Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali
Regolamento del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali
art. 1 - campo di applicazione
art. 2 - entrate ed uscite del fondo
art. 3 - contributi di riscatto
art. 4 - riscatto di allineamento orario
art. 5 - xxxxxx e rivalutazione delle pensioni
art. 6 - prestazioni previdenziali
art. 7 - requisiti e misura della pensione di anzianità e di vecchiaia
art. 8 - restituzione dei contributi / cessazioni anticipate / ripresa attività
art. 9 - indennità in capitale
art. 10 - requisiti e misura della pensione in caso di invalidità permanente e premorienza
art. 11 - familiari superstiti
art. 12 - percentuali di pensione in favore dei superstiti
art. 13 - pensione di reversibilità art. 14 - inabilità temporanea art. 15 - comitato consultivo
art. 16 - competenze del comitato consultivo
art. 17 - presentazione delle domande / decorrenza delle prestazioni / ricorsi amministrativi
art. 18 - gestione istituti di precedenti regolamenti
art. 19 - stabilità della gestione
art. 20 - entrata in vigore del regolamento
Appendice al regolamento del fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali per i medici e gli odontoiatri transitati a rapporto di impiego
art. 1 - campo di applicazione art. 2 - riscatto di allineamento art. 3 - prestazioni previdenziali art. 4 - trattamento ordinario
art. 5 - trattamenti per invalidità permanente ed a favore dei superstiti
art. 6 - norme finali e di rinvio
art. 7 - entrata in vigore
Art. 1
(campo di applicazione)
1. Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dallʼEnte Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dellʼart. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n° 931 e successive modificazioni e a norma dellʼart. 5, comma 1, delle Statuto approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dellʼEnte su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dellʼAccordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Art. 2
(entrate ed uscite del fondo)
1. Le entrate al Fondo sono costituite:
a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti agli iscritti operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli Istituti medesimi;
b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, commi 1 e 2;
c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dellʼE.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dellʼENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dellʼEnte in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dellʼart. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare lʼequilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante lʼadozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
5. A ciascun iscritto lʼENPAM invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dellʼanno precedente.
Art. 3
(contributi di riscatto)
1. I periodi di attivit comunque svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.
2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo lʼordinamento degli studi in vigore allʼepoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere lʼattività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di pi titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi gi coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dellʼart. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo allʼetà ed allʼanzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dallʼiscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, lʼiscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dellʼart. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidit permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianit contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile lʼiscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove lʼiscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dellʼinteresse legale in ragione dʼanno, pro tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dallʼE.N.P.A.M., non inferiore a sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dallʼEnte nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nellʼipotesi di
variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dellʼiscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dellʼimporto del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato allʼatto del verificarsi dellʼevento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sullʼimporto delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dellʼiscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo allʼatto della presentazione della domanda di pensione; lʼiscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dellʼaccoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora lʼiscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui lʼiscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dellʼultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dellʼevento, che da diritto al trattamento pensionistico, lʼiscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui allʼart. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dallʼiscritto, il pagamento dellʼimporto del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dellʼimporto da pagare e comunque prima dellʼerogazione della pensione.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento ministeriale di approvazione.
Art. 4
(riscatto di allineamento orario)
1. Per i periodi di attivit in cui l'orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva, l'iscritto può essere ammesso al riscatto delle ore utili all'allineamento con l'orario medio suddetto.
2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al primo comma l'iscritto che alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di 5 anni ovvero abbia un'anzianità contributiva al Fondo inferiore a 10 anni.
3. Il riscatto di cui sopra avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui al precedente art. 1, per un'ora di servizio settimanale nell'anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 1984, il contributo dovuto per ogni ora è pari a quello medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello della presentazione della domanda.
4. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove lʼiscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dellʼinteresse legale in ragione dʼanno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a cinque e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui allʼart. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dallʼiscritto, il pagamento dellʼimporto del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dellʼimporto da pagare e comunque prima dellʼerogazione della pensione.
5. In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.
Art. 5
(xxxxxx e rivalutazione delle pensioni)
1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.
2. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sullʼimporto complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:
a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
b) 50% oltre tale limite.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno
– a partire dal 1° gennaio dellʼanno successivo. Xxxxx pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.
Art. 6
(prestazioni previdenziali)
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidit assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti;
d) il trattamento per invalidit temporanea.
Art. 7
(requisiti e misura della pensione di anzianit e di vecchiaia)
1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche allʼiscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dellʼart. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianit , sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dellʼaccertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dellʼanzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dallʼE.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dellʼanzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attivit svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove lʼimporto base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante allʼiscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva al Fondo e la data di cessazione dellʼattività con gli Istituti di cui allʼart. 1, comma 2 – tenuto conto sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90 sia dellʼorario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo –comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attivit svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dellʼincarico - e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 ovvero ricongiunte ai sensi dellʼart. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 settembre 1993.
4. Per la determinazione di tale pensione si calcola:
a) il 2,25% del compenso medio annuo ricostruito attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dellʼaliquota contributiva in vigore allʼepoca di riferimento di ciascun contributo a mente dellʼAccordo Nazionale di cui al terzo comma del precedente art. 1 - in base ai 60 mesi - o lʼeventuale minor periodo - di effettiva contribuzione precedenti quello di cessazione del rapporto e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo;
b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta la durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del primo comma del precedente art. 3, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 nonché alle ore attribuite ai sensi dellʼart. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993, relativamente ai periodi ricongiunti;
c) il numero degli anni – e frazione di anno – coperti da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente.
5. Il prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle lettere a), b) e c) indica la misura della pensione annua da liquidare al compimento del 65° anno di età. Comunque, per l'iscritto che abbia effettuato entrambi i riscatti di cui al precedente art. 3, la misura della pensione annua non dovrà essere inferiore a quella spettante all'iscritto che abbia riscattato soltanto gli anni di laurea e/o specializzazione.
6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "A/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove lʼiscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano
in misura doppia.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella “A/1”, con riferimento allʼetà anagrafica raggiunta alla suddetta data.
Art. 8
(restituzione dei contributi / cessazioni anticipate / ripresa attivit )
1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta allʼiscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dellʼanno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dellʼanno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età.
2. Allʼiscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, allʼatto del compimento del 65° anno di età, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata dellʼincremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dallʼIstituto Centrale di Statistica per ciascun anno trascorso dallʼanno che precede quello della cessazione del rapporto allʼanno che precede quello di decorrenza della pensione. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dellʼanzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dallʼE.N.P.A.M. a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dellʼanzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attivit svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, allʼiscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente allʼesercizio dellʼattività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6.
4. In caso di decesso dellʼiscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dellʼinvalidità, e che possa contare su almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dellʼiscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito lʼiscritto ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero del successivo comma 6, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianit contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per lʼiscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda lʼattività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso lʼiscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora lʼattività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, lʼiscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dellʼindennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dellʼanno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dellʼanno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dellʼattività, se posteriore. In caso di decesso dellʼiscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalit del precedente comma.
6. Nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui allʼart. 1, comma 2 del presente Regolamento sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del 65° anno di età, ovvero della decorrenza della pensione di invalidità o del decesso dellʼiscritto, il trattamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 7, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 8, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
7. Per la determinazione della retribuzione media annua base, di cui al precedente comma, si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dellʼaliquota contributiva in vigore allʼepoca di riferimento di ciascun contributo a mente dellʼAccordo Nazionale di cui al comma 3 del precedente art. 1;
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base allʼincremento percentuale registrato dallʼindice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dallʼIstituto Centrale di Statistica tra lʼanno cui
si riferiscono i contributi stessi e quello che precede lʼanno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno non inferiori a trenta giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
8. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si attribuisce il 2,25% per ogni anno – ed unʼaliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, ove non coincidente.
9. Non si dà luogo alla erogazione dellʼindennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.
Art. 9
(indennit in capitale)
1. Lʼiscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Per il calcolo di tale indennità si determina lʼimporto della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con lʼindennità medesima per il coefficiente indicato alla tabella “B/1” allegata al presente Regolamento e relativo allʼetà raggiunta dallʼiscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
2. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui lʼiscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dellʼammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. La quota minima di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.
Art. 10
(requisiti e misura della pensione in caso di invalidit permanente e premorienza)
1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta allʼiscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente allʼesercizio dellʼattività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui allʼart. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dellʼart. 7 sarebbe spettata allʼiscritto in caso di cessazione dellʼattività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera c), comma 4, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.
3. La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dellʼENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidit da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.
4. In caso di decesso dellʼiscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidit , i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dallʼENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per lʼanno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dellʼincremento percentuale fatto registrare nellʼanno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dallʼIstituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dellʼeventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidit assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dellʼENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore allʼimporto di cui al comma 5, lʼENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dellʼENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dellʼENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dellʼEnte cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui allʼart. 5, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 11
(familiari superstiti)
1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.
2. Sono considerati superstiti:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dallʼiscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dellʼaltro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di et nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dellʼiscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilit .
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dellʼiscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
a) il padre e la madre dellʼiscritto che risultino a carico dellʼiscritto medesimo al momento del suo decesso;
b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dellʼiscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dellʼiscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilit al lavoro proficuo.
5. LʼENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.
Art. 12
(percentuali di pensione in favore dei superstiti)
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.
3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
* al 20% in caso di un figlio solo;
* al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove la pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:
* all'80% in caso di un figlio solo;
* al 90% in caso di due figli;
* al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
* per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto 60% della pensione;
* per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione;
* per due collaterali aventi diritto 50% della pensione;
* per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o pi superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nellʼindennità di cui al precedente articolo 9.
Art. 13
(pensione di reversibilit )
1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidit di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennit .
Art. 14
(inabilit temporanea)
1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attivit professionale e sospenda o cessi di svolgere la propria attivit presso gli ambulatori degli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di et .
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell' ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidit totale e temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.
Art. 15
(comitato consultivo)
1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dellʼEnte, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo – e scelti fra gli aventi diritto al voto – di cui :
* un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
* un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.
Art. 16
(competenze del comitato consultivo)
1. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto dell'Ente;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.
Art. 17
(presentazione delle domande / decorrenza delle prestazioni / ricorsi amministrativi)
1. Per lʼammissione ai riscatti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda allʼE.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dallʼEnte medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dellʼanno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dellʼanno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dellʼanno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dellʼanno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per lʼattribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti, di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui allʼart. 5 del presente Regolamento.
3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dellʼiscritto, sempre che gli aventi diritto presentino domanda allʼEnte entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dallʼiscritto, con esclusione della rivalutazione di cui allʼart. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati, in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa allʼintero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dallʼEnte in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dallʼart. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.
Art. 18
(gestione istituti di precedenti regolamenti)
1. Le indennit relative ai trattamenti ordinari, gi liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.
2. I contributi volontari eventualmente versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati ai sensi del secondo comma dellʼart. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976 possono essere utilizzati per i riscatti di cui ai precedenti art. 3 e 4.
3. La parte eventualmente residua – unitamente allʼimporto degli eventuali contributi di riscatto degli anni precontributivi di cui allʼart. 3, primo comma, del presente Regolamento o del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che risultassero ininfluenti ai fini del calcolo dei trattamenti previdenziali del presente Regolamento – verr utilizzata per elevare il numero delle ore di attivit da computare ai fini del trattamento previdenziale ordinario secondo le modalità stabilite al precedente art. 4.
4. Gli eventuali contributi relativi a prestazioni extra effettuate anteriormente al 31 dicembre 1978, documentate dallʼiscritto, daranno diritto, alla restituzione dei contributi versati a tale titolo, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50% maturati a decorrere dal primo giorno dellʼanno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dellʼanno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dellʼattività, se posteriore.
Art. 19
(stabilit della gestione)
1. In caso di cessazione dellʼattività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dellʼinadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dellʼENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al
precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dallʼENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. Lʼeventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati lʼinsufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, lʼammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dellʼE.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.
Art. 20
(entrata in vigore del regolamento)
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1983. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dellʼE.N.P.A.M. n. 84/B del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alle Delibere del Comitato Direttivo dellʼE.N.P.A.M. n° 69/B del 19 giugno 1998 e 101/B del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.
Art. 1
(Campo di applicazione )
1. I medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali e gli incaricati della medicina dei servizi che allʼatto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente hanno optato, a norma dellʼart. 72, comma 13, della Legge 23 dicembre 1998, n. 449 e dellʼart. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso lʼEnpam, conservano lʼiscrizione al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali, senza soluzione di continuit .
2. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme e agli Accordi contrattuali relativi alla dirigenza medica.
Art. 2
(Riscatto di allineamento)
1. Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi
36 mesi coperti da contribuzione effettiva, lʼiscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare lʼimporto dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.
2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma lʼiscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto di lavoro dipendente o abbia presentato domanda di pensione di invalidit permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del comma 6 dellʼart. 3 del Regolamento del Fondo, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia unʼanzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto lʼiscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 3.
3. Il riscatto di cui al comma 1 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dellʼincremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui allʼarticolo 3, comma 4 del Regolamento del Fondo. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dellʼanzianità contributiva effettiva e ricongiunta maturata dallʼiscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, lʼimporto della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dellʼallineamento.
5. Al riscatto di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dellʼarticolo 3 del Regolamento del Fondo, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età.
6. Per il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2, dellʼarticolo 3 del Regolamento del Fondo, si applica la disciplina prevista da tale articolo, fermo restando che la riserva matematica deve essere determinata sulla base dei soli contributi obbligatori versati e che non può essere ammesso ai suddetti riscatti lʼiscritto non in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3
(Prestazioni previdenziali)
1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo agli iscritti di cui allʼart. 1, della presente normativa sono i seguenti:
a) il trattamento ordinario;
b) il trattamento per invalidit assoluta e permanente;
c) il trattamento a favore dei superstiti.
Art. 4
(Trattamento ordinario)
1. Il trattamento ordinario di vecchiaia o di anzianità è riconosciuto a favore dellʼiscritto che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti e che, dopo lʼentrata in vigore della presente Appendice, sia cessato dal relativo rapporto di lavoro.
2. Il trattamento ordinario è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina applicando al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 3, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 4, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
3. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati ed allineati, ai sensi del precedente articolo 2, e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella allegata alla presente Appendice. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei redditi relativi alle contribuzioni ricongiunte ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45.
b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base allʼincremento percentuale – calcolato sino alla seconda cifra decimale – registrato dallʼindice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dallʼIstituto Centrale di Statistica tra lʼanno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede lʼanno di decorrenza della pensione;
c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
4. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
a) il 2,50% per ogni anno – ed unʼaliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, precedente il passaggio a rapporto di lavoro dipendente;
b) il 2,90% per ogni anno – ed unʼaliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, a partire dal mese di passaggio al rapporto di lavoro dipendente.
5. Ove lʼiscritto maturi i requisiti necessari per lʼottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base allʼaliquota di cui alla tabella “A1? allegata al Regolamento del Fondo. Ove lʼiscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 4, relative agli anni di contribuzione effettiva e ricongiunta successivi al 65° anno di età, si applicano in misura doppia.
Art. 5
(Trattamenti per invalidit assoluta e permanente ed a favore dei superstiti)
1. Il trattamento per invalidit assoluta e permanente e il trattamento a favore dei superstiti sono determinati secondo le modalit previste dal Regolamento del Fondo come integrato dalla presente normativa.
Art. 6
(Norme finali e di rinvio)
1. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, i contributi versati a titolo di riscatto di allineamento orario, ai sensi dellʼart. 4 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 14 giugno 1983 e successive modificazioni e integrazioni, si considerano riferiti allʼanno in cui è stato effettuato il primo versamento a tale titolo. Le domande di allineamento orario presentate prima del passaggio al rapporto di lavoro dipendente sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Appendice, si rinvia alle norme del Regolamento del Fondo, in quanto applicabili.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Le presenti norme hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000.
TABELLA A/1
coefficienti di aumento o riduzione della pensione annua diretta spettante a 65 anni per ottenere quella spettante all’età considerata
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998
mesi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
anni | ||||||||||||
55 | -25,31% | -25,18% | -25,05% | -24,92% | -24,79% | -24,66% | -24,53% | -24,40% | -24,26% | -24,13% | -24,00% | -23,87% |
56 | -23,73% | -23,56% | -23,39% | -23,22% | -23,05% | -22,88% | -22,71% | -22,54% | -22,36% | -22,19% | -22,01% | -21,84% |
57 | -21,66% | -21,48% | -21,30% | -21,12% | -20,94% | -20,76% | -20,58% | -20,39% | -20,21% | -20,02% | -19,84% | -19,65% |
58 | -19,46% | -19,28% | -19,09% | -18,90% | -18,71% | -18,51% | -18,32% | -18,13% | -17,93% | -17,74% | -17,54% | -17,34% |
59 | -17,14% | -16,94% | -16,74% | -16,54% | -16,34% | -16,14% | -15,93% | -15,73% | -15,52% | -15,31% | -15,11% | -14,90% |
60 | -14,69% | -14,47% | -14,26% | -14,05% | -13,84% | -13,62% | -13,40% | -13,19% | -12,97% | -12,75% | -12,53% | -12,31% |
61 | -12,08% | -11,86% | -11,64% | -11,41% | -11,18% | -10,96% | -10,73% | -10,50% | -10,27% | -10,03% | -9,80% | -9,56% |
62 | -9,33% | -9,09% | -8,85% | -8,61% | -8,37% | -8,13% | -7,89% | -7,64% | -7,40% | -7,15% | -6,90% | -6,65% |
63 | -6,40% | -6,15% | -5,90% | -5,64% | -5,39% | -5,13% | -4,87% | -4,62% | - 4,35% | - 4,09% | - 3,83% | - 3,56% |
64 | - 3,30% | - 3,03% | - 2,76% | - 2,49% | - 2,22% | - 1,95% | - 1,68% | - 1,40% | - 1,12% | - 0,85% | - 0,56% | - 0,28% |
65 | 0,00% | 0,28% | 0,57% | 0,85% | 1,14% | 1,43% | 1,72% | 2,01% | 2,31% | 2,60% | 2,90% | 3,20% |
66 | 3,50% | 3,80% | 4,10% | 4,41% | 4,71% | 5,02% | 5,33% | 5,64% | 5,95% | 6,27% | 6,58% | 6,90% |
67 | 7,22% | 7,54% | 7,87% | 8,19% | 8,52% | 8,85% | 9,18% | 9,52% | 9,85% | 10,19% | 10,53% | 10,87% |
68 | 11,21% | 11,56% | 11,91% | 12,26% | 12,61% | 12,96% | 13,32% | 13,68% | 14,04% | 14,40% | 14,76% | 15,13% |
69 | 15,50% | 15,87% | 16,25% | 16,62% | 17,00% | 17,38% | 17,76% | 18,15% | 18,54% | 18,93% | 19,32% | 19,72% |
70 | 20,12% |
TABELLA B/1
coefficienti di moltiplicazione della pensione annua diretta per ottenere la conversione in indennità da liquidare su domanda
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998
mesi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
anni | ||||||||||||
55 | 16,205 | 16,177 | 16,149 | 16,121 | 16,093 | 16,065 | 16,037 | 16,009 | 15,981 | 15,954 | 15,926 | 15,898 |
56 | 15,870 | 15,835 | 15,800 | 15,765 | 15,730 | 15,695 | 15,660 | 15,625 | 15,590 | 15,555 | 15,520 | 15,485 |
57 | 15,450 | 15,415 | 15,380 | 15,345 | 15,310 | 15,275 | 15,240 | 15,205 | 15,169 | 15,134 | 15,099 | 15,064 |
58 | 15,029 | 14,994 | 14,959 | 14,924 | 14,889 | 14,854 | 14,819 | 14,783 | 14,748 | 14,713 | 14,678 | 14,643 |
59 | 14,608 | 14,573 | 14,538 | 14,503 | 14,468 | 14,433 | 14,398 | 14,363 | 14,327 | 14,292 | 14,257 | 14,222 |
60 | 14,187 | 14,152 | 14,117 | 14,082 | 14,047 | 14,012 | 13,977 | 13,942 | 13,907 | 13,872 | 13,837 | 13,802 |
61 | 13,767 | 13,733 | 13,698 | 13,663 | 13,628 | 13,593 | 13,558 | 13,523 | 13,488 | 13,453 | 13,419 | 13,384 |
62 | 13,349 | 13,314 | 13,279 | 13,245 | 13,210 | 13,175 | 13,140 | 13,105 | 13,071 | 13,036 | 13,001 | 12,966 |
63 | 12,932 | 12,897 | 12,862 | 12,828 | 12,793 | 12,759 | 12,724 | 12,689 | 12,655 | 12,620 | 12,586 | 12,551 |
64 | 12,516 | 12,482 | 12,448 | 12,413 | 12,379 | 12,344 | 12,310 | 12,276 | 12,241 | 12,207 | 12,173 | 12,138 |
65 | 12,104 | 12,070 | 12,036 | 12,001 | 11,967 | 11,933 | 11,899 | 11,865 | 11,831 | 11,797 | 11,763 | 11,729 |
66 | 11,695 | 11,661 | 11,627 | 11,593 | 11,559 | 11,525 | 11,492 | 11,458 | 11,424 | 11,390 | 11,356 | 11,322 |
67 | 11,289 | 11,255 | 11,221 | 11,187 | 11,153 | 11,120 | 11,086 | 11,052 | 11,018 | 10,985 | 10,951 | 10,917 |
68 | 10,883 | 10,850 | 10,816 | 10,782 | 10,749 | 10,715 | 10,681 | 10,648 | 10,614 | 10,580 | 10,547 | 10,513 |
69 | 10,479 | 10,446 | 10,412 | 10,379 | 10,345 | 10,311 | 10,278 | 10,244 | 10,211 | 10,177 | 10,144 | 10,110 |
70 | 10,076 |
REGOLAMENTO DELLE INDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA
DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
Articolo Unico
1. A partire dall’1.07.1992 l’erogazione dell’indennità di invalidità temporanea di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento del Fondo di Previdenza dei Medici Ambulatoriali, per quanto attiene alla misura, modalità, decorrenza e durata delle stesse, è regolata dalle seguenti norme.
2. All’iscritto che diviene temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale spetta una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per i periodi di invalidità precedenti la cessazione del rapporto di convenzione e non oltre il compimento del settantesimo anno di età.
3. L’indennità giornaliera per invalidità temporanea viene erogata
– su richiesta dell’iscritto - in presenza di un effettivo stato di totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale che coincida con la sospensione dell’attività presso gli ambulatori a gestione diretta del Servizio Sanitario Nazionale; per i medici che svolgono la propria attività in ambulatori compresi nell’ambito territoriale di più UU.SS.LL., l’indennità giornaliera di inabilità temporanea spetta solo in caso di sospensione dell’attività presso tutti gli ambulatori.
4. L’indennità giornaliera erogata dal Fondo Ambulatoriali è cumulabile con tutte le prestazioni cui l’iscritto ha diritto per altro titolo; non è invece cumulabile con il trattamento di invalidità assoluta e permanente previsto dall’art. 10 del Regolamento del Fondo né con l’indennità di maternità corrisposta dal Fondo di Previdenza Generale ai sensi della Legge n.379 dell’11.12.1990.
5. L’indennità giornaliera viene erogata dopo 180 giorni di assenza dal servizio, anche non continuativa, negli ultimi 30 mesi, retribuita dal Servizio Sanitario Nazionale a mente degli Accordi Collettivi Nazionali di cui all’art. 48 della Legge n.833 del 23.12.1978.
1
6. L’indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell’ultima retribuzione mensile corrisposta al medico da parte del Servizio Sanitario Nazionale – limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ENPAM – ed è fissata nelle seguenti misure:
• 1,80% del compenso mensile suddetto per il periodo per il quale il S.S.N. corrisponde il 50% del trattamento economico;
• 3,60% del compenso mensile suddetto per i 15 mesi per i quali il medico ha diritto alla conservazione dell’incarico senza assegni.
7. L’indennità erogata dal Fondo non potrà comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi nell’arco degli ultimi 30 mesi.
8. In caso di assenza dal servizio per infortunio o per malattia del Medico Ambulatoriale non confermato, l’indennità giornaliera
– calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata al precedente sesto comma – spetta per i primi 3 mesi per i quali il medico ha diritto alla conservazione dell’incarico senza corresponsione di compensi; in questo caso l’indennità giornaliera è fissata in misura pari al 3,60% del compenso mensile suddetto.
9. Ai fini dell’ottenimento delle prestazioni per invalidità temporanea di cui al presente Regolamento sono equiparati ai Medici Ambulatoriali e ai Medici addetti alle attività della Medicina dei Servizi convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, i Medici Ambulatoriali convenzionati con altri Istituti ed iscritti al Fondo Ambulatoriali a mente dell’art.1, secondo comma, del Regolamento del Fondo.
2
Tabella dei valori delle aliquote contributive in relazione all’epoca cui si riferiscono i contributi
PERIODO | ALIQUOTA | |
DALL’1.4.1955 - AL 31.12.1963 | 4,00% | |
DALL’1.1.1964 - AL 30.10.1967 | 6,00% | |
DALL’1.11.1967 - AL 30.6.1971 | 8,00% | |
DALL’1.7.1971 - AL 31.12.1973 | 14,00% | |
DALL’1.1.1974 - AL 31.12.1977 | 15,50% | |
DALL’1.1.1978 - AL 31.12.1982 | 18,00% | |
DALL’1.1.1983 - AL 31.12.2003 | 22,00% | |
DALL’1.1.2004 | 24,00% | |
DALL’1.1.1999 - AL 31.12.2003 | per gli addetti alla Medicina dei Servizi | 22,50% |
DALL’1.1.2004 | 24,50% | |
DALL’0.0.0000 - 00.00.0000 | per gli iscritti Transitati a rapporti di impiego | 32,35% |
DALL’1.1.2007 | 32,65% | |
Tale aliquota è incrementata dell’1% per la quota |
imponibile eccedente, per l’anno 2000, € 34.253,49= indicizzati