Accordo per l'utilizzo di personale a tempo parziale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell’art. 1 co. 557 della Legge n. 311/2014, in attuazione dell’art. 29 bis della Legge regionale n.12/95 e ss.mm.ii., al fine di favorire l’esercizio...
Accordo per l'utilizzo di personale a tempo parziale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell’art. 1 co. 557 della Legge n. 311/2014, in attuazione dell’art. 29 bis della Legge regionale n.12/95 e ss.mm.ii., al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni finanziarie e di gestione del personale degli Enti Parco Naturali Regionali della Liguria.
L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di maggio con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
- La Regione Liguria, rappresentata dal Dott. Xxxxx Xxxxxxx nella qualità di Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione, Settore Personale;
- L’Ente Parco regionale di Montemarcello Magra Vara rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nella qualità di Direttore;
- L’Ente Parco regionale delle Alpi Liguri e l’Ente Parco regionale dell’Antola, rappresentati dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nella qualità di Direttore;
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art.15 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 14 del C.C.N.L. Regioni e autonomie locali del 22/01/2004, prevede “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante accordo e previo assenso dell’ente di appartenenza. L’accordo definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (…)”;
- l’art.1 comma 124 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) autorizza gli Enti ad utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante accordo e previo assenso dell’ente di appartenenza, c.d. “scavalco condiviso”, disciplina assimilabile anche alle posizioni dirigenziali sia pur non disciplinata dal CCNL di comparto;
- l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (finanziaria per l’anno 2005), ha introdotto nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, permettendo alle amministrazioni pubbliche di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti a ciò autorizzati;
- tale norma è applicabile anche agli Enti Parco Naturali Regionali per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 29 bis della L.R. Liguria n. 12/1995;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato da altri Enti resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
- tramite l’accordo di collaborazione di cui all’art.15 della Legge n. 241/1990 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
PREMESSO altresì che:
- al fine di conseguire economie di spesa nell’ambito del sistema parchi si intende favorire l’esercizio associato, nonché il coordinamento e la razionalizzazione delle funzioni finanziarie e di gestione del personale degli Enti Parco Regionali Liguri, ai sensi dell’art. 29 della Legge regionale n.12/95 e ss.mm.ii.,
- gli Enti Parco Naturali Regionali di Montemarcello Magra Vara, Alpi Liguri ed Antola hanno manifestato al Settore Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità della Regione Liguria il proprio gradimento per l’utilizzo di un Funzionario economico finanziario da impiegare in accordo per lo svolgimento di funzioni di responsabile del servizio finanziario e del personale;
- la Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Settore Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità, ha individuato la figura professionale richiesta dagli Enti Parco sopra richiamati nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Funzionario economico finanziario di categoria D, livello economico D3 (di seguito denominata dipendente), previa valutazione in merito ad eventuali elementi ostativi per ragioni di servizio e dopo avere acquisito formale consenso da parte della stessa, autorizzandone l’utilizzo per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio finanziario e del personale a tempo pieno presso gli Enti Parco.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art.1 Finalità
Il presente accordo è finalizzato a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire un’economia di gestione delle risorse umane consentendo, in attuazione di quanto previsto all’art. 00 xxx xxxxx X.X. Xxxxxxx n. 12/1995 e ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell’art. 1, co. 557 Legge n. 311/2004, l’utilizzo condiviso del personale interessato.
Art. 2 Oggetto
Il presente accordo disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra gli enti coinvolti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti a ciascuno spettanti; ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.
Art. 3 Efficacia e durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata con decorrenza dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovato, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.
Art. 4 Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente
Il dipendente, assegnato alla sede di lavoro presso gli Uffici regionali della Spezia, Via XXIV Maggio n.3, assicurerà il proprio servizio agli Enti utilizzatori anche con modalità alternative alla presenza fisica presso le diverse sedi di lavoro ovvero con modalità digitali, elettroniche, di smart working, oltreché mediante l’autonoma organizzazione del lavoro prevista per il personale, responsabile di servizio, incaricato di posizione organizzativa.
Restano salve la partecipazione, fuori dalla sede degli Enti Parco Naturali Regionali utilizzatori, a convegni, riunioni, incontri formativi, lezioni e attività similari connesse alla qualifica di responsabile di servizio e alle attività dell’Ente.
Il servizio prestato presso gli Enti utilizzatori è equiparato, ai fini giuridici, al servizio prestato presso la Regione Liguria, Ente di appartenenza.
Ciascun Ente assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione a mezzo dei propri uffici, ciascuno per propria competenza.
Per la disciplina dell’orario di lavoro si rimanda alle norme contenute nel CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018.
L’organizzazione dell’orario di lavoro settimanale presso gli Enti utilizzatori dovrà essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione regionale, titolare del trattamento giuridico.
Art. 5 Gestione del personale utilizzato
Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di appartenenza.
Per esigenze di servizio e previa intesa tra il Dirigente dell’Ente di appartenenza e il Direttore dell'Ente utilizzatore presso il quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
Art. 6 Incentivazione economica a favore del personale distaccato
Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per il periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, ci si affida alle valutazioni dell’ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall’ordinamento e dal C.C.N.L 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali(art 17 comma 6), utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la vigente disciplina, al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra più enti.
Art. 7 Ripartizione degli oneri finanziari
L’ente di appartenenza corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo previsto dal CCNL del comparto “Funzioni Locali”, nonché il trattamento accessorio determinato dalla retribuzione di posizione e di risultato spettanti per l’esercizio delle funzioni di responsabile del servizio finanziario e del personale, attribuite da ciascun Ente Parco in relazione alle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 13,14,15,17 del CCNL 21.05.2018 e a seguito delle risultanze dei rispettivi sistemi di valutazione della Performance.
Gli enti utilizzatori individuano l’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara quale ente capofila che, previa corresponsione da parte degli stessi degli importi a ciascuno spettanti, provvederà a rimborsare periodicamente all'Ente di appartenenza, previa richiesta di rimborso:
- la retribuzione individuale mensile (trattamento economico fisso), la retribuzione di posizione e di risultato, nonché i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’ente, determinati a consuntivo, in rapporto al tempo di lavoro effettivamente prestato presso ciascun Ente, definito come segue:
- 13 ore settimanali Ente Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara;
- 13 ore settimanali Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri;
- 10 ore settimanali Ente Parco Regionale dell’Antola;
- il valore dei buoni pasto attribuiti;
- le spese sostenute dal dipendente per trasferte di servizio.
Art.8 – Inadempimenti - Risoluzione dell’accordo
Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:
- gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato;
- gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili al presente accordo.
Il presente accordo si intende risolto qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
- quando gli Enti Parco sottoscrittori utilizzino il personale assegnato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- quando la Regione Liguria contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare effettivamente presso gli Enti Parco utilizzatori;
- quando gli Enti Parco utilizzatori non ottemperino, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- quando una della Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma.
Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r ovvero PEC.
Art.9 Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti stipulanti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte degli Enti utilizzatori.
Art. 10 Norme finali
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.
Data, 18/5/2020
Per la Regione Liguria, Direzione Centrale Organizzazione, Settore Personale
SOTTILI PAOLO
il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
29.06.2020
14:56:53 UTC
Per l’Ente Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara
il Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per gli Enti Parco Regionali dell’Antola e delle Alpi Liguri
il Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX
XXXXXXXX 18.05
.2020
12:39:12
UTC