Contract
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI PROFESSIONALI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE E/O RIASSICURAZIONE E/O BROKER ISCRITTI ALLE SEZIONI A O B DEL REGISTRO
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:
1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO
2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3. il MODULO DI PROPOSTA
dev’essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa e’ redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non e’ soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd’s..
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet dei Lloyd’s sono, rispettivamente:
x00000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri dei Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Come riportato a pag. 55 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2011* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 21.808 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 18.162 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 1.862 milioni e da riserve centrali di EUR 1.784 milioni.
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2011 era il 2.691%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.705 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 138 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 70 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2011*.
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2011: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/Xxxxxx/Xxxxxxxx- Relations/Financial-performance/Annual-Reports/Annual-results-2011
** Tasso di cambio al 30.12.2011: EUR 1,00 = GBP 0.0000 (xxxxx: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/Xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxx/X-Xxxxxx-xx- Italiano/Fascicolo-informativo (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010).
**Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx)
L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: xxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxx/X-Xxxxxx- in-italiano/Fascicolo-informativo (Art. 37, Regolamento ISVAP n.35/2010).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
o Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo.
AVVERTENZA: l’assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 8 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
o Gli Assicuratori si impegnano a tenere indenne l’Assicurato, entro il massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo, per responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione e conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l’intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione “E” del registro purché tali negligenze, errori professionali e infedeltà siano avvenuti nel corso del periodo assicurativo .
Qualora l’assicurato sia una società iscritta nella sezione “A” del registro, la copertura viene estesa ai rappresentanti legali nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
Gli Assicuratori si impegnano a risarcire tutti i costi e le spese, purché sostenuti con il consenso scritto degli Assicuratori, per la difesa legale o la liquidazione dei danni, fermi restando i limiti di indennizzo indicati nella Scheda allegata. Secondo quanto previsto dall'Art. 1917 Cod. Civ., sono a carico degli Assicuratori le spese legali e di giudizio sostenute con la Loro approvazione scritta per resistere a pretese o ad azioni legali, nei limiti di un quarto del massimale indicato nella Scheda.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 1 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:
L’assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Altre cause di esclusione sono elencate all’articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO:
Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 7 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI:
FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura.
Esemplificazione FRANCHIGIA:
numerica
del
funzionamento
della
L’assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR 15.000.
Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio -una franchigia per sinistro di EUR 1.000. L’assicurazione paga all’assicurato la differenza tra la somma che questo e’ tenuto a risarcire al cliente (EUR 15.000) e la franchigia (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell’assicurato.
AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all’indennita’.
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 3 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA’
Qualunque richiesta di risarcimento deliberatamente presentata da parte dell'Assicurato in modo falso o fraudolento renderà nulla la presente polizza e con esso anche tutte le richieste di risarcimento non avranno ulteriore diritto di indennizzo.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 20 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
o Nell'eventualità che in corso di copertura si verifichino circostanze tali da aggravare o modificare il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta agli Assicuratori. Si applicano le disposizioni degli art. 1898del Cod. Civ.
o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell’aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell’articolo 4 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
o Esempio di circostanza che determina la modifica del rischio: per effetto di una legge promulgata dopo la stipula del contratto di assicurazione l’intermediario rimane responsabile del proprio operato per 25 anni (ipotesi di fantasia e non corrispondente a realta’ al momento di preparazione del presente fascicolo).
6. Premi
o Le modalita’ e la tempistica di pagamento del premio sono indicate indicata nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Se all’Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all’Assicuratore nel caso quest’ultimo abbia liquidato il danno al terzo.
Per maggiori dettagli circa i presupposti e gli effetti per il contraente delle rivalse si rimanda al contenuto dell’articolo 16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: L’Assicurato e gli Assicuratori possono esercitare il diritto di recesso unicamente dopo il verificarsi di un sinistro.
Per maggiori dettagli circa i termini e le modalita’ di esercizio del diritto di recesso si rimanda al contenuto dell’articolo 9 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potra’ esser loro denunciato, salvo quanto precisato agli articoli 22 e 23 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
10. Legge applicabile al contratto
o Per l’interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 11 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE).
11. Regime fiscale
o Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato (vedasi articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: E’ condizione essenziale al diritto di indennizzo che, entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà comunicare per iscritto agli Assicuratori:
a) qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi,
b) qualsiasi notizia della quale sia in qualunque modo venuto a conoscenza, circa l'intenzione di terzi di ritenerlo responsabile per infrazioni commesse nell'esercizio della propria attività professionale,
c) ogni circostanza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza nel periodo indicato nel Modulo, che possa successivamente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
Se gli Assicuratori saranno stati messi al corrente delle circostanze indicate nei punti b) e c), le richieste di risarcimento che ne potranno derivare saranno considerate essere avvenute durante il periodo di validità della copertura indicato nel Modulo.
Su richiesta degli Assicuratori l'Assicurato dovrà fornire qualunque informazione che essi potranno ragionevolmente richiedere.
Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto dell’articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
‐ Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad
€2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000;; xxxxxxxxx.xxxx@financial- xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd’s sono responsabili della veridicita’ e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota Informativa
Il Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Xxxxxx Xxxxxxxx.
GLOSSARIO
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: L’Intermediario inteso come la persona fisica e/o giuridica contraente della presente Assicurazione che svolga l'attività professionale di seguito specificata e che sia regolarmente iscritto alla sezione A o B del Registro;
Assicuratore: I membri dei LLOYD'S, sottoscrittori della presente Assicurazione e/o eventuali altri Coassicuratori.
Attività professionale”: L'attività di Agente di assicurazione e/o riassicurazione o Broker quale definita e regolamentata dalle leggi vigenti, dal codice delle Assicurazioni private e dai regolamenti relativi emanati dall’Isvap e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s;
Conformità all’Anno 2000: si intende che né le prestazioni, né la funzionalità del Sistema Elettronico saranno alterate prima, durante o dopo l’Anno 2000. In particolare:
I. qualsiasi valore della data elettronica provocherà l’interruzione della operatività del Sistema Elettronico;
II. la funzionalità e le prestazioni del Sistema Elettronico, nelle operazioni che dipendono dalla data, dovranno mantenersi costanti a prescindere dal fatto che la data elettronica indichi l’Anno 2000 o qualsiasi anno precedente o successivo;
III. in tutte le interfacce e supporti per la memorizzazione dei dati del Sistema Elettronico deve essere incorporato il secolo di qualsiasi data, esplicitamente o tramite algoritmi inequivocabili o regole deduttive;
IV. il Sistema Elettronico deve riconoscere l’Anno 2000come anno bisestile.
Per “Sistema Elettronico” si intende qualsiasi computer, supporto di apparecchiatura elettronica per l’elaborazione dei dati o componente dello stesso, o sistema per la memorizzazione ed il richiamo dei dati, o sistema di comunicazioni, rete, procedura o elemento degli stessi, o supporto per la memorizzazione dei dati, microchip, circuito integrato, sistema cronometrico a tempo reale o dispositivo similare o qualsiasi software (che può comprendere , a titolo solo esemplificativo e non limitativo, i programmi di applicazione, i sistemi operativi, gli ambienti runtime e gli archivi), firmware o microcodice dei quali l’Assicurando sia proprietario o che utilizzi o gestisca o, altrimenti, dai quali dipenda;
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Intermediario Mandatario: il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo;
Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Scheda di Polizza/Scheda di Copertura: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RISCHI PROFESSIONALI DI AGENTI DI ASSICURAZIONE E/O RIASSICURAZIONE E/O BROKER ISCRITTI ALLE SEZIONE A O B DEL REGISTRO
Premesso che la persona o le persone, ditte o società, indicate nella Scheda (e d'ora innanzi indicate con il termine "Assicurato" - espressione che comprende qualunque altra persona, dirigente - funzionario - dipendente - collaboratore, che nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione si sia associata o consociata o sia divenuta amministratore, direttore o funzionario dell’Assicurato indicato nella Scheda) le quali esercitano l’attività professionale di Agente di assicurazioni e/o riassicurazione e/o Broker (quale definita e regolamentata dalle leggi vigenti, dal Codice delle Assicurazioni private e dai regolamenti relativi emanati dall’ISVAP e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori della presente polizza un Questionario Proposta scritto recante la data indicata nel Modulo e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.
I Sottoscrittori di seguito specificati, membri dei Sindacati dei Lloyd's che hanno accettato di sottoscrivere la presente polizza, si impegnano disgiuntamente e non solidalmente, ciascuno per la sola parte di rischio sottoscritta e accettata, previa la corresponsione del premio indicato nel Modulo, a tenere indenne l'Assicurato o i suoi amministratori ed esecutori per le responsabilità, i costi e le spese garantite, come previsto dalla presente polizza.
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo la avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati dalla suddetta responsabilità.
DEFINIZIONI
Di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato:
“Assicuratori”: I membri dei LLOYD'S, sottoscrittori della presente Assicurazione e/o eventuali altri Coassicuratori.
“Assicurato”: L’Intermediario inteso come la persona fisica e/o giuridica contraente della presente Assicurazione che svolga l'attività professionale di seguito specificata e che sia regolarmente iscritto alla sezione A o B del Registro
“Attività professionale”: L'attività di Agente di assicurazione e/o riassicurazione o Broker quale definita e regolamentata dalle leggi vigenti, dal codice delle Assicurazioni private e dai regolamenti relativi emanati dall’Isvap e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
“Terzi”: Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge, dei figli, e dei familiari conviventi, dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti diretti ed indiretti, delle persone giuridiche di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare, siano esse controllate e/o collegate.
“Conformità all’Anno 2000”: si intende che né le prestazioni, né la funzionalità del Sistema Elettronico saranno alterate prima, durante o dopo l’Anno 2000. In particolare:
V. qualsiasi valore della data elettronica provocherà l’interruzione della operatività del Sistema Elettronico;
VI. la funzionalità e le prestazioni del Sistema Elettronico, nelle operazioni che dipendono dalla data, dovranno mantenersi costanti a prescindere dal fatto che la data elettronica indichi l’Anno 2000 o qualsiasi anno precedente o successivo;
VII. in tutte le interfacce e supporti per la memorizzazione dei dati del Sistema Elettronico deve essere incorporato il secolo di qualsiasi data, esplicitamente o tramite algoritmi inequivocabili o regole deduttive;
VIII. il Sistema Elettronico deve riconoscere l’Anno 2000come anno bisestile.
Per “Sistema Elettronico” si intende qualsiasi computer, supporto di apparecchiatura elettronica per l’elaborazione dei dati o componente dello stesso, o sistema per la memorizzazione ed il richiamo dei dati, o sistema di comunicazioni, rete, procedura o elemento degli stessi, o supporto per la memorizzazione dei dati, microchip, circuito integrato, sistema cronometrico a tempo reale o dispositivo similare o qualsiasi software (che può comprendere , a titolo solo esemplificativo e non limitativo, i programmi di applicazione, i sistemi operativi, gli ambienti runtime e gli archivi), firmware o microcodice dei quali l’Assicurando sia proprietario o che utilizzi o gestisca o, altrimenti, dai quali dipenda.
“Intermediario Mandatario”: il soggetto che emette e amministra il contratto
assicurativo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
Le condizioni che seguono, prevalgono e/o sostituiscono e/o annullano le condizioni generali a stampa (Mod. IT2249B).
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Sulla base delle condizioni di assicurazione specificate nella presente polizza gli Assicuratori si impegnano:
1) tenere indenne l’Assicurato, entro il massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo (come specificato nella scheda allegata), per responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione e conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l’intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione “E” del registro purché tali negligenze, errori professionali e infedeltà siano avvenuti nel corso del periodo assicurativo (specificato nella scheda allegata alla presente polizza).
Qualora l’assicurato sia una società iscritta nella sezione “A” del registro, la copertura viene estesa ai
rappresentanti legali nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2) a risarcire tutti i costi e le spese, purché sostenuti con il consenso scritto degli Assicuratori, per la difesa legale o la liquidazione dei danni, fermi restando i limiti di indennizzo indicati nella Scheda allegata.
Secondo quanto previsto dall'Art. 1917 Cod. Civ., sono a carico degli Assicuratori le spese legali e di giudizio sostenute con la Loro approvazione scritta per resistere a pretese o ad azioni legali, nei limiti di un quarto del massimale indicato nella Scheda.
ART. 2 ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente Assicurazione:
1) le richieste di risarcimento derivanti da:
a) insolvenza dell'Assicurato;
b) insolvenza di Compagnie Assicurative;
c) perdita di registrazioni contabili, inadempienze nella gestione di denaro;
d) calunnia o diffamazione;
e) perdita o danneggiamento di supporti magnetici per sistemi Computerizzati;
f) danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, e per danneggiamento a cose, determinati da fatti
non imputabili ad un inadempimento o ad obblighi di natura professionale.
3) salvo deroga regolata dalla Condizione Particolare Aggiuntiva (C), le richieste di risarcimento conseguenti all’accettazione di rischi da parte dell’Assicurato, in forza di un qualsiasi Contratto o Autorizzazione - diversa dalle
Coperture Temporanee - attribuita all’Assicurato stesso che non richieda il preventivo assenso degli Assicuratori ad accettare il rischio;
4) le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente causate da comportamenti disonesti, fraudolenti o criminali posti in essere dall'Assicurato, da coloro ai quali l’Assicurato è subentrato, da Contitolari ed Amministratori dell’Assicurato;
5) le richieste di risarcimento avanzate da Assicuratori o Compagnie di Assicurazione in ragione di qualsiasi negligenza, errore od omissione commessa dall'Assicurato nel corso della propria attività professionale, a meno che la parte attrice abbia ottenuto una sentenza di condanna dell'Assicurato dal Tribunale competente;
6) le richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti dall'Assicurato prima della decorrenza di questa polizza e non comunicate agli Assicuratori all’atto della stipulazione della presente polizza;
7) le richieste di risarcimento che l’Assicurato possa avere indennizzate da altre assicurazioni;
8) le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da:
a) ionizzazione o contaminazione radioattiva derivante da combustibili nucleari o da rifiuti tossici della
combustione nucleare,
b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di particelle nucleari o di aggregati
nucleari,
c) guerre, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare;
9) le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente causate da, o per concorso di, o che sorgano in conseguenza di malfunzionamento di sistema elettronico, sia che lo stesso appartenga o meno all’Assicurato, quando il predetto malfunzionamento derivi da mancata conformità all’Anno 2000;
10) ogni azione o richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente causata da, o con il contributo di, o derivante da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, ben inteso che una richiesta di risarcimento derivante da un consiglio negligente o servizi professionali resi dall’Assicurato, non è considerata una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente causata da, o con il contributo di o derivante da uno dei predetti casi;
11) in conseguenza della circolazione di veicoli a motore sulle strade di uso pubblico o aree a queste equivalenti, o dalla navigazione di imbarcazioni a motore o dall’uso di aeromobili;
12) per ogni obbligazione di natura fiscale, per multe, penalità o altre sanzioni di natura pecuniaria che per qualsiasi motivo sono state comminate od inflitte esclusivamente all’Assicurato e non solidalmente con terzi;
13) per eventi e/o circostanze che possono avere causato danni a terzi di cui l’Assicurato era a conoscenza al momento della decorrenza della copertura assicurativa, o che sono state notificate dall’Assicurato ai precedenti Assicuratori (o Compagnia di Assicurazione) della Responsabilità Civile Professionale;
14) per ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente da infortunio, malattia o morte di qualsiasi persona derivante da ed avvenuta in conseguenza del suo rapporto di lavoro con l’Assicurato sulla base di un contratto di servizio, apprendistato, o in conseguenza della violazione di ogni obbligazione facente capo all’Assicurato nella sua qualità di datore di lavoro di qualsiasi dipendente e nei confronti della responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla responsabilità civile dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Sulla base delle vigenti norme di legge (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) tutte le dichiarazioni inesatte o reticenti fornite dall'Assicurato relativamente alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la nullità dell'Assicurazione.
Art. 4 Aggravamento o modificazione del rischio
Nell'eventualità che in corso di copertura si verifichino circostanze tali da aggravare o modificare il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta agli Assicuratori. Si applicano le disposizioni degli art. 1898del Cod. Civ.
Art. 5 Variazioni della copertura assicurativa - Comunicazioni
Di tutte le variazioni o modificazioni della polizza deve essere data prova scritta. Tutte le comunicazioni destinate agli Assicuratori dovranno pervenire mediante lettera raccomandata direttamente agli stessi Assicuratori o all’Assicurato.
Art. 6 Altre Assicurazioni
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 Cod. Civ. l’Assicurato viene esonerato dall’obbligo di dare comunicazione agli Assicuratori di eventuali stipulazioni di altre assicurazioni che siano in eccedenza ai massimali della presente copertura.
Art. 7 Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Art. 8 Durata della polizza – Scadenza senza tacito rinnovo
La presente polizza, a deroga dell'art. 1899 del C.C., cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell’Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte degli Assicuratori, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.
Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio.
E’ dovere dell’Assicurato comunicare all’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) tramite lettera raccomandata A/R il recesso di questa polizza.
Art. 10 Imposte
Le imposte presenti e future di questa polizza saranno interamente a carico dell’Assicurato.
Art. 11 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.
Art. 12 Norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di Legge italiane.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 Massimale
Gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato stesso soltanto nei limiti del massimale per sinistro e per periodo assicurativo (come indicato nella scheda). Qualora l’Assicurato abbia pagato il premio addizionale richiesto, egli beneficerà di un reintegro del massimale, eventualmente consumato, e fino al minimo stabilito dalle leggi vigenti (questa clausola di reintegro opererà solo se prevista nella scheda).
In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un unico massimale.
Art. 14 Obblighi delle Parti in caso di sinistro
a) L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro.
Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale (o figura a questa assimilata che sia qualificata ed operi come professionista/esperto nel Paese indicato nella Scheda), il quale verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.
b) Gli Assicuratori non procederanno ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dagli Assicuratori e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, la responsabilità degli Assicuratori per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da Essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese sostenute con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto da parte dell'Assicurato.
Art. 15 Obblighi dell'Assicurato
E’ condizione essenziale al diritto di indennizzo che, entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà comunicare per iscritto agli Assicuratori:
a) qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi,
b) qualsiasi notizia della quale sia in qualunque modo venuto a conoscenza, circa l'intenzione di terzi di ritenerlo responsabile per infrazioni commesse nell'esercizio della propria attività professionale,
c) ogni circostanza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza nel periodo indicato nel Modulo, che possa successivamente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
Se gli Assicuratori saranno stati messi al corrente delle circostanze indicate nei punti b) e c), le richieste di risarcimento che ne potranno derivare saranno considerate essere avvenute durante il periodo di validità della copertura indicato nel Modulo.
Su richiesta degli Assicuratori l'Assicurato dovrà fornire qualunque informazione che essi potranno ragionevolmente richiedere.
Art. 16 Diritto di surrogazione
In caso di pagamento di qualsiasi sinistro avvenuto sotto la presente copertura, gli Assicuratori saranno surrogati nei diritti dell'Assicurato fino al concorso della somma pagata. Gli Assicuratori si asterranno comunque da ogni azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato.
Art. 17 Controversie giuridiche
In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente polizza e degli obblighi da esso nascenti, viene dichiarato competente l'organo giurisdizionale del Paese indicato nella Scheda, che procederà secondo il diritto e la prassi in esso vigenti.
Art. 18 Notifica della citazione
Qualunque notifica di citazione o processo nei riguardi degli Assicuratori dovrà essere indirizzata al soggetto indicato nella Scheda che è autorizzato a riceverla, a costituirsi in giudizio a nome degli Assicuratori e ad assumere impegni a nome degli Assicuratori nei confronti dell’Assicurato.
Art. 19 Applicabilità della sentenza a tutti i Sottoscrittori e/o Coassicuratori
Nel caso in cui sia stata intentata azione legale nei confronti di uno solo dei Sottoscrittori e/o Coassicuratori della presente Polizza, anche tutti gli altri saranno soggetti alla sentenza del Tribunale che si è pronunciato.
Art. 20 Richieste di risarcimento false o fraudolente
Qualunque richiesta di risarcimento deliberatamente presentata da parte dell'Assicurato in modo falso o fraudolento renderà nulla la presente polizza e con esso anche tutte le richieste di risarcimento non avranno ulteriore diritto di indennizzo.
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 21 Validità della Garanzia – Garanzia retroattiva
La presente assicurazione tiene indenne l’Assicurato, sulla base dell’Art. 1, per i danni derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di svolgimento dalla attività di intermediazione corrispondente al periodo assicurativo della presente polizza, come specificato nella Scheda, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all’Assicurato durante il periodo assicurativo.
La presente garanzia é anche valida per danni derivanti da comportamente posti in essere prima del presente periodo assicurativo ma non precedenti alla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all’Assicurato durante il periodo assicurativo.
Resta inteso che tale garanzia retroattiva non sarà valida nel caso in cui il comportamento colposo si sia verificato prima che l’Assicurato fosse iscritto al relativo albo professionale. Per i nuovi iscritti all’Albo la garanzia avrà inizio dalla data di iscrizione.
In riferimento a quanto sopra, l’Assicurato dichiara secondo quanto disposto dagli Articoli 1972 e 1973 del Codice Civile di non aver ricevuto nessuna richiesta di risarcimento per comportamenti posti in essere prima della decorrenza di questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento.
Qualora questa dichiarazione si rivelasse falsa, l’Assicurato perderà ogni diritto all’indennizzo ai sensi di questa polizza.
Art. 22 Validità della Garanzia - Garanzia postuma triennale dalla data interruzione dell’attività professionale assicurata
La presente assicurazione tiene indenne l’Assicurato, sulla base dell’Art. 1, per i danni derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di svolgimento dalla attività di intermediazione corrispondente al periodo assicurativo della presente polizza, incluso il periodo retroattivo come specificato nella Scheda, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all’Assicurato durante il periodo assicurativo o nel corso dei 3 anni successivi alla data interruzione dell’attività professionale assicurata.
Questa garanzia é prestata senza alcun premio addizionale.
Art. 23 Validità della Garanzia - Garanzia postuma triennale dalla data di cessazione dell’Assicurazione
La presente assicurazione tiene indenne l’Assicurato, sulla base dell’Art. 1, per i danni derivanti da comportamenti posti in essere durante il periodo di svolgimento dalla attività di intermediazione corrispondente al periodo assicurativo della presente polizza, incluso il periodo retroattivo come specificato nella Scheda, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata all’Assicurato durante il periodo assicurativo o nel corso dei 3 anni successivi alla cessazione della efficacia della copertura.
Poiché il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento dell’ISVAP sanciscono l’obbligatorietà della copertura RC Professionale per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del Registro, questa garanzia postuma non avrà alcun effetto qualora l’Assicurato rinnovi il contratto con altri Assicuratori.
Art. 24 Cessazione - sospensione automatica dell'Assicurazione
Ferma la validità della garanzia e della garanzia postuma triennale Art. 21, le parti convengono che la
presente Assicurazione cesserà automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) fallimento dell'Assicurato;
b) alienazione o fusione dell'attività con quella di altri;
c) cancellazione dell'Assicurato dal registro professionale.
Qualora l’Assicurato venga temporaneamente sospeso dal registro, anche la copertura rimarrà sospesa fino alla definizione della posizione dell’Assicurato stesso.
Art. 25 Cessazione della garanzia per cessazione dell’incarico nell’ambito della società di appartenenza
Qualora il presente certificato sia stato emesso nell’interesse di una persona fisica che abbia funzioni di legale rappresentante ed amministratore, dirigente o socio operativo di una società, la garanzia vale per la responsabilità derivante dall’esercizio delle rispettive funzioni. In caso di cessazione di tali funzioni, ferma la validità della garanzia e della garanzia postuma triennale Art. 21 la copertura assicurativa cesserà automaticamente dalla data della cessazione dalle funzioni.
Art. 26 Clausola arbitrale
Salvo quanto disposto dell'Art. 17 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, in caso di divergenza tra l'Assicurato e gli Assicuratori circa l'ammissibilità a risarcimento del danno, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti ai termini della presente Polizza ad un Collegio arbitrale che sarà composto da tre arbitri nominati uno per parte, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo dai due arbitri già designati.
In caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà designato a insindacabile giudizio del Rappresentante Generale dei Lloyd's in Italia. Il Collegio arbitrale risiede presso la Rappresentanza Generale dei Lloyd's in Italia.
Ciascuna delle parti provvederà a liquidare spese ed onorario del proprio arbitro, mentre le spettanze del terzo arbitro saranno ripartite a metà.
Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono da ritenersi in ogni caso vincolanti per le parti.
Allo scopo di facilitare il compito degli arbitri, le parti si impegnano fin d'ora a fornire agli stessi tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.
Art. 27 Altro Intermediario
Nei casi in cui l’Assicurato agisca congiuntamente con altro intermediario della sezione A e/o B del registro, l'indennizzo liquidabile per effetto di questa polizza o sarà accordato per le sole responsabilità che fanno capo all'Assicurato.
Art. 28 Premio
Il premio è commisurato alle entrate dell’Assicurato nel corso dei 12 mesi precedenti (provvigioni lorde sommate alle fatture emesse ai clienti per prestazioni assicurative).
Qualora l’Assicurato abbia inoltrato domanda di iscrizione del registro e nel caso in cui non dovesse ottenere tale iscrizione da parte dell’Autorità competente, gli Assicuratori restituiranno il premio pagato e non goduto - al netto delle imposte governative - trattenendo la somma di Euro 258,00 a titolo di rimborso costi e spese sostenuti, mentre nel caso in cui l’Autorità competente dovesse concedere l’iscrizione dopo che sono trascorsi oltre 6 mesi dalla data di stipula della copertura, il premio di polizza relativo a tale periodo sarà considerato quale premio anticipato per il rinnovo della copertura. Sempre salvo il diritto degli Assicuratori al premio minimo di polizza.
Art. 29 Ambito Territoriale
La presente Assicurazione ha validità per le attività professionali svolte nel mondo intero esclusi Usa e Canada.
CONDIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE
Art. 30 Rischi aggiuntivi
Nei termini e nei limiti di quanto stabilito dall'Art. 1, fermo ed invariato il resto, l'assicurazione si intende estesa anche ai seguenti rischi aggiuntivi:
A) Perdita di documenti - A deroga di quanto stabilito all’Art.2 punto 1c) ed e), qualora nel corso del periodo di assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento, o la distruzione per qualunque causa di documenti - scoperti essere persi nel suddetto periodo - inerenti all'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di terzi per i quali l'Assicurato e i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:
1) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;
2) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente da nominarsi a cura degli Assicuratori e dell’Assicurato di comune accordo.
Ai fini della presente garanzia, per documenti si intende ogni genere di documento pertinente all'attività
professionale dell'Assicurato, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.
Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri, ed altri supporti anche cartacei di immagazzinamento o
archiviazione dati, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a:
a) cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e computer;
b) usura, graduale deterioramenti, azione di parassiti o roditori;
c) allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità;
d) presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
e) "virus", "bombe logiche", atti di pirateria informatica e simili.
B) Emissione di documenti - Si intendono assicurati anche tutti i rischi derivanti dalla emissione di contratti inerenti all’attività professionale espletata, purchè tali emissioni siano state autorizzate dagli assicuratori rispettivamente interessati. In tal caso l’Assicurato dovrà preventivamente comunicare agli Assicuratori i nomi dei soggetti titolari dei poteri di firma ai fini di tali emissioni. Qualunque modifica o cambiamento di metodo e/o ogni nuova autorizzazione concessa all’Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza dovrà essere comunicata agli Assicuratori entro 30 giorni dalla sua operatività, in caso contrario la copertura non sarà operante per tale nuova autorizzazione.
C) Binding Authorities - Poteri di accettazione di rischi - La presente Assicurazione è estesa a coprire l’Assicurato per ogni richiesta di risarcimento dovuta a violazione dei propri doveri in conseguenza di comportamenti negligenti, errori, od omissioni in funzione di Binding Authorities e/o poteri di accettazione di rischi conferiti o concessi all’Assicurato da alcuni Sottoscrittori del Lloyd’s e/o di altre Compagnie, secondo quanto dichiarato nel Questionario Supplementare allegato al Questionario Proposta.
Si precisa inoltre che, a prescindere dal numero di Assicurati coperti sotto la presente estensione, il limite di indennizzo per tale assicurazione non potrà in nessun caso eccedere il massimale indicato nella Scheda.
Qualunque modifica o cambiamento al metodo di operatività delle suddette Authorities e/o poteri di accettazione di rischi o ogni nuova Authority e/o ogni nuovo potere di accettazione di rischi concessi all’Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza dovrà essere comunicata agli Assicuratori entro 30 giorni dalla sua operatività, in caso contrario non sarà operativa la copertura per tale nuova Authority e/o potere di accettazione di rischi.
D) Ritardi nei versamenti dei premi - La presente garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per cause di forza maggiore che provochino l'involontario ritardato pagamento di premi per conto dei clienti o di altre inadempienze nei confronti degli stessi per le quali abbia ricevuto formale mandato o abbia assunto precisi impegni scritti.
E) Dolo di dipendenti e collaboratori - La garanzia comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a terzi conseguenti a negligenze ed errori professionali propri ovvero conseguenti a negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, (infedeltà non compresa per proprietari, soci ed amministratori dell’Assicurato).
F) Divulgazione di informazioni – Rientrano nella garanzia prestata dalla presente polizza la responsabilità civile derivante all'Assicurato quando il fatto colposo (ovvero doloso dei suoi dipendenti) consista nella divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti, e la conoscenza di tali informazioni sia riconducibile all'espletamento dell'attività professionale.
G) Ingiuria o diffamazione - La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato stesso o da taluna delle persone menzionate all'Art.1, durante l'esercizio dell'attività professionale definita in Polizza.
H) Raccolta di adesioni a fondi pensione aperti a contribuzione definita costituiti da imprese di assicurazione esercenti il ramo vita e forme pensionistiche complementari - Si precisa che la copertura comprende i danni eventualmente arrecati dall‘Assicurato derivanti da atti di negligenza, ignoranza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti e discipline nella raccolta di contribuzioni/premi a fondi pensione aperti a contribuzione definita, costituiti da Imprese di Assicurazione esercenti il ramo vita.
Art. 31 Garanzia a favore degli eredi
In caso di morte dell'Assicurato, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorsa dall'Assicurato nei termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Art. 32 Franchigie e scoperti
Nel caso che tra Assicuratori ed Assicurato siano stati concordati una o più franchigie o scoperti a carico dell’Assicurato, come eventualmente specificato nella scheda della presente polizza, questa clausola non potrà essere opposta ai terzi danneggiati i quali avranno diritto a ricevere dagli Assicuratori l’integrale risarcimento dei danni occorsi. Il pagamento del risarcimento sarà pertanto effettuato dagli Assicuratori in forma integrale dopo che gli stessi avranno ricevuto dall’Assicurato il versamento dell’importo della franchigie e/o scoperti.
Art. 33 Esclusione guerra e terrorismo
In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermante il contrario, sa da e si prende atto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita:
1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia sia che la guerra sia o meno stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione usurpazione od occupazione militare; o
2) ogni atto di terrorismo.
Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all’uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli.
La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo.
Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l’onere di provare il contrario è posto a carico dell’Assicurato.
Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti parti restano comunque valide.
Art. 34 Clausola Broker
Con la sottoscrizione della presente polizza,
1) il Contraente, conferisce all’intermediario mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
2) gli Assicuratori conferiscono a Xxxxxxx Underwriting Limited l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.
E’ convenuto pertanto che :
a ) ogni comunicazione fatta all’intermediario mandatario da Xxxxxxx Underwriting Limited si considererà come fatta all’Assicurato;
b ) ogni comunicazione fatta dall’intermediario mandatario a Xxxxxxx Underwriting Limited si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
c ) ogni comunicazione fatta a Xxxxxxx Underwriting Limited si considererà come fatta agli Assicuratori;
d ) ogni comunicazione fatta da Xxxxxxx Underwriting Limited si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.
Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione
Si stabilisce che il presente Contratto di Assicurazione sia governato esclusivamente dalla legge e dalla procedura legale vigente in Italia; in virtù di ciò ogni e qualsiasi disputa direttamente derivante, in connessione o comunque inerente al presente contratto di assicurazione sarà assoggettata esclusivamente ad un tribunale Italiano secondo le competenze giurisdizionali previste localmente.
Gli Assicuratori di cui al presente contratto accettano che tutte le chiamate in causa, le citazioni o comunque ogni atto la cui notifica precluda l’incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto vengano a loro ricondotte pur notificando i relativi atti al domicilio
Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Xxxxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
che possiede tutti i requisiti di legge per accettarne la notifica in loro nome e per loro conto.
Resta inteso che gli Assicuratori, nel fornire il suddetto mandato, non rinuncino ad eventuali diritti sull’estensione dei termini, qualora questi siano previsti in virtù della loro residenza in Inghilterra.
CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA
La responsabilità di un assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Xxxxx’x, Xxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx XX0X 0XX. L’identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd’s, all’indirizzo sopra menzionato.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
LMA5096
Data Il Corrispondente del Lloyd’s
L’Assicurato/Contraente
Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:
Condizioni di Assicurazione:
Art. 2 Esclusioni
Norme che regolano l'Assicurazione in generale:
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 4 Aggravamento o modificazione del rischio
Art. 5 Variazione del copertura assicurativa - Comunicazioni Art. 7 Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione Art. 8 Durata della polizza – Scadenza senza Tacito rinnovo Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Art. 11 Foro competente
Condizioni Particolari:
Art. 14 Obblighi delle Parti in caso di sinistro Art. 15 Obblighi dell’Assicurato
Art. 16 Diritto di Surrogazione Art. 17 Controversie Giuridiche Art. 18 Notifica della citazione
Art. 20 Richieste di risarcimento false o fraudolente
Condizioni Speciali:
Art. 21 Validità della Garanzia - Garanzia retroattiva
Art. 24 Cessazione - sospensione automatica dell’Assicurazione
Art. 25 Cessazione della garanzia per cessazione dell’incarico nell’ambito della società di appartenenza
Art. 26 Clausola arbitrale Art. 27 Altro Intermediario
Condizioni Speciali Aggiuntive:
Art. 32 Franchigie e scoperti
Art. 33 Esclusione guerra e terrorismo Art. 34 Clausola Broker
L’Assicurato/Contraente
Responsabilità civile Professionale degli intermediari assicurativi
Avviso Importante
Questionario
Questa proposta deve essere compilata in inchiostro da un socio, consigliere o dirigente della Società proponente. La quotazione è subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio
È di estrema importanza che il Proponente sia a conoscenza dell’oggetto di questa assicurazione così che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta. In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro Broker poichè ogni informazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l’annullamento della polizza stessa
Si prega di allegare brochures della Società.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Nome della Società da assicurare (compreso il nome di Società precedenti per le quali sia richiesta assicurazione))
1.2 Attività professionale della Società :
1.3 (a) Data di inizio attività della Società attuale:
(b) Data di inizio e cessazione attività della Società precedente:
(c) Ragioni per la cessazione della Società :
1.4 Indirizzo della Società (tutti gli indirizzi devono essere accompagnati dal nome del responsabile della Società per i relativi uffici)
1.5 | (a) | Nome completo di tutti i Dirigenti/Socii/ Amministratori / | Qualifich e | Data di nomina / | Da quanto tempo Dirigente/Socio/ Amministratore della Società attuale / | Se da meno di 5 anni in carica presso la Società Proponente, fornire dettagli di attività precedenti |
(b) Se Amministratore unico della Società Proponente, specificare se trattasi di attività part time
Si □ No □ Se SI, fornire dettagli dell’attività principale
1.6 Indicare numero totale di:
(a) Consiglieri d’Amministrazione/Socii
(b) Dirigenti qualificati
(c) Altro personale (escl. Amministrativo)
(d) Personale Amministrativo (dattilografi etc.)
(e) Personale part time – lavoratori autonomi
1.7 (a) Fornire descrizione completa delle attività della Società e indicare le percentuali degli introiti/parcelle relativi alle diverse attività
Motor | % | Marine | % |
Personal accident | % | Aviation | % |
Individual term life/health | % | Cargo | % |
Group accident/life | % | Liability | % |
Pensions/life investment products | % | Crime | % |
Mortgage broking | % | Bloodstock | % |
Householders | % | Reinsurance | % |
Commercial property | % | Claims adjusting | % |
Industrial property | % | Risk management/consultancy | % |
Other (please specify) | % | ||
Total | 100% |
(b) Hanno delle Compagnie di assicurazione, dei Sottoscrittori dei Lloyd’s o altri Assicuratori/ Riassicuratori delegato autorità al Proponente? /
(c) In caso la risposta alla domanda 1.7(b) fosse affermativa, il Proponente ha la facoltà di stabilire tassi, termini e condizioni o gestire sinistri a propria discrezione?
(d) E’ il Proponente agente di una Compagnia di Assicurazioni?
(e) Il Proponente piazza direttamente o indirettamente affari con Sottoscrittori dei Lloyd’s?
Se avete risposto si a 1.7 (a), (b), (c), (d), o (e) si prega di fornire dettagli
(f) Vi servite dei servizi di consulenti o sub-agenti?
In caso affermativo, richiedete loro una polizza RC Professionale? In caso affermativo con quale massimale?
(g) Che percentuale dei vostri introiti e’ attribuibile a lavoro sub- appaltato?
1.8 (a) Siete coinvolti in processi di produzione, costruzione, alterazione, installazione, vendita o fornitura di materiale e attrezzature, oltre che per pura attività di consulenza come sopra descritto?
Si □ No □ Se SI, fornire dettagli
(b) Prevedete cambiamenti nelle vostre attivita’ nei prossimi 12 mesi? Si □ No □ Se SI, fornire dettagli
1.9 (a) E’ la Società o suoi Dirigenti/Socii/Amministratori membri di Consorzi o Associazioni d’Impresa?
Si □ No □
(b) E’ stata in passato la Società o suoi Dirigenti/Socii/Amministratori membri di Consorzi o Associazioni d’Impresa?
Si □
No □
N.B. Consorzi e Associazioni d’Impresa sono esclusi; se la risposta ad “a o “b” è SI, accordi speciali vanno stipulati con gli Assicuratori; si prega di fornire nome del Consorzio o Associazioni d’Impresa, data di formazione, nomi degli altri membri e rispettive funzioni, copia di Contratti e/o accordi
1.10 Avete attività che comprendono lavori all’estero, direttamente o indirettamente?
Si □ No □
Se SI, fornire dettagli, compresi fatturato, introito o parcelle derivanti da tali attività
1.11(a) La Società stipula/partecipa ad accordi scritti, condizioni di contratto scritte, lettere di mandato all’infuori delle usuali condizioni contrattuali, accordi, mandati o servizi normalmente applicati nell’attività descritta al precedente punto 1.2?
Si □ No □
Se Si, fornire dettagli e copie di tali
accordi.
(b) La Società pubblica/distribuisce brochures o libretti descrittivi dei propri servizi
Si □ No □
Se SI, allegare copie
1.12 E’ alcun lavoro del quale siate responsabili (nel più ampio significato possibile) affidato a persone non dipendenti della Società?
Si □ No □
Se SI, indicare
(a) brevi dettagli dei lavori a loro affidati:
(b) provvedimenti presi per accertarVi che tali non-dipendenti abbiano in forza un’adeguata copertura assicurativa per i suddetti lavori:
(c) il massimale assicurato da tale Polizza/e
(d) la percentuale di introiti/parcelle lordi della Società pagata a tali persone
1.13 (a) Ha la Società o alcuno dei suoi Dirigenti/Socii/Amministratori associazioni o interessi finanziari in altre Società o organizzazioni (diverse da quote o azioni di Societa’ quotate pubblicamente)?
Si □ No □
(b) Ha avuto in passato la Società o alcuno dei suoi Dirigenti/Socii/Amministratori associazioni o interessi finanziari in altre Società o organizzazioni (diverse da quote o azioni di Società quotate pubblicamente)?
Si □ No □
Se la risposta ad “a” o “b” è SI, indicare dettagli della natura dell’associazione o interesse con date, nomi, attività e indirizzi dell’altra Società/organizzazione
2. INFORMAZIONI FINANZIARE / FINANCIAL INFORMATION
2.1 Totale lordo degli introiti fatturati per ciascuno dei passati 5 anni
ITALIA ESTERO
€ Stima 2013 € Stima 2013
€ 2012 € 2012
€ 2011 € 2011
2.2 Introiti lordi previsti per il prossimo esercizio finanziario
€
2.3 L’introito maggiore annuale ricevuto da un singolo
€
2.4 Indicare la data di termine del Vostro esercizio finanziario
N.B. Le Vostre risposte verranno trattate con la massima discrezione e solo per conoscenza degli Assicuratori
3. GARANZIE RICHIESTE
3.1 Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo
€ 250,000 □ €500,000 □ €1,000,000 □ €1,500,000 □ €2,000,000 □ €3,000,000 □
3.2 Franchigia richiesta: €
3.3 Richiedete che la presente assicurazione dia copertura per azioni legali iniziate
(a) solo in tribunali italiani? Si□ No □
(b) in tribunali italiani e della Comunità Europea? Si□ No □
(c) in tribunali ovunque nel mondo con esclusione di U.S.A. e Canada Si□ No □
(d) ovunque nel mondo Si□ No □
N.B. Non presumete che sia impossibile venire portati in giudizio in U.S.A. o Canada, è consigliabile chiedere un parere legale prima di rispondere a questa domanda
3.4 Richiedete alcuna delle seguenti estensioni?
Ingiuria e Diffamazione □
Disonestà/Infedeltà dei dipendenti □
Perdita di documenti □
Violazione non intenzionale dei diritti d’autore □
Violazione non intenzionale del segreto d’ufficio □
Retroattività (numero di anni richiesti)
4. SINISTRI E CIRCOSTANZE
.
4.1 La Società Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile ai termini di questa polizza?
Si □ No □
In caso di risposta affermativa, fornire allegato
4.2 Indicare se la Società Proponente o i suoi attuali o precedenti Socii/Dirigenti/Amministratori hanno mai avuto sinistri per Responsabilità Civile Professionale negli ultimi 5 anni
Si □ No □
In caso di risposta affermativa, fornire allegato.
5. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI
5.1 Esiste altra polizza per l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della Società Proponente?
Si □ No □ In caso di risposta affermativa, fornire dettagli.
5.2 Il Proponente è mai stato assicurato per la Responsabilità Civile Professionale?
Si □ No □
In caso di risposta affermativa, si prega di indicare:
(a) Nome degli Assicuratori
(b) Massimale assicurato €
(c) Franchigia €
(d) Data di scadenza
(e) Numero di anni di copertura precedente continua
NB. Se non assicurati attualmente, indicare dati relativi all’ultimo anno in cui assicurati
5.3 E’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo alla Società Proponente o ai suoi attuali o precedenti Socii/Dirigenti/ Amministratori?
Si □ No □
In caso di risposta affermativa, fornire allegato
6. DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome di tutti gli Assicurandi
a) di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi
b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento
c) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità
d) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio
e) di comprendere e sottoscrivere che questa proposta, così come ogni altra informazione fornita formerà parte integrante del contratto assicurativo
f) di impegnarsi a informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione delle informazioni contenute in questa proposta e negli eventuali allegati
Firma :
Nome, cognome e carica:
Società Data:
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre:
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:
1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosi’ come sopra specificato;
2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile:
Firma
Data:
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP.
Firma
Data: