxxx, D’Alterio
UILTEC-UIL, rappresentata da: Piras, Pantò, Xxxxxxxxx, Telecki
congiuntamente le parti
Premesso che
⮚ con l'Accordo sindacale siglato in data 23 luglio 2020, le Parti hanno definito, per il triennio 2020-2022, lo stanziamento per i prestiti da erogare al personale della Società, con riferimento all'acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari, per un importo pari a € 250.000,00.
Considerato che
⮚ la Società intende continuare ad erogare ai propri dipendenti, attraverso l'ARCA, i prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari, garantendo uno stanziamento proporzionato rispetto alle domande pervenute;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono su quanto segue:
1. con riferimento ai prestiti da erogare al personale per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari, per il triennio 2023-2025, fatte salve eventuali modifiche della normativa ARCA e dei Regolamenti di attuazione, lo stanziamento annuo è pari a € 250.000,00;
2. la Società si impegna a valutare la possibilità di un eventuale aumento straordinario dello stanziamento, nell'anno in cui lo stesso non fosse sufficiente a far fronte ad un elevato numero di domande presentate;
3. l'attribuzione dei prestiti al personale viene, in ogni caso, deliberata dagli organi dell'Associazione ARCA, secondo quanto previsto dai Regolamenti di attuazione;
4. in particolare, nel rispetto delle norme generali e dei requisiti prescritti per l'erogazione dei prestiti e nel limite degli stanziamenti definiti, l’ARCA continuerà a realizzare quanto necessario a garantire la concessione dei prestiti ai dipendenti attraverso la redazione di una specifica graduatoria.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il GME
Le XX.XX.
Roma, 20 gennaio 2023
tra
il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
rappresentato da: Picchi
(d'ora innanzi Società o GME)
e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILCTEM-CGIL, rappresentata da: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Borioni, Zinanni
FLAEI-CISL, rappresentata da: Xxxxx, Xxxxx, D’Alterio
UILTEC-UIL, rappresentata da: Piras, Pantò, Xxxxxxxxx, Telecki
(d'ora innanzi XX.XX.)
Congiuntamente Le Parti
Premesso che
⮚ L'art. 44 del vigente CCNL prevede l'istituzione a livello aziendale, con accordo tra le Parti, di un Premio di Risultato Aziendale finalizzato ad incentivare la produttività del lavoro (il cui testo, prerogative e contenuto si intendono qui richiamati integralmente);
⮚ le leggi di stabilità 2016 e 2017 hanno modificato l'art. 51 del TUIR introducendo importanti novità in tema di welfare, sia per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e contributive, sia per quanto riguarda il paniere dei servizi fruibili;
⮚ Le Parti, in data 20 gennaio 2023 in linea con quanto previsto dagli artt. 7 "assetti contrattuali" e 44 "premio di risultato" del vigente CCNL, hanno rinnovato l'accordo del 23 luglio 2020 per il triennio 2023-2025, che prevede l'istituzione a livello aziendale di un Premio di Risultato Aziendale finalizzato ad incentivare la produttività del lavoro;
1
Considerato che
⮚ in data 30 maggio 2018, le Parti hanno stipulato un accordo per l'anno 2018 con il quale è stata data ai dipendenti la possibilità di convertire tutto o parte del proprio Premio di Risultato Aziendale in un credito Welfare da utilizzare per il versamento al FOPEN o per richiedere rimborsi per spese sostenute per i propri familiari relativamente ad educazione, istruzione, assistenza per familiari anziani o non autosufficienti;
⮚ in data 12 giugno 2019, le Parti hanno stipulato un accordo al fine di ampliare i destinatari della politica di welfare e i servizi fruibili, attraverso l'utilizzo di una piattaforma Web, nel rispetto di quanto definito dalle Leggi di Stabilità 2016 e 2017 e dall'art. 51 del TUIR (comma 2 lettere a, f, f bis, f ter, f quater);
⮚ in data 23 luglio 2020, le Parti hanno stipulato un nuovo accordo al fine di estendere il periodo di validità al 31 dicembre 2022;
⮚ è intenzione della Società proseguire nella politica di iniziative di welfare aziendale che consentono ai dipendenti di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in vigore, aumentando il potere di acquisto del reddito da lavoro dipendente;
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono nel mantenere la politica di welfare già in essere, che si affiancherà agli istituti sociali aziendali e di settore già operanti negli stessi ambiti (ARCA, FISDE e FOPEN), consentendo di destinare tutto o parte del Premio di Risultato Aziendale (PRA), nei limiti fissati dalla vigente normativa, ai servizi di welfare (''credito welfare") da utilizzare per i servizi e i rimborsi indicati dalla normativa citata e stipulano quanto segue.
Modalità di opzione e conversione del PRA in credito welfare
1. Beneficiari
I beneficiari dell'iniziativa sono tutti i percettori del Premio di Risultato Aziendale che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di erogazione, un reddito di lavoro dipendente nei limiti indicati dalla normativa vigente.
2. Importo del PRA opzionabile in servizi welfare
L'importo massimo del Premio di Risultato Aziendale destinabile ai servizi welfare non potrà essere
2
superiore all'ammontare indicato dalla normativa vigente.
3. Integrazione aziendale
La società in linea con i precedenti accordi, al fine di valorizzare ulteriormente la politica di welfare contribuirà con un credito welfare aggiuntivo pari al 16% del valore utilizzato in servizi Welfare.
4. Destinazione del PRA al welfare
La Società caricherà sulla piattaforma welfare l'importo del Premio Risultato Aziendale spettante a ciascun dipendente e comunicherà il periodo di tempo a disposizione per effettuare la scelta della quota di Premio da destinare a "credito welfare".
La differenza tra l'importo del proprio Premio di Risultato Aziendale e quanto destinato in welfare sarà erogata a titolo di Premio di Risultato Aziendale con la retribuzione di luglio.
5. Servizi Welfare fruibili e modalità
Coerentemente con quanto disciplinato dalla normativa vigente, gli importi così destinati potranno essere utilizzati per beni e/o servizi welfare fruibili sia attraverso il rimborso delle spese sostenute erogato sul cedolino paga, sia con la fruizione diretta dei servizi disponibili attraverso il pagamento diretto dal Gestore della piattaforma al fornitore del servizio.
I servizi welfare disponibili sono indicati dall'arti. 51 del TUIR e riguardano:
• educazione
• ricreazione
• istruzione
• assistenza sociale
• assistenza sanitaria
• previdenza complementare
• culto
• ludoteche
• trasporto pubblico in abbonamento.
Per quanto concerne spese già sostenute per propri familiari in merito ad educazione, istruzione, ludoteca, assistenza familiari anziani o non autosufficienti, potranno essere richieste a rimborso oltre le spese sostenute nell'anno corrente anche le spese sostenute l'anno precedente.
Per quanto concerne il rimborso delle spese mediche, sia per l'anno in corso, sia per l'anno precedente, il dipendente dovrà effettuare l'iscrizione e il pagamento una tantum della quota
3
associativa alla Cassa Sanitaria del Gestore della piattaforma; il rimborso sarà effettuato da quest'ultimo sul conto corrente del dipendente a seguito del versamento effettuato dalla Società pari al rimborso richiesto, che abbatterà il credito welfare del dipendente.
6. Periodo di utilizzo della piattaforma
La piattaforma sarà utilizzabile dal termine del periodo utile per la destinazione del Premio ai servizi welfare (punto 4) fino al 30 novembre dello stesso anno.
L'eventuale importo di credito welfare non utilizzato entro il periodo di utilizzo della piattaforma sarà erogato con la retribuzione del mese di dicembre a titolo di Premio di Risultato Aziendale con la tassazione prevista dalla normativa vigente.
7. Cessazione dal servizio
I dipendenti che cessano dal servizio nel corso dell'anno potranno richiedere i rimborsi entro la data effettiva di cessazione. L'eventuale credito welfare non utilizzato sarà erogato, unitamente alle competenze di fine rapporto.
Decorrenza e durata di validità dell'Accordo
Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2025, ma è subordinato al permanere delle condizioni previste dalle norme di legge.
Pertanto Le Parti concordano sulla necessità di adeguamento dei termini e delle condizioni stabilite con il presente accordo per l'adeguamento alle eventuali modifiche normative in tema di welfare.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il GME
Le XX.XX
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