Tecnologia dell’informazione
Tecnologia dell’informazione
Condizioni generali per la concessione in uso e l’utilizzo di hardware o hardware/ soft- ware
1. Oggetto e validità
1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la sti- pula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per la con- cessione in uso e l’utilizzo di hardware o di hardware con software installati (hardware/ software).
2. Offerta
2.1 L’offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo in- dicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d’offerta.
2.2 L’offerta deve essere redatta conformemente alla rela- tiva richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l’ambiente, o che possano essere in al- tro modo d’interesse per la Posta. Il fornitore delle pre- stazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
2.3 L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata se- paratamente nell’offerta.
2.4 L’offerta è vincolante per il periodo indicato nella ri- chiesta d’offerta. In assenza di un’indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.
3. Natura ed entità dell’uso e dell’utilizzo
3.1 L’hardware o l’hardware/software oggetto del con- tratto è definito nel contratto. Non è prevista alcuna restrizione d’uso e di utilizzo in termini geografici.
3.2 Ai fini di un utilizzo conforme alle disposizioni del con- tratto, la Posta ha la facoltà di parametrizzare il soft- ware e, nei limiti previsti dalla legge, di renderlo inte- roperabile con software di terzi.
3.3 In caso di avaria dell’hardware, la Posta è autorizzata ad utilizzare il software su un hardware sostitutivo senza dover versare un compenso supplementare.
3.4 A scopo di backup e di archiviazione, in particolare per l’operatività di sistemi ridondanti, la Posta è autorizzata a effettuare più copie del software, senza dover versare un compenso supplementare.
3.5 Nell’ambito di un’esternalizzazione, la Posta è autoriz- zata a impiegare l’hardware o l’hardware/software presso un terzo, esclusivamente per i propri scopi.
3.6 Nei limiti previsti dalle cifre da 3.1 a 3.5, l'hardware o l'hardware/software può essere utilizzato dalle società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad al- meno il 50%).
4. Consegna, installazione e verifica
4.1 L’hardware o l’hardware/software viene consegnato presso il luogo d’adempimento dietro sottoscrizione del relativo bollettino di consegna.
4.2 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede a installare l’hardware o l’hardware/software.
4.3 La Posta verifica l’hardware o l’hardware/software con- cessole in uso e in utilizzo entro 30 giorni dalla conse- gna risp. dall’installazione e segnala eventuali difetti ri- scontrati al fornitore delle prestazioni.
5. Documentazione
5.1 Unitamente all’hardware o all’hardware/software, il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copia- bile della documentazione (manuale d’uso e istruzioni per l’installazione), nelle lingue e quantità concordate.
5.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l’uso previsto dal contratto.
6. Istruzione
6.1 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede ad un’istruzione da concordare in termini di entità e destinatari.
7. Personale impiegato e ricorso a terzi
7.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, in possesso delle autorizzazioni necessarie per fornire le prestazioni. Il fornitore delle prestazioni s’impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento in- terno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell’informatica e dei dati) della Posta.
7.2 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati. Il forni- tore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli ob- blighi derivanti dalla presente cifra 7, nonché quelli de- rivanti dalle cifre 8 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 13 (Xxxxxxxxxx) e 14 (Protezione dei dati e segreto postale).
8. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna
8.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organiz- zazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vi- genti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro op- pure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle pre- stazioni con sede all’estero è tenuto a osservare le re- lative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono for- nite le prestazioni.
9. Luogo d’adempimento
9.1 La Posta definisce il luogo d’adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo d’installazione.
10. Compenso e fatturazione
10.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare i costi per la concessione in uso e in utilizzo dell'hardware o dell'hardware/software, i costi per la documentazione, i costi d’imballaggio, di trasporto, d’assicurazione, di scarico, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto). Qualora siano stati concordati anche lavori d’installazione, d’istruzione, nonché di manutenzione e di mantenimento, il compenso copre anche i relativi costi che ne derivano. Questi ultimi devono essere indi- cati separatamente nell’offerta e nella fattura.
10.2 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture confor- memente al relativo piano di pagamento, o a presta- zione fornita. L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente.
10.3 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento con- cordati nel contratto.
10.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezional- mente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di ga- ranzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
10.5 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.
11. Disposizioni in materia d’importazione
11.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d’importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.
12. Violazione di diritti di protezione
12.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere im- mediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pre- tese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all’esistenza di tali pretese e non si oppone a un inter- vento della stessa nell’ambito di un procedimento giu- diziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pre- tese direttamente alla Posta, il fornitore delle presta- zioni partecipa al contenzioso, a prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle presta- zioni s’impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente accon- sentito a tale pagamento.
12.2 Se, a seguito dell’avanzamento di pretese legate a di- ritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o in parte, usufruire o utilizzare l’hardware o l’hard- ware/software, il fornitore delle prestazioni può, a scelta, sostituire l’hardware e/o il software con un altro, modificare le proprie prestazioni in modo che non ven- gano violati diritti di terzi e che corrispondano comun- que a quanto sancito dal contratto ,o acquistare a pro- prie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle pre- stazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso, il forni- tore delle prestazioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta, indipendentemente da un’eventuale colpa.
13. Segretezza
13.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s’impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché pos- sibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affin- ché i fatti e le informazioni confidenziali vengano pro- tetti in modo efficace dall’accesso di terzi non autoriz- zati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
13.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
13.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all’interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell’obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle presta- zioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessa- ria ai fini dell’adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all’interno del proprio gruppo.
13.4 L’obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell’autorità o giudiziario op- pure una norma di legge imperativa che preveda l’ob- bligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte do- vrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applica- zione del diritto in materia di acquisti pubblici.
13.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
13.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 13 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
13.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena con- venzionale conformemente alla cifra 16, salvo che rie- sca a dimostrare di non aver nessuna colpa.
14. Protezione dei dati e segreto postale
14.1 Le parti s’impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
14.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell’adem- pimento e dell’esecuzione del contratto. Se intende tra- smettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informarne preventivamente la Posta.
14.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso ad informa- zioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s’impegna a rispettare il se- greto postale di cui all’articolo 321ter del Codice penale svizzero.
14.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 14 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
14.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l’elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.
15. Mora
15.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i ter- mini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
15.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è te- nuto a versare una pena convenzionale conforme- mente alla cifra 16, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa.
16. Pene convenzionali
16.1 Obbligo di segretezza
La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso annuo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso.
16.2 Mancato rispetto dei termini
In caso di mancato rispetto dei termini indicati alla cifra 15, la pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, al massimo tuttavia al 10% del com- penso annuo per singolo caso.
16.3 Il pagamento della pena convenzionale non esonera dall’obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad even- tuali risarcimenti danni.
16.4 Il compenso annuo corrisponde al prezzo fisso concor- dato per il rispettivo anno. Qualora non sia stato con- cordato un prezzo fisso, la pena convenzionale viene calcolata sulla base del compenso corrisposto l'anno precedente e, qualora si tratti del primo anno di rap- porto contrattuale, sulla base del compenso dovuto per l'anno in corso.
17. Garanzia
17.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che l’hardware o l’hardware/software concesso in uso e in utilizzo venga fornito con tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell’utilizzo conforme e che soddisfa le pertinenti disposizioni di legge. Il forni- tore delle prestazioni manterrà l’hardware o l’hard- ware/software in tale stato per l’intera durata del con- tratto.
17.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per poter fornire le sue presta- zioni conformemente a quanto previsto dal contratto. In particolare, egli è autorizzato a cedere alla Posta i diritti d’utilizzo relativi all’hardware o all’hard- ware/software nella misura prevista dal contratto.
17.3 Il fornitore delle prestazioni s’impegna a eliminare, in tempi ragionevoli e a proprie spese, tutti i difetti che dovessero insorgere. Se necessario, durante il periodo di eliminazione dei difetti egli mette a disposizione della Posta un hardware o un hardware/software sosti- tutivo adatto.
17.4 Se il fornitore delle prestazioni non elimina i difetti in tempi ragionevoli e/o non fornisce alla Posta un pro- dotto sostitutivo adatto, nonostante ve ne sia la neces- sità, la Posta ha la facoltà, a scelta, di dedurre dal com- penso l’importo corrispondente al minor valore, di av- viare autonomamente o tramite terzi le misure neces- sarie, a spese e rischio del fornitore delle prestazioni, o di recedere dal contratto.
18. Responsabilità
18.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla con- troparte, a meno che non dimostrino di non averne
colpa. La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
18.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori) come se fosse il proprio.
19. Manutenzione e mantenimento
19.1 Su accordo, il fornitore delle prestazioni si occupa della manutenzione dell’hardware e del software che esor- bita dalla garanzia. A tal fine si applicano le Condizioni generali della Posta per la manutenzione di hardware e il mantenimento di software (IT CG/M).
20. Inizio e durata
20.1 Il contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti, salvo indicazioni diverse in proposito contenute nel medesimo.
20.2 Se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, in assenza di accordi di tenore diverso, esso può essere rescisso con un preavviso scritto di tre mesi, per la fine di un mese civile.
20.3 Rimane sempre salvo il diritto di disdetta con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati gravi mo- tivi in particolare:
• il verificarsi di eventi o di situazioni a seguito dei quali non si possa ragionevolmente pretendere dalla parte che ha dato la disdetta il proseguimento del rapporto contrattuale come, in particolare, vio- lazioni gravi o ripetute di obblighi contrattuali;
• la pubblicazione ufficiale dell’avvio della procedura fallimentare o della moratoria concordataria nei confronti di una delle parti.
21. Conseguenze della risoluzione
21.1 Al termine del rapporto contrattuale, il fornitore delle prestazioni ritira l’hardware o l’hardware/software con- cesso in uso e in utilizzo. Eventuali modalità di restitu- zione devono essere stabilite nel contratto.
21.2 Al momento della restituzione le parti verificano in- sieme l’hardware o l’hardware/software in questione. Se, a titolo eccezionale, si rinuncia a tale verifica, il for- nitore delle prestazioni è tenuto a segnalare per iscritto eventuali difetti riscontrati, che sono, in maniera dimo- strabile, attribuibile ad una colpa della Posta. Se entro 10 giorni dalla loro restituzione non sono stati segnalati difetti, l’hardware o l’hardware/software è da conside- rarsi consegnato in perfetto stato.
22. Cessione e costituzione in pegno
22.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pe- gno pretese nei confronti della Posta.
23. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
23.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
23.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono poziori rispetto alle CG e le disposizioni delle CG poziori rispetto a quelle dell'offerta.
23.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere so- stituita da una disposizione valida, il più possibile equi- valente sotto l'aspetto economico.
24. Diritto applicabile e foro competente
24.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.
24.2 Foro esclusivo è Berna.
La Posta Svizzera SA, giugno 2021