CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE RELATIVA A SERVIZI DI PERITO DEMANIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO GESTITE DAL COMUNE DI LENOLA (LT)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE RELATIVA A SERVIZI DI PERITO DEMANIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO GESTITE DAL COMUNE DI LENOLA (LT)
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno, presso l’ufficio dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Lenola, sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 0,
tra
il Comune di Lenola (LT), nella persona dell'arch. Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Fondi (LT) il 23/12/1980, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse del Comune predetto, C.F. 81003310596 e Partita I.V.A. n. 01232450591 che rappresenta nella sua qualità di responsabile dell’Area Tecnica,
e
l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Roccagorga (LT) il 19/03/1959 e residente a Roccagorga (LT) in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 000, xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx (XX) in xxx XXXXXX Xxxxxx x. 00/00, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X – P. IVA 01292700596, iscritto all’albo regionale dei Periti, degli Istruttori e Delegati Tecnici al n° 209, che nel presente contratto assume la qualifica di prestatore d’opera intellettuale di professionista abilitato, che in seguito per brevità potrà essere chiamato “Professionista”;
premesso
1. che le parti contraenti sopra specificate:
si sono ritrovate per definire e stipulare, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, l’accordo negoziale a prestazioni corrispettive relative allo svolgimento di attività di perito demaniale, come dettagliate nel proseguo del presente atto;
2. che le cause contrattuali, anche su base funzionale, sono lecite in quanto non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, ovvero perché il contratto non costituisce mezzo per eludere l’applicazione di norme imperative;
3. che il cliente – committente:
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ha interesse e volontà di affidare al professionista abilitato prescelto la prestazione d’opera intellettuale relativa ai servizi professionali di perito demaniale riportati e descritti dettagliatamente nel proseguo del presente contratto;
4. che il professionista abilitato:
a. ha volontà di accettare l’incarico in affidamento perché:
i. competente allo svolgimento delle prestazioni richieste secondo quanto prescritto dagli ordinamenti professionali vigenti;
ii. non è oggetto di restrizioni disciplinari e deontologiche o di altre restrizioni giuridiche;
b. rende noto al cliente-committente:
i. la misura del compenso come dettagliato per le singole prestazioni nel proseguo del presente atto;
c. ha altresì informato il cliente:
i. dei propri obblighi nei confronti del pubblico interesse derivanti dalla regolamentazione della professione, a tutela di essenziali valori e beni giuridici (es. patrimonio culturale, salute e sicurezza, territorio);
ii. che nell’esercizio dell’attività professionale ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura;
iii. che non si trova in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del codice deontologico e dell’art.7 comma 5 del regolamento regionale “Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici”
iv. che dispone delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per lo svolgimento di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare.
stipulano e convengono quanto segue Art. 1 – Premesse
Quanto precede e le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di seguito denominato, per brevità, prestazione intellettuale o prestazione d’opera o contratto.
Art. 2 – Struttura del contratto
Il contratto si articola nelle seguenti parti secondo la seguente struttura logica:
- I parte: conferimento, oggetto, prestazioni e compenso;
- II parte: termini, modalità e garanzie;
- III parte: gestione del contratto
- IV parte: disposizioni finali.
PARTE I - CONFERIMENTO, OGGETTO, PRESTAZIONI E COMPENSO
Art. 3 – Conferimento ed accettazione dell’incarico
Il committente affida al prestatore d’opera, che accetta, senza riserva, l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni d’opera intellettuali relative ai servizi di perito demaniale, descritti dettagliatamente nell’oggetto di cui al successivo articolo.
Art. 4 – Oggetto del contratto
L’Amministrazione comunale, come rappresentata, affida all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, perito demaniale, il servizio di sistemazione delle terre di uso civico gestite dal Comune di Lenola, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 5 – Contenuti delle singole prestazioni professionali
L’incarico consisterà nelle seguenti prestazioni:
a) Individuazione degli occupatori illegittimi del demanio civico, indicando per ciascuno di essi, su apposita scheda, la superficie occupata, le migliorie introdotte e la presenza di eventuali fabbricati, al fine di stabilire un canone (provvisorio) da imporre nei confronti
dell’occupatore stesso, a tutele dei diritti della collettività a fronte della mancata utilizzazione dell’area;
b) Redazione di singole perizie (dietro presentazione di regolare istanza al Comune di Lenola o alla Regione Lazio) per ogni appezzamento di terreno non edificato del demanio illegittimamente occupato, contenente i dati anagrafici e fiscali degli occupatori, i dati catastali del terreno, la tipologia e:
1. il canone annuo, e il relativo capitale di affrancazione, nel caso di legittimazione;
2. il calcolo dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune, nel caso di reintegra;
c) Redazione di singole perizie (dietro presentazione di regolare istanza al Comune di Lenola o alla Regione Lazio) per ogni appezzamento di terreno edificabile del demanio illegittimamente occupato, contenente i dati anagrafici e fiscali degli occupatori, i dati catastali del terreno, la tipologia e il capitale di alienazione;
d) Redazione di singole perizie (dietro presentazione di regolare istanza al Comune di Lenola o alla Regione Lazio) per ogni appezzamento di terreno di proprietà privata gravato da uso civico, contenente i dati anagrafici e fiscali dei richiedenti, i dati catastali del terreno, la tipologia e il canone annuo e il relativo capitale di affrancazione;
e) progetti di sistemazione d’ufficio (senza aspettare le richieste degli occupatori);
f) aggiornamento del canone per i terreni già legittimati, per l’emissione dei ruoli;
g) aggiornamento e/o determinazione del canone per i terreni di proprietà del Comune di Lenola dati a livello, per l’emissione dei ruoli.
E’ accordata all’incaricato la facoltà di servizi della collaborazione di altre persone, i cui nominativi saranno comunicati all’occorrenza, restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare del rapporto. Il Comune quindi non riconoscerà alcun compenso per tali figure.
Art. 6 – Prestazioni e/o contenuti esclusi dal contratto
Tutte le singole prestazioni non espressamente considerati dal presente contratto sono escluse dal contratto stesso.
Art. 7 – Determinazione del compenso
Per le prestazioni di cui al punto “a” il compenso viene fissato in € 150,00 + gli oneri di legge, per ogni scheda.
Per le prestazioni di cui ai punti “d,e,f, g”, per ogni perizia, il compenso viene fissato nel modo seguente:
Terreni non edificati e/o edificabili | |
Fino ad ha 0.05.00 | € 550,00 |
Fino ad ha 0.15.00 | € 600,00 |
Fino ad ha 0.25.00 | € 650,00 |
Fino ad ha 0.35.00 | € 700,00 |
Fino ad ha 0.45.00 | € 750,00 |
Fino ad ha 0.55.00 | € 800,00 |
Fino ad ha 0.65.00 | € 850,00 |
Fino ad ha 0.75.00 | € 900,00 |
Fino ad ha 0.85.00 | € 950,00 |
Fino ad ha 10.00.00 | € 1.000,00 |
Per ogni 1.000, 00 mq in più si dovrà aggiungere un importo pari ad € 50,00 fino al raggiungimento dell’importo massimo di perizia fissato in € 2.000,00 lordi.
Agli importi suindicati vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’IVA corrente al momento dell’emissione della fattura.
Terreni non edificati e/o edificati (reintegre) € 500,00 per ogni singolo lotto di terreno a carico del Comune di Lenola
Agli importi suindicati vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’IVA corrente al momento dell’emissione della fattura.
Per le prestazioni di cui ai punti “f” ed “g”, per ogni ditta, il compenso viene fissato nel modo seguente:
• € 50,00, per canone inferiore o uguale ad € 10,00;
• € 100,00, per canone superiore ad € 10,00 ed inferiore o uguale ad € 20,00;
• € 150,00, per canone superiore ad € 20,00;
Agli importi suindicati vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’IVA corrente al momento dell’emissione della fattura.
Si precisa che per singola ditta si intende:
- soggetto che sia unico possessore dell’area occupata;
- soggetto che sia possessore insieme ad altri dell’area occupata.
PARTE II – TERMINI, MODALITÀ E GARANZIE
Art. 11 – Termini per l’espletamento dell’incarico professionale
Le parti contraenti convengono i seguenti termini per l’espletamento dell’incarico professionale con riferimento alle singole prestazioni:
a) l’incarico conferito ha la durata di anni tre dalla firma del presente contratto.
Art. 12 – Modalità e termini di corresponsione del compenso
Per le prestazioni di cui al punto “c” il compenso sarà a carico diretto dei cittadini interessati e liquidato, dal Comune, alla consegna delle schede di determinazione del canone.
Per le prestazioni di cui ai punti “d,e,f,g” il compenso sarà a carico diretto dei cittadini interessati, ad eccezione delle reintegre che sono a carico del Comune di Lenola, e liquidato, dal Comune, nel modo seguente:
o per euro 250,00 (duecentocinquanta/00), all’atto dell’assegnazione della pratica;
o per la restante parte, alla presentazione del progetto alla Regione Lazio o al Comune di Lenola (documentata dal n° di protocollo).
o Per le prestazioni di cui ai punti “h,i” il compenso sarà a carico diretto dei cittadini interessati e liquidato, dal Comune, alla consegna dei canoni.
In tutti i casi il pagamento avverrà solo dietro presentazione di apposito documento giustificativo.
Art. 13 – Modalità di esecuzione dell’incarico
Il professionista svolgerà l’incarico:
a) in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Comune di Lenola;
b) con competenza, perizia, diligenza, scienza e coscienza;
c) effettuerà:
a. tutti i sopralluoghi necessari per acquisire una approfondita conoscenza dell’ambito di intervento e del contesto di riferimento;
b. tutte le verifiche e i riscontri richiesti dalla normativa vigente;
c. tutti i contatti che si rendono necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni suddette;
Art. 14 – Ausiliari, collaboratori, sostituti
Per lo svolgimento dell’incarico affidato, ovvero per lo svolgimento di singole prestazioni , il professionista ha discrezionalità di avvalersi di propri collaboratori ed ausiliari, fermo restando la propria direzione e responsabilità, restando egli, il solo responsabile ed unico titolare del rapporto. Il Comune quindi non riconoscerà alcun compenso per tali figure.
Art. 15 – Responsabilità verso terzi
L’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia del Comune, sia di terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta esecuzione delle prestazioni.
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti contraenti dichiarano:
a) di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l’esecuzione del presente contratto;
b) di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
c) di impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in particolare per quanto concerne le misure minime di sicurezza da adottare;
2. Fornendo i dati necessari per la compilazione del presente atto, le parti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali richiesti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto e agli adempimenti convenuti, fermo restando che devono adottare le misure necessarie ad impedire l’accesso ai dati medesimi a terze parti non autorizzate al trattamento.
3. In particolare i dati personali saranno comunicati a terze parti solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
Art. 17 – Riservatezza e consensi
Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi.
PARTE III – GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 – Variazioni contrattuali
Nessuna parte contrattuale può apportare variazioni contrattuali senza il consenso dell’altra.
Art. 20 – Inadempimenti
Il Comune di Lenola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1453 e 1454 c.c.
Art. 21 – Risoluzione contrattuale e recesso, clausole risolutive espresse
Il Comune di Lenola si riserva il diritto di sospendere il servizio e di risolvere il contratto qualora, nel corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciute al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta alla data di comunicazione del recesso.
Art. 22 – Definizione delle controversie
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato; eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e il Comune di Lenola saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Latina.
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente ed esplicitamente riportato nel presente contratto d’opera intellettuale per servizi di perito demaniale si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni normative vigenti al momento della stipula.
2. In particolare si richiamano le disposizioni sulla prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2229 e seguenti e quelle relative al lavoro autonomo di cui all’art. 2222 e seguenti.
Art. 24 – Comunicazioni
Ai fini del presente del contratto le parti eleggono il proprio domicilio:
A. Il committente presso ;
B. Il professionista presso _ .
Art. 25 – Clausole nulle o inefficaci
Qualora una o più clausole del presente contratto d’opera intellettuale fossero dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà a dispiegare la sua efficacia tra le parti, fatto salvo il caso in cui tra le clausole dichiarate nulle o inefficaci vi sia quella costituente un motivo determinante nella conclusione del presente contratto.
Art. 26 – Registrazione
Il presente contratto d’opera intellettuale verrà registrato in caso d’uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l’avrà resa necessaria.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PROFESSIONISTA
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx