ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA SS13 PONTEBBANA E A23 –
TANGENZIALE SUD DI UDINE - II LOTTO
(artt. 19 e 20 L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.)
Le Parti:
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- Comune di Basiliano (UD), rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxx Xxxxx;
- Comune di Campoformido (UD), rappresentato dal Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Comune di Lestizza (UD), rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx;
- Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), rappresentato dal Sindaco Xxxxxx Xxxxxxx;
VISTE
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e, in particolare, gli articoli 19 e 20;
- la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”;
PREMESSO CHE
- il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), approvato con DPGR del 15/09/78, n. 0826/Pres., individua il tracciato viario in argomento come parte di quel programma di potenziamento e ristrutturazione del sistema infrastrutturale atto a riequilibrare il territorio regionale e assicurare le condizioni migliori nel rapporto tra insediamenti urbani e produttivi e direttrici di traffico di lunga percorrenza;
- il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con DPGR del 09/12/88, n. 0530/Pres., riprendendo le direttive del PURG, ribadisce l’importanza del tracciato viario in argomento come direttrice per i transiti di lunga percorrenza dall’area veneto – pordenonese a
quella Isontina, alternativa alle direttrici che investono l’ambito urbano di Udine;
- il tracciato viario è stato quindi recepito dal Piano Regionale della Viabilità (PRV), approvato con DPGR del 06/04/89, n. 0167/Pres., quale Piano regionale di settore attuativo del PRIT;
- il progetto preliminare dell’opera è stato approvato dal Compartimento ANAS di Trieste (allora Ente competente e Stazione appaltante) il 19/04/97;
- la Regione ha stipulato una convenzione con ANAS il 29/12/97 (rep. atti regionali n. 6838) sulla base della quale, con atto successivo del 15/06/98, Pos. n. 2, ha affidato alla S.p.A. Autovie Servizi (in seguito confluita in S.p.A. Autovie Venete) l’incarico per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo dell’opera;
- il Comune di Pozzuolo del Friuli ha recepito il tracciato configurato dal progetto preliminare del 1997 nel “Piano strutturale” del Piano Regolatore Generale Comunale attraverso la Variante n. 30, approvata con Delibera del Consiglio comunale del 20/12/00, n. 135, la cui esecutività è stata confermata con DPGR del 22/03/01, n. 082/Pres.;
- l’opera è stata inserita nell’Intesa Generale Quadro per l’individuazione delle infrastrutture e opere interessanti il territorio regionale che rivestono carattere di preminente interesse nazionale, sottoscritta il 20/09/02 ai sensi del D.lgs. 190/02 e s.m.i., in attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 ( di seguito “Legge Obiettivo”) tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti e la Regione e, pertanto, risultava soggetta alle procedure previste dal citato decreto legislativo;
- in data 20/12/02 la Regione, l’ANAS e la S.p.A. Autovie Servizi hanno concordato le modalità di sviluppo delle fasi successive di progettazione nel contesto delle procedure previste dalla “Legge Obiettivo”, da cui è conseguita la necessità di integrare la progettazione definitiva con ulteriori prestazioni (atto aggiuntivo alla convenzione del 15/06/98, Pos. n. 2, stipulato tra la Regione e la S.p.A. Autovie Servizi il 03/12/03, con Pos .n 1);
- il tracciato configurato dal progetto definitivo - elaborato nel contesto delle procedure
previste dalla “Legge Obiettivo” è stato recepito:
- dal Comune di Campoformido nel Piano Regolatore Generale Comunale con la Variante n. 35, approvata con Delibera del Consiglio comunale del 10/11/03, n. 64, la cui esecutività è stata confermata con DPGR del 05/04/04, n. 107/Pres.;
- dal Comune di Basiliano nel Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2004, la cui esecutività è stata confermata con DGR n. 2233 del 27/08/2004;
- dal Comune di Lestizza nel Piano Regolatore Generale Comunale con la Variante n. 9, approvata con Delibera del Consiglio comunale del 12/05/05, n. 26, la cui esecutività è stata confermata con DPGR del 04/10/05, n. 0342/Pres.;
- in forza del combinato disposto del co. 87, art. 4, L.R. 22/07 e s.m.i. e dell’art. 63, L.R. 23/07 e
s.m.i. è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per la gestione della rete stradale trasferita alla Regione, in seguito all’intervenuta efficacia del D.lgs. 111/04, in proprietà (allegato sub A) e in gestione (allegato sub B) del decreto medesimo;
- con deliberazione della Giunta regionale del 23/02/09, n. 418 è stata dichiarata la competenza della Regione sull’opera e, conseguentemente, della. FVG Strade S.p.A quale Stazione Appaltante;
- con deliberazione della Giunta regionale del 06/08/09, n. 1867 è stato approvato il “Programma di interventi 2009-2013”, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 07/10/16, n. 1881, che conferma lo stanziamento per l’opera;
- con convenzione del 27/06/11, Pos. n. 9 la Regione ha incaricato la S.p.A. Autovie Venete “dell’aggiornamento della progettazione relativa al completamento della Tangenziale sud di Udine, tra la SS13 e la A23” e della redazione del “progetto preliminare della tangenziale sud di Udine – II lotto, prevedendo lo sviluppo dell’ipotesi di tracciato completamente esterna al vincolo monumentale di villa Savorgnan – Moro (ora Job) e, come alternativa della parte finale di circa 4
chilometri, l’ipotesi di tracciato adiacente al limite meridionale del vincolo medesimo”, stante il fatto che, nel frattempo, l’apposizione del vincolo monumentale (decreto del Ministero per i Beni culturali e Ambientali del 28/04/98) sul bene riconosciuto di particolare interesse storico
– artistico (ex L. 1089/39) e ubicato a Zugliano, frazione del Comune di Pozzuolo del Friuli, composto dall’immobile denominato “Palazzo Savorgnan – Moro (ora Job)” e della proprietà agricola retrostante, aveva determinato l’incompatibilità del tracciato individuato dal progetto con le aree vincolate e considerato che le istanze presentate dalla Regione al Ministero dei Beni culturali e ambientali per la riperimetrazione del vincolo avevano avuto esito negativo;
- in data 12/07/11 l’allora Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione ha presentato istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto preliminare, redatto a seguito della convenzione del 27/06/11, Pos. n. 9 tra la Regione e la S.p.A. Autovie Venete e con decreto dell’allora Direttore Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 13/10/11, n. 1898 veniva stabilito di assoggettare alla procedura di VIA il progetto preliminare suddetto;
- il Piano regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML), approvato con D.P.Reg. n. 300 del 16/12/11, ha confermato la previsione del PRV inerente il tracciato viario;
- il PRITMML è stato sottoposto a procedura di VAS, il cui esito favorevole è stato deliberato dalla Giunta regionale con parere motivato (DGR del 18/11/11, n. 2197);
- con deliberazione della Giunta regionale del 21/06/12, n. 1158 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera redatto a seguito della convenzione del 27/06/11, Pos. n. 9 tra la Regione e la S.p.A. Autovie Venete, per un ammontare complessivo di € 142.080.316,83 (IVA compresa);
- con deliberazione della Giunta regionale del 25/09/15, n. 1849, la S.p.A. Autovie Venete è stata individuata quale unico Soggetto (art. 57, co. 2, lett. b), D.lgs. 163/06 e s.m.i.) deputato a
completare la prestazioni progettuali antecedenti alla fase di progettazione esecutiva;
- con convenzione del 09/12/15, Pos. n. 58, la Regione ha affidato alla S.p.A. Autovie Venete l’incarico per l’integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, con la previsione dell’alternativa considerata dal progetto preliminare approvato con DGR del 21/06/12, n. 1158 nonché per fornire il supporto tecnico nella fase di svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale, per recepire eventuali prescrizioni in esito a detta procedura, per l’integrazione del progetto definitivo con tutte le componenti necessarie all’appalto integrato e, infine, per fornire il supporto tecnico nella fase di verifica del progetto (art. 112, D.lgs. 163/06 e s.m.i.);
CONSIDERATO CHE
- il tracciato viario del progetto preliminare, approvato il 21/06/12, deve essere interamente recepito nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Pozzuolo del Friuli;
- il tracciato viario del progetto preliminare, approvato il 21/06/12, deve essere aggiornato nei Piani Regolatori Generali Comunali vigenti dei Comuni di Campoformido, Lestizza e Basiliano, anche per quanto riguarda gli espropri;
- a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., che abroga l’art. 1, co. 3bis, L. n. 443/01 (Legge Obiettivo), stante l’interesse strategico perdurante e prevalente alla realizzazione dell’opera, all’interno della programmazione negoziata, lo strumento dell’Accordo di Programma è quello che ha la valenza giuridica per addivenire alla definizione ed attuazione del “programma di realizzazione dell’opera” previsto dal PRITMML e, come strumento da stipularsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20, LR n. 7/00 e s.m.i. e dell’art. 24, co. 2, LR n. 5/07 e s.m.i., garantisce l’accelerazione delle procedure per il soddisfacimento dell’interesse sopra espresso;
PRESO ATTO
- della deliberazione del Consiglio comunale di Pozzuolo del Friuli del 05/08/16, n. 27 che dà
mandato al Sindaco, ai fini del recepimento negli strumenti urbanistici comunali del progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta regionale del 21/06/2012 n. 1158, di addivenire alla conclusione di un Accordo di Programma che costituisca variante e preveda tutte le mitigazioni ambientali strettamente connesse all’opera e per la messa in sicurezza della SR 353 attraverso la realizzazione d’interventi lungo tutto l’abitato di Pozzuolo del Friuli e inoltre preveda l’attivazione della Valutazione d’Impatto sulla Salute (VIS) per l’ambito della frazione di Zugliano interessato dal tracciato viario;
- della richiesta del Sindaco del Comune di Basiliano prot. n. 14447, inoltrata in data 21/12/16 al Direttore del Servizio Lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e avente ad oggetto la proposta d’interventi migliorativi per l’inserimento del progetto;
- della richiesta del Sindaco del Comune di Lestizza prot. n. 4875, inoltrata in data 26/07/17 al Direttore del Servizio Lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e avente ad oggetto la richiesta di una serie di affinamenti progettuali da apportare all’opera e la previsione di un intervento di compensazione;
VISTE
- la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 13/01/17, di riconoscimento del preminente interesse regionale alla promozione dell’Accordo di Programma sotto il profilo istituzionale e urbanistico, finalizzato alla realizzazione dell’opera;
- la trasmissione della suddetta deliberazione alle Amministrazioni comunali interessate con lettere PEC del 18/01/17, prot n. 1266, 1267, 1268, 1269 ed alla S.p.A. Autovie Venete con lettera PEC del 18/01/17, prot. n. 1265;
RITENUTO
- di provvedere, a fronte della delibera del Consiglio comunale di Pozzuolo del Friuli del 05/08/16, n. 27, a introdurre nel PRGC vigente gli interventi d’inserimento territoriale dell’opera ivi richiesti, poiché valutati e ritenuti necessari al raggiungimento dell’obiettivo di
riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML conseguibile con la realizzazione dell’opera e inoltre ad attivare una procedura che consenta di valutare l’Impatto dell’opera sulla Salute della popolazione residente nelle aree interessate dall’infrastruttura;
- di provvedere, a fronte della richiesta del Comune di Basiliano del 21/12/16, prot. n. 14447, ad inserire nel PRGC vigente gli interventi d’ inserimento territoriale dell’opera richiesti, poiché valutati e ritenuti complementari al tracciato, ma fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML e conseguibile con la realizzazione dell’opera;
- di provvedere, a fronte della richiesta del Comune di Lestizza del 25/07/17, prot. n. 4875, ad inserire nel PRGC vigente l’intervento d’inserimento territoriale richiesto poiché valutato e ritenuto opera complementare al tracciato, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di riqualificazione della rete stradale regionale previsto dal PRITTML conseguibile con la realizzazione dell’opera, e di rimandare il recepimento degli affinamenti progettuali alle fase procedurali seguenti il procedimento di V.I.A.;
ATTESO
- che in data 18/07/17, con lettera prot. n. 9539 il Presidente della Regione ha convocato la Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00 per verificare con i rappresentanti delle Parti interessate la possibilità di stipulare un Accordo di Programma finalizzato alla localizzazione dell’opera strategica di preminente interesse regionale denominata “Collegamento della SS13 Pontebbana e A23 – tangenziale sud di Udine - II lotto”;
- che in data 31/07/17 si è tenuta la Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00, nel corso della quale è stata esaminata la bozza dell’Accordo di Programma, corredata degli elaborati progettuali delle Varianti urbanistiche e alla conclusione della quale le Parti hanno manifestato il loro assenso a procedere con la sottoscrizione di un Accordo di Programma per le finalità sopra indicate;
- di precisare che, a fronte della richiesta intervenuta in sede di conferenza preliminare di data 31/07/2017 da parte del Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli, vi è la necessità di estendere in prossimità dell’abitato di Zugliano l’area oggetto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio al fine di realizzare a nord e a sud del tracciato aree di mitigazione ambientale di profondità di almeno 60 metri, misurati a partire dal limite della pavimentazione stradale;
VISTI
- gli esiti della Conferenza ex art. 19, co. 4, LR n. 7/00 che prevedono di apportare alcune modifiche migliorative al testo dell’Accordo di Programma ai relativi elaborati progettuali, come meglio specificate nel verbale del 31/07/2017, inoltrato ai partecipanti in data 10/10/2017 con nota prot. n. 0013197/P;
DATO ATTO
- che la S.p.A. Autovie Venete, incaricata dalla Regione con Atto del 21/04/17, Pos. n. 45 (aggiuntivo alla Convenzione del 09/12/15, Pos. n. 58), ha predisposto gli elaborati progettuali delle Varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Campoformido, di Lestizza e di Basiliano;
- che a seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 20 della LR 7/2000, si determinano le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici e viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree indicate;
ATTESO
- che sui progetti di Variante degli strumenti urbanistici generali relativi all’oggetto del presente Accordo di Programma si sono espressi:
1. il Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente, energia della Regione con parere del 30/11/17, n 0052560/P , ai sensi degli artt. 10 e 11, L.R. n. 27/88 e dell’art. 20, co. 2, LR 16/09 e s.m.i., confermato con parere del 25/01/2019, prot. n. 0003963/P;
2. La Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 0005327/A del 24/01/2018, ha espresso parere favorevole
DATO ATTO
- che sui progetti di Variante degli strumenti urbanistici generali vigenti relativi all’oggetto del presente Accordo di Programma sono stati acquisiti:
- la dichiarazione del 18/03/2019, n. 17129/A, resa dal Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, ai sensi dell’art. 166, LR n. 26/12;
- che con delibera della Giunta regionale del 09/03/18, n. 526, è stato rinnovato il processo di V.A.S.;
VISTE
- la deliberazione della Giunta regionale del 21/12/18, n. 2458 ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 152/2006 di consultazione di VAS;
- la deliberazione della Giunta regionale del 19/03/19, n. 439 ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di parere motivato;
- la deliberazione della Giunta regionale del 19/03/19, n. 440 di approvazione dello schema di Accordo di Programma, corredato degli allegati ivi indicati, e di autorizzazione alla stipula dello stesso;
VISTE
- la deliberazione del Consiglio comunale di Pozzuolo del Friuli del 05/08/16, n. 27 che da mandato al Sindaco alla stipulazione dell’Accordo di programma;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Campoformido n. 57 del 18/03/2019 che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Sindaco alla sottoscrizione;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Lestizza n. 21 del 18/03/2019 che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Sindaco alla sottoscrizione;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Basiliano n. 50 del 19/03/2019 che approva la bozza dello schema di Accordo di programma e autorizza il Sindaco alla sottoscrizione
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono e stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito Accordo).
2. L’Accordo è formulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20, L.R. 7/00 e s.m.i..
Art. 2 - Finalità e oggetto dell’Accordo
1. L’Accordo è finalizzato alla localizzazione dell’opera strategica di preminente interesse regionale denominata “Collegamento della SS13 Pontebbana e A23 – tangenziale sud di Udine - II lotto”, con l’effetto d’inserire il tracciato della stessa nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente di Pozzuolo del Friuli e di aggiornarlo nei Piani Regolatori Generali Comunali vigenti dei Comuni di Campoformido, Lestizza e Basiliano, nonché prevedere negli stessi i seguenti interventi d’inserimento territoriale connessi all’opera per un importo complessivo stimato di euro 3.750.000,00:
a) trasformazione dell’intersezione esistente in un’intersezione a rotatoria tra la SR 353 (Km 7+850) e xxx xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx;
b) trasformazione dell’intersezione esistente in un’intersezione a rotatoria tra la SR 353 (Km 8+320) e via della Cavalleria, in Comune di Pozzuolo del Friuli;
c) trasformazione dell’intersezione esistente in un’intersezione a rotatoria tra la SR 353 (Km 8+600), via Xxxxx e via Madonna della Salute, in Comune di Pozzuolo del Friuli;
d) realizzazione di una pista ciclabile sulla SR 353 (dal Km 8+600 al Km 10+100) con
impianto semaforico in Comune di Pozzuolo del Friuli;
e) sistemazione dell’intersezione tra la XX 000 (xx 6+400) e via della Statua, in Comune di Pozzuolo del Friuli;
f) trasformazione dell’intersezione esistente in un’intersezione a rotatoria tra la XX 00 “Ponte di Madrisio” e la strada comunale Galleriano – Nespoledo, in Comune di Lestizza;
g) trasformazione dell’intersezione esistente in un’intersezione a rotatoria tra la SS 13, via Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx e via Friuli nella frazione di Basagliapenta, in Comune di Basiliano;
2. A tal fine le Parti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.
3. Le finalità di cui al presente articolo sono perseguite nell’ambito degli interessi istituzionali delle Parti.
Art. 3 – Altre opere
1. Le Parti concordano che la sistemazione dell’area a parcheggio tra Via Codroipo (SS 13) e Piazza
X. Xxxxxxxxx, nella frazione di Basagliapenta, e le opere di dissuasione della velocità in ingresso per il traffico di passaggio nella frazione di Orgnano da Via Podgora, in Comune di Basiliano, vengano finanziate dalla Regione con gli stanziamenti già previsti in appositi capitoli del bilancio regionale.
Art. 4 – Varianti urbanistiche
1. Al fine della localizzazione dell’opera denominata “Collegamento della SS13 Pontebbana e A23
– Tangenziale sud di Udine - II lotto” e degli interventi d’inserimento territoriale dell’opera di cui all’art. 2, vengono apportate le conseguenti variazioni ai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali dei Comuni territorialmente interessati che determinano:
La Variante n. 51 al Piano Regolatore Generale Comunale di Pozzuolo del Friuli che è composta dai seguenti elaborati, che vengono allegati sub A) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale:
- A0100 Relazione di variante;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.1) - scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.2) - scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.3) - scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.4) - scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.1) - scala1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.2) - scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.3) - scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.4) - scala 1:5.000;
- A0401 Piano Struttura, Elementi strutturali, obiettivi invarianti, strategie di piano - Stato di fatto - scala 1:10.000;
- A0402 Piano Struttura, Elementi strutturali, obiettivi invarianti, strategie di piano - Stato di fatto - scala 1:10.000;;
- A0500 Estratto Norme tecniche di attuazione - Testo Vigente e Variante;
- A0600 Relazione paesaggistica;
- A0700 Relazione geologica;
- A0800 Asseverazioni e attestazioni.
La Variante n. 83 al Piano Regolatore Generale Comunale di Campoformido che è composta dai seguenti elaborati, che vengono allegati sub B) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale:
- B0100 Relazione di variante;
- B0201 Zonizzazione - Stato di fatto (generale est) - scala 1:5.000
- B0202 Zonizzazione - Stato di fatto (generale ovest)- scala 1:5.000;
- B0203 Zonizzazione - Stato di fatto – Legenda – scala 1:5.000;
- B0301 Zonizzazione – Variante (generale est) – scala 1:5.000;
- B0302 Zonizzazione – Variante (generale ovest) – scala 1:5.000;
- B0303 Zonizzazione – Variante – Legenda – scala 1:5.000;
- B0401 Strategie di Piano - Stato di fatto – scala 1:10.000;
- B0402 Strategie di Piano – Variante – scala 1:10.000;
- B0500 Estratto Norme tecniche di attuazione - Testo Vigente e Variante – Estratto Obiettivi. Strategie - Testo vigente e Variante;
- B0600 Relazione paesaggistica;
- B0700 Relazione geologica;
- B0800 Asseverazioni e attestazioni.
La Variante n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale di Lestizza che è composta dai seguenti elaborati, che vengono allegati sub C) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale:
- C0100 Relazione di variante;
- C0201 Zonizzazione - Stato di fatto – scala 1:7.500;
- C0202 Zonizzazione – Variante – scala 1:7.500;
- C0301 Piano Struttura - Stato di fatto – scala 1:10.000;
- C0302 Piano Struttura – Variante – scala 1:10.000;
- C0400 Estratto Norme tecniche di attuazione - Testo Vigente e Variante – Estratto Obiettivi. Strategie - Testo vigente e Variante;
- C0500 Relazione paesaggistica;
- C0600 Relazione geologica;
- C0700 Asseverazioni e attestazioni.
La Variante n. 38 al Piano Regolatore Generale Comunale di Basiliano che è composta dai seguenti elaborati, che vengono allegati sub D) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale:
- D0100 Relazione di variante;
- D0201 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Stato di fatto (generale sud) – scala 1:5.000;
- D0202 Zonizzazione - Stato di fatto – Legenda – scala 1:5.000;
- D0301 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Variante (generale sud) – scala 1:5.000;
- D0302 Zonizzazione – Variante – Legenda – scala 1:5.000;
- X0000 Xxxxxxxx Xxxxx tecniche di attuazione - Testo Vigente e Variante – Estratto Obiettivi. Strategie - Testo vigente e Variante;
- D0500 Relazione paesaggistica;
- D0600 Relazione geologica;
D0700 Asseverazioni e attestazioni. L’elenco delle particelle su cui apporre il vincolo preordinato all’esproprio che viene allegato sub E) al presente Accordo e di cui forma parte integrante e sostanziale.
Art. 5 - Apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio
1. Le Parti danno atto che, ai sensi dell’art. 10, DPR 327/2001 e s.m.i., con l’efficacia del presente accordo di programma è disposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’opera denominata “Collegamento della SS13 Pontebbana e A23 – Tangenziale sud di Udine - II lotto” e sulle opere d’inserimento territoriale di cui all’art. 2 come individuate nelle Varianti urbanistiche allegate all’Accordo quale parte integrante e sostanziale.
Art. 6 - Regime abilitativo degli interventi
1. Le opere di viabilità elencate all’art. 2 sono soggette ad accertamento di conformità urbanistica da parte delle Amministrazioni comunali interessate (art. 10, co. 4, LR n. 19/09 e s.m.i. - Codice regionale dell’edilizia), poiché la realizzazione delle stesse è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva alla FVG Strade S.p.A.
Art. 7 – Valutazione degli impatti dell’opera sulla salute
1. Gli impatti sulla salute della popolazione residente sono un aspetto particolarmente approfondito. Prima del processo di V.A.S. è stata effettuata la Valutazione d’Impatto sulla Salute
per la pubblica amministrazione (XXX.xx) che, sviluppata nell’ambito del Progetto “Moniter” dal Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie del Ministero della Salute, è uno strumento di supporto a tutti i decisori, basato su conoscenze sistematiche e pubblicamente condivise attraverso i contributi dei Soggetti/Enti portatori di interesse (Stakeholders), che consente di scegliere fra diverse alternative rispetto alle conseguenze future sulla salute della popolazione residente nell’area interessata dall’opera in oggetto, con particolare attenzione agli interventi che s’intendono mettere in atto al fine di mitigarne gli effetti negativi. Nell’ambito dei documenti di V.A.S. è ricompreso il report di XXX.xx che prevede un “monitoraggio dei flussi di traffico, della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico allo scopo di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione. Nell’ambito dei documenti di V.A.S. è presente inoltre l’elaborato ”Analisi di prossimità della popolazione potenzialmente esposta all’inquinamento atmosferico indotto da traffico a seguito della realizzazione del II lotto della tangenziale sud di Udine” sviluppato dall’ASS
n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”.
2. La documentazione relativa al progetto da presentare in sede di procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale dovrà contenere le indicazioni di cui alle prescrizioni del parere motivato di V.A.S.. L’individuazione puntuale delle misure di mitigazione e delle specifiche dell’azione di monitoraggio saranno effettuate nell’ambito della Valutazione d’Impatto Ambientale. .
Art. 8 – Soggetti attuatori - Obbligazioni e adempimenti comuni
1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, s’impegnano a:
a) rispettare i termini e le condizioni concordati ed indicati nell’Accordo;
b) utilizzare forme d’immediata collaborazione e di stretto coordinamento.
Art. 9 – Impegni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
1. La Regione s’impegna a:
a) finanziare la realizzazione degli interventi d’inserimento territoriale connessi all’opera di cui agli articoli 2 e 3, attraverso gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli del bilancio
regionale;
b) realizzare un monitoraggio dei flussi di traffico presente sulla rete stradale regionale interessata dalla realizzazione dell’opera, sia antecedente che seguente l’entrata in esercizio dell’opera stessa, al fine di individuare eventuali ulteriori azioni e misure di mitigazione nel caso di criticità legate alle variazioni di traffico;
c) reperire e finanziare integralmente le eventuali opere di mitigazione e/o azioni che si rendessero necessarie a seguito del monitoraggio di cui alla lettera b).
Art. 10 – Impegni delle Amministrazioni comunali
1. Le Amministrazioni comunali s’impegnano, per quanto di propria competenza, a prestare il necessario supporto allo svolgimento delle procedure previste dal DPR n. 327/01 e s.m.i. ed attuare gli adempimenti per il completamento dell’attività espropriativa, conseguenti agli effetti urbanistici dell’Accordo.
2. Le Amministrazioni comunali s’impegnano a predisporre le Varianti ai propri strumenti urbanistici generali che fossero ritenute necessarie per l’inserimento delle prescrizioni derivanti dalla conclusione della procedura di VIA e a quelle necessarie a seguito del monitoraggio di cui all’art. 9, comma 1 lettera b) del presente Accordo.
3. Le eventuali Varianti di cui al comma 2 del presente articolo non incidono sui contenuti dell’Accordo.
4. Le Amministrazioni comunali s’impegnano a rilasciare i titoli abilitativi per tutte le opere di viabilità elencate nell’art. 2, ai sensi del comma 4, articolo 10 della LR n. 19/09 e s.m.i..
Art. 11 – Effetti giuridici dell’Accordo
1. L’Accordo può venir modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti, con la procedura di cui all’articolo 19, LR n. 7/00 e s.m.i., ad eccezione delle modifiche non sostanziali proposte ed approvate dal Collegio di Xxxxxxxxx. L’Accordo è efficace per la Regione solo dopo aver ottenuto tutte le approvazioni cui lo stesso è soggetto ed essere stato reso esecutivo a norma di legge.
2. Le Parti che stipulano l’Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con lo stesso.
3. Le Parti che stipulano l’Accordo sono tenute a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dello stesso, attesa l’efficacia di legge per le parti del medesimo ai sensi dell’articolo 34, D.lgs. 267/00 e s.m.i..
Art. 12 - Procedura di approvazione ed entrata in vigore dell’Accordo – Efficacia
1. L’Accordo viene sottoposto alle procedure di approvazione degli artt. 19 e 20, LR n. 7/00 e s.m.i., che prevedono i seguenti adempimenti:
a) ratifica da parte dei Consigli comunali interessati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo;
b) approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
c) pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L’Accordo, approvato con decreto del Presidente della Regione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’Accordo è svolta da un Collegio composto da un rappresentante di tutte le Parti e presieduto dal Soggetto che rappresenta la Regione.
2. Sono compiti del Collegio:
a) la vigilanza sul rispetto dell’Accordo;
b) il controllo sullo stato di attuazione delle finalità dell’Accordo e sugli impegni delle Parti;
c) il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza di ciascuna delle Parti;
d) la promozione di ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
e) l’individuazione e l’analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti le finalità dell’Accordo, proponendo le soluzione idonee al loro superamento;
f) dirimere in xxx xxxxxxx xx eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e attuazione dell’Accordo;
g) la proposta alle Parti di eventuali modifiche da apportare all’Accordo;
h) l’approvazione di modifiche non sostanziali all’Accordo.
4. La partecipazione al presente Xxxxxxxx non dà diritto all’indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.
Art. 14 - Durata
1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla data della sua approvazione e comunque mantiene la sua efficacia per due anni successivi all’entrata in esercizio del collegamento della SS
n. 13 - Pontebbana e A23 – Tangenziale sud di Udine - II Lotto per quanto attiene il monitoraggio di cui al precedente art. 9 co.1 lett. b).
2. L’Accordo può venire modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all’articolo 19 della legge regionale 7/2000.
Art. 15 - Controversie
1. Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell’Accordo il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria di Trieste.
2. In ogni caso, prima di adire l’Autorità giudiziaria, le Parti s’impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell’ambito del Collegio di cui all’art. 13 che, a tal fine, deve essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di conciliazione, le Parti hanno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità giudiziaria.
Art. 16 – Disposizioni generali e finali
1. L’Accordo è vincolante per le Parti.
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
Art. 17 – Allegati
1. Sono Allegati parte integrante e sostanziale dell’Accordo le Varianti urbanistiche, l’Elenco delle particelle su cui apporre il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 4, nonché il quadro di unione territoriale (sub F) e il Rapporto ambientale comprensivo dei relativi allegati (sub G) L’Accordo è sottoscritto a Udine, addì 22 marzo 2019.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato in modalità digitale Comune di Pozzuolo del Friuli Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato in modalità digitale
Comune di Campoformido Xxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato in modalità digitale Comune di Lestizza Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato in modalità digitale Comune di Basiliano Marco Del Negro
Firmato in modalità digitale