ACCORDO SUL CONTRATTO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO PER IL PERSONALE NAVIGANTE
ACCORDO SUL CONTRATTO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO PER IL PERSONALE NAVIGANTE
L’anno 2021, addì 25 del mese di Febbraio 2021 in via telematica, si sono incontrate la Società Libertylines S.p.A e i rappresentanti dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori USCLAC UNCDIM sig. Xxxxxx Xxxx Responsabile Nazionale per le Relazioni Industriali e Com.te Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, Responsabile USCLAC UNCDIM per la Sicilia.
PREMESSA
In data 16 dicembre 2020 è stato rinnovato il CCNL per il personale marittimo impiegato sui mezzi HSC (Sez 4) e per il personale degli uffici e dei terminal delle società marittime (Sez. 15).
Il presente accordo integrativo aziendale intende quindi, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, andare a regolare l’applicazione in azienda di alcuni istituti nonché perseguire le finalità tipiche ovvero identificare aree di incentivazione alla produttività ed alla qualità del servizio valorizzando l’apporto dei lavoratori e avendo ben presente che le sfide che attendono l’azienda nel prossimo triennio sono di particolare rilevanza.
Il 2020 è stato per la Società un anno di estrema difficoltà sul fronte economico, finanziario e operativo. Il venir meno di circa un terzo dei proventi da vendita biglietti, l’aver dovuto rendere operativa la flotta in tempi rapidissimi dopo un lungo periodo di inattività del cantiere di manutenzione (con significativi impatti sullo stato della flotta stessa a fine stagione), il proseguimento inatteso dello stato di emergenza sino a questi mesi del 2021 con riflessi ancora incerti sulla vendita di biglietti nel corso dell’anno, sono considerazioni che portano ad una riflessione su come il fattore lavoro debba essere concentrato sulla produttività ed efficienza.
Il 2021 dovrà costituire un anno di rilancio del business, ma soprattutto sarà necessario che l’azienda ottimizzi le proprie risorse ed i processi al fine di poter mantenere il ruolo che ha agito negli ultimi due decenni di leader di mercato nei collegamenti marittimi veloci tra la Sicilia e le Isole minori, sviluppando ove possibile ogni nuova opportunità di business.
Le parti intendono perseguire efficienza organizzativa e produttiva che consenta una valorizzazione del fattore lavoro come asset per la sicurezza economica dei lavoratori e delle loro famiglie.
Vengono pertanto raggiunte le seguenti intese tra le parti:
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) Riferimenti contrattuali
Al personale interessato dal presente accordo si applica esclusivamente il CCNL “per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri” del Dicembre 2020 stipulato tra le Organizzazioni dei Lavoratori Confederali e CONFITARMA, che costituisce l’unico punto di riferimento per i trattamenti normativi ed economici del personale navigante della Società con la sola eccezione di quanto viene specificatamente normato nel presente accordo, in virtù delle possibilità dettate dal CCNL stesso, fatti salvi trattamenti individuali di miglior favore;
3) Ambito di applicazione e durata
Il presente accordo ha decorrenza dal 1^ gennaio 2021 ed ha validità triennale sino al 31 dicembre 2023. In caso di vigenza dell’attuale CCNL al momento della scadenza del presente accordo, questo accordo potrà intendersi tacitamente rinnovato per un ulteriore anno se, almeno tre mesi prima della prima scadenza o delle successive, non verrà disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte.
Quanto previsto dal presente accordo si applica, per i marittimi, al solo personale presente nelle liste della CRL e del Turno Particolare e del Turno Particolare di Riserva della Società alla data della firma dell’accordo stesso, se non diversamente specificato.
4) Imbarco del personale navigante
Il personale navigante dell’azienda può venire imbarcato e impiegato su qualunque mezzo, linea o servizio operato e gestito dalla Società, con il solo limite dei titoli e delle certificazioni di legge. Obiettivo comune delle parti, che l’azienda si impegna per quanto possibile a perseguire, è che tutto il personale possieda il maggior numero possibile di certificazioni e abilitazioni per favorire la rotazione sulle linee e la crescita professionale.
Periodo di imbarco CRL
La durata del periodo di imbarco sarà di 12 mesi per tutte le categorie in Continuità del Rapporto di Lavoro, al termine di detto periodo il personale sbarcherà per la fruizione di eventuali ferie e dei riposi compensativi maturati e non fruiti nel corso dell’impiego dell’anno, fermo restando che, vista la contemporaneità di accesso alla CRL di un gran numero di risorse, tali sbarchi saranno diluiti nel corso del periodo di scadenza.
Periodo di imbarco TP
Il personale iscritto al Turno Particolare della Società verrà imbarcato secondo quanto previsto dal CCNL ovvero per un massimo di 4 mesi prorogabili, da parte della società, di ulteriori 30 giorni. I periodi di imbarco nell’anno saranno determinati sulla base di fabbisogni e consistenze con l’obiettivo del massimo impiego possibile per i marittimi.
5) Periodo di turnazione e impiego
Con riguardo all’impiego del personale navigante le parti evidenziano che la turnistica del personale navigante sarà definita in funzione delle necessità aziendali, rispettando i criteri dell’art. 10 e dell’art 11 del CCNL, in tema di orari di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale.
In considerazione delle eterogenee esigenze operative dei servizi in convenzione, le parti convengono che le turnazioni saranno di massima a rapporto 2:1 o 1:1.
Per le linee operanti in basi remote, in cui è richiesto un impiego continuativo, i riposi saranno
fruiti al termine dell’impiego, secondo modalità da definirsi a inizio stagione.
Il personale imbarcato può essere richiamato dal riposo per esigenze di natura straordinaria ed eccezionale dell’azienda, privilegiando il personale volontario e disponibile, in relazione al ruolo di erogatore di servizi pubblici essenziali, sempre con i limiti di quanto previsto dall’art. 10 e dall’art. 11 del CCNL in materia di riposo minimo settimanale e giornaliero.
In tal caso per ciascun evento di richiamo dal riposo (per uno o più giorni) rispetto al servizio pubblicato, per motivazioni di ordine straordinario ed eccezionale, verrà corrisposta una
indennità una tantum di euro 50 per gli ufficiali e di euro 30 per le altre categorie. I riposi non fruiti in tali occasioni verranno fruiti appena possibile nel corso dell’imbarco.
Nei periodi di ferie il personale non sarà richiamato in servizio, se non per esigenze di natura eccezionale, straordinaria e imprevista.
Si conviene altresì che, per le linee con equipaggio singolo, nel giorno del cambio turno, ove il cambio venga effettuato nella stessa giornata, per ciascuna coppia di marittimi (sbarcante per riposo e imbarcante da riposo) l’onere del costo aziendale della giornata lavorativa sarà ripartito sui due marittimi, ovvero si darà luogo al riconoscimento a ciascuno di metà della retribuzione della normale giornata sulla linea (ONL, straordinario, indennità, ecc.). Il ticket verrà riconosciuto al solo al marittimo montante. Per la stessa giornata verrà smarcata mezza giornata di riposo.
6) Spese viaggio e missione
Identificazione Porto Naturale e impiego
Le parti concordano che viene definito un porto naturale ovvero la sede abituale di lavoro per ciascun marittimo in CRL sulla base della residenza indicata dal marittimo stesso alla Società alla data del presente accordo. Tale porto naturale è uno dei porti di origine/fine giornaliero dei servizi, cambio equipaggio o di sosta notturna delle linee operanti tutto l’anno ovvero, ad oggi: Trapani (porto naturale anche per i residenti nelle isole di Favignana e Levanzo), Marsala, Isola di Marettimo, Palermo, Isola di Ustica, Milazzo, Lipari, Isola di Salina, Messina.
Tale lista viene automaticamente aggiornata in funzione dei collegamenti operati dalla Società mantenendo sempre il principio che il porto naturale di ciascun marittimo è quello di origine/fine dei servizi annuali più vicino alla propria residenza.
Per il personale in Turno Particolare residente a Lampedusa, impiegato prevalentemente sulle linee estive Lampedusa-Linosa e Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa il porto naturale è quello di Lampedusa. Possono essere definiti come porti naturale alcune località intermedie di cambio equipaggio pur non essendo un punto di origine/fine dei servizi giornalieri.
L’azienda comunicherà la residenza per l’applicazione delle norme di CCNL e per quelle del
presente accordo:
a) al personale che, alla data del presente accordo non risulta iscritto alla CRL o al Turno Particolare della Società;
b) al personale in Turno Particolare di Riserva o Turno Generale al momento dell’imbarco.
Servizio presso il porto sede abituale di lavoro
Nulla è dovuto al marittimo che inizia e termina il servizio nel porto naturale ove questo sia a una distanza inferiore a 15 chilometri dalla propria residenza. Ove tale distanza sia invece superiore a 15 km verrà riconosciuto un rimborso spese forfettario giornaliero pari a 15 euro (con nessun riflesso sugli altri istituti retributivi).
Il personale residente sulle isole collegate dalla Società potrà usufruire di passaggio di servizio per raggiungere il porto di inizio turno o per successivi trasferimenti. Ove al termine del servizio o alla ripresa del turno non sia in condizione di rientrare nell’isola di residenza, verrà riconosciuta una indennità missione per un pasto e, se non fornito dall’azienda, per l’alloggio.
Servizio presso porto diverso dal porto naturale
Ai marittimi che iniziano e terminano il proprio servizio giornaliero in un porto differente dal proprio porto naturale, ma che comunque possono raggiungerlo quotidianamente con i normali mezzi di trasporto, viene erogato un rimborso spese giornaliero forfettario di 15 euro (con nessun riflesso sugli altri istituti retributivi) a meno che non venga messo a disposizione dell’equipaggio un mezzo da parte della Società.
Le parti riconoscono che l’indennità di missione di cui all’art. 32 del CCNL si applica:
a) Ai marittimi che iniziano e terminano la propria attività in un porto di imbarco differente dal proprio porto naturale e che non possono raggiungere con i normali mezzi di trasporto (o con mezzi eventualmente messi a disposizione dalla Società), al termine dell’orario lavorativo, il proprio porto naturale;
b) A coloro che iniziano e terminano il proprio servizio giornaliero su un’isola minore (es. Marettimo, Salina, Lipari, Ustica) e non sono residenti su quell’isola.
Ove il marittimo in missione debba prendere servizio in orari che permettono di raggiungere, dal proprio porto naturale, il porto di inizio servizio senza precludere il riposo notturno egli ha diritto, nella giornata stessa, alla indennità di missione per la sola quota parte del vitto, ove lo spostamento avvenga in orari di colazione, pranzo o cena.
Gli stessi criteri si applicheranno al termine della missione.
Fermo restando l’importo della intera indennità di missione, le parti concordano l’inversione delle percentuali previste da CCNL (60% per il solo vitto e 40% per il solo alloggio) con riproporzione degli importi per colazione (euro 4) e pasti (euro 11,50 ciascuno).
Le spese di viaggio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, saranno riconosciute unicamente per l’imbarco e lo sbarco ad inizio e fine del contratto di arruolamento nonché nei casi di trasbordo e pertanto, in considerazione delle elevate frequenze con cui gli equipaggi effettuano la turnazione nel corso del contratto di arruolamento, non saranno riconosciute le spese di viaggio per ogni rientro a casa e per ogni successivo ritorno a bordo per la turnistica.
Unica eccezione a quanto sopra è lo spostamento per missione da porti della Sicilia Orientale a porti della Sicilia Occidentale e viceversa per i quali viene definito un rimborso forfettario di 40 euro per tratta ove per il trasferimento non venga messo a disposizione dell’equipaggio un mezzo da parte della Società.
Ad eccezione di quanto previsto nel CCNL, nelle giornate non lavorate non viene riconosciuta alcuna indennità di missione.
7) Periodo per la consumazione dei pasti
Gli orari per la eventuale consumazione del pasto sono: un’ora intera fra le 12 e le 14 per il pranzo e un’ora intera tra le 18 e le 20 per la cena.
Per il personale che opera su turno unico giornaliero e che termina il proprio servizio oltre le ore 20,30, ove non venga fruita alcuna ora di sosta per il vitto, viene riconosciuta la indennità di missione per il pasto serale, oltre al ticket giornaliero per il pranzo.
8) Trattamento personale operante in attività manutentive/squadre/visite ispettive non in navigazione.
Al personale marittimo imbarcato dedicato ad attività cui al titolo, e che segue turnistica di impiego a sé, sarà riconosciuta, in aggiunta alla indennità di navigazione di cui ai punti seguenti, una “Indennità di navigazione tecnica” per ciascuna giornata lavorativa svolta, come segue:
Qualifica | Indennità di Navigazione Tecnica (€/giorno) |
Comandante | 30,0 |
Dir. Macchina | 28,0 |
Ufficiale | 21,0 |
Motorista | 18,0 |
Marinaio | 16,0 |
Mozzo | 14,0 |
Tale compenso sarà dimezzato ove l’intervento manutentivo si svolgesse di sabato con
prestazione lavorativa di metà giornata.
9) Indennità di navigazione aziendale
Viene istituita una indennità di navigazione aziendale al fine di compensare il maggiore “disagio”, elemento che è alla base dell’istituto contrattuale costituito in sede nazionale. Pertanto, in aggiunta di quanto previsto dal CCNL, ed in linea con le previsioni contrattuali in tema di contrattazione di secondo livello, al personale marittimo della Società, verrà applicato un trattamento economico integrativo a compensazione dai seguenti elementi di produttività e qualità:
1. Elevata numerosità media delle manovre di ormeggio e disormeggio effettuate
giornalmente nell’arco di servizio.
2. Dal particolare impegno per eseguirle date le caratteristiche particolari della portualità delle isole scalate.
3. Dalla flessibilità richiesta dagli orari di servizio e dalle giornate di impiego determinati dalle esigenze di pubblica utilità.
4. Dal ricorrente impegno a svolgere prestazioni di manutenzione ordinaria connesse alla speciale tipologia del mezzo nautico.
5. Da una distribuzione uniforme sull’operativo di turni di lavoro con impiego durante tutto
l’arco orario giornaliero.
I punti sopra evidenziati sono utili ai fini del trattamento di defiscalizzazione [sia per il punto 8) che per il punto 9)].
Si conviene pertanto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a bordo del personale in Continuità di Rapporto di Lavoro e del personale iscritto al Turno Particolare componente l’equipaggio (esclusa la comandata e il sovrannumero), verranno riconosciuti gli importi indicati nella tabella seguente:
Qualifica | Indennità di Navigazione giornaliera in Euro | ||
A Linee con doppio equipaggio, disponibile e linee estive senza turnistica | B Linee con equipaggio singolo con impiego giornaliero < 10 ore e attività manutentive | C Linee con equipaggio singolo con impiego uguale o > 10 ore | |
Comandante | 45,0 | 52,0 | 62 |
Dir. Macchina | 45,0 | 52,0 | 62 |
Ufficiale | 31,0 | 37,0 | 45 |
Motorista | 28,5 | 34,0 | 41 |
Marinaio | 27,0 | 31,5 | 38 |
Mozzo | 22,5 | 27,0 | 33 |
10) Attività formative, tirocini, familiarizzazioni per i marittimi in CRL
Per quanto riguarda i tirocini finalizzati all’ottenimento ed al rinnovo di certificazioni HSC, nonché le giornate, ad esclusivo giudizio aziendale, necessarie alla familiarizzazione con un mezzo in vista della ripresa dell’attività di linea con quello specifico mezzo, il trattamento economico sarà quello di una normale giornata di lavoro (8 ore). Il marittimo avrà diritto a eventuali trattamenti in caso di impiego fuori sede come precedentemente descritti.
I costi legati alla partecipazione a corsi/esami necessari al rinnovo/mantenimento di titoli propri della professione del marittimo, indipendentemente dall’armatore, quali, a titolo esemplificativo: Mams, Security, Haccp, Gestione PMR, Antincendio, Antincendio avanzato, GMDSS-ROC, Medical Care, SSO, saranno a carico dell’azienda; eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del marittimo. Per le giornate di partecipazione a tali attività saranno scalate giornate di riposo compensativo.
Tuttavia, per i corsi svolti fuori dalle abituali sedi di lavoro, il personale riceverà per ciascuna giornata di corso il trattamento di missione.
11) Premio di produzione
Le parti concordano che verrà definito un meccanismo incentivante, valido per il periodo di validità del presente accordo, basato su parametri di efficienza, qualità e performances aziendali.
Il valore annuale massimo del premio viene così definito:
Qualifica | Premio annuale di produzione (€ lordi/anno) |
Comandante | 1.500 |
Dir. Macchina | 1.500 |
Ufficiale | 1.200 |
Motorista | 1.000 |
Marinaio | 800 |
Mozzo | 600 |
L’azienda definirà le aree di risultato e gli obiettivi attesi in funzione degli obiettivi operativi e qualitativi aziendali.
Le parti si incontreranno per definire entro il mese di marzo i dettagli del sistema incentivante di quanto previsto sul walfare aziendale.
Nel corso del 2021, in via eccezionale ed al fine di favorire un clima di reciproca fiducia sui temi della produttività e qualità del servizio, un importo pari al 50% del premio di produzione annuale verrà erogato dalla Società in 6 tranches mensili a partire dalle retribuzioni di marzo.
12) Passaggi a Turno Particolare
A partire dal prossimo imbarco, i 6 Operai Motoristi attualmente inseriti nel Turno Particolare di Riserva saranno inseriti nel Turno Particolare della Società. Verrà valutata, in base a consistenza e fabbisogno, la possibilità di inserire ulteriori marittimi del Turno Generale nel Turno Particolare di Riserva e successivamente nel Turno Particolare.
13) Corresponsione delle competenze
Le competenze del mese verranno interamente corrisposte normalmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione.
14) Resta in vigore l’accordo del 14 maggio 2019 in tema di sosta notturna alle isole.
DICHIARAZIONI FINALI DELLE PARTI STIPULANTI
Le parti dichiarano espressamente che con il presente accordo hanno inteso superare, annullandola, ogni pattuizione aziendale ed interaziendale precedentemente applicata, ad eccezione di quelle specificamente richiamate, per cui il presente accordo è sostitutivo di tutti gli accordi preesistenti applicati sino alla data del 31 dicembre 2020 che pertanto perdono di efficacia con la stessa decorrenza.
Le parti concordano che, al momento in cui ci sarà visibilità sull’assetto dei servizi regionali per i prossimi anni, esse si riuniranno per valutare ogni possibile conseguenza su assetti, consistenze, turnistica e istituti conseguenti.
LIBERTY LINES S.P.A