INDICE ARTICOLI
Comune di ROSSANA
Lavori per la realizzazione di passeggiata pedonale
CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO
Il Tecnico
Rossana, lì
INDICE ARTICOLI
ART. | 1 | - OGGETTO DELL’APPALTO |
ART. | 2 | - AMMONTARE E MODALITÀ DELL’APPALTO |
2.1 | AMMONTARE DELL’APPALTO | |
2.2 | SUBAPPALTI E COTTIMI | |
ART. | 3 | - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE |
3.1 | OPERE INCLUSE NELL’APPALTO | |
3.2 | FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE | |
3.3 | VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE | |
ART. | 4 | - PREZZI CONTRATTUALI |
4.1 | PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI | |
4.2 | ACCETTAZIONE DEI PREZZI | |
4.3 | LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA | |
4.4 | ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI | |
4.5 | REVISIONE PREZZI D’APPALTO | |
ART. | 5 | - CONTROVERSIE |
5.1 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | |
5.2 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D’UFFICIO................................. | |
ART. | 6 | - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI |
6.1. | DISPOSIZIONI GENERALI | |
ART. | 7 | - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE |
7.1 | CAUZIONE PROVVISORIA | |
7.2 | CAUZIONE DEFINITIVA | |
7.3 | ULTERIORI GARANZIE | |
ART. | 8 | - CONSEGNA DEI LAVORI |
8.1 | CONSEGNA DEI LAVORI | |
8.2 | ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA | |
8.3 | PROGRAMMA DEI LAVORI | |
8.4 | DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE | |
8.5 | NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI | |
ART. | 9 | - TEMPISTICA |
9.1 | TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI | |
9.2 | SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE | |
ART. | 10 | - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
ART. | 11 | - ANTICIPAZIONE -PAGAMENTI IN ACCONTO |
ART. | 12 | - CONTO FINALE E COLLAUDO |
12.1 | CONTO FINALE | |
12.2 | COLLAUDO | |
ART. | 13 | - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE |
13.1 | GENERALITÀ | |
13.2 | OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI | |
13.3 | ONERI E OBBLIGHI E A CARATTERE GENERALE | |
13.4 | CONDIZIONI AGGIUNTIVE |
ART. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
ART. 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di passeggiata pedonale,
Il servizio oggetto dell’appalto sarà eseguito in conformità alle più moderne tecnologie, in relazione alla destinazione.
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL’APPALTO
2.1 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto, ammonta presuntivamente a € 73.913,89, come risulta dal prospetto economico sotto riportato (categoria OG3 )
PROSPETTO ECONOMICO GENERALE
OPERE E LAVORI
opere e lavori a base d'asta € 54 268,51
oneri per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 730,01
Totale opere e lavori € 54 998,52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori ( 22%) € 12 099,67
art 92 Dlgs 163/2006 (2%) € -
parziale somme a disposizione € 12 099,67
Onorari e spese tecniche professionali € 4 539,97
Cassa ( 5% su spese tecniche) € 227,00
I.V.A. su spese tecniche e cassa (22 %) € 1048,73
Totale spese tecniche (oneri fiscali e contributivi inclusi) € 5 815,70
Totale somme a disposizione € 17 915,37
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 73 913,89
Il contratto è stipulato a misura.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell’importo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, più gli oneri per la sicurezza medesima, scorporati dalla Stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.
Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l’osservanza delle prescrizioni di cui al D. LGS n. 50/2016.
2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI
L’Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.
Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In particolare:
1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo dato dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro evidenziati dall’Amministrazione;
A norma dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 , l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ;
5. che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito, l’Impresa appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.;
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori;
8. che contestualmente all’istanza l’Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell’Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.
A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell’ art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 100.000, qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto , non costituiscono subappalto.
Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola responsabile verso l’Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d’appalto.
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto. L’Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione.
L’Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dal D. Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all’Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.
È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto:
1. il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all’appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d’avanzamento lavori successivo;
2. nel caso in cui l’appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l’importo non quietanzato;
3. nel caso in cui l’appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l’opera o parte dell’opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;
4. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l’opera o parte dell’opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l’importo non quietanzato;
5. in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all’accertamento di cui al punto 3.
Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Si precisa che, per “attività ovunque espletate” si intendono quelle poste in essere all’interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.
Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.
L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Nel caso di varianti in corso d’opera, l’eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell’appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
3.1 OPERE INCLUSE NELL’APPALTO
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come da voci del computo delle opere e relazione descrittiva allegata al progetto.
3.2 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti Articoli e i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all’atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nel rispetto e nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.3 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dall’Amministrazione comprendono: Relazione, piano di sicurezza e di coordinamento, Quadro economico generale e capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dall’Amministrazione.
In sede di gara di appalto, l’Appaltatore - dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull’esecuzione dell’opera - accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d’asta.
ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI
I prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari, desunti dal Prezziario Regionale vigente sui lavori pubblici, del ribasso percentuale offerto in sede di gara. In tal caso, per la determinazione dei prezzi contrattuali si procede nel seguente modo:
1) si determina l’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza stanziati dall’Amministrazione appaltante (evidenziati negli atti di gara) sull’importo complessivo posto a base di gara;
2) ciascun prezzo previsto nell’elenco prezzi unitari viene quindi epurato degli oneri di sicurezza decurtandolo di una quota percentuale pari all’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza sull’importo complessivo dei lavori determinata come descritto al punto 1);
3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezza viene quindi applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria: i prezzi così determinati, incrementati successivamente dei costi della sicurezza costituiscono a ogni effetto i “prezzi contrattuali”.
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, si intende compresa e compensata, senza eccezione, oltre alla manodopera, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli Articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall’elenco prezzi unitari.
Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l’importo appositamente stanziato dall’Amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m..
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI
I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare compreso il costo per la manodopera.
I prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’appalto.
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA
L’Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L. previa determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi.
Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.
La D.L., inoltre, potrà chiedere l’esecuzione dei lavori non previsti in progetto , in economia. In quest’ultimo caso, il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito:
- per quanto riguarda i noli e la manodopera, sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;
- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d’opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell’Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.
A cura dell’appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l’ufficio della
D.L. e firmate dall’assistente.
4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPECIALISTICHE
Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e specialistiche incluse nell’appalto tutte le assistenze murarie necessarie a un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d’arte.
4.5 REVISIONE PREZZI D’APPALTO
Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
ART. 5 - CONTROVERSIE
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di appalto, si procederà con un accordo bonario.
Le controversie non risolte nemmeno in questo modo saranno devolute all’Autorità giudiziaria competente.
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente ( D. Lgs. 50/2016).
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti e per l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori con conseguente immissione dell’Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le eventuali indennità da corrispondere.
Con la sottoscrizione del contratto, l’Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio previste dalla normativa vigente.
All’atto dell’immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. o altro idoneo rappresentante dell’Amministrazione e il rappresentante dell’Impresa appaltatrice, o in assenza di questo alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere e all’inventario dei materiali a piè d’opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
A chiusura del verbale, l’Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari e attrezzature dovranno essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l’esecuzione diretta dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell’Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all’Impresa medesima nelle forme di Legge.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti con riserva di ogni diritto e azione dell’Amministrazione.
ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI
6.1 DISPOSIZIONI GENERALI
L’appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti o emanati prima dell’inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato Speciale e con le norme particolari degli Allegati.L’esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
7.1 CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nell’invito alla gara.
7.2 CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all’art. 103, D. Lgs. 50/2016 , è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto e il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che l’Amministrazione avesse a subire. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell’Amministrazione alla restituzione dell’importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.
Si precisa che, a norma dell’art. 103, D. Lgs. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.
7.3 ULTERIORI GARANZIE
A norma dell’art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 , l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere pari all’importo del contratto con un minimo pari a €. 100.000,00 Euro centomila/00;
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% de della somma assicurata con un minimo di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00.
Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori, si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.
ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI
8.1 CONSEGNA DEI LAVORI
L’Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma del Contratto d’Appalto.
L’Impresa avrà l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee che, all’atto di consegna, della D.L. .
8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
L’Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all’art. 1.
L’impresa è parimenti tenuta a osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere e il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti ecc. vigenti, l’Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che a essa spetti alcun particolare compenso.
L’esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell’ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L’appaltatore ha anche l’obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.
Resta comunque stabilito che l’Impresa rimarrà l’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e dell’esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato ecc.), varranno le disposizioni più favorevoli all’Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio riterrà di adottare.
La sorveglianza del personale dell’Amministrazione appaltante non esonera l’Impresa dalle responsabilità dell’esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e dell’ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione.
L’Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. e in qualsiasi momento anche posteriore all’esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.
L’Impresa è parimenti tenuta a osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m..
L’Impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall’art. 13.2 del presente Capitolato, può presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il datore di lavoro consulta preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza sui Piani che hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo.
I Rappresentanti per la Sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai Piani.
8.3 PROGRAMMA DEI LAVORI
Prima dell’inizio dei lavori, il D.L. darà indicazione all’impresa degli oggetti interessati dai lavori. L’Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.
Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori.
Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell’Impresa e alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto dell’eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.
L’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, l’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.
A norma dell’art. 6 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con 145/00, la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore e notificato all’Amministrazione appaltante.
In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell’importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell’Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all’Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.
Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m. che interessino le opere che l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.
8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell’Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.
L’Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.
Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l’Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare a spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le dimensioni reali.
ART. 9 – TEMPISTICA
9.1 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 90 (novanta ) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.
9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.
Con ordine di servizio del Direttore Lavori, è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta dell’appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo, e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00.
A norma di legge l’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A norma di legge in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall’importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle procedure previste dalla legge vigente in materia di lavori pubblici per la risoluzione del contratto.
Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l’applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.
A opera ultimata, è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell’Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).
Qualora l’Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
ART. 11 – ANTICIPAZIONI -PAGAMENTI IN ACCONTO
L’Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito, raggiunga Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto delle ritenute previste.
Congiuntamente alla liquidazione dell’importo sopra indicato, saranno liquidati gli oneri di sicurezza determinato in via forfetaria, indipendentemente dalla categoria dei lavori eseguiti.
La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’Impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l’accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel Registro di contabilità da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva.
I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l’emissione di un’ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all’ultimazione dei lavori.
Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera. (3)
In caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la Stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.
I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’Amministrazione comunale.
ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO
12.1 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di tre mesi dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.
12.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.
In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l’indicazione dei dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
Nel certificato, l’organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla Stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall’esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l’Ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell’appaltatore e la collaudabilità dell’opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
Fino all’intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere a un nuovo collaudo.
ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
13.1 GENERALITÀ
Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri e obblighi descritti nel presente Articolo e in quelli successivi, e in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui l’Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi e oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti Articoli. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Coordinatore per la Sicurezza di cui al D. Lgs. 494/96 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del Piano di Sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel contesto del Piano Operativo di Sicurezza dalla stessa predisposto: l’appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del Piano di Sicurezza in fase esecutiva.
13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
1) L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica.
2) l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
3) fermo restando quanto sopra stabilito, l’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La Stazione appaltante comunica agli Enti previdenziali e assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l’emissione di ogni certificato di pagamento. La Stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all’appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e sempre che gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze;
4) l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia Provinciale del Lavoro anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 5;
5) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all’appaltatore procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del
pagamento della rata a saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a quando non sia dimostrato l’integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti;
6) l’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell’art. 3, comma 8, D. Lgs. 494/96 e s.m., l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210 (convertito con L. 22/11/02, n. 266) - se non già presentato o acquisito d’ufficio in sede di gara - ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarità dell’Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite d’ufficio in sede di gara) attestanti la regolarità dell’Impresa con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i Contratti Collettivi vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
7) l’appaltatore è tenuto a consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazione), il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.. Il Piano Operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 222/03. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procederà a incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario;
8) l’appaltatore ha la facoltà di presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazione), proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D. Lgs. /2008 e
s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. Nel caso in cui l’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto, si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali;
9) a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle relative lavorazioni. A norma dell’art. 13, comma 3,
D. Lgs. 494/96 e s.m., l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole Imprese subappaltatrici prima dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori. L’Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il Piano presentato dall’Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell’esecuzione dei lavori;
10) a norma dell’art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 248, nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito Registro di cantiere vidimato dall’Agenzia Provinciale del Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro nella baracca di cantiere attrezzata per la
D.L. a norma del presente capitolato, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 36- bis della L. 248/06. La violazione delle presenti previsioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 36-bis della L. 248/06;
11) l’Impresa appaltatrice risponde verso l’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti;
12) fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi da 28 a 34, della L. 248/06 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35, L. 248/06, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore di predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 dell’art. 35 della L. 248/06 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla L. 248/06, l’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione, da parte dell’appaltatore stesso e prima dell’emissione di ogni S.A.L. e della rata a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della L. 248/06 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione, i pagamenti sono sospesi fino all’esibizione da parte dell’appaltatore della predetta documentazione.
13.3 ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE
Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
1) sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore Lavori o dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00;
2) la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all’entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e in conformità alle norme d’igiene. L’esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l’occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all’Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa;
3) provvedere a proprie cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari e all’indennità per l’eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
4) conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all’uopo a proprie spese con opere provvisionali;
5) provvedere, all’atto della formazione del cantiere, all’obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l’indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell’Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre a carico dell’Appaltatore un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell’Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione Comunale;
6) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell’osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada;
7) provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;
8) provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e all’installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;
9) provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all’approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle Autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;
10) mettere a disposizione dei funzionari della D.L. adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché
- durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate - i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;
11) secondo quanto già indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, l’appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere, cui compete dirigere i lavori per conto dell’Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell’Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l’esecuzione di tutte le opere;
12) la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la manodopera presente divisa per l’Impresa principale e per le eventuali Imprese subappaltatrici;
13) la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione o in corso di ultimazione, anche qualora occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze; lo sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi d’opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione;
14) l’adozione nell’esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione e il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
15) provvedere a proprie cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
16) provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
17) come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere all’assicurazione rischio contro terzi inerente l’esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato;
18) come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere all’assicurazione contro i furti, gli incendi e l’azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato;
19) consentire l’accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all’approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante e a ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l’uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento ecc., per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall’Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta;
20) l’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici, ecc.;
21) provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;
22) provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d’arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna;
23) la prestazione senza alcun corrispettivo di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l’appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito;
24) provvedere a proprie cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. restando convenuto che, qualora l’Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
25) provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria a illustrare le modalità tecnico- scientifiche adottate e i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni monumentali e architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove e analisi specialistiche eseguite in corso d’opera, rilievi grafico-critici, dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L.. Qualora l’Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
26) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere e a piè d’opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;
27) l’Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell’edificio restando esonerata l’Amministrazione dai danni che potessero e essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;
28) provvedere alle spese per l’esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d’opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno ecc.. Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti;
29) fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell’ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione degli edifici, con particolare riguardo agli impianti;
30) la manutenzione dell’intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l’Amministrazione creda di iniziare l’uso nel periodo che decorre dall’ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L’obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall’uso o da negligenza del personale addetto all’uso stesso;
31) la consegna prima del collaudo all’Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell’opera così come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (o altro modo a scelta della Stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione o indicazione dei materiali e apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte a individuare la consistenza e il percorso dei principali circuiti;
32) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire all’Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori;
33) nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, l’appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, e a fornire all’Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell’appaltatore;
34) a lavori ultimati e prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l’appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo le disposizioni di Legge;
13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore dichiara:
1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2) di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell’appalto, e quindi non sarà compensata a parte
alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
Con l’accettazione dei lavori, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi e la manodopera necessari per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.
A norma dell’art. 2 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00, all’atto della stipulazione del contratto l’Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eleggere domicilio presso gli Uffici comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di Società legalmente riconosciuta. L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, D. M. 19/04/00, n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2012 presso la Prefettura di Cuneo tra l’altro consultabile al sito del Comune e della Prefettura e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Si impegna, altresì, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’aggiudicatario si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui aIl’art. 10 del D.P.R. 252/98 e s.m. e i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% deI valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione. da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento. igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successi modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di paga idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto: in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuto prima dell’inizio dei lavori a comunicare le generalità dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.
Rossana,
Il Tecnico
CAPITOLATO SPECIALE-TIPO PER APPALTI PARTE TECNICA
CAPO II
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI (1)
PARTE I – QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 1 Materiali e prodotti
Art. 2 Acqua, calce, cementi e agglomerati cementizi, pozzolane, gesso Art. 3 Materiali per conglomerati cementizi e per malte
Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo Art. 5 Armature per calcestruzzo
Art. 6 Prodotti a base di legno
Art. 7 Prodotti per pavimentazione
7.1 Prodotti per pavimentazione
7.2 Prodotti di calcestruzzo
7.3. I conglomerati bituminosi
Art. 8 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
8.1. Sigillanti
8.2. Adesivi
8.3. Geotessili
PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE
Art. 9 Scavi in genere
Art. 10 Scavi di sbancamento
Art. 11 Scavi di fondazione od in trincea Art. 12 Scavi subacquei e prosciugamento Art. 13 Rilevati e rinterri
Art. 14 Paratie e diaframmi
14.1. Paratie e diaframmi
14.2. Palancole infisse
14.2.1. Paratie a palancole metalliche infisse
14.2.2. Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato
14.3 Paratie costruite in opera
14.3.1. Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati
14.3.2. Diaframmi in calcestruzzo armato
Art. 15 Opere e strutture di calcestruzzo
15.1. Impasti di conglomerato cementizio
15.2. Controlli sul conglomerato cementizio
15.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
15.4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
15.5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Art. 16 Esecuzione delle pavimentazioni
16.1. Generalità
16.2 Strati funzionali
16.3. Pavimentazione su strato portante
16.4. Pavimentazioni su terreno
16.5. Compiti della Direzione dei lavori
Art. 50 Impianto di scarico acque meteoriche
50.1 Definizioni
50.2 Materiali
50.3 Materiali per l'impianto
50.4. Compiti della Direzione dei lavori
Lavori vari
Art. 18 Lavori compensati a corpo
Art. 19 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli Art. 20 Lavori eventuali non previsti
PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 21 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori Art. 22 Espropriazioni
Art. 23 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 72
23. 1. Scavi in genere
23. 2. Rilevati e rinterri
23. 3. Riempimento con misto granulare
23. 4. Paratie di calcestruzzo armato
23. 5. Murature in genere
23. 6. Calcestruzzi
23. 7. Conglomerato cementizio armato
23.8. Vespai
23.9 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali
23.10. Manodopera
23.11. Noleggi
23.12. Trasporti
Art.24 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità
Art. 25 Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni relative ad opere in economia
(1) Nel presente Capo II, quando si parla di qualità del progetto, si fa riferimento in generale a tutti gli altri documenti costituenti il progetto.
Art. 1 Materiali e prodotti
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 2 Acqua, calce, cementi e agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
a) acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) calci - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231 le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 6 maggio 1965, n. 595 ("caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche").
c) cementi e agglomerati cementizi
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi").
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965 n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità di cementi"), i cementi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 26 maggio 1965, n.595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
e) gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6
Art. 3 Materiali per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc. in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo; superfluidificanti.
Per le modalità di controllo ed accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.
Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
E' in facoltà del direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 5 Armature per calcestruzzo
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086 (4) e relative circolari esplicative (5).
2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
(4) Alla data della presente trascrizione, il decreto vigente è il DM 14 febbraio 1992 "Norme tecniche per
l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" (Ndr)
(5) Si cita tra queste la circolare del Ministero dei LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010 ("legge 5 novembre 1971, n. 1086 - D.M. 27 luglio 1985 - controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare") (Ndr)
Art. 6 Prodotti a base di legno
11.1. Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
6.2. I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm
- tolleranze sullo spessore: 2 mm
- umidità non maggiore del 15%, misurate secondo la norma UNI 9021/2
- trattamenti preservanti con metodo ............. e comunque resistenti ai ............., misurati secondo (6)
6.3. I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornite con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: +- 3 mm
- tolleranze sullo spessore; 0,5 mm
- umidità non maggiore dell'8 % misurate secondo .......................
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m^3; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m^3; per tipo duro oltre 800 kg/m^3, misurate secondo la norma UNI 9343;
La superficie potrà essere: (7)
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
- levigata (quando ha subito la lavorazione predetta)
- rivestita su uno o due facce mediante (8)
Funzionalmente saranno del tipo:
- basso assorbimento di acqua (misurato secondo )
- classe di reazione al fuoco (misurato secondo )
- fonoisolanti (misurato secondo )
- con assorbimento d'acqua massimo (misurato secondo )
- con resistenza a flessione di (misurato secondo )
Altre caratteristiche significative sono: (9)
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................
6.4. I pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: +- 5 mm
- tolleranze sullo spessore: +- 0,5 mm
- umidità del 10% +- 3%
- massa volumica kg/m^3
- superficie: grezza p ; levigata p ; rivestita con ...
- resistenza al distacco degli strati esterni 1 N/mm^2 min. Caratteristiche funzionali:
- rigonfiamento massimo dopo immersione in acqua: 12% (oppure 16%) misurato secondo ...
- classe di reazione al fuoco ..., misurata secondo ...
- fonoisolamento ... dB, misurato secondo ...
- con assorbimento d'acqua massimo ... %, misurato secondo ...
- con resistenza a flessione di ... N/mm2, misurata secondo ...
Altre caratteristiche significative sono (10)
6.5. I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornite con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: 5 mm
- tolleranze sullo spessore: 1 mm
- umidità non maggiore del 12% misurata secondo ...
- resistenza al distacco degli strati esterni ... N, misurata secondo ...
Caratteristiche funzionali:
- resistenza a trazione ... N, misurata secondo ...
- resistenza a flessione statica ... N, misurata secondo ...
Altre caratteristiche significative sono (11)
(6) Completare le prescrizioni rimaste indeterminate avvalendosi eventualmente delle apposite norme UNI e delle
norme ISO 1029, 1030, 1031, 2299, 2300, 2301.
(7) Il testo ufficiale riporta i simboli di casella di spunta à per consentire una compilazione manuale; per una redazione con editing da word processor, sarà opportuno riportare solo le voci che effettivamente ricorrono. (Ndr)
(8) Placcatura, carte impregnate, smalti, altre soluzioni da descrivere
(9) Completare con altre caratteristiche che possono essere significative e con le norme da seguire per il controllo.
(10) Completare con altre caratteristiche che possono avere significato e con le norme da seguire per il controllo
(11) Completare con altre caratteristiche che possono avere significato e con le norme da seguire per il controllo
Art. 7 Prodotti per pavimentazione
7.1 Prodotti per pavimentazione
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
7.2. I prodotti di calcestruzzo
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti:
7.2.1. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopraccitati devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto.
L'accettazione deve avvenire secondo il punto 13.1 avendo il RD sopraccitato quale riferimento.
7.2.2. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superano le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato
b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello e 10% sulle medie
c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie
d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per il singolo elemento e ± 3% per la media
f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm per la media
g) (16) ..................................................................
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 13.1
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informatico indicherà oltre al nome del forniture almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
(16) Completare con altre eventuali caratteristiche e con il riferimento ai metodi di misura.
7.3. I conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:
- contenuto di legante in % ................., misurato secondo .................
- percentuale dei vuoti in % ................, misurato secondo .................
- peso per unità di volume in kg/m^3 .............., misurato secondo .................
- deformabilità a carico costante ................., misurato secondo .................
- (19) ...........................................................
(19) Completare l'elenco delle caratteristiche ed indicare le forme di controllo, per esempio citando CNR B.U.
38,39,40, 106
Art. 8 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere una attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
8.1. Sigillanti
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI e/o è in possesso di attestati di conformità, in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
8.2. Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per i diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
8.3. Geotessili
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama)
Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati fra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco e da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%
- spessore: ± 3%
- resistenza a trazione ;
resistenza a lacerazione ;
resistenza a perforazione con la sfera ;
- assorbimento dei liquidi ;
indice di imbibizione .............
- variazione dimensionale a caldo ;
- permeabilità all'aria ;
- (30) ............................................
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.) Per i nontessuti dovrà essere precisato:
- se sono costituite da filamento continuo o da fiocco
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.
(30) Completare l'elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue. Indicare i valori di accettazione ed i metodi di
controllo facendo riferimento, per esempio, alla UNI 8279 punti 1,3,4,12,13,17 - UNI 8986 e CNR B.U. n.110, 111
PARTE II- MODALITA' DI ESECUZIONE
Art. 9 Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11/3/88, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, totalmente responsabile di eventuali danni alle presone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere, alle pubbliche scariche, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate esse dovranno essere depositate in ???? con accettazione della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del III comma dell'Art. 40 del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.R. 16/7/62, n. 1063).
Art. 10 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Art. 11 Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabili per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la murature di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno quanto occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessuno pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
(42) ...........................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................
(42) In questo articolo possono trovare sede le norme e prescrizioni relative a tutti i tipi e metodi di fondazioni
particolari che possono richiedersi per la esecuzione delle opere: fondazioni con uso di paratie, casseri in legno o metallo, fondazioni in cemento armato, ecc.
Art. 12 Scavi subacquei e prosciugamento
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 26. l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione de lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Art. 13 Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenza verso monte.
14.1. Paratie e diaframmi
La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi.
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
- del tipo a palancole metalliche infisse
- del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse
- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati
- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.
Ai fini della progettazione esecutiva le caratteristiche degli strati di terreno interessati dalla paratia o dal diaframma verranno dedotte dalla campagna di indagini geotecniche appositamente commissionate.
Dovranno essere precisate le modalità di esecuzione con particolare riguardo agli accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche dei materiali che saranno impiegati.
14.2.1. Paratie a palancole metalliche infisse
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.
L'infissione della palancola sarà effettuato con i sistemi normalmente in uso.
Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo della relativa cuffia. Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola.
A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso.
Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre che con la battitura potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata.
14.2.2. Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.
Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm2 e dovrà essere esente da porosità od altri difetti. Il cemento sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico o d'alto forno.
Potrà essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, l'inserimento nel getto di puntazza metallica. L'operazione d'infissione sarà regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo armato centrifugato di cui al successivo articolo.
Nel caso specifico particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta cementizia.
14.3.1. Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati
Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.
Nel caso specifico particolare cura dovrà essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la verticalità dei pali stessi.
14.3.2. Diaframmi in calcestruzzo armato
In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondità con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2.50 m.
Lo scavo verrà eseguito con l'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti, e per il sostegno provvisorio delle pareti.
I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma nella proporzione di 8 e 16 kg. di bentonite asciutta per 100 l d'acqua, salvo la facoltà della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.
Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.
Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremità inferiore sarà tenuta
almeno due metri al di sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di continuità il getto stesso.
Il getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.
I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo raggiunta e la verifica della armatura da parte della direzione dei lavori.
Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare distacchi, discontinuità e differenza nei singoli conci.
L'allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.
Prove e verifiche sul diaframma
Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la direzione dei lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.
Art.15 Opere e strutture di calcestruzzo.
15.1. Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato del D.M. 27 luglio 1985 n. 37.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
15.2. Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 27 luglio 1985, n. 37.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 27 luglio 1985, n 37.
La resistenza caratteristica richiesta dal conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera nei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato.
15.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge
n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 27 luglio 1985 n. 37. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature da eseguire in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 27 luglio 1985, n. 37. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata a giudizio del direttore dei lavori.
15.4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 27 luglio 1985 n. 37. In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc. Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma dei diagramma sforzi allungamento a scopo di controllo delle perdite per attrito.
Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M.
L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.
15.5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del D.M. vigente, concernenti le norme stesse e quelle a struttura metallica.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla legge 2 marzo 1974 n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
Art. 16 Esecuzione delle pavimentazioni.
16.1. Generalità
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del terreno).
16.2 Strati funzionali
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai seguenti strati funzionali. (47)
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali: scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni trasmesse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali: 6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi
ed ai vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) lo strato ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri strati complementari possono essere previsti.
(47) Costruttivamente uno strato può assolvere una o può funzioni.
16.3. Pavimentazione su strato portante
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fa riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture, miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione e realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati e non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzioni dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm.).
16.4. Pavimentazioni su terreno
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. (48)
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore, è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto dello condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
(48) Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.
16.5. Compiti della Direzione dei lavori
Il direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costruttiva da eseguire ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature ed i tempi di cantiere e le interferenze con altre opere. In via rapida si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conforme allo schema funzionale di progetto descritte in codici di pratica, letteratura tecnica, ecc.
b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto (o concordate come detto nel comma a) e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
c) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizioni e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 17 Impianto di scarico acque meteoriche
In conformità alla legge 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica, le norme UNI e CEI sono considerati norme di buona tecnica.
17.1. Definizioni
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. Il sistema di scarico della acque meteoriche deve essere indipendente da quelle che raccolgono e smaltiscono le acque usate ed industriali.
Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
17.2. Materiali
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a). La rispondenza delle gronde di plastica alla UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra.
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle UNI 6901 e UNI 8317.
d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la UNI EN 124.
17.3. Materiali per l'impianto
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o ad suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la UNI 9184.
a) per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate.
I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
b) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,3 m dal punto di innesto di un pluviale.
c) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.
17.4. Compiti della Direzione dei lavori
Il direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue:
a) prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali, concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguire, ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere e le interferenze con le altre opere.
In via rapida potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive descritte nella UNI 9184 ed in subordine in codici di pratica, letteratura tecnica, ecc.).
b) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione sono effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua come riportato sull'impianto di scarico acque usate.
c) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. Il direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
LAVORI VARI
Art. 18 Lavori compensati a corpo
Per i lavori compensati a corpo si prescrive (58):
................................................................................................................................................................................................
................................................
...............................................................................................................................................................
(58) Indicare le modalità di esecuzione dei lavori compensati a corpo.
Art. 19 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Art. 20 Lavori eventuali non previsti
Per la esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della direzione, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del ... all'anno, seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
PARTE III- ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 21 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. (59)
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Nei casi in cui è richiesto ai soli fini revisionali vale il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi.
(59) L'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori pel l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.
Art. 70 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni (63) ................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................
(63) Caso 1: restano in proprietà dell'Amministrazione. In tal caso, l'Appaltatore deve regolarmente trasportarli
in , intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.]
Caso 2: sono ceduti all'Appaltatore. In tal caso, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 40 del Capitolato generale.
Art. 22 Espropriazioni
L'Ente appaltante conferisce all'Impresa aggiudicataria dell'appalto il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, l'Impresa aggiudicataria stessa deve avvalersi di tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità. I decreti di espropriazione sono trascritti nella conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, che cura altresì le relative volture catastali. L'Impresa è obbligata a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto.
Essa deve dar corso alle operazioni relative alle occupazioni e alle espropriazioni non appena avrà ricevuto il provvedimento che, a norma di legge, qualifica i lavori appaltati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Detto provvedimento è trasmesso dall'Ente appaltante all'organo istituzionalmente competente ad emanare il decreto di occupazione e di espropriazione. L'Impresa stessa provvede, tra l'altro, senza alcun indugio, alla esatta individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali.
L'Impresa provvede, altresì, a proprie cura e spese, a tutto quanto occorre per il perfezionamento dei procedimenti di occupazione ed espropriazione ed in particolare agli adempimenti che qui di seguito vengono indicati a titolo esemplificativo:
a) alla pubblicazione del Piano di esproprio negli Albi Pretori dei Comuni competenti per territorio;
b) alla richiesta del Decreto di occupazione temporanea;
c) alla notifica del Decreto di occupazione temporanea alle Ditte interessate, invitandole, quindi, a presenziare alla compilazione degli stati di consistenza dei beni e del verbale di immissione nel possesso. Tali atti, da redigere secondo le prescrizioni di legge sono formati alla presenza di un funzionario tecnico dell'Ente Appaltante all'uopo delegato, che convalida con un visto ogni atto formalizzato.
Ottenuto il possesso delle aree, l'Impresa:
d) esegue la picchettazione o la recinzione;
e) verifica, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per ogni ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;
f) esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure geometriche delle aree e relative quote, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) al quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione. E' altresì tenuta a definire i tipi di frazionamento entro giorni dalla data in
cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.
Inoltre l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese:
g) a consegnare all'Ente Appaltante anche gradualmente, ma non oltre giorni, la raccolta completa dei seguenti
documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:
- originale dell'elenco di pubblicazione delle Ditte espropriate;
- originale del piano parcellare annesso all'elenco suddetto con relativi computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato catastalmente;
- originale dell'ordinanza prefettizia di esecutorietà del piano e di occupazione temporanea di urgenza;
- originale dei verbali di amichevole accordo degli atti di cessione volontaria;
- originale dell'eventuale stima dell'indennità di espropriazione in caso di mancato accordo;
- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennità, o dei pagamenti diretti;
- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitù perpetua con gli estremi di registrazione e con le relata di notifica alle ditte espropriate;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di espropriazione e di servitù perpetua;
- originale delle note di trascrizione;
- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalità nel caso di espropriazione definitiva di immobili;
- originale delle sentenze definitive nei giudizi di opposizione contro la stima della indennità determinata in sede amministrativa e originale degli eventuali verbali di transazione;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di rettifica;
- atti relativi a vertenze litigiose concluse.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dall'Impresa oltre che all'organo istituzionale competente, anche all'Ente Appaltante per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Impresa ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le espropriazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni espropriati prevista dalle leggi vigenti. All'Impresa sono rimborsate le somme inerenti le espropriazioni, regolarmente corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni F.A.L., tributi erariali) comunque dovuti dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende compensato con il corrispettivo dell'appalto.
Resta espressamente convenuto che l'Ente Appaltante ha la facoltà, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Impresa, di eseguire presso l'Impresa stessa accertamenti e verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative e di eventuali asservimenti ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facoltà, a norma dell'art. 8 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, di vigilare, entro i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti delle opere connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.
L'Ente Appaltante assume a proprio carico l'onere di rimborsare all'Impresa aggiudicataria le indennità di eventuali asservimenti concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale di costituzione di servitù perpetua, nonché le eventuali maggiori somme che l'Impresa stessa fosse tenuta ad erogare a titolo di indennità determinata a seguito di vertenza giudiziaria.
L'Impresa essendo l'unica legittimata a resistere al giudizio di opposizione alla determinazione delle indennità, è tenuta a svolgere la conseguente attività processuale, seguendo le direttive dell'Ente Appaltante, sia in ordine al giudizio di congruità dell'indennità stessa, sia in ordine al comportamento processuale. L'Impresa potrà tuttavia definire transattivamente la vertenza stessa previo benestare dell'Ente Appaltante.
I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennità previste dalle leggi vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori, previa presentazione, da parte dell'Impresa:
a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti della Ditta che riceve;
b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;
c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili presso Uffici Pubblici. Sull'importo di ogni stato di avanzamento verrà effettuata una ritenuta del % che sarà svincolata quando l'Impresa
avrà dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.
Per il rimborso delle indennità stabilite giudizialmente, il relativo ammontare viene liquidato ad avvenuta definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti l'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante l'avvenuto deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, e della trascrizione dell'asservimento presso i registri immobiliari.
Il rimborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di lite, viene effettuato in unica soluzione entro giorni dalla presa in consegna dei documenti ed atti già indicati, previo accertamento da
parte dell'Ente Appaltante in ordine alla regolarità della procedura espropriativa, all'osservanza delle prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarità formale degli atti.
Art. 23 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
23.1. Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinata con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
23.2. Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
23.3. Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
23.4. Paratie di calcestruzzo armato
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro di armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida, nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
23.5. Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1.00 m^2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 0.25 m^2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere per la loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutati con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m^2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
23.6. Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendenti dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
23.7. Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per l'armatura di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutata secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
23.8. Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
23.9. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.
23.10. Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a. per la fornitura di materiali;
b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può porre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.
23.11. Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
23.12. Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.