REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Aggiornamento Giugno 2019
INDICE
Art. 1 – Riferimenti normativi | pag. | 3 |
Art. 2 – Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo | pag. | 3 |
Art. 3 – Definizioni | pag. | 4 |
Art. 4 – Scopo e destinatari | pag. | 4 |
Art. 5 – Livelli di responsabilità | pag. | 5 |
Art. 6 – Collaborazione attiva | pag. | 7 |
Art. 7 – Adeguata verifica della controparte | pag. | 7 |
Art. 8 – Motivi di esclusione della controparte | pag. | 8 |
Art. 9 – Procedure interne | pag. | 8 |
Art. 10 – Segnalazione interna | pag. | 8 |
Art. 11 – Gestore | pag. | 10 |
Art. 12 – Segnalazione di operazioni sospette alla UIF | pag. | 10 |
Art. 13 – Caratteristiche delle operazioni sospette | pag. | 10 |
Art. 14 – Indicatori di anomalia | pag. | 11 |
Art. 15 – Adempimenti da parte del Gestore | pag. | 11 |
Art. 16 – Contenuto della segnalazione | pag. | 12 |
Art. 17 – Modalità della segnalazione | pag. | 12 |
Art. 18 – Legittimità della segnalazione | pag. | 12 |
Art. 19 – Astensione dal compiere l'operazione e sospensione da parte della UIF | pag. | 12 |
Art. 20 – Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti | pag. | 13 |
Art. 21 – Formazione | pag. | 13 |
Art. 22 – Riservatezza e divieto di comunicazione | pag. | 13 |
Art. 23 – Entrata in vigore | pag. | 13 |
Allegato n. 1 – Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia | pag. | 14 |
Allegato n. 2 – Modello di segnalazione di operazione sospetta | pag. | 22 |
Articolo 1 Riferimenti normativi
- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4 maggio 2011, "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
-D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
- Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
Articolo 2
Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Ai fini del presente Regolamento, costituiscono “riciclaggio”, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni:
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
Ai fini del presente Regolamento, per “finanziamento del terrorismo” si intende, invece, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Nel presente Regolamento si intendono per:
Articolo 3 Definizioni
-”indicatori di anomalia”: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
-”mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
-”operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
-”operazione sospetta”: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
-”UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 4 Scopo e destinatari
La normativa antiriciclaggio è diretta ad impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da attività illecite, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.
L'A.O. Ordine Mauriziano, pertanto, adotta il presente Regolamento allo scopo di:
favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni
economico-finanziarie che, per la presenza di caratteristiche ed elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
definire la procedura di segnalazione delle operazioni sospette, supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni criminosi.
Il presente Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Articolo 5 Livelli di responsabilità
Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono individuati tre livelli di responsabilità interni all'Azienda:
1) il Direttore Amministrativo;
2) i Direttori delle Strutture Semplici e Complesse, che gestiscono le risorse economiche e finanziarie aziendali (Responsabili SC Provveditorato, SC Tecnico, SS Ingegneria Clinica, SC
I.C.T. e Sistemi Informativi, SC Farmacia Ospedaliera, SS Prevenzione, Protezione dai Rischi, SS Affari Generali, Legali, Assicurazioni, SC Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane, SC Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero, SC Direzione Professioni Sanitarie);
3) il Direttore della S.S. Contabilità Generale e Xxxxxxxx – "gestore" o Suo delegato;
4) i soggetti obbligati alla segnalazione.
1) Il Direttore Amministrativo verifica che le Strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente Regolamento:
consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
garantiscano l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari.
Il Direttore Amministrativo:
coordina e rende fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
garantisce l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l’omogeneità dei comportamenti;
contribuisce ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui
rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno dell'Azienda;
verifica che siano previste attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento;
valuta le segnalazioni inviate dal gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.
2) I Direttori delle Strutture Semplici e Complesse:
sono responsabili dell’adeguata verifica della controparte;
sono responsabili della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
sono responsabili della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
sono responsabili degli adempimenti informativi/formativi previsti all'articolo 21
garantiscono l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
acquisiscono le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori delle rispettive Strutture;
valutano la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, le trasmettono al "gestore", il Direttore della S.S. Contabilità Generale e Xxxxxxxx o Suo delegato, per l'eventuale invio all'UIF;
informano la Direzione aziendale e il gestore, circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette.
3) Il Gestore delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF" dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino è nominato con apposito provvedimento ed è indicato all'articolo 11.
Il Dirigente Amministrativo della S.S. Contabilità Generale e Xxxxxxxx è stato scelto quale gestore delle comunicazioni con la UIF perchè gestendo nel complesso le attività/flussi economico- finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, egli svolge una generale funzione di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali.
4)Sono tenuti alla segnalazione tutti i dipendenti dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate.
In particolare l’obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.
L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentano di individuare eventuali transazioni che per la presenza di caratteristiche particolari
possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nel rispetto delle linee guida che saranno emanate dal Comitato di sicurezza finanziaria.
I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.
Articolo 6 Collaborazione attiva
Le misure di cui al presente Regolamento si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonee procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della controparte, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione del rischio, di garanzia del rispetto delle disposizioni pertinenti, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I medesimi destinatari adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale.
Articolo 7
Adeguata verifica della controparte
Il Direttore della Struttura Semplice o Complessa interessata (di seguito Direttore), quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:
a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.
A tal fine, il Direttore può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.
Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di chiedere al “Gestore”, di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore, previa informazione alla stessa delle criticità rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.
Il Direttore deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.
I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
Articolo 8
Motivi di esclusione della controparte
Come previsto dall'art. 80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016) per i “delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648- ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo”.
Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.
Articolo 9
Criteri di valutazione interna per preparare la segnalazione interna
La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino ed è collegata all’esistenza di un sospetto, non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni oggetto dell’operazione anomala.
In ogni caso devono essere valutati i seguenti aspetti:
esito dell’adeguata verifica sul fornitore o sul cliente e sul titolare effettivo;
esito dei controlli su banche dati, antecedente alla instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l’essere considerate persone politicamente esposte;
valutazione della coerenza dell’operazione con l’attività esercitata dal cliente;
informazioni da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. internet, articoli di giornale);
esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).
Qualora una delle condizioni sopra riportate si realizzi o evidenzi anomalie, dovrà essere attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta, al fine anche di valutare l’eventuale sospensione dell’operazione.
I dipendenti dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino segnalano anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto in parte presso altri soggetti sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
L’analisi dell’operatività è effettuata per l’intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto (aggiudicazione, stipulazione contratto, consegna delle attività, collaudi o rendicontazioni).
Articolo 10 Segnalazione interna
Ogni dipendente dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha il compito di eseguire un’analisi del grado di anomalia di un’operazione presumibilmente sospetta.
Questi valuta la coerenza e la compatibilità dell’operazione con tutte le informazioni in suo possesso.
Delle analisi effettuate deve conservare agli atti la prova documentale mediante la compilazione dell’apposito modulo interno di segnalazione (Allegato 2).
Eventuali incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del fornitore e alla sua normale operatività (valutata sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello degli schemi contrattuali) richiedono una comunicazione da parte del dipendente al Direttore/Responsabile della struttura e al “Gestore delle segnalazioni”, affinché siano intraprese le opportune iniziative sull’operazione in oggetto.
Qualora fossero riscontrate operazioni con caratteristiche considerate potenzialmente anomale, il dipendente, deve provvedere ad effettuare una analisi dell’operazione per, eventualmente, far disporre dal Direttore/Responsabile della struttura la sospensione della stessa ed esaminare la situazione complessiva già in essere.
Contemporaneamente, provvede a formalizzare l’analisi relazionando sul modulo interno di segnalazione di operazione sospetta (Allegato2) che deve essere inoltrato al Direttore/Responsabile della Struttura, il quale potrà richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni ritenute utili valutando le eventuali fonti non ufficiali (internet, giornali,…), ed al Gestore con la descrizione del tipo di operazione, i soggetti coinvolti ed i motivi che hanno indotto il sospetto.
Il Gestore, ricevuta la relazione, la esamina tenendo conto delle valutazioni del Direttore/Responsabile della struttura e, se ritiene fondato il sospetto, effettua la segnalazione sulla procedura dell’UIF.
La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ed è collegata all’esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni.
L’iter valutativo deve essere ricostruibile su base documentale, per cui la segnalazione va accompagnata da una sintetica documentazione (documenti di identità, visure camerali, statuti, elenco soci, ecc.), idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri contabili a supporto.
La documentazione così predisposta deve essere inviata, unitamente all'Allegato 2, al “Gestore delle segnalazioni” all'indirizzo mail appositamente predisposto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx . Una copia di tutta la documentazione rimane, sempre in modo riservato, agli atti del Gestore a precostituire prova documentale.
Qualora, a seguito dell’analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal dipendente e/o Direttore/Responsabile della Struttura e/o dal Gestore, l’operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all’operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura UIF per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Gestore e/o il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, gli stessi possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda.
Articolo 11 Gestore
Il Gestore è il soggetto, individuato dall'Azienda con provvedimento formalizzato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.
Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, la persona individuata quale “Gestore”.
IN seguito ad una riorganizzazione interne, l'Azienda, stante la complessità dell'organizzazione, ha nominato (con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 25.06.2019) quale “Gestore delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF”, il Dottor Xxxx Xxxxxxxx, Dirigente Amministrativo della SS Contabilità Generale e Bilancio.
L'Azienda è tenuta a prevedere adeguati meccanismi di coordinamento con il suddetto“Gestore” e tra quest'ultimo ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Articolo 12
Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 231/2007, l'A.O. Ordine Mauriziano, quale ente pubblico, tramite il “gestore” di cui all'articolo precedente, è tenuta ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 14 e all'Allegato 1 del presente Regolamento.
Il Gestore analizza le operazioni anomale inoltrategli. Dopo un’accurata verifica delle segnalazioni pervenutegli, utilizzando tutte le informazioni raccolte, decide sull’eventuale inoltro della segnalazione alla UIF di Banca d’Italia:
in caso di decisione negativa, il Gestore specifica le motivazioni in base alle quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
in caso di decisione positiva, il Gestore provvede alla compilazione e all’invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della postazione Infostat, all’UIF, senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti, avvisando tempestivamente il Direttore Amministrativo per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di eventuale comunicazione all’autorità giudiziaria.
La scheda di segnalazione, corredata della relativa documentazione, viene archiviata in un apposito raccoglitore, unitamente alla documentazione trasmessagli da cui era scaturito il sospetto. Nel caso di invio della segnalazione alla UIF, copia della segnalazione è conservata nello stesso raccoglitore. Tale raccoglitore deve essere custodito presso il Gestore.
Articolo 13 Caratteristiche delle operazioni sospette
Il Gestore è tenuto a segnalare alla UIF le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo. Devono essere segnalate anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle
tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.
Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di contante.
Articolo 14 Indicatori di anomalia
Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della UIF sono emanati (e periodicamente aggiornati) gli indicatori di anomalia, diretti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e a garantire in tal modo il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione in questione.
L'elencazione di tali indicatori non è esaustiva, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre comportamenti o operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Il Gestore, pertanto, è tenuto a valutare attentamente le ulteriori caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritte negli indicatori, siano comunque sintomatiche di profili di sospetto.
La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Il Gestore deve quindi effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto sia degli indicatori di anomalia previsti, sia di tutte le altre informazioni disponibili.
I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:
incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;
assenza di giustificazione economica;
inusualità;
illogicità;
elevata complessità;
significativo ammontare.
Nell'allegato n. 1 del presente Regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni indicatori di anomalia maggiormente pertinenti alle attività dell'Azienda.
Articolo 15 Adempimenti da parte del Gestore
Il Gestore, ricevuta una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, può decidere di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni, oppure può procedere alla suddetta segnalazione se la ritiene opportuna (come accade nei casi in cui agisce di propria iniziativa).
Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.
Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette
prese in carico e, inoltre, deve trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.
Articolo 16 Contenuto della segnalazione
Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:
dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
eventuali documenti allegati.
Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d'Italia - UIF, con il provvedimento del 23 aprile 2018.
Articolo 17 Modalità della segnalazione
Le segnalazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
Le segnalazioni sono trasmesse alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
Articolo 18 Legittimità della segnalazione
Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
Articolo 19
Astensione dal compiere l'operazione e sospensione da parte della UIF
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, specialmente se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione, o da soggetti ad essi collegati, il “gestore” valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
La UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In caso di sospensione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative
indagini.
Articolo 20
Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti
La segnalazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria. La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al Gestore e all'Azienda.
Articolo 21 Formazione
L'Azienda deve adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.
Articolo 22
Riservatezza e divieto di comunicazione
L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dal presente Regolamento è coperto dalla massima riservatezza.
Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
Articolo 23 Entrata in vigore
Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda ed entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.
ALLEGATO n. 1
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA
(estratto dal decreto della UIF del 23 aprile 2018)
A) Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio1, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l’altro dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
Il soggetto cui è riferita l’operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a eseguirla.
Il soggetto cui è riferita l’operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario dell’operazione.
1 Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.
3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di
2 Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall’art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
B) Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione o dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
· Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell’ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi.
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali
in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
Xxxxxxxxxx anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l’operazione.
Xxxxxxxxx di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione del soggetto cui è riferita l’operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del soggetto che richiede o esegue l’operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di
comodo”).
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione.
Xxxxxxxx ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C) Indicatori specifici per settore di attività
Settore appalti e contratti pubblici3
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnicorealizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico- patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione
3 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell’articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
Previsione nei contratti di cessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnicorealizzativa e finanziaria.
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed
esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici4
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione.
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d’azienda.
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l’attività beneficiaria dell’agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell’impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
Xxxxxxxxxx anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
Settore immobili e commercio
Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l’operazione.
o Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
o Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un’ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
o Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
o Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso
4 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell’articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
gruppo.
Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l’attività.
o Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione.
o Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione.
o Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
o Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
o Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell’attività produttiva.
ALLEGATO 2
FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
Al Gestore Antiriciclaggio Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Alla cortese attenzione del Responsabile/Direttore
Io sottoscritto/a Sig./Dott. , dipendente/Responsabile della struttura
Vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio ed in specie:
D.lgs. 22 giugno 2007, n.109, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE “;
D.lgs.21 novembre 2007, n.231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione “;
Provvedimento Banca d’Italia – UIF, 04/05/2011,“ Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
D.M. del Ministero dell'Interno, 25 Settembre 2015, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
Deliberazione del Direttore Generale A.O. Ordine Mauriziano di Torino, n. 356 del 21/05/2018 avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO E LOTTA ALLA CORRUZIONE: ESAME PROVVEDIMENTI”.
Visto il regolamento "Regolamento Aziendale in Materia di Contrasto ai Fenomeni di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo" approvato con delibera numero 356 del 21/05/2018;
DICHIARA
Di aver provveduto alle seguenti verifiche:
Di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:
Di fornire al Gestore Antiriciclaggio le seguenti informazioni:
SEGNALA
Di aver rilevato la seguente operazione sospetta
In capo a
Pertanto richiede al Gestore Antiriciclaggio di effettuare le verifiche di competenza ed in caso di esito positivo di trasmettere la segnalazione all’UIF presso la Banca di Italia.
Lì
Firma Segnalante