AVVERTENZA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Xxx X. Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Divisione 6
Segreteria: tel. 00.00000000 – fax 00.00000000
Roma, 27 novembre 2007
prot. n. 108243
Allegati: 2
OGGETTO: “STA cooperante” - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.
AVVERTENZA
Con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, erano state impartite le prime istruzioni operative necessarie per la gestione delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario mediante procedura “STA cooperante”.
Con la medesima circolare, erano stati evidenziati altresì, per ragioni di chiarezza e coerenza espositiva, taluni aspetti procedurali che trovano applicazione anche nell’ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli provenienti dagli Stati membri della UE che, per espressa previsione normativa o per ragioni tecniche, sono escluse dallo “STA cooperante”.
In particolare, era stato posto l’accento sulla opportunità, in quella prima fase di avvio delle nuove procedure, che la verifica della regolarità della documentazione a corredo dell’istanza di nazionalizzazione venisse effettuata preliminarmente alla presentazione dell’istanza stessa; ciò nell’intento, peraltro condiviso anche dalle stesse Associazioni rappresentative del settore della consulenza automobilistica, di evitare che in sede di controllo successivo gli utenti potessero essere penalizzati, attraverso l’annullamento della immatricolazione, a causa di irregolarità spesso non facilmente rilevabili dagli Studi di consulenza i quali, per la prima volta, si sono trovati a svolgere direttamente operazioni di particolare complessità tecnico- amministrativa quali le nazionalizzazioni.
Al contempo, si era anche ritenuto opportuno di dover ribadire le direttive di cui al punto A) del paragrafo “Procedure di immatricolazione” della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, come successivamente integrato con circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004, in tema di competenza territoriale degli Uffici della Motorizzazione.
Ciò posto, l’esito sostanzialmente positivo del monitoraggio condotto lo scorso anno sul regolare svolgimento delle operazioni di nazionalizzazione con procedura “STA cooperante”, ha indotto a ritenere superate le ragioni di particolare cautela che hanno motivato l’adozione delle richiamate disposizioni particolari e, conseguentemente, con circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006 si è provveduto alla modifica della circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, abolendo i previgenti criteri di individuazione della competenza territoriale degli UMC, a far data dal 5 ottobre 2006, nonché la procedura di controllo preliminare della documentazione a corredo dei veicoli da nazionalizzare.
Successivamente, con una serie di file avvisi, l’ultimo dei quali risale al 9 ottobre 2007, l’abolizione della predetta procedura di controllo preliminare della documentazione è stata sospesa
sino al 3 dicembre 2007, data per la quale era prevista l’entrata in vigore di nuove disposizioni in tema di assolvimento degli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi ed usati.
Poiché le nuove disposizioni attese sono state interamente adottate, sussistono ora tutti i presupposti per una organica ridefinizione della intera materia e, a tal fine, si ripropone il testo della circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006, di pari oggetto, evidenziando in grassetto le modifiche e le integrazioni apportate.
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PREMESSE
Com’è noto, il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale, escludeva dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” tutte le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti dall’estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato Estero.
Con il d.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato, prevedendo che dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non aderenti alla U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.
In altre parole, l’applicabilità della procedura “Sportello telematico dell’automobilista” è stata implicitamente estesa all’immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E. e dagli Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati.
E’ altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve essere comprovato l’assolvimento degli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario e a tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata richiesta l’acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere trasmessa alle locali Agenzie delle Entrate per le verifiche di merito.
Si tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che regolano lo “S.T.A. cooperante”, il quale si fonda sulla immediatezza (tempo reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle formalità P.R.A..
In ciò risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il d.P.R. n. 224/2004, introducendo il comma 1-bis all’art. 1 del d.P.R. n. 358/2000, ha demandato ad apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane la definizione di nuove procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in parola.
Sulla base di tali presupposti, con circolare prot. n. 3750/M360 del 22 settembre 2004 si era, conseguentemente, evidenziata l’impossibilità di avviare la concreta applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n. 224/2004, in attesa della stipula della summenzionata Convenzione, in seguito avvenuta nel maggio 2007.
Sempre nell’intento di garantire un sistema efficiente ed efficace di controllo sull’adempimento degli obblighi IVA intracomunitari, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stato poi stabilito che i soggetti di imposta sono tenuti a comunicare a questo Dipartimento, prima dell’immatricolazione, una serie di dati relativi all’acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, compreso il caso in cui i medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno successivo all’acquisto intracomunitario stesso (art. 1, comma 378).
I contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati sono stati disciplinati, a norma dell’art. 1, comma 379, della medesima legge finanziaria, con decreto adottato dallo scrivente, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’8 giugno 2005 (in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), al quale si è data attuazione con i “File Avvisi” n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005.
L’art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005 prescrive, inoltre, che i dati acquisiti propedeuticamente all’immatricolazione debbano essere trasmessi telematicamente da questo Dipartimento
all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane, con le procedure definite con la stessa Convenzione prevista dall’art. 1-bis del D.P.R. n. 358/2000.
Infine, l’art. 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto che, ai fini della immatricolazione o della cessione interna di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, l’assolvimento dei prescritti obblighi IVA avvenga per il tramite di un nuovo modello F 24 recante, per ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’imposta versata.
Detto modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007.
Tale ulteriore innovazione ha reso altresì necessaria la modifica del richiamato decreto dirigenziale dell’8 giugno 2005, realizzata con il decreto del 30 ottobre 2007, anch’esso adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la cui entrata in vigore è stata fissata al 3 dicembre 2007.
In particolare, le modifiche introdotte impongono:
- l’estensione anche ai veicoli usati degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari;
- l’acquisizione al sistema informativo di questo Dipartimento di ulteriori nuovi dati, quali il codice di immatricolazione, ovvero il numero di omologazione, che sarà rilasciato o convalidato dagli UMC, abilitando in tal modo i veicoli alla successiva immatricolazione;
- il prezzo di acquisto del veicolo;
Allo stato attuale, quindi, risultano adottate tutte le disposizioni normative necessarie per dare concreta attuazione sia alla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 358/2000 sia nella legge finanziaria 2005, in tema di acquisto e di immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto comunitario.
Conseguentemente, scopo della presente circolare è quello di impartire le istruzioni applicative necessarie al fine della operatività delle nuove procedure.
DATA DI AVVIO
Le nuove procedure, parzialmente già avviate a decorrere dal 5 dicembre 2005 sulla base delle istruzioni diramate con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, saranno operative, secondo le innovazioni illustrate dalla presente circolare, a partire dal 3 dicembre 2007.
Resta fermo, pertanto, che il “Prenotanazionalizzazioni” continuerà ad essere utilizzato:
• in via generale per tutte le operazioni di nazionalizzazione escluse dallo “STA cooperante” (v. par. “ESCLUSIONI”);
• come procedura di emergenza di “stampa remota”, nei casi di interruzione dei collegamenti telematici di “STA cooperante”, secondo le procedure vigenti.
Dalla medesima data del 3 dicembre 2007, inoltre, saranno rese operative le innovate applicazioni informatiche, le cui specifiche tecniche sono consultabili dagli UMC sul browser xxxx://xxxxxxx.xxx:0000/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx e nel Manuale ad uso degli operatori del settore, allegato alla presente circolare, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo “ESCLUSIONI”, le nuove procedure di immatricolazione concernono :
1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;
2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo.
Al riguardo si tenga presente che:
• per veicoli nuovi si intendono:
a) i veicoli mai immatricolati;
b) i veicoli immatricolati allorché ricorra una delle seguenti condizioni:
- percorrenza non superiore a seimila chilometri;
ovvero
- cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione;
• per veicoli usati si intendono:
i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione della:
1. percorrenza superiore a seimila chilometri;
2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).
In allegato alla presente circolare è fornito l’elenco aggiornato dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1).
ESCLUSIONI
Tenuto conto dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle procedure di “STA cooperante” le seguenti ipotesi di “nazionalizzazione”:
• veicoli nuovi provenienti, tramite canali di importazione non ufficiali, da Paesi extracomunitari o non aderenti allo Spazio economico europeo;
• veicoli usati già immatricolati in un Paese extracomunitario o non aderente allo Spazio economico europeo.
Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la “nazionalizzazione” provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi:
• rimorchi di autoveicoli;
• veicoli per i quali è richiesto, in capo all’intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi della locazione senza conducente;
• veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
• veicoli per i quali è richiesta l’annotazione dell’usufrutto;
• veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;
• veicoli la cui revisione risulti scaduta (cfr. par. “DOCUMENTAZIONE TECNICA – B. VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI”).
PRESUPPOSTI PER L’IMMATRICOLAZIONE
E’ noto che l’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, subordina l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario all’acquisizione al sistema informativo di questo Dipartimento dei dati relativi all’acquisto stesso (e agli eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di telaio.
E’ altrettanto noto che l’obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle “nazionalizzazioni” espletabili con “STA cooperante” sia per le nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’ambito europeo che restano escluse dallo “STA cooperante”.
In entrambi i casi, quindi, il sistema informativo inibirà automaticamente la possibilità di immatricolare quei veicoli per i quali non siano stati già acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario.
Al riguardo, si ribadisce che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalle recenti disposizioni richiamate nelle “PREMESSE”, i dati da comunicare al sistema informativo di questo Dipartimento ricomprendono ora anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, e che le nuove procedure trovano applicazione anche con riguardo ai veicoli usati oggetto di acquisto intracomunitario
I dati oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di imposta vengono poi trasmessi in via telematica, ad opera del CED di questo Dipartimento, all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane.
Di conseguenza, avvalendosi delle nuove modalità di pagamento del riformato modello F 24, l’Agenzia delle Entrate verifica che, per ciascun veicolo nuovo od usato oggetto di acquisto intracomunitario, siano stati correttamente assolti gli obblighi IVA e ne dà comunicazione alla banca dati del CED di questo Dipartimento.
In conclusione quindi, a decorrere dal 3 dicembre 2007, tutti i veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli esclusi dalle procedure dello “STA cooperante”, potranno essere immatricolati solo a condizione che:
- siano stati assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto dirigenziale 30 ottobre 2007;
- dal sistema informativo di questo Dipartimento risulti la loro abilitazione alla immatricolazione, il cui presupposto tecnico risiede nel rilascio o nella convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione;
- risulti acquisita al sistema informativo di questo Dipartimento la conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA relativi agli acquisti intracomunitari con fattura recante data a decorrere dal 3 dicembre 2007.
A tale ultimo riguardo, vale evidenziare che in assenza della conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA, il sistema informativo inibisce la ricezione dei dati relativi alla prima cessione interna, così come disciplinata dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, inibendo conseguentemente l’immatricolazione del veicolo.
Si ravvisa, pertanto, l’opportunità che gli Uffici in indirizzo rendano edotta l’utenza interessata in ordine alle innovazioni introdotte, evidenziando che l’Amministrazione deve ritenersi indenne dagli eventuali danni, subiti dal richiedente l’immatricolazione, derivanti da omesse od erronee comunicazioni ovvero da omesse od erronei versamenti dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario.
ABILITAZIONE ALLA IMMATRICOLAZIONE
Al fine del perfezionamento della comunicazione dei dati relativi all’acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo od usato, deve essere richiesto ad un UMC il rilascio del relativo codice di immatricolazione ovvero del relativo numero di omologazione; se già conosciuto, deve comunque esserne richiesta la convalida da parte del medesimo UMC.
Il rilascio o la convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione consentono all’UMC di annotare nel sistema informativo l’abilitazione del veicolo alla immatricolazione.
Al riguardo, si fa presente che la richiesta di rilascio o di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione è presentata a cura dell’ultimo cessionario, anche per il tramite di uno Studio di consulenza.
Può darsi il caso, tuttavia, che all’atto della richiesta di immatricolazione il veicolo non risulti ancora abilitato, non avendo il cessionario preventivamente richiesto il rilascio o la convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione. In tal caso, al fine di tutelare comunque le legittime aspettative degli utenti, si ritiene che nulla osti acchè l’istanza di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione, anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA cui sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, con l’avvertenza tuttavia che quest’ultima potrà tecnicamente espletarsi solo dopo che l’UMC, competente per l’immatricolazione, abbia provveduto alla abilitazione del veicolo alla immatricolazione stessa.
Al fine del rilascio del codice di immatricolazione o del numero di omologazione e della conseguente abilitazione alla immatricolazione del veicolo, si dispone quanto segue:
1. l’ultimo cessionario produce all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, richiesta in triplice copia corredata da tutta la documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta deve essere specificato l’elenco della documentazione allegata;
2. la predetta documentazione deve essere allegata sia in originale sia in copia fotostatica;
3. la richiesta di cui al punto 1 deve altresì essere corredata dalle attestazioni di pagamento della tariffa € 9,00 da versare sul c/c postale n. 9001 e di una imposta di bollo da versare sul x/x xxxxxxx x. 0000;
4. acquisita la richiesta, l’UMC assegna un numero di protocollo che viene annotato su tutte e tre le copie, una delle quali viene restituita al richiedente quale ricevuta;
5. l’UMC rilascia il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e, contestualmente, annota nel sistema informativo l’abilitazione alla immatricolazione del veicolo, dopo aver esaminato la documentazione tecnica prodotta dal richiedente;
6. entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, l’UMC restituisce al richiedente una copia dell’istanza stessa con annotato il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e l’avvenuta abilitazione alla immatricolazione, nonché tutta la documentazione tecnica in originale, trattenendo agli atti le relative fotocopie; la copia dell’istanza restituita deve altresì contenere: la data e la firma del funzionario che ha provveduto alla verifica della documentazione tecnica nonché il timbro dell’Ufficio;
7. se nel corso dell’esame della documentazione tecnica emerge la sussistenza di impedimenti, di natura sostanziale o formale, l’UMC restituisce tutta la documentazione indicando le ragioni che ostano al rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione e, conseguentemente, alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, nonché le eventuali integrazioni del caso; conseguentemente, l’UMC annota nel sistema informativo il diniego dell’abilitazione all’immatricolazione e le relative motivazioni.
Nell’ipotesi residuale in cui la richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione, anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA al quale sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, si tenga conto delle procedure di seguito illustrate.
A) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione presentata direttamente dal richiedente l’immatricolazione presso il competente UMC – In tal caso:
A.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già versate per l’istanza di immatricolazione:
A.2) la richiesta di cui al punto A.1) deve essere redatta in un’unica copia e non vi deve essere allegata alcuna documentazione tecnica (nemmeno in copia fotostatica), essendo quest’ultima già prodotta a corredo dell’istanza di immatricolazione;
A.3) poiché la richiesta è presentata unitamente all’istanza di immatricolazione, l’UMC procede unicamente ad assegnare marca operativa a quest’ultima, secondo le procedure in uso;
A.4) l’UMC, verificata la completezza e la regolarità di tutta la documentazione allegata alla istanza di immatricolazione, procede preliminarmente alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, quindi provvede ad immatricolarlo entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di immatricolazione stessa;
A.5) in caso di accertate irregolarità nella documentazione, l’UMC respinge l’istanza di immatricolazione, indicandone i motivi nonché le eventuali integrazioni del caso.
B) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione presentata dal richiedente l’immatricolazione per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA - In tale ipotesi:
B.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già versate per l’istanza di immatricolazione; a tal fine, fanno fede le annotazioni che lo Studio di consulenza è tenuto a riportare nel registro giornale (art. 6, legge n. 264/1991), la cui regolare tenuta è soggetta alla vigilanza delle Province e dei Comuni (art. 9, legge n. 264/1991), oltre che degli organi di polizia anche per quanto attiene alle eventuali responsabilità per danno all’erario;
B.2) la richiesta deve essere redatta in triplice copia ed essere corredata da tutta la documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta, inoltre, deve essere specificato l’elenco della documentazione allegata;
B.3) si applicano altresì le stesse modalità già descritte ai precedenti punti 2, 4, 5, 6 e 7.
Le medesime procedure si applicano altresì nell’ipotesi di abilitazione alla immatricolazione del veicolo a seguito di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di
omologazione, che il richiedente abbia acquisito direttamente o per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA.
In tal caso, nella richiesta dovrà altresì essere indicato il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del quale si chiede la convalida.
La descritta procedura di abilitazione alla immatricolazione, conseguente al rilascio o alla convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione si applica a tutti i veicoli nuovi od usati il cui acquisto intracomunitario e le eventuali successive cessioni interne siano state comunicate a partire dal 3 dicembre 2007.
Di conseguenza, solo per i veicoli i cui dati siano già stati acquisiti anteriormente al 3 dicembre 2007, si potrà procedere alla loro immatricolazione in assenza di preventiva abilitazione da parte degli UMC; tuttavia, se successivamente al 3 dicembre 2007 per i medesimi veicoli vengono acquisite al sistema informativo di questo Dipartimento nuove comunicazioni (es. conseguenti a cessioni interne), sarà comunque necessario comunicare anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, con conseguente abilitazione alla immatricolazione da parte degli UMC.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo.
Al riguardo, si sottolinea che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358/2000, il controllo della documentazione tecnica prodotta a corredo dell’istanza di immatricolazione risulta comunque necessitato, ancorché la documentazione stessa sia già sottoposta all’esame dell’UMC che ha proceduto alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo.
Cosicché, laddove l’UMC, competente ad acquisire l’istanza di immatricolazione e la relativa documentazione tecnica, accerti irregolarità sulla documentazione stessa, prima di disporre l’eventuale annullamento della immatricolazione si renderà opportuno effettuare i necessari riscontri presso l’UMC che ha proceduto alla abilitazione alla immatricolazione il quale, come già detto, è tenuto alla conservazione agli atti delle copie fotostatiche dei documenti prodotti in sede di richiesta o di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione.
In ogni caso, il controllo della documentazione tecnica concerne sia la regolarità formale sia la regolarità sostanziale della documentazione stessa.
A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI:
L’ipotesi riguarda i veicoli muniti di omologazione comunitaria ovvero di omologazione nazionale (vale a dire rilasciata in Italia), giacché quelli sprovvisti di tali omologazioni sono soggetti a preventivo controllo tecnico e, conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile con le procedure di “STA cooperante”.
La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente:
• Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.
Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del veicolo necessari per la compilazione della carta di circolazione italiana.
Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l’autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante.
• attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.
Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
In tal caso, la documentazione deve essere integrata con:
• richiesta del costruttore di immatricolazione “in deroga”;
• fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l’immatricolazione di “fine serie”.
B) VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI
In tal caso, debbono essere prodotti:
a) carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, cui va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive;
b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione italiana):
b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione,
Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:
- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero
- da un ente privato estero autorizzato; ovvero
- dalla competente autorità pubblica estera.
Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi recentemente entrati a far parte della U.E. (Bulgaria,Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.
b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso; in questo caso non è richiesta né la legalizzazione della firma apposta sul C.O.C. stesso né l’autenticazione della fotocopia;
b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.
Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione.
c) targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano state fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti.
In tutti i casi in cui è prevista la traduzione dei documenti che debbono essere prodotti al fine della “nazionalizzazione”, si applicano le modalità di cui all’art. 33, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il quale prescrive che agli atti e ai documenti formati all’estero, e da valere nello Stato italiano, “deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.
Al riguardo, si tenga conto che:
1. nell’ambito dell’ordinamento italiano non esiste un albo di traduttori ufficiali;
2. conseguentemente, l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui prevede che la traduzione in lingua italiana debba essere certificata conforme al testo straniero da un “traduttore ufficiale”, deve essere interpretato nel senso che riveste la qualifica di “traduttore ufficiale” qualunque soggetto che ufficializzi la propria traduzione prestando apposito giuramento, davanti al cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo originale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366;
3. detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità della traduzione al testo straniero.
Si segnala, infine, che dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato relativo ai controlli periodici cui il veicolo è stato eventualmente sottoposto.
Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa.
Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo alla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni).
Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del “4 + 2”.
Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale, l’immatricolazione del veicolo non potrà essere effettuata con “STA cooperante” (cfr. par. “ESCLUSIONI”), bensì con procedura tradizionale e previo il necessario controllo tecnico.
DOCUMENTAZIONE FISCALE
Per quanto più strettamente attiene agli aspetti fiscali relativi agli acquisti intracomunitari di veicoli, la disciplina contenuta nell’art. 1-bis del d.P.R. n. 358/2000 e nell’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005 trae origine da un medesimo presupposto normativo costituito dall’art. 53, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993,
n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 e recante, tra l’altro, norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle stabilite da direttive CEE), il quale prevede che:
“I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi (omissis) oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto”.
E’ noto che, sulla base di detti presupposti, ed a seguito di specifici accordi intercorsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, questo Dipartimento ha adottato la circolare n. B 59 del 20 settembre 2000, successivamente
modificata ed integrata con le circolari n. B 64 dell’11 ottobre 2000 e n. B 77 del 16 novembre 2000 con le quali sono state impartite disposizioni in ordine alla documentazione fiscale da allegare alle richieste di nazionalizzazione.
Ciò posto, occorre evidenziare che le disposizioni da ultimo richiamate appaiono del tutto superate alla luce delle nuove procedure telematiche attraverso le quali questo Dipartimento acquisisce ora sia i dati relativi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi ed usati, sia i dati relativi all’assolvimento dei relativi obblighi IVA.
Infatti, in sede di immatricolazione non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato.
Le uniche due eccezioni sono costituite dagli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatori non soggetti IVA e, in via transitoria, per tutti gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati recanti fattura con data anteriore al 3 dicembre 2007, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Infatti, nel primo caso si tratta di acquisti che restano comunque esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA; nel secondo caso, si tratta di acquisti intervenuti prima della entrata in vigore delle nuove procedure per i quali, pertanto, il sistema informativo di questo Dipartimento non acquisisce la comunicazione, in via telematica, relativa al pagamento dell’imposta dovuta.
Pertanto, nelle ipotesi descritte, il richiedente l’immatricolazione continuerà a produrre, nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel d.P.R. n. 445/2000:
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
• la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:
• il proprio codice fiscale o partita IVA;
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
• il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;
• se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km;
ovvero
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA (soggetto privato o società avente scopi diversi dalla importazione o commercializzazione di veicoli), che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:
• il proprio codice fiscale;
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
• il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;
• se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutti gli aspetti applicativi di “STA cooperante” non espressamente previsti con la presente circolare, si rinvia alle istruzioni generali già impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, come modificata dalla circolare prot. 3583/M360 del 3 novembre 2004.
Per inciso, si rammenta che, in generale, la procedura “STA cooperante” non consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in qualunque forma rilasciati, dovendo la carta di circolazione (così come il certificato di proprietà) essere emessa in tempo reale, vale a dire contestualmente alla presentazione dell’istanza.
Ciò, a maggior ragione, deve trovare puntuale applicazione nell’ambito delle procedure di “nazionalizzazione” e, in particolare, allorché sia ancora in corso la procedura di abilitazione alla immatricolazione.
A parte le eventuali responsabilità penali del caso, l’inosservanza di tale disposizione espone gli utenti a sanzioni da parte delle autorità di polizia stradale, con conseguenti responsabilità civili degli operatori per i danni subiti dagli utenti stessi.
ABROGAZIONI
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- circolare n. B 59 del 20 settembre 2000, con esclusione del solo punto “A Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la rete ufficiale delle Case costruttrici” (per questa tipologia di veicoli, pertanto, sulla Dichiarazione per l’immatricolazione deve continuare ad essere apposta la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”);
- circolare n. B 64 dell’11 ottobre 2000;
- circolare n. X 00 xxx 00 xxxxxxxx 0000;
- xxxxx X) xxx xxxxxxxxx “Procedure di immatricolazione (veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati)” della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004;
- circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004;
- circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005;
- circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006.
Deve altresì ritenersi abrogata ogni altra previgente disposizione ministeriale che risulti in contrasto con le direttive contenute nella presente circolare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxx)
MN
Allegato 1
PAESI U.E. | PAESI S.E.E. |
Austria Belgio | Norvegia Islanda |
Bulgaria | |
Cipro | Liechtenstein |
Danimarca | |
Estonia | |
Finlandia | |
Xxxxxxx | |
Xxxxxxxx | |
Xxxxxx | |
Xxxxxxx | |
Italia | |
Lettonia | |
Xxxxxxxx | |
Xxxxxxxxxxx | |
Xxxxx | |
Xxxxx Xxxxx | |
Xxxxxxx | |
Xxxxxxxxxx | |
Xxxxx Xxxxx | |
Xxxxxxxxxx Xxxx | |
Romania | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Ungheria |