deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Set Informativo
Edizione Luglio 2020
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata
NoPensieri RC Danni
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 07.2020
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 07.2020
• Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-
Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Xxxxxx (ed. febbraio 2018) - edizione 07.2020
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Assicurazione di Responsabilità civile e Tutela legale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
NoPensieri RC Danni
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
NoPensieri R.C. Danni è un prodotto che copre le conseguenze economiche derivanti da danni involontariamente cagionati a terzi dal Contraente/Assicurato o da un membro del suo nucleo familiare e fornisce inoltre un sostegno economico per far fronte alle spese legali sostenute dal Contraente/Assicurato per la tutela dei propri diritti e di quelli del proprio nucleo familiare.
NoPensieri RC Danni prevede 2 Moduli entrambi inclusi al momento dell’acquisto dell’assicurazione:
Modulo responsabilità civile: la Compagnia si fa carico di quanto l’assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali nei seguenti casi:
- eventi riferibili alla conduzione dell’abitazione nella quale risiede l’assicurato e delle relative pertinenze;
- eventi riferibili alla vita privata.
Modulo tutela legale: la Compagnia assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale al Contraente/Assicurato a seguito di un sinistro rientrante in copertura. La Compagnia offre inoltre all’assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.
Le coperture vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.
Gli immobili non adibiti ad abitazione dove l’Assicurato ha residenza.
Le abitazioni che non sono costruite in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
Le abitazioni non ubicate nel territorio italiano.
Le abitazioni che non hanno i requisiti legali di abitabilità e che non sono in buono stato di manutenzione.
Le abitazioni che fanno parte di un maggiore immobile e l’intero immobile non è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
Le persone giuridiche.
Le persone fisiche non residenti nel territorio italiano.
L’assicurazione per entrambi i Moduli non copre per i danni causati con dolo dall’Assicurato.
Per le limitazioni relative ai singoli moduli si rinvia al DIP aggiuntivo Danni.
MODULO RESPONSABILITA’ CIVILE: L’assicurazione è operante:
a) per i rischi derivanti dalla conduzione delle abitazioni, soltanto all’interno del territorio della Repubblica Italiana;
b) per i rischi nell’ambito della vita privata, per il mondo intero.
MODULO TUTELA LEGALE: Le coperture riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale
b) Negli Stati Membri dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
c) Nel Territorio italiano, nei casi di consulenza legale.
NoPensieri RC Danni.DIP - ed. 07.2020
1 di 2
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Alla sottoscrizione del contratto il Contraente/Assicurato deve fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il Contraente/Assicurato deve immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1898 del Codice civile. Il Contraente/Assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del sinistro il Contraente/Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l’Assicurato omette di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori Se l’Assicurato vuole variare l’indirizzo dell’abitazione indicato al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicarlo alla Compagnia e la copertura assicurativa sarà operante presso il nuovo indirizzo. |
Il premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile. Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura è efficace dopo 10 giorni dalla data di invio della comunicazione di accettazione della proposta da parte della Compagnia, a condizione che il pagamento abbia avuto esito positivo. Il contratto ha durata di 1 anno e prevede tacito rinnovo, salvo disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente/Assicurato, entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, via mail all’indirizzo documenti@zurich- xxxxxxx.xx, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto della prestazione, il Contraente/Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni. Per esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Nel caso in cui il Contraente decida, alla scadenza, di non rinnovare il contratto, deve inviare disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Per esercitare la disdetta, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. |
NoPensieri RC Danni.DIP - ed. 07.2020
2 di 2
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Assicurazione di Responsabilità civile e Tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto “NoPensieri RC”
Data di realizzazione: maggio 2020 - Ultimo Aggiornamento: luglio 2020 Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l’Italia: A. M. Cossellu - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana. |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Modulo Responsabilità Civile | Il Modulo presenta le seguenti coperture: Responsabilità civile della conduzione Tale copertura è estesa all’abitazione dei figli, se questi per motivi di studio e fino all’età di 25 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l’abitazione del Contraente/Assicurato. Responsabilità civile della vita privata La Compagnia si fa carico di quanto il Contraente/Assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare, devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di eventi inerenti la vita privata. Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria presso l’abitazione. Se l’impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la copertura sarà prestata a secondo rischio Abitazione parte di un condominio Se l’abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella copertura la responsabilità per i danni di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio. Interruzione o sospensione dell’attività di terzi La Compagnia risarcisce i danni causati a terzi e derivanti da: • interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi (ad esempio, un’esplosione che demolisca un fabbricato distruggendo un’attività commerciale senza possibilità di ripresa nello stesso luogo); • sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi (ad esempio, un allagamento dei locali che impedisca totalmente lo svolgimento di un’attività commerciale o ad esempio un allagamento che interessi solo una parte dei locali in cui viene svolta un’attività commerciale, che quindi può proseguire anche se solo parzialmente) |
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
1 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Danni a locali di villeggiatura La Compagnia risarcisce i danni causati da incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione, compreso il relativo contenuto. | |
Modulo Tutela Legale | La copertura opera per: a) Difendersi in un procedimento penale; b) Ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale, subito dal Contraente/Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) Sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito del Contraente/Assicurato. Tale copertura copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se: i. il sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile; ii. l’assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l’intero massimale. d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge; e) Sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale; f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all’abitazione; La copertura di cui alle lettere e) è operante limitatamente alla sola fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l’azione in giudizio. Per le copertura sopra indicate la Compagnia, su richiesta del Contraente/Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. La copertura copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione. Per la difesa da un procedimento penale, la copertura opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale). Per gli eventi e le coperture sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese di seguito indicate fino all’importo del massimale di 10.000 euro per sinistro indicato in polizza. a) di assistenza per la fase stragiudiziale; b) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; c) per l’intervento di un perito o consulente tecnico d’ufficio o di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia; e) liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx; f) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS; g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; i) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in copertura debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; k) per l’indennità, posta ad esclusivo carico del Contraente/Assicurato spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. |
Tutte le coperture, incluse quelle sotto riportate, con i relativi sottolimiti | € 500.000,00 assicurazione | per | sinistro | e | per | periodo | di |
Interruzione o sospensione dell’attività di terzi | € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale per periodo di assicurazione di € 500.000,00) | ||||||
Locali di villeggiatura | € 20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale per periodo di assicurazione di € 500.000,00) |
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
2 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Il presente contratto è offerto, in via facoltativa, in abbinamento ad alcune offerte commerciali di Eni Gas e Luce S.p.A. che prevedono un listino promozionale. Il Contraente/Assicurato potrà in qualsiasi momento sottoscrivere il presente contratto senza alcun obbligo di aderire alle specifiche offerte commerciali di fornitura di Eni Gas e Luce S.p.A., come previste e dettagliate all’interno della Proposta di Assicurazione; tuttavia nel caso in cui sottoscriva il presente contratto in abbinamento a tali specifiche offerte commerciali di fornitura luce e/o gas, verrà applicato uno sconto al premio annuale di Polizza e, al contempo, potrà beneficiare delle tariffe promozionali luce e/o gas previste dalle suddette offerte. |
Responsabilità civile | ESCLUSIONI relative al Modulo responsabilità civile Sono esclusi i danni: a) derivanti da esercizio nell’abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali; b) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); c) derivanti o causati da amianto; d) causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, fatti di guerra e insurrezioni; e) derivanti da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana; detenzione o uso di esplosivi; abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’abitazione; g) alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; h) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; i) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; j) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; k) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno l) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto esplicitamente coperto dalla copertura ESCLUSIONI per la sola copertura Responsabilità civile della vita privata Sono esclusi: a) i danni causati a familiari del Contraente (oppure Contraente/Assicurato) da figli minorenni loro affidati in temporanea cura; b) i danni causati a terzi dall’uso di veicoli soggetti all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione; c) i danni derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche di nautica a remi e a vela, se l’imbarcazione è di lunghezza pari o superiore a m. 6,5; d) i danni derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi detenute o conservate in maniera difforma dalle previsioni di legge; e) i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente (Contraente/Assicurato); f) i danni derivanti da attività di volontariato svolte come iscritto ad associazioni; g) i danni causati da tutti gli animali diversi da cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe ESCLUSIONI per la sola copertura abitazione parte di un condominio È’ esclusa dalla copertura la responsabilità solidale (ossia l’obbligo di corrispondere al terzo somme dovute dagli altri condomini). |
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
3 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Non sono presenti franchigie e scoperti.
Copertura | Scoperto | Franchigia assoluta |
Tutte le coperture, tranne quella sotto riportata) | Non applicabile | NESSUNA |
Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace | Non applicabile | € 1.000,00 per Sinistro |
La copertura è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per fatti dolosi del Contraente/Assicurato;
c) materia fiscale e amministrativa, salvo in caso di procedimento penale;
d) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro (per i contratti di fornitura e di prestazione continuata, tale limite si riferisce alla singola inadempienza o alla singola operazione/ prestazione);
e) controversie contrattuali per un valore superiore a 2.000,00 euro.
f) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
g) controversie contrattuali con l’usufruttuario e/o il comodatario dell’abitazione;
h) vertenze contrattuali in caso di contratti di somministrazione (come ad esempio utenze domestiche, abbonamenti al servizio di trasporto urbano, ecc.);
i) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;
j) controversie riferibili a beni immobili diversi dall’abitazione;
k) acquisto di beni mobili registrati;
l) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
m) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;
n) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
o) controversie e procedimenti penali derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato svolto dai soggetti Assicurati;
p) l’azione in giudizio nelle controversie di Diritto civile di natura contrattuale.
Per le controversie di natura contrattuale, la copertura non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, sono già stati oggetto di disdetta o per i quali uno dei contraenti abbia già chiesto il recesso, la risoluzione o la modificazione.
La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste per la denuncia del sinistro;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dal Contraente/ Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;
d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se il Contraente/Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico del Contraente/Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, il Contraente/Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Compagnia rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro ed è esclusa ogni duplicazione di onorari;
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali; è però compresa l’IVA indetraibile per il Contraente/Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
Per le controversie di natura contrattuale è previsto un periodo di carenza, cioè la copertura opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto.
Negli altri casi la copertura opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto.
Non sono presenti franchigie e scoperti.
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
4 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Cosa fare in caso di sinistro? | 1. Per il modulo di responsabilità civile In caso di sinistro il Contraente /Assicurato deve: a) darne avviso scritto alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; oppure attraverso la propria “Area riservata” presente sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, indicando: - descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili; - tipologia ed elenco dei danni; - esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del sinistro il Contraente/Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile; - recapiti e-mail e telefonici del Contraente/Assicurato. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ. b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la seguente documentazione: - relazione del Contraente/Assicurato sulla sua responsabilità; - documenti attestanti il titolo di utilizzo dell’abitazione (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto); - eventuale richiesta di danni da parte di terzi; - eventuali atti giudiziari; - eventuali verbali di sopralluogo; - eventuali verbali delle autorità intervenute; - eventuale documentazione attestante l’entità del danno - eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/ Assicurato (come ad esempio: titolo abilitativo, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL). - stato di famiglia (se pertinente con dinamica sinistro); - certificato iscrizione anagrafe canina (se pertinente con dinamica sinistro); - abilitazione alla detenzione di armi (se pertinente con dinamica sinistro). Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione. 2. Per il modulo tutela legale Il Contraente/Assicurato: a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale del Contraente/Assicurato. Se il Contraente/Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente; f) In caso di pretesa da parte di terzi di un risarcimento di danni derivante da responsabilità extracontrattuale del Contraente/Assicurato, il Contraente/Assicurato, al momento della denuncia di sinistro deve dichiarare se è assicurato con una copertura di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS. Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della copertura in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese del Contraente/Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica il Contraente/Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati. |
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
5 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Assistenza diretta/in convenzione Le prestazioni che il Contraente/Assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono unicamente quelle delle persone direttamente incaricate in forza delle coperture relative al modulo “Tutela Legale”, prestata da DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. | |
Gestione da parte di altra Impresa | |
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 commi 1 e 2 del Codice Civile). Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente/Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Il Contraente/Assicurato deve indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L’art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente/Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’indennizzo. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l’art. 1893 del Codice Civile concede alla Compagnia il diritto di far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di sinistro, di pagare un indennizzo ridotto. In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno. | |
Pagamento del sinistro per il modulo di responsabilità civile Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul sinistro. La Compagnia entro tale termine comunicherà l’eventuale non’ operatività della copertura per il sinistro. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o Assicurato il motivo di tale richiesta. Il termine per comunicare l’eventuale non operatività della copertura sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori, …), il termine per la comunicazione dell’eventuale non operatività della copertura sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia. Quando il Contraente/Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, il pagamento viene eseguito entro 30 giorni da quando il Contraente/Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione: fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del Contraente/Assicurato; nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; nel caso di delega all’incasso fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato; certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società. Pagamento del sinistro per il modulo tutela legale Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al Contraente/Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
6 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Il Contraente/Assicurato non può sospendere le coperture. Tuttavia, se il Contraente/Assicurato non paga le successive rate di premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 17° giorno dopo quello della scadenza. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Questo prodotto è rivolto a coloro che desiderano essere protetti dalle conseguenze economiche derivanti da danni involontariamente cagionati ad altre persone dal Contraente/Assicurato o da un componente del suo Nucleo familiare. Inoltre questo prodotto fornisce un sostegno economico per far fronte alle spese legali sostenute dal Contraente/Assicurato per la tutela dei propri diritti e del proprio Nucleo familiare.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al
prodotto è pari al 30%, calcolato sul premio imponibile.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A (agenti) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
7 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulle garanzie del modulo Tutela Legale | Relativamente alle coperture prestate con il modulo Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia il Contraente/Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Il Contraente/Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO
NoPensieri RC Danni.DPA - ed. 07.2020
8 di 8
Ultimo aggiornamento: luglio 2020
Indice
Sommario
A. Presentazione prodotto 3
I – NoPensieri RC Danni: cos’è e come leggere il contratto 3
I.I -Simbologia adottata 3
I.II - Guida al prodotto 3
I.II.I - Cos’è NoPensieri RC Danni e chi lo può acquistare? 3
I.II.II Caratteristiche 3
I.II.III Come acquistare? 3
I.II.IV Diritto di ripensamento (recesso) 3
I.II.V Xxxxxx e proroga tacita 3
B. Oggetto 4
1 Modulo Responsabilità Civile 4
1.1 Oggetto 4
1.1.1 Responsabilità civile della conduzione 4
1.1.2 Estensione responsabilità civile della conduzione 4
1.1.3 Responsabilità civile della vita privata 4
1.1.4 Esclusioni responsabilità civile della vita privata 4
1.2 Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria 5
1.3 Abitazione parte di un condominio 5
1.4 Interruzione o sospensione dell’attività di Terzi 5
1.5 Locali di villeggiatura 5
1.6 Rinuncia al diritto di surroga 5
1.7 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 5
1.8 Estensione territoriale 5
1.9 Esclusioni 5
1.10 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 6
2 Modulo Tutela Legale 6
2.1 Premessa 6
2.2 Oggetto 6
2.2.1 Soggetti assicurati 7
2.3 Estensione territoriale 7
2.4 Operatività della garanzia 7
2.5 Esclusioni e limiti di copertura 7
2.6 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza 8
2.7 Esonero da responsabilità 8
2.8 Istruzioni per la richiesta di tutela legale 8
2.8.1 Contatti 8
C. Il contratto dalla A alla Z 9
3 Previsioni comuni a tutti i moduli 9
3.1 Condizioni di assicurabilità 9
3.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 9
3.3 Aggravamento del rischio 9
3.4 Diminuzione del rischio 9
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 1 di 20
3.5 Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento 9
3.6 Diritto di ripensamento (recesso) 9
3.7 Sospensione e cessazione della copertura per rata non pagata 10
3.8 Recesso in caso di Sinistro 10
3.9 Disdetta a scadenza 10
3.10 Tacito Rinnovo 11
3.11 Altre assicurazioni 11
3.12 Area Riservata 11
3.13 Modalità trasmissione 11
3.14 Oneri fiscali 11
3.15 Modifiche al contratto 11
3.16 Legge applicabile 11
3.17 Foro competente 11
D. Cosa fare in caso di Sinistro 12
4 Disposizioni valide per la garanzia responsabilità civile 12
4.1 Obblighi in caso di Sinistro 12
4.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 12
4.1.2 Documentazione 12
4.2 Tempi di gestione del Sinistro 12
4.3 Pagamento del Sinistro 12
4.4 Gestione delle controversie 13
4.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale 13
5 Disposizioni relative al Modulo tutela 13
5.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza 13
5.2 Contatti 13
5.3 Modalità di gestione del Sinistro 14
5.3.1 Prima dell’azione in giudizio 14
5.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione 14
5.3.3 Fase giudiziale 14
5.4 Unico Sinistro 14
5.5 Pagamento del Sinistro 14
5.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro 14
E. Glossario 15
Informativa Privacy 18
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 2 di 20
A. Presentazione prodotto
I – NoPensieri RC Danni: cos’è e come leggere il contratto
I.I -Simbologia adottata
Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l’iniziale maiuscola, come ad esempio “Assicurato”. In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.
Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.
I.II - Guida al prodotto
I.II.I - Cos’è NoPensieri RC Danni e chi lo può acquistare?
NoPensieri RC Danni è il prodotto assicurativo che protegge dalle conseguenze economiche derivanti da danni involontariamente cagionati ad altre persone dal Contraente/Assicurato o da un componente del suo Nucleo familiare. NoPensieri XX Xxxxx fornisce inoltre un sostegno economico per far fronte alle spese legali sostenute dal Contraente/Assicurato per la tutela dei propri diritti e del proprio Nucleo familiare.
Il Contraente/Assicurato di questo prodotto è una persona fisica residente nel Territorio italiano e le coperture assicurative prestate valgono per l’Abitazione descritta nel contratto.
Il Contraente (colui che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto) coincide con l’Assicurato (il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione). Questo significa che, in questo contratto, il Contraente è sempre Assicurato (per cui viene indicato come Contraente/Assicurato). Tuttavia, nel contratto i soggetti Assicurati includono anche altre persone.
I.II.II Caratteristiche
Il prodotto prevede un unico pacchetto di garanzie che include il Modulo Responsabilità Civile e il Modulo Tutela Legale Il seguente schema riporta i due Moduli e le coperture incluse nel prodotto di NoPensieri RC Danni:
Responsabilità Civile della Conduzione Responsabilità Civile della Vita Privata
RESPONSABILITÀ CIVILE
Tutela Legale
TUTELA LEGALE
I.II.III Come acquistare?
È possibile acquistare il contratto NoPensieri RC Danni tramite la consulenza di un intermediario che accerterà il bisogno assicurativo del cliente per verificare che il prodotto risponda alle sue esigenze.
L’acquisto di NoPensieri RC Danni può essere effettuato:
• Tramite la rete commerciale di Eni gas e luce S.p.A.,
• Presso gli Energy Store di Eni gas e luce S.p.A.
• Telefonicamente attraverso il Servizio Clienti di Eni gas e luce S.p.A..
Il premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit).
Ulteriori dettagli su come acquistare si trovano all’art. 3.5 Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento.
I.II.IV Diritto di ripensamento (recesso)
Il Contraente/Assicurato ha 14 giorni di tempo dalla Decorrenza della Polizza per cambiare idea e comunicarlo alla Compagnia. Se esercita questa facoltà, gli effetti del contratto cessano (diritto di ripensamento – recesso) e il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del premio versato.
I.II.V Xxxxxx e proroga tacita
Il contratto ha durata di 1 anno e si prorogherà per un ulteriore anno, se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Ulteriori dettagli su durata e disdetta si trovano agli art. 3.5 “Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento” e
3.9 “Disdetta a scadenza”.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 3 di 20
B. Oggetto
1 Modulo Responsabilità Civile
1.1 Oggetto
1.1.1 Responsabilità civile della conduzione
Se il Contraente/Assicurato e gli altri componenti del suo Nucleo Familiare, causano involontariamente a Terzi danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di eventi riferibili alla conduzione dell’Abitazione e delle relative Pertinenze, la Compagnia pagherà direttamente al Terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al Terzo per capitale, interessi e spese.
Di seguito alcuni esempi di danni riferibili alla conduzione dell’Abitazione o delle sue Pertinenze:
a) fuoriuscita di liquidi dalla lavatrice, o da un rubinetto guasto o lasciato inavvertitamente aperto;
b) caduta accidentale di oggetti dal balcone;
c) sgocciolamento di vernice durante la tinteggiatura della ringhiera del balcone su di un’autovettura o sulla tenda del balcone sottostante.
1.1.2 Estensione responsabilità civile della conduzione
Se per motivi di studio, i figli del Contraente/Assicurato, di età non superiore a 25 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l’Abitazione, anche l’abitazione dei figli è anche compresa nella copertura di cui all’art. 1.1.1 “Responsabilità civile della conduzione”.
Questa copertura è operativa sia in caso di Abitazione in locazione che di proprietà, purché si trovi nel Territorio Italiano.
1.1.3 Responsabilità civile della vita privata
La Compagnia si fa carico di quanto l’Assicurato e gli altri componenti del suo Nucleo Familiare, devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Xxxxx per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di eventi inerenti la vita privata (diversi da quelli di cui all’art 1.1.1 “Responsabilità civile della conduzione”), quali, ad esempio:
a) fatto commesso dal Contraente/Assicurato, componenti del suo Nucleo familiare, altri minori in affido temporaneo (ai sensi della legge n. 184 del 4.5.1983 e successive modifiche - disciplina dell’adozione dell’affidamento dei minori), addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter purché regolarmente assunti e Persone “Alla Pari” nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti Assicurati;
b) fatti commessi da figli minorenni, anche se in temporanea cura (anche quotidiana) a familiari fino al quarto grado dell’Assicurato, quali ad esempio i nonni.
c) danni a Terzi derivanti da guida e uso di biciclette anche a motore elettrico, giocattoli a motore (ad esempio monopattini o hoverboard), veicoli non provvisti di motore, con espressa esclusione di veicoli diversi da quelli qui indicati;
d) danni a Terzi derivanti da uso e guida di sedia a rotelle anche con motore elettrico da parte di portatori di handicap;
e) normali attività inerenti il tempo libero ovvero bricolage, giardinaggio, pesca, campeggio, hobbistica, modellismo, Aeromodellismo, partecipazione ad attività scolastiche;
f) alla proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modifiche;
g) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela;
h) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
i) attività di gioco dei figli minori coperti dall’assicurazione;
j) proprietà e detenzione di Animali domestici;
k) consumo di bevande e cibi in casa dall’Assicurato che provocano intossicazione o avvelenamento, se preparati dall’Assicurato;
l) attività occasionale di volontariato, con esclusione di tutte le attività di natura professionale e/o svolte in qualità di iscritto ad associazioni.
1.1.4 Esclusioni responsabilità civile della vita privata
Sono esclusi dalla copertura:
a) i danni causati a familiari del Contraente (oppure Contraente/Assicurato) da figli minorenni loro affidati in temporanea cura;
b) i danni causati a Terzi dall’uso di veicoli soggetti all’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione;
c) i danni derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche di nautica a remi e a vela, se l’imbarcazione è di lunghezza pari o superiore a m. 6,5;
d) i danni derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi detenute o conservate in maniera difforma dalle previsioni di legge;
e) i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente (Contraente/Assicurato);
f) i danni derivanti da attività di volontariato svolte come iscritto ad associazioni;
g) i danni causati da tutti gli animali diversi da quanto previsto dall’articolo 1.1.3 lettera j).
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 4 di 20
1.2 Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria
È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di Manutenzione Ordinaria presso l’Abitazione. Se l’impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a Secondo Xxxxxxx, cioè per l’eventuale parte di danni non coperta dall’assicurazione dell’impresa. Se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, si applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.
1.3 Abitazione parte di un condominio
Se l’Abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l’obbligo di corrispondere al Terzo somme dovute dagli altri condomini).
1.4 Interruzione o sospensione dell’attività di Xxxxx
In caso di:
a) danni derivanti da Interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi (ad esempio, un’Esplosione che demolisca un fabbricato distruggendo un’attività commerciale senza possibilità di ripresa nello stesso luogo);
b) danni derivanti da Sospensioni totali (ad esempio, un Allagamento dei locali che impedisca totalmente lo svolgimento di un’attività commerciale) o parziali (ad esempio un Allagamento che interessi solo una parte dei locali in cui viene svolta un’attività commerciale, che quindi può proseguire anche se solo parzialmente) di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi;
l’assicurazione è operante con Xxxxxxxxx pari a 50.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.
1.5 Locali di villeggiatura
Relativamente ai danni causati da Incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione, compreso il relativo Contenuto, l’Assicurazione è operante con un Massimale pari a 20.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.
1.6 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.
1.7 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste nella Tabella riassuntiva di forma di garanzia, Massimali, Franchigie e Scoperti.
In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Xxxxxxx, (ad esempio Assicurazione stipulata dal condomino per l’intera proprietà, Assicurazione stipulata in occasione di accensione di un mutuo, ecc.) l’assicurazione viene prestata a Secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall’altra assicurazione.
1.8 Estensione territoriale
L’assicurazione è operante:
• per i Rischi derivanti dalla conduzione delle Abitazioni, soltanto all’interno del Territorio Italiano;
• per i Xxxxxx nell’ambito della vita privata, per il mondo intero.
1.9 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati con Dolo dell’Assicurato o del Contraente;
b) derivanti da esercizio nell’Abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
c) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
d) derivanti o causati da amianto;
e) causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, fatti di guerra e Insurrezioni;
f) derivanti da atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
g) derivanti da:
o lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione,;
o umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
o detenzione o uso di esplosivi;
o abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell’Abitazione;
h) alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
i) alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
j) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
k) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
l) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall’art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno.
m) Sono esclusi i danni: derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 1.1.3 “Responsabilità civile della vita privata” lettera f);
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 5 di 20
1.10 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Articolo | Forma di garanzia | Massimale | Franchigia assoluta |
1.1 - Oggetto (tutte le ipotesi, tranne quelle sotto riportate) | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 500.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione | 0 |
1.2 -Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria, se la copertura assicurativa dell’impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 1.000,00 per Sinistro | |
1.4 Interruzione o sospensione dell’attività di Terzi | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 50.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale per Periodo di Assicurazione di € 500.000,00) | 0 |
1.5 Locali di villeggiatura | Responsabilità civile Secondo Rischio | € 20.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale per Periodo di Assicurazione di € 500.000,00) | 0 |
2 Modulo Tutela Legale
2.1 Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx – Numero Verde 800040101 in seguito detta DAS.
La Compagnia ha la facoltà, previa informativa al Contraente/Assicurato, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale.
2.2 Oggetto
La Compagnia tutela i diritti del Contraente/Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, e in relazione alla conduzione dell’Abitazione indicata in Polizza e ai rapporti con i propri collaboratori domestici.
La garanzia opera per:
a) Difendersi in un Procedimento Penale;
b) Ottenere assistenza legale per un Danno Extracontrattuale, subito dall’Assicurato a causa di un Fatto illecito di Terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da Xxxxx, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell’Assicurato. Tale garanzia copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se:
i. il Sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile;
ii. l’Assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l’intero Massimale;
d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge;
e) Sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, purché il valore in lite non sia superiore a 2.000,00 euro;
Un esempio di controversia di natura contrattuale è una disputa con un artigiano (elettricista, idraulico, ecc.) che ha effettuato lavori nell’Abitazione.
Controversia di natura contrattuale
f) Xxxxxxxxx controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all’Abitazione;
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 6 di 20
La garanzia di cui alle lettere e) è operante limitatamente alla sola Fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l’azione in giudizio.
Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese:
a) di assistenza per la Fase stragiudiziale;
b) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
c) per l’intervento di un perito o consulente tecnico d’ufficio o di un consulente tecnico di parte;
d) di giustizia;
e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
f) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
h) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti Penali;
i) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
j) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
k) per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
l) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
fino all’importo del Massimale di 10.000 euro per Sinistro.
Per le garanzie sopra indicate la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
2.2.1 Soggetti assicurati
Le garanzie operano a favore del Contraente/Assicurato e delle persone appartenenti al suo Nucleo familiare, che acquistano pertanto anch’esse la veste di Assicurati.
2.3 Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa, in caso di diritto al risarcimento dei Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale
b) Negli Stati Membri dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
c) Nel Territorio italiano, nei casi di consulenza legale telefonica.
2.4 Operatività della garanzia
La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.
Per le controversie di natura contrattuale la garanzia opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto.
Negli altri casi la garanzia opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto. Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:
a) La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti;
b) La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte del Contraente/Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
Per la copertura dell’art. 2.2 lett. a), la garanzia opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).
2.5 Esclusioni e limiti di copertura
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per fatti dolosi dell’Assicurato;
c) materia fiscale e amministrativa, salvo in caso di Procedimento Penale;
d) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro (per i contratti di fornitura e di prestazione continuata, tale limite si riferisce alla singola inadempienza o alla singola operazione/ prestazione);
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 7 di 20
e) controversie contrattuali per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, art. 2.2 Oggetto lett. d), controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull’Abitazione, art. 2.2 Oggetto lett. f);
f) controversie e Procedimenti Penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
g) controversie contrattuali con l’usufruttuario e/o il comodatario dell’Abitazione;
h) vertenze contrattuali in caso di contratti di somministrazione (come ad esempio utenze domestiche, abbonamenti al servizio di trasporto urbano, ecc.);
i) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;
j) controversie riferibili a beni immobili diversi dall’Abitazione;
k) acquisto di beni mobili registrati;
l) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
m) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;
n) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
o) controversie e Procedimenti Penali derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato svolto dai soggetti Assicurati;
p) l’ azione in giudizio nelle controversie di Diritto Civile di natura contrattuale.
Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i Sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, sono già stati oggetto di disdetta o per i quali uno dei contraenti abbia già chiesto il recesso, la risoluzione o la modificazione.
In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e un’altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente/Assicurato.
La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 5 “Disposizioni relative al Modulo tutela”;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dal Contraente/Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;
d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) spese di Xxxxxxx e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se il Contraente/Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, il Contraente/Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, la Compagnia rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per Sinistro ed è esclusa ogni duplicazione di onorari;
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali; è però compresa l’IVA indetraibile per il Contraente/Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
2.6 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 5 “Disposizioni relative al Modulo tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste del Contraente/Assicurato.
2.8 Istruzioni per la richiesta di tutela legale
2.8.1 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:30.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 5 “Disposizioni relative al Modulo tutela”.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 8 di 20
C. Il contratto dalla A alla Z
3 Previsioni comuni a tutti i moduli
3.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicurazione è operante solo se l’Abitazione coperta da assicurazione ha tutti i seguenti requisiti:
1. È nel Territorio italiano;
2. È costruita in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibita ad Abitazione dove il Contraente/Assicurato ha residenza;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l’intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
3.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L’art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con Dolo o Colpa Grave su circostanze che Il Contraente o l’Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza Dolo o Colpa Grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l’art. 1893 del Codice Civile concede alla Compagnia il diritto di far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al Periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di Dolo o Colpa Grave, il premio dovuto per il primo anno.
3.3 Aggravamento del rischio
Secondo l’art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del Rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la Compagnia avrebbe richiesto un premio maggiore o rifiutato il Rischio.
La stessa norma prevede l’obbligo per il Contraente e l’Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
3.4 Diminuzione del rischio
L’art. 1897 del Codice Civile prevede l’ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il Rischio. Questo accade quando la Compagnia avrebbe applicato un Premio minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del Rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del Premio successivamente alla comunicazione. La Compagnia rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.
3.5 Durata del contratto, attivazione e modalità di pagamento
Il contratto ha durata di 1 anno e prevede tacito rinnovo.
La copertura è efficace solo dopo 10 giorni dalla data di invio della comunicazione di accettazione della proposta da parte della Compagnia, a condizione che il pagamento abbia avuto esito positivo.
Il Premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit).
Il premio annuale è dovuto per l’intera durata anche se ne è stato concesso il frazionamento mensile.
3.6 Diritto di ripensamento (recesso)
Il Contraente/Assicurato, entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso).
Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, con le seguenti modalità:
• Via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure
• tramiteraccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
All’interno della richiesta il Contraente/Assicurato dovrà fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero Polizza
• Dati anagrafici del Contraente/assicurato
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 9 di 20
• Giorno del recesso
• Iban del Contraente/assicurato
La Compagnia per facilitare il Contraente/Assicurato mette a disposizione il fac-simile del documento di richiesta che può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti della Compagnia al n° 00.00.000.000 o scaricato dal sito internet www.zurich- xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
Alla ricezione della richiesta, la Compagnia rimborserà il premio pagato al netto di imposte. Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. Se il Contraente/Assicurato eserciterà il diritto di recesso anche se si è già verificato un Sinistro, la Compagnia si rivarrà nei suoi confronti per ogni esborso e spese sostenute.
3.7 Sospensione e cessazione della copertura per rata non pagata
Se:
• il pagamento della prima rata mensile non è andato a buon fine, alla data prevista per il pagamento della seconda rata, verrà addebitata al Contraente/Assicurato il pagamento, in un’unica soluzione, della prima e della seconda rata. Nel caso in cui anche questo secondo tentativo non vada a buon fine, il contratto sarà per legge privo di effetti (risoluzione).
• il pagamento delle rate mensili successive alla prima non è andato a buon fine, la Compagnia chiede al Contraente/Assicurato di perfezionare il pagamento entro 17 dalla scadenza della rata (periodo di mora) per sanare la posizione. In caso di mancata regolarizzazione, la Compagnia procede alla sospensione del contratto in attesa del pagamento stesso. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza della prima rata insoluta, se il Contraente/Assicurato non ha pagato tutte le rate insolute, il contratto sarà per legge privo di effetti (risoluzione).
Se il Contraente/Assicurato effettua il pagamento di tutte le mensilità non pagate, la copertura assicurativa viene riattivata a partire dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate insolute.
3.8 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente/Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni.
Per esercitare il diritto di recesso in caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, con le seguenti modalità:
• Via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
All’interno della richiesta il Contraente/Assicurato dovrà fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero Polizza
• Dati anagrafici del Contraente/assicurato
• Giorno del recesso
• Iban del Contraente/assicurato
La Compagnia per facilitare il Contraente/Assicurato mette a disposizione il fac-simile del documento di richiesta che può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 o scaricato dal sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
In caso di recesso della Compagnia, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile pagato e non goduto relativa al periodo di Rischio non corso, calcolato dalla rata della mensilità successiva alla data indicata sul modulo di richiesta di recesso, al netto delle imposte di legge.
Se, ad esempio, l’Indennizzo viene pagato il 5 marzo, sia la Compagnia che il Contraente/Assicurato hanno la possibilità di recedere dal presente contratto fino al 4 maggio; il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30 giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio, il Contraente/Assicurato avrà diritto a ricevere il rimborso della parte del Premio non goduto, al netto delle imposte, entro il 18 giugno.
Esempio
3.9 Disdetta a scadenza
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato decida, alla scadenza, di non rinnovare il contratto, deve inviare disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Per esercitare la disdetta, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, con le seguenti modalità:
• Via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10 di 20
All’interno della richiesta il Contraente/Assicurato dovrà fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero Polizza
• Dati anagrafici del Contraente/Assicurato
• Giorno di disdetta
• Iban del Contraente/Assicurato
La Compagnia per facilitare il Contraente/Assicurato mette a disposizione il fac-simile del documento di richiesta che può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 o scaricato dal sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
3.10 Tacito Rinnovo
Il contratto ha durata di 1 (un) anno e si prorogherà tacitamente per periodi successivi annuali solamente se tutte le rate dell’Annualità di Contratto trascorsa sono state pagate o se il Contraente/Assicurato non abbia esercitato il diritto di disdetta previsto nella clausola che precede.
3.11 Altre assicurazioni
Il Contraente/Assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx richiedere a ciascun Assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l’Assicurato omette di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
Il Rischio è il medesimo se l’interesse Assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura di tutti gli Assicuratori.
3.12 Area Riservata
La consultazione del contratto può avvenire attraverso la propria “Area riservata” presente sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Se il Contraente/Assicurato è cliente della Compagnia, si potranno utilizzare le credenziali in proprio possesso.
Se il Contraente/Assicurato non è cliente della Compagnia, si potrà registrare su xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx inserendo il numero della Polizza e il codice fiscale.
3.13 Modalità trasmissione
Il Contraente/Assicurato ha il diritto di richiedere una modifica al consenso dato per la trasmissione della comunicazione tramite Tecniche di comunicazione a distanza attraverso:
• la propria “Area riservata” presente sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
• inviando una mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
• mezzo postale a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
3.14 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
3.15 Modifiche al contratto
Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
3.16 Legge applicabile
Questo contratto è soggetto alla legge italiana.
3.17 Foro competente
Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 11 di 20
D. Cosa fare in caso di Sinistro
4 Disposizioni valide per la garanzia responsabilità civile
4.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) darne avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia:
• Via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure
• attraverso la propria “Area riservata” presente sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.;
b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 4.1.2 “Documentazione”.
4.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
b) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
c) tipologia ed elenco dei danni; in caso di presenza di residui, indicazione del luogo dove sono disponibili per le verifiche del perito;
d) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia); al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile;
e) recapiti e-mail e telefonici del Contraente/Assicurato.
4.1.2 Documentazione
La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere i seguenti documenti:
a) relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità;
b) documenti attestanti il titolo di utilizzo dell’Abitazione (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto);
c) eventuale richiesta di danni da parte di Xxxxx;
d) eventuali atti giudiziari;
e) eventuali verbali di sopralluogo;
f) eventuali verbali delle autorità intervenute;
g) eventuale documentazione attestante l’entità del danno
h) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: titolo abilitativo, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL);
i) stato di famiglia (se pertinente con dinamica Sinistro);
j) certificato iscrizione anagrafe canina (se pertinente con dinamica Sinistro);
k) abilitazione alla detenzione di armi (se pertinente con dinamica Sinistro).
Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente alla Compagnia.
4.2 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine comunicherà l’eventuale non operatività della polizza per il sinistro.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione precisando al Contraente o all’Assicurato il motivo della richiesta. Il termine per comunicare l’eventuale non operatività della polizza sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori, ...), il termine per la comunicazione dell’eventuale non operatività della polizza sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.
Quando il Contraente/Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al Terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, il pagamento viene eseguito entro 30 giorni da quando il Contraente/Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 12 di 20
• Fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del Contraente/Assicurato
• Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico
• nel caso di delega all’incasso fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
4.4 Gestione delle controversie
Qualora sorga una controversia tra Contraente/Assicurato e Terzo, la Compagnia si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome del Contraente/Assicurato, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti del Contraente/Assicurato stesso.
Le spese sostenute per resistere all’azione proposta contro il Contraente/Assicurato sono a carico della Compagnia, entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata in Polizza.
Se la somma dovuta dal Contraente/Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.
4.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale
In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun Sinistro un importo superiore alla Somma Assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
L’unica eccezione a questa regola sono le spese fatte dall’Assicurato per evitare o diminuire il danno, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile.
5 Disposizioni relative al Modulo tutela
5.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale del Contraente/Assicurato . Se il Contraente/Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
f) In caso di pretesa da parte di Xxxxx di un risarcimento di danni derivante da responsabilità extracontrattuale del Contraente/Assicurato, il Contraente/Assicurato, al momento della denuncia di Xxxxxxxx deve dichiarare se è assicurato con una copertura di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
5.2 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese del Contraente/Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il Contraente/Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxxxxxx e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di Procedimento Penale il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica il Contraente/Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800040101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 13 di 20
5.3 Modalità di gestione del Sinistro
5.3.1 Prima dell’azione in giudizio
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine il Contraente/Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) il Contraente/Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
5.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione
DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un Procedimento Penale;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese del Contraente/Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. Il Contraente/Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
5.3.3 Fase giudiziale
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) Il Contraente/Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) Se il Contraente/Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) Il Contraente/Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio il Contraente/Assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
5.4 Unico Sinistro
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.
5.5 Pagamento del Sinistro
Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al Contraente/Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
5.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro, sia il Contraente/Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Il Contraente/Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole al Contraente/Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione il Contraente/Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.
Qualora il Contraente/Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 14 di 20
E. Glossario
Abitazione L’edificio o la porzione di edificio, comprese le opere di fondazione o interrate e le quote di proprietà comune o condominiale, indicato in Polizza che ha tutte le seguenti caratteristiche:
1. È nel Territorio italiano;
2. È costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibito ad Abitazione dove il Contraente/Assicurato ha residenza;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l’intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
Aeromodellismo L’attività di chi progetta, costruisce e sperimenta aeromodelli, specialmente a scopo ricreativo.
Allagamento Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno oppure mancato o ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio
Animali Domestici Sono esclusivamente cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe
Arbitrato Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l’insorgenza
Assicurato La persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Assicuratori Le Compagnie di assicurazioni che prestano la garanzia per il medesimo Rischio
Colpa Grave Comportamento involontario da cui deriva un Fatto Illecito, commesso con grave negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme
Compagnia o Zurich Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Coniuge Ciascun soggetto che ha contratto il matrimonio. È equiparata al Coniuge la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Contenuto 1. Tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari conviventi, anche se di proprietà di Xxxxx, e dei collaboratori domestici, posto all’interno dell’Abitazione;
2. Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili;
3. Valori, raccolte e collezioni, Gioielli, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni;
4. Personal computer;
5. Migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce Abitazione, con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e impianti eolici; tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all’esterno dell’Abitazione;
6. Mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo “a pedalata assistita”, il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge.
Sono esclusi:
1. Veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente;
2. Motori nautici e le loro parti, unità per la navigazione, fatta eccezione per i natanti da diporto di lunghezza inferiore a 6,5 metri fuori tutto;
3. Velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli;
4. Animali;
5. Se il Contraente è proprietario di un’Abitazione che ha dato in locazione ad inquilini, tutto quanto di proprietà degli inquilini;
6. Tutto quanto incluso alla voce Fabbricato fatta eccezione per le migliorie apportate dall’inquilino se non assicurata l’Abitazione.
Contraente Xxxxxxxx che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto
Contraente/Assicurato
Decorrenza
In questo contratto, il Contraente è sempre Assicurato (per cui viene indicato come Contraente/Assicurato) ed è una persona fisica residente nel Territorio italiano che è anche il proprietario o l’inquilino dell’Abitazione. Nel Modulo Tutela Legale e nel Modulo Responsabilità Civile i soggetti Assicurati includono anche altre persone
Data di efficacia del contratto di assicurazione che avviene dalle ore 24,00 della data di Decorrenza della polizza riportata nella comunicazione di accettazione della proposta da parte della Compagnia, a condizione che il pagamento abbia avuto esito positivo.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 15 di 20
Danno Extracontrattuale Il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria Abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc... Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso
Diritto Civile Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (imprese o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto Civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo
Dolo Comportamento intenzionale da cui deriva un Fatto Illecito
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Familiare convivente Ogni persona presente nel Nucleo familiare alla data del Sinistro, compreso il Convivente more uxorio
Fase stragiudiziale L’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’Arbitrato, la conciliazione paritetica
Fatto Illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia L’importo prestabilito che in caso di Xxxxxxxx viene detratto dall’Indennizzo o dal risarcimento determinati a termini di contratto e che rimane a carico
Incendio Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
Indennizzo La prestazione che la Compagnia deve erogare al Contraente/Assicurato in caso di Sinistro. Inondazione / Alluvione • L’Inondazione è un esteso afflusso incontrollato di acque e quanto da essa trasportato,
provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
• L’Alluvione è un caso particolare di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Manutenzione Ordinaria Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di Manutenzione Ordinaria non richiedono un titolo abilitativo per eseguire i lavori.
Esempi di impianti tecnologici:
• riscaldamento,
• elettrico,
• gas cottura,
• idrico sanitario,
• canna fumaria,
• condizionamento e ricambio dell'aria.
Esempi di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione:
• ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni;
• rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne;
• sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione;
• riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali;
• riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario.
Esempi
Massimale Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia
Nucleo familiare Le persone appartenenti alla “famiglia anagrafica” del Contraente/Assicurato, attestata dal “Certificato di stato di famiglia” rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall’esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, compresi nel Nucleo familiare:
il convivente more uxorio che sia residente presso lo stesso domicilio del Contraente/Assicurato;
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 16 di 20
per convivente more uxorio si intende la persona che convive con il Contraente/Assicurato con lo stile di vita delle coppie sposate ma senza alcun vincolo matrimoniale con lo stesso,
• il Coniuge del Contraente/Assicurato, a condizione che non sia legalmente separato o divorziato anche se residenti presso altro domicilio a condizione che lo stesso sia stabilito in Territorio Italiano;
• i figli del Contraente/Assicurato fino al raggiungimento del 25simo anno di età, anche se residenti presso altro domicilio a condizione che lo stesso sia stabilito in Territorio Italiano;
Periodo di assicurazione Periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio
Persone “Alla Pari” Persone che partecipano a programmi alla pari che sono considerati progetti di scambio culturale per l’apprendimento e/o il perfezionamento di una lingua straniera e sono regolamentati, in ambito europeo, dall’Accordo di Strasburgo adottato dal Consiglio d’Europa il 24/11/1969 e ratificato dall’Italia con la Legge n. 304[1] del 18/05/1973
Pertinenze Dipendenze dell’Abitazione quali cantine, soffitte, box, anche se ubicati in corpi separati, purché dall’atto di compravendita risulti il vincolo di pertinenza con l’Abitazione
Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione
Procedimento Penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Xxxxxxx rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rischio La possibilità che si verifichi il Sinistro
Scoppio Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati Scoppio
Secondo Xxxxxxx Xxxxxxxxx assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra assicurazione (la quale presta invece una copertura assicurativa a primo Xxxxxxx). In tal caso la garanzia di Secondo Xxxxxxx sarà operante solo dopo l’esaurimento dei massimali previsti dalla copertura di primo Xxxxxxx e per l’eccedenza rispetto ad essa.
Ad esempio si ipotizzi che:
• questa assicurazione ha un Massimale di 500.000,00 euro;
• si verifica un danno di 500.000,00 euro; si possono avere due ipotesi:
• se il Contraente/Assicurato ha stipulato un’altra Polizza assicurativa a copertura
dello stesso Xxxxxxx con Xxxxxxxxx di 250.000,00 euro, questa assicurazione pagherà l’Indennizzo solo dopo che è esaurito il Massimale della prima Polizza, ossia 250.000,00 euro, con deduzione della Franchigia prevista da questo contratto;
• se il Contraente/Assicurato non ha stipulato un’altra Polizza assicurativa a copertura dello stesso Xxxxxxx, questa assicurazione pagherà 500.000,00 euro, sempre con deduzione della Franchigia prevista da questo contratto.
Esempio
Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Somma Assicurata E’ l’importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione per l’Assicuratore Sospensione dell’attività La conseguenza di un evento che impedisca totalmente (sospensione totale) o parzialmente
(sospensione parziale) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi
Surroga L’azione che la Compagnia svolge nei confronti di Xxxxx responsabili di un Sinistro, dopo avere pagato l’Indennizzo ed in sostituzione del Contraente/Assicurato
Tecniche di comunicazione a distanza
Qualunque mezzo che consenta la comunicazione tra Contraente/Assicurato e la Compagnia senza che sia necessaria la contemporanea presenza fisica di entrambi
Territorio italiano Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana
Xxxxx Xxxxxxxx estranei al Contraente/Assicurato e comunque non legati al Contraente/Assicurato da vincoli di matrimonio, parentela o affinità. Non sono Terzi:
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione;
• i Familiari conviventi, i parenti, gli affini;
• i dipendenti del Contraente/Assicurato e i dipendenti di ogni altro Assicurato;
Viaggio Un Viaggio di 50Km o più dal comune di residenza del Contraente/Assicurato, purché entro il Territorio italiano
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 17 di 20
Informativa Privacy Art. 13 del Regolamento Europeo
nr. 2016/679
Gentile Cliente, la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il “Regolamento”) forniamo, pertanto, qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.
1 Identita’ e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxx (la “Società”).
Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.
2 Finalita’ del trattamento
a) Finalità contrattuali e di legge
I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute, ove raccolti - saranno trattati dalla Società:
(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste, ivi compresa la registrazione e l’accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
(ii) per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l’emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.
Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 “Esistenza di un processo decisionale automatizzato”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati : i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l’accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l’accesso al servizio c.d. Area Clienti.
b) Finalità di marketing e ricerche di mercato
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità di marketing, quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
c) Rilevazioni statistiche
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.
d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell’intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.
e) Soft Spam
Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 18 di 20
darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
3. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), la base giuridica degli stessi sono:
(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/ quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
(ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
(iii) l’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all’invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche )
(iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.
5. Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle “Clausole Contrattuali Tipo” emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
(i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di Decorrenza del preventivo;
(ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
(vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all’esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l’attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell’adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato.
Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l’inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all’attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l’uso di tali strumentazioni in ausilio all’attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
NOPENSIERI RC DANNI.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 19 di 20
Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
8. I suoi diritti
Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:
1) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
2) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all’oblio e la cancellazione);
3) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
4) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx; ovvero scrivendo alla Società all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo di Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 (20159).