Contract
Procedura aperta per l'affidamento di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo laboratorio di patologia clinica dell ASL 3 Genovese, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi dell art. 53 comma 2 lettera c. del D.lg. 163/2006
CODICE CUP: - CODICE CIG:
CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. I/1- Oggetto del Contratto d'Appalto
1. L appalto, ai sensi dell art. 53, comma 2 lettera c) D. Lgs. 163/06 s.m.i (Codice dei Contratti pubblici o Codice) ha per oggetto La progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l esecuzione dei lavori edili ed impiantistici del nuovo Laboratorio di patologia clinica presso l ex Ospedale Celesia dell ASL 3 Genovese a Genova Rivarolo.
2. L'area destinata alla realizzazione dei lavori in Appalto, è nelle disponibilità dell'Amministrazione appaltante. La destinazione d'uso dell'area è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
3. Lo svolgimento della gara è effettuato in conformità a quanto previsto nel Bando di Gara e relativi allegati, negli elaborati del Progetto Preliminare, ed in particolare nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale, che contiene l'indicazione specifica delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti inderogabili ai fini del Contratto.
4. Nel Contratto si applica quanto previsto dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163.
5. In fase di approvazione del progetto definitivo, l Amministrazione potrà richiedere qualsiasi integrazione e/o modifica dei contenuti da inserire nel progetto esecutivo.
6. L Amministrazione sottoporrà il progetto esecutivo presentato dal concorrente aggiudicatario a verifica da parte di soggetti individuati dall Amministrazione stessa ai sensi di legge.
Art. I/2 - Corrispettivo del Contratto
1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è definito come segue:
- Lavori a corpo . 1.920.544,52
- oneri specifici per la sicurezza - stima preliminare 12.656,97
- Allestimento arredi ed attrezzature 135.000,00
- Corrispettivo per la progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale 196.314,56
Fanno parte dell'Appalto tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste, necessari per dare l opera in oggetto perfettamente compiuta, conforme a quanto previsto nel progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore ed approvato dall'Amministrazione appaltante, secondo le condizioni stabilite e le prescrizioni tutte contenute nel Contratto e nel presente Capitolato d'Appalto.
2. L importo contrattuale sarà corrispondente all importo dei lavori sopradetti, dedotto il ribasso offerto dall Appaltatore in sede di gara, sommato agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e sommato anche il corrispettivo per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza progettuale, soggetti anch essi al ribasso di gara offerto dall appaltatore.
Art. I/3 - Scelta del contraente
1. Ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del citato D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, l'individuazione dei soggetti che possono presentare offerta per il presente Appalto avviene con procedura aperta e con i
criteri e le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara. Nel caso di contraente costituito come raggruppamento temporaneo (ovvero come consorzio ordinario) d'imprese, per Appaltatore affidatario s'intende il soggetto mandatario.
2. Nel caso sia presentata una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta idonea e conveniente in relazione all'oggetto dell'Appalto, si procederà comunque validamente all'aggiudicazione della gara.
3. La selezione della migliore offerta, con conseguente scelta del contraente e aggiudicazione dell'appalto, avviene utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le diverse componenti dell'offerta come previsto dagli Artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006.
4. La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. In caso di offerte tecnico-economiche aventi pari punteggio, si procederà all aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio; tale sorteggio verrà effettuato nella stessa seduta in cui si procederà all attribuzione del punteggio complessivo finale.
5. Qualora l ASL 3 Genovese a seguito di sopravvenute esigenze di interesse pubblico non potesse aggiudicare l'appalto in oggetto, non rimborserà le spese sostenute per la presentazione dell'offerta, comprese le spese progettuali, assicurative, ecc.
Art. I/4 Contenuti dell offerta tecnica
1. Nella busta B) Offerta tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione a tutela del principio di segretezza delle offerte (cfr. sent. Cons. Stato n.2734/11.5.2012, 3841/15.7.2013), la progettazione definitiva, secondo quanto stabilito dagli articoli 93 del Codice dei Contratti e 24-32 del Regolamento, composta di :
relazione generale;
relazioni tecniche e relazioni specialistiche; rilievi planoaltimetrici;
elaborati grafici;
calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
tranne il computo metrico estimativo, l elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi e il quadro economico con l indicazione dei costi della sicurezza, i quali dovranno invece essere inseriti nella busta dell offerta economica.
0.Xx tutti gli elaborati contenuti nella busta B - Offerta tecnica non dovrà essere alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno inseriti esclusivamente dentro la busta C- offerta economica .
0.Xx documentazione relativa all offerta tecnica potrà essere redatta su carta semplice e dovrà contenere tutte le informazioni per permettere la piena valutazione delle attività offerte e degli interventi previsti.
4.Tutti i documenti componenti l offerta tecnica dovranno essere forniti in formato cartaceo e anche su supporto CD - DVD .
5.Le informazioni contenute nei documenti della progettazione preliminare sono da ritenersi a titolo puramente indicativo. Le imprese sono tenute a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterranno opportune, per produrre la migliore offerta, al fine di soddisfare pienamente i lavori richiesti in gara, della quale assumono piena responsabilità.
6.Tutti gli elaborati costituenti l offerta tecnica ed economica devono essere siglati in ogni pagina e, in calce, timbrati e firmati in modo leggibile da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l impresa.
7. La documentazione che compone l offerta tecnica, oltre al progetto definitivo nelle sole componenti sopra specificate, si completa con le seguenti addizioni :
punto 1) Relazioni architettoniche, tecnologiche e tecniche illustrative (la composizione di ciascuna relazione è indicata nei criteri motivazionali dei vari sub criteri all art.I/6), inerenti:
a) le soluzioni architettoniche, tecniche e/o tecnologiche di cui ai sub criteri T1, T2, T3, T4 che, senza aumenti di costo e dei tempi di realizzazione dell opera, esponga ciò che l operatore economico intende proporre per il miglioramento dell opera. Le soluzioni proposte saranno vincolanti per il solo proponente.
b) l organizzazione dei mezzi e delle figure professionali che l operatore economico intende adottare per ottemperare ai contenuti previsti dal Capitolato Speciale di Appalto per le singole attività oggetto di appalto (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), di cui al sub criterio T5.
Punto 2) Documentazione inerente merito tecnico: interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e tecnologico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto d appalto per un massimo di tre interventi ed eseguiti negli ultimi 10 anni.
Insieme alla presentazione dell offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma della sola
visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia; in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione.
Per la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non sono ammessi allegati.
Art. I/5 Contenuti dell offerta economica.
7. Nella busta C Offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
dichiarazione (con apposizione del bollo di . 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente ex art. 53 comma 2 Codice dei Contratti :
- l indicazione del prezzo globale e del relativo ribasso percentuale per i lavori, inferiore al prezzo a base di gara (al netto di IVA e oneri di sicurezza), espresso in cifre e in lettere;
- l indicazione del prezzo e del relativo ribasso percentuale unico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inferiore al prezzo a base di gara (al netto di IVA), espresso in cifre e in lettere;
- l indicazione dell importo totale offerto (importo totale offerto per i lavori, al netto di IVA e oneri di sicurezza) espresso in cifre e in lettere e del relativo ribasso percentuale unico espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra l importo in cifre e quello in lettere, prevale l importo in lettere.
computo metrico estimativo
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi quadro economico
Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto sulla base del Prezzario regionale vigente. Dovrà inoltre essere riportata la specificazione delle quantità e del prezzo unitario, mentre non si dovrà indicare il risultante importo attribuibile a ciascuna voce in quanto l appalto è a corpo, quindi con offerta unica e invariabile.
L offerta economica va sottoscritta dal concorrente, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. E nulla l offerta priva di sottoscrizione.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
Nel caso in cui l offerente integri o riduca la quantità delle lavorazioni e delle forniture, relativamente alla parte a corpo, pena l esclusione, deve allegare all offerta una dichiarazione di presa d atto che, ai sensi dell art. 119 comma 5 del DPR n. 207/2010, l indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull importo complessivo dell opera che resta fisso e invariabile.
Per la determinazione del corrispettivo relativo alla esecuzione dei lavori, i lavori sono definiti "a corpo". Nelle prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato in base alle quantità o qualità delle prestazioni.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.
Ai fini del calcolo dell anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.
E consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 comma 6 del Codice dei contratti).
Art. I / 6 Valutazione dei requisiti dell offerta tecnica ed economica.
L appalto sarà aggiudicato con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti criteri, con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun criterio:
OFFERTA TECNICA: max 70 punti
CRITERIO 1) Soluzioni tecniche, tecnologiche e metodologiche (con riferimento alla documentazione, indicata al punto 1) dell art.I/4, dell offerta tecnica):
da 0 a 65; CRITERIO 2) Merito tecnico (con riferimento alla documentazione, indicata al punto 2) dell art.I/4, dell offerta tecnica): da 0 a 5 ;
OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti
3) RIBASSO PERCENTUALE UNICO RISPETTO ALL IMPORTO A BASE D APPALTO:
da 0 a 30
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 100
Il criterio di cui al punto 1) che precede è scomposto nei seguenti sub-criteri:
Parte architettonica (involucro edilizio) fino a 8
Parte impiantistica
impiantistiche che garantiscano il contenimento del consumo energetico: da 0 a 15 punti.
T.2
Soluzioni tecniche e/o tecnologiche architettoniche ed
Grado di invasività della soluzione prescelta
fino a 8 Livello di miglioramento
antisismico della soluzione proposta fino a 9
T.1 Adeguamento/miglioramento alla normativa antisismica: da 0 a 17 punti.
Soluzioni tecniche e/o tecnologiche per l adeguamento strutturale anche in relazione a materiali e tecnologie avanzate.
fino a 7 |
Miglioramento Soluzioni architettoniche e/o tecnologiche del sistema architett./distributivo T.3 impiantistico e valorizzazione degli spazi interni dei laboratori e fino a 11 degli spazi connessi da: 0 a 17 punti. Miglioramento impiantistico fino a 6 |
Soluzione tecniche e/o tecnologiche che garantiscano e T.4 favoriscano gli interventi manutentivi agevoli, economici e controllabili nel tempo: da 0 a 6 punti |
Organizzazione dei mezzi e delle figure professionali che Gruppo di l operatore economico intende adottare per ottemperare ai progettazione fino a 5 T.5 contenuti previsti dal Capitolato Speciale d appalto per le singole Personale e mezzi attività oggetto di appalto (progettazione definitiva/esecutiva ed d impresa utilizzati esecuzione dei lavori): da 0 a 10 punti fino a 5 |
DEFINIZIONE DEI CRITERI MOTIVAZIONALI.
T1) Soluzioni tecniche e/o tecnologiche per l adeguamento strutturale anche in relazione a materiali e tecnologie avanzate. Adeguamento/miglioramento alla normativa antismica.
Le soluzioni tecniche e/o tecnologiche proposte saranno valutate secondo il grado di invasività della soluzione prescelta e secondo l aumento prestazionale strutturale apportato.
Tale aumento prestazionale dovrà essere supportato dalla relazione che illustri gli interventi di miglioramento finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni sismiche considerate, descrivendo le soluzioni migliorative stesse. Dovranno essere illustrate le scelte definitive che si intendono mettere in atto nel progetto esecutivo finalizzate a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione, con particolare riguardo ai seguenti elementi: solai esistenti, murature esistenti ed eventuali nuove strutture.
Per la valutazione di tale sub criterio, sarà prodotta una relazione tecnica composta da un numero massimo di 10 facciate di 25 righe ciascuna (solo lato fronte), formato A4. Se formato A3, massimo 5 facciate di 25 righe ciascuna (solo fronte).
Le soluzioni proposte non devono comportare costi aggiuntivi di esecuzione rispetto a quelli previsti a base di gara.
T2) Soluzioni tecniche e/o tecnologiche architettoniche ed impiantistiche che garantiscano il contenimento del consumo energetico.
Le soluzioni tecniche e/o tecnologiche proposte saranno valutate secondo i vari aumenti prestazionali finalizzati al risparmio o contenimento energetico.
Per la valutazione di tale sub criterio sarà prodotta una relazione tecnica composta da un numero massimo di 10 facciate di 25 righe ciascuna (solo lato fronte), formato A4. Se formato A3, massimo 5 facciate di 25 righe ciascuna (solo fronte).
Le soluzioni proposte non devono comportare costi aggiuntivi di esecuzione rispetto a quelli previsti a base di gara.
T3) Soluzioni architettoniche e/o tecnologiche del sistema impiantistico e valorizzazione degli spazi interni dei laboratori e degli spazi connessi.
Per la valutazione di tale sub criterio, occorre produrre una o più soluzioni distributive interne e di arredo in modo tale che sia garantito un sufficiente grado di arredabilità tenuto conto dei vincoli edilizi ed impiantistici; per arredabilità si intende l attitudine dello spazio a consentire il posizionamento degli elementi di arredo e/o delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni per cui lo spazio stesso è destinato.
La nuova distribuzione architettonica proposta deve riguardare esclusivamente la diversa distribuzione degli ambienti all interno dell area oggetto di intervento che dovrà mantenere la superficie prevista; inoltre dovrà garantire le dotazioni igieniche e gli standard qualitativi e quantitativi previsti dai regolamenti locali e dalla normativa regionale e nazionale di settore.
Per il miglioramento impiantistico saranno valutate proposte che ottimizzano la fruibilità degli spazi da parte degli operatori e che garantiranno al meglio la funzionalità/continuità del servizio.
Per la valutazione di tale sub criterio sarà prodotta una relazione tecnica-grafica composta da un numero massimo di 10 facciate di 25 righe ciascuna (solo lato fronte), formato A4. Se formato A3, massimo 5 facciate di 25 righe ciascuna (solo fronte).
Le soluzioni proposte non devono comportare costi aggiuntivi di esecuzione rispetto a quelli previsti a base di gara.
T4) Soluzione tecniche e/o tecnologiche che garantiscano e favoriscano gli interventi manutentivi agevoli, economici e controllabili nel tempo .
Le soluzioni tecniche e/o tecnologiche dovranno garantire la massima ispezionabilità e flessibilità impiantistica, ricercando soluzioni che prevedano la possibilità di realizzare intercapedini sia orizzontali che verticali accessibili; mentre la manutenzione, tenendo conto delle scelte dei materiali, delle tecniche e soluzioni costruttive, dovrà essere orientata alla esecuzione di operazioni manutentive agevoli, economiche e controllabili nel tempo.
Tali soluzioni dovranno essere supportate da una adeguata relazione tecnologica con schede manutentive che tengano conto delle soluzioni tecnologiche proposte per ottenere le prestazioni proposte.
Per la valutazione di tale sub criterio sarà prodotta una relazione tecnologica composta da un numero massimo di 8 facciate di 25 righe ciascuna (solo lato fronte), formato A4. Se formato A3, massimo 4 facciate di 25 righe ciascuna (solo fronte).
Le soluzioni proposte non devono comportare costi aggiuntivi di esecuzione rispetto a quelli previsti a base di gara.
T5) Organizzazione dei mezzi e delle figure professionali che l operatore economico intende adottare per ottemperare ai contenuti previsti dal Capitolato Speciale d appalto per le singole attività oggetto di appalto (progettazione definitiva/ esecutiva ed esecuzione dei lavori) .
L operatore deve produrre una adeguata e dettagliata relazione tecnologica inerente l organizzazione dei mezzi e di personale che intende adottare per le singole attività riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva e l esecuzione dei lavori e sarà valutata secondo i seguenti parametri:
numero di mezzi e di personale impiegato;
qualificazione del personale impiegato data dall esperienza acquisita e dai corsi di formazione frequentati;
tipologia, qualità e omologazione dei mezzi impiegati.
Per la valutazione di tale sub criterio sarà prodotta una relazione composta da un numero massimo di 6 facciate di 25 righe ciascuna (solo lato fronte), formato A4. Se formato A3, massimo 3 facciate di 25 righe ciascuna (solo fronte).
Le soluzioni proposte non devono comportare costi aggiuntivi di esecuzione rispetto a quelli previsti a base di gara.
L attribuzione dei punteggi sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all allegato G del D.P.R. 207/2010, secondo la seguente formula:
C (a) = n { Wi * V(a)i }
Dove:
C (a) = indice di valutazione dell offerta (a) N = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
n = sommatoria
I coefficienti V(a)i per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell offerta tecnica/qualitativa di cui al CRITERIO 1, sono determinati secondo le linee guida indicate nell Allegato G al DPR 207/2010.
In particolare la valutazione dei Commissari di gara sarà tramite confronto a coppie intendendo con ciò quanto indicato nell Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a2: la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie , seguendo le linee guida sotto riportate una volta terminati i confronti a coppie si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tale somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Con la formula Coeff(i) = Somma(i) / Somma(massima).
In presenza di un numero di offerte inferiori a tre non verrà applicato il confronto a coppie ; il punteggio verrà assegnato secondo quanto indicato nell Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a4: la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari ..una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Con la formula Coeff(i) = Media(i) / Media(massima).
CRITERIO 2 MERITO TECNICO.
Per tale criterio, l operatore deve presentare documentazione relativa agli interventi affini a quelli oggetto d appalto, fino ad un numero massimo di tre, eseguiti negli ultimi 10 anni. Dalla documentazione presentata dovrà risultare il lavoro prestato, la tipologia degli immobili su cui sono stati effettuati gli interventi, l importo complessivo degli interventi descritti, i dati del collaudo, della committenza e del periodo di esecuzione.
Per la valutazione di tale criterio sarà prodotta una relazione composta da un numero massimo di 6 facciate, formato A4.
Gli interventi saranno valutati secondo la seguente griglia, a seconda del numero degli interventi e dell importo dei lavori eseguiti:
Importo interventi.
un solo intervento di importo lavori maggiore del 20% dell importo a base d asta 5 punti; un solo intervento di importo lavori maggiore dell importo a base d asta ma inferiore al 20% dell importo a base d asta 4 punti
un solo intervento di importo lavori uguale all importo a base d asta 3 punti;
due interventi la cui somma dell importo lavori è uguale o maggiore all importo a base d asta 2 punti;
tre interventi la cui somma dell importo lavori è uguale o maggiore all importo a base d asta
1 punto.
OFFERTA ECONOMICA RIBASSO PERCENTUALE UNICO RISPETTO ALL IMPORTO A BASE D APPALTO
Per quanto riguarda l elemento di valutazione di natura quantitativa relativo all offerta economica, la commissione giudicatrice impiegherà il metodo riportato nell allegato G del D.P.R. 207/2010 attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante e coefficiente pari a zero attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
L aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.
Art. I/8 - Individuazione e qualificazione delle opere in Appalto
1. Le dimensioni, le caratteristiche e le prestazioni delle opere che formano oggetto dell'Appalto, risultano individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare, predisposto e approvato dall'Amministrazione appaltante, parte integrante della documentazione tecnica costituente il bando di gara.
2. Il Progetto Preliminare allegato al bando è, sotto ogni profilo, il riferimento obbligato - salvi i gradi di libertà propositiva in esso precisati - per lo sviluppo e la compilazione in ogni sua parte del Progetto Definitivo, che il Concorrente deve presentare in sede di partecipazione alla Gara.
3. Gli elaborati tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare di cui al precedente comma 1 sono i seguenti:
DOCUMENTI ELABORATI TECNICI
1. Relazione tecnica illustrativa
2. Accertamenti e indagini preliminari: 1) relazione geologica - 2) indagine statica, indagine sperimentale su materiali e strutture
3. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
4. Calcolo sommario di spesa
5. Quadro economico e determinazione dei corrispettivi
6. Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale
7. Schema di contratto con allegato DUVRI preliminare
ELABORATI GRAFICI
1. planimetria generale ex P.O. Celesia 01
2. superficie lorda area d intervento 02
3. stato attuale 03
4. demolizioni / costruzioni 04
5. stato di progetto 05
6. suddivisione dei locali per aree funzionali 06
7. superfici locali - destinazioni d uso 07
8. arredi - peso strumenti di laboratorio - 08
4. Ai fini della qualificazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, e dei relativi importi presunti dei lavori, nonché della loro ipotizzata incidenza sul totale dei lavori, le opere stesse risultano cosi ripartite:
STIMA DEI COSTI PER CATEGORIA DI LAVORO PROGETTO PRELIMINARE | ||
LAVORAZIONI | CATEGORIE | IMPORTO IN EURO |
oneri della sicurezza specifici | OG1 | 12 656,97 |
opere di demolizione | OG1 | 50 503,63 |
realizzazione pavimentazioni | OG1 | 125 895,70 |
realizzazione murature e rivestimenti | OG1 | 63 488,90 |
controsoffitti in quadrotti 60 x 60 | OG1 | 86 764,50 |
compartimentazione REI pareti e controsoffitti REI | OG1 | 40 281,83 |
coloriture | OG1 | 79 857,00 |
opere varie | OG1 | 6 000,00 |
fpo di porte REI | OG1 | 14 670,60 |
fpo serramenti esterni | OG1 | 199 048,40 |
fpo serramenti interne | OG1 | 100 199,86 |
CATEGORIA PREVALENTE class. III subapp. 30% | Tot. parz. OG1 | 779 367,39 |
Opere strutturali | OS21 | 491 625,00 |
CATEGORIA SCORPORABILE Cl. II subapp. 30% | Tot. parz. OS21 | 491 625,00 |
Impianti elettrici e speciali | OS30 | 316 908,75 |
Impianto climatizzazione ambienti | OS28 | 253 693,79 |
Impianto idrico sanitario e smaltimento reflui | OS3 | 91 606,56 |
Per classifiche e subappaltabilità delle Cat. OS30, OS28 e OS3 si fa rinvio al PROSPETTO di cui al periodo seguente | ||
Allestimento arredi ed attrezzature | 135 000,00 | |
Totale importo | 2.068 201,49 |
Le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale ( serie Uni En Iso 9000), ad esclusione delle classifiche I e II, in base agli artt. 63 comma 1 e 92 comma 8 Regolamento.
STIMA DEI COSTI PER CATEGORIE DI PROGETTAZIONI PROGETTO PRELIMINARE
Elaborato contenente la determinazione dei Corrispettivi a base d asta
CATEGORIE D OPERA | ID. OPERE | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie( ) <<V>> | |
Codice | Descrizione | |||
EDILIZIA | E.10 | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria | 1.20 | 778.600,40 |
STRUTTURE | S.06 | Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari-Verifiche strutturali relative-Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine | 1.15 | 491.625,00 |
IMPIANTI | IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1.15 | 316.908,80 |
IMPIANTI | IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | 0.85 | 254.460,80 |
IMPIANTI | IA.01 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto- Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0.75 | 91.606,56 |
EDILIZIA | E.18 | Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici aperti al pubblico | 0.95 | 135.000,00 |
Si applica l art.53 comma 3 D.Lgs. 163/06 s.m.i
L operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, le società di professionisti e le società di ingegneria e gli studi associati, di cui all art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno indicare, pena l esclusione, ai sensi dell art. 90 comma 7 del Codice dei contratti, il professionista incaricato dell integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ed altresì chi personalmente svolgerà la progettazione esecutiva;
I consorzi stabili di progettazione di cui all art. 90 comma 1 lettera h) del Codice dei contratti associati o indicati dal costruttore dovranno presentare, pena l esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l indicazione del soggetto per il quale concorre. Il soggetto indicato dovrà dichiarare, pena l esclusione, chi svolgerà la progettazione esecutiva e il professionista incaricato dell integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
L operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero professionista singolo o associato, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di progettazione di cui all art.
90 comma 1 lettera h) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare ai fini della documentazione del servizio di progettazione:
1) pena l esclusione, in considerazione della complessità dell intervento, dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un fatturato globale di almeno . 390.000,00 pari a 2 volte l importo a base d asta per servizi di cui all art. 252 del D.P.R. 207/2010 espletati nel miglior quinquennio del decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;
In caso di RTI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di progettazione per cui l operatore economico si qualifica, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. In caso di RTI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all importo dell attività che ha dichiarato di svolgere.
2) pena l esclusione, dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto per enti pubblici o soggetti privati, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione di cui all art. 252 del D.P.R. 207/2010, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie . Tale dichiarazione a mezzo Allegato O deve contenere altresì l indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.
In caso di RTI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di progettazione per cui l operatore economico si qualifica, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. In caso di RTI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all importo dell attività che l operatore economico ha dichiarato di svolgere.
3) Xxxx l esclusione, dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto per enti pubblici o soggetti privati, negli ultimi dieci anni, due servizi di progettazione di cui all art. 252 del D.P.R. 207/2010 riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell affidamento. Tale dichiarazione a mezzo Allegato O deve contenere altresì l indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.
In caso di RTI orizzontale, il requisito non è frazionabile. In caso di RTI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all attività che l operatore economico ha dichiarato di svolgere.
4) pena l esclusione, dichiarazione dalla quale risulti di aver utilizzato nel miglior triennio del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soggetti indicati all art. 263, comma 1 lett. d) del D.P.R.
n. 207/2010) pari a n. 6 unità per soggetti organizzati in forma societaria (STP e società di ingegneria), mentre il requisito è da intendere quale possesso di tre unità minime stimate, per avere un organico idoneo a espletare l incarico, per liberi professionisti (singoli o associati), i quali a tal fine potranno costituirsi in RTP.
Considerati l importo e la delicatezza della progettazione, si dispone che in caso di RTP ex art 261 comma 7 Regolamento la mandataria possieda i requisiti finanziari e tecnici di cui all art.263 comma 1 lett. a), b) d) in misura minima pari al sessanta per cento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
5. Per la realizzazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, il tempo massimo d'esecuzione dei lavori posto a base della gara è pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi.
Art. I/9 - Ammontare dell'Appalto, modalità e stipulazione del Contratto
1. Il Contratto per l'esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo ed è riferito al valore a base d asta di euro 1.922.519,57 per lavori a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, fatti salvi gli eventuali costi relativi alla sicurezza ex art. 87 comma 4 Codice dei Contratti dichiarati in sede d offerta dall aggiudicatario), di euro 135.000,00 per allestimento arredi ed attrezzature e di euro 196.314,56 oltre IVA e CPA per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale .
2. Il costo della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è stato stimato in euro 10.681,92 e potrà variare sulla base della stesura del Piano in sede di progettazione esecutiva, i cui costi unitari non sono soggetti a ribasso.
3. L'importo del Contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
4. I prezzi unitari (intesi al lordo) offerti dall'Appaltatore in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 D. Lgs. 163/06 s.m.i e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti .
5. L'Appaltatore dà atto che il corrispettivo delle opere è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui stesso forniti in sede di gara e, a tal fine, approfonditamente verificati e ritenuti validi. Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che detto corrispettivo forfettario (per le parti da valutarsi a corpo) remunera tutti gli oneri, diretti e indiretti, che egli sosterrà per realizzare l opera a regola d'arte, e per consegnarla perfettamente funzionante, restando a suo carico ogni eventuale maggior spesa ed alea.
6. L'importo a corpo comprenderà anche l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di lavori e forniture necessari per la piena funzionalità dell'opera.
7. La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto al 22% (D.P.R. 26.10.1972, n. 633) a carico dell'Amministrazione appaltante, come dovuta per legge.
8. Per la realizzazione dell'opera in appalto le previsioni e le quantificazioni contenute nel Progetto Preliminare predisposto e approvato dall'Amministrazione appaltante, stabiliscono il seguente Quadro Economico dell'intervento:
Realizzazione nuovo laboratorio di patologia clinica della Asl 3 "Genovese" presso ex P.O. Celesia | ||
A1 ) - Importo esecuzione delle lavorazioni | ||
a.1 | a misura | 0,00 |
a corpo | 1.920.544,52 | |
in economia | 0,00 | |
arredi e attrezzature | 135.000,00 | |
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza progettuale | 196.314,56 | |
TOTALE A 1) | 2.251.859,08 | |
A2) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza | ||
Euro | ||
a.2 | a misura | 0,00 |
a corpo | 12.656,97 | |
in economia | 0,00 | |
TOTALE A 2) | 12.656,97 | |
IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESE SPESE PER LA SICUREZZA SPECIFICA | ||
TOTALE | 2.264.516,05 |
9. II Concorrente, che partecipa alla gara, formula la propria offerta economica con riferimento al progetto definitivo che egli stesso ha compilato e proposto in sede di gara. Le opere a base d'Appalto quantificate, in via preliminare, come al precedente Quadro Economico, rappresentano il preventivo sommario relativo al Progetto Preliminare posto in gara.
10. Nell'esecuzione del Contratto, le quantificazioni che riguardano gli importi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare, in più o in meno, per effetto di modifiche nelle rispettive quantità a seguito di varianti, anche in corso d'opera, che si rendessero necessarie e comunque nel rispetto dell'art. 132 D. Lgs. 163/2006.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. II/1- Interpretazione del Contratto e del Capitolato prestazionale
L'interpretazione delle clausole contrattuali e di capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. II/2 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto
1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e del Progetto Esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione
2. Ai sensi dell' art. 106 comma 2 Regolamento, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza, che consenta l'immediata esecuzione dei lavori.
A tal fine si prevede il sopralluogo obbligatorio secondo le indicazioni dettagliate nel disciplinare.
Art. II/3 - Fallimento dell'Appaltatore
1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, si procederà all'aggiudicazione al secondo in graduatoria. L'Amministrazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'Art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.
Art. II/4 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore del cantiere
1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'Art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'Amministrazione appaltante.
3. La direzione del cantiere e assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante; ogni variazione della direzione del cantiere deve essere accompagnata dal deposito, presso l'Amministrazione appaltante, del nuovo atto di mandato.
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI
Art. III/1 - Termine per la consegna del progetto esecutivo
1. Successivamente alla stipula del contratto che avverrà entro 60 giorni dall aggiudicazione definitiva efficace, il Responsabile del Procedimento, dispone che l'appaltatore dia inizio alla progettazione esecutiva completa di tutti i pareri o nulla osta dei vari enti interessati, che dovrà essere completata entro 40 giorni, e redatta nel rispetto anche dell'art. 168 del Regolamento . Il progetto esecutivo comprensivo dei pareri verrà infine approvato dalla stazione appaltante.
2. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione o sia carente dei pareri previsti, il Responsabile di procedimento avvia la procedura ex art. 136 Codice Contratti.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo e delle integrazioni necessarie , sarà applicata una penale pari ad 1 per mille dell'importo netto contrattuale relativo alla progettazione in ragione giornaliera ai sensi dell art. 145 del Regolamento.
Art. III/2 - Consegna e inizio dei lavori
1. La consegna dei lavori, intesa come ordine d'immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata dopo l'approvazione del progetto esecutivo . Dalla data del verbale di consegna decorrerà il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori. Il concreto inizio dei lavori dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna ex art. 154 commi 6 e 7 Regolamento.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, questi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. L'Appaltatore potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate; l ultimo verbale di consegna parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di legge.
3. Ai sensi del comma 7 dell' art. 153 del Regolamento , qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerate la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
4. Con riferimento all' art. 118 del D. lgs. 163/06 s.m.i e al D.M. n. 37/08, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, inclusa la Cassa Edile;
- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'Art. 131 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dell'eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- l'elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'Appalto;
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratto, o successivamente richiesto.
5. La consegna dei lavori potrà eventualmente effettuarsi anche in relazione ad un'estensione di area ridotta rispetto a quella complessiva, senza che all'Appaltatore spetti, per tale consegna ridotta, alcun compenso, risarcimento o protrazione del termine di ultimazione dei lavori , decorrente pertanto dall ultima consegna.
6. L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione, nel pieno rispetto degli elaborati del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo approvati.
Art. III/3 - Tempo utile per i lavori; penalità in caso di ritardo
1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi. Il tempo utile decorre dalla data dell ultimo verbale di consegna parziale dei lavori.
2. L'Appaltatore dovrà tenere conto del programma generale dei lavori dell'appaltante, e dovrà allegare alla documentazione contrattuale un proprio programma dei lavori, in cui risultano gli elementi organizzativi ed i tempi di esecuzione.
3. I lavori s'intendono ultimati quando, da apposito verbale, risultano soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'effettivo inizio dei lavori, sarà applicata una penale pari ad 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
5. L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio, e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.
6. Il superamento nelle penali del limite del 10% dell'ammontare dell'Appalto dà facoltà all'Amministrazione appaltante di dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore.
7. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.
Art. III/4 - Sospensioni o proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore impediscano che i lavori procedano a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali di forza maggiore le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 132 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.
2. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dall'Amministrazione appaltante, purché la domanda pervenga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato all'Amministrazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento con le modalità di cui all' art. 158 del Regolamento .
5. La sospensione dei lavori opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni.
Art. III/5 - Pericolo grave e immediato; mancanza di sicurezza
In caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in corso d'opera o il Responsabile del Procedimento, ovvero l'Amministrazione appaltante stessa, potranno ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente, e siano ripristinate le condizioni di sicurezza.
Art. III/6 - Ordine nell'andamento dei lavori; programma dei lavori
1. L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.
2. L'Appaltatore deve presentare all'approvazione della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso nelle varie categorie di opere e nelle singole voci, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione ed i relativi tempi delle stesse. Tale programma esecutivo può essere indipendente dal cronoprogramma previsto dall'art. 40 del Regolamento.
3. Il programma deve rispecchiare le scadenze temporali contenute nella Relazione Tecnica di progetto. Detto programma, approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola l'Amministrazione appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore.
4. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione a esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre eventuali opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all Amministrazione appaltante di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore, nei modi e con gli effetti stabiliti dagli Artt. 136 e 138 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; o, in ipotesi di consegna anticipata, di non stipulare il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Per il recupero di eventuali prolungamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore deve aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione, incrementandone i mezzi, la manodopera e quant'altro necessario per consentire l'ultimazione dei lavori nei termini previsti, senza per questo avere nulla a pretendere.
Art. III/7 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Contratto o dal presente Capitolato;
f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.
Art. III/8 - Recesso dell'Amministrazione appaltante
1. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal Contratto d'Appalto, con le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i e dal Regolamento.
2. In tale evenienza l'Appaltatore avrà diritto solo al pagamento dell'indennità prevista dall' art. 134 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. IV/1- Anticipazione
All' appaltatore è dovuta anticipazione al 20 %, previa consegna di adeguata garanzia fideiussoria ai sensi di legge.
Art. IV/2 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti relativi ai lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d asta, raggiungano un importo non inferiore a euro 200.000,00 .
L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai professionisti ma gli importi verranno corrisposti direttamente al firmatario del contratto previa emissione di apposita fattura; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti. La responsabilità della mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati permane esclusivamente in capo all'Appaltatore;
2. A tal fine, il direttore dei lavori redige uno stato d avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell appalto sino ad allora, al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi.
3. Ai sensi dell art. 194 del Regolamento, entro 45 giorni dall avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al primo comma, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
4. Ai sensi del D. Lgs. 192/2012 , l Amministrazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell apposito mandato.
5. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni e per cause non imputabili all'Appaltatore, ai sensi dell' art. 141 comma 3, del Regolamento, l'Amministrazione appaltante emette un certificato per il pagamento di un acconto pari agli importi maturati fino alla data della sospensione.
6. Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori.
7. La rata di saldo è corrisposta ad emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall'Art. 124 del Regolamento.
8. I pagamenti in acconto sono calcolati, rispetto all'intero progetto, assumendo quale riferimento l'incidenza di ogni singola categoria di lavoro, e valutandone la percentuale di esecuzione.
9. Nel caso di lavorazioni a misura, la contabilizzazione è effettuata sulla base delle quantità effettivamente realizzate, applicando a dette quantità i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegati al Contratto.
10. Nessun indennizzo è inoltre dovuto per il tempo necessario all'istruttoria dei provvedimenti, alla redazione delle perizie, alla stesura degli atti aggiuntivi di contratto, ed a quanto altro tecnicamente o amministrativamente occorrente all'espletamento delle procedure, e neppure per il tempo occorso per l'ottenimento delle prescritte approvazioni.
11. Tutti i pagamenti, compreso il saldo, sono effettuati previa verifica delta regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il Documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'Appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione appaltante sospende i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sia regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.
12. La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva, rilasciata mediante il DURC, riferita all'Appaltatore, all'impresa subappaltatrice ed al progettista.
13. Qualora, in sede di saldo, risultino irregolarità contributive da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori o del progettista, l'Amministrazione appaltante provvede comunque ad approvare il certificato di collaudo e deposita le somme dovute "in favore di chi spetta", non provvedendo allo svincolo della cauzione.
14. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, dev'essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, al sensi dell'Art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
15. L aggiudicatario del presente appalto si impegna ai sensi dell art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 a comunicare il conto corrente dedicato nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa vigente, nonché a rispettare gli obblighi per la tracciabilità finanziaria nei pagamenti eseguiti a favore di subappaltatori, del progettista e dei fornitori.
Art. IV/3 - Collaudo in corso d'opera
Si procederà al collaudo in corso d'opera ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 141 comma 7 Codice Contratti e 215 comma 4 Regolamento.
Art. IV/4 - Conto finale e collaudo
1. Il conto finale è compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'Appalto.
2. Il collaudo deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, a norma dell' art. 141 del predetto Codice .
3. Se, in sede di collaudo, vengono riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore dovrà dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, l'Amministrazione appaltante fa eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore o rivalendosi sulle garanzie prestate.
4. Qualora i lavori relativi all'eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportino comunque danni ad altre opere da eseguire o in corso d'esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione appaltante, se questa ha preferito far eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. L'Amministrazione appaltante non resta comunque gravata da onere alcuno.
5. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.
6. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'Art. 234 comma 3 del Regolamento .
7. Con l'approvazione dei collaudi si procede allo svincolo delle garanzie prestate.
8. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'Art. 224 del Regolamento.
Art. IV/5 - Revisione dei prezzi
Ai sensi dell'Art. 133/2 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'istituto della revisione dei prezzi non è applicabile.
Art. IV/6 - Contabilità dei lavori
1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro della contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento dei lavori;
- i certificati di pagamento;
- il conto finale.
2. La tenuta di tali documenti deve avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'Appalto. L'Appaltatore inoltre deve costantemente tenere, ed esibire a richiesta della Direzione Lavori, il segna ore, nonché il libro unico del lavoro.
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. V/1- Lavori a corpo
1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del lavoro stesso, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e realizzazione dell'opera appaltata a corpo secondo le regole dell arte.
3. L'eventuale lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità per l applicazione del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza dovranno essere conteggiati in quota parte proporzionale a quanto eseguito. L'importo di detti oneri comprende ogni opera, anche propedeutica, atta a garantire
sicurezza, comfort e continuità dei servizi sanitari in qualsiasi modo interferenti con l'attività del cantiere.
Art. V/2- Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia, se autorizzati, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali, per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore, con le modalità previste dall'Art. 179 del Regolamento .
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. V/3 - Valutazione dei manufatti e materiali a pie d'opera
1. I manufatti relativi a opere e forniture, il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere ed accettati dalla Direzione Lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate d'acconto, anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo.
2. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati successivamente dalla Direzione Lavori.
Art. V/4 - Prezzi di elenco
1. I lavori e le forniture oggetto dell'appalto dovranno risultare dalla contabilizzazione delle quantità eseguite per i lavori a misura, e delle aliquote realizzate per gli eventuali lavori da compensare a corpo o a forfait, riferite all'Elenco dei Prezzi Unitari di Contratto.
2. Tali prezzi comprendono:
- per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché tutti gli oneri per le assicurazioni sociali;
- per i noli e i trasporti: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari, le attrezzature e gli automezzi funzionanti, pronti all'impiego e dotati degli accessori e delle attrezzature necessari;
- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere;
- per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari, la manodopera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. I prezzi unitari offerti, e sotto le condizioni del Contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture, e indipendenti da qualsiasi eventualità.
4. I prezzi unitari servono a valutare, e quindi compensare, eventuali opere aggiuntive non previste dal Contratto ma ordinate dalla Direzione Lavori, o di variante con relativa contabilizzazione a conguaglio.
Art. V/5 - Varianti in corso d'opera
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 132 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ed in applicazione degli artt. 161-163 del Regolamento .
CAPO VI - ASSICURAZIONI E GARANZIE
Art. VI/1 Cauzione dell appaltatore (provvisoria )
1. Ai sensi dell'Art. 75 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'Appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto. La cauzione provvisoria dev'essere redatta sulla base della Scheda tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria" e dello Schema tipo 1.1, predisposti dal D.M. 12/03/2004 n. 123.
Art. VI/2 - Cauzione dell appaltatore (definitiva )
1. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 s.m.i, l'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati.
La cauzione dev'essere predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata Scheda tecnica tipo 1.2, di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123.
2. L'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata .
Art. VI/3 - Assicurazione dell'Appaltatore
L appaltatore a seguito dellaggiudicazione deve presentare oltre alla cauzione definitiva :
1. polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all importo del contratto, come da Disposizioni Contrattuali Particolari e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 1.500.000,00 ex art. 129 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 12.03.2004.
Per le opere realizzate, sarà prevista garanzia di manutenzione con validità per un periodo pari a ventiquattro mesi (secondo l art.125 DPR 207/2010 e l art.6 schema tipo 2.3 D.M.123/2004).
2. polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione con un massimale non inferiore al 10% dell importo lavori progettato compresi oneri di sicurezza ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 deve essere resa ai sensi dall art. 269 comma 1 e 4 del DPR 207/2010;
La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. VI/4 - Garanzia fideiussoria
1. Ai sensi dell'Art. 141 comma 9 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i. e dell art 124 Regolamento, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria. Detta garanzia dev'essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 "Garanzia fideiussoria per rata di saldo" e allegata Scheda tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123.
2. Si applica l art 141 commi 3 e 10 Codice Contratti.
Art. VI/5 - Assicurazioni sociali, contratti di lavoro, prevenzione infortuni
1. L'Appaltatore deve osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro. Esso deve inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro, ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I suddetti obblighi vincolano l Appaltatore anche se esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione, e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
3. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplina l'ipotesi del subappalto. L'Appaltatore aggiudicatario ha l'obbligo di adempiere puntualmente e integralmente a quanto previsto dall'Art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, e da quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza.
4. In caso d'inottemperanza agli obblighi previsti dal presente Articolo, che sia accertata dall'Amministrazione appaltante oppure ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore ed all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata, e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, senza che tale ipotesi di sospensione dei pagamenti costituisca ritardo dei pagamenti medesimi.
5. Le somme cosi accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento non viene effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non è stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può porre eccezione all'Amministrazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme cosi accantonate non saranno ad alcun titolo corrisposti interessi
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. VII/1- Responsabile del Procedimento
Il ruolo di Responsabile del Procedimento sarà svolto da dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx ai fini del controllo del procedimento di esecuzione dell'opera. Il Responsabile del procedimento svolge le seguenti funzioni:
- comunica agli esecutori e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, con verifica di indicazione nei cartelli di cantiere;
- può in qualsiasi momento fare le veci del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, attraverso i propri collaboratori in possesso dei requisiti richiesti;
- verifica l'idoneità tecnica-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- verifica l'adempimento del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, e controlla l'applicazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- in sede di esecuzione controlla l applicazione della normativa vigente antimafia.
Art. VII/2 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
1. L'esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, avviene sotto la vigilanza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, incaricato dall'Amministrazione appaltante.
2. Le funzioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in base al D. Lgs. n. 81/08
comprendono:
- assicurazione e applicazione delle disposizioni di sicurezza nei piani previsti dalla vigente normativa, tramite opportune azioni di coordinamento;
- adeguamento, nei predetti piani, del relativo fascicolo previsto dalla stessa normativa, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzazione tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- proposta all'Amministrazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o della risoluzione del contralto;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, delle singole lavorazioni, fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurazione del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 131 della D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. VII/3 - Variazione dei lavori
1. Le varianti ammesse sono esclusivamente quelle consentite dall'articolo 132 del D. Lgs.
n. 163/06 e s.m.i e dagli artt. 161-163 Regolamento.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra- contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenesse in diritto di opporre, dev'essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tale richiesta.
4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell'importo del Contralto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contralto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50 per cento dei ribassi d asta conseguiti ex art 132 comma 3 Codice.
5. Salvi i casi di cui al comma 4, deve essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. VII/4 - Varianti per errori ed omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori ed omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti, l'Appaltatore è tenuto all'immediato adeguamento progettuale ed all'esecuzione delle nuove opere previste, smantellamenti compresi, a suo esclusivo onere.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente Articolo, l'Appaltatore è da ritenersi responsabile dei danni subiti dall'Amministrazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Nel caso in cui l'onere della variante ecceda, sotto il profilo economico, il quinto dell'importo originario del Contratto, l'Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del Contralto stesso.
Art. VII/5 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori; nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'Art. 163 del Regolamento .
Art. VII/6 - Danni di forza maggiore
1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'Art. 166 Regolamento .
2. L'Appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni. L'onere per il ripristino o il risarcimento a seguito dei danni a luoghi, cose o terzi, causati da inadempienza o inadeguatezza dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore.
Art. VII/7 - Sottoservizi e allacciamenti
1. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, deve attivare quanto necessario per la sistemazione, e quanto necessario a che siano deviate e/o modificate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo, nonché le linee elettriche e telefoniche con le relative palificazioni e manufatti, che vengano a trovarsi nell'area di sedime.
2. L'Appaltatore dovrà coadiuvare l'Amministrazione appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, devono essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Qualora per sopravvenute circostanze si renda necessario sospendere i lavori per definire le predette convenzioni, l'Appaltatore non può pretendere alcun maggior compenso.
3. L'Appaltatore deve comunque garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali .
4. L'Appaltatore inoltre prende atto che le opere oggetto dell appalto sono strettamente collegate con opere esistenti, che andranno salvaguardate senza che questo costituisca motivo
di richiesta di maggiori oneri, richieste di proroghe e quant altro, in ogni caso con l'obbligo per l'Appaltatore di dare l'opera finita e funzionale a regola d'arte.
Art. VII/8 - Campionature
1. E' a carico dell'Appaltatore, in quanto da ritenersi compensato nel corrispettivo d'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi urbani e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori.
2. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo, da parte dell'Appaltatore medesimo, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione appaltante.
3. Le campionature devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, se richiesto dalla Direzione Lavori, dai rispettivi calcoli giustificativi.
Art. VII/9 - Accettazione dei materiali e degli impianti
1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, ed inoltre corrispondere alle specifiche richieste del presente Capitolato Prestazionale. Si richiamano espressamente le norme UNI; CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. Qualora in corso d'opera i materiali e le forniture non siano più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore è tenuto alle relative sostituzioni ed adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
L'Appaltatore resta comunque responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione non pregiudica i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
3. Tutti gli impianti presenti nell'Appalto, e la loro messa in opera completa di ogni categoria di lavoro necessaria alla perfetta installazione, devono essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle prescrizioni in materia antinfortunistica, delle disposizioni della Direzione Lavori, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
4. Eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione o il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, devono essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. VIII/1- Norme generali di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
2. prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento d Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
5. L'Appaltatore e tenuto a realizzare ogni opera, anche propedeutica, atta a garantire sicurezza, comfort e continuità dei servizi sanitari, in qualsiasi modo interferente con l'attività del cantiere.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Articolo.
Art. VIII/2 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1.L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, e fornire la documentazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 3 del D.M. n. 37/08 s.m.i nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. VIII/3 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso in cui il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevasse carenze nell attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'eliminazione dei vizi ed i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, le proposte s'intendono accolte nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/08.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi, le proposte s'intendono rigettate nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/08.
5. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato e compensato dall'Amministrazione appaltante.
Art. VIII/4 - Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all Amministrazione appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al
D. Lgs. n. 81/08, e contiene inoltre le notizie richieste dallo stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere, e dev'essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D. Lgs. n.
81/08.
Art. VIII/5 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza
1. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive n. 89/391/CEE e n. 92/57/CEE, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d'attuazione, ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
2. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro, e coerenti con il Piano Operativo che esso stesso ha presentato. In caso di associazione temporanea o di consorzio d'imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria.
3. Il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contralto d'Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. IX/1- Subappalti, cottimi, noli, e contratti similari
In ordine a subappalti, cottimi, noli, e contratti similari, si applica integralmente il disposto dell'Art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
In conformità alla giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato, l art. 118, comma 2 D. lgs. 163/2006 s.m.i, nella parte in cui sottopone l affidamento in subappalto alla condizione che i concorrenti all atto dell offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, va interpretato nel senso che la dichiarazione deve contenere anche l indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in conseguenza del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (cd. subappalto necessario); detta dichiarazione può invece essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nell ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l esecuzione delle prestazioni oggetto dell appalto, ossia quando il ricorso al subappalto rappresenti per lo stesso concorrente una facoltà e non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, nr. 944; id., 10 febbraio 2015, nr. 676; id., sez. III, 26 novembre 2014, nr. 5856; id., sez. V,
28 agosto 2014, nr. 4405; id., sez. IV, 26 agosto 2014, nr. 4299; id., 26 maggio 2014, nr. 2675;
id., 13 marzo 2014, nr. 1224; id., 5 dicembre 2013, nr. 5781), in attesa della pronuncia dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Art. IX/2 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Art. IX/3 - Pagamento dei subappaltatori
L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e dei professionisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti e/o professionisti. La responsabilità della mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati permane esclusivamente in capo all'Appaltatore.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. X/1- Controversie
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10% di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, dal Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.
2. Si applicano gli istituti dell accordo bonario ex art 240 e della transazione ex art. 239 Codice Contratti anche al di fuori dei casi in cui è previsto l accordo bonario.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione appaltante.
Art. X/2 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa, e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- l'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante;
- l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso d'inottemperanza, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, l'Amministrazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata, e procede a una detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non è accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
CAPO XI - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. XI/1 - Certificato di ultimazione;
1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, redige il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino, e comunque a un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
Art. XI/2 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ne può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO XII- NORME FINALI
Art. XII/1- Obblighi diversi dell'Appaltatore
1. Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, l Appaltatore è tenuto ad adempiere anche ad altri obblighi, dei quali si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari, compresi gli obblighi di cui all'art. 118 D. Lgs. 163/06 s.m.i.
2. L'Appaltatore, partecipando alla gara d'Appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente Capitolato Prestazionale e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, fabbricati o terreni, comprese le adiacenze, dove dovranno eseguirsi i lavori, e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari d'intervento ed ogni altro fattore, ambientale, meteorologico o altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compresa l'eventuale parzialità d'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio ed esercizio di zone sui cui si deve intervenire.
3. In particolare l Appaltatore è tenuto:
- a fornire ed a tenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, i cartelli previsti dai regolamenti vigenti, e contenenti le indicazioni di cui all'Art. 118 comma 5 del
D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nel numero e nelle caratteristiche indicati dalla Direzione Lavori. Il mancato adempimento comporta una detrazione pari a 1.000,00 (euro mille e zero centesimi);
- all'integrale rispetto, a proprio carico, delle disposizioni di cui all'Art. 118 del su citato
D. Lgs.;
- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi, pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari;
- a provvedere, su richiesta della Direzione Lavori, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del cantiere;
- a provvedere, su richiesta della Direzione Lavori, alla custodia diurna e notturna del cantiere;
- ad accertare, prima dell'inizio dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l Appaltatore dovrà informarne la Direzione Lavori, comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'Appaltatore e responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. Sono a carico dell'Amministrazione appaltante le spese necessarie per lo spostamento di cavi e tubazioni e per la modifica di manufatti pubblici e di pubblica utilità;
- a provvedere alle fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'Appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori.
- a non diffondere, pubblicare o fornire a terzi notizie, disegni o fotografie delle opere, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Lavori;
- a dirigere il cantiere mediante il personale tecnico indicato in sede di gara, la cui capacità professionale dev essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori.
A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori o delle singole opere, l Appaltatore deve comunicare alla Direzione Lavori il nome della persona di sua fiducia in sostituzione, a tutti gli effetti, nei casi in cui sia assente dal cantiere il Direttore tecnico;
- a prestarsi a sue spese a tutte le prove ed i saggi dei materiali richiesti dalla Direzione Lavori in base alla normativa vigente;
- a provvedere a tutte le spese relative ad operazioni di collaudo ed apprestamento dei
carichi di prova, statica e dinamica;
- a provvedere a tutti i rilievi ed i tracciamenti necessari per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
- alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l opera.
- a fornire, su semplice richiesta della Direzione Lavori, la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche;
- a provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione Lavori;
- a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la stessa dev'essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove l Appaltatore non provveda nei termini indicati dalla Direzione Lavori con comunicazione scritta, si procede d'ufficio e le spese sono addebitate all'Appaltatore. L'Appaltatore deve riparare a tutti i danni che si verifichino nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;
- a provvedere alla fornitura di mezzi, materiali e mano d'opera per il collaudo statico delle opere strutturali, anche in corso d'opera, senza con ciò pretendere alcun compenso.
Art. XII/2 - Responsabilità dell Appaltatore
1. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l incolumità dei cittadini e di tutti gli addetti ai lavori, e per non produrre danni a beni pubblici e privati.
2. Rimane espressamente convenuto che l Appaltatore, in caso d'infortunio, assume tutte le responsabilità civili e penali, dalle quali s'intendono perciò sollevati nella forma più completa l Amministrazione appaltante ed il suo personale.
Art. XII/3 - Rispetto ambientale ed efficienza logistica
Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alle persone e agli edifici circostanti l area di cantiere, di conseguenza, eventuali danni ed infortuni, nel cantiere devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa;
- nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza;
- in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, dev essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dei materiali dall'alto;
- dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi, eventuali deroghe ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91, devono essere autorizzati dal Comune, sentito il parere di questa competente A.S.L;
- i macchinari devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche;
- i rifiuti prodotti all'interno del cantiere devono essere smaltiti correttamente, e pertanto non e permesso bruciare alcun materiale;
- nel corso dei lavori deve essere salvaguardata l'integrità dell'ambiente, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, ed in particolare: evitare l inquinamento delle falde e delle acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate.
Art. XII/4 - Materiali di demolizione
1. In attuazione dell'Art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere allontanati dal cantiere giornalmente, selezionando preventivamente le parti da conferire in discarica e quelle da destinare al recupero, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali.
2. Non è consentito l'accatastamento dei materiali di demolizione entro l'area di cantiere, se non per il tempo strettamente necessario al loro allontanamento.
Art. XII/5 - Custodia del cantiere
E' a carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori, e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione stessa.
Art. XII/6 - Proprietà dei materiali di recupero
1. I materiali di recupero provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprietà dell'Amministrazione appaltante, e il Direttore dei Lavori può ordinare all'Appaltatore la cernita, l accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere di tali materiali, intendendosi di ciò compensato l Appaltatore stesso con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
2. Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l articolo 35 del capitolato generale d appalto .