CONVENZIONE
M_INF.PRRM.REGISTRO_CONVENZIONI.R.0000003.13-01-2023
CONVENZIONE
tra
Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Codice fiscale 97350070583 nella persona del Provveditore Dr. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITA BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
Protocollo Partenza N. 298/2023 del 12-01-2023
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domiciliato per l’incarico in Roma via Monzambano, 10
/
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
nella persona della Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxx domiciliato per l’incarico in Xxxx xxx Xxxxxxxxxx, 00
e
Associazione Cives Catervae Custodes Martiri Di Nasiriyha
(già Associazione tra Carabinieri in Congedo Martiri di Nasiriyha")
con sede Legale in Viale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 1280 00155 Roma, C.F 97632220584 rappresentata dal Maggiore CC in congedo Xxxxxxxx Xxxxx in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione stessa.
OGGETTO
Servizio di prima accoglienza e portineria presso la sede di Roma del Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (di seguito denominati Amministrazioni Pubbliche) sita in Xxx Xxxxxxxxxx,00, con personale dell'Associazione di volontariato CCC “Martiri di Nasiriyha” senza che ciò costituisca instaurazione di rapporto di lavoro da parte delle Amministrazioni Pubbliche nei confronti dei volontari impiegati nel servizio.
Premesso
Che le Amministrazioni Pubbliche, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art 118 della Costituzione, il quale valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, hanno manifestato l'interesse ad affidare il servizio, di cui all'oggetto, ad associazioni ed organizzazioni di volontariato;
Che la legge-quadro n.266/1991. riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e ne salvaguarda l'autonomia, favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
Che l'Associazione CCC, in qualità di organizzazione volontaristica per la promozione sociale, la formazione e l'elevazione culturale della persona, ha tra le proprie finalità la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico- artistico nazionale, come stabilite dall'art 3 del proprio Statuto;
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Che il servizio di prima accoglienza e portineria in oggetto, si rivela di indubbia utilità e funzionalità per
il controllo necessario all’accesso delle persone a pubblici uffici.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Articolo 2 Oggetto e finalità
La presente convenzione ha lo scopo di assicurare il servizio di prima accoglienza e portineria presso la sede del Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale in xxx Xxxxxxxxxx,00 — 00000 Xxxx.
Articolo 3 Modalità di svolgimento
L'Associazione è chiamata a svolgere tale servizio con modalità di seguito riportate: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00;
che prevede le attività di seguito dettagliate:
1) Attività di controllo e presidio;
2) Controllo di accessi tramite la registrazione in entrata e in uscita dei soggetti in transito con registrazione informatica e rilascio di badge per l'accesso allo stabile.
3) Controllo periodico della struttura oggetto del servizio e segnalazione di eventuali danneggiamenti alle apparecchiature in uso e dotazione della Committenza;
4) Comunicazione al referente della Committenza di eventuali situazioni di allarme;
5) Segnalazione alle autorità competenti di contesti di emergenza tali da compromettere sia sicurezza della struttura nonché l'incolumità fisica di persone;
6) Servizio di prima accoglienza e rilascio di semplici informazioni allo scopo di indirizzare correttamente l'utenza esterna alle due Amministrazioni.
L'attività sarà svolta dal lunedì al venerdì, con 2 (due) turni di 2 (due) unità ciascuno con orario dalle ore 08:00 alle ore 17:00
L'attività dei volontari verrà prestata per una durata individuale massima di (4,30) quattro/30 ore per singolo operatore.
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Ogni turno di attività di cui alla presente convenzione avrà la durata di ore (4,30) quattro/30 e dovrà essere svolto da n. 2 operatori volontari in contemporanea.
Articolo 4 Impegni dell'Associazione
L'Associazione si impegna a prestare per il tramite dei propri associati la collaborazione consistente in attività volontaristiche prestate a titolo gratuito, secondo le modalità previste dai successivi articoli L'Associazione provvederà pertanto al reclutamento dei propri Soci, che dovranno fornire garanzia di serietà e affidabilità, i quali presteranno attività in forma volontaria, libera e gratuita e saranno adibiti dall'associazione medesima, tramite il coordinatore dei volontari.
Articolo 5 Svolgimento delle attività
Un rappresentante dell'Associazione dei volontari, si coordinerà con l'Ufficio Economato del Provveditorato OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna, nelle persone dei Signori Xxxxxxxx Xxxxxxx e/o Xxxxxx Xxxxxx per il funzionamento dei servizi di volontariato.
Gli operatori sono tenuti in ogni caso al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie dell'Associazione di cui condividono le finalità e gli obiettivi, e nello svolgimento delle attività, al rispetto delle disposizioni regolamentari del Provveditorato e delle direttive operative impartite dalla Direzione dello stesso.
L'Associazione dovrà garantire la presenza degli operatori volontari e provvedere se necessario all'eventuale sostituzione dei volontari indisponibili nel turno programmato. Gli operatori volontari, nell'esercizio della loro attività sull'area in questione dovranno essere registrati su apposito libro cartaceo, firmato dagli stessi o altro responsabile dell'Associazione che dovrà attestarne l'effettiva presenza e la validità del nominativo, da conservare aggiornato nella sede dell'Associazione.
Articolo 6
Norme di comportamento e riconoscibilità dei volontari
Agli operatori volontari non è consentito lasciare l'area assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione.
Gli operatori volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come qualsiasi elemento degno di nota, eventualmente riscontrato durante l'espletamento del servizio.
L'abbigliamento dei volontari sarà quello previsto dallo statuto dell'Associazione stessa, in modo da poter essere facilmente Identificati.
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Articolo 7
Luogo e inizio di esecuzione
Il servizio dovrà essere prestato nell'area dell'ingresso dell’edificio in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 — 00000 Xxxx, in cui hanno sede il Provveditorato 00.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.
Qualora si rendesse opportuno integrare iniziative di sostegno presso altre zone del medesimo Provveditorato le parti valuteranno la disponibilità ad ampliare la presente convenzione.
La convenzione potrà essere modificata e integrata riguardo alle esigenze, che dovessero emergere durante il periodo di validità della stessa.
Tale servizio avrà la durata di 2 (due) anni con inizio il giorno 02.01.2023 e avrà durata fino al giorno 31.12.2024.
Articolo 8 Formazione
L'Associazione s'impegna a garantire che la preparazione degli operatori sia adeguata alle funzioni da svolgere. A tal fine il Servizio RSPP e l'Associazione potranno concordare momenti di formazione specifica.
Articolo 9 Impegni delle parti
L' Associazione deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali Infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, nonché per qualsiasi evento o danno a persone o a cose causato nello svolgimento di tale servizio - in conformità alle indicazioni di cui all'art. 4. Comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266 - esonerando le Amministrazioni Pubbliche cofirmatarie da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento della prestazione volontaria.
Per l'attività svolta non è dovuto alcun compenso da parte delle due Amministrazioni Pubbliche ai volontari e/o all'Associazione. fatto salvo il rimborso forfettario di cui al successivo art.10.
L'attività degli operatori volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva delle attività svolte dal personale dipendente del Provveditorato.
I due Istituti Pubblici si impegnano a:
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rimborsare all'Associazione gli oneri per le spese sostenute per l'espletamento di tale accordo come indicato al successivo art. 10, fino a concorrenza dell'importo totale di €.34.136,00 su base biennale (di cui €. 16.932,00 per l’anno 2023 ed €.17.204,00 per l’anno 2024 annuale esente IVA) ai sensi e agli effetti del comma 2 art. 8 Legge 266/1991, di cui:
Provveditorato OO.PP.: 75% per un costo totale di € 25.500,00 così ripartiti:
€.12.699,00 per l’anno 2023 (n. 249gg X €.51,00)
€.12.801,00 per l’anno 2024 (n.251gg X €.51,00)
Autorità Distrettuale: 25% per un costo totale di € 8.500,00:
€ 4.233,00 per l’anno 2023 (n. 249gg X €.17,00)
€ 4.267,00 per l’anno 2024 (n. 251gg X €.17,00)
Tale importo costituisce limite inderogabile di bilancio.
Articolo 10 Rimborso spese
Le due Amministrazioni Pubbliche, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge 266/91, corrisponderanno all'Associazione una somma forfettaria, quale rimborso spese per la durata complessiva del servizio, per un ammontare complessivo forfettario di €.17,00 (diciassette) per persona per ogni turno di ore 4,30 di volontariato erogato.
La somma è finalizzata alla copertura dei costi complessivamente sostenuti per:
- Oneri derivanti dalle spese organizzative e di coordinamento del servizio sostenute dall'Associazione per la gestione amministrativa delle attività;
- Oneri derivanti dall'assicurazione a favore dei volontari dell'Associazione, ai sensi della normativa vigente, di cui al precedente art. 9;
- Spese di trasporto sostenute dai volontari impiegati.
Articolo 11
Modalità di erogazione delle somme
Le Amministrazioni Pubbliche si impegnano a rimborsare ogni spesa preventivata o rientrante nelle tipologie e nei limiti complessivi indicati al precedente art.10,
Al pagamento si provvederà trimestralmente, a norma delle disposizioni vigenti.
La fatturazione sarà imputata ad ogni singola Amministrazione per quanto loro spettante.
Articolo 12 Verifiche e controlli
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Il Provveditorato, per il tramite dell’Ufficio Economato, vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente atto, con riferimento particolare a eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Associazione, su segnalazione del dell’Economo, procederà all'esclusione dal servizio dell'operatore interessato.
Articolo 13
Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2024 con decorrenza dalla data del 02.01.2023, potrà essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti, manifestata formalmente per iscritto, previa valutazione dei risultati ottenuti, nonché di verifica della disponibilità finanziaria nel bilancio delle due Amministrazioni.
Articolo 14 Privacy
Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza prescritti dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività della presente convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione stessa.
Articolo 15 Risoluzione anticipata
Le Amministrazioni potranno risolvere, a qualunque titolo, la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni da inviare alla controparte mediante raccomandata A/R, anche per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle somme di cui all'art.11 dovute all'Associazione, fino al ricevimento della diffida.
È prevista la risoluzione della presente convenzione in caso di violazione e/o inosservanza degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche in vigore.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, da inviare alla controparte mediante raccomandata A/R, per provata inadempienza, da parte di una o entrambe le Amministrazioni, degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l’attività oggetto del presente atto.
Articolo 16 Comunicazioni
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Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere eseguita per iscritto all'altra parte presso le sedi, così come indicate in premesse, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla parte interessata.
Articolo 17 Responsabilità
In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente atto.
Articolo 18 Modifiche alla convenzione
Eventuali accordi modificativi della convenzione dovranno essere messi iscritto tra le Parti.
Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Associazione si obbliga all'osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art.7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L.17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 —bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 20
Foro competente, Oneri e spese
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è quello di Roma.
La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, soltanto in caso d'uso.
Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato OO.PP. Abruzzo e Sardegna.
Il Provveditore
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Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
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Per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13.01.2023 08:17:41 UTC
XXXXX XXXXXX 12.01.2023
09:28:13
GMT+00:00
Il Segretario Generale
Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxx
………………………………………
Per l'Associazione CCC "Martiri di Nasiriyha”
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXX
CN = XXXXXXXX
XXXXX
C = IT
Il Presidente
Maggiore CC congedo Xxxxxxxx Xxxxx
……………………………………….
Roma....................