Contract
IL RETTORE
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n° 800 del 04/02/2021;
Visto il Consortium Agreement del 22/09/2022 relativo al Progetto KINETIC (Knowledge Integration for Neighborhoods in Energy Transition led by Inclusive Communities);
Visto il deliberato assunto dalla Giunta del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 09/11/2023, in merito all’ attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream dal titolo “Impianti elettro-energetici a servizio di Positive Energy Districts / Electro-energy infrastructures for Positive Energy Districts”, della durata di mesi 12 e per l’importo di € 19.497,93, da far gravare su: Progetto KINETIC, Codice Progetto: PRJ–0817 - Responsabile Scientifico: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx - Referente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.08.2012 al punto n° 26 in merito alla revisione di tasse e contributi per attività post laurea dell’Ateneo;
Visto l’art. 18, commi 5 e 6, della legge n° 240 del 30/12/2010 e successive modificazioni;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto PRJ-0817 W.P. Costi Rendicontabili, rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria, prot. n° 181121 del 16/11/2023, per la copertura della borsa di studio sopra citata.
DECRETA ART. 1
(Oggetto della selezione)
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 19.497,93 per attività di ricerca dal titolo “Impianti elettro-energetici a servizio di Positive Energy Districts / Electro- energy infrastructures for Positive Energy Districts”, da far gravare su: Progetto KINETIC, Codice Progetto: PRJ–0817; Responsabile Scientifico: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx - Referente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (SSD: ING-IND/33) - CUP: B73C22001240006; Codice Concorso: BS- RIC 142-2023.
1. Programma di ricerca: La ricerca sarà concentrata sullo sviluppo di analisi elettro- energetiche per la progettazione di distretti a energia positiva. Verrà considerata la combinazione di diverse tecnologie, e vari scenari di adesione a politiche di incentivazione e varie tipologie di condizioni di esercizio estreme incluse quelle correlate ai cambiamenti climatici. Verrà considerata la necessaria soddisfazione del fabbisogno energetico (elettrico e termico) e di mobilità. Le attività includeranno i seguenti punti:
1) sviluppo di scenari di consumo elettrico e termico, incluse condizioni di esercizio estreme correlate ai cambiamenti climatici;
2) simulazione di impianti elettrici ed energetici e casi studio a livello di distretto;
3) calcolo del costo e delle emissioni correlate a ciascuno scenario al variare delle taglie dei sistemi di accumulo e di produzione dell’energia;
4) individuazione di indicatori correlati alla densità abitativa ed alla adesione degli utenti finali a politiche di incentivazione.
ART. 2
(Requisiti di ammissione)
1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria elettrica o Laurea Magistrale in Ingegneria dell’energia o laurea equiparata o titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati della U.E. ed extracomunitari, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l’equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l’esclusione, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all’atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all’accesso alle successive fasi concorsuali per l’attribuzione della borsa di studio.
3. Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico straniero, che non sia riconosciuto corrispondente a una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
4. Non potranno essere ammessi alla selezione i candidati che hanno cumulato contratti o borse di studio per attività di ricerca per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 anni.
ART. 3
(Istanza di partecipazione)
1. La domanda di partecipazione al concorso, a firma autografa o digitale del candidato, compilata secondo lo schema allegato al presente bando di concorso, corredata della documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo – Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Settore Dottorati e Contratti per la Ricerca, U.O. Borse di Studio finalizzate alla Ricerca - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx.
2. Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto per via telematica, inviando da un indirizzo di PEC personale un e-mail all’indirizzo xxx@xxxx.xxxxx.xx contenente, in unico file o cartella compressa, la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, a pena di esclusione, ed ogni altro documento richiesto in formato PDF.
3. L’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
4. Non saranno ammessi plichi pervenuti oltre il suddetto termine.
5. Nell’oggetto della mail/PEC dovrà essere riportata la dicitura “domanda di partecipazione” e il seguente codice concorso: BS-RIC 142-2023;
6. Solo per i candidati stranieri o, comunque, residenti all’estero, che non siano titolari di un account di Posta elettronica certificata è ammessa la possibilità di trasmissione dell’istanza di partecipazione e della relativa documentazione con una delle seguenti modalità:
a) per via telematica da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: xxxx-xxxxxxxxxx@xxxxx.xx;
b) in formato cartaceo a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento
fermo restando il termine, sopra riportato di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nel caso di trasmissione in formato cartaceo non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il candidato che scelga la trasmissione a mezzo posta cartacea assume i rischi di recapiti tardivi.
7. Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti, pena l’esclusione dalla procedura, a versare un contributo per spese organizzative concorsuali nella misura di Euro 50,00. Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo – Via Roma , 185 – 00000 Xxxxxxx codice identificativo della tesoreria dell’Ateneo di Palermo 9150300 – UniCredit S.p.A. – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 –– Xxxxxx XXXXX: XXXXXXXXXXX indicando nella causale del versamento: "Contributo per la partecipazione a procedura xxxxxxxxx pubblica per l’attribuzione di borsa di studio Codice Concorso: BS-RIC 142-2023”. Una copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di concorso.
8. Sulla domanda ciascun candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale) e un recapito telefonico;
b) la cittadinanza;
c) la laurea posseduta, con indicazione della classe di laurea di appartenenza, la data e la sede in cui è stata conseguita, nonché la votazione;
d) il titolo dell’attività di ricerca per la quale si concorre, così come indicato all’art. 1 del presente bando;
e) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali);
f) di non aver cumulato contratti o borse di studio per attività di ricerca per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 anni;
g) l’esplicita dichiarazione di accettare tutto quanto previsto dal bando;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
i) la richiesta di dichiarazione di corrispondenza del titolo (solo per i candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l’equipollenza a laurea italiana).
9. Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:
a) autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto;
b) documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice (solo per i candidati di cui al precedente art. 2, commi
2 e 3). Ogni titolo di studio deve essere, inoltre, accompagnato dalla “Dichiarazione di valore” rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto;
c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
d) curriculum del candidato in formato Europass.
10. Non verranno prese in considerazione le domande carenti della suddetta documentazione.
11. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dal candidato o da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
12. I candidati in possesso di ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli potranno allegarla alla propria domanda di partecipazione secondo le seguenti modalità:
Documentazione | Modalità di presentazione |
Titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi: | Autocertificazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000; |
Altri titoli: | In copia accompagnata da dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità della copia presentata all’originale in possesso del candidato; |
Pubblicazioni scientifiche | Dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 recante l’elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche che si intendono presentare ai fini della valutazione. Nel suddetto elenco dovranno essere riportati la tipologia della pubblicazione (es. monografia, articolo, capitolo etc.), il ruolo del candidato (es. autore, co-autore, etc.), nonché tutti gli elementi utili alla valutazione della pubblicazione. In nessun caso le pubblicazioni citate nel suddetto elenco dovranno essere allegate all’istanza di partecipazione. Particolari esigenze della Commissione giudicatrice, in ordine alla visione di dette pubblicazioni, non altrimenti reperibili, verranno comunicate al candidato che dovrà integrarle, pena la mancata valutazione delle pubblicazioni stesse, secondo i tempi e le modalità indicate nella comunicazione medesima. |
13. I candidati per i quali è ammessa la possibilità di invio in formato cartaceo dovranno provvedere a loro spese ed entro 6 mesi dall’espletamento del concorso al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università degli Studi di Palermo. Trascorso tale periodo, l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo dei suddetti titoli e pubblicazioni.
ART. 4
(Commissione giudicatrice)
1. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta dal Responsabile Scientifico del progetto di ricerca o della convenzione che finanzia la borsa di studio o dal Referente scientifico della borsa, con funzioni di Presidente, e da altri due professori o ricercatori, in qualità di Componenti, designati dal Consiglio della struttura interessata che potrà, altresì, indicare fino a un massimo di ulteriori due professori o ricercatori, con funzione di Componenti Supplenti.
2. La Commissione potrà essere integrata, su richiesta dell’Ente finanziatore il progetto di ricerca o convenzione, con un proprio rappresentante.
ART. 5
(Valutazione dei candidati)
1. La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli presentati e su un esame colloquio attinente all’argomento oggetto della ricerca.
2. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
3. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti di cui 40 per i titoli e 60 per il colloquio, così articolati:
a) Voto di Xxxxxx: massimo 15 punti, così distribuiti: 1 punto per ogni voto superiore a 101/110
1 punto per la lode
5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell’accesso al concorso sia Specialistica/Magistrale;
b) massimo 25 punti attribuibili per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai candidati e attinenti all’attività di ricerca della borsa;
c) massimo 60 punti attribuibili al colloquio.
4. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano complessivamente riportato un punteggio minimo complessivo di 65/100.
5. I candidati residenti all’estero o per i quali sussistano comprovati impedimenti a presentarsi fisicamente presso la sede di svolgimento dell’esame-colloquio nel giorno previsto, potranno svolgere il medesimo in modalità telematica, tramite idoneo client audio/video/web. I candidati che intendano avvalersi di tale possibilità dovranno produrre apposita motivata richiesta, redatta in carta libera e indirizzata al Responsabile del presente procedimento, da inviarsi, entro giorni 7 (sette) dalla data di pubblicazione del calendario d’esame, a mezzo e- mail certificata all’indirizzo xxx@xxxx.xxxxx.xx, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “BS-RIC 142-2023 - richiesta modalità telematica”. Esclusivamente per i candidati di cui al precedente art. 3, comma 6, la sopraccitata richiesta, redatta con le medesime modalità sopra indicate, potrà essere inoltrata, fermo restando il superiore termine di giorni 7, inviando la propria istanza a mezzo e-mail all’indirizzo:
6. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice trasmetterà gli atti relativi all’esito della valutazione all’Ufficio competente dell’Amministrazione Centrale che, verificatane la conformità al presente bando di concorso, predisporrà apposito decreto rettorale di approvazione atti.
7. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.
8. La valutazione dei titoli e l’esame colloquio saranno intesi ad accertare il grado di competenza dei candidati nell’ambito di ricerca di cui all’art. 1 del presente bando, con particolare riferimento a:
- Settore energetico;
- Mobilità;
- Economia circolare;
- Lingua inglese.
ART. 6
(Diario esame-colloquio)
1. II diario dell'esame-colloquio, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione presso l’Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo venti giorni prima della data fissata, salvo rinuncia da parte dei candidati ai termini ufficiali di preavviso. I candidati portatori di handicap e/o diversamente abili, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative in materia, che necessitino di speciali ausili per lo svolgimento dell’esame colloquio, dovranno produrre esplicita richiesta in tal senso, redatta in carta libera e allegata all'istanza di partecipazione, specificando l'ausilio necessario in relazione alla propria condizione.
2. La pubblicazione del predetto avviso ha valore di formale convocazione dei candidati.
3. La mancata presentazione del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura.
ART. 7
(Assegnazione e inizio attività)
1. Le borse vengono assegnate con Decreto Rettorale, secondo l’ordine della graduatoria di merito formulata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice.
2. Al vincitore verrà trasmessa formale comunicazione in ordine al conferimento della borsa di studio a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, per i candidati per i quali è ammesso l’inoltro delle istanze in formato cartaceo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso l’indirizzo fornito ai fini della partecipazione al concorso.
3. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il vincitore dovrà, a pena di decadenza, trasmettere al competente ufficio formale atto di accettazione della borsa di studio unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento;
4. L’attività di ricerca della borsa di studio potrà essere iniziata solo successivamente all’emanazione del Decreto Rettorale con il quale la stessa viene conferita e alla dichiarazione di accettazione.
5. La borsa, comunque, decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento.
6. Sarà cura del Direttore di Dipartimento di afferenza del Referente Scientifico, su richiesta dello stesso referente che ne attesta l’effettivo inizio dell’attività di ricerca, trasmettere all’Ufficio competente dell’Amministrazione Centrale formale attestazione di inizio dell’attività di ricerca da parte del borsista.
ART. 8
(Incompatibilità)
1. Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni per la durata di fruizione della borsa di studio.
2. La contestuale fruizione della borsa di studio è incompatibile con:
a) borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
b) borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni;
c) borsa di studio per la frequenza di master;
d) assegno di ricerca;
e) contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99;
f) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per le borse di soggiorno all’estero previste dalla vigente normativa in materia;
g) lo svolgimento di attività libero professionali in assenza di apposita autorizzazione da parte del Responsabile scientifico;
h) la titolarità di rapporti di convenzione con la P.A. ovvero con la legale rappresentanza o l’appartenenza a organi deliberanti di società legate alla P.A. da suddetti rapporti.
3. L’accettazione delle borse di studio di cui al presente bando di concorso comporta la rinunzia totale alle fattispecie sopra descritte alle lettere a, b, c, d e, f ed h, nè è ammessa la possibilità di sospensione o congelamento delle stesse.
4. Il vincitore della borsa di studio che si trovi nella condizione di iscritto a corso di Dottorato di Ricerca senza borsa o Scuola di Specializzazione di area non medica senza borsa o Master senza borsa dovrà, all’atto dell’accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del Master attestante il parere favorevole espresso dall’Organo deliberante in merito allo svolgimento dell’attività di ricerca che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell’iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo.
5. Il vincitore della borsa di studio che svolga attività libero professionale, dovrà, all’atto dell’accettazione, presentare apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile Scientifico, fermo restando che lo svolgimento di detta attività professionale non dovrà pregiudicare il carattere continuativo della borsa di studio, di cui al successivo art. 10, comma 1, né compromettere il regolare svolgimento dell’attività di ricerca o arrecare, in altro modo, danno all’amministrazione universitaria.
ART. 9
(Erogazione della borsa)
1. Il pagamento dell’importo della borsa è effettuato in rate mensili posticipate.
2. Il pagamento dell’ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione sull’attività svolta, accompagnata da un’attestazione di avvenuta conclusione, da parte del Referente scientifico e relativa approvazione da parte dell’organo collegiale.
3. L’importo della borsa di studio è fiscalmente esente ai sensi della normativa vigente.
ART. 10
(Sospensione, rinuncia o perdita della borsa)
1. La durata della borsa deve avere carattere continuativo.
2. Eventuali differimenti dell’inizio dell’attività, per comprovate esigenze o circostanze, possono essere autorizzati dal Direttore della struttura sentito il Referente scientifico per un massimo di un mese.
3. Potrà concedersi, altresì, l’interruzione della borsa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese, o per altro grave motivo certificato.
4. Nel rispetto delle norme vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, si applicherà la sospensione obbligatoria dell’attività lavorativa, come previsto dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tenendo conto anche della flessibilità del periodo di congedo per gravidanza di cui all’art. 20 dello stesso Decreto Legislativo.
5. In tutti i casi i periodi di interruzione temporanea della borsa dovranno essere recuperati.
6. L’eventuale rinuncia è ammessa unicamente a seguito di comunicazione scritta del borsista al competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale e al Referente Scientifico. In tal caso il rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi alle mensilità di attività effettivamente svolta e a eventuali frazioni sino alla data di decorrenza della rinunzia stessa. Non saranno, in ogni caso, retribuite le frazioni di mese inferiori a giorni 15 (quindici).
7. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all’Ufficio competente dell’Amministrazione Centrale la dichiarazione di accettazione della borsa stessa entro i termini indicati al precedente art. 7.
8. L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca stessa, perderà, su indicazione del Referente scientifico e su conforme delibera dell’organo collegiale di riferimento, il diritto all’ulteriore fruizione della borsa.
9. Le borse che resteranno disponibili a seguito di rinuncia, mancata accettazione o decadenza dell’attività di ricerca, potranno essere riassegnate, su richiesta del Referente scientifico, per il periodo e l’ammontare residuo, ai successivi idonei secondo l’ordine della graduatoria, purché la durata residua della borsa non sia inferiore a mesi sei.
10. Alla riassegnazione di cui al precedente comma, si procederà con apposito Decreto Rettorale.
ART. 11
(Rinnovo e proroga)
1. Le borse di studio sono rinnovabili o prorogabili una sola volta secondo le modalità previste all’art. 12 del vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream.
ART. 12
(Controlli e Sanzioni)
1. L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell’apposito collegamento con l’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini
dell’attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali.
ART. 13
(Norme comuni e di rinvio)
1. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro comunque inteso.
3. Il borsista è tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti dell’Università degli Studi di Palermo in materia di proprietà industriale e intellettuale. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell’attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell’Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
4. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento in premessa citato e dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.
ART. 14
(Trattamento dati personali)
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 15
(Responsabile del procedimento)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile della U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca.
2. Il presente bando, unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo, all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx.xxxx.
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxx Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 01/12/2023 17:45:07
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Magnifico Rettore
Dell’Università degli Studi Palermo
U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca Xxxxxx Xxxxxx, 00
00000 - XXXXXXX
Il sottoscritto (cognome e nome) , nato a (prov. ) il , Codice Fiscale residente a prov.( ) via , n. CAP ,
n. telefonico , Cell
e-mail , PEC con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso da quello di residenza):
via n. CAP città (prov.) n. telefonico
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 19.497,93 per attività di ricerca dal titolo “Impianti elettro-energetici a servizio di Positive Energy Districts / Electro-energy infrastructures for Positive Energy Districts”, da far gravare su Progetto KINETIC, Codice Progetto: PRJ–0817, Responsabile Scientifico: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx - Referente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx - Codice concorso: BS-RIC 142-2023; A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino ;
- di possedere la laurea in , della Classe conseguita con il punteggio di in data presso l’Università di ;
□ di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali… );
□ di non aver cumulato contratti o borse di studio per attività di ricerca per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 anni;
□ di aver preso visione di tutto quanto previsto dal bando di concorso e di accettarne il contenuto;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
□ di essere consapevole che la mancata rimozione, entro il termine previsto per l’accettazione della borsa di studio, di eventuali cause di incompatibilità, comporterà l’impossibilità di assumere la titolarità della borsa stessa.
□ di rinunciare ai termini di preavviso di cui all’art. 6 del bando di concorso (opzionale);
□ chiede altresì, ai sensi dell’ art. 2 del bando di concorso, la dichiarazione di corrispondenza del titolo (barrare la casella solo per i candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l’equipollenza a laurea italiana).
Allega alla presente:
• autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto;
• curriculum del candidato in formato europeo;
• elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti firmato in calce, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• fotocopia di un valido documento di identità;
• copia bonifico.
Palermo, Firma