CONTRATTO DI RETE
Raccolta n. 30162
CONTRATTO DI RETE
Tra:
- "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Ser-
vizi S.p.A. – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede legale in Vene- zia, Santa Croce, 489, numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 03341820276, n. R.E.A. VE-300147, capitale sociale Euro 145.397.150 interamente versato, rappresentata dal Presi- dente del Consiglio di Amministrazione xxxx. XXXXXXXXX XXXXXX- XX, nato a Fiesso d'Artico (VE) il 19 febbraio 1953, come so- pra domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 25 ottobre 2018,
(di seguito denominata anche per brevità “VERITAS”); e
- "VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. - VENIS S.p.A.", con
sede in Venezia – Xxx Xxxxx 0000, numero di iscrizione al re- gistro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codi- ce fiscale e partita IVA 02396850279, n. R.E.A. VE-214409, ca- pitale sociale Euro 1.549.500,00 i.v., rappresentata dal Di- rettore Generale dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXXX, nata a Roma (RM) il 15 settembre 1971, come sopra domiciliata per la cari- ca, munita dei necessari poteri giusta delibera dell’Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2016,
REGISTRATO A VENEZIA 1
Il 20/11/2018
al N. 3686 Serie 1T Atti Privati
con Euro 245,00
(di seguito denominata anche per brevità “VENIS”); e
- "AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA’ S.p.A. - AVM S.p.A.", con
sede in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 33, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 03096680271, n. R.E.A. VE-246771, capitale sociale Euro 85.549.237,90 i.v., rappre- sentata dal Direttore Generale ing. XXXXXXXX XXXX, nato a Udi- ne (UD) il 28 aprile 1961, come sopra domiciliato per la cari- ca, munito dei necessari poteri giusta procura del 20 aprile 2016, N. 40.618 di Rep. Notaio Xxxxx Xxxxxxxxxxx, registrata a Venezia 1 il 06/05/2016 al n. 1694/1T,
(di seguito denominata anche per brevità “AVM”); e
- "XX.XX S.p.A.", con sede in Venezia - Isola Nova del Tron- chetto n. 21, numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, codice fiscale e partita IVA 03069670275, n. R.E.A. VE-278800, capitale sociale Euro 1.885.000,00 i.v., rappresentata dal Direttore Generale ing. XXXXXXXX XXXX, nato a Udine (UD) il 28 aprile 1961, come sopra domiciliato per la carica, munito dei necessari poteri giusta procura del 30 luglio 2018, N. 11.245 di Rep. Notaio Alessan- dra Xxxxxxx Xxxxxxxx, registrata a Venezia 2 il 07/08/2018 al n. 10620/1T,
(di seguito denominata anche per brevità “XX.XX”).
Premesso che:
1) VERITAS, VENIS, XX.XX e AVM (di seguito “le Parti” e/o “Re- tisti” e/o “imprese”) sono società a capitale sociale pubblico interamente detenuto da Enti locali tra i quali in particolare il Comune di Venezia, che svolgono per detti Enti servizi pub- blici e/o strumentali in house providing, come da relativi statuti, noti alle Parti;
2) VERITAS, VENIS, XX.XX e AVM sono, conseguentemente, sogget- te a procedure volte ad assicurare il controllo analogo da parte degli Enti proprietari, secondo quanto previsto dai ri- spettivi statuti societari;
3) VERITAS, VENIS, XX.XX e AVM hanno sviluppato, ognuna per quanto riguarda i servizi di propria competenza, attività di assistenza all’utenza da ritenersi quale primo punto di con- tatto tra le Società e l’utenza stessa;
4) Le parti con il presente contratto intendono perseguire al- tresì l’indirizzo di implementare forme di efficiente collabo- razione tra le Società controllate dal Comune di Venezia, al fine di ottenere sinergie nell’erogazione dei servizi ai cit- tadini, per contenere i costi di struttura e assicurare un servizio di elevata qualità all’utenza con riduzione dei tempi di risposta e assistenza;
5) Nell’ottica di razionalizzazione delle risorse e degli strumenti attualmente dedicati ai servizi di assistenza all'u- tenza, il Comune di Venezia, per il tramite della propria So-
cietà in house VENIS, incaricata per la progettazione e la realizzazione di progetti nell'ambito del PON METRO, con l'as- sunzione del ruolo di soggetto attuatore (giusta DGC n. 388 del 12 dicembre 2016 e Convenzione firmata il 21 dicembre 2016), partecipa al “PON Metro 2014-2020” – “Programma Opera- tivo Nazionale Città Metropolitane”, ossia un progetto dedica- to allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le stra- tegie dell’agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta le principali sfide territoriali e organizzati- ve che interessano i contesti metropolitani, come quello vene- ziano;
6) Tra gli scopi del citato progetto vi è quello di creare un unico punto di accesso ai servizi urbani/metropolitani, obiet- tivo questo da realizzarsi attraverso uno specifico intervento denominato VE1.1.1.g Piattaforma CzRM Multicanale (ovvero CzRM-“Citizen Relationship Managment), in grado di realizzare il principale punto di accesso ai servizi pubblici metropoli- tani sia in modalità self-service da smartphone, tablet, PC, sia al telefono con il supporto di un operatore;
7) Nelle fasi di realizzazione del suddetto progetto nel suo complesso, il Comune di Venezia e le società parti del presen- te accordo hanno deciso di riunire la gestione dei servizi at- tualmente erogati separatamente con l’obiettivo di coordinare l’assistenza telefonica all’utenza delle quattro Società in premessa indicate;
8) Per garantire la migliore forma di coordinamento e di col- laborazione tra le Società in premessa indicate, le Parti – all’esito della definizione di un apposito accordo di contito- larità ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 2016/679 - sono addivenu- te alla determinazione di stipulare il presente contratto di rete, ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e s.m.i. sulla base del progetto rete d’impresa;
9) Il modello contrattuale del Contratto di Rete, non richiede necessariamente la creazione di un fondo comune e non comporta alcuna modifica sostanziale delle competenze e degli affida- menti in essere e consente a ciascuna società di mantenere la piena autonomia;
10) Le Parti al fine di realizzare il Progetto CzRM di cui al precedente punto 5. ritengono di esercitare in comune le atti- vità ed i servizi connessi alla gestione del servizio “Contact Center unico” secondo quanto previsto dal progetto VE1.1.1.g Piattaforma CzRM Multicanale finanziato dal PON Metro 2014- 2020”, di cui si allega scheda progetto estratta dal Piano Operativo della Città di Venezia (All. "A" – Scheda Progetto VE1.1.1.g), e disposizione di ammissione a finanziamento (All. "B" – Disposizione di ammissione VE1.1.1.g) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
11) Il presente contratto realizza peraltro una cooperazione
tra società soggette a controllo pubblico finalizzata a garan- tire l’unicità del canale di contatto di primo livello nei confronti dell’utenza, anche a seguito di formazione omogenea degli operatori sui servizi tipici erogati da ciascuna delle parti contraenti il presente contratto, oltre che dell’Ente territoriale di riferimento individuato nel Comune di Venezia.
Tutto ciò premesso
le Parti stipulano e convengono quanto segue.
Art. 1 - Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati sono parte integrante ed essenziale del presente contratto ed hanno efficacia negoziale.
Art. 2 - Obiettivi strategici
Le Parti convengono di perseguire, con il presente contratto, l’obiettivo principale di realizzare e gestire una piattaforma di Contact Center a numero unico (“Contact Center unico”) che rappresenti l’esclusivo punto di accesso ai servizi urba- ni/metropolitani.
La messa in comune delle attività oggetto del contratto, per i rispettivi ambiti di competenza, contribuirà a:
a) Migliorare l’efficacia comunicativa e di servizio verso cittadini e imprese;
b) Migliorare la conoscenza dell’utenza attraverso una più completa profilazione della stessa, per garantire un miglior servizio su misura delle esigenze effettive;
c) Incrementare la sinergia e l’integrazione dei servizi ero-
gati;
d) Razionalizzare i costi attraverso le integrazioni di cui ai precedenti punti;
e) Monitorare costantemente il livello dei servizi erogati;
f) Ottimizzare l’utilizzo della piattaforma anche a servizio degli Enti proprietari;
g) Accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa delle Parti.
Art. 3 - Oggetto del contratto
Le Parti convengono di stipulare il presente Contratto di Rete denominato Rete “Contact Center Unico” con il quale si obbli- gano a collaborare al fine di svolgere in forma di comune coo- perazione il Servizio di “Contact Center Unico” di cui all’Allegato "C" Programma di Realizzazione DIME 041041 vers. 16/11/2018.
Art. 4 - Programma di rete
Il programma di rete rispetto al quale si obbligano le Parti consiste:
a) Nello svolgimento in comune delle attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque ad esso strumentali o connes- se, necessarie alla realizzazione del Servizio di “Contact Center Unico”;
b) Nell’ottimizzazione dei servizi erogati all’utenza;
c) Nell’implementazione di una banca dati in cui far confluire le informazioni relative ai servizi erogati;
d) Nella reciproca messa in comune delle informazioni relative ai servizi erogati da ciascuna delle Parti, ai fini della ri- sposta alle richieste degli utenti;
e) Nell’attuazione di attività formative/informative, sia in- terne che esterne relative ai servizi erogati da ciascuna im- presa e di quelli svolti dagli Enti proprietari;
f) Nella definizione di nuove politiche gestionali e commer- ciali afferenti il Servizio di “Contact Center Unico”.
Il suddetto Programma di rete sarà svolto secondo le modalità concordate tra i retisti per la misurazione dell’avanzamento verso gli obiettivi stabiliti, alle scadenze previste, così come indicato nella Scheda progetto VE1.1.1.g (All. "A") e nel Programma di realizzazione DIME 041041 vers. 16/11/2018 (All. "C").
Le Parti, con decisione unanime, potranno stabilire successi- vamente, occorrendo, modifiche al programma di rete anche in coerenza con l’implementazione e l’evoluzione dello stesso.
Art. 5 – Disciplina dei Rapporti di Lavoro dei dipendenti ad- detti alle attività di cui al Contratto di Rete
Le Parti potranno applicare, ove necessario, l’istituto del distacco di personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.
Art. 6 - Obblighi e diritti delle parti
Le Parti sono obbligate a:
a) Uniformarsi alle norme comuni approvate dall’Organo Comune
per l’esecuzione del contratto di rete e di cui al successivo art. 7).
b) Non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quelli previsti per il Progetto Con- tact Center Unico nello specifico e dall’identità visiva defi- nita dal programma Pon Metro, entrambi approvati dal Comune di Venezia Ufficio Comunicazione Pon Metro;
c) Non costituire o aderire a reti che svolgano attività in concorrenza con l’attività svolta dalla presente rete di im- prese;
d) Non trasferire la partecipazione alla rete e comunque a non cedere il presente contratto;
e) Avvalersi delle attività svolte dalla rete medesima.
Art. 7 - Organo Comune per l’esecuzione del Contratto di Rete Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009 e s.m.i. è istituito l’organo comune per l’esecuzione e la gestione, del Contratto di rete nella sua interezza.
L’organo comune è composto, fino a diversa decisione dei reti- sti da assumersi all’unanimità, da un collegio costituito da tre soggetti designati uno da ciascuna parte del quale fanno parte, con incarico non delegabile:
per VERITAS: Xxxxx Xxxxxxxx; per VENIS: Xxxxxxxx Xxxxxxx
per AVM e XX.XX.: Xxxxxxxxxx Xxxxx
Il predetto collegio, in qualità di organo comune, è competen-
te all’assunzione di tutte le decisioni necessarie all'esecu- zione, allo sviluppo ed all’attuazione del Contratto di Xxxx, secondo quanto ivi stabilito, e secondo le decisioni dei reti- sti e comunque come per legge; il suo funzionamento è normato con apposito regolamento interno, approvato con decisione una- nime dei retisti. Le decisioni dell’organo comune vengono adottate all’unanimità. Le riunioni dell’organo comune avven- gono anche in via telematica ed informale, senza termini di convocazione preventiva.
L’organo comune approva le norme comuni per il funzionamento delle attività della rete, previamente sottoposte ai retisti e dagli stessi approvate all’unanimità ai sensi del successivo art. 8 del presente contratto.
Le imprese sottoscrittrici conferiranno occorrendo specifici mandati ad agire all’Organo comune, in nome e per conto delle stesse, previa decisione da assumersi all’unanimità dei reti- sti.
L’organo comune nelle fattispecie di cui sopra dovrà indicare espressamente di agire per la Rete “Contact Center Unico”.
Previa acquisizione di formale decisione favorevole da parte di ciascuna delle imprese, l’organo comune può delegare ad uno dei propri componenti la potestà di agire in nome dell’organo comune.
Venis informa tempestivamente e, comunque, ogni mese, gli enti proprietari, circa l’avanzamento dell’attività comune, e adot-
ta modalità operative idonee a garantire il pieno coinvolgi- mento del Comune di Venezia in tutte le fasi di elaborazione e realizzazione del progetto CzRM citato relativamente al “Con- tact Center Unico” di cui in premessa, ai sensi della Conven- zione sottoscritta in data 21/12/2016 tra Comune di Venezia e Venis giusta Delibera di Giunta Comunale del Comune di Venezia n. 388 del 12/12/2016.
L’organo comune trasmette periodicamente, con cadenza seme- strale, ai retisti, una relazione di aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di rete e sulle attività svolte dall’organo comune medesimo, comprensiva della rendicontazione dei costi sostenuti, da approvarsi dai Xxxxxxx all’unanimità.
L’organo comune sottopone ai Retisti semestralmente per le ne- cessarie decisioni una proposta dettagliata contenente la pre- visione di spesa per il periodo.
I costi necessari per le attività comuni della Rete approvati dai Retisti, saranno ripartiti tra i Retisti medesimi in parti uguali.
L’Organo comune è tenuto ad invitare a tutte le riunioni dell’Organo stesso il Comune di Venezia, a mezzo di proprio rappresentante espressamente incaricato, in quanto beneficia- rio del PON METRO 2014-2020, Progetto VE1.1.1.g Piattaforma CzRM Multicanale, di cui in premessa.
Art. 8 – Decisioni dei retisti
Ai retisti è riservata in via esclusiva ogni decisione, sulle
seguenti materie:
- Nomina e/o modifica dell’organo comune;
- Deleghe ai componenti dell’organo comune ai sensi dell’art.
7 del presente contratto;
- Mandati ad agire all’organo comune;
- Norme comuni di cui all’art. 7 del presente contratto;
- Modalità di organizzazione della rete;
- Programma di rete, stato di avanzamento e misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi stabiliti;
- Adesione di nuovi partecipanti;
- Previsioni di spesa e ripartizione costi;
- Rendicontazione dei costi sostenuti;
- Penali;
- Regolamento interno dell’Organo Comune.
Le decisioni dei retisti saranno assunte all’unanimità median- te consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, purché risulti con chiarez- za l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Art. 9 – Modalità Organizzative
I criteri e le modalità con le quali il personale dipendente dei soggetti stipulanti il presente contratto potrà essere im- piegato ai fini del perseguimento degli obiettivi e del pro- gramma di rete, vengono disciplinati all’interno di un “Rego- lamento del Personale dei soggetti aderenti alla rete”, ripor-
tato in allegato (All. "D") e sono conformi a quanto definito nell’accordo di contitolarità di cui all’art. 17 del presente contratto.
Art. 10 Responsabilità per le obbligazioni assunte in nome del Contratto di Rete
Il presente Contratto di Rete non istituisce un fondo patrimo- niale e pertanto non comporta alcun esborso per le società partecipanti e non assume soggettività giuridica ai sensi di legge.
I creditori particolari dei partecipanti non possono in alcun modo soddisfarsi su eventuali beni acquisiti ai sensi del Con- tratto di rete o di proprietà dei retisti.
Art. 11 - Durata del contratto
Il presente contratto avrà durata di anni cinque a decorrere dall'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese, con facoltà di rinnovo su accordo unanime delle parti.
Art. 12 - Risoluzione del contratto per inadempimento
In caso di inadempimento di una parte agli obblighi previsti nel presente contratto, il contratto si risolve rispetto a ta- le parte inadempiente. La parte inadempiente verrà diffidata ad adempiere entro il termine di giorni quindici.
Alla parte inadempiente verrà applicata una penale indicativa- mente di € 5.000,00 (cinquemila/00) che potrà comunque essere diversamente stabilita, sia in diminuzione che in aumento, in relazione alla fattispecie di inadempimento, con decisione
unanime dei retisti ad esclusione del retista inadempiente, fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dagli altri partecipanti alla Rete.
L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.
Art. 13 - Recesso – esclusione
Ogni soggetto partecipante alla rete può recedere, non prima che siano decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente contratto, con dichiarazione che deve pervenire a ciascun par- tecipante alla Rete, con preavviso di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, da inviarsi all'indiriz- zo P.E.C risultante dall’indice di cui all’art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005.
Della volontà di recesso dev’essere data formale preventiva comunicazione agli Enti proprietari.
Il recedente è comunque tenuto ad adempiere a tutte le obbli- gazioni derivanti dal contratto di rete e sorte in data ante- riore al recesso.
L’esclusione dalla rete del soggetto partecipante, fermo re- stando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, è di- sposta con decisione assunta con il voto favorevole di tutti i componenti ad eccezione del soggetto da escludere, nei seguen- ti casi:
- Il soggetto partecipante alla rete sia in stato di liquida- zione;
- Il soggetto partecipante sia gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali;
- Il soggetto partecipante non sia in grado di perseguire lo scopo della rete e di partecipare alla sua attività;
- L’oggetto sociale e/o le attività del partecipante alla rete non siano più compatibili con lo scopo e le attività della re- te.
Il soggetto partecipante alla rete è escluso di diritto dalla rete nei seguenti casi:
- Sia stato dichiarato fallito o sia soggetto a procedure con- corsuali;
- Sia estinto.
Il recesso o l’esclusione di uno dei soggetti partecipanti non comporta in ogni caso la risoluzione del contratto rispetto alle altre.
Art. 14 - Controversie
Il presente accordo o qualsiasi reclamo, pretesa o rivendica- zione derivante da esso deve esser governato dalla Legge ita- liana.
Si stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Venezia per qualsiasi controversia derivante dall’Accordo.
Art. 15 - Domiciliazione legale
Ai fini del presente accordo, le parti eleggono domicilio presso le sedi indicate in intestazione al presente atto.
Art. 16 - Spese e tasse
Le spese e tasse del presente atto sono ripartite tra le parti in misura eguale.
Art. 17 - Privacy – Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, con la sottoscrizione del presente contratto di rete, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che i dati scambiati e connessi siano trattati nel ri- spetto della normativa vigente.
Le Parti danno atto che le finalità e i mezzi del trattamento sono definite, ai sensi dell’art. 26 Regolamento UE 2016/679, mediante un separato accordo di contitolarità.
I servizi oggetto del Contact Center Unico, sono erogati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate da ciascun retista per quanto di competenza nel ri- spetto di quanto definito dai contitolari del trattamento sul- la base di DPIA (Data Protection Impact Assessment) redatta ai sensi dell'art. 35 Regolamento UE 2016/679.
I soggetti partecipanti alla Rete sono tenuti alla riservatez- za dei dati, delle informazioni e della documentazione di cia- scun soggetto partecipante alla Rete, di cui sono venuti e/o verranno in possesso o a conoscenza anche solo temporaneamente nell'ambito della costituzione, gestione ed esecuzione del presente atto e nei relativi rapporti derivanti.
Art. 18 – Modalità di adesione di nuovi partecipanti
Potranno aderire, al presente contratto di rete, su decisione unanime dei Retisti, le società a capitale interamente pubbli- co che svolgono attività di gestione di servizi pubblici e/o strumentali in house providing per gli enti locali che neces- sitino delle attività della rete.
Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presen- tare, ai sensi dell’art. 1322 c.c., e ferma restando ogni al- tra documentazione che dovesse essere richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e/o dai Retisti, specifica di- chiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenen- te:
a) la denominazione, la sede legale dell’impresa, C.F, P.I. numero di iscrizione al registro delle imprese e x. XXX;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale vie- ne esercitata;
d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichia- rata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di atti- vità imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionata- mente le disposizioni del presente Contratto, le decisioni dei retisti e dell’organo comune;
f) di non svolgere attività in conflitto di interessi con i
soggetti aderenti alla rete;
g) di obbligarsi a non svolgere attività in concorrenza con i retisti;
h) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
i) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.
Sulla domanda di ammissione decidono i retisti all’unanimità ai sensi dell’art. 8 del presente contratto, ferma restando la facoltà dei retisti di chiedere ed ottenere ulteriore documen- tazione ritenuta opportuna.
Gli adempimenti di natura obbligatoria e pubblicistica sono demandati all’organo comune a spese dei retisti.
Le Parti provvederanno ad effettuare i necessari adempimenti ed a depositare ai sensi di legge la versione aggiornata del presente contratto con l’indicazione dei successivi aderenti.
Le parti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Privacy e prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizza- to al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 19 - Tutte le parti hanno adottato i rispettivi modelli
ex X.Xxx. 231/2001 e ss.mm.ii. e i PTPC.
Ogni parte pertanto si impegna al rispetto di quanto ivi pre- visto.
La presente scrittura viene trattenuta nella raccolta del no- taio autenticante ai sensi del terzo comma dell'art. 72 della Legge Notarile.
Allegati
1) All. "A" - Scheda progetto VE1.1.1.g estratto dal Piano Operativo della Città di Venezia, Pon Metro 2014-2020;
2) All. "B" - Disposizione di ammissione a finanziamento pro- getto VE1.1.1.g del 6 aprile 2017;
3) All. "C" - Programma di realizzazione “DIME – 041041”, vers. 16 Novembre 2018;
4) All. "D" - Regolamento del Personale dei soggetti aderenti alla rete.
Venezia, lì 16 novembre 2018 X.xx Xxxxxxxxx XXXXXXXX X.xx Xxxxxxxxxx XXXXXXXX X.xx Xxxxxxxx XXXX
Numero 113.100 di repertorio
- AUTENTICAZIONE DI FIRME -
Certifico io sottoscritto xxxx. XXXXX XXXXXXXX, Notaio iscrit- to al Collegio Notarile di Venezia, residente a Venezia, che i signori:
= xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Fiesso d'Artico (VE) il 19
febbraio 1953, come infra domiciliato per la carica, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Ve- neziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi
S.p.A. – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede legale in Venezia, Xxxxx Xxxxx, 000;
= dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXXX, nata a Roma (RM) il 15 settem- bre 1971, come infra domiciliata per la carica, quale Diretto- re Generale della società "VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI
S.P.A. - VENIS S.p.A.", con sede in Venezia – Xxx Xxxxx 0000;
= ing. XXXXXXXX XXXX, nato a Udine (UD) il 28 aprile 1961, co- me infra domiciliato per la carica, quale:
- Direttore Generale della società "AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA’ S.p.A. - AVM S.p.A.", con sede in Xxxxxxx - Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
- Direttore Generale della società - "XX.XX S.p.A.", con sede in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 21
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno, pre- via lettura del documento da me datane alle parti, qui sopra, a margine degli uniti fogli e sugli allegati apposto le loro firme alla presenza e vista mie, alle ore 15,15.
Venezia, nel mio Studio a San Marco n. 1165/A, lì sedici no- vembre duemiladiciotto (16/11/2018).
X.xx Xxxxx XXXXXXXX – Notaio (L.S.)