DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA DELL’AREA VASTA N. 4 N. 708/AV4 DEL 21/09/2021 Oggetto: CONTRATTO PONTE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D. LGS. 50/2016 AREA VASTA 4 – NUMERO GARA 8166551– AFFIDAMENTO IL...
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA | |||
DELL’AREA VASTA N. 4 | |||
N. | 708/AV4 | DEL | 21/09/2021 |
Oggetto: CONTRATTO PONTE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE EX ART. 63 COMMA 2 LETT. X XXX X. XXX. 00/0000 XXXX VASTA 4 – NUMERO GARA 8166551 – AFFIDAMENTO | |||
IL DIRETTORE DELLA DELL’AREA VASTA N. 4 |
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VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente UOSD Supporto all’Area Controllo di Gestione e UOC Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza circa la compatibilità economica
- D E T E R M I N A -
1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c
D. Lgv. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di apparecchiature per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare alla Vitalaire Italia Spa (C.F. 02061610792), con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00;
3. Di precisare che l’importo complessivo sarà di € 1.430.154.06 oltre IVA 4% (€ 1.487.360,22 Iva inclusa) riferito ad una durata di mesi 12, dall’01.07.2021 al 30/06/2022, con opzione di proroga di ulteriore mesi 12, entro il limite di € 3.500.000,00;
4. Di dare atto che il rapporto negoziale con l’aggiudicatario sarà regolato dal contratto d’appalto allegato al presente atto;
5. di dare atto della nomina del Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, Direttore dell’UOC Acquisti e Logistca a RUP della presente procedura, coadiuvato dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di collaboratore semplice;
6. di individuare la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dell’UOC Farmacia quale Responsabile dell’esecuzione relativamente alla fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso domiciliare e il Responsabile pro-tempore Macroarea Distretto Responsabile dell’Esecuzione relativamente alla fornitura di apparecchiature per ossigenoterapia e ventiloterapia;
7. di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all’art. 32 D.Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento), come da allegato n. 2;
8. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi “aggiudicazione”;
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
11. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell’art. 26 comma 6 LR 26/96.
Firma
Il Direttore dell’AREA VASTA 4 Dott. Xxxxxxx Xxxxxx
La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - (UOC ACQUISTI E LOGISTICA)
Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti precedente); D. Lgv. 50/2016 (codice degli appalti).
Con Determina n. 730 DG/ASUR del 22/10/2015 veniva affidato in esito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, comma 2, lett. d) X.Xxx. 163/2006 l’appalto quadriennale di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per tutte le 5 Aree Vaste, come segue:
- Lotto 1/AV1: Linde Medicale;
- Lotto 2/AV2: Sapio Life;
- Lotto 3/AV3: VitalAire;
- Lotto 4/AV4: VitalAire;
- Lotto 5/AV5: Linde Medicale.
Successivamente, con Determina n. 624 DG/ASUR del 23/10/2020 si esercitava l’opzione di proroga contrattualmente prevista di mesi 12 prevista dal punto n. 3 del dispositivo del succitato atto a beneficio delle Aree Vaste 1-5. L’opzione è scaduta per tutti i contratti alla data del 30/06/2021. Nella medesima determina n. 624 DG/ASUR del 23/10/2020 al punto n. 8 del dispositivo si delegavano le singole Aree Vaste all’adozione di ulteriore eventuale provvedimento di proroga tecnica o nuovo affidamento a titolo di contratto ponte, qualora alla data del 30/06/2021 non risultasse utilmente aggiudicata la nuova gara ASUR di pari oggetto. Con PROT. n. 0024929 del 04/05/2021 si comunicava a tutte le Aree Vaste la scadenza del contratto in oggetto, sottolineando la necessità di procedere ad autonomo affidamento (xxx.xx agli atti). Stante l’approssimarsi della scadenza del summenzionato contratto e l’assenza di gara di pari oggetto utilmente aggiudicata dal soggetto aggregatore, in conformità alle previsioni del DPCM 24/12/2015 che individua il summenzionato appalto tra le categorie di beni e servizi per le quali le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore (SUAM per la Regione Marche) per la stipula dei relativi contratti, con competenza esclusiva dei predetti soggetti allo svolgimento delle relative procedure di gara e nelle more dell’espletamento della medesima, al fine di garantire le relative forniture senza soluzione di continuità, la scrivente UOC Acquisti e Logistica AV4 riteneva necessario procedere con un contratto ponte, ex art. 63, co. 2, lett. c, del D.lgs 50/2016, per la durata di mesi 12, dall’01.07.2021 al 30/06/2022, previa valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche, salva la facoltà di revoca in caso di approvazione di un nuovo Accordo Quadro.
Il Direttore della UOC Acquisti e Logistica Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, responsabile del presente procedimento (RUP), nominava la scrivente Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx collaboratore del RUP.
Al fine di valutare il permanere dell’esigenza e dei presupposti per procedere ad eventuale proroga tecnica e contratto ponte, in data 9 aprile 2021, il succitato collaboratore, considerato l’approssimarsi della scadenza del summenzionato contratto, richiedeva alla UOC Farmacia e alla Macro Area Distretto una valutazione circa la diligenza nell’esecuzione del contratto in oggetto da parte della Vitalaire Spa, nonché l’indicazione della spesa annua (doc.ti agli atti). Con email del 28/04/2021 il Direttore della Macro Area Distretto Dott. Xxxxxxxx Xxxxxx chiedeva chiarimenti in merito alla richiesta formulata dalla scrivente, che venivano tempestivamente evasi in pari data (doc.ti agli atti). Con nota ID 796267 del 03/05/2021 (xxx.xx agli atti) il Dott. Xxxxxxxx Xxxxxx confermava il permanere dell’esigenza, compresa quella relativa all’ADI alta specializzazione contrattualmente prevista per i seguenti soggetti: RP e RE; JM; DGT. Esprimeva, altresì, una positiva valutazione sulla diligente esecuzione del contratto da parte del predetto operatore economico (xxx.xx agli atti).
Il connesso e conseguente affidamento risulta coerente alla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, che forniva indicazioni operative circa la legittima gestione del periodo transitorio inevitabilmente intercorrente tra la scadenza del contratto preesistente e l’utile aggiudicazione della nuova gara d’appalto del soggetto aggregatore, come segue: “Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM 24.12.2015, in caso di gara non ancora bandita dall’Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L’Ente del SSN verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni…) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie: stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art.57 comma 2 lett. c del Codice degli Appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente”.
In data 07/05/2021 la scrivente avviava negoziazione preliminare tramite richiesta alla VitalAire Spa di conferma delle condizioni economiche e tecniche previgenti (xxx.xx agli atti). Con offerta preliminare Prot. n. 1631/UG/DOM-VI-sg del 14/05/2021 (xxx.xx agli atti) la VitalAire confermava le stesse condizioni contrattuali già in essere (xxx.xx agli atti). Successivamente con lettera d’invito del 27/05/2021 (PROT. 0029751) si invitava all’offerta e si trasmettevano le condizioni particolari di contratto e disciplinare di gara, con scadenza per la presentazione della documentazione richiesta al 09/06/2021. La VitalAire con Prot. 1696 del 04/06/2021 richiedeva chiarimenti in merito alla menzionata lettera d’invito con contestuale richiesta di proroga del termine (xxx.xx agli atti). La scrivente UOC Acquisti e Logistica con PROT. 0032121 del 10/06/2021 concedeva la proroga chiarendo le questioni sollevate dall’operatore economico. La VitalAire Spa trasmetteva quindi l’offerta definitiva entro il termine concesso del 17/06/2021.
Si dà atto della congruità dell’offerta economica e della conformità dell’offerta tecnica coincidente con l’oggetto dell’appalto precedente.
Si dà atto che i direttori dell’esecuzione (DEC) del presente procedimento sono il Direttore pro-tempore della Macro Area Distretto dell’Area Vasta 4 e il Direttore dell'UOC farmacia o loro delegati.
Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per mesi 12. per gli anni 2021 e 2022 sarà resa coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina DGASUR n. 94 del 19/02/2021 (CUI: F02175860424201944008) e compatibile con il budget 2021 assegnato provvisoriamente con Determina 395 ASUR DG 2021 e sarà reso compatibile con il budget 2022 quando definito ed assegnato:
Competenza | Conto Xx.Xx | Descrizione conto | Importo € | Rif. sub autorizzazione/ prenotazione |
2021 | 0505120101 | Acquisti di atre prestazioni sanitarie | 49.943,75 | AV4 Aut. 137 sub 2 |
2021 | 0511020105 | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | 521.469,28 | AV4 Aut. 1 sub 3 |
2021 | 0501010107 | Acquisti in DPC di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 172.267,08 | Av4 Aut. 21 sub 14 |
2022 | 0505120101 | Acquisti di atre prestazioni sanitarie | 49.943,75 | AV4 Aut. 137 sub 2 |
2022 | 0511020105 | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | 521.469,75 | AV4 Aut. 1 sub 3 |
2022 | 0501010107 | Acquisti in DPC di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 172.267,08 | Av4 Aut. 21 sub 14 |
Non sussistono costi per incentivi ex art. 113 D. Lgv. 50/2016.
Per le ragioni sopra esposte si propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:
• Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
▪ Di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c D. Lgv. 50/2016, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di apparecchiature per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare alla Vitalaire Italia Spa (C.F. 02061610792), con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00;
▪ Di precisare che l’importo complessivo sarà di € 1.430.154.06 oltre IVA 4% (€ 1.487.360,22 Iva inclusa) riferito ad una durata di mesi 12, dall’01.07.2021 al 30/06/2022, con opzione di proroga di ulteriore mesi 12, entro il limite di € 3.500.000,00;
▪ Di dare atto che il rapporto negoziale con l’aggiudicatario sarà regolato dal contratto d’appalto allegato al presente atto;
▪ di dare atto della nomina del Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx, Direttore dell’UOC Acquisti e Logistca a RUP della presente procedura, coadiuvato dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di collaboratore semplice;
▪ di individuare la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dell’UOC Farmacia quale Responsabile dell’esecuzione relativamente alla fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso domiciliare e il Responsabile pro- tempore Macroarea Distretto Responsabile dell’Esecuzione relativamente alla fornitura di apparecchiature per ossigenoterapia e ventiloterapia;
▪ di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all’art. 32 D.Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento), come da allegato n. 3;
▪ Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
▪ Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi “aggiudicazione”;
▪ Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
▪ Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell’art. 26 comma 6 LR 26/96.
Fermo, 28/07/2021
Il funzionario istruttore
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore UOC Supporto Area Acquisti e Logistica
Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica, il dirigente amministrativo UOSD Supporto all’Area Controllo di Gestione, attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al budget 2021 provvisoriamente assegnato con Determina 395 ASURDG 2021 e sarà reso compatibile con il budget 2022 quando definito ed assegnato.
Il Dirigente Amministrativo UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Il direttore UOC Area Supporto Contabilità Xxxxxxxx e Xxxxxxx attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.
Il Dirigente Amministrativo UOC Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
- ALLEGATI -
Allegato 1: Condizioni particolari di contratto
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO CIG 8771635630
1. Oggetto e obiettivi
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura a lotto unico, suddiviso in 14 sub-lotti, di ossigeno terapeutico liquido e gassoso attraverso le farmacie convenzionate ed attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, per un importo presunto complessivo di € 1.500.000,00 ed una durata iniziale di mesi 12, salvo opzioni. Le condizioni ed obbligazioni contrattuali sono quelle già vigenti e stabilite nel precedente affidamento di identico oggetto, di cui alla determina di aggiudicazione 730 DG/ASUR 2015 e successiva opzione contrattualmente prevista 624 DG/ASUR 2020; che rinviano per relationem alle condizioni di fornitura generali identiche a quelle del contratto principale aggiudicato con gara d’appalto 730/ASURDG2015 “Appalto quadriennale di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare in nome e per conto delle Aree Vaste 1-5, suddiviso in n°5 lotti corrispondenti alle succitate Aree Vaste”.
2. Pagamenti
Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall’offerta economica del 09/06/2014 (PROT. n. 237/UG/DOM – MF/sg – del 9/6/2014), confermate con nota Prot. n. 1631/UG/DOM del 14/05/2021. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica; codice commessa #MWAQ7R#. Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di prestazioni periodiche o continuative, l’aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogene e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l’aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. L’aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l’emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell’aggiudicatario fino a che quest’ultimo non dimostri l’avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l’aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.
3. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva di € 150.000,00 pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa
dell’aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l’aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione.
4. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto. L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell’esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 75.000,00 pari al cinque per cento dell’ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di
€ 5.000.000,00. L’obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell’esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell’esecuzione risultante dal contratto ovvero dall’effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. L’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d’urgenza, entro il termine di avvio dell’esecuzione stessa. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. Qualora l’aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.
5. Xxxxxx e avvio esecuzione
L’aggiudicatario garantisce l’avvio dell’esecuzione dall’01/07/2021 (termine iniziale), senza soluzione di continuità rispetto al precedente appalto di identico oggetto in scadenza alla data del 30/06/2021. Fermo quanto stabilito dall’art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12, con opzione di proroga o rinnovo fino ad ulteriori mesi 12, anche frazionabili, ai sensi dell’art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. La proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto e sarà considerata opzione ai sensi dell’art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all’interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante. In caso di apparecchiature o beni in noleggio, la durata di ciascuno dei singoli noleggi cessa con il termine finale del contratto, fatta salva la durata minima di mesi 12 nel caso di nuovi noleggi attivati (data di positivo collaudo) nel corso degli ultimi dodici mesi di contratto.
6. Revisione prezzi
Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.
7. Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all’UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/0000000 tel. 0734/0000000 PEC xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l’aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti “di filiera” un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l’aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti “di filiera”. Inoltre, qualora l’aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Importo e variazioni
Fermo quanto stabilito dall’art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è di € 1.500.000,00, escluse opzioni non ancora esercitate. Richiamato l’art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione in caso di sopravvenuta riduzione del numero dei pazienti in carico; oppure in aumento nel limite di € 3.500.000,00 l’importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni, qualora esercitate. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all’oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell’importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili. Ogni variazione dell’importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell’art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.
9. Responsabile di commessa
L’aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l’aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all’appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l’oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l’utilizzo della PEC. Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell’offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell’equivalenza tecnica del curriculum.
10. Informazioni relative all’appalto
L’aggiudicatario assume l’obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).
11. Attestazione corretta esecuzione
Con riferimento alla regolare esecuzione dell’appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «… acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l’aggiudicatario intendesse comunque richiedere un’attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all’UOC Bilancio AV4 all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità:
oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.
12. Risoluzione
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a. Xxxxxxx, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016;
b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto;
c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
e. interruzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
f. mancato pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo;
g. violazione degli obblighi di riservatezza;
h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
i. violazione degli obblighi di sicurezza;
j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.
13. Foro competente
La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto è devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.
14. Cessione di contratto
Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all’infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.
15. Subappalto
Stante l’infungibilità dell’appalto, ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016 l’aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 40% le sole prestazioni accessorie oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest’ultimo o del concorrente, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto si richiama quanto previsto dall’art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine
per l’eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui l’Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.
16. Penali
In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall’inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all’importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - XX00X0000000000000000000000; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l’obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.
17. Patto di integrità
Il Patto d’Integrità ASUR, disponibile al link xxxx://000.00.00.00/xxx/xxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxx, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.
18. Riservatezza
I dati dell’aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall’ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l’informativa di cui all’art.13 GDPR. L’aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell’ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all’espletamento dell’appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L’aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull’operato dei propri incaricati del trattamento. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario da atto del ricevimento dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
19. Nomina Responsabile trattamento dati e relative istruzioni
Le parti riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell’aggiudicatario per conto dell’ASUR MARCHE, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l’azienda sanitaria, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, l’aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:
a. il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b. b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
c. c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all’azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
d. d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
e. e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura
confidenziale dei dati personali trasmessi dall’azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
f. f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
g. g) Xxxxx inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l’azienda sanitaria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
h. h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
i. il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
j. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub– responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
k. l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
l. m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
m. n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;
n. o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
o. p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all’esecuzione del presente contratto.
20. Sicurezza
L’aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l’adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell’aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all’oggetto della presente fornitura.
Allegato 2: Elementi essenziali dell’appalto
- Oggetto: fornitura di apparecchiature per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per le necessità dell’ASUR Area Vasta 4 di Fermo;
- Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c) X.Xxx.
50/2016;
- Durata: mesi 12;
- Importo: € 1.430.154.06 oltre IVA 4% (€ 1.487.360,22 Iva inclusa);
- Lotti: 1;
- Opzioni: variazione in aumento fino ad un massimo di € 3.500.000,00 oltre IVA;
- Criterio di aggiudicazione: negoziazione;
- Criteri di selezione dei concorrenti: candidato xxxxxx xxxxxxxxxxx previo interpello diretto; in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- Oneri per la sicurezza non sussistenti, salvo diversa e successiva valutazione limitatamente ai rischi da interferenza, che saranno verificati in fase di adesione e stipula degli accordi attuativi da parte di ciascuna Area Vasta;
- RUP: Dott. Xxxxxx Xx Xxxxx;
- CIG 8771635630.