Contratto per la gestione del servizio bar-ristoro dell’Istituto Superiore “PIERO SRAFFA” di Brescia
Prot.4777/VI.10 Brescia, 21/11/2019
Contratto per la gestione del servizio bar-ristoro dell’Istituto Superiore “XXXXX XXXXXX” di Brescia
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra l’I.I.S. “Xxxxx Xxxxxx” di Brescia-C.F. 80049030176- rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXX e la Ditta LIA BAR – Partita IVA 03981790987- rappresentata legalmente dalla Sig.xx XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 CONCESSIONE
Visto il Decreto di aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio bar-ristoro all’interno dell’Istituto Sraffa prot.4162/VI.10 del 15/10/2019, si concede alla Ditta LIA BAR – Partita IVA 03981790987 – che per brevità sarà di seguito denominata “ Gestore “ l’uso dei locali siti nel piano interrato dell’edificio dell’I.I.S. Sraffa, come risultano dalle allegate piante e/o planimetrie, per lo svolgimento della gestione del servizio indicato nel titolo e secondo le norme previste dalla presente convenzione.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO
La durata del contratto è di anni 03 ( tre ) a decorrere dalla data di stipula con cessazione al 31/08/2022. Al termine l’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’affidamento per un ulteriore triennio mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 5 lettera b) art. 57 D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006. Il contratto prevede la possibilità di recesso anticipato per ambedue le parti da esercitarsi con lettera raccomandata AR, con avviso di almeno 90 giorni. Il contratto potrà essere risolto anche per inadempienze nei confronti dell’Istituto e/o dell’Amministrazione Provinciale.
ART. 3 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
La gestione dell’attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio e responsabilità. E’ rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l’attività a terzi, estranei al presente contratto. Il gestore compirà in nome e per conto proprio tutti gli atti e i contratti relativi alla gestione dell’azienda, assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità verso i terzi
contraenti. L’Istituto non risponde in nessun caso e ad alcun titolo degli inadempimenti del gestore verso i propri fornitori e utenti.
ART. 4 ATTREZZATURE
Sulla base delle esigenze e delle procedure concordate tra le parti all’inizio della propria attività, il gestore deve provvedere all’ installazione di tutte le attrezzature e degli arredi non già esistenti e necessari per svolgere in modo ottimale la propria attività. Gli arredi e le attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività devono rispondere a tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza e di salute nei luoghi pubblici ( D.Lgs.81/2008). Prima dell’inizio del servizio, il gestore dovrà fornire le informazioni relative ai rischi di Interferenza generati dall’attività al fine di consentire all’Istituto Scolastico la redazione del DUVRI come da X.Xxx. 81/2008.
ART. 5 CANONE ANNUO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Gestore verserà alla scuola la cifra complessiva esplicitata in offerta per la “gestione del bar-ristoro”, ammontante a complessivi € 10,575,00 ( Diecimilacinquecentosettantacinque/00) in due rate semestrali alle scadenze del 31/03 e 30/09 . Nell’anno 2022 il Gestore pagherà gli 8/12, essendo concordata la cessazione al 31/08, salvo rinnovo. Il Gestore provvederà al versamento delle quote semestrali tramite bonifico bancario intestato a
I.I.S. XXXXX XXXXXX – Banca Popolare di Sondrio Ag. Viale Piave – IBAN IT 93F 00000 00000 000000000X00.
ART. 6 UTENZE
Il Gestore si impegna a rimborsare all’Amministrazione Provinciale tutte le spese di utenza ( luce, riscaldamento, acqua, forza motrice, gas e quanto in futuro dovesse aggiungersi) sulla base delle varie tariffe approvate dalla stessa Amministrazione Provinciale. Si impegna, altresì, al pagamento della tassa rifiuti.
ART. 7 SPESE SVOLGIMENTO ATTIVITA’
Sono a carico del gestore tutte le attrezzature e i macchinari necessari all’attività, nonché tutte le spese relative al suo svolgimento, tutti gli oneri inerenti la concessione e i rinnovi delle licenze, imposte, tasse, contributi, multe, contravvenzioni e quant’altro l’attività richiedesse, comprese le spese di ordinaria manutenzione degli impianti e dei locali funzionali al servizio bar-ristoro. Le attrezzature e i macchinari di proprietà del Gestore dovranno essere rimossi entro la scadenza ultima del contratto in essere e non rinnovato.
ART. 8 CONTROLLO
Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Dirigente Scolastico e all’applicazione dei prezzi di listino indicate nel Bando di gara. All’Istituto è attribuita la facoltà di controllare i prodotti in vendita, che dovranno essere forniti secondo la quantità e la qualità specificate nel listino prezzi.
ART. 9 PULIZIA
Il Gestore dovrà avere la massima cura nella pulizia dei locali bar e dispensa, delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie. Dovrà altresì curare la pulizia e il riordino dei servizi igienici annessi. E’ vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l’erogazione del servizio di bar. Il Gestore predisporrà un numero adeguato di contenitori per rifiuti all’interno e nelle immediate vicinanze del bar, garantendo la pulizia degli stessi. I recipienti utilizzati nel servizio di ristorazione dovranno essere trattati con apposita macchina sterilizzatrice.
ART. 10 ASSICURAZIONE
Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall’esercizio dell’attività oggetto della presente scrittura privata ed esonera espressamente l’Istituto Sraffa da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore deve stipulare apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza del bar-ristoro concesso, nei confronti delle persone che vi accedono e per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alle strutture di proprietà della scuola e della Provincia di Brescia oggetto del presente contratto.
ART. 11 RAPPORTO TRA ISTITUTO SRAFFA E GESTORE
Le parti contraenti riconoscono che con la presente scrittura privata NON viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l’IIS SRAFFA e il Gestore e i suoi dipendenti o collaboratori.
ART. 12 ORARIO
L’orario di apertura del bar-ristoro andrà dalle ore 7,30 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì; dalle ore 7,30 alle ore
13.00 il sabato. Inoltre dovrà essere garantita l’apertura su richiesta del Dirigente Scolastico per specifiche esigenze organizzative, che saranno comunicate con almeno tre giorni di anticipo. Nel corso dell’anno potranno poi essere concordati periodi di chiusura in relazione a :
• Sospensione o interruzione delle attività didattiche ( vacanze natalizie e pasquali, estive dopo la conclusione degli esami di stato );
• Festività riconosciute nel calendario scolastico regionale e d’Istituto.
ART. 13 PERSONALE DI SERVIZIO
Il personale di servizio dovrà essere assunto in proprio dal Gestore, in numero adeguato ad assicurare il buon funzionamento dell’attività. Più in particolare è prevista la presenza :
• Nelle ore di apertura antimeridiana di un minimo di 1 ( una ) unità di personale ;
• Nella fascia oraria di maggior affluenza antimeridiana ( dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ) di un minimo di 2
( due ) unità di personale.
Al Gestore farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo e previdenziale e a quant’altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali e integrativi di categoria. I dipendenti dovranno essere muniti del prescritto libretto sanitario. Il Gestore darà comunicazione scritta all’Istituto Sraffa dei soggetti coadiuvanti e del tipo di rapporto contrattuale con loro esistente, regolato a tutti gli effetti di legge. L’Istituto Sraffa, pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal Gestore non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento.
E’ reso altresì obbligatorio:
• L’uso costante della cuffia, del camice o grembiule da parte di tutti gli addetti al servizio, sia nella preparazione delle consumazioni sia nella distribuzione dei prodotti da banco;
• L’uso di pinze o tovaglioli di carta nella distribuzione e/o manipolazione di prodotti non confezionati. Durante tale operazione gli addetti alla distribuzione non dovranno manipolare denaro.
ART. 14 ACCESSO AL BAR
E’ fatto, altresì , divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l’attività con i servizi annessi, per scopi o usi diversi e per qualsiasi ragione o motivo diversi da quelli previsti dalla presente scrittura ; nei locali potranno accedere soltanto gli studenti, i docenti, il personale non docente, i genitori e le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.
ART. 15 AUTORIZZAZIONI
La gestione dell’attività è subordinata alla concessione delle relative licenze della Questura e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale - infortunistica e all’ osservanza
di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le varie autorizzazioni e licenze dovranno essere esposte in modo visibile nell’ambiente principale.
ART. 16 PREZZI
I prodotti posti in vendita dovranno essere pertinenti alla categoria merceologica dell’attività oggetto del presente contratto. Il prezzo di vendita di ogni prodotto dovrà essere mediamente inferiore del 30% rispetto a quelli di listino edito dalla C.C.I.A.A. di Brescia. Tale riduzione non dovrà incidere sulla qualità e quantità del prodotto. Ogni variazione di prezzo dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al Dirigente Scolastico e/o alla Giunta del Consiglio d’Istituto. Una copia del listino prezzi dovrà essere esposta nei locali del bar interno.
ART. 17 BEVANDE VIETATE
E’ tassativamente vietato l’uso e la somministrazione di bevande:
• Alcoliche e superalcoliche
• Contenenti sostanze di taurina.
ART. 18 ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PRODOTTI
Per ragioni logistiche e tempistiche, è possibile, in accordo fra le parti e nel rispetto di tutte le norme igienico- sanitarie esplicitate, effettuare la distribuzione di prodotti da banco freschi ( panini, brioche, ecc.) direttamente ai piani ove sono ubicate le aule. Le modalità e i tempi saranno stabiliti con accordo successivo.
ART. 19 PENALI
In caso di inadempimento anche parziale delle clausole del presente contratto, l’Istituto Sraffa potrà applicare penali fino all’importo complessivo di € 10.000,00 ( Diecimilaeuro) per ogni anno di efficacia del presente contratto, previa contestazione scritta del rilievo al Gestore ( pec e/o Raccomandata A/R). Ove questo non adempia esattamente nel termine assegnatogli, l’Istituto Sraffa determinerà la penale che il Gestore dovrà versare entro 30 ( trenta ) giorni dalla comunicazione. In caso di ripetuti o gravi inadempimenti, l’Istituto Sraffa dichiarerà risolto il contratto.
ART. 20 INTERESSI MORATORI
Su tutte le somme dovute all’Istituto Sraffa in forza del presente contratto , decorreranno dal giorno della scadenza gli interessi in misura pari al T.U.S. maggiorata di 2 punti percentuali.
ART. 21 RISOLUZIONE CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dall’art. 20, costituisce causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni in favore dell’Istituto Sraffa :
a) Ogni fatto o atto imputabile al Gestore o ai suoi dipendenti e/o addetti, anche estraneo al rapporto concessorio, che per natura o gravità renda intollerabile la prosecuzione del rapporto o la presenza del concessionario nell’ambiente scolastico;
b) L’inosservanza di norme igienico-sanitarie, tributarie, previdenziali e lavoristiche da parte del Gestore.
ART. 22 SCADENZA CONTRATTO
Gli arredi, le attrezzature ed i macchinari di proprietà del Gestore devono essere rimossi entro la scadenza ultima del contratto in essere e non rinnovato. L’Istituto Sraffa si riserva il risarcimento per attrezzature e danni strutturali subiti.
ART. 23 MODIFICA DESTINAZIONE LOCALI
Su richiesta dell’Istituto Sraffa, il Gestore si impegna a restituire i locali o a trasferire la propria attività in altri locali entro un mese dalla richiesta stessa, indipendentemente dalla durata del contratto senza pretese o indennizzi di sorta, qualora l’Istituto dovesse decidere la destinazione dei locali adibiti a bar-ristoro ad altro uso per sopravvenute esigenze.
ART. 24 SPESE BOLLO E REGISTRAZIONE
Le spese di bollo e di registrazione, le imposte, le tasse e quant’altro occorra per dare corso legale al presente contratto, immediate e future, sono a carico del Gestore.
ART. 25 FORO DI COMPETENZA
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Foro di competenza è Brescia.
ART. 26 PLANIMETRIE
Il presente atto, datato e sottoscritto da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Sraffa Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dall’altra dalla Sig.ra Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, ha come parte integrante le planimetrie dei locali concessi in uso.
Brescia, 21/11/2019
IL GESTORE
Sig.ra Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si dichiara di aver specificatamente letto e approvato le clausole di cui agli art. 20 ( interessi moratori), art. 21 ( risoluzione del contratto) e art. 25 ( Foro di competenza) del contratto.
IL GESTORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxx.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx * Prof. ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx*
*La versione firmata è conservata agli atti della scuola.