AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7
Servizio Sanitario – Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7
CARBONIA (CI)
CAPITOLATO GENERALE | |||
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI |
Indice | ||
1. APPLICABILITA’ | 23. CONTESTAZIONI SULLA FORNITURA | |
2. FORME DI CONTRATTO | 24. MISURE DI SALVAGUARDIA | |
3. DURATA | 25. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE | |
4. DUCOMENTI PER L’AMMISSIONE ALLE GARE | 26. NOTIFICHE | |
5. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA | 27. INADEMPIENZE E PENALITA’ | |
6. GARANZIE DI ESECUZIONE | 28. ARBITRATO | |
7. COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA | 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | |
8. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA | 30. SANZIONI | |
9. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA | 31. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA | |
10. PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE | 32. ADEGUAMENTO DEI PREZZI | |
11. PROCEDURE DI GARA | 33. SUBAPPALTO DELLE FORNITURE | |
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | 34. SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA | |
13. VALIDITA’ VERBALI DI GARA | 35. COLLAUDI | |
14. CONTENUTO E LIMITI DEI CONTRATTI | 36. PAGAMENTO DELLE FORNITURE | |
15. SCADENZA DEI CONTRATTI | 37. NORME GENERALI DI RINVIO SULL’APPALTO | |
16. STIPULA DI CONTRATTO | 38. NORME DI RINVIO SULLE FORNITURE | |
17. FIRMA DEL CONTRATTO | 39. RICHIAMO NORME SULL’AGGIUDICAZIONE | |
18. ORDINAZIONE DELLA FORNITURA | 40. RICHIAMO SULLE MODALITA’ DI GARA | |
19. CONSEGNA DEI BENI | 41. NORME DI RINVIO SULLE NOTIFICHE | |
20. QUANTITA’ E BENI DA FORNIRE | 42. FALLIMENTO DEL FORNITORE | |
21. ACCERTAMENTI SULLA FORNITURA | 43. SPESE CONTRATTUALI | |
22. MODALITA’ DI ACCERTAMENTO | 44. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. 1 APPLICABILITA'
Il presente capitolato generale disciplina la fornitura di beni e servizi all'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia.
Le norme del presente capitolato non si applicano agli appalti di opere di edilizia; il presente capitolato può essere integrato e/o rettificato dal singolo capitolato speciale, dalla lettera d'invito e dal bando di gara.
ART. 2 FORME DI CONTRATTO
Le forniture di beni e servizi sono aggiudicate mediante procedura aperta, ristretta, negoziata ovvero dialogo competitivo, salvo quelle da effettuarsi in economia, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
E' applicabile il X.X. 00 novembre 1923, n° 2440, il X.X. 00 maggio 1924, n° 827, il Decreto Legislativo 12
aprile 2006 N. 163, tenendo in evidenza le indicazioni della L.R. 24 marzo 1997 n° 10.
ART. 3 DURATA
L'esecuzione della fornitura avrà inizio dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione o del contratto ed avrà durata di regola di 365 (trecentosessantacinque) giorni, salvo diversa indicazione della lettera d'invito ovvero del capitolato speciale.
Alla sua scadenza, comunque il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria nelle more di affidamento del nuovo contratto, di accettare un'eventuale proroga del contratto per un periodo massimo di mesi tre alle stesse condizioni e prezzi.
Qualora l'Azienda ritenga opportuno procedere a proroghe superiori ai tre mesi la ditta è vincolata alla concessione con facoltà di proporre l'aggiornamento dei prezzi, secondo le modalità previste nel presente capitolato, limitatamente ai mesi eccedenti il trimestre di cui al presente comma.
ART. 4 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLE GARE
A corredo dell'offerta le ditte invitate alla gara, per essere ammesse alla medesima, quindi pena la nullità dell'offerta, devono produrre la documentazione sottoelencata, eventualmente integrata da ulteriori e specifici documenti previsti nel capitolato speciale e/o nella lettera di invito.
Qualunque carenza o irregolarità, sia essa sostanziale che formale che possano ledere la concorrenzialità, la segretezza o la par-condicio, nella presentazione dei plichi e della documentazione invalida l'offerta rendendola nulla.
L'offerta, pertanto, deve essere obbligatoriamente (pena l’esclusione) accompagnata dai seguenti documenti:
1) Copia del presente capitolato generale, del capitolato speciale, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e della lettera di xxxxxx (quest'ultima solo se la stessa contiene modifiche e/o rettifiche, integrazioni ai suddetti Capitolati), firmati (possibilmente anche timbrati) in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione;
2) Eventuale certificazione e/o documentazione richiesta tassativamente nel capitolato speciale e/o nella lettera di xxxxxx;
3) Garanzia a corredo dell’offerta nella misura indicata nel capitolato speciale o nella lettera di invito o nel bando di gara, e comunque pari al due per cento del valore totale stimato dell’appalto.
4) Autodichiarazioni non autenticate, corredate da copia di documento di identità, prodotte sia dalle Ditte individuali e/o consorziate, sia dalle Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, così come da fac-simili allegati ad ogni Capitolato Speciale, che devono essere compilati in ogni sua parte, pena l’esclusione. In particolare è motivo di esclusione la incompleta compilazione delle autodichiarazioni da parte delle Ditte costituenti l’A.T.I.
E’ fatto assoluto divieto (esclusione dalla gara) di contemporanea partecipazione alla gara come Impresa singola e/o consociata e come facente parte di Imprese Raggruppate, pena l’invalidità delle offerte stesse e l’esclusione dalla gara.
E’ ugualmente motivo di esclusione dall’appalto, la mancata attestazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n° 68.
5) Ogni altra prescrizione del Capitolato Speciale, indicata come motivo di esclusione dalla gara.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, in conformità a quanto stabilito all’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 N. 163, l’Azienda:
prima di procedere all’apertura delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la relativa documentazione.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero la Ditta non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, l’Azienda procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione (incameramento) della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 0000 X. 000. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
La stessa richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
L’Azienda, qualunque sia la forma di espletamento dell'appalto, richiederà alle ditte aggiudicatarie, oltre la certificazione rilasciata dagli Istituti, Enti o uffici preposti, la certificazione "antimafia" e la garanzia di esecuzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto.
ART. 5 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del valore totale stimato dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:
a) in contanti,
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Azienda U.S.L. n° 7.
2) la fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere:
a) bancaria
b) assicurativa
c) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda U.S.L. n° 7.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nessun interesse è dovuto sulle somme o sui valori costituenti la garanzia.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Le garanzie dei concorrenti che non siano risultati aggiudicatari verranno tempestivamente restituite. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora la Ditta concorrente risultasse affidataria. (art. 75)
ART. 6 GARANZIE DI ESECUZIONE
Nella fase di perfezionamento del contratto con la ditta aggiudicataria, la medesima, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell’Azienda deve provvedere alla costituzione della garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto stesso.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria Locale n° 7.
La mancata costituzione in termini della garanzia comporta, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, la rescissione dell'impegno contrattuale con l’incameramento della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 5.
La garanzia di esecuzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti gli obblighi derivanti dal contratto.
Si può prescindere dalla garanzia di esecuzione:
a) qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 5.165,00 (diconsi euro cinquemilacentosessantacinque/00) IVA esclusa;
b) qualora la ditta, che a giudizio dell'Azienda deve essere di sicura solidità economica, tecnica e commerciale, ne faccia esplicita richiesta, in carta legale, all'Azienda appaltante subito dopo esperita la gara.
L'esenzione prevista nel precedente comma (lettera b), comporta l'automatica subordinazione della ditta al miglioramento del prezzo d'appalto computato con le modalità previste dalle norme di contabilità dello Stato.
La garanzia di esecuzione è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto alla ditta aggiudicataria sulle somme o valori costituenti la garanzia di esecuzione.
ART. 7 COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Le offerte devono essere redatte su carta legale e devono indicare in lettere ed in cifre il prezzo offerto oppure nel caso sia previsto il prezzo a base d'asta può essere indicato il ribasso o l'aumento che ne tiene luogo, sempre in lettere e cifre.
E’ data facoltà alla Ditta, sulla base di quanto precisato nei Capitolati Speciali, di presentare offerta per tutti i lotti richiesti o per parte di essi.
Nel caso di lotti comprendenti più prodotti o diverse misure, le Ditte concorrenti devono specificare nell’offerta tutti i prodotti e le misure richieste nel lotti medesimi, pena l’esclusione limitatamente ai lotti per i quali l’offerta risulta incompleta.
Ogni lotto è inscindibile.
Tuttavia, laddove siano stati elencati lotti unici di natura complessa, composti da diverse voci di fornitura, che sono in realtà separabili ed autonome, e quindi non necessariamente inscindibili, per i quali sia stata formulata offerta per singola voce, l’Azienda si riserva la facoltà, per motivi economici, di aggiudicare parzialmente gli stessi lotti.
Le offerte devono obbligatoriamente riportare l’aliquota I.V.A. corrispondente, in vigore all’atto della formulazione.
Le offerte compilate in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore.
In caso di presentazione dei campioni deve farsi riferimento all'esatta individuazione del medesimo e/o al depliant.
In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifra é ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Azienda.
Il prezzo offerto deve portare il preciso riferimento alla elencazione della merce elencata nel capitolato speciale.
Le offerte sono segrete e devono essere presentate in busta chiusa:
a) con ceralacca (con relativo sigillo), in tutti i lembi di chiusura del plico,
oppure
b) controfirmata e timbrata sui lembi di chiusura dalla medesima persona firmataria dell'offerta, con sovrapposizione di nastro adesivo.
Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. Tale busta
deve essere inserita all'interno del plico contenente la restante documentazione.
All'esterno della busta deve essere riportata la dicitura "contiene offerta", nonchè l'individuazione del concorrente.
Le offerte devono essere sottoscritte in chiusura dal titolare o dal suo legale rappresentante; qualora le offerte siano composte da più fogli, il titolare o il suo legale rappresentante deve apporre la propria firma su ogni foglio.
Per le Società Commerciali, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative l'offerta deve essere firmata e
sottoscritta da chi ha la firma sociale o da un mandatario provvisto di regolare procura notarile.
ART. 8 TERMINE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offerte, pena la nullità, devono pervenire all’Azienda entro i termini perentori indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi, a scelta del contraente:
- tramite il Servizio Postale di Stato a mezzo Raccomandata (art. 75 R.D. 827)
- a mezzo posta celere,
- a mezzo di agenzia o corrieri,
- a mano “autoprestazione”: il plico, contenente la busta con l'offerta economica e la documentazione richiesta, deve essere munito di francobolli timbrati da un ufficio postale, pena l’esclusione dalla gara, e deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL, che ne rilascia ricevuta.
Il recapito presso la sede centrale dell’Azienda, Ufficio Protocollo, via Dalmazia 83, Carbonia, deve avvenire esclusivamente nei giorni feriali (non festivi) dal lunedì al venerdì, nell’orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva di una precedente. L’Azienda non prende in considerazione le offerte per telegrammi e quelle indeterminate o che modifichino in senso sfavorevole per l’Azienda stessa le condizioni generali e speciali di fornitura o che comunque, siano state compilate in modo sostanzialmente non conforme alle prescrizioni e non accoglie domande di annullamento o di revisione delle offerte nè per errore di qualsiasi specie.
Non sono ammessi riferimenti alle offerte di altri concorrenti, né, salvo che per le procedure aperte, offerte per conto di persone da nominare.
La presentazione del plico entro i termini resta ad esclusivo carico della ditta che nulla può pretendere all’Azienda per il mancato o tardivo recapito.
ART. 9 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La busta contenente l'offerta economica, predisposta secondo le indicazioni del precedente art. 7 deve essere racchiusa, unitamente ai documenti elencati nel precedente art. 4 oltre l'eventuale certificazione aggiuntiva o modificativa prevista nella lettera d'invito o nel capitolato speciale, in altra busta più grande e di adeguato spessore debitamente incollata e sigillata all'esterno.
Entrambe le buste, quella più grande e quella contenente l’offerta economica, devono essere sigillate come segue:
a) con ceralacca (con relativo sigillo), in tutti i lembi di chiusura del plico,
oppure
b) controfirmata e timbrata sui lembi di chiusura dalla medesima persona firmataria dell'offerta, con sovrapposizione di nastro adesivo.
Qualora le ditte partecipanti scelgano di apporre sui lembi di chiusura dei plichi la ceralacca, si avvisa sin da ora che il termine "bollo" o "sigillo" di ceralacca, di cui al precedente art. 7, deve intendersi nel senso letterale del termine così come indicato dall'art. 75 del R.D. 23.05.1924 N.827 e cioé:
quale impronta o marchio incontraffattibile (esclusi l'utilizzo di monete, impronte digitali ed oggetti di uso comune) apposto sulla ceralacca.
Resta peraltro inteso che l'apposizione della ceralacca e del relativo sigillo, del timbro e firma del legale rappresentante e successivo nastro adesivo, non esclude, anzi deve essere attentamente curata, la perfetta incollatura di tutti i lembi di chiusura del plico. Il plico deve peraltro essere sufficientemente resistente alle manipolazioni del trasporto tale da assicurare, a tutela delle ditte, l'assenza di aperture o rotture
accidentali che comprometterebbero l'integrità del plico stesso e provocano l'esclusione della ditta.
Il plico più grande, comprendente la busta con l'offerta economica e la documentazione, deve essere indirizzato alla: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Servizio Acquisti - via Dalmazia n° 83 -C.P. 122- 09013 Carbonia (CI) - e trasmesso nei modi e nei tempi indicati nel precedente art. 8.
All'esterno del plico oltre l'indirizzo deve essere riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonchè la dicitura: "Offerta di gara del giorno ... per l'appalto di ... (precisando che i dati mancanti potranno essere desunti dalla lettera d'invito o dal bando di gara).
Si avvisa sin da ora che, con la dizione “sigillata all'esterno con ceralacca o timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, con successivo nastro adesivo”, si intende che il plico, oltre la normale incollatura:
a) deve essere dotato di bolli non asportabili di ceralacca (con relativo sigillo) oppure
b) controfirmato e timbrato nei modi anzidetti su tutti i quattro lembi, ovvero su tutti i lembi apribili del plico stesso.
L'integrità della chiusura e dello stesso plico deve essere garantita dalla ditta e non può essere addebitata all’Azienda la mancata integrità del plico.
Qualunque irregolarità sostanziale e formale nella presentazione, come anche nella documentazione, rendono nulla l'offerta.
ART. 10 PRESENTAZIONE DI CAMPIONE
Con l'avviso di procedura aperta e con invito a procedura ristretta, negoziata ovvero a dialogo competitivo, l’Azienda può richiedere la presentazione di campioni in plico chiuso e riconoscibile dei beni da fornire.
Il campione deve fare riferimento alla voce dell'offerta e viceversa. Ogni campione deve avere una etichetta con l'individuazione della ditta e del prodotto.
I campioni devono essere inviati, entro i termini previsti dal capitolato speciale, o dalla lettera d’invito o dal bando di gara, all’Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Servizio Acquisti - xxx Xxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX), direttamente dalla Ditta offerente o nei modi previsti dal precedente art. 8.
La mancata produzione nei termini e nel luogo prescritto dei campioni, comporta l'automatica esclusione dalla gara dei concorrenti inadempienti, senza che i medesimi possano avanzare riserva alcuna.
Si avvisa che sono ritenute nulle, o comunque non valide, le offerte, limitatamente ai lotti interessati, i cui campioni non sono conformi alle caratteristiche tecniche, previste nel capitolato speciale.
Di norma, i campioni sono ceduti a titolo gratuito.
Tuttavia, come meglio precisato nei relativi Capitolati Speciali, i campioni non deteriorabili e le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall’Azienda restano depositati nella sede dell’Azienda per giorni 30 (trenta) dalla data di espletamento della gara a disposizione delle ditte non aggiudicatarie per il ritiro, mentre restano depositate per tutta la durata della fornitura, a garanzia del suo regolare svolgimento, per l'aggiudicatario.
Le ditte non aggiudicatarie che non effettueranno il ritiro dei campioni entro il termine suddetto, si riterranno rinunciatarie, autorizzando fin da ora l’Azienda alla distruzione od al consumo senza poter richiedere rimborso alcuno.
Ai campioni depositati nei modi sopra descritti, sarà fatto riferimento ogni volta dovessero sorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.
ART. 11 PROCEDURE DI GARA
La procedura aperta, ristretta, negoziata ovvero il dialogo competitivo sono tenuti, di norma, nei modi contemplati dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
La procedura ed i criteri da tenersi per ciascuna gara saranno indicati nel relativo invito e nel capitolato speciale, ai quali si rimanda.
La procedura aperta, ristretta, negoziata ovvero il dialogo competitivo sono dichiarate deserte qualora non siano pervenute almeno due offerte valide.
Quando due o più concorrenti presentano offerte uguali (anche prezzo-qualità), si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti. Qualora le Ditte non vogliano migliorare l'offerta, la sorte
decide chi debba essere l’aggiudicatario (art. 77 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827).
L’Azienda si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare nessuna delle offerte presentate.
Inoltre, l’Azienda si riserva il diritto, per motivi di legittimità, di opportunità e di convenienza, di sospendere e/o annullare la gara, in qualunque fase del procedimento amministrativo essa si trovi, senza che le Ditte possano avanzare pretesa alcuna a nessun titolo.
ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'autorità che presiede la gara, verificata l'ammissibilità dei concorrenti e controllata la veridicità delle dichiarazioni delle Ditte scelte con sorteggio pubblico, a comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la relativa documentazione, apre le offerte segrete e ne dà lettura ai presenti.
I criteri di selezione delle offerte, di cui all’art. 81 e seguenti del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, saranno indicate nella lettera d'invito alla gara o nel capitolato speciale.
Nessun compenso o rimborso compete alle persone o ditte concorrenti per i progetti e le soluzioni tecniche proposte.
ART. 13 VALIDITA' DEI VERBALI DI GARA
I verbali di gara non vincolano l’Azienda sino a che non sia intervenuta l'approvazione e l'esecutività della relativa deliberazione.
Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.
L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
Qualora l’aggiudicazione di fornitura, ai sensi della normativa regionale, è soggetta a controllo di merito e di legittimità, la stessa non è impegnativa per l’Azienda, senza l’approvazione del competente organo di controllo, mentre sarà vincolante a tutti gli effetti per la ditta aggiudicataria.
L’annullamento dell’atto di aggiudicazione, da parte del suddetto organo di controllo, toglie allo stesso qualsiasi efficacia legale e l’aggiudicatario non potrà presentare alcuna eccezione, né pretendere indennizzi di sorta.
ART. 14 CONTENUTO E LIMITI DEI CONTRATTI
La durata del contratto è indicata nell'avviso di gara, in via generale per le forniture e servizi si prevede per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di conferma dell'aggiudicazione.
L'Azienda non può accordare la corresponsione di interessi o provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, purché accettate dall’Azienda.
ART. 15 SCADENZA DEI CONTRATTI
L'Azienda si riserva la facoltà di proporre, con l'avviso di gara, termini di durata diversi, non superiori ad anni 5 (cinque) salvo casi di assoluta necessità e convenienza, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli 3 (tre) e 14 (quattordici).
ART. 16 STIPULA DI CONTRATTO
Si prevede, sin da ora, che il verbale di aggiudicazione dà luogo ad aggiudicazione provvisoria.
L'Azienda si riserva la facoltà di adire o meno ad aggiudicazione definitiva dopo aver verificato, oltre che la legittimità, la convenienza economica e l'opportunità di procedere alla stipula del contratto.
Pertanto, l’Azienda, prima dell’aggiudicazione definitiva, si riserva di rinegoziare con la Ditta
aggiudicataria i termini economici e quantitativi del l’offerta, senza modificare la qualità e le caratteristiche tecniche di quanto offerto.
Nel capitolato speciale l'Azienda, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, può stabilire che il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.
Il contratto si intende stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale (art. 17 del X.X. 00 novembre 1923, N. 2440).
Si fa presente che l’Azienda può procedere alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie, in regolare bollo, da registrarsi presso l’Ufficio del Registro di Iglesias, per tutte le forniture di beni e servizi di importo superiore a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa (D.M. 06 maggio 1994, così come modificato dal D.M. 18 marzo 1999).
Il contratto potrà essere sottoscritto dall’Azienda pur in carenza della documentazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n° 252, per motivi di necessità ed urgenza, dovendo disporre immediatamente di quanto oggetto del contratto.
Per quanto sopra la ditta concorda che la stipula viene effettuata sotto condizione risolutiva ai sensi e per i motivi di cui all’art. 11 del citato DPR 252/1998.
Fanno carico al fornitore tutte le spese di registrazione del contratto presso l'Ufficio del Registro di Xxxxxxxx, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, o al servizio, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure previste in caso di soccombenza della Ditta
Il contratto è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.
L'aggiudicatario che si rifiuta di firmare il contratto, o che tenga un comportamento dilatorio, incorre nella perdita della fornitura, nonché nell'esclusione per anni cinque dall'Albo fornitori.
ART. 17 FIRMA DEL CONTRATTO
Anche quando il verbale tiene luogo di contratto, l'aggiudicatario, nei casi previsti dal Codice Civile, deve presentarsi per la firma del contratto nella data fissata dall’Azienda.
L'aggiudicatario che si rifiuta di firmare il contratto o la lettera di aggiudicazione, che funge da contratto, o che tenga un comportamento dilatorio, incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura, nonché nell'esclusione per anni cinque dall'Albo fornitori.
ART. 18 ORDINAZIONE DELLA FORNITURA
L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell’Azienda a mezzo regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati, anche mediante fax.
L'aggiudicatario in assenza del numero dell'ordinazione deve rifiutarsi di dare corso alla fornitura. Nell’ordine, oltre il numero e la data, sono riportati i termini di consegna ed il magazzino ricevente, con i relativi orari di apertura.
ART. 19 CONSEGNA DEI BENI
La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione, se non già prefissati nel capitolato speciale.
Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno dei magazzini dell’Azienda a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.
Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.
Per le caratteristiche delle merci e delle forniture a peso netto, oltre a quanto stabilito nel presente capitolato si rimanda al capitolato speciale ed altre normative vigenti e successive modificazioni, alle quali si fà espresso riferimento.
La consegna delle merci dovrà essere fatta direttamente dal fornitore ed anche a mezzo rappresentante. All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell’Azienda, apposita nota in triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità e qualità dei singoli beni forniti. In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).
Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.
I beni non passano in proprietà dell’Azienda e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento, qualora vengano contestati nei termini previsti dagli articoli che seguono o secondo le indicazioni dei capitolati speciali.
Eventuali soppressioni o variazioni dei prodotti appaltati dal catalogo delle merci di produzione o fornitura della ditta appaltatrice non esimono la ditta medesima dalla prosecuzione della fornitura sino alla naturale scadenza contrattuale.
Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Azienda, previo accertamento qualitativo sui campioni da parte dell’Azienda e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.
Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.
ART. 20 QUANTITA' E BENI DA FORNIRE
Il quantitativo presunto, le caratteristiche e le condizioni particolari, nonché la qualità del genere da fornire all’Azienda sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto che, allegato al presente capitolato, alla lettera di invito o al bando di gara, ne fa parte integrante e sostanziale e che la ditta è tenuta ad accettare integralmente ai fini dell'aggiudicazione.
Il quantitativo specificato nel capitolato speciale è soltanto indicativo e non tassativo.
Pertanto il fornitore non potrà sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennità di sorta ove le richieste di fornitura da parte dell'Azienda fossero inferiori o superiori al valore del contratto, fermo restando il limite di tale variabilità entro i due decimi della quantità presunta (art. 120 legge 827/1924), fatto salvo il caso sotto espresso di superamento di tale limite.
Per dimostrate necessità l'Azienda può acquistare sul libero mercato beni con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del contratto in misura non superiore al 15% del valore della fornitura, fatti salvi i casi di inadempimento contrattuale da parte del fornitore, previsto nei successivi articoli.
ART. 21 ACCERTAMENTI SULLA FORNITURA
Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l’Azienda, può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna campioni di beni oggetto di contratto, per accertare, direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di sua fiducia la corrispondenza di esse alle condizioni pattuite ed ai campioni depositati nei modi previsti nel precedente art. 11.
L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare i campioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, come pure si riserva di fare esaminare i campioni stessi presso altri laboratori qualificati.
ART. 22 MODALITA' DI ACCERTAMENTO
Per ogni prelievo di campioni sarà redatto apposito verbale che sarà firmato per la ditta dalla persona incaricata della consegna che nella fattispecie agisce in nome e per suo conto.
I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, uguali nella misura ed omogenei nella composizione.
Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'Azienda e la firma dei Responsabili dei magazzini e del fornitore. Due dei campioni restano all’Azienda, il terzo è ritirato dal fornitore o dal suo incaricato.
L'accertamento, come previsto al precedente articolo, potrà essere effettuato direttamente sulla base dell'evidenza senza il ricorso alle perizie sui campioni di cui ai precedenti comma.
Tale procedura è indispensabile nell'eventualità di forniture di merci deperibili.
In tal caso, l'accertamento notificato verbalmente all'incaricato della consegna o entro le ventiquattrore successive dal funzionario del servizio acquisti dell’Azienda preposto al controllo dei magazzini equivale alla contestazione di cui ai successivi articoli.
ART. 23 CONTESTAZIONI SULLA FORNITURA
Qualora venisse accertato, nei modi previsti nei precedenti articoli 21 e 22, sia sulla base dell'evidenza sia che l'accertamento emerga a seguito delle perizie, che la merce consegnata di volta in volta non corrispondesse esattamente, ai requisiti di cui al capitolato speciale, l'Azienda ha il diritto di respingere la merce ed il fornitore l'obbligo di ritirare i beni che risultassero difettosi ovvero di qualità diversa da quella pattuita o per altre ragioni che dovessero verificarsi.
La materiale consegna nei magazzini dell’Azienda e firma per ricevuta della nota di accompagnamento delle merci di cui ai precedenti articoli 19 e 20 non equivalgono ad accettazione della fornitura, che può essere contestata nei modi che seguono.
La contestazione per le merci altamente deperibili può avvenire verbalmente, e direttamente alla persona incaricata alla consegna o nelle 24 ore (ventiquattrore) successive alla consegna dal responsabile preposto al controllo.
Per tutte le forniture, diverse dai beni deperibili, la contestazione deve essere effettuata per iscritto nei termini di 30 (trenta) giorni successivi alla consegna della merce nei magazzini dell'Azienda.
La contestazione entro i termini sopra indicati non è applicabile per le forniture da sottoporre a collaudo statico funzionale.
Nell’eventualità che la contestazione attenga a beni e servizi per i quali l'Azienda ha ritenuto opportuno disporre appropriate perizie, l'esito delle medesime, per l'eventuale mancata accettazione della fornitura, deve essere comunicato alla ditta fornitrice nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla data di prelievo dei campioni.
La contestazione equivale a messa in mora della ditta ed alla non accettazione della merce fornita.
La merce fornita e contestata resta depositata nei magazzini dell’Azienda a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nei termini perentori massimi di giorni 7 (sette).
Qualora i ben i rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Azienda non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.
ART. 24 MISURE DI SALVAGUARDIA
Qualora sorgessero contestazioni sui controlli e sui risultati delle analisi predisposte dall'Azienda e ove non si riesca a comporle amichevolmente, la vertenza sarà rimessa a giudizio inappellabile del Laboratorio Chimico per analisi merceologiche di Cagliari o similare. Le spese relative saranno poste a carico della parte soccombente.
ART. 25 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE NEL CORSO DELLA FORNITURA
Nella eventualità che il fornitore, a seguito delle contestazioni formulate ai sensi degli articoli precedenti, ritardi o non esegua la sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo ovvero per i quali si ha necessità di immediatezza nella fornitura, l'Azienda si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità o sui prezzi dei beni così acquistati.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per la consegna dei beni in quantità inferiori a quelle ordinate o in tempi diversi da quelli pattuiti.
Tale procedura coattiva si intende effettuata ai sensi degli artt. 1515 e 1516 del Codice Civile, senza che per tali acquisti in danno l'Azienda sia tenuta a seguire le formalità previste dai precedenti artt. del C.C., avvalendosi esclusivamente del personale dipendente.
Tale situazione costituisce clausola inderogabile dell'aggiudicazione e si intende che rimarrà a carico del fornitore la maggiore spesa per tali acquisti in danno.
Il fornitore dei beni e servizi e inoltre responsabile di ogni e qualunque danno a persone e cose provocato dal bene o dal servizio fornito.
ART. 26 NOTIFICHE
Tutte le comunicazioni, notificazioni, modifiche, inerenti il contratto, nonché l'applicazione di penali, rilievi di ogni genere ed irregolarità nel servizio e nella fornitura saranno notificate tra le parti mediante lettera raccomandata. Non è ammessa prova diversa.
Soltanto per gli ordini di fornitura concernenti il quantitativo previsto contrattualmente è ammesso l’inoltro mediante fax. Anche per questi è comunque escluso l’ordine verbale.
ART. 27 INADEMPIENZE E PENALITA'
Il fornitore che non consegna i beni nei modi e nei tempi stabiliti o che li consegna di qualità o quantità non conforme a quella stabilita o invitato a sostituirli vi provvede in ritardo, contravviene ai patti stabiliti.
In tal caso l'Azienda, senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente art. 25, può applicare a carico del fornitore inadempiente, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni ritardo, ovvero per ogni ora di ritardo, o frazione di esso, ove la fornitura, ai sensi del capitolato speciale, debba essere effettuata quotidianamente entro una determinata ora.
La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell’Azienda alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.
Nelle inadempienze faranno prova, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal responsabile dell'ufficio competente dell’Azienda con le modalità dei precedenti artt. 22, 23 e 24.
Nella eventualità che l'inadempienza interessi ritardi nella fornitura o la fornitura di quantità inferiori come la mancata sostituzione, faranno prova le comunicazioni ufficiali effettuate in forma epistolare, come d'uso nel commercio, trasmessi a mezzo raccomandata, come anche le bolle di accompagnamento dei beni effettivamente pervenuti all'Azienda e le relative ordinazioni.
Non sono ammesse prove di diverse delle suddette.
Ai fini dei tempi di consegna non sono accettabili, quale scusante da parte della Ditta fornitrice, motivazioni concernenti il ritardo sulla fornitura dovute a scioperi, calamità, sopraggiunta onerosità ed altro, carenza di trasporto, etc..
Sarà cura della ditta provvedere eventualmente, se lo ritiene opportuno, ad instaurare depositi sufficienti nella regione in modo tale da garantire la continuità degli approvvigionamenti.
ART. 28 ACCORDO XXXXXXX E ARBITRATO
Per eventuali controversie per le quali il contratto di fornitura non preveda una diversa procedura, saranno applicati i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’art. 240 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, così come regolato dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà risoluto "ipso jure" nei seguenti casi:
a) recidiva nel fornire merce diversa o carente dei requisiti pattuiti;
b) recidiva nei ritardi delle consegne e nell'effettuare consegne parziali, nonché nell'eventuale sostituzione;
c) sospensione della fornitura per fatti dell'aggiudicatario.
Oltre i casi suesposti il contratto sarà risolto "ipso jure" anche in caso di fallimento dell'aggiudicatario, in caso di subfornitura non autorizzata (art. 1556 del Codice Civile) o cessioni anche parziali, che sono rigorosamente vietate sotto le sanzioni di cui all'articolo che segue, e del pari in caso di eccessiva onerosità, quando il costo delle prestazioni risulti superiore al 20% ai prezzi di mercato vigenti.
La risoluzione del contratto per colpa e dolo della ditta, comporta l'automatica cancellazione della stessa dall'Albo dei fornitori per anni cinque.
ART. 30 SANZIONI IN CASO DI PENALITA' O RISOLUZIONE
Nel caso di danni derivanti dalla richiesta del fornitore, l’Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, a titolo di penale, di tutto o parte del deposito cauzionale con l'obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché l’Azienda non deliberi la risoluzione "ipso jure" del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso.
L'Amministrazione può deliberare, sempreché la ditta fornitrice non avanzi diversa richiesta di rimborso da accettarsi in forma ufficiale da parte dell’Azienda, l'incameramento della cauzione anche per il rimborso delle spese da sostenersi ai sensi del precedente articolo ovvero della penale stabilita dall'articolo 29 permanendo l'obbligo del fornitore al reintegro o al rinnovo del deposito medesimo.
L’ Azienda ha la facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta salvo sempre il diritto dell'Azienda alla refusione dei maggiori danni di qualsiasi genere derivanti dalla cessazione in tronco della fornitura.
Il fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter sollevare proposte o eccezioni, salva la refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.
ART. 31 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
La fornitura si intende espletata per tutto l'arco della durata contrattuale alle condizioni ed ai prezzi , di cui agli atti di gara e all’offerta della ditta. I quantitativi previsti nel capitolato speciale sono puramente indicativi. L’Azienda riconoscerà unicamente i quantitativi richiesti per iscritto e regolarmente accettati. La ditta non potrà avanzare richieste o riserve per ulteriori riconoscimenti
La variazione della qualità e/o quantità dei beni, accettata dall'Azienda per iscritto, dovuta ad esigenze commerciali della ditta per modifica del prodotto, anche se di qualità superiore non può essere addotta a motivazione di richiesta di modifica del prezzo contrattuale.
Per contro, nell'eventualità di forniture di qualità di prodotto inferiore alle caratteristiche contrattuali, dovute a cause imputabili alla ditta ed accettate dall’Azienda per iscritto, i relativi prezzi dovranno essere decurtati sulla base delle quotazioni di mercato al momento della gara per prodotti similari.
Le parti stabiliscono sin da ora che il verificarsi delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1664 del C.C. non da adito alla ditta fornitrice a richiesta di maggiori compensi.
I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di ogni e qualunque onere, così come elencati al terzo comma dell'art. 19, anche per sopraggiunte onerosità, a peso netto ed in conformità alle disposizioni vigenti, con esclusione della sola imposta I.V.A. vigente.
E' nullo qualunque patto contrario.
ART. 32 ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Ai sensi del punto 1 dell'art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture sono soggetti a revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo Decreto Legislativo.
ART. 33 SUBAPPALTO DELLE FORNITURE
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, tutte le prestazioni nonché lavorazioni sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i servizi e le forniture la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) la ditta concorrente deve indicare nell’offerta i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
2) la Ditta aggiudicataria deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda Sanitaria Locale n° 7 almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
3) al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda Sanitaria Locale n° 7, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163) in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163;
4) non deve sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.
Resta inteso che l’Azienda appaltante ha tempo trenta giorni per rilasciare l’autorizzazione, onde verificare i presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termine di un ulteriore uguale lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che l’Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e l’autorizzazione si intende concessa.
Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nel citato art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.
A tal fine si precisa che è fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esse aggiudicatarie corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 34 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi se l'Azienda ne avrà dato esplicito consenso.
Analogamente occorre il consenso dell'Azienda in caso di cessione della ditta fornitrice.
ART. 35 COLLAUDI
Le forniture per le quali il capitolato speciale prevede forme di collaudo statico o funzionale (diversi dalle perizie merceologiche) si intendono accettate nei magazzini dell'Azienda con riserva.
Il collaudo dovrà essere espletato nei modi e nei tempi previsti dal capitolato speciale e dalla lettera di aggiudicazione dell’Azienda.
Il ritardo dell'espletamento del collaudo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei precedenti artt. 27 - 30.
All'accettazione dei beni nei magazzini dell'Azienda senza che intervengano notifiche di contestazione sulla qualità o quantità, la ditta ha diritto a pagamenti in acconto pari al 90% della fornitura medesima.
Il residuo 10% sarà liquidato a collaudo positivo avvenuto.
ART. 36 PAGAMENTO DELLE FORNITURE
La liquidazione delle fatture avverrà solo per la quantità di beni accettati e riscontrati nei magazzini dell'Azienda e non per la quantità riportata nella nota di accompagnamento della ditta.
Tutte le fatture, oltre che gli estremi della bolla di accompagnamento, devono riportare chiaramente gli estremi dell'ordine dell'Azienda (non il protocollo). Si rifiuteranno fatture senza il preciso riferimento all'ordine.
L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (ora Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).
Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura. Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest’ultimo.
Qualora venisse accertato l’ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.
Le fatture devono essere redatte in triplice copia.
Non sono ammesse al pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.
Il termine di pagamento di cui al terzo comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresa il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.
In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
ART. 37 NORME GENERALI DI RINVIO SULL'APPALTO
L'appalto è soggetto alla normativa richiamata nel presente capitolato e nei capitolati speciali.
In particolare si intendono espressamente valide tutte le norme, anche se non espressamente richiamate, in riferimento alle disposizioni contenute nelle leggi: X.X. 00 novembre 1923, N. 2440 - R.D. 23,05.1924 N. 827
- D.P.R. 16.07.1962 N. 1063 - R.D. 16.03.1919 N. 262 - L.R. 24.03.1997 N. 10 – D.Lgs. 12.04.2006 N. 163,
nonché le norme "Antimafia" se e per quanto operanti, ovvero tutte le successive modificazioni ed integrazioni alle leggi suddette e tutte quelle norme, comprese quelle del Codice Civile, nazionali e comunitarie che possono ritenersi applicabili nella fattispecie.
ART. 38 NORME DI RINVIO SULLE FORNITURE
Tutte le forniture dovranno essere evase in applicazione alle normative vigenti in ordine alle composizioni merceologiche, additivi, biodegradabilità, peso netto, composizioni chimiche o quanto altro regolato in materia al momento dell'appalto.
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di adeguare le forniture alle eventuali norme modificative od integrative che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.
Parimenti la ditta fornitrice ha l'obbligo di sostituire, con prodotto analogo, con le norme previste al precedente articolo 19 quei prodotti che, nel corso del contratto, dovessero essere dichiarati non commerciabili a norma di legge.
La fornitura deve intendersi evasa a piano magazzino Azienda senza alcun onere aggiuntivo se non il prezzo pattuito e relativa IVA vigente.
ART. 39 RICHIAMO NORME GENERALI SULL'AGGIUDICAZIONE
Si rammenta che è motivo di esclusione dalla gara, rendendo l'offerta nulla e quindi non pervenuta, qualunque errore nella sua formulazione, sia esso formale che sostanziale, come peraltro é nulla l'offerta pervenuta oltre i limiti fissati nella lettera d'invito ovvero la mancanza di uno dei documenti richiesti nonchè la mancata presentazione dei campioni o tabelle descrittive.
Rendono inoltre annullabile l'offerta, condizioni aggiuntive e peggiorative a quelle fissate nel presente capitolato, nel capitolato speciale, nella lettera di invito o nel bando di gara.
Eventuali condizioni anche a stampa apposte dalla ditta offerente sull'offerta, sulla documentazione a corredo o sui depliant o tabelle merceologiche, non rispondenti alle norme di gara, si intendono come non apposte e quindi nulle.
ART. 40 RICHIAMO SULLE MODALITA' DI GARA
L'aggiudicazione viene effettuata nei modi previsti dalla lettera di invito e/o nel capitolato speciale.
Le procedure aperte e ristrette in generale sono tenute in udienza pubblica alla data, ora e luogo indicati nella lettera di invito o nel bando di gara.
Xxxxxxx presenziare alla gara i titolari delle ditte partecipanti o i legali rappresentanti o procuratori muniti di procura notarile con poteri di rappresentanza.
ART. 41 NORME DI RINVIO SULLE NOTIFICHE
Si stabilisce, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le comunicazioni, penalità, o sanzioni previste nel capitolato saranno assunte con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda, escludendo qualunque formalità giudiziaria o particolare pronuncia del magistrato.
Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive, fatto salvo il gravame di cui all'art. 30.
ART. 42 FALLIMENTO DEL FORNITORE
Il fallimento del fornitore, anche se eseguito da concordato o previo concordato preventivo comporta la rescissione automatica del contratto senza che ciò sia pregiudizio all'applicazione delle penalità o sanzioni previste nei precedenti articoli per l'eventuale maggiore onerosità nella fornitura che l'Azienda dovesse sostenere.
ART. 43 SPESE CONTRATTUALI
Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali quali le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione del contratto presso l'Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, o al servizio, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure previste nel precedente art. 30 in caso di soccombenza della ditta.
L'I.V.A. vigente sarà invece rimborsata dall'Azienda se e in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla legge per il genere appaltato.
ART. 44 LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Agli effetti dell'esecuzione del contratto il fornitore elegge il domicilio legale, per tutta la durata dello stesso, in Carbonia, sede dell'Azienda. E' nullo ogni patto contrario.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta offerente, con la partecipazione alla gara, approva espressamente le condizioni e pattuizioni tutte previste nel presente capitolato, capitolato speciale e nella lettera di invito o bando di gara.
Capitolato Generale.doc 17/07/2006