ALLEGATO E SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO E SCHEMA DI CONVENZIONE
Convenzione tra Roma Capitale – Municipio XIII Roma Xxxxxxx, e l’Associazione per
l’affidamento in comodato d’uso dell’area di ……………mq ascritta al Catasto dei Terreni al FG……….part.ll/e n°……...in cui realizzare e gestire il progetto ad Orti/Giardini Condivisi dal titolo “… ”
ATTO DI CONVENZIONE
Addì……...del mese di …………………………….dell’anno 20….. presso la sede…………………………..
………………………………………………………………………………………………………. sono presenti:
Roma Capitale – Municipio XIII Roma Xxxxxxx con sede in Roma Via Aurelia 470 – 00165
CF…………………………………… rappresentato in qualità di dal/lla
Dott/ssa…………………………………………………...nato/a ………………………………..(…) il…../ /19…
il/la Sig/Sig.ra ………………………………………………, nato/a (…)
il.../.../19…. Legale rappresentante dell’Associazione…………………………………. ………..con sede legale in…………………………. - 00… …………………………...(…) C.F………………………………………………..
PREMESSO
che con D.D. n. 38° del 24.01.2002 è stato istituito il Servizio Orti urbani (ex Servizio IV della VIII U.O. “Progetti Speciali” del X Dipartimento “Ambiente”) con il compito di censire gli orti urbani e spontanei presenti soprattutto in zone a verde in condizioni di degrado, abbandono e/o marginalità, la cui presenza era consolidata già da decenni;
che la Giunta Capitolina, nella seduta dell’11 ottobre 2006, ha approvato una Memoria avente ad oggetto la “Realizzazione di Aree ad Orti Urbani nel Comune di Roma”, dando mandato al Dipartimento X (ora Dipartimento Tutela Ambientale ) di redigere un Regolamento che definisse criteri e modalità di realizzazione, assegnazione e gestione delle Aree ad Orti Urbani e Sociali”;
che, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno degli Orti/giardini Urbani (OGU) ha avuto un notevole incremento come dimostrato dalle numerosissime richieste da parte dei cittadini singoli o in gruppi costituiti di avere in assegnazione gratuita un’area da adibire ad orto/giardino condiviso ove realizzare progetti proposti dagli stessi;
che con delibera di Assemblea Capitolina n. 38 del 17 luglio 2015 è stato approvato il “Regolamento per l’Affidamento in comodato d’uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani”;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
I rapporti tra il Municipio XIII Roma Xxxxxxx e l’Associazione “ ”
comodataria dell’area sono regolati come segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 DEFINIZIONE DEI RUOLI
Al Dipartimento Tutela ambientale, compete:
• L’organizzazione di riunioni semestrali, estese a tutti i Municipi e alle Associazioni, al fine di monitorare lo stato dell’arte degli OGU di Roma Capitale;
• Il monitoraggio e l’aggiornamento dei dati sugli OGU presenti entro i confini di Roma Capitale;
• La programmazione, ogni 2 anni, di analisi di campioni di suolo e delle acque d’irrigazione per evidenziare eventuali contaminazioni, i fini del consumo alimentare. Qualora vengano evidenziati tassi di inquinamento che non consentano l’utilizzo alimentare dei prodotti, verranno inibite le produzioni agricole ai fini del consumo alimentare e valutate forme di produzione alternativa a scopo didattico, estetico o altro;
• L’impegno a garantire che siano interdette la semina, l’impianto, la coltivazione, la raccolta e la permanenza sul territorio, in acqua o in aria, di OGM (Organismi Geneticamente modificati);
Al Municipio, consegnatario dell’area su cui realizzare il progetto a OGU, compete:
• il conferimento in comodato d’uso dell’area in oggetto, della quale si è verificata la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
• il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall’AGC comodataria in base alle disposizioni del Regolamento;
• la presentazione al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sulle aree date in adozione e sulla valutazione della loro gestione;
•
All’AGC, che ha avuto in comodato d’uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, spetta:
• la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell’area attribuita in gestione;
• l’assegnazione dei lotti;
• la corretta gestione dei lotti delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell’area oggetto di OGU, di cui all’Allegato 2 del Regolamento.
Art.3
AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AD ORTI E GIARDINI URBANI (OGU) E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE
Con la presente il Municipio XIII Roma Xxxxxxx di Roma Capitale, conferisce all’Associazione………………………. in comodato d’uso l’area di…………...mq, ascritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio………….particella/e nn°…………..
L’Associazione comodataria della suddetta area sarà tenuta a realizzare il Progetto ad Orti e giardini Condivisi (OGU) dal titolo “……………………………………………………………...” così come è stato presentato e approvato dai competenti uffici Municipali di pertinenza territoriale e a svolgere le attività di gestione connesse, definite e concertate.
Il comodato non può essere ceduto a terzi.
Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante autonoma organizzazione delle attività.
Qualora il Presidente dell’Associazione “……………………………….” debba essere sostituito, detta sostituzione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC /Posta elettronica Certificata) al Dipartimento Tutela Ambientale e al Municipio competente, completa di curriculum della persona neo-designata. La sostituzione avrà effetto a decorrere dalla comunicazione di gradimento da parte dell’Amministrazione Capitolina.
Art. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione. Può essere autorizzato, con apposito provvedimento, un solo eventuale rinnovo, per ulteriori 3 anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione e la corretta gestione dell’area.
L’Associazione comodataria dovrà presentare istanza formale al Municipio XIII Roma Xxxxxxx, entro tre mesi prima della data di scadenza della convenzione in atto.
La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l’Amministrazione Capitolina che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento.
Alla scadenza dell’unico rinnovo si procede ad un nuovo affidamento.
Qualora allo scadere della Convenzione, l’Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l’AGC comodataria, ha l’obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate.
La restituzione dell’area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto
Art. 5 ATTIVITA’ E OBIETTIVI
L’Associazione comodataria avrà cura di:
• Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o aree condivise con e realtà territoriali, perseguendo finalità d’inclusione sciale.
• Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc) coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
• Recintare l’intera area oggetto di OGU, laddove si ritenga necessario per evitare appropriazioni indebite e l’ingresso di animali nell’area coltivata, previa approvazione dei competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale e del Municipio di pertinenza territoriale, di cui all’art. 10 del Regolamento, con rete metallica e pali di legno opportunamente schermata da vegetali oppure con recinzioni equivalenti che non prevedano opere murarie e siano facilmente rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli di ingresso alla ci apertura e chiusura provvederà l’AGC comodataria secondo l’orario concordato con il Municipio territorialmente competente.
• Coltivare piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori destinati a soddisfare il fabbisogno personale e familiare.
• Non commercializzare i prodotti degli OGU fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
• Lasciare l’area libera, e quindi fruibile, l’eventuale sentieristica presente in quanto l’area, seppure assegnata in comodato, d’uso, rimane pubblica.
• Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di pertinenza territoriale ogni nuovo intervento, nonché le eventuali modifiche alle strutture già esistenti.
• Non disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte.
• Vietare l’uso dei pesticidi e concimi chimici di sintesi
• Escludere l’utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l’ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all’esterno quanto all’interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l’approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU;
• Vietare la coltivazione di fave per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica.
• Gestire i rifiuti con la raccolta differenziata e il compostaggio della materia organica. A seconda della disponibilità di spazio sarà possibile la sistemazione di due o più compostiere per la trasformazione dei residui vegetali i prodotti dalle attività orti culturali e degli scarti alimentari.
• Promuovere l’utilizzo di sementi biologici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di essenze arboree nei dintorni degli orti adatte al terreno e al clima, la conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali, tra cui l’acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa inquinare o provocare incendi
• Vietare l’allevamento di animali
• Sottoporre all’autorizzazione dell’Amministrazione Capitolina, il progetto agronomico e paesaggistico per l’eventuale piantumazione di alberi e arbusti di grandi dimensioni, preferibilmente autoctoni.
Art. 6 ASSEGNAZIONE DI LOTTI
Le domande dei cittadini per l’assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all’AGC comodataria che avrà il compito di predisporre un’apposita graduatoria in funzione dei criteri di assegnazione riportati all’Art. 13 del Regolamento e recepiti nel regolamento interno dell’AGC ed in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui all’Art. 3 del Regolamento, della quale deve fornire tempestiva comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale e al Municipio di competenza territoriale.
Art.7
CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO
• L’assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi
• L’orto deve essere coltivato direttamente dall’assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all’AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto al Regolamento interno dell’AGC. La sostituzione dell’assegnatario è prevista solo a causa dì impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell’orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità, non rinnovabili, previa comunicazione all’AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall’impedimento. L’AGC stessa provvederà alla sostituzione dell’affidatario secondo il proprio regolamento interno.
• L’AGC comodataria avrà il compito di aggiornare annualmente l’elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela ambientale che al Municipio di competenza territoriale.
Art 8 RESPONSABILITA’
La responsabilità solidale con l’AGC, riguardo alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni, grava sugli assegnatari, per eventuali danni a terzi.
Art. 9
REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DEL LOTTO
l’AGC provvederà alla revoca dell’assegnazione del lotto, informato Il Dipartimento Tutela Ambientale e il Municipio competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
• Impossibilità, non motivata, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
• Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
• Trasferimento dell’assegnatario in altro comune
• Gravi inadempienze alle norme riportate nel presente Regolamento e nel Regolamento interno dell’AGC
• Sub- affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi
• Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse
• Turbativa della convivenza civile
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario, l’orto rientra nell’immediata disponibilità dell’AGC per una nuova assegnazione.
In caso di decesso dell’assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell’orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, lìorto rientra nell’immediata disponibilità dell’AGC per una nuova assegnazione.
Art. 10 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
A tutti gli effetti di legge e ai fini della presente Convenzione:
Roma Capitale – Municipio Roma XIII Roma Xxxxxxx dichiara di essere domiciliato presso la sede di Xxx Xxxxxxx 000 – 00165 Roma (RM)
L’AGC ……………………………………. dichiara di essere domiciliata in…………………………………………
- 00… Roma (RM)
Art. 11 RISOLUZIONE
In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell’AGC, Roma Capitale procederà alla revoca dell’assegnazione e conseguenze risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.
Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d’uso all’AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all’AGC alcuna indennizzo o risarcimento, né individuazione di un’area pubblica alternativa.
L’Amministrazione Capitolina si riserva il potere di revocare l’affidamento dell’area destinata ad orti/giardini urbani nel caso in cui l’AGC comodataria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle condizioni della presente Convenzione e del “Regolamento per l’affidamento e la gestione di aree pubbliche da destinare a orti/giardini urbani” quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività
Art. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti convengono di definire in xxx xxxxxxx xx eventuali questioni che possono insorgere nell’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, mediante convocazione dell’AGC comodataria ad un’apposita riunione di cui sarà steso verbale, considerandosi fallito il tentativo anche in caso di mancata presentazione dell’AGC.
Una volta esperita la xxx xxxxxxx xxxxx risultati, le controversie saranno deferite al Foro competente di Roma Capitale.
Art. 13 NORME RICHIAMATE
Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso, contemplate e previste nel presente Atto.
Il presente Xxxx è redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti.
Roma…………………..
Roma Capitale Municipio XIII
Direzione di Struttura Territoriale
U.O. Amministrativa e Affari Generali Dirigente
ASSOCIAZIONE…………………………
Il Presidente ……………………………..