Assicurazione a copertura della responsabilità Civile Professionale
Assicurazione a copertura della responsabilità Civile Professionale
Prodotto: “Responsabilità Civile Commercialisti” ”
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.
Iscrizione all’elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146
I
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
E’ un’assicurazione stipulata con la formula “claims made” che copre la responsabilità civile professionale dei commercialisti per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale.
Che cosa è assicurato? ✓ Responsabilità civile professionale dell’Assicurato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale; ✓ Le somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a quest’ultimi nell’ambito dello svolgimento di attività fiscale; ✓ Somme che Assicurato è tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto doloso e/o colposo di collaboratori: ✓ Copertura dei costi di difesa nei limiti del quarto della somma assicurata. Sono qui riportate le principali coperture; per un approfondimento si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza. | Che cosa non è assicurato? Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da: 🗶 Esplosioni/emanazioni/radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle; 🗶 Guerra/terrorismo, ivi incluse ribellioni, rivoluzioni, disordini civili, insurrezioni, distruzioni di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica; 🗶 Muffa tossica o amianto, nonché dallo svolgimento di attività connesse a queste ultime; 🗶 Perdita, deterioramento o distruzione di denaro o titoli al portatore; 🗶 Qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, nonché forme di investimento. 🗶 Altre condizioni aggiuntive, tra cui: (i) Responsabilità di Sindaco, Revisore Legale interno, Consigliere di Amministrazione e membro di Organi di Controllo e Sorveglianza in società di Capitali e/o Enti e di Revisori in Enti Pubblici; (ii) certificazione tributaria (visto pesante); (iii) Assistenza |
fiscale – visto di conformità (Visto leggero); (iv) Sezione RCT/O Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza | |
Ci sono limiti di copertura? ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti ! La presente Xxxxxxx è stipulata con la formula “claims made” e vale per le Richieste di risarcimento, nonché le circostanze (i) presentate per la prima volta agli Assicurati, (ii) comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il Periodo di validità della Polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) e (iii) relative ad Atti Illeciti commessi per la prima volta nel Periodo di validità della Polizza o nel Periodo di retroattività, ove applicabile Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza | |
Dove vale la copertura? La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di Risarcimento rivolta nei confronti dell’Assicurato nel mondo intero, ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti. | |
Che obblighi ho? Obbligo di: • pagamento del premio • alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare • nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato • alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo • in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia. L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo • in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto. | |
Quando e come devo pagare? Il Premio deve essere pagato per interno al momento della sottoscrizione presso l’Assicuratore o il Broker al quale la Polizza è assegnata. Il Premio è unico e può essere pagato in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli |
strumenti di pagamento consentiti dalla normativa vigente messi a disposizione dal Broker. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. L’Assicurazione ha la durata di un anno e, salvo nel caso in cui il contraente non presenti entro 15 giorni precedenti o successivi alla decorrenza del rinnovo la Scheda di Copertura compilata, nonché nel casi di cessazione del rapporto previsto in polizza, alla scadenza si rinnova di anno in anno. |
Come posso disdire la polizza? Non vi sono ipotesi contrattualmente previste di disdetta, salvo quanto indicato nel riquadro precedente. |