CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI
CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
▪ le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo Private Banking datata 28 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
▪ le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo Private Banking; esse contengono in parte disposizioni analoghe a quelle già contenute nei contratti fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nei contratti fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo Private Banking applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dai contratti oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo Private Banking.
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Come evidenziato nella comunicazione di proposte di modifiche unilaterali, alcune norme relative al Deposito Amministrato potrebbero a breve subire modifiche per effetto della prossima emanazione della nuova disciplina regolamentare della Consob, finalizzata ad attuare le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/828 e dal relativo Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1212 avente efficacia dal 3 settembre 2020 (congiuntamente SHRD II) che hanno disposto misure volte a migliorare la governance delle società quotate tramite un maggiore coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. In tal caso, riceverà apposita comunicazione.
Tra le principali novità introdotte dalla SHRD II che impatteranno sui contenuti del Deposito Amministrato, si evidenziano in particolare:
(i) il riconoscimento del diritto degli emittenti italiani (con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea) a identificare in qualsiasi momento i propri azionisti (che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale dell’emittente medesimo con diritto di voto); (ii) la conseguente decadenza del diniego, eventualmente espresso dall’azionista nella vigenza della precedente normativa, alla trasmissione dei propri dati identificativi agli emittenti che posseggano i requisiti individuati dal legislatore; (iii) la previsione di specifici obblighi in capo agli intermediari depositari e agli emittenti volti ad assicurare all’investitore un’informativa tempestiva in relazione ad assemblee, eventi od operazioni societarie dell’emittente, che gli consenta di essere agevolato nell’esercizio dei suoi diritti.
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1. Correttezza
1. L’attività oggetto del presente Contratto è svolta dalla Banca con correttezza, trasparenza e diligenza professionale, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.
Articolo 2. Autorizzazione alla Banca ad agire anche in nome proprio
1. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio; la Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.
Articolo 3. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca – Cliente
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca, previa sottoscrizione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.
2. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici; i documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, le cui tipologie e caratteristiche sono indicate nel “Foglio Informativo – Servizi vari” disponibile sul Sito Internet della Banca e presso le filiali.
Articolo 4. Cointestazione
1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.
2. I cointestatari indicano in sede di richiesta di apertura di ciascun Deposito Amministrato se intendono operare congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte) su tale Deposito Amministrato, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.
3. Sulle Posizioni Contabili cointestate è consentita esclusivamente l’operatività a “firme disgiunte”.
4. L’operatività connessa al servizio di consulenza in materia di investimenti a pagamento denominato “Private
Advisory” e “View” è consentita esclusivamente a “firme disgiunte”. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il servizio di consulenza in materia di investimenti a pagamento Private Advisory e View deve intendersi estinto a decorrere dal momento in cui la Banca ha avuto notizia legalmente certa del verificarsi dell’evento.
5. Qualora il presente Contratto sia cointestato, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 per i Depositi Amministrati cointestati a firme congiunte, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatari, fermo restando in capo a questi l’onere di informare gli altri.
Articolo 5. Deposito Amministrato cointestato a firme congiunte
1. In caso di Deposito Amministrato cointestato a firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del Deposito Amministrato.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, le richieste di cui agli articoli 85 e 86 relative agli strumenti finanziari nominativi devono essere effettuate dall’intestatario dei medesimi, mentre quelle relative a strumenti finanziari al portatore devono essere effettuate dai cointestatari congiuntamente.
Articolo 6. Deposito Amministrato cointestato a firme disgiunte e Posizione Contabile
1. In caso di Deposito Amministrato cointestato a firme disgiunte e di Posizione Contabile, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Il cointestatario che dispone la chiusura del Deposito Amministrato o della Posizione Contabile deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
2. Ciascuno dei cointestatari del Deposito Amministrato è inoltre autorizzato, anche ai sensi dell’art. 1395 cod. civ.1, a impartire qualsiasi disposizione concernente strumenti finanziari nominativi intestati ad altro cointestatario, come ad esempio: ritirare gli strumenti finanziari o trasferirli ad altro deposito; acquistare o vendere gli strumenti finanziari e i pertinenti diritti; costituire in pegno gli strumenti finanziari a garanzia di obbligazioni proprie, di altri cointestatari o di terzi; esercitare i diritti di opzione; effettuare operazioni di riporto; sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata degli strumenti finanziari medesimi, anche a favore della Banca, nonché sottoscrivere ogni documento o dichiarazione necessari per effettuare qualsiasi operazione inerente agli strumenti finanziari.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le richieste di cui agli articoli 85 e 86 relative a strumenti finanziari nominativi devono essere effettuate dall’intestatario dei medesimi, mentre quelle relative a
strumenti finanziari al portatore possono essere effettuate da ciascuno dei cointestatari.
4. La facoltà di firme disgiunte sul Deposito Amministrato può essere modificata o revocata con comunicazione alla Banca sottoscritta anche da uno solo dei cointestatari.
5. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed al legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività con firme disgiunte.
Articolo 7. Conferimento del potere di rappresentanza
1. Il Cliente deve indicare per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, le persone autorizzate a rappresentarlo nella relazione con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, si intendono autorizzate a operare a firme disgiunte.
2. Quando il Deposito Amministrato, la Posizione Contabile o il servizio di consulenza in materia di investimento a pagamento Private Advisory o View sono intestati a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari; la nomina consente al rappresentante di compiere le operazioni espressamente individuate nel documento di nomina e limitatamente ai Depositi Amministrati/Posizioni Contabili per i quali la nomina è stata conferita.
3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
Articolo 8. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza
1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un Giorno Lavorativo Bancario (come definito all’articolo 100) da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano pubblici o notori.
2. Quando il Deposito Amministrato, la Posizione Contabile e, se attivato, il servizio di consulenza in materia di investimenti a pagamento Private Advisory e View sono intestati a una singola persona, la morte e la sopravvenuta incapacità di agire dell’intestatario determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
1 Ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitti
di interesse.
3. Quando il Deposito Amministrato, la Posizione Contabile e, se attivato, il servizio di consulenza in materia di investimenti a pagamento “Private Advisory” e “View” sono intestati a più persone:
• la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ.2, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
• la morte e la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determinano la cessazione del potere di rappresentanza.
Articolo 9. Comunicazioni del Cliente alla Banca
1. Ove non diversamente disciplinato, le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti al presente Contratto, comprese quelle che riguardano la modifica della scelta in tema di capital gain e ciascuno dei Dati Identificativi del Cliente contenuti nella Richiesta, vanno effettuate per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e inviate alla filiale presso la quale è aperto il Deposito Amministrato o la Posizione Contabile ai quali le comunicazioni si riferiscono ovvero presso la filiale che ha evidenza dei Servizi di Investimento intestati al Cliente.
2. Le modifiche dell’indirizzo:
• devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il Deposito Amministrato è cointestato a firme congiunte;
• possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari – il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari – se il Deposito Amministrato è cointestato a firme disgiunte oppure se riguardano il presente Contratto e i Servizi di Investimento ivi disciplinati o la Posizione Contabile.
3. Le richieste di cui agli articoli 85 e 86 possono essere effettuate dal Cliente anche tramite il servizio via internet o il servizio via telefono (“Servizi a distanza”) subordinatamente alla sottoscrizione del contratto che li disciplina e alla loro attivazione (“Contratto Servizi a distanza” per tale deve intendersi il contratto e l’attivazione dei Servizi a distanza).
4. Modalità diverse devono essere preventivamente concordate per iscritto tra il Cliente e la Banca.
Articolo 10. Comunicazioni della Banca al Cliente
1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente, ivi comprese le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche, sono effettuate ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri:
• se in formato cartaceo mediante lettera semplice, se non diversamente previsto, all’indirizzo di residenza (o della sede legale in caso di società) del Cliente risultante dalla Richiesta o all’indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto;
• se in formato elettronico con le modalità concordate nel Contratto Servizi a Distanza e, qualora inerenti la fornitura di informazioni relative ai Servizi di Investimento e/o ai Prodotti Finanziari, secondo le modalità che seguono all’articolo 10 bis e 70.
2. Le conferme della Banca dell’avvenuta acquisizione delle richieste di cui agli articoli 85 e 86 e/o la copia della relativa comunicazione alla società emittente e/o la certificazione sono rese su domanda del Cliente:
• con le stesse modalità utilizzate dal Cliente se le richieste sono state effettuate tramite il servizio via internet del Contratto Servizi a distanza e la Banca deve confermare la ricezione della richiesta e/o deve trasmettere copia della comunicazione;
• con comunicazione scritta inviata all’indirizzo di cui al primo comma (i) se le richieste sono state effettuate tramite il servizio via telefono del Contratto Servizi a distanza e la Banca deve confermare la ricezione delle richieste o trasmettere copia della comunicazione e (ii) in tutti i casi in cui la Banca deve trasmettere le certificazioni in originale.
3. Nel caso in cui il Cliente attivi il servizio di consulenza a pagamento Private Advisory o View il report periodico di cui all’articolo 37, quanto al servizio Private Advisory, e agli articoli 44 ter e 44 quater, quanto al servizio View, sarà inviato con le modalità indicate nella Sezione Scelte del Cliente nella Parte Prima.
Articolo 10 bis. Fornitura al Cliente su supporto durevole non cartaceo delle informazioni relative ai Servizi di Investimento e ai Prodotti Finanziari
1. Se previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e previa autorizzazione del Cliente, la Banca può fornire o mettere a disposizione le informazioni inerenti i Servizi di Investimento e i Prodotti Finanziari su supporto durevole non cartaceo, intendendosi per tale - tra gli altri - anche il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) e il Sito Internet della Banca.
2. Ove non ricorrano i presupposti per l’invio e/o la messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, o per ragioni connesse all’operatività della Banca, le informazioni sono messe a disposizione del Cliente in formato cartaceo.
3. Le informazioni sui Servizi di Investimento e sui Prodotti Finanziari sono quelle di volta in volta elaborate dalla Banca in conformità alla vigente normativa e quelle che la Banca ha direttamente ricevuto dai singoli emittenti, offerenti o distributori dei servizi e che si è impegnata a mettere a disposizione dei Clienti.
4. Il Cliente dispone di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l’utilizzo dei canali telematici e, in particolare, del servizio di posta elettronica, e si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione, ivi compresa la cessazione o l’indisponibilità temporanea, dell’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della sottoscrizione o di ogni aggiornamento del presente Contratto o del Contratto Servizi a Distanza.
5. La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella fornitura delle informazioni dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e rimediare quali, a titolo esemplificativo, ritardi, scioperi del personale, cadute di linea del sistema elettronico, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici, informatici e/o elettronici. La sicurezza del ricevimento e dell’apertura delle e-mail dipende dai sistemi di protezione presenti sui dispositivi utilizzati dal Cliente, su cui la Banca non ha controllo. La Banca raccomanda pertanto di valutare attentamente il livello di sicurezza dei dispositivi utilizzati, da cui dipende, tra l’altro, anche il rischio di intrusioni informatiche di terzi.
2 Ai sensi dell’art. 1726 cod. civ., se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Articolo 11. Offerta Fuori Sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza
1. Nell’attività di “Offerta Fuori Sede” di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, vale a dire al di fuori della propria sede legale, delle proprie filiali, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.
2. Se l’Offerta Fuori Sede riguarda il collocamento o la distribuzione di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli e la negoziazione di strumenti finanziari effettuata dalla Banca nell’ambito del servizio di investimento negoziazione per conto proprio, il Cliente al dettaglio può recedere, senza spese né corrispettivo, comunicando la sua volontà all’indirizzo indicato dalla Banca entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo ordine/contratto da parte del Cliente: nel predetto termine la comunicazione di recesso deve pervenire alla Banca.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, l’Offerta Fuori Sede del presente Contratto, incluso, se attivato, il servizio di consulenza a pagamento Private Advisory e View, non è soggetta al diritto di recesso disciplinato nel presente articolo.
4. Il Cliente può consegnare ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente ordini di bonifico mediante addebito in conto.
5. Il Cliente non deve consegnare ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e questi non devono ricevere dal Cliente (i) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali comunque intestati; (ii) denaro
contante o strumenti finanziari di qualsiasi tipo; in caso di violazione della prescrizione di cui al presente comma, la Banca non assume alcuna responsabilità in caso di furto o sottrazione o smarrimento a chiunque imputabile.
6. La Banca può rendere disponibile il presente Contratto sul proprio Sito Internet dove il potenziale Cliente può prenderne visione. Il Cliente può concludere il Contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza e firmarlo utilizzando la firma digitale offerta dalla Banca nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
7. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (“Cliente consumatore” o “consumatore”):
• può recedere dal presente Contratto, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, inviando la relativa comunicazione nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno della conclusione del Contratto medesimo secondo le modalità indicate nella Richiesta. Quando il presente Xxxxxxxxx è cointestato il recesso può essere comunicato in via disgiunta da ciascuno dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone il recesso deve informare tempestivamente gli altri cointestatari;
• in caso di offerta di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli può recedere, nei casi consentiti dalla legge, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni inviando la relativa comunicazione nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno della sottoscrizione secondo le modalità contenute nei relativi moduli.
Articolo 12. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni - Obblighi di segnalazione e/o pubblicazione
1. Il Cliente prende atto che la Banca, in relazione agli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione alle competenti autorità e/o al pubblico previsti dalla normativa applicabile, potrebbe essere tenuta:
• alla segnalazione di alcune informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni (ivi incluse informazioni relative all’identificazione dei soggetti per conto dei quali la Banca esegue gli ordini e le istruzioni ed effettua le operazioni);
• a fornire informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni ad una sede di esecuzione al fine di consentire a quest’ultima di conformarsi ai propri obblighi di pubblicazione.
L’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso un valido Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici). L’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente qualora non abbia ricevuto dal medesimo le informazioni richieste al fine di consentirle di operare in conformità e nel rispetto degli obblighi di segnalazione e/o fornitura (o tali informazioni, pur ricevute, non siano liberamente utilizzabili dalla Banca in ragione di obblighi di confidenzialità o limiti connessi alla tutela/privacy dei dati).
Gli obblighi di segnalazione e/o fornitura di cui al presente comma riguardano anche le operazioni di Pronti contro Xxxxxxx e i singoli contratti di Prestito Titoli.
2. La Banca esegue e/o trasmette:
• gli ordini di sottoscrizione o acquisto dei Prodotti Finanziari e le istruzioni del Cliente in presenza, alla data di regolamento, di fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente al loro integrale regolamento contabile;
• gli ordini di vendita in presenza, alla data di regolamento, di strumenti finanziari in misura sufficiente al loro integrale regolamento.
3. In relazione alla previsione del comma precedente, la Banca si riserva la facoltà di rendere indisponibili, dalla data del conferimento dei relativi ordini/istruzioni, le somme e/o gli strumenti finanziari necessari al loro regolamento contabile.
4. In mancanza dei presupposti individuati nel comma 2, e fatta salva l’ipotesi disciplinata nell’articolo 78 comma 4, la Banca non esegue/trasmette l’ordine del Cliente senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informare il Cliente.
5. Il Cliente prende atto, altresì, che la Banca non consente di effettuare operazioni che non risultino in linea con la normativa vigente, con le indicazioni date da un’autorità, con le restrizioni imposte da un’autorità sovrana o con le conseguenti regole di cui la Banca si è dotata.
Articolo 13. Deposito e contabilizzazione di Prodotti Finanziari e regolamento contabile delle operazioni
1. Gli strumenti finanziari diversi da quelli individuati nel comma 3 sono depositati/registrati nel Deposito Amministrato presso la Banca che il Cliente è tenuto a in dicare in relazione a ciascun ordine impartito; in mancanza di diversa indicazione nell’ordine gli strumenti finanziari sono depositati/registrati nel Deposito Amministrato collegato al conto corrente di regolamento.
2. Le operazioni di Pronti contro Termine disciplinate nel Capo V sono registrate nella Posizione Contabile denominata “Rubrica Pronti contro Termine”; la Banca si riserva la facoltà di registrare tali operazioni nel Deposito Amministrato, previa comunicazione al Cliente.
3. Le quote di Xxxxx Xxxxxx e le azioni emesse da SICAV (quote/azioni di “OICR”) sottoscritte dal Cliente sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta.
A richiesta del Cliente, contenuta nel relativo modulo di sottoscrizione, la Banca evidenzia le quote/azioni di OICR nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile denominata “Rubrica Fondi”.
4. I prodotti di investimento assicurativi sono registrati secondo le modalità previste dai relativi documenti contrattuali. A richiesta del Cliente, la Banca evidenzia i suddetti prodotti nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile denominata “Rubrica Polizze”.
5. Nel presente Contratto – qualora non diversamente specificato – il termine “registrati” è utilizzato per indicare i termini “depositati”, “registrati” ed “evidenziati” nelle accezioni utilizzate nei precedenti commi.
6. Il regolamento contabile delle operazioni e delle connesse spese, commissioni e oneri, anche fiscali, è effettuato sul conto corrente collegato al Deposito Amministrato e alla Posizione Contabile sui quali sono registrati i Prodotti Finanziari oggetto dell’operazione. Il regolamento contabile riguardante i prodotti di investimento assicurativi è effettuato sul conto corrente indicato dal Cliente in sede di relativa sottoscrizione. Il Cliente può comunque impartire, volta per volta, disposizioni diverse.
7. Il conto corrente di regolamento deve essere riconducibile al medesimo NSG del presente Contratto; in caso diverso, l’intestatario del presente Contratto che dispone l’addebito/accredito deve essere autorizzato a regolare su tale conto corrente le operazioni contabilizzate sul Deposito Amministrato e sulla Posizione Contabile individuati.
8. Nel caso il Cliente non abbia indicato nella Richiesta il conto corrente sul quale regolare le operazioni, il regolamento è effettuato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dal Cliente.
9. Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a effettuare la contabilizzazione dei Prodotti Finanziari nonché gli addebiti e gli accrediti sui rapporti di cui ai precedenti commi.
Articolo 14. Somme, commissioni, spese e oneri – Inadempimento del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a pagare tutte le somme, anche a titolo di commissioni, spese e oneri, anche fiscali, ivi compresa l’imposta di bollo, conseguenti agli ordini impartiti, o comunque inerenti al Deposito Amministrato, alla Posizione Contabile e/o ai Prodotti Finanziari ivi registrati, nonché in caso di attivazione del servizio di consulenza a pagamento Private Advisory o View le commissioni, spese e oneri anche fiscali, per l’attività di consulenza svolta dalla Banca e definita al successivo articolo 43 del Capo II bis quanto al servizio Private Advisory e all’articolo 44 undecies quanto al servizio View. Sono a carico del Cliente anche le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui Prodotti Finanziari del Cliente.
2. Al fine di adempiere agli obblighi di pagamento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tutte le somme dallo stesso dovute sul conto corrente di cui all’articolo 13, riconoscendo agli addebiti effettuati la funzione di estinzione dei propri debiti.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad accreditare o addebitare sul conto corrente di cui all’articolo 13 tutte le somme che, rispettivamente, siano da essa o ad essa dovute in dipendenza dei Prodotti Finanziari, ivi compresi i Servizi di Investimento di terzi distribuiti dalla Banca, sottoscritti/acquistati/venduti in base al presente Contratto, nonché le somme dovute alla Banca a titolo di corrispettivo per l’attività di consulenza in materia di investimenti a pagamento Private Advisory o View.
4. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di carattere economico, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera.
5. Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 2, 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ.3, vendendo, anche a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo di strumenti finanziari registrati nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile di cui al precedente articolo 13, correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
6. Prima della vendita, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, dando un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni.
7. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
8. Se la Banca ha venduto solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri alle condizioni indicate nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile.
Articolo 15. Documentazione delle operazioni eseguite – Rendiconti
1. La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nei Capi IV, V e VI, invia al Cliente, con le modalità indicate all’articolo 10, la rendicontazione dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni tenuto conto dei servizi prestati.
2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni riguardanti l’esecuzione dell’ordine previste dalla normativa vigente.
3. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Cliente al più tardi il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere inviata da un terzo soggetto al Cliente, la Banca non provvederà a trasmettere la propria nota di eseguito.
4. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
5. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto (“Rendiconto Deposito Amministrato”) dei Prodotti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato, anche qualora non detenuti dalla Banca per conto del Cliente, alla data di riferimento del medesimo Rendiconto; tale comunicazione riepiloga le operazioni eseguite nel periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di Prestito Titoli che vengono
3 In base agli articoli citati, i crediti della Banca derivanti dall’esecuzione del mandato e dal deposito hanno privilegio sui Prodotti Finanziari che la Banca detiene anche in deposito. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sugli strumenti finanziari. La Banca può trattenere gli strumenti finanziari soggetti al privilegio finché non è soddisfatta del suo credito e può anche venderli secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
rendicontate separatamente, come previsto nel successivo comma 7. Le operazioni disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati sono sempre rendicontate separatamente.
6. Il Cliente può chiedere l’invio del Rendiconto Deposito Amministrato con cadenza mensile: in tal caso, il riepilogo delle operazioni eseguite avrà la medesima cadenza e il medesimo riferimento temporale. La modifica della periodicità di inoltro del Rendiconto Deposito Amministrato avrà efficacia a decorrere dal primo rendiconto successivo alla data di ricezione, da parte della Banca, della relativa richiesta.
7. La Banca invia al Cliente, con cadenza mensile, il rendiconto delle operazioni di Prestito Titoli (“Rendiconto Prestito Titoli”) salvo che nel periodo di riferimento non siano perfezionati contratti di tale tipologia.
8. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Pronti contro Termine (“Rendiconto Pronti contro Termine”). La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all’anno, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Fondi (“Rendiconto Posizione Fondi”).
9. La documentazione di cui ai commi 5, 7 e 8 si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto, che deve essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione.
10. Nel caso in cui il Cliente abbia attivato il servizio di consulenza a pagamento Private Advisory o View, la Banca provvede all’invio dei report periodici con la tempistica specificata al successivo articolo 37, e le modalità specificate al successivo articolo 40 quanto al servizio Private Advisory e all’articolo 44 novies quanto al servizio View.
11. Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi di cui al successivo comma connessi ai Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca nel periodo, nonché sui costi e gli oneri relativi al Deposito Amministrato, per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Le informazioni sui costi e gli oneri relativi alle operazioni disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati sono oggetto di separata comunicazione. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi, nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.
12. La Banca può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo benefici non monetari (“Incentivi”) come indicato nella Sezione Informazioni – Paragrafo 4.
Articolo 16. Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente o tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nella Sezione Informazioni – Paragrafo 5.
2. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa i rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse.
3. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca lo informa chiaramente, della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli.
Articolo 17. Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (“Sede di Negoziazione”), diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di OICR, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
2. Allo scopo di limitare la diffusione tra i propri clienti al dettaglio di strumenti finanziari di debito non negoziati in una Sede di Negoziazione o da internalizzatori sistematici appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (il “Gruppo”) in considerazione dei rischi evidenziati nel comma precedente, la Banca esegue gli ordini di acquisto aventi ad oggetto tali strumenti finanziari unicamente per importi di valore non inferiore a euro 50.000 (cinquantamila) o di valore equivalente nel caso di divisa diversa dall’euro.
Articolo 18. Esonero da responsabilità
1. La Banca non risponde per i disguidi, e per gli eventuali danni conseguenti a tali disguidi, che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi, atti di terrorismo, provvedimenti o decisioni di una sede di esecuzione, azioni od omissioni di una sede di esecuzione, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti o provvedimenti di autorità.
2. Il Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave, esonera la Banca da ogni responsabilità riveniente dalla comunicazione da parte della Banca all’Amministrazione finanziaria – ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 2020 n. 100 di recepimento delle Direttiva Europea 2011/16/UE e successive modifiche (c.d. “normativa DAC 6”) - delle informazioni dettagliate in merito a operazioni potenzialmente riconducibili ad alcuni meccanismi di c.d. “pianificazione fiscale aggressiva”, individuati secondo i criteri fissati dalla succitata normativa (tra cui, in particolare, i dati identificativi del contribuente interessato, la descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero ed il relativo valore) e si impegna a tenere indenne la Banca stessa da ogni pretesa o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare o essere comunque occasionata dall’adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione.
Articolo 19. Durata del Contratto – Recesso – Condizione risolutiva
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere mediante comunicazione scritta con preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi Bancari, come definiti nel Capo XI, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione. Quando il presente Xxxxxxxxx è cointestato il recesso può essere comunicato in xxx xxxxxxxxx xx/x xxxxxxxx dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti
degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone/riceve il recesso dal Contratto deve informare tempestivamente gli altri cointestatari. Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso sono trasmessi/eseguiti.
2. Il recesso si estende al servizio di consulenza a pagamento Private Advisory e View se attivati, nonché a tutti i contratti/accordi che disciplinano l’operatività in Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento nei quali è espressamente disposto che costituiscono parte integrante del presente Contratto, fatte salve le operazioni in essere.
3. Il recesso non si estende invece ai Depositi Amministrati né al pertinente servizio di Prestito Titoli né alle Posizioni Contabili riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto, i quali rimangono pertanto in essere per lo svolgimento, da parte della Banca, delle sole attività di custodia/evidenza contabile, amministrazione o Prestito Xxxxxx con esclusione di qualsiasi attività di compravendita di strumenti finanziari, fatta eccezione per le operazioni di Pronti contro Termine in essere.
4. Il recesso dal Deposito Amministrato può essere esercitato dal Cliente con il preavviso di cui al comma 1 e con le modalità indicate negli articoli 5 o 6, e comporta anche il recesso dal servizio Prestito Titoli attivato sul pertinente Deposito Amministrato; detto recesso non si estende al presente Contratto né agli altri servizi disciplinati nello stesso. Nella comunicazione di recesso il Cliente deve dare istruzioni alla Banca per il trasferimento degli eventuali Prodotti finanziari registrati nel Deposito Amministrato. Restano ferme le operazioni in corso di Pronti contro Xxxxxxx eventualmente registrate nel Deposito Amministrato. La Banca applica i tempi massimi di chiusura del Deposito Amministrato indicati nel relativo Foglio Informativo disponibile sul Sito Internet della Banca e presso le filiali.
5. Il recesso dal servizio Prestito Xxxxxx può essere esercitato dal Cliente con il preavviso di cui al comma 1 e con le medesime modalità di firma previste per il Deposito Amministrato al quale il servizio di Prestito Xxxxxx si riferisce; detto recesso non si estende al presente Contratto né agli altri servizi disciplinati nello stesso. Il recesso dal servizio Prestito Xxxxxx non pregiudica la validità e l’efficacia dei singoli contratti di Prestito Xxxxxx stipulati prima della data di efficacia del recesso.
6. La chiusura di ciascuna Posizione Contabile può essere richiesta dal Cliente con il preavviso di cui al comma 1 e con le modalità indicate nell’articolo 6. Restano ferme le operazioni in corso di Pronti contro Xxxxxxx.
7. Il recesso dal presente Xxxxxxxxx non si estende ai contratti di conto corrente e/o di deposito nominativo, ancorché riconducibili al medesimo NSG, sui quali sono depositate le somme facenti parte del Portafoglio né a quelli eventualmente diversi individuati per il regolamento delle operazioni.
8. Il recesso dal servizio di consulenza a pagamento Private Advisory o View può essere esercitato da ciascuna parte mediante comunicazione scritta con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi bancari, decorrenti dalla data della comunicazione; il recesso non si estende al presente Contratto né agli altri servizi disciplinati nello stesso.
9. L’assenza di qualsiasi Deposito Amministrato, di qualsiasi Posizione Contabile riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto, o di Prodotti Finanziari registrati su detti Depositi Amministrati e Posizioni Contabili, di Servizi di Investimento di terzi distribuiti dalla Banca, nonché l’assenza di Contratti Aperti, definiti e disciplinati dall’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi costituisce condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., del presente Contratto, di tutti i servizi dal medesimo disciplinati e di tutti i contratti/accordi nei quali è espressamente disposto che ne costituiscono parte integrante.
Articolo 20. Modifiche al Contratto
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al presente Contratto; nei confronti del Cliente consumatore l’esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca con le modalità di cui all’articolo 10, con preavviso di due mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.
2. Le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali del Capo VIII e del Capo IX e alle relative condizioni economiche, nonché a quelle pertinenti del Capo I, sono effettuate nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del Testo Unico Bancario, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere nei termini e con le conseguenze indicate nel comma precedente.
3. La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione Informazioni e, in particolare, dei paragrafi 5 e 6, in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i Servizi di Investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità indicate nell’articolo 10, in tempo utile prima della loro applicazione. Parimenti la Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all’aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. In tal caso la Banca aggiorna tempestivamente la sintesi del modello e la descrizione dei controlli contenuti nell’apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente e nella Sezione riservata del Sito Internet della Banca.
4. Il presente Contratto, i Questionari e il Questionario informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory, nei testi tempo per tempo vigenti, sono consultabili dal Cliente nella Sezione “Servizi di Investimento” del Sito Internet della Banca.
5. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.
Articolo 21. Reclami
1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie del Sito Internet della Banca.
2. Nel caso in cui l’Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 giorni, sia che il reclamo riguardi i Servizi di Investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi, sia che riguardi i servizi diversi dai Servizi di Investimento, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al successivo articolo 22.
Articolo 22. Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. Nei casi previsti nel secondo comma del precedente articolo 21, il Cliente può fare ricorso:
• all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), se il reclamo riguarda i Servizi di Investimento o i prodotti di investimento assicurativi. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni sul funzionamento dell’Arbitro sono presenti sul sito internet xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx cui il Cliente può accedere anche dalla sezione pubblica del Sito Internet della Banca.
• all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), se il reclamo riguarda i servizi diversi dai Servizi di Investimento o dai prodotti di investimento assicurativi, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tali organismi.
2. Nel caso di esperimento della procedura di mediazione prevista dalla normativa vigente, la Banca e il Cliente possono ricorrere:
• al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; oppure
• ad un altro organismo iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie4.
3. Esclusivamente nel caso in cui il presente Contratto sia stato concluso “online”, per la risoluzione di controversie stragiudiziali il Cliente consumatore ha a disposizione anche la Piattaforma ODR sviluppata, gestita e manutenuta dalla Commissione europea, accessibile al seguente link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. Tale Piattaforma - istituita dal Regolamento UE n. 524/2013 - mette altresì a disposizione l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Cliente potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. Ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Banca è: XXXXxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Articolo 23. Legge regolatrice e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente Contratto sono competenti, in via alternativa tra loro a scelta dell’attore, il foro della sede legale e il foro della sede secondaria della Banca, ove statutariamente prevista, con esclusione di qualsiasi altro foro. In mancanza di sede secondaria è competente in via esclusiva il foro della sede legale della Banca.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
Articolo 24. Documenti parte integrante del Contratto
1. La Parte Prima costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente Contratto.
Articolo 25. Sito Internet della Banca
1. L’accesso alla sezione riservata del Sito Internet della Banca, al quale è fatto rinvio nel presente Contratto, è consentita, subordinatamente alla firma del Contratto Servizi a distanza, con le modalità ed entro i limiti ivi previsti.
CAPO II – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 26. Oggetto del servizio
1. Il presente Xxxx si applica ai clienti della Banca che hanno scelto di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti nella Sezione Scelte del Cliente presente nella Richiesta.
2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo articolo 28 (“Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (“Profilo Finanziario”); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo articolo 29.
3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un’obbligazione di mezzi in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. Una raccomandazione è personalizzata quando viene rivolta ad uno specifico Cliente e viene presentata come adatta al predetto Cliente sulla base del suo Profilo Finanziario.
4. L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
• comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
• esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario;
• sottoscrivere contratti per la prestazione di Servizi di Investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al successivo articolo 30.
Articolo 27. Tipologia del servizio di consulenza in materia di investimenti
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui al presente Capo II, è prestato dalla Banca senza costi ed oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto la Banca formula – di propria iniziativa o su richiesta del Cliente – raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto Prodotti di Consulenza di cui al successivo comma 2, emessi/realizzati/forniti da società appartenenti al Gruppo o da altre società rispetto alle quali il Gruppo o la Banca:
• riveste il ruolo di distributore/collocatore;
• detiene una partecipazione rilevante nel capitale della società;
4 Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito “xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx”. Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito “xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx”. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni filiale e sul Sito Internet della Banca. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito “xxx.xxxxxxxxx.xx”.
• designa uno o più membri degli organi societari;
• partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento della società;
• ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori della società o del suo gruppo di appartenenza;
• ricopre il ruolo di sponsor, specialist, corporate broker, relativamente ad alcuni strumenti finanziari emessi dalla società;
• ha prestato alla società servizi di finanza aziendale negli ultimi dodici mesi;
• ha assunto, nell’ambito della propria attività di trading proprietario, una posizione di rischio rilevante in relazione agli strumenti finanziari emessi dalla società;
• è partecipato in misura rilevante dalla società;
• è emittente di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi dalla società.
2. Sono Prodotti di Consulenza:
(i) i Servizi di Investimento e i Prodotti Finanziari, emessi/realizzati/prestati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo collocati/distribuiti dalla Banca e da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
(ii) i Servizi di Investimento e i Prodotti Finanziari, esclusi i titoli di Stato dell’area euro e le operazioni di offerta al pubblico di sottoscrizione e/o vendita di strumenti finanziari, emessi/realizzati/prestati da intermediari/emittenti estranei al Gruppo collocati/ distribuiti dalla Banca.
Ai fini del presente Contratto sono Prodotti di Consulenza quelli dinanzi individuati esclusivamente per il periodo di durata del collocamento.
3. I Prodotti di Consulenza sono catalogati sulla base del loro mercato di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.
4. La Banca fornisce altresì raccomandazioni personalizzate con riferimento ai Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento individuati nel T.U.F. diversi dai Prodotti di Consulenza:
(i) con riguardo ad operazioni di acquisto, esclusivamente ad iniziativa del Cliente;
(ii) con riguardo ad operazioni di vendita in connessione ad operazioni di acquisto su Prodotti di Consulenza, anche ad iniziativa della Banca.
5. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite; il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
6. La Banca procede alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio (come definito nella Richiesta Sezione Premesse) del Cliente con il suo Profilo Finanziario nei tempi e nei modi indicati nel successivo articolo 73.
Articolo 28. Profilatura e classificazione del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all’aggiornamento della Profilatura.
2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte del Cliente a tutte le domande contenute nei documenti “Analisi della Conoscenza ed Esperienza” e “Analisi degli Obiettivi di Investimento” (“Questionari”, ciascuno di essi “Questionario”). In particolare, la Banca acquisisce:
• tramite il documento “Analisi della Conoscenza ed Esperienza”, le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti:
(i) da ciascuno degli intestatari del presente Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo da loro delegati ad operare sui rapporti riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto (“Delegati”);
(ii) da ciascuno dei soggetti individuati nella Richiesta – Sezione Dati Identificativi, munito dei poteri di rappresentanza dell’intestatario del presente Contratto (“Delegati”), se intestato a soggetto diverso da persona fisica, nonché dai soggetti tempo per tempo delegati ad operare sui rapporti riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto (“Delegati”);
• tramite il documento “Analisi degli Obiettivi di Investimento”, le informazioni circa la situazione finanziaria del Cliente, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio:
(i) congiuntamente dagli intestatari del presente Contratto, se intestato a persone fisiche;
(ii) da uno dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell’intestatario del presente Contratto (“Delegato”), se intestato a soggetto diverso da persona fisica;
• dal Cliente professionale di diritto come definito nell’Allegato II.I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, solo le informazioni relative agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, contenute nel documento “Analisi degli Obiettivi di Investimento”;
• dal Cliente professionale su richiesta come definito nell’Allegato II.II della predetta normativa, le informazioni relative agli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio, quelle relative alla sua situazione finanziaria contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e quelle specifiche previste dalla legge per effettuare il test di competenza a cui la Banca è tenuta.
3. Il Cliente prende atto dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate di cui all’articolo 26 e la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 29.
4. All’esito della Profilatura, la Banca comunica al Cliente il suo Profilo Finanziario.
5. Le informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento (e in ogni successivo aggiornamento) hanno una validità di tre anni decorrenti dalla data ivi apposta. La Banca si riserva la facoltà di modificare il predetto periodo di validità in base al Profilo Finanziario attribuito al singolo Cliente, dandogliene comunicazione.
6. Le informazioni contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza sono valide a decorrere dalla data ivi apposta e non sono soggette a scadenza; il Cliente ha l’onere di aggiornarle quando le ritenga superate.
7. La Banca si avvale delle informazioni contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza per l’individuazione del livello di Conoscenza ed Esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l’adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti – o dovesse in futuro risultare – Intestatario o Delegato.
8. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine, la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura l’attualità delle informazioni rese richiedendo al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.
9. L’aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande dei Questionari o confermando le risposte precedentemente fornite in relazione a ciascuna area di investigazione.
10. L’aggiornamento della Profilatura può essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.
11. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare, anche in suo nome e per suo conto, l’aggiornamento dell’Analisi degli Obiettivi di Investimento.
12. In occasione della Profilatura (e del suo aggiornamento), la Banca comunica al Cliente la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti tempo per tempo dalla Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso dovrà essere sottoscritta specifica documentazione.
Articolo 29. Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e relative conseguenze
1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo.
2. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di acquisto, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto un Prodotto di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l’operazione. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di vendita richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto i medesimi Prodotti di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione; il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
3. Nei casi in cui il Cliente, di propria iniziativa, richieda di compiere un’operazione avente ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, la Banca, purché disponga di informazioni idonee sul prodotto, ne verifica l’adeguatezza con le modalità previste nel successivo comma e ne comunica l’esito al Cliente; in mancanza di informazioni idonee, la Banca comunica al Cliente di non poter dare corso all’operazione.
4. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Consulenza, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione; il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
5. La Banca verifica l’adeguatezza delle operazioni disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati con le modalità ivi previste.
Articolo 30. Gestioni di portafogli
1. Le gestioni di portafogli di terzi sono distribuite dalla Banca esclusivamente nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti. Le raccomandazioni personalizzate relative alle gestioni di portafogli di terzi distribuite dalla Banca hanno ad oggetto anche l’individuazione/modifica della linea di gestione, la determinazione del patrimonio da conferire e le ulteriori operazioni delegate dal soggetto incaricato della gestione (“Gestore di Portafogli”).
2. Nel caso di una gestione di portafogli di terzi il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli si avvale della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca.
3. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli: (i) il servizio di consulenza venga sospeso ai sensi del successivo articolo 33; o (ii) il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio o il suo Profilo Finanziario e, in conseguenza di ciò, la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente; o (iii) il Cliente receda dal servizio di consulenza in materia di investimenti o dal presente Contratto, e in conseguenza di tale recesso la Banca non possa più fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, la Banca informa tempestivamente il Gestore di Portafogli e il Cliente, e invita quest’ultimo, nelle ipotesi sub (i) e (ii), a rendere noti alla Banca eventuali elementi che possano modificare le informazioni rese in precedenza e ad aggiornare le stesse richiedendo un eventuale adeguamento della Profilatura, nonché, con specifico riferimento all’ipotesi sub (ii), a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al Profilo Finanziario in essere.
4. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria Profilatura o a scegliere una diversa linea di gestione entro il termine indicatogli dal Gestore di Portafogli, eventualmente anche tramite la Banca, oppure a modificare la composizione del Portafoglio, nonché nel caso di recesso di cui al precedente comma 3 sub (iii), il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o al contratto di gestione di portafogli.
Articolo 31. Informazioni sui Prodotti Finanziari, sui costi e sugli Incentivi
1. Una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari e dell’oggetto dei Servizi di Investimento è contenuta nella Sezione Informazioni – Paragrafo 2.
2. La Banca, inoltre, sempre al fine di consentire al Cliente di adottare in modo consapevole decisioni di investimento, gli fornisce tempestivamente informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Prodotti Finanziari sia ai Servizi di Investimento, forniti dalla Banca al Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento.
4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
5. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 17 sugli strumenti finanziari non negoziati in una Sede di Negoziazione, con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che:
(i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
(ii) l’investimento effettuato su strumenti finanziari derivati – diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. c), del T.U.F. – come definiti nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del T.U.F., negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini (“Derivati Regolamentati”), comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di importo anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.
6. La Banca, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 2, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente:
(i) i costi e gli oneri relativi all’operazione, inclusi quelli relativi al Servizio di Investimento reso;
(ii) l’esistenza, la natura e l’importo degli Incentivi di cui al precedente articolo 15, comma 12, come indicato nella Sezione Informazioni – Paragrafo 4.
Articolo 32. Documentazione relativa alla consulenza e alla valutazione di adeguatezza
1. La Banca quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa e su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata o – nei casi disciplinati dall’articolo 29 – non adeguata.
Articolo 33. Sospensione del servizio di consulenza con o senza passaggio automatico alla modalità operativa con valutazione di appropriatezza
1. In caso di scadenza del periodo di validità delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento il servizio di consulenza in materia di investimenti è sospeso.
2. In tal caso:
(i) il Cliente persona fisica prende atto ed accetta di poter operare esclusivamente con le modalità disciplinate nel successivo Capo III;
(ii) il Cliente persona giuridica, impresa o ente prende atto ed accetta di non poter operare in alcun modo fatte salve le operazioni presso le filiali della Banca disciplinate all’articolo 45, commi 3, 4 e 5, ferma restando l’applicabilità del comma 6 del medesimo articolo.
3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti può essere attivato o riattivato dal Cliente in qualsiasi momento, fornendo o aggiornando le informazioni di cui all’articolo 28.
CAPO II BIS – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI A PAGAMENTO PRIVATE ADVISORY E VIEW
SEZIONE A) SERVIZIO PRIVATE ADVISORY
Articolo 34. Clienti destinatari del servizio
1. Il presente Xxxx si applica ai Clienti della Banca che hanno scelto di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al precedente Capo II e che mediante la compilazione della Parte Prima – Sezione Scelte del Cliente, intendano richiedere alla Banca la fornitura di un ulteriore servizio di consulenza in materia di investimenti a pagamento, denominato “Private Advisory” (di seguito il “Servizio Private Advisory” o “Private Advisory”).
2. Il Servizio Private Advisory è fornito solo previa acquisizione delle informazioni di cui al precedente articolo 28 in tema di Profilatura, nonché di informazioni ulteriori contenute nel questionario “Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory”. L’esito del questionario Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory non modifica il Profilo Finanziario attribuito al Cliente ad esito della Profilatura.
3. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a provvedere alla compilazione del questionario Informazioni aggiuntive per il Servizio Private Advisory, anche in suo nome e per suo conto.
4. Ai fini dell’attivazione del Servizio Private Advisory, il controvalore del relativo portafoglio “Private Advisory” non può essere inferiore alla somma di euro 2.500.000,00 o ad un importo equivalente in una diversa valuta. La Banca può determinare liberamente la sospensione del Servizio Private Advisory se il controvalore scende al di sotto di tale somma per effetto di disinvestimenti, prelievi, trasferimenti effettuati dal Cliente; la riattivazione è subordinata al raggiungimento della soglia minima predetta, in assenza ed entro il termine di sei mesi, la Banca si riserva il diritto di non proseguire nell’esecuzione del Servizio Private Advisory, recedendo dallo stesso in base all’articolo 19, comma 8.
Articolo 35. Portafoglio Private Advisory
1. Il Servizio Private Advisory viene fornito a valere sul “Portafoglio Private Advisory” del Cliente, ossia sull’insieme dei prodotti finanziari, inclusi i prodotti di investimento assicurativo emessi da imprese di assicurazione sia del Gruppo sia non appartenenti al Gruppo, depositati/registrati dal Cliente nelle Posizioni Contabili, comunque denominate, intestate o riferibili al Cliente e i mandati aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli fornito da terzi, anche diversi dai Prodotti di Consulenza (complessivamente ‘’Prodotti Finanziari’’); il Portafoglio Private Advisory comprende inoltre le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti correnti e depositi nominativi al netto dell’importo dichiarato dal Cliente a copertura delle spese correnti.
2. Il Cliente potrà – di propria iniziativa e mediante la compilazione del Modulo “Istruzioni specifiche” – chiedere alla Banca di escludere dalla prestazione dell’attività di cui alla presente Sezione determinati strumenti finanziari, categorie di strumenti finanziari o altri rapporti. Dal Portafoglio Private Advisory sono in ogni caso esclusi tutti i prodotti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi altro vincolo di indisponibilità, i conti correnti e i depositi nominativi collegati all’operatività in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati.
3. L’insieme di tali rapporti è contraddistinto dal medesimo numero di schedario generale “NSG”, ossia dal codice interno a Intesa Sanpaolo Private Banking che raggruppa tutti i rapporti in essere presso Intesa Sanpaolo Private Banking aventi la medesima intestazione.
Articolo 36. Oggetto del servizio e tipologia di consulenza
1. Il Servizio Private Advisory consiste nell’analisi, descritta al successivo articolo 37 comma 1, del Portafoglio Private Advisory e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, esclusivamente su iniziativa della Banca. Le raccomandazioni della Banca hanno ad oggetto singole operazioni o serie di operazioni collegate e relative ad un’ampia gamma di prodotti finanziari, comprensiva sia dei Prodotti di Consulenza elencati al precedente articolo 27 comma 2, sia di strumenti finanziari diversi dai Prodotti di Consulenza ed identificati nel T.U.F., emessi da emittenti/ fornitori con cui la Banca o il Gruppo non possiede alcun legame economico o contrattuale.
2. Il Servizio Private Advisory è fornito su base non indipendente in quanto la Banca formula raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto Prodotti di Consulenza rispetto ai quali la Banca o società del Gruppo presentano i legami elencati al precedente articolo 27 comma 1; con riferimento alle raccomandazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti di Consulenza, la Banca o il Gruppo potrebbero, viceversa, non avere alcuno dei legami elencati al precedente articolo 27 comma 1.
3. L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
• comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
• esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscat- tare un Prodotto Finanziario;
• sottoscrivere contratti per la prestazione di Servizi di Investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al precedente articolo 30.
4. Il Servizio Private Advisory prevede il pagamento del corrispettivo indicato all’articolo 43, è regolato dalle norme del presente Capo II bis ed integra il servizio di consulenza disciplinato dal precedente Capo II, pertanto, per quanto non disciplinato nel Capo II bis, si applicano tutte le norme di cui al Capo II in quanto compatibili.
Articolo 37. Attività di analisi e formulazione di proposte di allocazione del Portafoglio Private Advisory
1. La Banca analizza il Portafoglio Private Advisory del Cliente e ne illustra, nell’ambito dei report periodici sia la composizione complessiva che le caratteristiche di ogni singola asset class (ovvero, a titolo esemplificativo azioni, obbligazioni, liquidità) del Portafoglio Private Advisory.
2. Oltre alle analisi di cui al comma 1 la Banca, elabora proposte di allocazione del Portafoglio Private Advisory del Cliente mediante report periodici dal contenuto e dalla cadenza temporale di seguito specificata:
• mensilmente, o con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dalla Banca, suggerimenti in merito alla composizione qualitativa e quantitativa delle asset classes del Portafoglio Private Advisory del Cliente;
• mensilmente, o con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dalla Banca, valutazioni in ordine all’opportunità di effettuare operazioni di acquisto/vendita/sottoscrizione/scambio di prodotti finanziari oggetto del Servizio Private Advisory;
• mensilmente, o con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dalla Banca, monitoraggio sull’andamento degli investimenti raccomandati rivedendo, aggiornando e/o modificando la raccomandazione originariamente prestata a valere sul Portafoglio Private Advisory, sulla base delle mutate condizio- ni di mercato.
3. Con riferimento alla presente attività, il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta ad informarlo in merito ad eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l’effettiva esecuzione dell’operazione da parte del Cliente.
4. La Banca potrà consigliare, nei limiti di quanto previsto dal presente Contratto, l’acquisto di strumenti finanziari non ammessi ad alcuna sede di negoziazione, o in strumenti illiquidi o altamente volatili, o qualsiasi altra operazione che implichi pagamento di margini, deposito di garanzie o assunzione di leva finanziaria o di rischio di cambio.
5. Con riferimento alle raccomandazioni rilasciate dalla Banca, il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari non ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la mancanza di informazioni appropriate che rendano agevole l’accertamento del valore corrente dell’investimento.
Articolo 38. Ulteriore attività informativa prestata dalla Banca su richiesta del Cliente
1. La Banca – su richiesta del Cliente – provvede a mettere a sua disposizione schede di approfondimento ed analisi su mercati, emittenti, valute, azioni od obbligazioni, nonché analisi economiche e finanziarie su specifici temi ritenuti dalla Banca di interesse.
Articolo 39. Valutazione di adeguatezza e relativa documentazione
1. Le raccomandazioni fornite dalla Banca relative al Portafoglio Advisory sono sottoposte alla valutazione di adeguatezza effettuata ai sensi di quanto previsto all’articolo 29. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione che indica perché la raccomandazione fornita è adeguata.
2. Il Cliente prende atto che la Banca sospenderà la prestazione del Servizio Private Advisory qualora l’aggiornamento delle informazioni di cui al Questionario “Analisi degli Obiettivi di Investimento” non sia stato effettuato per un periodo superiore a 3 anni, come previsto all’articolo 28 comma 5.
Articolo 40. Modalità di prestazione delle attività
1. La Banca presta le attività di cui al Private Advisory mediante l’invio periodico di reportistica, con le modalità di seguito specificate.
2. La Banca può provvedere all’invio del report periodico mediante posta elettronica, cd. e-mail, oppure, nel caso in cui il Cliente abbia aderito al contratto Servizi a Distanza mediante messa a disposizione nella sezione riservata dell’area operativa del Sito Internet della Banca. Qualora il Cliente non abbia fornito un indirizzo e-mail, né abbia aderito al contratto Servizi a Distanza, la reportistica periodica sarà messa a disposizione e conservata
presso la filiale di riferimento del Cliente. Il Cliente, mediante la compilazione della Parte Prima – Sezione scelte del cliente – Prestazione del servizio di consulenza in materia di investimento a pagamento, sceglie la modalità con cui intende ricevere il report periodico.
3. Se il Cliente fornisce un indirizzo e-mail, la Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione della documentazione dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e rimediare quali, a titolo esemplificativo, ritardi, scioperi del personale, cadute di linea del sistema elettronico, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici, informatici e/o elettronici. La sicurezza del ricevimento e dell’apertura delle e-mail dipende dai sistemi di protezione presenti sui dispositivi utilizzati dal Cliente, su cui la Banca non ha controllo. La Banca raccomanda pertanto di valutare attentamente il livello di sicurezza dei dispositivi utilizzati, da cui dipende, tra l’altro, anche il rischio di intrusioni informatiche di terzi. Nel caso in cui la reportistica sia messa a disposizione e conservata presso la filiale di riferimento, la Banca non avrà alcun onere di avvisare il Cliente circa la disponibilità della documentazione e la stessa dovrà essere ritirata entro e non oltre sei mesi dalla data riportata su ciascun report periodico.
4. La Banca, al fine di illustrare le proposte di allocazione formulate all’interno del report periodico può organizzare di propria iniziativa o previa richiesta del Cliente, incontri – anche telefonici – con il Private Banker di riferimento, in tali casi il Cliente è consapevole che la Banca è tenuta a registrare tutte le pertinenti informazioni relative alle conversazioni con il Cliente, incluse quelle telefoniche.
5. La Banca può nel tempo modificare i contenuti tecnici del Servizio Private Advisory e della reportistica, introducendo nuove modalità di elaborazione ovvero mutando e/o riducendo gli attuali contenuti (ivi compreso il numero dei report) alla luce delle intervenute novità economico–finanziarie (a titolo esemplificativo: elaborazioni sulla base di nuove tecniche di rischio, ampliamento o riduzione dei contenuti dei report, ecc.). La Banca, tuttavia, sarà tenuta ad avvisare il Cliente di ogni modifica tecnica apportata al Servizio Private Advisory a mezzo di comunicazione scritta (anche attraverso il Report periodico), con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Articolo 41. Informazioni sui Prodotti Finanziari, sui costi e sugli incentivi
1. Con riferimento alle informazioni sugli strumenti finanziari sui costi e sugli incentivi si intende interamente richiamato il contenuto dell’articolo 31 del Capo II.
Articolo 42. Prospettive dell’investimento – disinvestimento raccomandato – Responsabilità della Banca
1. Il Cliente prende atto ed accetta che:
a) le indicazioni fornite dalla Banca nell’espletamento del Servizio Private Advisory hanno natura di semplici consigli che il Cliente resta libero di seguire o meno, rimanendo lo stesso libero di assumere – in piena autonomia e a suo rischio – decisioni di investimento/disinvestimento. Resta pertanto fermo quanto disposto dal precedente articolo 29 in tema di operazioni non adeguate;
b) il servizio svolto dalla Banca configura un’obbligazione di mezzi, e, pertanto, la Banca lo cura e lo svolge senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente;
c) la rapidità con la quale i mercati finanziari mutano e, in generale, la rapidità con la quale lo scenario economico si evolve, comportano una valenza temporale molto ristretta dei consigli e delle raccomandazioni forniti dalla Banca;
d) eventuali disposizioni di investimento o di disinvestimento poste in essere dal Cliente in esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nell’ambito del Servizio Private Advisory sono disciplinate dalle norme contenute nel Capo IV e nel Capo VI;
e) la Banca non avrà l’obbligo di verificare se, per effetto dell’esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione di qualsiasi natura ad organi di vigilanza, né se gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successive variazioni in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali tali comunicazioni siano state o debbano essere effettuate.
Articolo 43. Corrispettivo per il Servizio Private Advisory
1. Per la prestazione del Servizio Private Advisory, la Banca percepirà una commissione, calcolata su base mensile, sul “controvalore del Portafoglio Private Advisory”, nella misura dell’1% annuo, oltre IVA se dovuta.
2. Per “controvalore del Portafoglio Private Advisory” si intende il prodotto tra la quantità degli strumenti finanziari inclusi nel Portafoglio Private Advisory e il relativo prezzo, sommato all’ammontare della liquidità presente nel Portafoglio Private Advisory.
3. Sono esclusi dal calcolo del controvalore del Portafoglio Private Advisory i seguenti strumenti finanziari:
(i) le cd. partecipazioni qualificate in strumenti finanziari negoziati o non negoziati in sedi di negoziazione detenute dal Cliente che il Cliente stesso abbia preventivamente indicato alla Banca nell’apposito Modulo “Istruzioni Specifiche”,
(ii) i prodotti finanziari e/o gli altri rapporti che il Cliente abbia espressamente escluso dal Portafoglio Private Advisory indicandoli nell’apposito Modulo Istruzioni Specifiche ai sensi dell’art. 35, comma 2,
ciò in quanto la Banca – in conseguenza delle istruzioni specifiche impartitele dal Cliente – non svolge sui predetti strumenti finanziari alcuna delle attività oggetto del Servizio Private Advisory.
Sono altresì esclusi dal calcolo del controvalore del Portafoglio Private Advisory le azioni, le obbligazioni, i certificates e covered warrant emessi/realizzati da Società del Gruppo collocati/distribuiti da Intesa Sanpaolo Private Banking.
4. Il Cliente prende altresì atto che la Banca, al fine di calcolare il corrispettivo, utilizza la seguente metodologia:
a) per il periodo che intercorre dal giorno di sottoscrizione del Servizio Private Advisory all’ultimo giorno del medesimo mese di sottoscrizione: la Banca rileverà il controvalore del Portafoglio Private Advisory all’ultimo giorno del mese di sottoscrizione e calcolerà il corrispettivo sull’effettivo periodo di attività;
b) per i mesi successivi al mese di sottoscrizione: la Banca rileverà la media semplice tra il controvalore del Portafoglio Private Advisory rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento e il controvalore del Portafoglio Private Advisory rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di riferimento e su tale valore applicherà la percentuale di cui al comma 1. In caso di recesso dal Servizio Private Advisory, la Banca rileverà il controvalore del Portafoglio Private Advisory alla data di efficacia del recesso e calcolerà il corrispettivo sull’effettivo periodo di attività prestato nell’ultimo mese di riferimento.
5. L’importo dovuto alla Banca, determinato ai sensi dei commi che precedono, sarà addebitato sul conto corrente collegato di regolamento indicato nella Parte Prima, in via posticipata, alla fine di ciascun mese, per il che il Cliente presta espressa autorizzazione e si impegna a costituire, ove necessario, la relativa provvista.
SEZIONE B) SERVIZIO VIEW
Articolo 44. Clienti destinatari e oggetto del Servizio View
1. Il presente Capo si applica ai Clienti della Banca che hanno scelto di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al precedente Capo II e che, mediante la compilazione della Parte Prima – Sezione Scelte del Cliente, intendono richiedere alla Banca la fornitura di un ulteriore servizio di consulenza in materia di investimenti, a pagamento, denominato View (di seguito il “Servizio View” o “View”).
2. Il Servizio View è fornito solo previa acquisizione delle informazioni di cui al precedente articolo 28 in tema di Profilatura.
3. La Banca, attraverso il Servizio View, fornisce una consulenza sul Portafoglio View, come definito al successivo articolo 44 bis individuando le specifiche esigenze finanziarie del Cliente attraverso l’analisi delle informazioni rese mediante la Profilatura con riferimento agli obiettivi di investimento, all’orizzonte temporale ed alla propensione al rischio.
4. Le esigenze finanziarie del Cliente vengono classificate all’interno di macro-categorie predefinite, ossia le Aree di bisogno e – in ciascuna di esse – la Banca provvede a distribuire il patrimonio del Cliente al fine di pianificarne l’allocazione ottimale. Nell’ambito di ciascuna Area di Bisogno la Banca provvede inoltre ad elaborare le strategie di investimento personalizzate per il Cliente allo scopo di soddisfarne al meglio sia le esigenze finanziarie che gli obiettivi convenuti.
5. Il Servizio View assicura nel contempo una continua analisi dei rischi associati agli investimenti in essere ed un costante monitoraggio del portafoglio del Cliente.
6. Nell’ambito del Servizio View è inoltre integrata la funzionalità Advisory le cui caratteristiche sono descritte al successivo articolo 44 quater, attivabile su iniziativa del Cliente.
7. La Banca si riserva infine la possibilità di offrire ulteriori servizi aggiuntivi mediante la sottoscrizione di appositi moduli, alle condizioni e secondo le modalità ivi descritte. L’elenco aggiornato di tali servizi aggiuntivi
può essere richiesto al proprio Private Banker di riferimento.
8. Il Servizio View è regolato dalle norme della presente Sezione del Capo II bis e integra il servizio di consulenza già erogato al Cliente e disciplinato dal precedente Capo II, pertanto, per quanto non disciplinato nel presente Capo II bis, si applicano tutte le norme di cui al precedente Capo II in quanto compatibili.
Articolo 44 bis. Portafoglio View
1. Il “Portafoglio View” è costituito dall’insieme dei prodotti finanziari, inclusi quelli emessi da imprese di assicurazione (complessivamente “Prodotti Finanziari’’), depositati/registrati a nome del Cliente presso la Banca ovvero sottoscritti tramite essa, o evidenziati nelle Posizioni Contabili comunque denominate intestate o riferibili al Cliente; il Portafoglio View comprende anche i mandati aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli fornito dalla Banca o da terzi; esso comprende, infine, le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti correnti e depositi nominativi. L’insieme di tali rapporti è contraddistinto dal medesimo numero di schedario generale “NSG”, ossia dal codice interno alla Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso la Banca stessa aventi la medesima intestazione. Dal Portafoglio View sono esclusi i conti correnti e i depositi nominativi collegati all’operatività in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati.
Articolo 44 ter. Svolgimento del Servizio View e tipologia di consulenza
1. Il Servizio View si articola in distinte fasi, ognuna delle quali si conclude con l’elaborazione di uno specifico report. Fatte salve eventuali modifiche sui contenuti tecnici ai sensi del successivo art. 44 decies – il Servizio View si sviluppa attraverso:
a) la Diagnosi: nella quale la Banca fornisce al Cliente un’accurata analisi degli investimenti in essere presso la Banca stessa, valutando, in particolare: la distribuzione delle risorse tra le Aree di bisogno; la composizione degli investimenti in termini di comparti di mercato e di categoria di prodotto; il rischio associato ai singoli investimenti (cd. “Fase di Diagnosi”);
b) la Pianificazione: nella quale la Banca, partendo dalla diagnosi del Portafoglio del Cliente, ne individua l’allocazione ottimale tra le diverse Aree di bisogno, tenuto conto del Profilo Finanziario attribuito al Cliente e delle specifiche esigenze finanziarie che questi intende soddisfare all’interno di ogni Area di Bisogno (cd. “Fase di Pianificazione”);
c) la Proposta: nella quale la Banca, in base alle risultanze della fase di Pianificazione, presenta al Cliente, per ciascuna Area di bisogno, gli investimenti ritenuti coerenti con il soddisfacimento dei bisogni espressi dallo stesso (cd. “Fase di Proposta”);
d) il Monitoraggio: nel quale la Banca mette a disposizione del Cliente, anche in via continuativa attraverso il Private Banker ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 44 novies, comma 2, un’informativa in merito all’andamento degli investimenti, alla coerenza tra l’allocazione ottimale concordata nella Fase di Pianificazione e l’effettiva allocazione delle risorse tra le Aree di bisogno, nonché alla coerenza tra il livello di rischio per ogni Area di bisogno ed il profilo finanziario attribuito al Cliente (cd. “Fase di Monitoraggio”).
2. La presentazione al Cliente, per ciascuna Area di Bisogno degli investimenti ritenuti coerenti con il soddisfacimento dei bisogni espressi, viene fatta esclusivamente su iniziativa della Banca e riguarda singole operazioni o serie di operazioni collegate e relative ad un’ampia gamma di prodotti finanziari comprensiva sia dei Prodotti di Consulenza elencati al precedente articolo 27 comma 2, sia di Prodotti Finanziari diversi da quelli di Consulenza poiché emessi da emittenti/ fornitori estranei al Gruppo e non collocati/distribuiti dalla Banca.
3. La Banca raccomanda al Cliente il compimento di una delle seguenti attività:
• comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
• esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario;
• sottoscrivere contratti per la prestazione di Servizi di Investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al precedente articolo 30.
4. Il Servizio View è fornito su base non indipendente in quanto la Banca, nel Report di Proposta formula raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto Prodotti di Consulenza rispetto ai quali la Banca o società del Gruppo presentano i legami elencati al precedente articolo 27 comma 1; con riferimento alle raccomandazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti di Consulenza la Banca o il Gruppo potrebbero, viceversa, non avere alcuno dei legami elencati al precedente articolo 27 comma 1.
5. Resta inteso che esula dal Servizio View, ad eccezione di quanto specificato al successivo articolo 44 quater in relazione alla funzionalità Advisory, la fornitura di aggiornamenti informativi in merito ai singoli Prodotti Finanziari sottoscritti e/o acquistati dal Cliente, anche, ma non solo, a seguito delle raccomandazioni fornite dalla Banca nella Fase di Proposta.
Articolo 44 quater. Ulteriore funzionalità del Servizio View denominata Advisory
1. La Banca, tra le Aree di bisogno all’interno delle quali ha suddiviso il Portafoglio View, ha individuato l’area “Investimento non delegato” per riservare al Cliente la possibilità di attivare, di sua iniziativa, una funzionalità aggiuntiva denominata “Advisory”.
2. La funzionalità Advisory da luogo all’elaborazione di un Report ulteriore rispetto a quelli elencati al precedente articolo 44 ter, inviato periodicamente dalla Banca al Cliente (il “Report Advisory”).
3. Fatte salve eventuali modifiche dei contenuti tecnici ai sensi del successivo art. 44 decies, il Report Advisory contiene:
• raccomandazioni personalizzate in ordine all’opportunità di effettuare operazioni di acquisto/vendita/ sottoscrizione/scambio dei prodotti finanziari specificati al precedente articolo 44 ter comma 4, a valere sulla porzione di Portafoglio View allocata nell’Area di bisogno “Investimento non delegato”;
• monitoraggio sull’andamento degli investimenti raccomandati rivedendo, aggiornando e/o modificando la raccomandazione originariamente prestata a valere sulla porzione di Portafoglio View allocata nell’Area di bisogno “Investimento non delegato”, sulla base delle mutate condizioni di mercato.
4. La Banca, al fine di illustrare le raccomandazioni personalizzate formulate all’interno del Report Advisory, può organizzare di propria iniziativa o previa richiesta del Cliente, incontri – anche telefonici – con il Private Banker di riferimento. In tali casi il Cliente è consapevole che la Banca è tenuta a registrare tutte le pertinenti informazioni relative alle conversazioni con il Cliente, incluse quelle telefoniche.
Articolo 44 quinquies. Attivazione del Servizio View e della funzionalità Advisory
1. A seguito della richiesta di attivazione del Servizio View la Banca processa le informazioni acquisite e attiva, non appena possibile, il Servizio View.
2. La Banca invierà al Cliente entro 30 giorni dall’attivazione del Servizio View una conferma di avvenuta attivazione, inoltrando contestualmente il report di Diagnosi.
3. Il Cliente ha l’obbligo di verificare la conformità dei dati anagrafici e finanziari contenuti nel report di Diagnosi, comunicando tempestivamente alla Banca eventuali incongruenze/inesattezze con quanto dichiarato al Private Banker.
4. La funzionalità Advisory comporta l’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle raccolte con i Questionari mediante compilazione del “Questionario Advisory”. L’esito del Questionario Advisory non modifica il Profilo Finanziario attribuito al Cliente.
5. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato, ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a provvedere alla compilazione del Questionario Advisory, anche in suo nome e per suo conto.
6. La funzionalità Advisory sarà attivata solo ove la porzione di Portafoglio View allocata nell’Area di bisogno “Investimento non delegato” risulti pari o superiore ad euro 700.000.
7. Ove la porzione di Portafoglio View dovesse risultare inferiore alla soglia minima di cui al precedente comma 6, la Banca avrà la facoltà di sospendere l’invio del Report Advisory fino al reintegro della predetta soglia. Nel caso in cui la Banca provveda ad esercitare tale facoltà comunicherà al Cliente tale circostanza.
8. Il Cliente può chiedere – in ogni tempo mediante compilazione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca – la disattivazione della funzionalità Advisory.
Articolo 44 sexies. Adeguatezza e Profilatura
1. La Banca presta il Servizio View nel pieno rispetto della Profilatura effettuata ai sensi del precedente articolo 28.
2. Il livello di rischio associato alle singole Aree di bisogno può risultare maggiore del Profilo Finanziario attribuito in considerazione del fatto che nella specifica Area l’analisi ha l’obiettivo di individuare gli investimenti finalizzati a soddisfare gli specifici bisogni, fermo tuttavia il principio che il Portafoglio View risultante dalla prestazione del Servizio rimarrà coerente con il Profilo Finanziario attribuito al Cliente.
3. Il Cliente prende atto che la Banca sospenderà la prestazione del Servizio View qualora l’aggiornamento delle informazioni di cui al Questionario “Analisi degli Obiettivi di Investimento” non sia stato effettuato per un periodo superiore a 3 anni, come previsto all’articolo 28 commi 5.
4. La Banca informerà per iscritto il Cliente dell’intervenuta sospensione del servizio invitandolo ad aggiornare il Questionario Analisi degli Obiettivi di Investimento al fine di riattivarlo. In difetto di aggiornamento si applicherà la previsione di cui al successivo art. 44 duodecies comma 2.
5. Tutte le raccomandazioni fornite dalla Banca sono sottoposte alla valutazione di adeguatezza effettuata ai sensi di quanto previsto all’art. 29. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione che indica perché la raccomandazione fornita è adeguata.
Articolo 44 septies. Informazioni sui Prodotti Finanziari, sui costi e sugli incentivi
1. Con riferimento alle informazioni sugli strumenti finanziari sui costi e sugli incentivi si intende interamente richiamato il contenuto dell’articolo 31 del Capo II.
1. Le indicazioni elaborate nell’ambito del Servizio View hanno natura di consigli/raccomandazioni; l’adesione al Servizio non comporta tuttavia l’obbligo per il Cliente di seguire tali indicazioni, rimanendo lo stesso libero di assumere – in piena autonomia e a suo rischio – decisioni di investimento/disinvestimento. Resta pertanto fermo quanto disposto dal precedente art. 29 in tema di operazioni non adeguate.
2. Le raccomandazioni, le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Prodotti Finanziari sia ai Servizi di Investimento forniti dalla Banca sono acquisiti da fonti ritenute attendibili, senza che la Banca possa tuttavia garantire in assoluto, con particolare riferimento ai mercati e ai Prodotti Finanziari o ai Servizi di Investimento di terzi, la completezza e la veridicità degli stessi. Le raccomandazioni personalizzate individuate nell’ambito del Servizio View attraverso le varie fasi previste dall’art. 44 ter e, dalla funzionalità Advisory di cui all’articolo 44 quater, non assicurano il mantenimento del capitale né garantiscono risultati o rendimenti futuri.
3. Il Cliente prende atto che la Banca non è tenuta ad informarlo in merito ad eventuali operazioni sul capitale operazioni societarie, offerte pubbliche (di acquisto, di scambio, etc.) che interessino gli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione personalizzata a cui è seguita l’effettiva esecuzione dell’operazione da parte del Cliente.
4. La Banca non è responsabile di eventuali ritardi nella elaborazione dei report del Servizio View per cause a essa non imputabili o comunque per cause derivanti da guasti o malfunzionamenti degli apparati informatici e telematici utilizzati dalla Banca stessa, ferma la responsabilità per dolo o colpa grave. In tali circostanze, la Banca avrà comunque cura di informare tempestivamente il Cliente, anche attraverso il Private Banker.
1. La Banca, contestualmente alla comunicazione di attivazione del Servizio View, trasmette al Cliente il Report di Diagnosi mediante invio all’indirizzo indicato all’interno del presente Contratto o, per i Clienti che hanno aderito al contratto Servizi a Distanza attraverso la messa a disposizione nella sezione riservata dell’area operativa del Sito Internet della Banca.
2. Il Cliente riceve con cadenza trimestrale il Report di Monitoraggio. Il Cliente prende atto che riceverà il primo Report di Monitoraggio nello stesso trimestre di attivazione del Servizio View solamente nel caso in cui il servizio sia stato attivato almeno 30 giorni prima della scadenza del trimestre.
3. Fermo l’invio trimestrale del Report di Monitoraggio, il Cliente inoltre può richiedere in qualsiasi momento, rivolgendosi alla propria filiale di riferimento, l’elaborazione dei Report View relativi alle singole fasi, descritte al precedente articolo 44 ter. Al riguardo, considerato che la Fase di Monitoraggio fornisce un’informativa aggiornata dell’andamento degli investimenti rispetto alle strategie suggerite, il Report di Monitoraggio non può essere elaborato e consegnato prima di un mese dall’elaborazione del Report di Diagnosi.
4. I Report View di cui all’articolo 44 ter richiesti dal Cliente vengono direttamente consegnati al Cliente dal Private Banker di Intesa Sanpaolo Private Banking, fermo l’invio del Report di Diagnosi e dei Report periodici relativi alla Fase di Monitoraggio, secondo la tempistica indicata al precedente comma 2.
5. Nel caso di attivazione della funzionalità Advisory il Cliente riceverà il relativo Report con cadenza trimestrale o con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dalla Banca.
6. Nel caso in cui il Cliente non riceva i Report entro 60 giorni dalle scadenze previste ai commi precedenti potrà contattare la propria filiale di riferimento.
7. I Report indicati nei precedenti commi costituiscono l’unica documentazione relativa al servizio prestato; eventuali prospetti, stampe, grafici utilizzati dal Private Banker nel corso dell’attività preliminare di elaborazione del Servizio View (contraddistinti dalla dicitura “Ad uso esclusivo del Private Banker”) non possono essere considerati reportistica ai sensi del presente Allegato e non possono pertanto essere utilizzati dal Cliente per effettuare consapevoli scelte di investimento.
8. Resta inteso che nel caso in cui il Portafoglio View, per qualsiasi ragione o causa, risulti pari a zero, la Banca non provvederà all’invio dei Report, anche se richiesti dal Cliente.
Articolo 44 decies. Modifiche alle modalità tecniche e alla reportistica del Servizio View
1. In considerazione delle continue evoluzioni dei sistemi informatici, la Banca può nel tempo modificare i contenuti tecnici del Servizio View e della reportistica, introducendo nuove modalità di elaborazione ovvero mutando e/o riducendo gli attuali contenuti (ivi compreso il numero dei report) alla luce delle intervenute novità economico-finanziarie (a titolo esemplificativo: aggiunta e/o modifica delle Aree di bisogno, elaborazioni sulla base di nuove tecniche di rischio, ampliamento o riduzione dei contenuti dei report, valutazione di consulenza anche al patrimonio del Cliente detenuto presso terzi intermediari ecc.). La Banca, tuttavia, sarà tenuta ad avvisare il Cliente di ogni modifica tecnica apportata al Servizio a mezzo di comunicazione scritta (anche attraverso i Report periodici), con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Articolo 44 undecies. Corrispettivo del Servizio View
1. Al Servizio View viene applicata una commissione periodica calcolata sul controvalore del Portafoglio View. La Commissione è fissata nella misura del 1,20% annuo, oltre ad IVA, se dovuta.
2. Detta commissione comprende anche la funzionalità Advisory, ove attivata.
3. Il Cliente ai fini del pagamento delle commissioni di cui al comma 1 con cadenza trimestrale posticipata e con valuta del primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, autorizza l’addebito del relativo importo sul conto corrente di regolamento indicato dal Cliente.
4. Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali stabiliti per il Servizio View, per il cui pagamento si applica il precedente comma 3.
5. Nel caso in cui non sia possibile per la Banca incassare le commissioni convenute con il Cliente trova applicazione l’art. 14 del Capo I.
6. In tutti i casi di recesso, le commissioni ed i costi saranno addebitati sino alla data di efficacia del recesso.
7. La commissione periodica di cui al precedente comma 1 non sarà dovuta nel caso in cui sul Portafoglio View non vengano effettuate operazioni di investimento/disinvestimento per un intero anno solare. In tale ipotesi la commissione periodica sarà nuovamente applicata dalla Banca, con le modalità disciplinate nel presente articolo, a decorrere dalla data di disposizione della prima operazione di investimento/disinvestimento effettuata sul Portafoglio View, in connessione con il Servizio View.
8. Il comma precedente non si applica nel caso in cui nel Portafoglio View rientrino prodotti di investimento assicurativo, o servizi di gestione di portafogli, tenuto conto della particolare natura di tali prodotti e servizi.
Articolo 44 duodecies. Xxxxxx, recesso e risoluzione del contratto
1. L’adesione al Servizio View è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere da esso con preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
2. Ferma la sospensione del Servizio View per le ragioni indicate ai precedenti articoli 44 sexies comma 4 e 44 novies comma 8, il presente contratto cesserà di produrre effetti, intendendosi pertanto risolto, nel caso in cui la sospensione si protragga per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi a far data dalla causa che ha generato la sospensione e dalla comunicazione della stessa al Cliente ai sensi dei precedenti articoli 44 sexies comma 4 e 44 novies comma 8.
3. Nel caso in cui la Banca riceva notizia legalmente certa del decesso del Cliente o anche di uno solo dei cointestatari, il Servizio View verrà immediatamente disattivato con decorrenza dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
CAPO III – PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA
Articolo 45. Operatività con valutazione di appropriatezza
1. L’operatività disciplinata nel presente Capo è consentita:
(i) al Cliente persona fisica;
(ii) al Cliente persona giuridica, impresa o ente, solo nel caso in cui si trovi nella situazione di cui all’articolo 33, comma 1, e limitatamente alle operazioni disciplinate nei successivi commi 3, 4 e 5.
2. Il Cliente persona fisica che sceglie di operare con la Banca tramite valutazione di appropriatezza può impartire le disposizioni esclusivamente tramite i Servizi a Distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.
3. E’ comunque consentito al Cliente impartire, presso le filiali della Banca, disposizioni per il trasferimento del Portafoglio presso un altro intermediario o per la liquidazione del Portafoglio medesimo.
4. Oltre alle attività disciplinate nel precedente comma, la Banca consente al Cliente che abbia scelto la valutazione di appropriatezza di effettuare in filiale le seguenti operazioni:
• operazioni effettuate nell’ambito del servizio di custodia e amministrazione (a titolo esemplificativo: giro titoli, trasferimenti, esercizio diritti, conversione warrant, adesione alle operazioni per le quali la Banca fornisce le informazioni ai sensi dell’articolo 83, comma 7, n. 2 etc.);
• operazioni in applicazione del regolamento degli OICR (a titolo esemplificativo: cambio destinazione proventi etc.);
• operazioni relative a strumenti finanziari da immettere/ immessi in depositi a garanzia, a cauzione, “scudati”, o comunque gravati da vincoli che, per tale motivo, non possono essere effettuate tramite i Servizi a distanza.
5. Eventuali variazioni delle categorie delle operazioni effettuabili in filiale sono comunicate dalla Banca al Cliente ai sensi dell’articolo 20, comma 1.
6. All’operatività disciplinata nel presente Capo si applica l’articolo 31, in quanto compatibile; ove la Banca non disponga di informazioni appropriate sul prodotto richiesto dal Cliente, gli comunica di non poter dar corso a nessuna operazione.
Articolo 46. Oggetto dell’operatività con valutazione di appropriatezza
1. In caso di operatività in Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento con valutazione di appropriatezza, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l’ordine abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario/Servizio di Investimento comporta. Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto che conferisce l’ordine ai sensi del successivo art. 47.
2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario/Servizio di Investimento.
3. Qualora la Banca valuti non appropriata un’operazione e il soggetto che l’ha disposta non rientri nel mercato di riferimento del Prodotto Finanziario comunica tale circostanza al soggetto che l’ha disposta: quest’ultimo può comunque procedere alla sua conclusione soltanto ove confermi espressamente l’intendimento di darvi corso.
4. Il Cliente prende atto che l’operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca.
Articolo 47. Livello di conoscenza ed esperienza determinato per la valutazione di appropriatezza
1. Ciascuno degli intestatari del presente Xxxxxxxxx è tenuto a collaborare con la Banca per la determinazione e l’aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti necessario alla Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza disciplinata nel presente Capo.
2. Ai fini del comma 1, ciascuno degli intestatari del presente Contratto o dei Delegati, diversi dal Cliente professionale come definito nell’Allegato II della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande contenute nel Questionario Analisi della conoscenza ed esperienza di cui al precedente articolo 28 e lo sottoscrive; la Banca presume che il Cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi ed alle operazioni che richiede.
3. Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 33, comma 1, la Banca provvede a determinare il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente persona fisica sulla base delle informazioni in possesso della stessa, acquisite in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti disciplinato nel Capo II.
4. Il livello di conoscenza ed esperienza determinato sulla base di quanto previsto nel presente articolo, vale su tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito le informazioni risulti -o dovesse in futuro risultare Intestatario, o Delegato.
5. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
6. L’aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti determinato per la valutazione di appropriatezza può essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza.
Articolo 48. Rifiuto di fornire le informazioni sul livello di conoscenza ed esperienza
1. Il rifiuto del Cliente di fornire le informazioni necessarie a consentire alla Banca di determinare il livello di conoscenza ed esperienza comporta l’impossibilità per la Banca di procedere alla valutazione di appropriatezza. Tale impossibilità è comunicata al Cliente, nel documento Attestazione del rifiuto a fornire informazioni.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che, nel caso previsto nel precedente comma, la Banca gli consente di operare solo tramite i Servizi a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto e senza beneficiare della protezione assicurata dalla valutazione di appropriatezza.
3. Le informazioni necessarie alla Banca per determinare il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente al fine di procedere alla valutazione di appropriatezza possono essere fornite dal Cliente successivamente in qualsiasi momento anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza.
CAPO IV - NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Articolo 49. Oggetto dei servizi
1. Il presente Capo disciplina i seguenti Servizi di Investimento: “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “ricezione e trasmissione di ordini”:
• per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta;
• per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente;
• per “ricezione e trasmissione di ordini” si intendono l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
2. Oggetto dei Servizi di Investimento di cui al presente Capo sono gli strumenti finanziari definiti all’art. 1, comma 2, del T.U.F. ferme le limitazioni previste dai precedenti articoli 17, comma 2, e 45, comma 6, seconda parte.
3. La disciplina relativa alla sottoscrizione di strumenti finanziari al momento della loro emissione è integrata dalle disposizioni di cui al successivo Capo VI.
Articolo 50. Conferimento degli ordini
1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento. Qualora gli ordini siano conferiti tramite disposizioni telefoniche al numero di telefono della propria filiale o al numero di telefono cellulare del Private Banker di riferimento si applica la disciplina di cui al successivo Capo X. Il conferimento degli ordini tramite servizi a distanza (phone banking o internet) è subordinato invece alla sottoscrizione del relativo contratto che ne disciplina termini e condizioni. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono sia mediante le Disposizioni Telefoniche di cui al successivo Capo X che nell’ambito del contratto Servizi a distanza, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di di conferimento degli ordini via internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca.
2. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge.
3. Gli ordini del Cliente alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
4. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest’ultima durante l’Orario di Sportello di un Giorno Lavorativo Bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca.
Articolo 51. Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
b) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
Articolo 52. Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia
prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
Articolo 53. Ricezione e trasmissione degli ordini – Esecuzione degli ordini – Informazioni generali
1. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio.
2. Nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca attua la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (la “Strategia”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente (best execution).
3. Una sintesi della Strategia è illustrata nella Sezione Informazioni – Paragrafo 6, sul cui contenuto il Cliente ha prestato il proprio consenso.
4. La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce a quest’ultimo informazioni sugli intermediari ai quali, ai sensi del precedente comma 1, gli ordini sono stati trasmessi ai fini della loro esecuzione.
5.Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non trasmettere o non eseguire un ordine: in tal caso ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Cliente.
6. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardo a un ordine o a un aspetto specifico di un ordine, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, a tali istruzioni e s’intenderà che operando in tal modo essa abbia soddisfatto l’obbligo di adottare tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente. La Banca informa il Cliente dell’eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
7. Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni.
8. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia e a fornirgli, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto della Strategia con riferimento ai singoli ordini.
9. La Banca provvede a pubblicare sul proprio Sito Internet, in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque Sedi di Esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
10. La Banca provvede inoltre a pubblicare sul proprio Sito Internet, in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Articolo 54. Esecuzione degli ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione
1. Gli ordini del Cliente possono essere eseguiti al di fuori di una Sede di Negoziazione, a condizione che il Cliente abbia preventivamente prestato il proprio consenso.
2. Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale. Fermo restando il consenso generale all’esecuzione di ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione, il Cliente potrà comunque riservarsi il diritto di, previa apposita comunicazione alla Banca, non autorizzare l’esecuzione di uno specifico ordine al di fuori di una Sede di Negoziazione.
Articolo 55. Xxxxxx con limite di prezzo relativi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una Sede di Negoziazione
1. In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una Sede di Negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca può, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l’ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato.
2. Nell’ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l’ordine può non essere mostrato al mercato.
3. Il consenso di cui al primo comma può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.
Articolo 56. Valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni
1. Per ogni ordine ricevuto la Banca adempie agli obblighi informativi di cui al precedente articolo 31 ed effettua la valutazione di adeguatezza o la valutazione di appropriatezza in esecuzione delle disposizioni rispettivamente contenute nel Capo II, Capo II bis e nel Capo III, fatto salvo quanto disciplinato nel precedente articolo 48.
Articolo 57. Vincoli relativi alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione degli eventuali vincoli di garanzia stabiliti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalle disposizioni regolamentari in materia.
Articolo 58. Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita con l’osservanza delle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
Articolo 59. Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
1. L’operatività in Derivati Regolamentati è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività.
2. Con riguardo all’operatività avente ad oggetto Derivati Regolamentati il Cliente prende atto di quanto indicato nel precedente articolo 31, comma 5.
3. L’operatività nei valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c) del T.U.F. è disciplinata esclusivamente nel presente Contratto.
Articolo 60. Margini di garanzia
1. Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui al precedente articolo, il Cliente prende atto che contestualmente al conferimento dell’ordine, è previsto l’obbligo di versare margini di garanzia: poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte apprestando i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
2. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all’operazione ovvero procede alla chiusura parziale/totale dell’operazione stessa e/o dei contratti in essere.
Articolo 61. Comunicazione delle perdite
1. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento).
2. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del Giorno Lavorativo Bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata o, qualora la circostanza si sia verificata non in un Giorno Lavorativo Bancario, alla fine del Giorno Lavorativo Bancario successivo.
CAPO V - PRONTI CONTRO TERMINE
Articolo 62. Caratteristiche dell’operazione
1. Le operazioni di pronti contro termine (“PCT”) perfezionate tra il Cliente e la Banca hanno durata determinata, non superiore a 24 mesi, e possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni non convertibili, quote o azioni di OICR, e altri strumenti finanziari secondo quanto tempo per tempo consentito dalla Banca.
2. La disciplina di cui al presente Capo V si applica ai soli clienti persone fisiche.
Articolo 63. Natura dell’operazione
1. L’ operazione di PCT si realizza attraverso:
- una vendita a pronti (“Vendita a pronti”) di strumenti finanziari di proprietà della Banca (“Venditore a pronti”) a favore del Cliente (“Acquirente a pronti”);
e una contestuale
- vendita a termine (“Vendita a Termine”) dei medesimi strumenti finanziari tra il Cliente (“Venditore a termine”) e la Banca (“Acquirente a termine”).
2. Nella Vendita a Pronti, la consegna da parte della Banca, alla data concordata (“Data di Decorrenza”), degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione, liberi da vincoli, è contestuale e condizionata al pagamento da parte del Cliente del relativo prezzo pattuito con la Banca (“Prezzo a Pronti”) e parimenti il pagamento del Prezzo a Pronti da parte del Cliente è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte della Banca.
3. Nella Vendita a Termine, la consegna degli strumenti finanziari, liberi da vincoli, da parte del Cliente, alla data di scadenza del termine pattuito nella vendita medesima (“Data di Scadenza”), è contestuale e condizionata al pagamento da parte della Banca del relativo prezzo pattuito (“Prezzo a Termine”) e parimenti il pagamento del Prezzo a Termine da parte della Banca è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte del Cliente.
4. La Vendita a Termine ha effetti obbligatori, per cui gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di PCT restano nella proprietà del Cliente dalla Data di Decorrenza, inclusa, fino alla Data di Scadenza, esclusa.
5. A far tempo dalla Data di Decorrenza e fino alla Data di Scadenza, i diritti accessori e gli obblighi relativi agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di PCT spettano al Cliente acquirente a pronti.
Articolo 64. Perfezionamento dell’operazione
1. Il perfezionamento di ciascuna operazione di PCT avviene mediante la sottoscrizione da parte del Cliente di apposito modulo d’ordine (“Documentazione contrattuale”).
2. Ad operazione perfezionata la Banca provvede all’emissione della documentazione di cui all’articolo 15 con riferimento sia alla Vendita a Pronti sia alla Vendita a Termine.
Articolo 65. Regolamento ed evidenza contabile
1. La Vendita a Pronti e la Vendita a Termine sono registrate nei rapporti di cui all’articolo 13.
2. Nella Vendita a Pronti e nella Vendita a Termine, il pagamento rispettivamente del Prezzo a Pronti e del Prezzo a Termine avviene mediante addebito e accredito sul conto corrente di cui all’articolo 13.
Articolo 66. Vincolo di indisponibilità
1. A garanzia dell’adempimento da parte del Cliente venditore a termine degli obblighi allo stesso derivanti dalla Vendita a Termine, la Banca appone sugli strumenti finanziari oggetto della relativa Vendita a Pronti un vincolo di indisponibilità, a far tempo dalla Data di Decorrenza, in modo che il Cliente non possa disporre di tali strumenti finanziari se non in esecuzione della pertinente Vendita a Termine.
2. Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente, in qualità di venditore a termine, non adempia all’obbligo di consegnare alla Banca gli strumenti finanziari oggetto della Vendita a Termine, la Banca provvede ad acquistare strumenti finanziari della stessa specie e quantità ai sensi dell’art. 1516 cod. civ5.
Articolo 67. Remunerazione e spese
1. La remunerazione per il Cliente delle operazioni di PCT è costituita dalla differenza tra il Prezzo a Termine ricevuto dal Cliente e il Prezzo a Pronti pagato dal medesimo.
2. La Banca fornisce al Cliente, in tempo utile prima di effettuare l’operazione in PCT, le informazioni sulle sue principali caratteristiche, gli oneri/spese ed i rischi connessi.
CAPO VI – COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
Articolo 68. Ambito del presente Capo
1. Le attività disciplinate nel presente Xxxx hanno ad oggetto l’offerta al Cliente da parte della Banca dei Prodotti di Consulenza, descritti al precedente articolo 27, comma 2, tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima ferma l’applicazione del Capo II, Capo III e Capo IV.
Articolo 69. Adesione a offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR
1. L’adesione a offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
2. L’attività di offerta di Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti, gli offerenti o con i distributori dei suddetti Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento.
3. L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR stesso.
4. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR che, nel modulo di sottoscrizione prevedano tale modalità operativa, incassi i mezzi di pagamento corrisposti in relazione alla richiesta di sottoscrizione degli OICR e li inoltri ai soggetti che curano i pagamenti. Il Cliente conferisce inoltre analogo mandato affinché la Banca – qualora i regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d’offerta lo consentano – sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICR, nonché le richieste di rimborso e/o conversione, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente anche mediante telefonata su linea registrata o posta elettronica. Il Cliente autorizza per l’operatività descritta al presente comma, fin d’ora, la Banca ad agire anche ai sensi degli artt. 13946 e 1395 cod. civ..
5. Il Cliente conferisce altresì alla Banca mandato senza rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d’offerta prevedano l’intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, esegua, a suo nome ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e/o conversione, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ..
6. Nell’esecuzione del mandato di cui al precedente comma 5, la Banca è autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o società di gestione del risparmio che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa.
7. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente anche mediante telefonata su linea registrata o posta elettronica, e autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ..
8. Per l’esecuzione dei mandati disciplinati nel presente articolo, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto dal Cliente alla Banca o al sostituto di questa.
Articolo 70. Consegna della documentazione di offerta per l’adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di Prodotti Finanziari
1. Ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente la documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di Prodotti Finanziari – anche se effettuata a norma del precedente articolo 69 viene preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente o messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole. Il Cliente è tenuto a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente Capo.
2. La documentazione di cui al presente Capo è di volta in volta quella che la Banca ha ricevuto dai singoli emittenti, offerenti o distributori ovvero che ha concordato con i medesimi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente, offerente o distributore.
Articolo 71. Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione
1. Nel caso in cui il prospetto relativo all’offerta non indichi il prezzo massimo e/o la quantità massima dei prodotti da offrire, per quanto disponibili, ovvero i metodi di valutazione e i criteri e/o le condizioni in base ai quali deve essere determinato il prezzo di offerta definitivo nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l’accettazione dell’acquisto o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari può essere revocata entro 2 (due) Giorni
5 Ai sensi dell’art. 1516 cod. civ., se la vendita ha ad oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente risultante da listini di borsa o da mercuriali, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose a spese del venditore.
6 Ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Lavorativi Bancari dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e/o la quantità di prodotti offerti al pubblico ovvero entro il termine più lungo indicato nel prospetto.
2. Il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un’offerta pubblica prima della pubblicazione di un supplemento, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancari da tale pubblicazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione oggetto del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura dell’offerta al pubblico o della consegna dei Prodotti Finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente; la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.
CAPO VII – ASSISTENZA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE/ ACQUISTO
Articolo 72. Attività di assistenza per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento
1. L’attività disciplinata nel presente Capo, svolta dalla Banca nei confronti del Cliente per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento.
2. L’attività disciplinata nel presente Capo si estende al periodo durante il quale il Portafoglio del Cliente è investito in Prodotti Finanziari/Servizi di investimento propri e di terzi , ha contenuti diversi in funzione della scelta effettuata dal Cliente di utilizzare la consulenza in materia di investimenti disciplinate al Capo II e al Capo II bis fornita dalla Banca o la sola valutazione di appropriatezza e comporta, per la Banca, unicamente lo svolgimento delle attività individuate negli articoli successivi, con le modalità ed entro i limiti precisati in ciascuno di detti articoli.
3. Ulteriori attività di assistenza offerte dalla Banca ai sensi del presente Capo e i relativi limiti sono comunicati al Cliente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1 o all’atto della sottoscrizione di ciascun Prodotto Finanziario/Servizio di investimento di terzi.
4. L’attività disciplinata nel presente Capo non riguarda i Derivati Regolamentati.
Articolo 73. Attività di assistenza nei confronti dei Clienti in regime di consulenza in materia di investimenti
1. La Banca procede alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio del Cliente con il suo Profilo Finanziario sulla base dei controlli di adeguatezza illustrati in sintesi nel documento disponibile in filiale a richiesta del Cliente e nella sezione riservata del Sito internet della Banca.
2. La Banca comunica i risultati di tale valutazione riferita alla situazione del Portafoglio al 30 giugno e al 31 dicembre. Qualora la valutazione evidenzi un Portafoglio non coerente, la Banca lo comunica anche con riferimento alla situazione del Portafoglio al 31 marzo e al 30 settembre.
3. Nel caso di Portafoglio non coerente, la Banca indica al Cliente nella comunicazione le ragioni che hanno determinato la non coerenza, individuando, relativamente a determinati parametri di controllo, il Prodotto Finanziario o i Prodotti Finanziari che hanno causato tale incoerenza. Il Cliente è tenuto a recarsi in filiale per valutare le operazioni necessarie a rendere coerente il suo Portafoglio.
4. La Banca comunica al Cliente, una volta all’anno insieme alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio al 30 giugno, le risposte fornite al Questionario Analisi degli Obiettivi di Investimento e con riferimento al Profilo Finanziario e il livello sintetico di conoscenza ed esperienza di ciascun Intestatario/Delegato vigenti al momento dell’invio della comunicazione, e la data dell’ultima modifica intervenuta.
Articolo 74. Attività di assistenza nei confronti di tutti i Clienti relativa a Prodotti Finanziari in Deposito Amministrato
1. La Banca valorizza costantemente i Prodotti Finanziari del Cliente registrati nel Deposito Amministrato secondo i criteri indicati dalla normativa e meglio precisati nel Rendiconto Deposito Amministrato e comunica tale valorizzazione:
• in filiale, a richiesta del Cliente;
• con l’invio del Rendiconto Deposito Amministrato.
2. La Banca comunica al Cliente la riduzione della classe di rating, rispetto a quella vigente prima di tale riduzione, attribuita a ciascun emittente di strumenti finanziari nel Deposito Amministrato offerti dalla Banca in base al Capo VI. La presente attività riguarda gli emittenti per i quali almeno uno strumento finanziario sia stato offerto ai sensi del presente comma e non comprende comunicazioni riguardanti l’aumento della classe di rating anche se relativa a emittenti già oggetto della comunicazione di riduzione.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 è effettuata successivamente al momento nel quale la Banca ne ha avuto notizia, entro il periodo di tempo compatibile con la necessità di attivare le procedure di controllo della Banca al fine di individuare i destinatari di tale comunicazione.
4. Qualora l’emittente sia coperto da più di una agenzia di rating, la Banca tiene in considerazione il rating più basso tra quelli attribuiti dalle diverse agenzie, sia prima sia dopo la notizia della riduzione.
5. La Banca predispone valutazioni sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l’inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse che mette a disposizione del Cliente solo a richiesta di quest’ultimo.
6. La Banca predispone commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti che mette a disposizione del Cliente solo a richiesta di quest’ultimo.
Articolo 75. Prodotti Finanziari non registrati in Deposito Amministrato
1. Qualora i Prodotti Finanziari siano registrati in Posizioni Contabili o il Cliente sia titolare unicamente di un Servizio di investimento di terzi distribuito dalla Banca, la comunicazione di cui all’articolo 73, comma 2, è inviata al Cliente con la periodicità e le modalità ivi indicate.
2. La comunicazione di cui all’articolo 73, comma 4, è inviata al Cliente una volta l’anno insieme alla valutazione periodica di coerenza riferita alla situazione del Portafoglio al 30 giugno.
3. La valorizzazione delle gestioni di portafogli di terzi distribuite dalla Banca è comunicata esclusivamente in filiale a richiesta del Cliente; tale valorizzazione ha valore puramente indicativo: ciò che fa fede nei rapporti Gestore di Portafogli/Cliente sono il rendiconto e la valorizzazione inviati dal Gestore di Portafogli.
4. Le comunicazioni di valorizzazione relative a:
- quote di OICR sono inviate una volta l’anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno;
- operazioni di PCT, sono inviate con cadenza trimestrale e rappresentano il prezzo a termine di ogni singola operazione;
- prodotti di investimento assicurativi sono inviate una volta l’anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, direttamente dalle compagnie di assicurazione.
Articolo 76. Limite all’attività di assistenza
1. Ad eccezione del Rendiconto Deposito Amministrato, del Rendiconto Posizione Fondi e del Rendiconto Pronti contro Xxxxxxx, nessun’altra delle comunicazioni disciplinate nel presente Capo, è inviata al Cliente che non sia titolare di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento di terzi alle rispettive date di riferimento indicate nei precedenti articoli.
Articolo 77. Rendicontazione on-line
1. Le informazioni di cui all’articolo 73, all’articolo 74, commi 1 e 2, e all’articolo 75, commi 4, con esclusione di quelle relative a prodotti di investimento assicurativi, sono disponibili nella sezione riservata del Sito Internet della Banca per ciascun Cliente che abbia sottoscritto il Contratto Servizi a distanza.
2. Le informazioni di cui all’art. 74, commi 5 e 6, sono comunicate al Cliente, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ambito del Contratto Servizi a distanza.
CAPO VIII - DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Articolo 78. Xxxxxx e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito sono titoli e strumenti finanziari (denominati indifferentemente “titoli” o “strumenti finanziari”) sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi della Parte III, Titolo II-BIS del T.U.F. (“Gestione Accentrata”), o altrimenti dematerializzati.
2. Nel caso di titoli cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di Gestione Accentrata ai sensi dell’art. 83-bis e seguenti del T.U.F. o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
4. La registrazione contabile che attribuisce al Cliente la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari - ivi compresi i diritti di cui agli articoli da 84 a 88 del presente Contratto - secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all’esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel Deposito Amministrato prima del regolamento dell’operazione di acquisto attribuisce al Cliente unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l’applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
5. Nel caso gli strumenti finanziari siano immessi nel sistema di Gestione Accentrata ai sensi dell’art. 85 e seguenti del T.U.F., si applicano i commi 3 e 4: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.
Articolo 79. Modalità per il deposito e il ritiro dei titoli cartacei
1. La Banca ha la facoltà di tenere il deposito dei titoli cartacei dove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze. Il luogo di custodia normale dei titoli cartacei è indicato nella Sezione Informazioni - Paragrafo 3.
2. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei, il Cliente deve far pervenire la richiesta alla Banca con almeno 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancari di preavviso. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.
3. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli cartacei sub-depositati a norma del successivo articolo, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente entro 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancari da quello di ricezione dei titoli stessi.
Articolo 80. Sub-deposito dei titoli cartacei – strumenti finanziari in Gestione Accentrata
1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
2. In relazione ai titoli sub-depositati a norma del comma precedente, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.
3. I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca. Nell’ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca (“conto omnibus”), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente.
4. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi e circolanti all’estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo. Il Cliente autorizza altresì la Banca a consentire ai sub-depositari indicati nel periodo precedente a farsi sostituire da società estere a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità
previste dalle norme contenute nel regolamento delle società estere. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
5. Qualora i titoli di cui al presente articolo presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - e ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - il Cliente autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
6. Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di Gestione Accentrata.
7. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub- depositati a norma del presente articolo.
Articolo 81. Vincoli
1. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati.
2. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.
3. Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Cliente dare comunicazione alla Banca dell’eventuale esistenza di una convenzione tra il Cliente e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui ai successivi articoli 85 e 86. La mancata comunicazione dell’esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.
Articolo 82. Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca esegue gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni dal medesimo fornite al momento del conferimento. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non accettare l’incarico richiesto: in tal caso ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. Ai sensi dell’art. 1717 cod. civ.7, il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.
4. Ai sensi dell’art. 1373 cod. civ.8, il Cliente può revocare l’incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
5. Il Cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca stessa, sui titoli intestati al Cliente dei quali il medesimo dovesse dare ordini di vendita.
6. In caso di ordini di acquisto riguardanti strumenti finanziari emessi da società nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il Cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilità connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della società emittente.
7. La Banca è autorizzata a provvedere al frazionamento del titolo qualora ciò sia necessario per l’esecuzione di operazioni disposte dal Cliente.
Articolo 83. Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di Gestione Accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di Gestione Accentrata, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Cliente di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Cliente diverso da persona fisica, solo qualora quest’ultimo sia provvisto di Codice LEI. In mancanza di istruzioni scritte del Cliente entro il termine dell’Orario di Sportello del Giorno Lavorativo Bancario precedente l’ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Cliente l’ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni del mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, e in caso di Cliente diverso da persona fisica solo qualora quest’ultimo sia sprovvisto di Codice LEI, la Banca non procede alla vendita medesima.
3. Per i titoli non immessi nel sistema di Gestione Accentrata, il Cliente deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro il termine dell’Orario di Sportello del quinto Giorno Lavorativo Bancario precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività.
4. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest’ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall’emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi, e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ..
7 Ai sensi dell’art. 1717 cod. civ., il mandatario che, nell’esecuzione del mandato sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
8 Ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il
recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
5. Per poter procedere all’incasso degli interessi e dei dividendi dei titoli cartacei, la Banca può staccare le cedole con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
6. Qualora sia consentito dalle regole che disciplinano il titolo, la Banca non procede all’incasso dei dividendi ove riceva istruzioni scritte del Cliente in questo senso entro il termine dell’Orario di Sportello del terzo Giorno Lavorativo Bancario precedente la data di stacco cedola, o inizio negoziazione “ex dividendo” per i titoli negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, o in un sistema organizzato di negoziazione, italiano o di altri paesi dell’Unione Europea.
7. La Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni relative agli strumenti finanziari in deposito:
1) emittenti italiani i cui strumenti finanziari siano nel sistema di Gestione Accentrata:
• aumenti di capitale e conversione di obbligazioni in azioni;
• offerte pubbliche di acquisto (OPA), offerte pubbliche di scambio (OPS), offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS);
2) emittenti diversi da quelli precedentemente indicati i cui strumenti finanziari siano presso depositari centrali esteri cui aderisce la Banca, anche per il tramite di aderenti diretti, o presso subdepositari abilitati esteri ai quali la Banca è legata da rapporto contrattuale:
• unicamente le informazioni relative alle operazioni indicate al punto precedente che la Banca riceve dal depositario centrale estero o dal subdepositario indicati in precedenza.
8. La comunicazione al Cliente delle informazioni di cui ai precedenti commi avviene secondo le modalità di seguito indicate:
• per gli emittenti indicati nel comma 7, punto 1), secondo le modalità disciplinate nell’articolo 10;
• per gli emittenti indicati nel comma 7, punto 2), successivamente alla ricezione delle informazioni e in relazione alle tempistiche segnalate dal depositario centrale estero o dal subdepositario, tramite comunicazione nella sezione riservata del Sito Internet della Banca, se il Cliente ha sottoscritto il Contratto Servizi a distanza, oppure comunicazione al numero di telefono cellulare o all’indirizzo email personale, indicati nella Richiesta o comunicati successivamente per iscritto o con qualsiasi altra modalità individuata di volta in volta dalla Banca compatibile con i tempi a disposizione.
9. Qualora le operazioni indicate nel comma 7 abbiano ad oggetto strumenti finanziari registrati in un Deposito Amministrato cointestato, la Banca effettua le comunicazioni ivi indicate, comprese quelle relative a strumenti finanziari nominativi, utilizzando gli strumenti di cui al comma 8 riferibili a uno solo degli intestatari del Deposito Amministrato anche se non intestatario dello strumento finanziario oggetto della comunicazione, con piena liberazione nei confronti di tutti i cointestatari.
10. Nei confronti del Cliente che non abbia sottoscritto il Contratto Servizi a distanza e che non abbia fornito per iscritto il numero di telefono cellulare e neppure un indirizzo e-mail personale, la Banca si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile compatibilmente con i tempi a disposizione e senza assumere alcuna responsabilità qualora l’avviso non pervenga in tempo utile al Cliente medesimo.
Articolo 84. Diritti dei titolari di strumenti finanziari
1. Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi articoli del presente Capo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di Gestione Accentrata e in deposito presso la Banca.
Articolo 85. Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto
1. Il Cliente che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all’emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la sua legittimazione in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.
Tale richiesta deve essere effettuata:
- per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell’emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente la data di unica convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
- per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente la data di prima convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l’inoltro della comunicazione. La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell’assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
2. Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.
3. Il Cliente può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all’invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Cliente.
Articolo 86. Richieste di comunicazioni o certificazioni per l’esercizio di ulteriori diritti
1. Il Cliente che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nell’articolo precedente deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti medesimi.
2. La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Cliente.
3. Nei casi consentiti dalla legge, il Cliente può chiedere alla Banca l’invio all’emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui al comma 1 in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.
4. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.
5. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Cliente può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all’autorità competente.
Articolo 87. Identificazione dei titolari di strumenti finanziari
1. A richiesta delle società italiane con azioni ammesse, con il consenso dell’emittente, alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, e il cui statuto lo preveda, o a richiesta delle società emittenti obbligazioni ammesse alla Gestione Accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) alla società richiedente (o a un suo delegato), i dati identificativi del Cliente che detiene presso la medesima azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni/obbligazioni registrate sui rispettivi depositi.
2. Il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun Deposito Amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
Articolo 88. Sollecitazione di deleghe di voto
1. Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi, con il consenso dell’emittente, alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) al promotore richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi.
2. Il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun Deposito Amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
CAPO IX – PRESTITO TITOLI
Articolo 89. Attivazione del servizio
1. Il servizio disciplinato nel presente Capo è subordinato alla espressa manifestazione di volontà del Cliente, contenuta nella Richiesta di apertura di ciascun Deposito Amministrato.
2. Con la Richiesta del servizio Prestito Xxxxxx il Cliente autorizza la Banca a prendere a prestito, in qualità di prestataria, gli strumenti finanziari tempo per tempo registrati su ciascun Deposito Amministrato espressamente indicato nella Richiesta.
3. Il Cliente autorizza la Banca a stipulare i singoli contratti di Prestito Xxxxxx con sé stessa, ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., intervenendo, da un lato, in qualità di mandataria con rappresentanza del Cliente, vale a dire in nome e per conto del Cliente, e dall’altro in proprio, vale a dire quale controparte contrattuale del Cliente.
4. Con la Richiesta del servizio Prestito Xxxxxx il Cliente esprime il proprio consenso alla nomina del terzo custode dei beni costituiti a garanzia, di cui al successivo articolo 93.
5. Al servizio di Prestito Xxxxxx si applicano esclusivamente le previsioni del Capo I, in quanto compatibili.
Articolo 90. Stipulazione dei singoli contratti di Prestito Titoli
1. La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia nello stipulare i singoli contratti di Prestito Xxxxxx; essa decide liberamente se procedere o meno alla stipulazione di detti contratti e quali specie e quantità degli strumenti finanziari utilizzare, senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente.
2. Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza.
Articolo 91. Oggetto e durata dei singoli contratti di Prestito Titoli
1. Nello stipulare i singoli contratti di Prestito Xxxxxx la Banca può utilizzare tutti gli strumenti finanziari disponibili registrati nel Deposito Amministrato, salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi del presente articolo.
2. Il servizio Prestito Xxxxxx riguarda le tipologie di strumenti finanziari individuati nel relativo documento informativo che costituisce parte integrante della Richiesta e che la Banca rende disponibile/consegna al Cliente prima della sua attivazione ed in cui sono illustrate le principali caratteristiche, gli oneri/spese ed i rischi connessi (“Documento Informativo”). Modifiche alle tipologie degli strumenti finanziari che possono formare oggetto dei singoli contratti di Prestito Titoli sono comunicate dalla Banca al Cliente ai sensi dell’articolo 20, comma 1. Al Cliente è attribuita la facoltà di escludere dal servizio Prestito Xxxxxx gli strumenti finanziari diversi dai titoli di stato e dalle obbligazioni di emittenti sovrannazionali tempo per tempo registrati nel Deposito Amministrato; tale facoltà è esercitabile anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e all’attivazione del servizio.
3. Sono comunque esclusi dal servizio Prestito Xxxxxx:
- strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza le variazioni nelle partecipazioni qualificate riferite a tali strumenti finanziari;
- tutti gli strumenti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi vincolo di indisponibilità, per finalità estranee al presente Capo;
- gli strumenti finanziari che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, non possano essere utilmente presi a prestito per le loro caratteristiche intrinseche; tra tali strumenti finanziari si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di Xxxxx e gli ETF non armonizzati.
4. Qualora il Cliente richieda la partecipazione all’assemblea di un emittente i cui strumenti finanziari siano registrati nel Deposito Amministrato, detti strumenti finanziari sono automaticamente esclusi dall’attività disciplinata nel presente Capo a far tempo dalla data della richiesta e sino a quella in cui il Cliente deve risultare titolare dello strumento finanziario ai fini della partecipazione alla relativa assemblea.
5. Qualora il Cliente richieda di esercitare i diritti di cui all’art. 83-quinquies del T.U.F. relativamente a strumenti finanziari registrati nel Deposito Amministrato, i relativi strumenti finanziari sono automaticamente esclusi dal servizio dal Giorno Lavorativo Bancario successivo alla richiesta e sino alla scadenza dell’efficacia o alla revoca della stessa ovvero sino a nuova disposizione del Cliente in caso di richiesta di maggiorazione del voto.
6. I singoli contratti di Prestito Titoli hanno durata di 1 (uno) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario e sono rinnovabili, con applicazione da parte della Banca, anche in sede di rinnovo, dei medesimi criteri indicati nell’articolo 91.
7. I singoli contratti di Prestito Xxxxxx si intendono perfezionati nel giorno in cui gli strumenti finanziari vengono presi a prestito dal Deposito Amministrato da parte della Banca.
Articolo 92. Effetti del prestito
1. Per effetto della conclusione dei singoli contratti di Prestito Titoli la Banca acquista la proprietà degli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto con diritto della Banca di utilizzarli secondo quanto indicato nel Documento Informativo.
2. La Banca si impegna a restituire al Cliente, a conclusione di ogni contratto di Prestito Xxxxxx, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente alle somme corrispondenti agli eventuali proventi incassati durante il periodo di durata del contratto, (“Proventi Sostitutivi”), fatto salvo quanto disciplinato nel successivo comma 5.
3. Il diritto di voto, i proventi e qualsiasi frutto inerente gli strumenti finanziari attribuiti o corrisposti durante la vigenza del singolo contratto di Prestito Xxxxxx nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano alla Banca per tutta la durata del singolo contratto di Prestito Xxxxxx, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4.
4. I Proventi Sostitutivi sono riconosciuti dalla Banca al Cliente secondo le modalità stabilite dalle società emittenti, al netto delle ritenute, esclusivamente con accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato.
5. Il Cliente prende atto e accetta che in ipotesi di sospensione e/o esclusione dalle negoziazioni dello strumento finanziario oggetto di un contratto di Prestito Xxxxxx, la Banca potrebbe trovarsi nella impossibilità di restituirlo. In tale ipotesi, entro i tempi tecnici necessari, la Banca corrisponde al Cliente una somma di denaro pari al controvalore dello strumento finanziario, determinato di comune accordo tra le parti.
Articolo 93. Garanzia
1. In relazione ai contratti di Xxxxxxxx Xxxxxx, la Banca apre, presso la banca indicata nel Documento Informativo e designata terzo custode dei beni costituiti a garanzia, ai sensi dell’art. 2786, comma 2, cod. civ.9, un conto sul quale deposita somme di denaro e/o strumenti finanziari per un ammontare pari al controvalore dei contratti di Prestito Titoli tempo per tempo in essere con ciascuno dei propri clienti.
2. Il conto è intestato alla Banca ed è corredato dall’elenco nominativo dei clienti che tempo per tempo hanno in essere contratti di Prestito Xxxxxx con la Banca con l’indicazione del credito tempo per tempo vantato nei
confronti della Banca da ciascuno di essi; l’elenco è aggiornato ogni Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario a cura della Banca.
3. Le somme e/o gli strumenti finanziari depositati sul conto di cui al presente articolo sono vincolati a garanzia dell’adempimento, da parte della Banca, degli obblighi di cui al presente Capo e, in relazione a tale fine, sono indisponibili per la Banca per tutta la durata di ciascun contratto di Prestito Xxxxxx a garanzia del quale sono costituiti.
4. Verificatosi l’inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Banca corrisponde al Cliente una somma pari al controvalore dello strumento finanziario non restituito rilevato alla data di scadenza del Prestito Titoli in base ai criteri indicati nel Documento Informativo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato, unitamente ai Proventi Sostitutivi e alla relativa remunerazione.
5. Qualora la Banca non adempia all’obbligo di cui al comma precedente, il Cliente ha diritto di escutere la garanzia chiedendo la liquidazione del relativo importo al terzo depositario mediante lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche alla Banca.
6. Nella richiesta di cui al comma precedente, il Cliente deve indicare il numero di Deposito Amministrato relativo al contratto di Prestito Titoli non adempiuto dalla Banca, la denominazione degli strumenti finanziari non restituiti dalla Banca, la quantità, il loro controvalore alla data di scadenza del Prestito Xxxxxx, allegando il Rendiconto Prestito Xxxxxx che documenta l’operazione, nonché la dichiarazione che la Banca non ha restituito gli strumenti finanziari indicati, i Proventi Sostitutivi, la remunerazione né ha corrisposto la somma pari al loro controvalore e l’indicazione del conto corrente sul quale effettuare il pagamento.
7. Per le finalità di cui al presente articolo la Banca può anche fornire garanzia personale di una primaria istituzione finanziaria terza.
Articolo 94. Diritto di restituzione del Cliente
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 92, comma 5, la Banca riconosce espressamente al Cliente il diritto di ottenere - in ogni momento
- la restituzione di un quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli presi dalla Banca in prestito dal Cliente stesso.
2. Il diritto di restituzione può essere esercitato, per ogni singola operazione di Prestito Titoli, su tutti o parte degli strumenti finanziari mediante comunicazione di ordine di vendita degli strumenti finanziari, ordine di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro Deposito Amministrato sul quale non è attivato il servizio Prestito Titoli, o attraverso comunicazione di recesso dal servizio Prestito Titoli.
3. Gli ordini di vendita e/o gli ordini di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dei contratti di Prestito Titoli nonché le ulteriori comunicazioni di cui al precedente comma devono essere conferiti dal Cliente per iscritto o mediante Disposizione Telefonica alla filiale presso la quale è aperto il Deposito Amministrato, o con altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e devono essere formulati in modo chiaro, completo e leggibile.
9 Ai sensi dell’art. 2786 cod. civ., il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono anche essere consegnati a un terzo designato dalle parti.
4. L’ordine di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro depositario viene posto in lavorazione entro il Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta.
Articolo 95. Documentazione dei singoli contratti di Prestito Titoli
1. Il Cliente rinuncia esplicitamente ad essere informato del momento in cui il singolo contratto di Prestito Xxxxxx viene effettivamente perfezionato.
2. La Banca invia al Cliente, a norma dell’articolo 15, il Rendiconto Prestito Titoli.
3. La documentazione di cui al comma precedente è approvata dal Cliente a norma dell’articolo 15, comma 10.
Articolo 96. Remunerazione
1. A fronte di ciascun contratto di Prestito Xxxxxx perfezionato, la Banca riconosce al Cliente la remunerazione indicata nel Documento Informativo.
2. La remunerazione dovuta al Cliente con riguardo ai contratti di Prestito Xxxxxx stipulati in ciascun mese solare, è corrisposta entro l’ultimo giorno del mese solare successivo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato.
3. Sulla remunerazione relativa ai contratti di Prestito Xxxxxx e sui Proventi Sostitutivi spettanti al Cliente la Banca provvede ad applicare la ritenuta nella misura tempo per tempo vigente.
CAPO X - ORDINI TELEFONICI
Articolo 97. Conferimento di ordini telefonici
1. Il Cliente, con riferimento all’operatività di cui al precedente Capo IV (Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini) può, esclusivamente su sua iniziativa, conferire un ordine di compravendita di strumenti finanziari mediante disposizione telefonica, contattando la propria filiale di riferimento o, in alternativa, il proprio Private Banker di riferimento al relativo numero di telefono cellulare (le “Disposizioni Telefoniche”).
2. Quando il Contratto è cointestato, le Disposizioni Telefoniche possono essere impartite esclusivamente dagli intestatari del Contratto facoltizzati ad operare disgiuntamente.
Articolo 98. Xxxxxx su strumenti finanziari non conferibili mediante disposizioni telefoniche
1. Non possono essere conferite disposizioni telefoniche alla filiale aventi ad oggetto i seguenti strumenti/prodotti finanziari:
• strumenti finanziari rientranti nell’ambito dei Prodotti di Consulenza, come definiti ai sensi dell’art. 27 comma 2, ad eccezione delle quote/azioni di OICR collocate dalla Banca, fermo quanto previsto al successivo alinea;
• strumenti finanziari la cui sottoscrizione/adesione è subordinata alla consegna di documentazione che non possa essere fornita anche dopo la conclusione dell’operazione;
• strumenti finanziari derivati negoziati in mercati regolamentati;
• Prodotti Finanziari diversi dagli strumenti finanziari;
• strumenti finanziari oggetto di vincoli di qualsiasi genere.
2. Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti finanziari elencati al comma 1, potranno essere conferiti dal Cliente sulla base delle modalità di cui al precedente articolo 50.
Articolo 99. Modalità di esecuzione e archiviazione delle Disposizioni Telefoniche
1. Le Disposizioni telefoniche saranno registrate da un apposito sistema di registrazione (il “Sistema”) predisposto dalla Banca.
2. La registrazione delle Disposizioni Telefoniche tiene luogo dell’ordine scritto e costituisce prova documentale a favore e contro ciascuna Parte del presente Contratto.
3. La Banca dà corso agli ordini impartiti dal Cliente mediante Disposizioni Telefoniche previa esecuzione della procedura di identificazione da parte di quest’ultimo. La Banca non ha ulteriori obblighi di identificazione rispetto alla sola verifica che il Cliente si sia qualificato con uno dei nominativi individuati nel presente Contratto e che tale circostanza risulti dalla registrazione.
4. La Banca archivia e custodisce presso di sé le registrazioni delle Disposizioni Telefoniche, anche per conto del Cliente e anche qualora l’ordine non venga eseguito. Unacopia della registrazione delle conversazioni con il Cliente rimane sempre disponibile, su sua richiesta, nei termini di legge.
5. La Banca si riserva la facoltà di operare temporanee sospensioni del Sistema per ragioni tecniche o di sicurezza. In tal caso gli ordini possono essere conferiti esclusivamente per iscritto o con le altre modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento.
6. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo devono intendersi applicabili le previsioni del precedente Capo IV.
CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 100. Giorno Lavorativo Bancario e Orario di Sportello
1. Nel presente Contratto i seguenti termini hanno il significato illustrato a fianco di ciascuno:
• “Giorno Lavorativo Bancario”: i giorni da lunedì a venerdì nei quali la Banca svolge la propria normale attività;
• “Orario di Sportello”: l’orario di apertura delle filiali al pubblico compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo Bancario.
2. Qualora la Banca tenga aperte le proprie filiali anche in giorni e/o orari diversi, tali giorni e orari non sono considerati nel computo dei termini ogni volta che nel presente Contratto è fatto riferimento a un Giorno Lavorativo Bancario e/o all’Orario di Sportello della filiale.
3. Qualora la Banca svolga l’attività oggetto del presente Contratto tramite consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o tecniche di comunicazione a distanza, il computo dei termini per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di sottoscrizione del relativo documento da parte del Cliente anche qualora ciò avvenga in orari diversi dall’Orario di Sportello e in giorni diversi da un Giorno Lavorativo Bancario.
Articolo 101. Modifiche e integrazioni a norme di contratti in essere tra il Cliente e la Banca
1. Le norme contenute nel presente Contratto si applicano alle operazioni di sottoscrizione, acquisto e vendita di Prodotti Finanziari effettuate a valere su qualsiasi Deposito Amministrato e Posizione Contabile riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto.
2. Le norme del Capo V si applicano alle operazioni di Pronti contro Termine contabilizzate sulle Posizioni Contabili Pronti contro Xxxxxxx, anche se sottoscritte in epoca precedente alla sottoscrizione del presente Contratto.
3. Le norme del presente Contratto integrano e modificano, senza che ciò costituisca novazione, quelle contenute nei precedenti contratti relativi alla prestazione servizi di investimento, Deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione - con l’eccezione di quelli che disciplinano la costituzione in pegno o altri tipi di vincolo, a favore della Banca o di terzi, di strumenti finanziari – Pronti contro Termine, nonché la disciplina applicabile alle Posizioni Contabili in essere alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Sezione Informazioni
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA
La Banca è autorizzata da Banca d’Italia, (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ allo svolgimento dell’attività bancaria e alla prestazione dei Servizi di Investimento indicati nella Richiesta.
Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000,00; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell’Unione Europea.
Il Fondo interviene, nei casi di liquidazione coatta amministrativa.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”.
Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell’intermediario.
Le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti al presente Contratto vanno effettuate per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e inviate alla filiale presso la quale è aperto il Deposito Amministrato, la Posizione Contabile ai quali le comunicazioni si riferiscono o presso la filiale che ha evidenza dei Servizi di Investimento di terzi intestati al Cliente.
Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente sono effettuate:
• se in formato cartaceo mediante lettera semplice, se non diversamente previsto, all’indirizzo di residenza (o della sede legale in caso di società) del Cliente risultante dalla Richiesta o all’indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto;
• se in formato elettronico con le modalità concordate nel Contratto Servizi a Distanza e, qualora inerenti la fornitura di informazioni relative ai Servizi di Investimento e/o ai Prodotti Finanziari, anche all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente all’atto della sottoscrizione o di ogni aggiornamento del Contratto o del Contratto Servizi a Distanza.
Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite il servizio di phone banking, che non include la modalità di cui al Capo X del presente Contratto, o via internet, è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto Servizi a distanza. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine sia mediante phone banking che mediante disposizione telefonica ai sensi del Capo X, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini via internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca.
Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta del Cliente, nel termine di legge.
Il presente Contratto è redatto in lingua italiana che è parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca.
Nell’attività di Offerta Fuori Sede di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel Paragrafo 5 della presente Sezione, Disciplina dei conflitti di interesse – Descrizione sintetica. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Rendicontazione
La Banca invia la rendicontazione dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni riguardanti l’esecuzione dell’ordine previste dalla normativa vigente.
Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al Cliente al più tardi il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere inviata da un terzo soggetto, la Banca non provvederà a trasmettere la propria nota di eseguito.
A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto (“Rendiconto Deposito Amministrato”) dei Prodotti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato, anche qualora non detenuti dalla Banca per conto del Cliente, alla data di riferimento del medesimo Rendiconto; tale comunicazione riepiloga le operazioni eseguite nel periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di Prestito Titoli che vengono rendicontate separatamente.
La Banca invia al Cliente, con cadenza mensile, il Rendiconto delle operazioni di Prestito Titoli (“Rendiconto Prestito Titoli”).
La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Pronti contro Termine (“Rendiconto Pronti contro Termine”).
La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all’anno, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Fondi (“Rendiconto Posizione Fondi”).
Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi versati a, o percepiti da, un soggetto diverso dal Cliente connessi ai Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca nel periodo, nonché i costi e gli oneri relativi al deposito amministrato, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.
2. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto sono contenute nei documenti descrittivi del singolo Prodotto Finanziario (le “Schede Prodotto”, le ”Schede Sintetiche”, il “Modulo conflitti di interesse”, il “Modulo d’ordine” il “KIID”, il “KID” – ove previsti - o ulteriori documenti diversamente denominati che potranno in futuro essere predisposti/utilizzati) che la Banca consegna/rende disponibile al Cliente in sede di sottoscrizione/acquisto di un Prodotto Finanziario.
PARTE “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi:
1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario ed eventuali limiti del mercato disponibili per detto strumento;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO
Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Tra i titoli di debito rientrano le obbligazioni che si distinguono, a seconda del soggetto emittente, essenzialmente nelle seguenti categorie:
- titoli di Stato, cioè strumenti emessi dai governi nazionali, ivi compresi quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in euro sia in divisa diversa dall’euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza e un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono:
a) buoni ordinari del tesoro (“BOT”), la cui scadenza va dai 3 ai 12 mesi, a tasso fisso, privi di cedole (zero coupon);
b) certificati di credito del tesoro (“CCT”), la cui durata è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali e certificati di credito del tesoro indicizzati all’Euribor 6 mesi (“CCTeu”) la cui durata di norma è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole semestrali indicizzate all’Euribor 6 mesi;
c) buoni del tesoro poliennali (“BTP”), la cui scadenza va dai 3 ai 30 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
d) certificati del tesoro zero coupon (“CTZ”), la cui durata è pari o inferiore a 24 mesi, a tasso fisso, privi di cedole;
e) buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea (“BTP€i”), la cui durata va dai 5 ai 30 anni, a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all’indice Eurostat (che misura l’inflazione dei paesi dell’area euro con esclusione dei prodotti a base tabacco);
f) buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione nazionale (“BTP Italia”), la cui durata é pari a 4 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali.
- obbligazioni corporate, cioè titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano per un maggior rendimento rispetto ai titoli di Stato di simile durata. In questa categoria rientra un’ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dall’andamento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azioni), garantite (che presentano profili di rischio contenuti, perché garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. In particolare:
• le obbligazioni strutturate sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti “derivative”, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swaps). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L’obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito (ad es. acquisto di una opzione); viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato (ad. es. vendita di una opzione), lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l’integrale restituzione del capitale investito. I detentori di titoli di tal genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata;
• le obbligazioni subordinate sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente.
- titoli sovranazionali, quali obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri Stati;
- asset backed securities (“ABS”), quali obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l’ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.
Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo di investimento diversi da quelli propri delle varie componenti.
1.2 Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“MR”) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”) o su un sistema organizzato di negoziazione (“OTF”) (“Sede di Negoziazione”) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. È dunque importante per l’investitore , al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5 Rischio Paese
Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un’elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell’emittente l’investitore può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.
1.6 Rischio di Mercato
È il rischio riferito all’investimento in strumenti finanziari connesso all’evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.
1.7 Rischio opzione
Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l’incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.
1.8 L’effetto della diversificazione degli investimenti
1.8.1 OICR
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni di SICAV (“Società di Investimento a Capitale Variabile”) (“Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” o “OICR”). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidato ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell’emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l’attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa è esposto, tra l’altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
1.8.2 ETF
Gli Exchange Traded Fund (“ETF”) o “fondi indicizzati quotati” sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni
o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value).
E’ una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate nelle Sedi di Negoziazione come semplici azioni e il cui rendimento è pari all’andamento dell’indice sottostante: unico obiettivo d’investimento dell’ETF è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva, comprando nella stessa proporzione gli strumenti finanziari che compongono il paniere dell’indice di riferimento o creando il portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari (replica fissa). Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione: al pari dei Fondi Comuni di Investimento, consente di diversificare il portafoglio con un unico investimento; al pari dei titoli azionari, è sempre negoziabile nel mercato di riferimento con quotazioni in tempo reale. Può pagare proventi periodici o prevederne il reinvestimento.
L’acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l’ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell’indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:
• quelli strutturati, le cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell’andamento dell’indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all’andamento dell’indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell’indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;
• sintetici (replica sintetica), detti anche “swap based”, la cui replica dell’indice viene realizzata non attraverso l’acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell’indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l’ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto “substitute basket”, e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all’ETF il rendimento dell’indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.
2. LA LIQUIDITÀ E LE SEDI DI NEGOZIAZIONE
2.1 Definizione di liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sulle Sedi di Negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi.Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
2.2 Sede di Negoziazione
Per “Sede di Negoziazione” si intende un Mercato Regolamentato, un Sistema multilaterale di negoziazione o un Sistema organizzato di negoziazione.
2.3 Mercato Regolamentato (“MR”)
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.
2.4 Sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”)
Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
2.5 Sistema organizzato di negoziazione (“OTF”)
Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
3. LA DIVISA E IL RISCHIO DI CAMBIO
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore taliano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
4.1 Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Le informazioni relative al deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari sono contenute nel Paragrafo 3 della presente Sezione.
4.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni sulle commissioni, spese ed altri oneri dovuti all’intermediario per la prestazione dei suoi servizi. L’investitore deve sempre considerare che tali commissioni, spese e oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. L’investitore deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (“Order Routing”), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da MR, MTF o OTF
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR, MTF o OTF. L’intermediario cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta dello stesso (agire, cioè, per conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR, MTF, o OTF. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
4.7 Rischio connesso al bail-in
Ove rilevante in relazione allo specifico strumento oggetto di investimento (si veda la relativa documentazione informativa), si fa presente che, anche a prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza, in caso di dissesto o rischio di dissesto dell’emittente, lo strumento di cui trattasi potrebbe essere soggetto all’applicazione del bail in, previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), che comporta la svalutazione, fino all’azzeramento, del credito dell’investitore ovvero la sua conversione in azioni.
4.8 Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine
Le operazioni di pronti contro termine comportano, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già evidenziati, l’assunzione da parte dell’investitore di ulteriori e specifici rischi. Si evidenzia in particolare il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si tratta del rischio che l’intermediario non sia in grado di riacquistare i titoli oggetto del contratto al termine prestabilito. Inoltre, anche laddove l’investitore abbia la possibilità di soddisfarsi sui titoli vendendoli direttamente sul mercato, ove i titoli oggetto dell’operazione di pronti contro termine fossero emessi dall’intermediario, l’investitore dovrà tener conto che, nel caso in cui l’intermediario versi in stato di insolvenza, la vendita di tali titoli sul mercato potrebbe essere soggetta a significative limitazioni o risultare non praticabile.
4.9 Rischi di sostenibilità
È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del Sito Internet della Banca (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx- normativa_105).
PARTE “B”
Nella presente parte “B”, i termini “investitore” e “intermediario” sono sostituiti rispettivamente con “Cliente” e “Banca”.
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. Si illustrano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dei più diffusi strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 1-bis lett. c) del T.U.F., quali, warrant, covered warrant, certificates, Etc e Etn, rinviando per la descrizione delle caratteristiche, modalità di funzionamento e relativi rischi alla specifica documentazione informativa predisposta dalla Banca nonché ai prospetti informativi pubblicati sui siti delle Sedi di Negoziazione .
Per ciò che riguarda invece gli strumenti finanziari derivati, diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c) del T.U.F., negoziati in una Sede di Negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini, e cioè, opzioni e futures, si rinvia, per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei relativi rischi, al contratto che disciplina tale specifica operatività.
1. WARRANT - COVERED WARRANT – CERTIFICATES
1.1 Warrant
Il warrant è un titolo che incorpora un’opzione e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L’emittente del warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante.
Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) o al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie mediante aumenti di capitale.
Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto allo strumento finanziario principale e può essere negoziato sui mercati.
1.2 Covered Warrant
Il covered warrant è un titolo che incorpora un’opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
I covered warrant plain vanilla costituiscono la categoria più semplice: incorporano unicamente la facoltà di acquisto (covered warrant call) o di vendita (covered warrant put); i covered warrant strutturati o esotici sono più complessi: incorporano una combinazione di più opzioni call e/o put e/o di alcune opzioni esotiche (ad esempio i covered warrant su tassi, covered warrant rainbow) sono negoziati su Sedi di Negoziazione.
1.3 Certificates
Il certificate è un titolo (che può incorporare una o più opzioni) negoziabile che conferisce all’acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell’attività sottostante e di ricevere (al momento dell’esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l’attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell’attività sottostante. In caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi. I certificates senza effetto leva sono denominati investment certificates, quelli con effetto leva leverage certificates.
1.4 Rischi specifici
Il Cliente può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l’incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.
La perdita massima per il Cliente è pari al capitale investito, ossia all’importo pagato per l’acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio).
Il profitto per il Cliente è di norma pari:
- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell’esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
- nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell’esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.
2. I RISCHI COMUNI AI WARRANT - COVERED WARRANT E CERTIFICATES
I fattori più rilevanti fonte di rischi generali sono quelli illustrati nella parte “A” di cui sopra. Il Cliente deve altresì valutare il seguente ulteriore fattore.
2.1 Leva finanziaria – Effetto leva
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L’utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell’investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
3. ETC
Gli Exchange Traded Commodities (“ETC”) sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, zucchero, soia, petrolio etc) e in questo caso sono definiti ETC physically based o in contratti derivati (es. future) su materie prime. Diversamente dagli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche ad una singola materia prima o a indici poco diversificati. Il valore degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento dei prezzi delle materie prime o degli indici di materie prime, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione sia diversa dalla divisa europea. Sul mercato EtfPlus di Borsa italiana gli ETC sono negoziati come delle azioni e sono soggetti ai rischi connessi alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell’indice di materie prime) e al rischio di default della società emittente. Anche tra gli ETC si trovano prodotti sintetici o swap based. Nel caso di ETC che offrono la replica di una materia prima deperibile, gli emittenti sono obbligati ad utilizzare una struttura sintetica, mentre per gli ETC che offrono la replica di un metallo prezioso (oro, platino, palladio e argento) possono scegliere se attuare la replica fisica, investendo direttamente sui metalli preziosi fisici, o la replica sintetica.
4. ETN
Gli Exchange Traded Notes (“ETN”) sono titoli senza scadenza emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime) o in contratti derivati sul medesimo. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Il valore, la negoziazione, e i rischi sono i medesimi degli ETC.
5. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE (OTC)
Il presente paragrafo contiene una breve illustrazione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dalle Sedi di Negoziazione (OTC) di più frequente utilizzo: swap e opzioni.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da Mercati Regolamentati. La Banca alla quale si rivolge il Cliente di norma si pone, per tali contratti, in contropartita diretta del Cliente stesso (agisce, cioè, in conto proprio). In tale ipotesi, il prezzo applicato dalla Banca al Cliente viene determinato sulla base di una metodologia standard di cui si serve la Banca, conforme a quelle generalmente in uso sul mercato, che utilizza molteplici parametri, indici e tutti i fattori rilevanti desunti da primarie fonti. Salvo il caso in cui la Banca si ponga in contropartita diretta del Cliente, per le operazioni effettuate fuori dalla Sedi di Negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione. In ogni caso, per tutte le operazioni trattate sinteticamente nel presente paragrafo, può risultare difficile apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per i motivi sopra esposti, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei rischi di tali tipologie di operazioni si rinvia allo specifico contratto che disciplina l’operatività in Derivati OTC e alla specifica documentazione informativa predisposta dalla Banca.
5.1 I contratti di swap
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. In quanto non negoziati in una Sede di Negoziazione e non esistendo una forma standard (ma al più modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso) potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è, solo dal punto di vista teorico, nullo: le condizioni dell’operazione dovrebbero essere fissate in modo tale che il valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati da una delle parti sia pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati dall’altra. Nella realtà, l’origination e l’esecuzione dell’operazione comportano l’assunzione di costi da parte della Banca che non sarebbero coperti qualora l’operazione fosse perfezionata secondo il principio teorico appena illustrato, vale a dire con tasso allineato al valore medio di mercato e, quindi, con valore di partenza nullo. La Banca, oltre a coprire i costi e i rischi dell’operazione, deve anche garantirsi un ritorno economico: conseguentemente il prezzo effettivo convenuto per l’operazione non è mai nullo, neppure alla stipula del contratto, perché tiene conto dei costi e dei rischi che la Banca assume e della sua remunerazione, come meglio descritti nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale. Il valore iniziale netto di uno swap è sempre un importo diverso da zero, positivo per la Banca e negativo per il Cliente. Il valore iniziale può modificarsi rapidamente, in senso negativo o positivo per il Cliente, a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore della nuova operazione comprende, in tutto o in parte, il Mark to Market (valore corrente di mercato determinato dalla Banca secondo criteri generalmente accolti nel mercato medesimo) dell’operazione rimodulata, i costi assunti dalla Banca in fase di origination e la remunerazione della stessa. Prima di sottoscrivere un contratto, l’Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’Investitore può essere chiamato dalla Banca a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente incassato solo se la controparte risulterà solvibile. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
5.2.1 L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione, uno strumento finanziario altamente volatile, comporta anche la possibilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso il Premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante.
5.2.2 La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il Premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
PARTE “C”
I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Nella presente parte “C”, i termini “investitore” e “intermediario” sono sostituiti rispettivamente con “Cliente” e “Banca”.
I SERVIZI DI INVESTIMENTO
1. IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
Il servizio consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.
In termini pratici ciò equivale a dire che la Banca vende al Cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso.
Nell’attività di negoziazione per conto proprio la Banca:
- impegna “posizioni proprie”, cioè esegue gli ordini di acquisto o di vendita dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel suo portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei Clienti.
La negoziazione per conto proprio con i Clienti da parte della Banca è considerata esecuzione degli ordini dei Clienti e pertanto è soggetta agli obblighi inerenti all’esecuzione alle condizioni migliori.
La Banca si impegna a non utilizzare le informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati.
2. IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
Attraverso il servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti la Banca conclude accordi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto dei Clienti: la Banca che ha ricevuto l’ordine di acquisto e di vendita, individua fra più sedi di negoziazioni, ossia mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici, quella sulla quale eseguire l’ordine, cercando di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. Il servizio comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
3. IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Attraverso il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, riguardanti uno o più strumenti finanziari, la Banca che ha ricevuto l’ordine di acquisto o di vendita dal Cliente, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione. Attraverso il servizio di trasmissione di ordini, il Cliente incarica la Banca di selezionare un altro operatore il quale provvederà ad eseguire l’ordine del Cliente. Sarà, quindi, cura e dovere della Banca che ha ricevuto l’ordine, cercare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
4. IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
4.1 Il Servizio di Collocamento
È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc..) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.
Il servizio di collocamento può avvenire:
- con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure
- sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure é costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia.
- senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.
4.2 La Distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi
La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e Servizi di Investimento di terzi.
5. IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi di investimento disciplinati nel T.U.F. che consente al Cliente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell’esecuzione delle relative operazioni.
Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce al Gestore di Portafogli un patrimonio determinato, costituito da denaro o da strumenti finanziari o da entrambi con l’incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.
Nello svolgimento del servizio, il Gestore decide per conto del Cliente quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.
L’autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, il Cliente può orientare la rischiosità del servizio definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche e il grado di rischio di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal Gestore - che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Cliente deve informarsi approfonditamente, presso il Gestore o presso la Banca che distribuisce il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il Cliente e il Gestore, anche per il tramite della Banca che distribuisce il servizio, devono valutare se l’investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d’investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Il Cliente, con le modalità definite nel contratto, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il Gestore.
Il Gestore non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione scelta.
La Banca oltre a fornire il proprio servizio di gestione distribuisce anche il servizio prestato da altri intermediari.
6. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE
Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
6.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari e alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte “A” del presente Paragrafo sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio delle linee di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
6.2 La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Per molti clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. Il Gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni o utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente Paragrafo). Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con il Gestore, anche tramite la Banca che distribuisce il servizio, l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali è tenuto a comunicarle al Cliente;
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti del Gestore.
Nell’ambito del servizio di collocamento di gestioni di portafogli di terzi, la Banca valuta l’adeguatezza della linea di gestione scelta dal Cliente sia in sede di conclusione del contratto sia ogni volta in cui il Cliente modifichi la linea di gestione nella vigenza del contratto di gestione di portafogli.
7. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
7.1 Richiamo
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dal Gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle precedenti parti “A” e “B”.
7.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione nonché nella documentazione informativa che la Banca consegna al Cliente prima che questi sottoscriva il contratto di gestione di portafogli.
8. IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è il servizio mediante il quale il Cliente può ottenere la prestazione di raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Una raccomandazione può dirsi personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche, viceversa, una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa tra il pubblico mediante canali di distribuzione.
Elemento distintivo della consulenza in materia di investimenti è quindi la personalizzazione della raccomandazione o del consiglio e la sua natura determinata.
La natura personalizzata del consiglio o della raccomandazione differenzia la consulenza in materia di investi-menti da altre attività o servizi che sebbene abbiano ad oggetto consigli e raccomandazioni di investimento assumono carattere di generalità, ossia sono rivolti a più soggetti e non sono basati sulla considerazione specifiche delle caratteristiche di ciascun potenziale investitore, si citi a titolo di esempio, l’attività di ricerca in materia di investimenti, o l’analisi finanziaria che si sostanziano nella prestazione di un servizio accessorio.
Per poter personalizzare la raccomandazione, la Banca è tenuta a chiedere al Cliente alcune informazioni riguardo la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e suoi obiettivi di investimento; sulla base delle informazioni ottenute, la Banca valuta l’adeguatezza delle raccomandazioni e dei consigli forniti al Cliente.
La natura determinata della consulenza in materia di investimenti comporta invece che la consulenza abbia ad oggetto consigli specifici, ovvero riferiti a singoli e particolari strumenti finanziari; esula dalla definizione l’attività che consiste nel rilasciare consigli o raccomandazioni relative a categorie o gruppi o tipologie generali di strumenti finanziari.
Fexxx x consigli e le raccomandazioni rilasciati dalla Banca nel servizio di consulenza in materia di investimenti, le determinazioni in merito al compimento o meno delle operazioni spettano in ogni caso al Cliente, che opererà di propria iniziativa avvalendosi, se del caso, della prestazione da parte della Banca dei servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini e collocamento.
PARTE “D”
I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie dei prodotti di investimento assicurativo.
1. POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE AD UNA GESTIONE SEPARATA
Questi prodotti prevedono l’investimento del premio versato in una gestione separata. La gestione separata è un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Il patrimonio della gestione separata può essere investito solo in titoli (prevalentemente titoli di Stato o obbligazioni) che rispettino l’esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. La normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata.
Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia dell’impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento minimo riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L’indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.
2. POLIZZE DI RAMO III “UNIT LINKED”
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi indicati nella Parte “A” del presente Paragrafo punto 1.8.1 OICR.
3. POLIZZE DI RAMO III “INDEX LINKED”
Questi prodotti collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall’andamento dell’attività sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall’altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.
I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.
I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all’eventualità che l’emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato a cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotto di investimento assicurativo risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.
4. POLIZZE DI RAMO V (POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE)
Questi prodotti prevedono l’impegno dell’impresa di assicurazione, in modo svincolato dal ricorrere di eventi attinenti la vita umana, di pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici.
Qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l’investitore–contraente.
Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
5. POLIZZE “MULTIRAMO”
Questi prodotti presentano sia una componente collegata a una gestione separata sia una componente unit linked le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritti più sopra. La composizione delle componenti può essere predeterminata dal prodotto oppure scelta dall’investitore.
3. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca, eventualmente anche tramite altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in idonei locali di una specifica struttura centrale, Ufficio Caveau, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.
Gli strumenti finanziari dei clienti sono depositati/registrati/evidenziati in Depositi Amministrati/ o Posizioni Contabili/ presso la Banca intestati a ciascun Cliente, riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto. Le somme di denaro sono depositate nei conti correnti e nei depositi nominativi intestati a ciascun Cliente.
Ciascun Deposito Amministrato e ciascuna Posizione Contabile costituiscono, a tutti gli effetti, patrimonio distinto da quello di ciascuno degli altri clienti e da quello della Banca, in modo tale che la Banca sia sempre in grado di ricostruire con certezza, in qualsiasi momento, sia la posizione in strumenti finanziari oltre che in liquidità di ciascun Cliente.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile.
Il sub-deposito degli strumenti finanziari è subordinato ad apposita autorizzazione del Cliente: tale autorizzazione è contenuta nella Sezione Norme Contrattuali, Capo VIII, del presente Contratto, ove è disciplinato il Deposito Amministrato sul quale sono depositati/registrati/evidenziati i Prodotti Finanziari oggetto del Contratto. La Banca sceglie i sub-depositari - italiani o esteri, UE o di paesi terzi - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.
La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. conto omnibus o conto individuale), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati.
In particolare, i conti omnibus sono conti nei quali sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell’utilizzo di tali conti, nell’ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus per il sub deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l’indicazione del sub- depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa.
La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile. La Banca monitora periodicamente l’attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
In caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, o presso soggetti aventi sede in paesi UE e affiliati di gruppi di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari/soggetti diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub- deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.
In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.
La Banca informa il Cliente dell’esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub- depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati dal presente Contratto o da altri contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente.
Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti sono disciplinate nella Sezione Norme Contrattuali, Capo VIII.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.
I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.
4. INCENTIVI
La Banca nella prestazione di Servizi di Investimento può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o - qualora quest’ultimo non possa essere accertato - il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Con espresso riferimento alle utilità non monetarie, la Banca potrà percepire incentivi sotto forma di fornitura di corsi di formazione attinenti al prodotto finanziario oggetto di collocamento, nonché fornitura di attrezzature tecnologiche il cui utilizzo sia correlato alla gestione dello specifico prodotto.
Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.
In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione , informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.
La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti).
In particolare, la Banca:
• ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
• si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio.
Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e/o nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
5. DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE - DESCRIZIONE SINTETICA
La Banca, in quanto intermediario polifunzionale, svolge un’ampia gamma di attività che possono determinare l’insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i suoi clienti, nel momento della prestazione di Servizi di Investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi.
La Banca applica e mantiene un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell’organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività.
Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo. La Banca controlla con periodicità almeno annuale l’efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tale ipotesi, ad apportare le necessarie correzioni.
Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Le modifiche rilevanti alla politica di gestione dei conflitti di interesse sono comunicate al Cliente in tempo utile prima della loro applicazione.
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un proprio Cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:
• la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a Prodotti Finanziari e a Servizi di Investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti, dal Gruppo comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un Prodotto Finanziario o un Servizio di Investimento in funzione dell’appartenenza al medesimo Gruppo dell’emittente/gestore o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l’attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per il Cliente;
• la produzione e diffusione di raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta Servizi di Investimento o accessori, comporta l’insorgere di un conflitto di interesse in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
• la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l’insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo riceva incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
• l’inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l’insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l’investitore;
• il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l’insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l’investitore;
• la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all’erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi,
quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presti consulenza o finanzi più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).
RIMEDI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca e le altre società del Gruppo hanno posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interesse, tra le quali:
• la separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le strutture organizzative che prestano servizi di finanza aziendale alle imprese (c.d. lato Corporate) e quelle che prestano servizi e attività nei confronti dei clienti al dettaglio ovvero dei mercati finanziari (c.d. lato Market), affinché:
- le strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dalle strutture del lato Corporate;
- le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate.
• un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” (c.d. Watch List), cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a gestire tali conflitti;
• la tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/confidenziali relative alla Banca e/o alle società quotate clienti della Banca e del Gruppo;
• un documento di regole per garantire l’indipendenza della funzione di analisi e ricerca;
• un codice di comportamento di Gruppo contenente, tra l’altro, norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali e operatività personale dei dipendenti;
• un documento di regole che disciplina le operazioni personali degli esponenti aziendali e dei dipendenti;
• un documento di regole per la commercializzazione dei prodotti finanziari e linee guida sulla product governance di Gruppo in materia di prodotti complessi destinati alla clientela retail;
• una strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini;
• un documento di regole volto a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti;
• una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi esclusivamente i Servizi di Investimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente o al potenziale Cliente, escludendo la possibilità per il Cliente di perfezionare operazioni relativamente alle quali la Banca si trovi in una situazione di conflitto di interessi.
Laddove nella prestazione dei Servizi di Investimento e/o accessori le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca informa chiaramente il Cliente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e le azioni intraprese per attenuarli.
6. SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
La Direttiva MiFID ha tra i suoi principali obiettivi quello di favorire la crescita del sistema finanziario europeo, promuovendo la competizione tra i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e gli intermediari autorizzati nell’ambito di un quadro armonizzato di regole volte a garantire l’efficienza e l’integrità dei mercati finanziari nonché la trasparenza e la tutela degli investitori.
Inoltre, la XxXXX XX si propone di rafforzare la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, con particolare attenzione alle negoziazioni che avvengono al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) delineando una nuova tipologia di piattaforma di negoziazione, il cd. Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF).
Nell’ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l’obbligo, in capo alle imprese di investimento, di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell’esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati.
L’obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli. Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all’art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016.
A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestati.
Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la “Strategia”), adottata da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche “ISPB” o la “Banca”), che viene consegnato ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata.
In conformità alla normativa MiFID II, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, ISPB rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l’obbligo di Best Execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente.
Quando la Banca esegue l’ordine di un cliente, il migliore risultato possibile è determinato in termini di “corrispettivo totale”, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
La Banca trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari (ad eccezione dell’operatività in cambi) negoziati sul mercato
secondario all’intermediario negoziatore unico Intesa Sanpaolo, che provvede alla relativa esecuzione secondo i principi della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx- normativa/MiFID.html) anche in qualità di internalizzatore.
Intesa Sanpaolo invia gli ordini ricevuti dalla Banca, per la loro esecuzione, ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e ai sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero ad altri market maker o fornitori di liquidità ai quali Intesa Sanpaolo ha accesso, e specificati nel documento denominato “Costi di esecuzione addebitati dall’intermediario che esegue l’ordine”, (presente sul sito internet di Intesa Sanpaolo Private Banking - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - nella sezione Trasparenza - Fogli Informativi come Allegato 1 del Foglio Informativo del Deposito Amministrato), compreso l’internalizzatore gestito da Intesa Sanpaolo stessa10 .
La selezione dell’Intermediario negoziatore sopra menzionato è stata effettuata principalmente in ragione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini dallo stesso adottata (che comprende una pluralità di sedi esecuzione e il ricorso ad un modello di c.d. Best Execution dinamica) e della valutazione dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione, rapidità di esecuzione) ai fini dell’individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il cliente.
In particolare il modello prescelto presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione:
• in virtù delle sinergie esistenti tra la Banca e Intesa Sanpaolo derivante dall’integrazione dei sistemi informativi e dalla gestione integrata delle diverse fasi del processo di negoziazione;
• in quanto la stabilità e la rilevanza dei volumi garantiti all’Intermediario negoziatore di Gruppo consente, da un lato, di minimizzare i costi di ciascuna transazione e, dall’altro, di godere di favorevoli condizioni commerciali per l’accesso diretto ed indiretto ai mercati.
L’intermediario negoziatore Intesa Sanpaolo garantisce inoltre l’assolvimento dell’onere di segnalazione delle operazioni all’Autorità (Consob) relativamente alle operazioni a questa trasmesse.
La Banca ha definito con Intesa Sanpaolo di considerare, ai fini dell’applicazione della Best Execution dinamica, soltanto i mercati alternativi con lo stesso circuito di regolamento del mercato di riferimento del titolo.
SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
Nel caso di ordini su Forex Forward per la clientela retail e professionale, la Banca provvede direttamente alla loro esecuzione per conto proprio (in contropartita diretta), effettuando il pricing secondo il metodo del mark-to-market.
Per maggiori informazioni sulla Strategia si rinvia al Sito Internet della Banca nella sezione Soluzioni di consulenza e di investimento - Normativa sui servizi di investimento.
10 Intesa Sanpaolo ha scelto volontariamente di diventare Internalizzatore sistematico (opt-in) su tutti gli strumenti finanziari obbligazionari (esclusi ETC ed ETN)