Contract
PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO - AREA ENTI LOCALI - BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 E PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1998 - 2001
Il giorno 1 Marzo 2002 , alle ore 17.00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Federazioni sindacali nelle persone di:
per l'ARERAN - xxxx. Xxxxx XXXXXXXX Presidente
e, per i rappresentanti sindacali di:
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
CSA
UGL
Al termine della riunione le parti citate hanno sottoscritto la preintesa in oggetto nel testo che segue,
CCRL personale del comparto unico - area enti locali -
biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998 - 2001
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente CCRL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, e dagli altri enti locali, così come previsto dalla L.R. n. 13/98 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 2
Xxxxxx, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2001 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, se successiva alla data di sottoscrizione. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Durante tale periodo le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
A. ART. 3
B. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
1) contrattazione collettiva di lavoro a livello regionale;
2) contrattazione collettiva di lavoro integrativa decentrata a livello di singolo ente sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
3) contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale, secondo la disciplina degli articoli 5 e 6;
4) concertazione;
5) consultazione, nei casi e sulle materie previste dalla normativa vigente;
6) informazione
7) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 20 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art. 21.
2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa regola le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 20, per le finalità previste dall'art. 21, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 21;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.21, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 21, comma 2, lettere d), e), f);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 20, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art. 85;
l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D.Lgs. 165/01;
m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
n) il completamento e la integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 26, comma 2;
3. Xxxxx restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e),
f) e m).
4. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con le disposizioni risultanti dai contratti collettivi regionali o nazionali, per la parte ancora applicabile, né comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 5. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
La contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi anche a livello territoriale, sulla base di protocolli d’intesa stipulati tra le organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto e gli enti interessati che potranno farsi assistere dall’A.Re.Ra.N..
Il protocollo dovrà precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale;
- la procedura per la formulazione degli atti di indirizzo, l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità dei costi con il bilancio di ogni ente, nonché con i vincoli di cui all'art. 4, comma 4, e all’art. 6.
ART. 6
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
decentrato integrativo
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata non superiore al quadriennio e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme da parte delle R.S.U. e delle rappresentanze territoriali delle OO. SS. firmatarie del presente contratto.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall’organo di revisione dei conti. A tale fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione della preintesa, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria. Trascorsi quindici giorni dal ricevimento della preintesa senza l’apposizione di rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, che deve avvenire entro i successivi quindici giorni. Nel caso siano formulati rilievi le parti si incontrano entro i successivi dieci giorni.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche con riferimento agli oneri conseguenti all’applicazione degli stessi. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6 luglio 1995 e del CCRL del 25 luglio 2001, conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione, presso ciascun ente, del contratto collettivo decentrato integrativo di cui al presente articolo.
6. Gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.Re.Ra.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ART. 7
Informazione
1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente contratto prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998.
ART. 8
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’articolo 11, comma 2, ricevuta l’informazione ai sensi dell’articolo 7, può attivare, la concertazione. La concertazione si svolge in relazione alle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna;
f) definizione dei criteri generali per la disciplina:
- f1) dello svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
- f2) della valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
- f3) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
- f4) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 28;
- f5) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 25, comma 6;
2. La richiesta di concertazione deve essere formulata in forma scritta e trasmessa al soggetto che ha inviato l’informazione entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Gli incontri tra le parti iniziano, di norma, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta.
3. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza e non assumono iniziative unilaterali sugli argomenti per i quali è stata richiesta la concertazione.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di attivazione della stessa. Dell’esito della
concertazione è redatto apposito verbale che riporta la posizione conclusiva delle parti in ordine alla materia trattata.
5. Nell’ipotesi di passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività si rinvia a quanto previsto dall’articolo 33, del D. lgs. 165/01.
ART. 9
Consultazione
1. Nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, gli enti, previa informazione, consultano i soggetti sindacali acquisendone il parere.
2. La consultazione del rappresentante della sicurezza è prevista nei casi di cui all’art. 19, del D. lgs. N. 626/94.
ART. 10
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 e recepito in via transitoria con accordo del 7.10.01;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo, che resta in vigore fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale in materia.
ART. 11
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa aziendale, ciascun ente, individua il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalla R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell’assistenza dell’A.Re.Ra.N..
4. Negli enti provvisti di qualifiche dirigenziali, il presidente di cui al comma 1, è individuato tra i dirigenti.
ART. 12
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette sulle materie oggetto della stessa.
ART. 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell’art. 49 del D. lgs. 165/01, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.Re.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta del Presidente della Giunta Regionale delle Associazioni o Unioni rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D. lgs. 165/01 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47, comma 3, del D. lgs. 165/01, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall’art. 49 del D. lgs. 165/01.
ART. 14
Procedure arbitrali e conciliative
1. In attesa di disciplinare la materia con l’adozione di apposite norme contrattuali, dalla data di vigenza del presente contratto sono applicabili le disposizioni negoziali di cui al C.C.N.Q. 23.01.2001 in materia di procedure arbitrali e di conciliazione, ferma restando la facoltà del dipendente di adire all’autorità giudiziaria.
TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 15
Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dell’art. 1, del CCRL del 25.7.2001 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A), alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici, a regime, dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 26, sono rideterminati secondo le indicazioni della allegata tabella B).
3. E’ confermata la retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
4. L’indennità integrativa speciale, dalla data di stipulazione del presente contratto è stabilita negli importi di cui alla allegata tabella D).
ART. 16
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 2000-2001, gli incrementi di cui all’art. 15, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A), ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Analogo trattamento si applica al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 1998-1999 per gli incrementi stipendiali relativi a tale biennio. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del presente contratto, gli incrementi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti dall’art. 15, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato, negli attuali importi, nell’ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1986.
4. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale di cui all’art.27, l’indennità di
€ 64,56 annui lordi, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996; la stessa viene alimentata con i fondi di cui all’art. 20.
ART. 17
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dal comma 8.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o figura equivalente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui al successivo comma 10, può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dal presente articolo.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la seguente retribuzione incrementata dal rateo della 13^mensilità: il valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria, gli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, nonché l’indennità integrativa speciale i cui valori sono i riportati nella tabella D) allegata al presente contratto.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui al presente articolo, gli enti possono utilizzare, dall’anno 2002, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione del presente comma, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art. 20.
9. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno due volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 20.
10.A decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per l’anno successivo, in caso di specifiche necessità, debitamente documentate, gli enti previa apposita fase negoziale, possono destinare una quota non superiore all’1% delle risorse di cui all’art. 20, per incrementare il fondo di cui al presente articolo. Tale incremento non può comunque consolidarsi sul fondo di cui al presente articolo. Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 20.
11.E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro. Tali prestazioni non concorrono a determinare il limite di cui al comma precedente.
ART. 18
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 17.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni delle posizioni organizzative, di cui al presente contratto. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della indennità di risultato di cui agli artt. 33 e 34 e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 17, comma 11.
ART. 19
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
ART. 20
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per l’anno successivo, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del presente contratto, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale;
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del XXXX. xxx 00.0.0000, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione di CCRL;
d) la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art. 43, della legge n.449/1997, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
d.1 contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
d.2 convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
d.3 contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito dall’art. 4, del CCRL 25.7.2001;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 165/01;
g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 2001, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
h) le risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,68 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
k) le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 21;
i) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
l) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 17;
m) un importo dell’1,2 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 31.12.2001 ed a valere per l’anno successivo.
n) L’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001.
2. Ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, l’Amministrazione verifica l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 31.12.2001, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo
massimo corrispondente all’1,3 % su base annua, del monte salari dell’anno ’99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
3. Le risorse aggiuntive previste dal precedente comma e quelle previste dal comma 1, lett. m), sommate a quelle derivanti dai risparmi conseguenti alla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale in applicazione dell’art. 4 CCRL 25.7.01 per la quota pari al 30%, non possono comunque comportare aumenti del salario accessorio superiori ad un importo pari al 2,5% annuo del monte salari dell’anno ’99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b) e c), non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6, del D.Lgs. 165/2001, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
6. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 5, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
ART. 21
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le risorse di cui all’art. 20 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 20 sono utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 28;
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 26; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, comprese quelle già attribuite per il livello economico differenziato.
c) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dal presente contratto.
d) compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C e PLA;
e) compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e PLA; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie D, PLB e PLC, che non risulti incaricato di funzioni di cui agli articoli 31 e 34, in misura non superiore a € 1.033,00 lordi annui pro capite;
f) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 20, comma 1, lettera k);
3. Le risorse di cui al comma 2, lett. c), sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di € 774,68 prevista dall’art. 33, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa.
4. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
ART. 22
Collegamento tra produttività ed incentivi
1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 21, comma 2, lett. a), è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali- quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.
ART. 23
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente contratto, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art.20; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell’art.20 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell’art.21.
TITOLO IV ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ART. 24
Obiettivi
1. Il presente titolo persegue le finalità di realizzare forme più flessibili di gestione delle risorse umane, di garantire l’efficienza ed il miglioramento del livello dei servizi degli enti locali e di valorizzare la risorsa lavoro con il riconoscimento della capacità e lo sviluppo professionali e la qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti, attraverso la formazione e lo sviluppo professionale del personale stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D. lgs n. 165/01.
3. Alle finalità previste nel comma 2, sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di appositi programmi pluriennali ed annuali formulati e finanziati dagli enti.
PARTE I CLASSIFICAZIONE
ART. 25
Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale dipendente è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D, salvo quanto previsto dal comma 7 e dall’art. 30 per il personale dell’area della vigilanza.
2. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria di cui al comma 1, sono esigibili, in quanto professionalmente equivalenti ai sensi del presente ordinamento. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1374 c.c..
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo dell’oggetto contrattuale.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato E), che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria. Nell’allegato E) sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato E) o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando, in via analogica ed assimilativa, i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nell’allegato E).
7. Gli accessi delle seguenti figure professionali, sono disciplinati come segue:
- laureati specialistici di tipo professionale il cui profilo prevede lo svolgimento di mansioni per le quali sarebbe richiesta l’iscrizione ad un albo professionale: categoria D, posizione economica D5;
- operatori in possesso di corso O.T.A.A., A.D.E.S.T. il cui profilo prevede lo svolgimento delle relative mansioni: categoria B, posizione economica B6.
- operatori in possesso di corso O.S.S. il cui profilo prevede lo svolgimento delle relative mansioni: categoria B, posizione economica B7.
ART. 26
Progressione economica all'interno delle categorie: criteri generali
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica in linea orizzontale che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 35.
2. La progressione economica di cui al comma 1, si realizza, nel limite delle risorse disponibili nell’ambito del fondo per il salario accessorio, mediante selezione nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria A e B, ovvero di primo inquadramento, in base all’esperienza professionale;
b) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria A, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese, impegno profuso e qualità della prestazione individuale dimostrata;
c) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria B, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa;
d) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria C, ovvero di primo inquadramento, in base ai seguenti criteri: adeguata valorizzazione dell’esperienza professionale, risultati ottenuti, prestazioni rese, capacità di adattamento, anche in unità operative diverse, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa;
e) per i passaggi alle successive posizioni economiche della categoria C, in base ai seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, anche in unità operative diverse, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell’ambito dell’attività svolta;
f) per i passaggi alle posizioni economiche successive alla prima posizione economica della categoria D, sulla base degli elementi di cui al precedente
punto e), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano comunque conto del:
• diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte;
• grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
• iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro;
• responsabilità di procedimenti di particolare complessità con connessa adozione del relativo provvedimento finale, laddove non avente contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.
3. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa le parti potranno provvedere all’eventuale integrazione dei criteri di progressione orizzontale nell’ambito delle diverse categorie professionali.
ART. 27
Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Gli Enti disciplinano, secondo il proprio fabbisogno occupazionale, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del
D. lgs. n. 165/01 e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie di cui all’allegato E, le selezioni per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione.
2. Alle selezioni previste dal presente articolo è consentita la partecipazione anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
3. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova.
4. Gli enti possono altresì prevedere selezioni interamente riservate al personale dipendente solo in relazione a particolari profili professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 91, comma 3, del D. lgs. n. 267/00.
ART. 28
Sistema di valutazione
1. Gli Enti adottano metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica all'interno delle categorie. Tali metodologie dovranno perseguire soluzioni adeguate in relazione a ciascun istituto oggetto di valutazione, essere improntate a criteri di imparzialità e trasparenza, essere sviluppate con la cultura del servizio e adeguate rispetto alla dimensione dell’ente, nonché prevedere forme di contraddittorio aziendale.
2. La valutazione è di competenza dei dirigenti; nel caso di enti privi di qualifiche dirigenziali tale funzione spetta ad altro dipendente individuato dal Sindaco, ovvero al segretario comunale. La valutazione si effettua a cadenza periodica, ed è tempestivamente comunicata al dipendente. Nell’esercizio dell’attività valutativa di cui sopra, i soggetti competenti possono essere adeguatamente supportati mediante opportuni apporti specialistici, anche esterni.
ART. 29
Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione
1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 2,dall’art. 37, commi 4, 5 e 6 e dal presente articolo, è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le previsioni della allegata tabella C).
2. Il trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C), sostituisce e assorbe le voci retributive “stipendio tabellare” e “livello economico differenziato” di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995.
3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto, nella categoria A, con l’attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli enti devono prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse alla data indicata nel comma 1.
ART. 30
Personale della polizia locale
1. Il sistema di classificazione del personale dipendente appartenente all’area della polizia locale è articolato in tre categorie denominate, rispettivamente: PLA, PLB e PLC, cui corrispondono gli specifici profili professionali, secondo lo schema 1) in calce al presente articolo.
2. Il personale dell’area della vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione del personale della polizia locale, con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale ed al trattamento economico fondamentale in godimento alla predetta data (tabellare più eventuale livello economico differenziato), secondo le previsioni dello schema 4) in calce al presente articolo.
3. Il trattamento economico corrispondente alla posizione attribuita ai sensi del comma 2, indicato nella colonna 3, del citato schema 4), sostituisce ed assorbe le voci retributive “stipendio tabellare” e “livello economico differenziato” di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, nonché, per il personale appartenente alla ex quinta qualifica, anche l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del CCNL 6.7.95 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Restano salve le disposizioni del presente contratto, anche per il personale dell’area della polizia locale, per quanto riguarda gli istituti relativi all’ordinamento professionale, in quanto compatibili con il presente articolo.
5. Le declaratorie funzionali e professionali dei profili dell’area della polizia locale sono determinate secondo lo schema 2) in calce al presente articolo.
6. Il trattamento economico fondamentale iniziale ed i trattamenti economici di sviluppo orizzontale inerente alle particolari categorie dell’area della polizia locale sono ridefiniti conformemente allo schema 3) in calce al presente articolo.
7. Gli enti possono costituire, nell’ambito dell’area della polizia locale, la posizione professionale di “Ausiliario del Traffico” cui sono affidate le funzioni di accertamento determinate per legge. Detta posizione, in tal caso, viene ascritta alla specifica categoria PLS della medesima area con il
trattamento economico iniziale e di sviluppo orizzontale conforme allo schema 3-bis) in calce al presente articolo.
8. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato schema 2, o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie.
9. Il personale dell’area di polizia locale, all’interno di quanto previsto dall’art. 39, deve svolgere obbligatoriamente attività di formazione ed aggiornamento professionale.
10.Le indennità del personale relativo all’area di polizia locale, a far data dall’entrata in vigore del presente contratto, sono così determinate:
a) indennità funzionale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7.3.86, n. 65 pari a € 830,00 annui lordi per 12 mensilità;
b) indennità funzionale nei casi diversi di cui alla lettera a) (mancato l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art. 5 della legge 7.3.86, n. 65) pari a € 465,00 annui lordi per 12 mensilità.
00.Xx sede di prima attuazione del nuovo ordinamento relativo al personale dell’area della polizia locale, il personale stesso ascritto alla ex 6° qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente contratto, è inquadrato, dalla medesima data, nella nuova categoria PLB, posizione economica PLB1, profilo professionale di “ufficiale tenente di polizia locale”, sulla base dei requisiti di seguito indicati:
a) personale al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione di appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del complessivo servizio di vigilanza;
b) personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori, già ascritto alla 6° qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali,su posti in dotazione organica che prevedessero l’esercizio di tali funzioni, con almeno 5 anni di anzianità di servizio effettivo nella qualifica funzionale stessa, e la frequenza a un xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 ore.
00.Xx personale della ex quinta qualifica funzionale viene convenzionalmente inquadrato, ai soli fini dell’anzianità e senza alcun beneficio economico, nella sesta qualifica funzionale a decorrere dal 1.1.1998 e a decorrere dal 1.1.2001 ad ogni effetto di contratto.
SCHEMA 1
DETERMINAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E DELLE RELATIVE CATEGORIE DELL’AREA DELLA POLIZIA LOCALE
- Ausiliario del traffico (facoltativo) categoria PLS
- Agente di Polizia locale categoria PLA
- Sottufficiale di Polizia locale categoria PLA 3
- Ufficiale Tenente di Polizia locale categoria PLB
- Ufficiale Capitano di Polizia locale categoria PLC
SCHEMA 2
DECLARATORIE PROFESSIONALI AREA DELLA POLIZIA LOCALE
CATEGORIA PLA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, nel rispetto delle disposizioni impartite dai superiori, esercitano funzioni ed effettuano interventi atti a prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari a norme regolamentari degli enti locali in materia di polizia locale ed urbana (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria, ecc.), svolgendo attività caratterizzate da:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi nonché di coordinamento e direzione di unità operative;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni o corpi di polizia) anche di tipo diretto.Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
• Svolgimento delle seguenti funzioni:
a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria;
b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
d) Di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell’ente locale.
Requisiti di accesso dall’esterno: diploma di scuola media superiore (quinquennale) ed abilitazione alla conduzione di veicoli;
Requisiti di accesso dall’interno: come sopra o, in alternativa, ascrizione alla categoria B del restante personale, ovvero alla categoria PLS se prevista, con titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno accompagnato da un’anzianità di servizio nella stessa categoria determinata dall’ente ed abilitazione alla conduzione di veicoli.
CATEGORIA PLB
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, con autonomia organizzativa ed operativa presso la struttura di preposizione nell’ambito degli indirizzi ricevuti dalle eventuali posizioni sovraordinate;
• Responsabilità di unità organizzativa semplice o di media complessità, coordinamento delle attività di uno o più nuclei operativi, gruppi di lavoro o reparti mobili di operatori;
• Attività di studio e di ricerca, e anche attività didattica nella formazione degli operatori;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
• Svolgimento delle seguenti funzioni:
a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
d) Di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell’ente locale.
Requisiti di accesso dall’esterno: diploma di laurea breve o diploma di laurea ed eventuale abilitazione alla conduzione di veicoli;
Requisiti di accesso dall’interno: come sopra o, in alternativa, ascrizione alla categoria PLA, titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno accompagnato da un’anzianità di servizio nella categoria determinata dall’ente e, comunque, non inferiore ad anni due, e abilitazione alla conduzione di veicoli.
CATEGORIA PLC
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo e di comando con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Responsabilità di unità organizzativa complessa;
• Attività di studio e di ricerca, e anche attività didattica e formativa;
• Xxxxxxx complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili con piena autonomia organizzativa ed operativa presso la struttura di preposizione nell’ambito degli indirizzi generali ricevuti dalle eventuali posizioni sovraordinate;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
• Svolgimento delle seguenti funzioni:
a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
d) Di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell’ente locale.
Requisiti di accesso dall’esterno: diploma di laurea o diploma di laurea specialistica, e abilitazione alla conduzione di veicoli;
Requisiti di accesso dall’interno: come sopra o, in alternativa, ascrizione alla categoria PLB, titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno accompagnato da un’anzianità di servizio nella categoria determinata dall’ente e, comunque, non inferiore ad anni tre, ed eventuale abilitazione alla conduzione di veicoli.
SCHEMA 3
DETERMINAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI INIZIALI E DI SVILUPPO ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLE CATEGORIE DELL’AREA DELLA VIGILANZA
CATEGORIA PLA
1.L. | 2 | L. | 3. L. 21.600.000 | 4. L. | 5. L. 23.200.000 |
20.127.000 | 20.928.000 | € 11.155,00 | 00.000.000 | € 11.981,80 | |
€ 10.394,73 | € 10.808,41 | € 11.516,99 |
CATEGORIA PLB
1. L. 23.063.000 € 11.911,05 | 2. L. 24.963.000 € 12.892,31 | 3. L. 26.447.000 € 13.658,74 | 4. L. 28.511.000 € 14.724,70 |
CATEGORIA PLC
1. L. 28.511.000 € 14.724,70 | 2. L. 29.850.000 € 15.416,24 | 3. L. 32.100.000 € 16.578,27 | 4. L. 34.923.000 € 18.036,22 |
SCHEMA 3-bis
DETERMINAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI INIZIALI E DI SVILUPPO ORIZZONTALE DELLA POSIZIONE DI “AUSILIARIO DEL TRAFFICO”, CATEGORIA PLS
CATEGORIA PLS – AUSILIARIO DEL TRAFFICO
1. L. 18.321.000 € 9.462,01 | 2. L. 18.766.000 € 9.691,83 | 3. L. 19.400.000 € 10.019,26 | 4. L. 20.127.000 € 10.394,73 |
SCHEMA 4
PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
1 Precedente qualifica e livello differenziato | 2 Trattamento economico di primo inquadramento | 3 Posizione Economica di primo inquadramento | 4 Nuova Categoria |
5 | L. 20.127.000 € 10.394,73 | XXX. 0 | XXX |
0 | L. 21.600.000 € 11.155,47 | XXX 0 | XXX |
0 led | L. 22.300.000 € 11.516,99 | XXX 0 | XXX |
0 *- 0 led * - 7 | L. 23.063.000 €11.911,05 | PLB. 1 | PLB |
7 led | L. 24.963.000 € 12.892,31 | PLB. 2 | PLB |
8 | L. 28.511.000 € 14.724,70 | PLC. 1 | PLC |
* personale di cui all’art. 30, comma 11.
ART. 31
Posizioni organizzative
1. Gli enti con qualifiche dirigenziali possono istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 32.
ART. 32
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. I dirigenti provvedono, con l’atto di conferimento dell’incarico relativo alle posizioni organizzative o con altri provvedimenti, a definire le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente in applicazione dell’art. 28. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 33, comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva acquisiscono, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 37, da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti contrattuali.
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con la sottoscrizione del presente CCRL e presuppone,
comunque, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D. Lgs. n. 165/01;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione ed attivazione, anche in forma associata, dei servizi di controllo interno o di analoghi strumenti valutativi e di controllo.
7. L’assunzione dell’incarico relativo all’area delle posizioni organizzative determina, per tutta la durata dell’incarico stesso, in capo al dipendente incaricato, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, l’obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, salvo quanto previsto dall’art. 33, comma 1, alle effettive esigenze dell’amministrazione e dei servizi cui è preposto, con relativa assunzione di specifica responsabilità nell’ambito di apposite direttive assunte dal dirigente.
ART. 33
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 31, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal presente contratto collettivo regionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art. 18, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all’art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonchè ai compensi ISTAT per attività comunque svolta al di fuori del normale orario di lavoro.
2. L’importo della retribuzione di posizione è stabilito come segue:
• € 4.150,00
• da € 4.151,00 a € 6.200,00
• da € 6.201,00 a € 8.270,00
• da € 8.271,00 a € 10.350,00
• annui lordi per tredici mensilità
Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa, utilizzando i seguenti criteri:
I. Complessità
▪ Complessità gestionale e funzionale
▪ Complessità organizzativa
▪ Complessità dei procedimenti e/o progetti gestiti
▪ Tipologia delle cognizioni necessarie per l’assolvimento delle attribuzioni
II. Relazioni
▪ Complessità del sistema relazionale
▪ Autonomia strategica
▪ Evoluzione del quadro di riferimento
III. Responsabilità
▪ Autonomia decisionale
▪ Esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell’ambiente esterno e alle responsabilità formali
▪ Quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite.
3. L’importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l’esito della stesa risulti positivo.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio degli enti.
ART. 34
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
1. Negli enti privi di qualifiche dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. articoli 97, comma 4, lett. d) e 109, comma 2, del TUEL approvato con
d. lgs. n. 267/00, nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL stesso, possono essere affidate, con apposito provvedimento del Sindaco, esclusivamente a personale classificato nella categoria D ed, eccezionalmente e con atto specificamente ed adeguatamente motivato in ordine alla particolare situazione organizzativa e funzionale dell’ente, a personale classificato nella categoria C, cui sia stata affidata la titolarietà di una posizione organizzativa come individuate dall’art. 31.
2. Le predette funzioni sono affidate, col predetto atto d’incarico adottato dal Sindaco e contenente gli elementi essenziali di cui all’art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 165/01, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso all’atto dell’affidamento e comunque non inferiore ad un anno.
3. Il trattamento economico accessorio, l’importo della retribuzione di posizione, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate e l’importo della retribuzione di risultato, sono definiti ed applicati sulla base di quanto previsto dagli articoli 32 e 33.
4. Negli enti tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai dipendenti che svolgano le funzioni prevista dal comma 1 per tutti gli enti, i valori stabiliti dall’art. 33, possono essere incrementati di una percentuale massima del 50%.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO E RELATIVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO
ART. 35
Trattamento economico
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella allegata tabella B). Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria. Per le assunzioni effettuate successivamente alla stipula del presente contratto in adempimento di selezioni concorsuali indette, con pubblicazione del relativo bando, precedentemente alla vigenza del contratto stesso, la cui posizione giuridica non sia ricompresa tra quelle di cui all’art. 25, comma 7, la posizione giuridica ed economica iniziale corrisponde comunque a quella risultante dall’allegata tabella. Resta fermo che, comunque, al personale interessato, sarà assicurato il riconoscimento di un trattamento economico aggiuntivo a titolo di assegno personale riassorbibile mediante futuri miglioramenti contrattuali incidenti sul tabellare e con passaggi in progressione orizzontale o verticale, pari al differenziale tra il trattamento economico corrispondente alla qualifica funzionale previsto nel bando e il trattamento economico iniziale conseguente all’effettivo inquadramento in applicazione del presente contratto.
2. La progressione economica all’interno della categoria, secondo la disciplina dell’art. 26, si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B).
3. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il L.E.D. resta conglobato nella retribuzione delle relative posizioni economiche di ciascuna categoria. Le relative risorse sono assegnate alla dotazione del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all’art. 20, comma 1, lett. g).
ART. 36
Finanziamento del sistema di classificazione
1. Le procedure selettive verticali di cui all’art. 27, sono indette, utilizzando il sistema previsto dall’art. 28, nel rispetto della programmazione annuale e triennale in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti.
2. Per il finanziamento della progressione orizzontale all’interno delle categorie di cui all’art. 26 gli enti provvedono, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto, alla costituzione di un distinto fondo annuale, all’interno del più generale fondo di finanziamento del salario accessorio di cui all’art. 20.
ART. 37
Norme finali e transitorie di inquadramento economico
1. Al personale assunto dopo la stipulazione del presente CCRL viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla allegata tabella B), previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene, secondo la disciplina dell’art. 16, comma 1, con l’esclusione del personale ascrivibile ai sensi art. 25, comma 7.
2. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.
3. Al personale proveniente da altri enti del comparto a seguito di processi di mobilità resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza, che, comunque, grava sul fondo di cui all’art. 20.
4. Negli enti fino a 3.000 abitanti, il personale apicale unico dell’area, amministrativa, tecnica ed economico finanziaria, collocato alla sesta qualifica, viene inquadrato a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto nella categoria D, posizione economica D 2, a condizione che sia in possesso di almeno 3 anni di servizio nella 6° qf. Nel caso il personale di 6° qf all’interno delle aree sopra individuate, fosse superiore all’unità, l’amministrazione comunale dovrà procedere ad effettuare una selezione tra gli interessati al fine di individuare il dipendente da collocare nella nuova categoria.
5. Il personale in servizio, in possesso di laurea specialistica di tipo professionale, inquadrato in un profilo professionale che prevede lo svolgimento di mansioni per le quali sarebbe richiesta l’iscrizione ad un albo professionale viene inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, posizione economica D5;
6. Il personale in servizio, in possesso di corso OTAA o di ADEST, inquadrato in un profilo professionale che prevede lo svolgimento delle relative mansioni viene inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella categoria B, posizione economica B6.
PARTE III
NORME FINALI ED ABROGAZIONI
ART. 38
Norme finali e transitorie relative alle Parti I e II
1. L’inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformità al presente contratto deve risultare dal contratto individuale di lavoro che tutti i dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 6.7.1995. In caso di progressione verticale operata ai sensi del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all’art. 3, gli enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito in applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 152/97.
2. Sono portati a compimento i concorsi interni o pubblici banditi alla data di stipulazione del presente contratto. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo quanto previsto nella tabella C) e dalle disposizioni di salvaguardia di cui all’art. 35, comma 1, nei casi ivi previsti, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale di lavoro per quanto attiene alla decorrenza della nuova posizione acquisita a seguito dell’espletamento del concorso o della selezione.
e.3
ART. 39
Sviluppo delle attività formative
1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l’ottimizzazione delle risorse dell’Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. Per le finalità previste dal presente articolo, gli Enti destinano una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.
3. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una quota delle risorse di cui al comma 2 può essere destinata alle finalità previste dall’art. 34, comma 5, del D. Lgs. 165/01.
4. Gli enti, specialmente quelli di minori dimensioni demografiche, possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.
TITOLO V
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO ART. 40
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
ART. 41
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 7 dell’art. 21 del CCNL del 6.7. 95, è inserito il seguente: “7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre
assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.
2. Il comma 4 dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l’art.4, comma 4, della legge n.68/1999”.
3. Nell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995, dopo il comma 4, nel testo modificato dal comma 2, è inserito il seguente comma 4 bis:
“4.bis.Xxx non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.”
ART. 42
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
4. All’art. 22 del CCNL del 6.7.1995 è aggiunto il seguente comma 4:
“4.Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art.1, comma 7, della legge n.68/1999”.
ART. 43
Aspettativa per motivi personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che né faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
ART. 44
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
ART. 45
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
ART. 46
Cumulo di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
ART. 47
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della
scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post- universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
ART. 48
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano
le disposizioni contenute nell’art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.
ART. 49
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt.4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
00.Xx caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
00.Xx presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
ART. 50
Congedi per eventi e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995.
TITOLO VI
Disposizioni particolari ART. 51
Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del D. lgs.
n. 165/01, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici.
2. Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche
del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
6. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.
8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
ART. 52
Periodo di prova
1. L’art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina”.
ART. 53
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 46, del presente contratto. La stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
ART. 54
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, riguardante anche le giornate festive, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione del 10% del valore economico orario ottenuto dividendo per 156 la seguente retribuzione: il valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria, gli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di posizione, nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui al precedente punto a);
c) turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui al precedente punto a).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta, a decorrere dal 1.1.2001 e solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, anche pregressi, si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 20.
ART. 55
Reperibilità
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di 10.33 €. per
12 ore al giorno. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 20.Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
4. Ciascun dipendente non potrà essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
5. In sede di contrattazione integrativa, si potrà aumentare il numero delle giornate pro-capite di reperibilità stabilito dal comma 4;
In tal caso l’importo economico per le ulteriori giornate è elevato a 13,00 €.
6. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.
ART. 56
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria calcolata come previsto dall’art. 54, comma 5, con diritto al riposo compensativo, se la prestazione lavorativa è almeno pari alla durata ordinaria dell’orario di servizio, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
ART. 57
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D.lgs.n. 165/01, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente interessato comunica all’A.Re.Ra.N. l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale al fine di portarlo a conoscenza degli enti o amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01 aventi sede in ambito regionale. Tale trasmissione vale quale richiesta di passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale agli eventuali enti interessati. Gli enti di cui al presente comma, prima di procedere a nuove assunzioni, richiedono all’A.Re.Ra.N., l’elenco di tutto il personale dichiarato in eccedenza in possesso della medesima Agenzia.
2. Gli enti di cui al precedente comma, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, all’amministrazione interessata l’entità dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l’ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. Dell’esito della procedura, di cui al presente articolo, ne viene data comunicazione all’A.Re.Ra.N.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni psico-fisiche;
- particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dal presente articolo gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio.
ART.58
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno di personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile”.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente, nonché alla espressa volontà dell’ente stesso.
ART. 59
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa,la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 33, comma 3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente contratto
ART. 60
Patrocinio legale
1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 65, comma 1.
ART. 61
Indennità maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete, a decorrere dal 1.1.2001, una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di € 0,51a un massimo di € 1,54. Ai relativi oneri, anche pregressi, si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 20.
2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.
ART. 62
Indennità di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, a decorrere dal 1.1.2001, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’ indennità mensile di € 20,66. Ai relativi oneri, anche pregressi, si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 20.
3. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.
ART. 63
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
• 20,66 € per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
• 0,85 € per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue:
• 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia
• classe economica per i viaggi in aereo;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10
Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art. 65, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di 22,26 € per il primo pasto e di complessive 44,26 € per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di 20,66 € lordi Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità di cui al comma 2, viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
9. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ente.
10.L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
00.Xx dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12.Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
13.Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l’indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 8;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%. Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all’estero del personale civile delle amministrazioni dello Stato.
14.Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
ART. 64
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 63, comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
2. Al dipendente competono anche:
- l’indennità di trasferta di cui all’art. 63, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
ART. 65
Copertura assicurativa
1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile e amministrativa dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all’art. 31, ovvero altre figure professionali con elevata responsabilità da individuare in sede di contrattazione decentrata integrativa, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.
2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
7. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all’art. 10.
8. Il dipendente che abbia dovuto corrispondere, per comportamenti strettamente collegati al rapporto di lavoro, somme di denaro a titolo di sanzioni pecuniarie,
può essere tenuto indenne dall’amministrazione di appartenenza ove questa accerti colpa lieve nella condotta sanzionata.
ART. 66
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione.
ART. 67
Mensa
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 68, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
5. Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del 31.12.2001.
ART. 68
Buono pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3, dell’articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 67, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.