CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale –
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021
Piano Regionale prog-2480 CONOSCERE PER INTEGRARSI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per la gestione di servizi complementari ai percorsi di formazione civico-linguistica promossi dai CPIA nell’ambito del progetto “Conoscere per integrarsi”
CUP E85J19000010007 CIG 7675866
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2020
Indice
Art. 1 - Oggetto dell’appalto Art. 2 - Descrizione del servizio
Art. 3 - Durata e periodo di prova Art. 4 - Importo contrattuale
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio
Art. 6 - Sede e dotazioni informatiche/tecniche al personale
Art. 7 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore verso il proprio personale
Art. 9 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro Art. 10 – Controlli
Art. 11 – Responsabilità e garanzie Art. 12 – Forza maggiore
Art. 13 – Sciopero
Art. 14 - Divieto di subappalto
Art. 15 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 16 - Pagamenti
Art. 17 - Penalità
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa
Art. 19 - Accettazione del capitolato e trasmissione documenti Art. 20 – Trattamento dati personali
Art. 21 - Foro
Art. 22 - disposizioni finali
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’AZIENDA Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito L’AZIENDA), in qualità di Ente capofila del Piano di Zona 2018/2020 dell’Ambito di Lodi, intende affidare l’appalto per i servizi complementari ai percorsi di formazione civico-linguistica previsti nell’ambito del progetto “Conoscere per integrarsi”.
Tali servizi sono finalizzati a favorire la partecipazione dei Cittadini di Paesi terzi ai corsi di formazione promossi dai CPIA.
Il progetto intende valorizzare la rete dei servizi territoriali e formativi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei servizi per una maggiore inclusione della persona in condizione di fragilità anche in coerenza con quanto previsto nelle altre misure nazionali e regionali (REI, reddito di autonomia, ecc).
I servizi verranno realizzati nei Comuni afferenti all’Ambito di Lodi, caratterizzati dalla presenza di cittadini stranieri di recente immigrazione, e che, a seguito di concertazione con le Amministrazioni locali e servizi territoriali, presentano un fabbisogno di integrazione di tali cittadini e di formazione linguistica nello specifico.
Art. 2 - Descrizione del servizio
Le prestazioni minime che dovrà rendere il soggetto aggiudicatario sono le seguenti:
- Baby-sitting: Durante i corsi di formazione linguistica rivolti alle donne sarà possibile attivare un servizio di baby- sitting in loco per agevolare la frequenza delle madri con figli piccoli.
- Tutoraggio d’aula: Per ogni corso di formazione è prevista la presenza di un tutor. Il tutor garantisce una presenza stabile, un punto di riferimento costante per i partecipanti con la funzione di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento. Inoltre, supporta l’organizzazione logistica degli eventi, gestisce i registri di frequenza. Il tutor d'aula collabora con il responsabile del corso, lo staff e i conduttori di gruppo alla realizzazione del progetto di formazione. Tale collaborazione assicura una visione d'insieme dell'intero processo, pur avendo ogni esperto il compito di gestire singole aree tematiche.
- Interventi di mediazione linguistico-culturale: Nei corsi con la presenza di frequentanti con livelli di competenza linguistica etorogenei e/o con fragilità importanti e diversificate sarà previsto l’affiancamento in aula di un mediatore linguistico-culturale che faciliterà la relazione tra docente ed alunni e contribuirà a mettere a proprio agio i partecipanti. Fungerà inoltre da supporto al personale docente nella gestione dei partecipanti con maggiori difficoltà di apprendimento.
- Servizi di supporto psicologico per favorire l’inclusione di target vulnerabili: Sono previsti percorsi di accompagnamento e supporto psicologico con taglio interculturale a favore dei partecipanti ai corsi di formazione che evidenzieranno vulnerabilità e fragilità, a titolo esemplificativo saranno attivati interventi per elaborare le esperienze traumatiche legate al processo migratorio per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) > 16 anni, attraverso la condivisione del progetto personalizzato. Si prevedono inoltre percorsi di cura del trauma nei casi di quei soggetti che manifestano esiti di trauma migratorio, comportamenti a rischio o patologici.
- Servizi di animazione territoriale: Incontri di intrattenimento aventi come protagonisti artisti stranieri di diversa formazione e provenienza, possibilmente partecipanti ai moduli formativi, volti a far “riconoscere” il talento artistico negli immigrati e a divulgare i moduli formativi tra le comunità degli stranieri. Le attività produrranno eventi nei quali gli artisti stranieri si esibiranno e consentiranno agli stranieri di potersi riappropriare del loro
ruolo di artisti e a sfatare nei partecipanti italiani lo stereotipo del cittadino straniero. In seguito alle esibizioni vi sarà uno spazio di confronto con il pubblico locale allo scopo di poter far conoscere le loro culture ed i loro lavori.
- Servizi volti a promuovere l’accesso alla formazione civico-linguistica dei destinatari, attraverso la partecipazione attiva della popolazione autoctona: realizzazione di una “scuola civica di conversazione” con la finalità di perfezionare la comprensione e la pronuncia degli immigrati provenienti dai moduli formativi. Una scuola che dia l’opportunità di esercitarsi nella conversazione in italiano in un ambiente protetto dove si possa conversare riguardo a nozioni connesse alle norme comportamentali di natura civica e ad informazioni di carattere sociale come ad esempio il funzionamento della sanità in Italia, l’accesso all’istruzione e al mondo del lavoro etc.
Art. 3 - Durata e periodo di prova
L’appalto in oggetto avrà durata per il periodo dal 09/03/2020 fino al 31/12/2021; dalla data di decorrenza l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio appaltato a pieno regime.
Alla scadenza dell’appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l’affidamento del servizio.
Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di adeguatezza o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.
Art. 4 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato in:
€ 74.129,50 inclusa IVA nella misura di legge per tutti gli interventi indicati al punto 2.
Gli importi sono stati calcolati sulla base del numero di ore presunte quantificate nel successivo Art. 5 e si intendono comprensivi di eventuali rimborsi kilometrici.
I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.
Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio per il periodo di durata dell’appalto (09/03/2020 – 31/12/2021) consta di:
● N. 775 ore presunte per quanto riguarda le figure di operatori per il servizio di baby-sitteraggio.
● N. 850 ore presunte per la figura di tutor a supporto degli studenti dei corsi organizzati dai CPIA.
● N. 975 ore presunte per quanto riguarda le figure di mediatori linguistico-culturali che supporteranno i CPIA nelle attività insegnamento della lingua italiana.
● N. 200 ore presunte per le figure di psicologi per il supporto psicologico.
⚫ N. 100 ore presunte per coordinamento e gestione interventi di baby-sitteraggio.
⚫ N. 75 ore presunte per coordinamento e gestione interventi di tutoraggio.
⚫ N. 150 ore presunte per coordinamento e gestione interventi di mediazione linguistico-culturale.
La quantificazione del monte ore necessario per la realizzazione dei servizi è puramente indicativa, poiché si riferisce ad una previsione basata sui fabbisogni raccolti in fase di presentazione della proposta progettuale, potrà quindi variare, nel corso del contratto d’appalto, in relazione all’effettivo fabbisogno dell’AZIENDA. Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l’appaltatore è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta.
I servizi dovranno essere resi secondo le seguenti modalità:
a) Attivazione di un servizio di tutoraggio per ciascun corso di formazione che sarà attivato dal CPIA: individuazione ed incarico dei tutor, coordinamento del personale incaricato, confronto costante sul servizio erogato con l’Ufficio di Piano e CPIA
b) Attivazione di un servizio di baby-sitteraggio per i corsi di formazione ad alta partecipazione femminile in cui sarà ravvisata la necessità di facilitare la partecipazione delle mamme: individuazione ed incarico delle baby-sitter, coordinamento del personale incaricato, confronto costante sul servizio erogato con l’Ufficio di Piano e CPIA
c) Attivazione di un servizio di mediazione linguistico-culturale per i corsi in cui saranno presenti beneficiari vulnerabili e di recente arrivo: individuazione ed incarico dei mediatori, in considerazione delle nazionalità dei corsisti, coordinamento del personale incaricato, confronto costante sul servizio erogato con l’Ufficio di Piano e CPIA
d) Attivazione di un servizio di supporto psicologico per i target vulnerabili: individuazione dello psicologo/ esperto competente per i casi per cui sarà richiesta l’attivazione del servizio, costruzione di una rete che supporti i beneficiari nel superamento delle necessità rilevate e nell’integrazione nel territorio.
e) Realizzazione di servizi di animazione territoriale: Collaborazione con le associazioni territoriali per la promozione di eventi musicali e culturali, individuazione di spazi, organizzazione e realizzazione di eventi, coinvolgimento dei beneficiari e della cittadinanza.
f) Realizzazione di una “scuola civica di conversazione”: Organizzazione di incontri ed attività laboratoriali finalizzati a migliorare le capacità di esposizione orale dei beneficiari e a promuovere lo scambio con altre culture.
g) Compilazione degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione predisposti da Regione Lombardia e Ministero dell’Interno.
Art. 6 – Sede e dotazioni informatiche/tecniche al personale
L’AZIENDA ed il CPIA provvederanno ad individuare idonei spazi per lo svolgimento dei servizi. Gli spazi saranno messi a disposizione dagli enti e servizi territoriali che aderiranno al progetto e che beneficeranno degli interventi previsti.
Art. 7 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale
L’appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei seguenti requisiti:
- Tutor dei corsi di formazione: Laurea triennale in discipline umanistiche, conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.
- Baby-sitter: Esperienza specifica nel settore di almeno 1 anno, preferibile conoscenza di almeno una lingua straniera.
- Mediatori linguistico-culturali: Dovranno essere in possesso di idoneo titolo conseguito tramite corso di laurea in mediazione linguistico-culturale o corsi di formazione con rilascio di attestazione frequenza.
- Coordinatore operativo: Dovrà essere in possesso di diploma superiore ad indirizzo sociale o laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento in ambito sociale, linguistico. Esperienza di almeno 3 anni nella gestione di progetti inerenti l’area dell’Avviso Ministeriale.
- Psicologi ed esperti in clinica transculturale: Laurea triennale in psicologia ed iscrizione all’albo con specializzazione in area interculturale, oppure master con specializzazione in clinica trasnsculturale. Esperienza di almeno un anno nel trattamento di cittadini stranieri.
In considerazione della particolarità dell’oggetto del presente capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall’appaltatore dovrà risultare di tutta soddisfazione per L’AZIENDA in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l’appaltatore si impegna a depositare il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto.
L’AZIENDA ha il diritto di verificare i curricula anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore dell’AZIENDA per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16.
L’AZIENDA si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell’appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, L’AZIENDA si riserva il diritto di richiederne l’immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dall’AZIENDA a mezzo fax o posta certificata.
Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.
Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore verso il proprio personale
L’appaltatore è tenuto a:
● svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall’AZIENDA;
● avvalersi di proprio personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
● applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.
● osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
● fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando L’AZIENDA da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale–utente-datore di lavoro. In particolare l’appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell’appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
● sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, xxxxx e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.
L’AZIENDA potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, L’AZIENDA ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge
n. 55/1990 e successive modificazioni: L’AZIENDA non potrà accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso L’AZIENDA, previa comunicazione all’appaltatore dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l’appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’appaltatore esonera, pertanto, fin da ora L’AZIENDA nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 9 - Applicazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro
L’appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio. L’appaltatore si impegna a trasmettere all’AZIENDA documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato ai sensi art. 17 del D.Lgs. 81/08 e del Medico del lavoro competente nominato per la sorveglianza sanitaria ai sensi art. 39 e seguenti del D.Lgs. 81/08 nonché copia del Piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L’appaltatore si impegna altresì a trasmettere la suddetta documentazione al titolare della disponibilità giuridica dei luoghi ove svolge il servizio appaltato e a raccordare il proprio piano di sicurezza con quello del medesimo titolare.
L’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l’esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con L’AZIENDA e coordinati con la referente del Comune per i servizi prima infanzia.
L’appaltatore garantisce l’idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all’attività oggetto dell’appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all’effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all’AZIENDA.
L’appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. L’AZIENDA si riserva di valutare l’idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall’appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l’idoneità, potrà pretenderne la sostituzione immediata.
L’appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.
L’AZIENDA si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, L’AZIENDA, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 1.000,00= (mille/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.15.
L’AZIENDA è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell’appaltatore per inosservanza da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
Art. 10 – Controlli
L’AZIENDA potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento
del servizio, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dall’AZIENDA, in contraddittorio con il responsabile dell’appaltatore. L’AZIENDA potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, L’AZIENDA informerà tempestivamente l’appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, L’AZIENDA avrà facoltà di applicare quanto previsto all’Art. 15 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l’appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste “a regola d’arte”, nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, L’AZIENDA avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che L’AZIENDA riterrà opportuna in idonea sede, volta all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.
Art. 11 – Responsabilità e garanzie
L’espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell’appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L’AZIENDA sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che sarà l’unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.
L’appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l’appaltatore si obbliga a prestare una cauzione definitiva nelle forme di cui all’ art. 103 del D.Lgs. 50/16.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui L’AZIENDA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.
Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, L’AZIENDA tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
L’appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell’AZIENDA o di terzi causati nell’espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando L’AZIENDA da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell’AZIENDA, che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
▪ massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per sinistro;
▪ massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00=) per persona;
▪ massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00=) per animali o cose. Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all’AZIENDA.
Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, L’AZIENDA sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell’appaltatore, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell’importo del danno.
Art. 12 – Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verifichino tali eventi imprevisti comunque documentati.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 13 – Sciopero
L’attività oggetto dell’appalto è da considerare quale pubblico servizio.
In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.
Art. 14 – Divieto di subappalto
E’ vietato all’appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’AZIENDA per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese consorziate precedentemente indicate.
Art. 15 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l’esercizio da parte dell’Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore si impegna altresì, nell’ipotesi di affidamento di cui al precedente comma, a far si che l’Amministrazione possa verificare l’assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti, eventualmente, sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
L’Appaltatore procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all’art. 3 legge 136/2010;
L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni delle eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente articolo, dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente contratto, riporterà il Codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico di Progetto (CUP) ove richiesto ex lege.
Art. 16 – Pagamenti
Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona – Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, con l’indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.
Entro il giorno 10 di ogni mese, l’appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell’attività svolta stabiliti dall’AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati.
L’AZIENDA, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato da parte del Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell’appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell’AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l’appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.
L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
Le parti concordano che il tasso d’interesse da applicare all’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all’art. 1284 c.c.
L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all’AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla
relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Art. 17 – Penalità
Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, L’AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 100,00= (cento/00) sino ad un massimo di € 1.000,00=(mille/00) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.
Nei casi previsti dai commi precedenti, L’AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, L’AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.
In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.
A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 16 comma 3, lettera o), L’AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 16 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall’AZIENDA e l’incameramento della cauzione.
Considerata la particolare natura delle prestazioni, L’AZIENDA si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal precedente comma.
Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale dell’AZIENDA.
Art. 18 – Clausola risolutiva espressa
Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall’AZIENDA.
Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.
L’AZIENDA potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell’appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall’AZIENDA;
c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente capitolato;
f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato;
j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
n) dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore;
Nell’ipotesi di risoluzione, L’AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell’affidataria inadempiente, su cui graveranno, tra l’altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso.
L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall’AZIENDA all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.
Art. 19 – Accettazione del capitolato e trasmissione documenti
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, l’appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
● la cauzione definitiva;
● polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 10;
● l’elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso gli uffici dell’AZIENDA per ciascun educatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
● copia dei titoli di studio e di abilitazione professionale;
● copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione, ovvero comprovante la posizione di “socio lavoratore”;
● nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione.
È fatto altresì obbligo all’appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.
Ogni eventuale modifica al presente capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, L’AZIENDA elegge domicilio presso la propria Sede legale - Xxx Xxxxxxx Xxxxx
x. 0 - 00000 Xxxx; l’appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 20 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali sono raccolti unicamente per la seguente finalità: capitolato speciale d’appalto per la gestione di servizi complementari ai percorsi di formazione civico-linguistica promossi dai CPIA nell’ambito del progetto “Conoscere per integrarsi”, che rappresenta la base giuridica del trattamento.
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona dell’Ambito di Lodi mette in atto le adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (Ente Capofila del Piano di Zona dell’Ambito di Lodi).
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (Ente Capofila del Piano di Zona dell’Ambito di Lodi) ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Direttore Generale, xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (Ente Capofila del Piano di Zona dell’Ambito di Lodi) è l'avv. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.
Art. 21 - Codice Etico, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 e Modello Organizzativo ai sensi D.Lgs. 231/01
I partecipanti devono impegnarsi a osservare e ottemperare i contenuti e le prescrizioni previste dal Codice Etico aziendale, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell'Azienda e al Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Azienda.
Art. 22 – Foro
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.
Art. 22 – Disposizioni finali
L’appaltatore si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.
L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. L’appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/16 (e all’esito dell’aggiudicazione verrà nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del Regolamento UE 679/16), e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L’appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione delle prestazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.
Data e luogo Firma del Legale Rappresentante e timbro