Capitolato Speciale d’Appalto
Servizio Autonomo Polizia Locale
Capo I Regolamentazione e disciplina
Articolo 1 – Oggetto del contratto d’appalto
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la fornitura, senza oneri a carico dell'amministrazione e senza esclusiva sul territorio comunale, del servizio di:
a) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, eseguita con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi, aspirazione della emulsione risultante; nonché con recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.);
b) recupero del carico disperso a seguito di incidente stradale;
c) rimozione, trasporto, consegna ad un Centro di raccolta e successiva demolizione di veicoli a motore o non, quale ne sia il numero, rinvenuti da Organi di polizia stradale sul territorio del Comune, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159, comma 5, del Codice della Strada, e come tali costituenti rifiuti speciali secondo l'Art. 231 del D. Lgs. n. 152 del 30/04/2006, il D. Lgs. 209/2003 e il D.M. 460/1999. Il servizio dovrà essere svolto così come meglio riportato nei successivi Articoli 4, 5 e 6 del Capo II del presente Capitolato.
L’impresa contraente si impegna ad eseguire gli interventi di cui ai punti a) e b) anche se non sia possibile risalire ai responsabili dello sversamento o della perdita di carico, e l'intervento di cui al punto c) anche se esso non sia riconducibile ad incidenti stradali.
Articolo 2 – Durata del contratto
L'appalto avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto ed avrà durata di anni due, salvo il diritto di recesso in favore dell’Amministrazione Comunale che la stessa comunicherà con preavviso di trenta giorni.
Articolo 3 – Condizioni economiche
Il valore dei servizi, come descritti al precedente articolo 1 - i punti a) e b) - viene stimato in €. 385.000,00
I.V.A. compresa per ciascun anno, per un totale di €. 770.000,00. Non sono previsti oneri di sicurezza, atteso che le modalità di svolgimento della prestazione non comportano rischi da interferenze.
Il servizio viene reso senza costi per l’Amministrazione.
Il corrispettivo per l’Aggiudicataria della gara deriverà esclusivamente dal risarcimento di cui è liquidazione, da riscuotersi su delega del Comune di Napoli ed a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio
della Polizia Municipale a tanto preposto e così come disciplinato dall’art. 6 - comma 1 - capo II del presente Capitolato.
La stima degli interventi, per cui è remunerazione, relativa al periodo sperimentale già effettuato nel 2009 corrisponde a n. 550 annui.
Articolo 4 – Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e di quelli previsti dal presente Capitolato.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i..
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli art. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i...
A tal proposito si precisa, visto l’art. 37 c. 2 e c. 4 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i., che trattasi di prestazione di più servizi: la prestazione principale è prevista alle lettere a) e b) dell’art.1 del presente C.S.A.; la secondaria è indicata alla lettera c) art. 1 presente capitolato.
Le imprese partecipanti dovranno far pervenire, in qualsiasi modo, esclusa la consegna a mano, un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente, telefono, fax, oggetto della gara, determina di indizione, codice CIG, indirizzato al Comune di Napoli, Protocollo generale Gare, Xxxxxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxx, entro e non oltre le ore 12,00 del termine indicato nel bando di gara, contenente tre distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura rispettivamente Busta “A”, Busta “B”.
La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l’esclusione dalla gara.
In caso di spedizione a mezzo servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli.
Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l’offerta non è ammessa alla gara.
Busta “A” deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata.
2. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – CCIAA – di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, con attivazione dell’oggetto sociale relativo al servizio oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la prescritta dicitura di cui all’Articolo 9 del DPR 252/98, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;
3. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ALLA CATEGORIA 9 “BONIFICA DI SITI CONTAMINATI”, AI SENSI ART. 8 DEL DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE 28/04/1998 N. 406;
4. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ALLA CATEGORIA “TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO”, AI SENSI ART. 212 DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 N. 152;
5. POSSESSO degli specifici requisiti previsti per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale (CAT. OG3) mediante attestazione in originale o copia conforme della qualificazione SOA. In caso di RTI, nonché in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, i requisiti dovranno essere posseduti da una delle raggruppate incaricate dell’effettuazione della manutenzione della piattaforma stradale e sue pertinenze. Per detti casi, nella domanda di partecipazione andranno fornite le apposite dichiarazioni e documentazioni previste per legge, secondo le modalità prescritte;
6. Certificazioni di conformità agli standards: UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004;
7. Scheda Anagrafica così compilata e sottoscritta dal legale rappresentante: Denominazione e ragione sociale;
Sede;
Partita IVA;
Legale rappresentante (nome e cognome, data e luogo di nascita); Numero iscrizione CCIAA;
Matricola INPS; Posizione INAIL;
8.ATTESTAZIONE di avvenuto versamento di €. 70,00 (settanta/00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art.1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della deliberazione 15.2.2010 della medesima Autorità e relative istruzioni operative disponibili on line sul sito dell’Autorità xxx.xxxx.xx., (codice CIG da rilevare dal bando di gara). La predetta contribuzione dovrà essere versata a pena di esclusione dalla gara, a scelta della Società partecipante in uno dei seguenti modi:
1) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” raggiungibile dalla home page sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) sezione “Contributi in sede di gara” oppure Sezione “Servizi” A riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla domanda di partecipazione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: All’indirizzo www:xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” su cui è attiva la voce: contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla domanda di partecipazione..
La mancata dimostrazione del pagamento di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara.
9.Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all’Articolo 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’Articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:
a. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
b. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 comma 1 indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’Articolo 38 comma 2) del D.Lgs. 163/06. e s.m.i..(la dichiarazione relativa alle cause di
esclusione di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’Articolo 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei richiamati punti);
c. di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001;
d. di non trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara;
(Ai fini del comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. i concorrenti allegano alternativamente: 1)la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica)
e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
f. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell’espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
g. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’Articolo 18 della legge 55/90 e dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08;
h. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx , nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
i. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, per le quali l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap;
j. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’Articolo 52 della L.R. n.3/2007 l’obbligo di applicare i contratti Collettivi Nazionali e di farli applicare ai propri subcontraenti, nonché il vincolo per la stazione di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
k. di essere a conoscenza delle norme in materia di antimafia di cui alla Legge n.136 del 13.8.2010 e al Decreto Legge n.187 del 12.11.2010;
l. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata.
m. di avvalersi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) così come previsto dal D.P.R. 11/02/2005 n. 68;
10. Garanzia, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/06. e s.m.i..(con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8), quantificata nel 2% del prezzo base indicato nel bando, costituita alternativamente: - da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx; da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’Articolo
107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e va corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall’Articolo 113 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i.. Nell’ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all’istanza di partecipazione, l’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall’Articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06. e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento, e da essi sottoscritti.
11. Certificazione Della Capacità Finanziaria Ed Economica ai sensi dell’Articolo 41 comma 1) lett. a) del D.Lgs. 163/06. e s.m.i.;
12. Certificazione Della Capacità Tecnica ai sensi dell’Articolo 42 comma 1) lett. a), c), f) e h) del D.Lgs. 163/06. e s.m.i. ed in particolare:
- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni;
- descrizione delle attrezzature tecniche;
- indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la
esecuzione del contratto;
- dichiarazione indicante attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore disporrà durante il contratto;
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, in relazione alla presente gara, potrà avvalersi di massimo quattro strutture, anche se legate alla stessa da rapporti di collegamento, controllo, o contrattuali, tipo franchising. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di ditta ausiliaria, dovrà allegare all’istanza di partecipazione le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 163/06. e s.m.i.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Busta“B” deve contenere a pena di esclusione, l’offerta tecnica
1. Elaborati relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente migliorative del servizio posto a base di gara;
2. altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte migliorative.
La busta “B” dovrà inoltre contenere:
Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nella quale viene indicata l’offerta tecnica migliorativa.
L’offerta tecnica non potrà comunque prescindere dall’esatta applicazione degli oneri di sicurezza e del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del dell’art.87 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta deve contenere l’espresso impegno di una validità non inferiore a 180 giorni, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Articolo 5 – Criteri di Aggiudicazione
La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs.163/06 e s.m.i., dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto e sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi del medesimo decreto.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i., anche in presenza di una sola offerta valida, sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati:
L’Aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più alto sulla base dei criteri di seguito indicati:
Criterio | Punteggio massimo |
Tempestività degli interventi | 25 |
Caratteristiche dei veicoli in dotazione | 25 |
Servizi accessori e complementari migliorativi | 50 |
In caso di parità di punteggio complessivo, il contratto sarà aggiudicato ai concorrenti utilmente classificatisi e la ripartizione degli interventi sarà regolamentata mediante apposito atto che sarà allegato al contratto al fine di garantire la massima trasparenza ed equità nell’alternanza degli interventi.
Ove la gara vada deserta al primo esperimento essa verrà nuovamente esperita con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 6 - Modalità di espletamento della gara.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara, nominata ai sensi dell'alt. 84 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i..
La Commissione provvederà, in seduta pubblica, nel giorno indicato nel bando di gara, all'insediamento e, previo accertamento dell'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità con i partecipanti, all'avvio delle operazioni di gara ed alla preliminare verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti.
La Commissione procederà all'apertura dei plichi, provvedendo al riscontro della conformità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti contenuta nella Busta A. finalizzata all'ammissione dei concorrenti alle successive fasi della gara. La Commissione ha la facoltà di convocare, per eventuali chiarimenti, i prestatori concorrenti, ai sensi del art. 46 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i..
La seduta sarà pubblica e ad essa potranno assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti, o soggetti da questi appositamente delegati, muniti di formale atto di delega, cui dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del delegante.
La Commissione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i., provvederà a richiedere ad un numero di offerenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unita superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa presentando la documentazione prevista dal presente capitolato. Qualora la prova non venga fornita, si applicano le disposizioni del citato art. 48. All'esito della verifica della documentazione amministrativa richiesta, l'elenco delle ditte concorrenti verrà trasmesso all'
U.T.G. di Napoli ai sensi del protocollo di legalità tra il Comune di Napoli e U.T.G. di Napoli.
Nella medesima seduta pubblica o in una successiva - della cui data la commissione darà comunicazione a mezzo fax -alle sole ditte ammesse, verranno aperte le Buste "B' contenenti l'offerta tecnica. Dopo la verbalizzazione delle operazioni di verifica di regolarità e integrità delle buste, la Commissione dichiarerà
sospesa la seduta pubblica, e procederà, in seduta riservata, alle valutazioni tecniche ed all'attribuzione dei punteggi in ossequio ai criteri sopra riportati.
La Commissione inoltre, qualora all'esito del controllo richiesto all' U.T.G. risultassero a carico del concorrente informativa antimafia, procederà all'esclusione del concorrente (ditta individuale, consorzio, RTI.) dalla gara.
In seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi riportati per la Busta "B' .
Concluse le operazioni di attribuzione dei punteggi la Commissione redigerà la graduatoria dei concorrenti e provvederà, quindi, ad aggiudicare in via provvisoria la gara nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, e trasmetterà la documentazione ed i verbali all'Organo competente per i provvedimenti consequenziali.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
Articolo 7 – Stipula Del Contratto
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di aggiudicazione da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.
La stipula del contratto è subordinata, altresì, dall’acquisizione delle informative antimafia previste dall’Articolo 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell’Articolo 10 del D.P.R. 252/98.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli – ANCI Campania. Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.L.vo 163/06 e sue successive modifiche e integrazioni.
Articolo 8 – Cauzione Definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione del contratto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell'Articolo 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Articolo 9 – Svincolo Della Cauzione
Il Servizio Gare d’Appalto disporrà lo svincolo della cauzione in forza dell'attestazione che in tal senso inoltrerà il Servizio competente, successivamente all'avvenuta esecuzione di tutto quanto commesso all'assuntore, definita ogni eventuale pendenza o controversia.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
La ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il contraente è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l'impresa è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al contraente di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.
L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall’Amministrazione.
Articolo 11 – Oneri Del Contratto
Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria.
Articolo 12 –Osservanza Delle Disposizioni Legislative
Il contratto sarà regolato dal Protocollo di Legalità e dal presente Capitolato Speciale e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti gli appalti pubblici, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente contratto.
Il contraente è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del contratto e specificatamente riferiti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del contratto.
Articolo 13 – Definizione delle vertenze
Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del contratto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria.
Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione del servizio
L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l’esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.
ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
II contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall’Articolo 116 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Articolo 15 – Efficacia del contratto
Il contratto sarà impegnativo per il contraente dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell’atto finale.
Articolo 16 – Risoluzione Del Contratto
Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'Articolo 1456 c.c.
- potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.
Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare il contratto a terzi in danno alla ditta contraente e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:
1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
2) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
3) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
4) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
5) nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli.
Articolo 17 – Decadenza Dal Contratto
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal contratto qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato.
L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 8.8.94 n. 490, potrà disporre in qualsiasi momento la decadenza dal contratto, senza formalità di sorta e senza che il contraente possa nulla eccepire.
La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'Articolo 75 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
Articolo 18 – Disposizioni Particolari Riguardanti L’Appalto
L’appaltatore nel partecipare alla gara dichiara di conoscere che il Comune di Napoli con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni, riportandosi, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, nonché la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R.n.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;
decorso il termine di decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - idati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 3
1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prèfettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola di cui all’art. 3 comma 2
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Disposizioni Ai Sensi Della L.R. Campania N. 3/07
L’art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto
pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”
Programma 100 del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli con l’approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’A.C.-
In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.
Capo II
Modalità di Esecuzione del servizio
Articolo 1 – Specifica delle attività
Il Comune di Napoli e per esso il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Napoli autorizza l’impresa contraente a realizzare senza oneri a carico dell'amministrazione, su tutta la viabilità comunale in via prioritaria ed in emergenza, ma senza esclusiva, i seguenti servizi:
a. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, eseguita con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi, aspirazione della emulsione risultante; nonché con recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.);
b. recupero del carico disperso a seguito di incidente stradale;
c. rimozione, trasporto, consegna ad un Centro di raccolta e successiva demolizione di veicoli a motore o non, quale ne sia il numero, rinvenuti da Organi di polizia stradale sul territorio del Comune, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159, comma 5, del Codice della Strada, e come tali costituenti rifiuti speciali secondo l'Art. 231 del D. Lgs. n. 152 del 30/04/2006, il D. Lgs. 209/2003 e il
D.M. 460/1999. Il servizio dovrà essere svolto così come meglio riportato nei successivi Articoli 4, 5 e 6 del Capo II del presente Capitolato.
L’impresa affidataria si impegna ad eseguire gli interventi di cui ai punti a) e b) anche se non sia possibile risalire ai responsabili dello sversamento o della perdita di carico, e l'intervento di cui al punto c) anche se esso non sia riconducibile ad incidenti stradali.
Articolo 2 - Modalità di esecuzione del servizio e tempi di intervento
1. L’Impresa contraente si impegna a realizzare il servizio direttamente, essendo in capo ad essa ogni responsabilità derivante dall’esecuzione di ogni procedura prevista dal contratto.
2. L’Impresa contraente assume piena ed incondizionata responsabilità verso il Comune di Napoli per l'operato del proprio personale.
3. L’Impresa contraente rende disponibili per il servizio le proprie banche dati che consentono di conoscere il territorio e i fattori di rischio che esso presenta, nonché l'ubicazione sul territorio del più vicino stabilimento che tratta il materiale da recuperare. Le banche dati sono impiegate anche ai fini della gestione degli interventi che richiedono specifiche professionalità. Tale banca dati deve consentire di ottenere immediatamente l'indicazione dell'ubicazione sul territorio del più vicino stabilimento che tratta il materiale da recuperare.
4. Gli interventi effettuati da parte dell’Impresa contraente possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di P. M. e/o dalla Centrale Operativa della Polizia Municipale, dal Turno di Guardia H24 di Protezione Civile del Comune di Napoli, dal personale della viabilità dipendente dal Comune ed in particolare per i veicoli in evidente stato di abbandono, in via prioritaria, dalla Unità Operativa di Polizia Ambientale, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa dell’impresa contraente (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno), o mediante e-mail
all'indirizzo di posta elettronica fornito dall’impresa contraente; l’impresa contraente garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
5. La Centrale provvede ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, le proprie strutture operative per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e l'attività di rimozione. L’impresa Aggiudicataria deve garantire che la propria Centrale operativa abbia tempi d’attesa nella risposta non superiori ai 10 secondi.
6. I tempi di intervento calcolati dalla comunicazione telefonica alla Centrale operativa dell’Impresa contraente, salvo casi di comprovata impossibilità, non devono superare:
a) per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza post incidente stradale l’arrivo sul luogo dovrà avvenire entro:
▪ 35 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
▪ 40 minuti per tutti i giorni dalle ore 20:00 alle 6:00 e per festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00,
b) per la rimozione di veicoli abbandonati, il servizio è svolto prevalentemente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00. La rimozione stessa deve avvenire, di norma, entro i primi due giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, inoltrata a mezzo fax, come precisato al precedente comma 4. Per i casi di necessità e urgenza, segnalati di volta in volta dal Comando, l’impresa contraente dovrà garantire una reperibilità nell'arco delle 24 ore di un Centro con relative attrezzature per gli interventi di rimozione anche al di fuori dei suddetti giorni e orari di cui al comma 1, e l'intervento dovrà essere effettuato nel tempo strettamente necessario, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione, ma sempre alla presenza di personale dell’Organo richiedente;
Le cause di impossibilità ad intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili all’impresa contraente e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia Municipale.
L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti.
7. Al Comando di Polizia Municipale spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato all’impresa contraente. Ciascun intervento delle strutture del contraente potrà essere posto sotto la direzione del Comando di P.M., il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento, nonchè di effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio; a tal fine l’impresa deve consentire in ogni momento, al personale appositamente incaricato dai Comandi delle Unità Operative, ovvero dal Comando del Corpo, l'accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio.
8. Relativamente alle attività di cui all'articolo 1 - lettere a) e b), gli operatori dell’impresa contraente giunti sul luogo dell'evento, in assenza degli agenti di Polizia Municipale, devono astenersi da ogni tipo di attività e attendere l'intervento della pattuglia incaricata o dell'agente prima di dare avvio all'intervento, fatto salvo il posizionamento di apposita segnaletica; nel corso delle operazioni, devono attenersi alle indicazioni e alle attività di coordinamento del personale di Polizia Municipale. Nel caso in cui vi sia la urgente necessità di evitare il propagarsi di sostanze inquinanti o comunque pericolose per la salute dei cittadini, gli operatori del contraente possono compiere le operazioni strettamente necessarie ad impedire l'aggravarsi di tale situazione, e nel caso di pericolo imminente, possono compiere l'intervento.
Articolo 3 - Modalità operative per il ripristino delle condizioni di sicurezza e formazione del personale dell’impresa contraente
1. Le strutture operative dell’impresa contraente debbono svolgere le operazioni di pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e pertinenze con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità in tempi che consentano il rapido riprendere della circolazione, ma sempre secondo le regole dell'arte e della migliore tecnica, mediante:
a) “pulitura” del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
b) “ lavaggio” della pavimentazione con soluzione di acque e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico della catena molecolare degli idrocarburi di derivazione petrolifera;
c) “aspirazione” dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
d) recupero del carico disperso che ingombri la sede stradale e pregiudichi la sicurezza e viabilità;
e) segnalazione al Comando del sito inquinato quando lo sversamento/spargimento coinvolge anche zone vicine o adiacenti al luogo del sinistro e comunque ogni qual volta l'intervento dell’impresa contraente non possa riguardare l'intera zona interessata dallo sversamento/spargimento, a causa ad esempio della presenza di caditoie fognarie.
2. L’impresa contraente si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente atto con personale specializzato, adeguatamente formato e nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 04.09.2008 secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24.05.1999, il personale addetto alle operazioni in strada deve essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal citato Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali devono essere conformi al D.M. del 09.06.1995.
3. Per quanto riguarda il successivo deposito temporaneo e conferimento dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, l’impresa contraente garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico sull'Ambiente, in particolare, dagli articoli 230, 1 comma, confermato dall'Art. 266, 4 comma, e 210, 5 comma.
4. Qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell'Organo di polizia stradale, ovvero del personale del Comune, danni cagionati alle strutture stradali da responsabili noti, ne dà comunicazione immediata alla Centrale Operativa della impresa contraente, che ne informa il Comando di P.M. a mezzo fax all’utenza 081/7959001. Il ripristino delle condizioni preesistenti al sinistro delle pertinenze stradali potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere oggetto di apposita separata chiamata di intervento. In ogni caso l'intervento deve essere eseguito a regola d'arte ed in tempi brevi, così da non impedire il regolare flusso della circolazione stradale.
Nessun corrispettivo è dovuto all’impresa contraente per il ripristino delle condizioni preesistenti e delle pertinenze stradali.
In caso di sinistro con danno alle pertinenze, con responsabili ignoti, l’impresa contraente comunque nell’immediatezza garantirà la messa in sicurezza delle stesse.
Per tutti gli interventi così eseguiti va comunque prodotto il Certificato di Regolare Esecuzione in riferimento alla normativa vigente in materia, eventualmente corredato da elaborati grafici e descrittivi.
Il controllo sulla regolarità dell’esecuzione spetta agli Organi tecnici municipali, cui è demandata la gestione del territorio.
5. In caso di intervento a vuoto, cioè per incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale. Eventuale utilizzo di modulistica e le caratteristiche della stessa verranno concordate tra le Parti.
6. Nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, l’impresa contraente si impegna ad effettuare comunque il servizio secondo i tempi e le modalità previsti nel presente atto e nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale o al cittadino.
7. L’impresa contraente resta in ogni caso l'unica responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti dell'Amministrazione comunale.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE
1. L'attività di rimozione dei veicoli abbandonati deve avvenire oltre che in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico e nel rispetto totale del disposto dell’Art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in presunto stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redige un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso e delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denunzia di furto. Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall’Art. 1 comma 1, D. M. 460/1999:
“1. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la
conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.”.
3. Di ogni operazione di rimozione e affidamento ai Centri del veicolo, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 1, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche ad effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
4. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in presunto stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
Art. 5 - Prescrizioni per lo svolgimento del servizio di rimozione
L’impresa contraente deve:
1. mettere a disposizione veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in numero idoneo a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio; i mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
2. adeguare a propria cura e spese i carri alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;
3. mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e che siano in regola con la vigente normativa in materia;
4. assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi e per le Responsabilità Civili Diverse da esibire all'Amministrazione comunale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno dei Centri di Raccolta;
5. effettuare, su segnalazione del Comando, senza onere per l'Amministrazione, il recupero di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplate nel D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003 (velocipedi, xxxxxxxx, ecc..).
L’impresa contraente ha l'obbligo di informare preventivamente circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate e indicate nell'atto di attivazione del servizio.
L’impresa contraente si impegna a fornire al Comando di P. M. l'elenco delle aree di raccolta destinate al servizio, la loro localizzazione, in modo da ripartire il territorio comunale per aree di competenza agevolmente servibili, nonché le coordinate telefoniche del telefono fisso, del fax ed eventuale e-mail, nonché dei cellulari di servizio, per le comunicazioni.
Nel caso di richiesta telefonica da parte dei soggetti di cui all'Articolo 2 - comma 4, deve seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario della Polizia Locale, da inviare a mezzo fax o e-mail al Centro interessato. Dalla ricezione di tale richiesta cominceranno a decorrere i due giorni di cui all'Art. 2, comma 6, lettera b.
ARTICOLO 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
1. Relativamente al servizio di ripristino della sede stradale ed eventuale manutenzione straordinaria, il Comune di Napoli, in qualità di ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente, delega e autorizza la impresa contraente sulla base del modello allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, a intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile civile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, previa autorizzazione preventiva rilasciata dal preposto ufficio della Polizia Municipale, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area.
2. L’Aggiudicataria effettuerà rendicontazione mensile nella quale dovranno essere compiutamente indicati gli estremi degli interventi effettuati, così da consentire l’esatto riscontro; dovrà inoltre fornire con cadenza trimestrale apposito report relativo alle liquidazioni effettuate dalle compagnie assicuratrici corredato di copia delle stesse, secondo le modalità che saranno successivamente stabilite con i competenti uffici deputati alla gestione e controllo del presente contratto.
3. Gli interventi di bonifica ambientale, effettuati mediante rimozione, trasporto, custodia, radiazione e cancellazione dal P.R.A., dei veicoli a motore o rimorchi, anche di quelli il cui proprietario sia stato identificato, rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio del Comune stesso dagli Organi di polizia stradale, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159, comma 5, del Codice della Strada, e come tali costituenti rifiuti speciali secondo l'Art. 231 del D. Lgs. n. 152 del 30/04/2006, il
D. Lgs. 209/2003 e il D. M. 460/1999, nonché la loro successiva demolizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 del D. M. 12.10.1999 n. 460, senza limitazione del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi, saranno effettuati dall’impresa contraente senza esborso alcuno per il Comune e per i cittadini. Il profitto per l’impresa contraente o i Centri di raccolta, consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.
4. Verranno imputate all’Affidatario le spese di procedura ed istruttoria pratica secondo la vigente normativa.
ARTICOLO 7 - INCOMBENZE A CARICO DEL COMUNE
1. In occasione dell'intervento per il ripristino della sicurezza stradale post incidente il personale di Polizia Municipale sottoscrive apposito modulo in duplice copia, da concordarsi tra le Parti, contenente i dati non sensibili dell'operazione, e cioè localizzazione del sinistro, tempo dell'intervento, targa dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive assicurazioni, dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e ampiezza dello stesso, natura e quantità del materiale disperso.
2. Qualora la Polizia Municipale non sia più presente, i dati di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrati dal Comando mediante consegna del modulo ad un rappresentante dell’impresa contraente o mediante e-mail o telefax al numero verde, con costo a carico del destinatario.
3. Il Comando del Corpo di P. M. si impegna a emanare specifiche direttive a tutti gli uffici comunali interessati, al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale, allo scopo di rendere note le procedure, cui attenersi, a dare analoga comunicazione al Servizio Emergenza Sanitaria 118, per la comunicazione alla centrale operativa dell’impresa contraente della localizzazione dei propri interventi e sinistri stradali per i quali il servizio stesso è stato attivato; a trasmettere all’impresa contraente, in formato elettronico, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.
ARTICOLO 8 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIE ED ALTRI OBBLIGHI DELL’IMPRESA CONTRAENTE
L’impresa contraente si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza afferenti le attività svolte ovvero causati nel corso delle operazioni.
1. L'impresa contraente, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici
protocolli operativi approvati tra le Parti, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l’ambiente, deve possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a cinque milioni di euro per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell’intervento, sia nel periodo successivo l’assenza - sul manto stradale trattato con l’intervento di “pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria” - di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).
3. Per quanto riguarda il servizio di rimozione, trasporto, conferimento ai Centri di raccolta ed eventuale destrutturazione dei veicoli abbandonati, l’impresa contraente si assume tutte le responsabilità verso i proprietari o i terzi derivanti da tali operazioni.
4. L’impresa contraente garantisce di essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004 e deve conservarli per tutta la durata del contratto.
5. L’impresa contraente garantisce che gli interventi di ripristino della sicurezza stradale post incidenti sono eseguiti in base agli specifici protocolli operativi da essa presentati e mediante l'utilizzo di prodotti riconosciuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006 Testo Unico sull’ambiente e in particolare in materia di smaltimento di rifiuti.
6. L’impresa contraente sottoposta a tutti gli obblighi verso il personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.
7. L’impresa contraente deve osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003, mediante apposita dichiarazione di impegno sottoscritta dal Responsabile legale).
8. Nessun costo derivante dal Contratto potrà essere addebitato all’Amministrazione comunale, rimanendo così l’onere a totale carico dell’impresa contraente che solleva il Comune da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di legge (artt. 14 e 211 del Codice della Strada e Art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006).
9. Altresì, il servizio di rimozione, trasporto, conferimento ad un Centro di raccolta, destrutturazione dei veicoli o carcasse abbandonati o consegna all’avente diritto, sarà effettuato dall’impresa contraente senza alcun onere per l’Amministrazione comunale ed i proprietari e/o obbligato in solido dei veicoli in questione e l’unica remunerazione consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.
ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE
1. Tutti i mezzi in dotazione alla impresa contraente debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione;
b) essere posti a esclusiva disposizione delle prestazioni di cui al presente Contratto. Ciascuna postazione deve disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;
c) essere equipaggiati con speciali attrezzature tra cui almeno:
▪ kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze interessate da incidente;
▪ apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
▪ idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore molecolare biologico”;
▪ sistema di illuminazione del teatro operativo;
d) essere conformi alle vigenti prescrizione di Legge e Regolamento;
2. Per la rete stradale ad elevata operatività, i veicoli dovranno essere ulteriormente dotati di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca A.D.R.), sistema di pulitura “e sanificazione batteriologica e chimica”.
3. L’Impresa contraente si impegna a fornire:
a) la mappatura della localizzazione dei “veicoli polifunzionali”, identificabili per colore e marchio e operanti sulla sede stradale di competenza con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi;
b) in base alla mappatura di cui al punto che precede, il software per la gestione dell'attribuzione degli interventi tra le varie unità di intervento insistenti sul territorio;
c) le indicazioni circa l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio.
4. Il Comando del Corpo di P. M. si riserva di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità degli interventi svolti in merito al servizio, nonché la funzionalità e regolarità dei mezzi impiegati.
5. Le Parti dovranno programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l’analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Società, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.
ARTICOLO 10 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO
1. L’impresa contraente assicura al Corpo di P. M. la possibilità di consultazione on line della propria “banca dati”, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:
a) l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti suddiviso per:
▪ eventi causati a seguito di sinistro e targa dei veicoli coinvolti;
▪ eventi non causati a seguito di sinistro;
b) per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;
c) rilevazione dati non sensibili e dell'attività prestata;
d) rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro qualora disponibili;
e) possibilità di controllo per ciascuno dei luoghi presso cui vengono svolti le attività di cui è contratto e per ciascun Centro di Raccolta e Demolizione, della “filiera dei rifiuti” asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il “deposito temporaneo” e relativo conferimento (FIR e MUD).
Per consentire la rapida e completa consultazione delle informazioni richieste, l’Aggiudicataria dovrà disporre di apposito sito web, quale portale per la P.A.
Articolo 11 - Durata e risoluzione
1. Il servizio avrà durata di anni due, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
2. Costituiscono causa espressa di risoluzione per inadempimento le seguenti fattispecie:
- il mancato rispetto del termine di attivazione delle strutture operative;
- il mancato rispetto del termine per gli interventi previsti dalla presente Convenzione o del minore termine offerto in sede di gara per tre volte nel corso della Convenzione;
- l'impresa contraente non intervenga, anche per una sola volta, entro sei ore dalla chiamata.
La risoluzione per inadempimento deve esser in ogni caso contestata formalmente all'impresa contraente che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni. Il Comune di Napoli dichiarerà risolto il contratto nei trenta giorni successivi.
3. Le obbligazioni traenti origine dal presente atto dovranno essere eseguite anche se si protraggono oltre la scadenza prevista dal comma 1, senza che questo implichi proroga o rinnovo del contratto.
4. Per quanto non stabilito nel contratto, le parti dichiarano di rimettersi a quanto previsto nel Codice Civile.
Articolo 12 - Penalità
In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito riscontrati direttamente o tramite l’attività di un proprio funzionario, le seguenti penalità:
a) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni prestazione richiesta ed
effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Amministrazione Comunale
b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Amministrazione Comunale per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00;
d) sospensione di 60 giorni: per mancata presentazione dei report di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui alle lettere a), b) e c).
Ai fini dell’applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Amministrazione Comunale provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso modalità alternative.
Nei casi di singole prestazioni non eseguite ovvero per il servizio da effettuarsi durante i 60 giorni di sospensione, nelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, il Comando della Polizia Municipale potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in economia e/o procedura negoziata, ex art. 57 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta aggiudicataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Amministrazione Comunale.
Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell’Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall’inadempimento della ditta. L’importo delle penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sulla cauzione provvisoria o definitiva.
Articolo 13 - Varie
1. Le Parti espressamente stabiliscono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Capitolato Speciale d’ Appalto sarà competente il Foro di Napoli.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.
Il Comandante Generale Xxxxx Xxxxxxx