DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1018
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO) e con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2019
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 16 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 59 |
Testo del decreto-legge ................................... . | » | 60 |
ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi de- cenni si è assistito ad una progressiva e ini- qua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i poveri, ha contribuito a ridurre in maniera determinante il potere d’acquisto di questi ultimi, mi- nando le fondamenta stesse dell’odierno si- stema economico.
Le rilevazioni della Commissione europea del luglio 2017 (Employment and social de- velopment, Annual Review, 2017) mostrano, sul fronte del contrasto al rischio di esclu- sione sociale, una situazione di vera e pro- pria emergenza. L’Italia è tra i paesi dell’U- nione europea, assieme a Estonia e Roma- nia, ad avere maggiormente aumentato negli anni della crisi il numero dei poveri sia in termini assoluti che relativi.
Le stime prese a base per la creazione de- gli indicatori di benessere equo e sostenibile contenute all’interno del Documento di eco- nomia e finanza per l’anno 2018 tratteg- giano un quadro chiaro: la seppur flebile ri- presa dell’ultimo biennio si è associata ad un aumento delle disuguaglianze. I tre indi- catori presi a riferimento – reddito disponi- bile aggiustato, indice di disuguaglianza e indice di povertà assoluta – confermano inequivocabilmente tale tendenza.
Nell’attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell’esclusione so- ciale, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla po- vertà), è stato istituito il Reddito di inclu- sione (ReI) che non costituisce un intervento
adeguato alla situazione di grave emergenza sociale e, se non riformulato e potenziato, rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o a rischio di esclu- sione sociale.
Gli strumenti previsti hanno la natura di interventi che costituiscono misure di poli- tica economica volte a rilanciare l’occupa- zione.
Il provvedimento è composto dal capo I, dal capo II e dal capo III ed è costituito da 29 articoli.
Finalità delle disposizioni contenute nel capo I (articoli 1-13) è la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l’intro- duzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l’obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo.
I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura fondamentale, in grado di svolgere una tri- pla funzione: garantire un livello minimo di sussistenza e incentivare la crescita perso- nale e sociale dell’individuo attraverso la li- bera scelta del lavoro, nonché favorire il di- ritto all’informazione, all’istruzione, alla for- mazione e alla cultura.
Nel capo II (articoli 14-26) sono previste disposizioni in materia di pensione antici- pata « quota 100 » e altre disposizioni pen- sionistiche.
Nel capo III (articoli 27-29) sono previste disposizioni finali in materia di giochi e in materia finanziaria, nonché l’entrata in vi- gore.
Capo I
L’articolo 1 (Reddito di cittadinanza) pre- vede l’istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condi- zioni che rendono effettivo il diritto al la- voro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all’inseri- mento sociale dei soggetti a rischio di mar- ginalità, nella società e nel mondo del la- voro. Il Rdc assume la denominazione di pensione di cittadinanza, adeguata agli incre- menti della speranza di vita, per i nuclei fa- miliari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la pen- sione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.
L’articolo 2 (Beneficiari) prevede la tipo- logia dei beneficiari del Rdc e i relativi re- quisiti per accedere al beneficio. Con riferi- mento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il destinatario è il soggetto in possesso della cittadinanza italiana o di Pa- esi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe- riodo, nonché residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali si prevede: il pos- sesso di un valore dell’indicatore della situa- zione economica equivalente (ISEE) infe- riore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abita- zione, non superiore a 30.000 euro; un va- lore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato in presenza di più figli e di un componente con disabilità all’interno del nucleo familiare; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
6.000 euro annui, moltiplicato per uno spe-
cifico parametro della scala di equivalenza. Il beneficio è altresì riconosciuto se, al momento della domanda, il richiedente pos- siede, a certe condizioni, autoveicoli e mo- toveicoli ed è escluso, a qualunque titolo, in caso di possesso di navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista, ai soli fini del Rdc, la definizione del reddito familiare determinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (ISEE). Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a se- guito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. È prevista la compatibilità della medesima mi- sura con la fruizione della Nuova presta- zione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e con altre forme di sostegno al reddito.
L’articolo 3 (Beneficio economico) pre- vede la composizione del beneficio che pre- senta una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispon- dente parametro della scala di equivalenza e una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, di- chiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Il beneficio economico in ogni caso non può essere superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per il pe- riodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste e comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del me-
desimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della pensione di cittadinanza. Sono inoltre previste disposizioni riguardanti la determinazione del beneficio economico nei casi di variazione della condizione occupa- zionale dovuta all’avvio di un’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
L’articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale) prevede un sistema di « condizionalità » al fine del riconosci- mento del diritto al Rdc. Tali condizioni ri- guardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può riguardare attività al servizio della comunità, di riqua- lificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclu- sione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. Al rispetto delle suddette condi- zioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, mentre sono esclusi dai mede- simi obblighi i beneficiari della pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pen- sionati o di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità. Altre disposizioni riguardano le procedure tramite le quali, una volta riconosciuto il beneficio, vengono stipulati il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale. Il primo verrà stipulato qualora i bisogni del nucleo fami- liare e dei suoi componenti sono connessi prevalentemente alla situazione lavorativa e il secondo verrà stipulato nel caso in cui, a seguito di una valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono complessi e multidimen- sionali. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale costituiscono livelli es-
senziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio) dispone che il Rdc può essere richiesto presso il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, mediante modalità telematiche o presso i centri di assistenza fiscale. Il mo- dulo di domanda sarà predisposto dall’Isti- tuto nazionale della previdenza sociale (INPS), sentito il Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS che potrà ac- quisire dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e da altre ammini- strazioni pubbliche le informazioni rilevanti ai fini del suddetto riconoscimento. Il be- neficio economico è erogato tramite la Carta Rdc che permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non supe- riore ad euro 100 per singolo individuo. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzate il beneficio economico per giochi che preve- dono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta Rdc, inoltre, sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensa- zione per la fornitura di gas naturale rico- nosciute alle famiglie economicamente svan- taggiate.
L’articolo 6 (Piattaforme digitali per l’at- tivazione e la gestione dei Patti) prevede l’istituzione di due apposite piattaforme di- gitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l’inclusione sociale. Trattasi di una piatta- forma digitale che si inserisce nel Sistema informativo unitario delle politiche del la- voro (SIUPL) per il coordinamento dei cen- tri per l’impiego e di un’altra piattaforma che si inserisce nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per il coordinamento dei comuni. Le suddette piat- taforme rappresentano strumenti di condivi-
sione delle informazioni sia tra le ammini- strazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l’impiego e i servizi sociali. Altre di- sposizioni riguardano le modalità operative delle citate piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l’impiego, dai soggetti accreditati e dai co- muni all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’INPS.
L’articolo 7 (Sanzioni), nel prevedere l’ap- parato sanzionatorio, dispone la reclusione da due a sei anni nei casi in cui vengano rese o utilizzate dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omesse informazioni dovute. È prevista, in- vece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, non- ché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In presenza di condanna in via definitiva per i reati sopra citati, consegue l’immediata revoca del beneficio con effi- cacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente per- cepito. La revoca del beneficio è disposta dall’INPS e il medesimo non può essere nuovamente richiesto prima che siano de- corsi dieci anni dalla condanna. Si prevede, altresì, la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti utili per accedere al Rdc: mancata dichiarazione di immediata dispo- nibilità al lavoro; non sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l’inclusione sociale; mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra iniziativa di po- litica attiva; non adesione ai progetti; rifiuto di una delle tre offerte di lavoro congrue; mancata comunicazione della condizione oc- cupazionale; mancata presentazione della di- chiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE aggiornata, in caso di variazione del
nucleo familiare; svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo in assenza delle comunicazioni obbligatorie.
È altresì prevista la decadenza dal bene- ficio nei casi in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, ovvero di altra dichiarazione resa nel- l’ambito della procedura di richiesta del beneficio. È previsto che l’irrogazione delle sanzioni e il recupero dell’indebito avvenga da parte dell’INPS che, con riguardo agli indebiti, riverserà le somme all’entrata del bilancio dello Stato e, in particolare, al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso di deca- denza dal beneficio, esso potrà essere ri- chiesto solo trascorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento. Inoltre, i centri per l’im- piego e i comuni comunicano, tramite le piattaforme digitali di cui all’articolo 6, le informazioni relative ai fatti suscettibili di sanzioni. Ai successivi commi sono previsti i compiti che dovranno svolgere i centri per l’impiego, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, i comuni e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nei casi di mancate comunicazioni, dichiarazioni mendaci e relativamente alle verifiche e ai controlli anagrafici.
L’articolo 8 (Incentivi per l’impresa e per il lavoratore) prevede incentivi per le im- prese che assumono il beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del Rdc identifica un ap- proccio molto orientato verso le politiche at- tive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro dei beneficiati.
Ai sensi del comma 1, le imprese che as- sumono un beneficiario di Rdc nei primi di- ciotto mesi di fruizione del beneficio otten- gono un incentivo sotto forma di esonero contributivo, nel limite dell’importo del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assun- zione e per una durata predeterminata. Il
contributo non è comunque inferiore a cin- que mesi, con un massimale pari a 780 euro mensili. In caso di rinnovo del Rdc, l’incen- tivo per le imprese è concesso nella misura fissa di cinque mensilità.
Ai sensi del comma 2, gli enti di forma- zione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e presso i soggetti ac- creditati di cui all’articolo 12 del decreto le- gislativo n. 150 del 2015 (tra cui rientrano anche le agenzie per il lavoro) un Patto di formazione, finalizzato allo svolgimento di un percorso professionale, alla fine del quale se il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo sarà riconosciuto al datore di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto del- l’assunzione e per una durata predetermi- nata.
Al comma 3 sono previste le condizioni per usufruire delle agevolazioni.
Al comma 4 è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili, nel caso in cui il beneficiario avvia un’attività di lavoro autonomo o costituisce un’impresa indivi- duale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di cre- dito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in un successivo decreto del Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istitu- zioni deputate alla allocazione del lavoratore
sul mercato, attraverso i patti del lavoro e formativi, vedasi di seguito la figura 1.
Centri per l’impiego
Patto per il lavoro
Agenzie per il lavoro
Beneficiario
Enti
di formazione bilaterali
Enti Patto interprofessionali di formazione
Imprese
Figura 1 – Rapporto tra beneficiari e istituzioni de- putate alla allocazione del lavoratore sul mercato.
L’articolo 9 (Assegno di ricollocazione) prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l’asse- gno di ricollocazione (AdR). Esso ha la fi- nalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una « dote » per il lavoratore, che può spen- dere presso enti accreditati e centri per l’im- piego, e che gli permette di ricevere un ser- vizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l’im- piego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricol- locazione ha una grande utilità poiché pre- vede l’affiancamento di un tutor al benefi- ciario del Rdc, il programma di ricerca in- tensiva della nuova occupazione, lo svolgi- mento per il beneficiario di Rdc delle atti- vità individuate dal tutor, l’obbligo per il beneficiario di accettare l’offerta di lavoro congrua e, per l’erogatore del servizio, di comunicare all’ANPAL e al centro per l’im- piego il rifiuto ingiustificato di svolgere una
delle attività indicate dal tutor, nonché la sospensione del servizio nel caso di assun- zione in prova.
L’ammontare dell’assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finan- ziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziate, essendo l’intervento rifi- nalizzato in favore dei beneficiari del Rdc e l’erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa.
Al finanziamento dell’assegno di ricollo- cazione sono destinate le somme già dispo- nibili per l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 set- tembre 2015, n. 150.
L’articolo 10 (Monitoraggio del Rdc) pre- vede che il Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali è responsabile del monitorag- gio del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e dall’AN- PAL, nonché delle altre informazioni, dispo- nibili in materia, rilevate anche dalle piatta- forme digitali, il rapporto annuale sull’attua- zione del Rdc pubblicato nel sito internet istituzionale. Per tali compiti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vi- gente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 11 (Modificazioni al decreto le- gislativo 15 settembre 2017, n. 147) prevede le modifiche al decreto legislativo 15 set- tembre 2017, n. 147, utili a rendere compa- tibili la vigenza della disciplina concernente il ReI e il Rdc.
L’articolo 12 (Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc) prevede le disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale. Con riferimento a quest’ultimo profilo, si precisa che la stabiliz- zazione del personale a tempo determinato presso ANPAL servizi S.p.A. sarà effettuata nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia di assunzione del pubblico impiego
(decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), avendo cura di dare adeguata valorizzazione all’anzianità di servizio.
In relazione al conferimento di incarichi di collaborazione necessari all’avvio del Rdc, di cui al comma 3, la procedura se- guita da ANPAL servizi S.p.A. è declinata dal regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione; tale regola- mento, anche in ossequio a un consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite,
n. 7759 del 2017), disciplina le procedure comparative di selezione a tal fine utilizzate da ANPAL servizi S.p.A., nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Ciò a differenza di quanto previsto nel successivo comma 4, ove – ai fini della stabilizzazione del personale di ANPAL servizi S.p.A. as- sunto a tempo determinato – è invece espressamente previsto l’espletamento della procedura concorsuale, per titoli ed esami.
L’articolo 13 (Disposizioni transitorie e fi- nali) prevede che dal mese di marzo 2019 il Rei di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, non può essere più richiesto e, a decor- rere dal mese di aprile dello stesso anno, non è più riconosciuto né rinnovato. Ai soggetti ai quali il ReI è stato riconosciuto anteriormente al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente previ- sta, adeguandolo al beneficio economico del Rdc.
IMPATTO MACROECONOMICO DEL RDC SUL MERCATO DEL LAVORO
In questa sezione si descrive brevemente il possibile impatto macroeconomico del Rdc sia sull’efficienza del mercato del la- voro, in termini di aumento di occupazione e produttività da realizzarsi con il migliora- mento dei centri per l’impiego, e la riqualifica- zione formativa dei lavoratori, nonché attra- verso appropriati incentivi, sia su alcuni aspetti
macroeconomici che riguardano il moltiplica- tore, l’output gap e il recupero del fiscal stance.
Impatto macroeconomico del Reddito di citta- dinanza: moltiplicatore, output gap e fiscal stance
L’attuazione del Reddito di cittadinanza associata al potenziamento dei centri per l’impiego costituisce una vera e propria ri- forma strutturale del mercato del lavoro, nella misura in cui può aiutare a reimpiegare parte di quegli oltre tre milioni di scorag- giati (secondo i dati dell’ISTAT 2018) che da anni non cercano più attivamente lavoro. L’afflusso degli scoraggiati presso i centri per l’impiego permetterebbe di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza la- voro, che nella metodologia europea contri- buisce alla crescita del PIL potenziale.
Si aprirebbe così uno spazio fiscale ag- giuntivo che può essere utilizzato per au- mentare l’occupazione evitando di far cre- scere il deficit strutturale a livelli passibili di sanzioni. Il meccanismo, che può apparire com- plesso, riflette semplicemente la natura struttu- rale e non soltanto ciclica del reddito di cittadi- nanza cosi come è stato congegnato dal Go- verno: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle compe- tenze e del capitale umano di milioni di per- sone.
Questa misura, che prevede, in prospet- tiva, un finanziamento fino a oltre 8 miliardi di euro, permetterà a chiunque si trovi al di sotto della soglia di povertà (stabilità dal- l’Eurostat in 9.360 euro di reddito annuale) di ottenere un’integrazione di reddito fino a tale soglia. Gli effetti moltiplicativi di tale misura saranno evidenti, tanto più laddove il sostegno andrà a beneficiari con reddito nullo o molto basso, e quindi con propen- sione al consumo pari a 1. L’idea di veico-
lare il sostegno al reddito attraverso un ban- comat servirà non solo per la tracciabilità dei consumi, ma anche per innescare incen- tivi a consumare. Anche la riqualificazione e il potenziamento dei centri per l’impiego, con la destinazione di un miliardo di euro risorse, per l’assunzione di nuove unità ope- rative, avrà effetti moltiplicativi sui consumi, sull’occupazione e sul reddito.
Sulla base dell’ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il reddito di citta- dinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con riferimento alle stime relative alle platee po- tenziali, in base al modello previsionale Me- mo-It elaborato da ISTAT (1), l’erogazione del Rdc dovrebbe indurre un effetto molti- plicatore sul PIL reale (2) definito come se- gue negli anni 2019-2023:
Variabile | 2019 | 2020 | 2021 |
Moltiplicatori trasferimenti (Memo-It) | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Spesa per Rdc (milioni di euro) | 6110 | 7755 | 8017 |
Impatto aggiuntivo sul PIL re- ale (milioni di euro) | 1222 | 3102 | 4008,5 |
Impatto aggiuntivo % su PIL reale | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
La stima dell’effetto espansivo è maggiore nel caso in cui l’impatto del Reddito di cit- tadinanza venga valutato come uno shock di- retto sui consumi delle famiglie, con un moltiplicatore che raggiunge il valore di 0,3 nel primo anno di erogazione. L’analisi è ef- fettuata al netto di effetti di trascinamento demand-led legati all’impatto sugli investi- menti della variazione di componenti auto- nome della domanda aggregata nonché degli effetti positivi sull’occupabilità della forza lavoro indotti dalle azioni di potenziamento dei centri per l’impiego. Inoltre, un ulteriore
(1) Bacchini, Fabio, et al. Building the core of the Istat system of models for forecasting the Italian economy: MeMo-It. Rivista di statistica ufficiale, 2013, 15.1: 17-45.
(2) Stime di crescita del PIL reale e della dotazione dei Fondi tratte dall’Aggiornamento del quadro macroeco- nomico e di finanza pubblica – Dicembre 2018 redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
elemento di cui l’analisi non può tenere conto ex ante è il complesso degli incentivi per l’im- presa e definiti all’articolo 8 del provvedimento sotto forma di sgravi contributivi, che trasforma parte delle erogazioni dei beneficiari in ridu- zioni di entrate modificando ex post l’effetto macroeconomico della misura.
Inoltre, considerando i moltiplicatori fi- scali per l’occupazione diretta di lavoratori e per i trasferimenti sociali espressi dal mo- dello ITEM (Italian Treasury Econometric Model), l’impatto macroeconomico congiunto degli interventi di potenziamento dei centri per l’impiego e delle erogazioni per il Rdc per il 2019 è descritto più precisamente come segue:
Variabile | 2019 |
Moltiplicatori occupazione diretta | 1,2 |
Spesa per centri per l’impiego (milioni di euro) | 1000 |
Impatto aggiuntivo occupazione diretta ri- spetto a scenario base (milioni di euro) | 1200 |
Impatto aggiuntivo occupazione diretta (dif- ferenza tra tassi di variazione) | 0.07% |
Moltiplicatori trasferimenti | 0.3 |
Spesa per Rdc (milioni di euro) | 6110 |
Impatto aggiuntivo da erogazione Rdc ri- spetto a scenario base (milioni di euro) | 1833 |
Impatto aggiuntivo da erogazione Rdc (dif- ferenza tra tassi di variazioni) | 0.11% |
Impatto aggiuntivo totale rispetto a sce- nario base (milioni di euro) | 3033 |
Impatto aggiuntivo totale (differenza fra tassi di variazione) | 0.18% |
Effetti dell’attivazione di lavoratori scorag- giati sulla crescita potenziale
Il complesso degli interventi di politica attiva definiti a supporto del Rdc può pro-
durre inoltre effetti positivi sul PIL poten- ziale grazie allo shock di offerta di lavoro generato dalla crescita del tasso di parteci- pazione, a seguito dell’ingresso di lavoratori scoraggiati all’interno della forza lavoro.
Simulazioni effettuate attraverso il metodo della funzione di produzione adottato dal- l’Output Gap Working Group della Commis- sione europea hanno mostrato che l’attiva- zione di un milione di lavoratori scoraggiati nel 2017 avrebbe prodotto un incremento del PIL potenziale tale da generare un am- pliamento dell’output gap dell’ordine di 1,4 punti (3).
Le stime della Commissione europea, che contemplano per l’Italia un NAWRU pari al 10,3 per cento, hanno prodotto per il 2017 un PIL potenziale di 1605,43 miliardi di euro al cospetto di un PIL effettivo di 1595,9 miliardi di euro (dati AMECO a euro costanti). Il relativo output gap si è attestato a –0,59 e ha permesso di realizzare una cor- rezione di 5,25 miliardi di euro al saldo no- minale di bilancio. Qualora fossero stati reinseriti nel mercato del lavoro un milione di individui – ipotesi non irrealistica, dato che le forze di lavoro potenzialmente occu- pabili (o inattivi « scoraggiati ») erano 3 mi- lioni e 131.000 secondo ISTAT nel 2017 –, il tasso di partecipazione sarebbe stato supe- riore di due punti e mezzo e avrebbe con- tribuito ad aumentare la stima del PIL po- tenziale di 23 miliardi di euro. Il relativo output gap registrato sarebbe stato pari a
–1,98: dal maggiore margine di deficit strut- turale concesso sarebbe derivata una corre- zione al saldo nominale di bilancio di circa 17,5 miliardi di euro, ovvero uno spazio fi- scale aggiuntivo di oltre 12 miliardi di euro.
(3) Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), « Output gap, participation rate and minimum income: a proposal for Italy »; Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), Reddito minimo e output gap: trucchetto contabile o questione politica ?, economiaepolitica.it.
Scenari (dati 2017) | Nuovi attivati (in milioni) | Tasso di partecipazione (15-74) | PIL potenziale (miliardi a prezzi costanti) | Output gap | Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti) | Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti) |
Actual | – | 62,30% | 1605,43 | –0,5 | 5,247 | – |
Policy 1 | 1 | 64,80% | 1628,28 | –1,98 | 17,565 | 12,318 |
In questo senso, il potenziamento dei cen- tri per l’impiego costituisce una vera e pro- pria riforma strutturale del mercato del la- voro. Lo spazio fiscale aggiuntivo risultante dalla revisione al rialzo del tasso di parteci- pazione nell’immediato si traduce, nel breve periodo, in un incremento del tasso di disoc- cupazione definito come proporzione dei soggetti senza occupazione che cercano atti- vamente lavoro rispetto alla popolazione at- tiva. Nel breve periodo ciò incide diretta- mente sulle forze lavoro potenziali cosi come definite nell’ambito della metodologia ECFIN; quest’ultima tiene conto dello shock sul tasso di disoccupazione interpretandolo al passare del tempo come NAWRU – ov- vero come componente di trend – solo lad- dove la maggiore disoccupazione non fosse riassorbita nel corso del tempo.
A questo scopo, l’erogazione del Rdc for- nisce un forte incentivo per la componente della platea di beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre al- l’impatto macroeconomico generato dai con- sumi innescati dal Rdc, gli incentivi per le imprese definiti all’articolo 8 aumentano la probabilità di riassorbimento dei beneficiari del programma all’interno della forza lavoro. In tal modo, il maggiore spazio fiscale po- tenzialmente creato dall’aumento del tasso di partecipazione può essere sfruttato per ac- crescere il grado espansivo della fiscal stance italiana evitando di far crescere il de- ficit strutturale a livelli passibili di sanzioni.
Il Reddito di cittadinanza si configura pertanto come uno strumento volto a perse- guire una crescita non inflazionistica, grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori sco- raggiati all’interno della forza lavoro che si manifesta contemporaneamente allo stimolo alla domanda nel breve periodo; il contenuto incremento del disavanzo necessario a finan- ziare la misura permette quindi di conse- guire un mercato del lavoro più « stretto » senza incorrere in vincoli di capacità che ne vanificherebbero l’impatto in termini reali. In questa direzione sembra andare anche un recente suggerimento del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi:
« Estimates of the size of the output gap have to be made with caution (...) if sub- stantially more workers can be drawn into the labour force, it would be possible far the labour market lo strengthen further wi- thout generating wage pressures » (4).
Il meccanismo del Reddito di cittadinanza riflette semplicemente la sua natura struttu- rale e non soltanto ciclica: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del ca- pitale umano di milioni di persone. L’im- patto della misura conferma peraltro le per- plessità sollevate negli anni precedenti dal Ministero dell’economia e delle finanze in merito all’incertezza nella stima dell’output gap adottata dalla metodologia ECFIN, in quanto la presenza di un’elevata disoccupa- zione e la virtuale assenza di pressioni in- flazionistiche mostrano la presenza di
(4) Draghi, M. (2018), « Monetary Policy in the Euro Area », Conferenza organizzata presso l’Institute for Mo- netary and Financial Stability, Francoforte, 14 marzo 2018.
un’ampia capacità ancora inutilizzata nell’e- conomia italiana (5).
Precedenti esperienze di politiche attive praticate in Paesi dell’Unione europea, come la Germania, inoltre, mostrano come l’attiva- zione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro, ad esempio, abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto responsabili di stimoli positivi della domanda di breve periodo ma anche tali da produrre effetti sulla crescita potenziale. Secondo le stime della Bundesbank (6), uno scenario di immi- grazione elevata nel periodo 2016-2020 può portare ad un miglioramento della crescita potenziale dell’1,3 per cento (rispetto ad un miglioramento dell’1,2 per cento in caso di minore immigrazione) e dell’1 per cento nel periodo 2021-2025 (rispetto ad un migliora- mento dello 0,7 per cento nel caso di mi- nore immigrazione). Parimenti, il contributo delle ore lavorate alla crescita potenziale viene stimato allo 0,3 per cento nel caso di maggiore immigrazione nel periodo 2016- 2020, rispetto ad uno 0,1 per cento nello scenario con minore immigrazione, e allo 0,1 per cento nel periodo 2021-2025, ri- spetto ad un –0,4 per cento con minore im- migrazione.
Questi risultati comparati suggeriscono
che l’introduzione di una politica attiva del mercato del lavoro coniugata ad uno stimolo fiscale come quello del Reddito di cittadi- nanza può riportare il Paese su un sentiero di crescita più bilanciato sul piano distribu- tivo e senza il rischio di incorrere in vincoli di capacità.
Capo II
L’articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con al-
meno 62 anni di età e 38 anni di contributi) prevede, in via sperimentale, che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione sepa- rata possono conseguire il diritto alla pen- sione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzia- nità contributiva minima di 38 anni (cosid- detta pensione quota 100). Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Tale tipologia di pen- sione non è cumulabile con i redditi di la- voro dipendente o autonomo fino alla matu- razione dei requisiti per accedere alla pen- sione di vecchiaia. Viene previsto poi un re- gime differenziato per il personale dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e per quello del comparto scuola ed una esclusione per il personale delle forze ar- mate, delle Forze di polizia e di polizia pe- nitenziaria al personale del Corpo nazionale dei vigili di fuoco e della Guardia di fi- nanza.
L’articolo 15 (Riduzione anzianità contri- butiva per accesso al pensionamento antici- pato indipendente dall’età anagrafica. De- correnza con finestre trimestrali) prevede la possibilità di accedere al pensionamento an- ticipato, indipendentemente dall’età anagra- fica, a 42 anni e 10 mesi di anzianità con- tributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. In sede di prima appli- cazione i soggetti che hanno maturato i re- quisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di en- trata in vigore del presente decreto conse- guono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Al personale del com- parto scuola e AFAM a tempo indetermi- nato, si continua ad applicare, in materia pensionistica, la disciplina previgente e, con- testualmente, è data facoltà al medesimo personale di inoltrare domanda di cessazione
(5) MEF (2018), « Relevant Factors Influencing Public Debt Developments in Italy », maggio 2018.
(6) Deutsohe Bundesbank (2017), « Demographic change, immigration and the potential output of the German economy, Monthly Report », aprile 2017, pp. 35-47.
dal servizio entro il 28 febbraio 2019 con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o ac- cademico.
L’articolo 16 (Opzione donna) prevede che il diritto al trattamento pensionistico an- ticipato secondo le regole di calcolo del si- stema contributivo è riconosciuto nei con- fronti delle lavoratrici dipendenti le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 di- cembre 2018 e un’età pari o superiore a 58 anni (se dipendenti) e a 59 anni (se auto- nome), senza che quest’ultimo requisito sia adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
L’articolo 17 (Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci) prevede l’abro- gazione degli incrementi dell’età pensiona- bile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci.
L’articolo 18 (Ape sociale) prevede la proroga, al 31 dicembre 2019, dei termini per la concessione della misura denominata (Ape sociale) già prevista al comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’articolo 19 (Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza so- ciale per le amministrazioni pubbliche) pre- vede che il termine di prescrizione dei con- tributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le amministrazioni pubbli- che relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applica fino al 31
dicembre 2021.
L’articolo 20 (Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione) prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all’assicurazione generale ob- bligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della mede- sima, nonché alle gestioni speciali dei lavo- ratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicem- bre 1995 e non già titolari di pensione,
hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi, tra la data di prima iscri- zione e quella dell’ultimo contributo comun- que accreditato nelle suddette forme assicu- rative, per i quali non sussista obbligo con- tributivo e che non siano già coperti da con- tribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detta facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo comunque non superiore a cinque anni, anche non continuativi e l’onere del ri- scatto può essere sostenuto dal datore di la- voro dell’assicurato destinando i premi di produzione del lavoratore stesso con deduci- bilità delle somme dal reddito d’impresa. La facoltà di riscatto è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contribu- tiva, fino al quarantacinquesimo anno di età.
L’articolo 21 (Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro) pre- vede l’esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano ser- vizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
L’articolo 22 (Fondi di solidarietà bilate- rali) prevede che, in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innova- zione delle organizzazioni aziendali e favo- rire percorsi di ricambio generazionale, an- che mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, i fondi di cui al de- creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’even- tuale opzione per l’accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni. Tale asse- gno tuttavia può essere erogato in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresenta- tive a livello nazionale nei quali è stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostitu- zione dei lavoratori che accedono a tale pre- stazione nel rispetto dei limiti occupazionali.
L’articolo 23 (Anticipo del TFS) prevede che ai dipendenti delle pubbliche ammini- strazioni, nonché al personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la « pen- sione quota 100 », l’indennità di fine servi- zio, comunque denominata, è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa se- condo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. È data facoltà, ai soggetti interessati, di richiedere un finanzia- mento dell’indennità di fine servizio matu- rata, nel limite massimo di 30.000 euro, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo-quadro. Vengono altresì indicate le procedure utili per la corresponsione del predetto anticipo.
L’articolo 24 (Detassazione TFS) prevede
« a regime » un’agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui al- l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018 stabilendo una riduzione dell’aliquota deter- minata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui red- diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cre- scente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all’e- rogazione dell’indennità medesima. Il se- condo periodo limita l’applicazione del be- neficio in parola all’imponibile dell’inden- nità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l’aliquota piena.
L’articolo 25 (Ordinamento degli enti pre- videnziali pubblici) prevede l’introduzione
del consiglio di amministrazione tra gli or- gani dell’INPS e dell’INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei ver- tici.
In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della ces- sazione del mandato del presidente del- l’INPS e dell’INAIL, nelle more del perfe- zionamento della procedura di nomina del nuovo presidente e del Consiglio di ammi- nistrazione, è prevista la possibilità di nomi- nare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi- nistro dell’economia e delle finanze, i sog- getti ai quali sono attribuiti i poteri del pre- sidente e del Consiglio di amministrazione. L’articolo 26 (Fondo di solidarietà tra- sporto aereo) provvede a prorogare di un anno il versamento dell’addizionale comu- nale sui diritti d’imbarco (tre euro a passeg- gero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, modificando quindi il termine dal 31 dicem- bre 2018 al 31 dicembre 2019. Secondo tale nuovo assetto normativo l’incremento del- l’addizionale sarà destinata all’INPS dal 10
gennaio 2020.
Capo III
L’articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi) prevede che la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato
« 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
Il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio e, per il solo anno 2019, il corrispettivo è fis- sato in euro 200.
Per il solo anno 2019, i versamenti a ti- tolo di prelievo erariale unico degli apparec-
chi e congegni da intrattenimento di cui al- l’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’arti- colo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e dell’articolo 6 del decreto del di- rettore generale dell’Amministrazione auto- noma dei monopoli di Stato 1° luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ri- dotto dei versamenti effettuati a titolo di ac- conto comprensivi delle dette maggiorazioni. Al fine di contrastare l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo pa- tologico, è prevista la reclusione da tre a sei
anni e la multa da 20.000 a 50.000 euro.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di con- trollo e contrasto all’attività illegale.
È altresì previsto che chiunque, sul terri- torio nazionale, produce, distribuisce o in- stalla, o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in cir- coli o associazioni di qualunque specie, ap- parecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione am- ministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiu-
sura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.
L’articolo 28 (Disposizioni finanziarie) prevede l’incremento del Fondo per inter- venti strutturali di politica economica pari, per il 2020, a 116,8 milioni di euro e, a de- correre dal 2020, a 356 milioni di euro. Per il 2019-2021 e a decorrere dal 2022, agli oneri di spesa concernenti il capo I (Reddito di cittadinanza) si fa fronte tramite gli stan- ziamenti di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il 2019-2027 e a decorrere dal 2028, agli oneri di spesa concernenti il capo II (Pensioni) si fa fronte tramite le risorse di cui al Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ul- teriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavo- ratori giovani di cui all’articolo 1, comma 256, della medesima legge. Il monitoraggio delle domande di pensionamento sarà effet- tuato dall’INPS con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti.
Resta ferma la possibilità per il Ministro dell’economia e delle finanze, di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si prevede infine che alle attività previste dal provvedimento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e stru- mentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 29 (Entrata in vigore) prevede l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
RELAZIONE TECNICA
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
1. È convertito in legge il decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 23 del 28 gennaio 2019.
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una mi- sura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emargi- nazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la cre- scita personale e sociale dell’individuo;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sem- plificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l’obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, attraverso una ri- forma complessiva delle strutture esistenti nonché ad una più efficace ge- stione delle politiche attive;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento antici- pato anche mediante l’immanenza nel sistema di misure già adottate;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di creare misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine di una più efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi organi;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell’ottica di un puntuale monitoraggio della spesa pre- videnziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella ri- unione del 17 gennaio 2019;
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
(Reddito di cittadinanza)
1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cit- tadinanza, di seguito denominato « Rdc », quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a fa- vorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cul- tura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento so- ciale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più com- ponenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversa- mente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Beneficiari)
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativa- mente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la du- rata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e sog- giorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equiva- lente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente in- crementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come defi- nita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestata- rio a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli imma-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vi- gente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque ti- tolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione so- ciale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i com- ponenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abita- zione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, let- tera b) numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le presta- zioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti as- sistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendi- contazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni ser- vizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l’as- segno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal ri- conoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sot- tratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventual- mente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE rela- tivi alla fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del reddito di in- clusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui all’articolo 1 del de- creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
(Beneficio economico)
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come de- finito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equiva- lenza di cui all’articolo 2, comma 4;
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei fami- liari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presi- dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro
9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio eco- nomico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un pe- riodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rin- novato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all’articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più com- ponenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del de- creto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retri-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
buzione o al compenso. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è co- munque comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite della Piatta- forma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’atti- vità, ovvero di persona presso i centri per l’impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più compo- nenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l’impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quin- dicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupa- zionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è suc- cessivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all’atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1.
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presenta- zione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una ridu- zione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo fami- liare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle va- riazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono rico- verati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ra- gioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richie- sto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo re- siduo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior red- dito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitorag- gio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del be- neficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
(Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale)
1. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo fa- miliare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inse- rimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i com- ponenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di col- locamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disci- plina.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla frui- zione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come de- finiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valuta- zione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata di- sponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l’impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nu- cleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requi- siti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all’atto del primo incontro presso il centro per l’impiego. In tal sede sono individuati even- tuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclu- sione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l’impiego e contestualmente individua un com- ponente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l’impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l’impiego, la dichiarazione di imme- diata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le con- dizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono de- finiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità defi- nite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle at- tività che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riquali- ficazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditoria- lità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di even- tuali specifiche propensioni;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come inte- grato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
9. La congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del benefi-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ciario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chi- lometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’of- ferta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano pre- senti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendente- mente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del be- neficiario.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecen- tocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il me- desimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabi- lità, come definita a fini ISEE.
11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai ser- vizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valu- tazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente con- nessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque in- dividuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bi- sogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da for- nire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
13. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specifi- cato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’arti- colo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne as- sume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli in- terventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si inten- dono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla po- vertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i so- stegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che even- tualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei co- muni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la parte- cipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in am- bito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del bene- ficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli ob- blighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma de- dicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle attività e l’as- solvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piatta- forma dedicata.
(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)
1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifica-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richie- sto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere pre- sentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del de- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedi- mento dell’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con rife- rimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la do- manda è successivamente associata dall’INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni la- vorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pos- sono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all’avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L’INPS è autorizzato ad inviare co- municazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore o di sue com- ponenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della po- polazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’e- sito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L’Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a dispo- sizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui bene- ficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attesta- zione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle ammini- strazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunica- zione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7. Resta salva, in capo all’INPS, la verifica dei requisiti au- tocertificati in domanda, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presi- dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’e- missione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relati- vamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddi- visa per ogni singolo componente ai sensi dell’articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite men- sile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui al- l’articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del lo- catore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pos- sono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposi- zione delle piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, per il tra- mite del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto soggetto emit- tente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del ser- vizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle ta- riffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 no- vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gen- naio 2009, n. 2.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti)
1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono isti- tuite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’AN- PAL nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del la- voro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Si- stema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei co- muni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle infor- mazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nel- l’ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l’impiego e i servizi so- ciali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interope- rabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto del- l’ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legisla- tivo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente:
« d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro. ».
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli com- ponenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione eco- nomica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre pre- stazioni sociali erogate dall’Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla at- tuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, ri- spettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l’impiego, dai soggetti accreditati di cui al- l’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all’AN- PAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tra- mite, all’INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:
a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all’articolo 4, commi 5 e 11;
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, en- tro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga;
d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di resi- denza e di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell’INPS ai fini della verifica dell’eleggibilità;
e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 15;
f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al- l’articolo 4, comma 14.
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno stru- mento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In partico- lare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall’articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle infor- mazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’im- piego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai be- neficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, nelle mo- dalità previste dall’articolo 4, comma 12;
d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove ri- sulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modi- ficare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale originariamente non in- cluso nei Patti medesimi.
6. I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme de- dicate l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L’elenco di cui al presente comma è comunicato dall’amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell’at- tività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l’Agenzia delle en- trate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.
7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell’am- bito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legisla- zione vigente, come integrate dall’articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle at- tività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfaci- mento dei livelli essenziali di cui all’articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l’efficienza del programma e l’allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con de- creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patri- monio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre infor- mazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del be- neficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebita- mente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patri- monio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei compo- nenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al la- voro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclu- sione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’in- clusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), del de- creto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’ar- ticolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio econo- mico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nu- cleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 12;
h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle com- petenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no- vembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in mi- sura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichia- razione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunica- zioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato mo- tivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti san- zioni:
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presen- tazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato mo- tivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, let- tera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata pre- sentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata pre- sentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di for- mazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di pre- venzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo for- male al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recu- pero dell’indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del de- creto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di cittadinanza. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo fa- miliare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare com- ponenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le infor- mazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e), en- tro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da san- zionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina respon- sabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’ar- ticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato il- legittimo godimento del Rdc, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accerta- mento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli ana- grafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle di- chiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
(Incentivi per l’impresa e per il lavoratore)
1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedi- cata al Rdc nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti benefi- ciari di Rdc, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pre- videnziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assi- stenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di be- neficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei con- tributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del la- voratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento av- venga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, con- testualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il cen- tro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione pro- fessionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del de- creto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al be- neficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, se- condo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di in- dirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rap- porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pre- videnziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previ- denziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assun- zione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Rdc. L’im- porto massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’am- montare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del da- tore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà del- l’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assun- zione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del Rdc, è riconosciuta all’ente di formazione ac- creditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso for-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
mativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contri- butivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i pro- pri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del bene- ficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incen- tivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenzia- mento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’econo- mia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del nu- mero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un’unica soluzione un bene- ficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro men- sili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel set- tore della pesca e dell’acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e ag- giuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esau- rito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018,
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con de- creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ac- cesso al predetto credito di imposta.
(Assegno di ricollocazione)
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assi- stenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR) di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in fun- zione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento del- l’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, pren- dendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei centri per l’impiego o degli istituti di patronato con- venzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo è tenuto a ri- volgersi a un altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mi- rata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svol- gere le attività individuate dal tutor;
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di ac- cettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell’ir- rogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale con- clusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un sog- getto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all’articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il benefi- ciario.
5. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricolloca- zione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione del- l’ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all’articolo 23, comma 7, del de- creto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono og- getto dell’attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all’articolo 23, comma 8, del predetto de- creto legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell’assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’ANPAL provvede a monitorare l’andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del la- voro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle fi- nanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statisti- che effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto le- gislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.
(Monitoraggio del Rdc)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle infor- mazioni rilevate sulle piattaforme di cui all’articolo 6, di quelle fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’ar- ticolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del de- creto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Valutazione multidi- mensionale »;
2) il comma 1 è abrogato;
3) al comma 2, le parole: « Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) »;
4) al comma 3, le parole: « , rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, » sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole « In caso di esito po- sitivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura all’uopo identificata, al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « L’analisi preliminare è finalizzata ad »;
6) al comma 5, le parole « il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. » sono sostituite dalle seguenti: « i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall’analisi preliminare. »;
7) il comma 6 è abrogato;
8) al comma 10, le parole « l’informazione e l’accesso al ReI e » sono soppresse;
b) all’articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2) al comma 2, lettera b), le parole « connesso al ReI » sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: « I beneficiari del ReI » sono sosti- tuite dalle seguenti: « I beneficiari del Rdc »;
4) al comma 6, le parole « facilitare l’accesso al ReI » sono so- stituite dalle seguenti: « facilitare l’accesso al Rdc »;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: « , inclusi i servizi per l’in- formazione e l’accesso al ReI di cui all’articolo 5, comma 1 » sono sop- presse;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo pe- riodo, le parole: « nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regio- nale di cui all’articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « in un atto di programmazione regionale »; nel quarto periodo, le parole:
« dell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale » sono sosti- tuite dalle seguenti: « dell’atto di programmazione regionale »;
3) al comma 7, le parole « i beneficiari del ReI » sono sostituite dalle seguenti: « i beneficiari del Rdc »;
d) all’articolo 10:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: « sentito il Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « sen- tito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali »;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Ai fini della precompilazione dell’ISEE, i componenti mag- giorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di prote- zione dei dati personali. All’atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del de- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica me- diante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il con- senso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall’INPS e accessibile ai soggetti abilitati all’ac- quisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le me- desime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all’INPS, al-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
l’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.
2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompi- lata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiti- camente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. »;
3) al comma 4, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° settembre 2019 » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. »;
e) all’articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il se-
guente:
« 2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale;
2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abro-
gato.
(Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc)
1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all’articolo 8, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella mi- sura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previ- sione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato
« Fondo per il reddito di cittadinanza ».
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di teso- reria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse neces- sarie per l’erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acqui- sti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35,
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l’equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella for- mazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel li- mite di 200 milioni di euro per l’anno 2019, 250 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal pre- sente comma.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l’espletamento di pro- cedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale già di- pendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei cen- tri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS ai sensi dell’articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica del- l’INPS a decorrere dall’anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi infor- mativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all’articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono appor- tate le seguenti modifiche:
a) al comma 255, le parole « Fondo per il reddito di cittadi- nanza » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo da ripartire per l’introdu- zione del reddito di cittadinanza »;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
480 milioni di euro per l’anno 2019 e a 420 milioni di euro per l’anno 2020 »;
2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: « . Per il fun- zionamento dell’ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 »;
3) al terzo periodo le parole: « , quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l’im- piego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, » sono soppresse.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità fi- nanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione del- l’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle ero- gazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accan- tonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cit- tadinanza e degli incentivi di cui all’articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse dispo- nibili ai sensi del comma 1.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
11. Qualora nell’ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’arti- colo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L’accertamento avviene quadrimestralmente tra- mite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche so- ciali, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per ef- fetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l’uti- lizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto per- sonalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le pro- cedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispet- tivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
CAPO II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA « QUOTA 100 » E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assi- curazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’ar- ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conse- guire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età ana- grafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita « pensione quota 100 ». Il diritto conseguito en- tro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il re- quisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle pre- dette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coin- cidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposi- zioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicem- bre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al pre- sente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionisti- che, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le di- sposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipen- dente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che ma- turano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che ma- turano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, con- seguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pub- blica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della se- guente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensioni- stico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e co- munque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata al- l’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova ap- plicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il perso- nale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favo- revoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi del- l’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al per- sonale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina re- cata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento antici- pato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trime- strali)
1. Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: « 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della ge- stione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta ma- turata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti ».
2. Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del de- creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i re- quisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del com- parto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima appli- cazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeter- minato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dal- l’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
(Opzione donna)
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, se- condo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o su- periore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del com- parto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima appli- cazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeter- minato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dal- l’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)
1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui al- l’articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2019, 54,4 milioni di euro per l’anno 2020, 49,5 milioni di euro per l’anno 2021, 55,3 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 118,1 milioni di euro per l’anno 2024, 164,5 milioni di euro per l’anno 2025, 203,7 milioni di euro per l’anno 2026, 215,3 milioni di euro per l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
(Ape sociale)
1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 di- cembre 2019 ». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 mi-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
lioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019.
(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)
1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dal- l’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pub- bliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle con- tribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensioni- stico del lavoratore. ».
(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assi- curazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della me- desima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla ge- stione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo con- tributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi pos- sono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa ante- cedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del ri- scatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente resti- tuzione dei contributi.
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicu- rato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 del- l’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato desti- nando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’i- potesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presi- dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previden- ziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate men- sili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
« 5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei pe- riodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compi- mento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale ob- bligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. ».
(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che pre- stano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza com- plementare compartecipate dal datore di lavoro)
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pen- sionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal mecca- nismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La do- manda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assun- zione.
(Fondi di solidarietà bilaterali)
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’o- biettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni azien- dali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’ero- gazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi in- terprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordi- nario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di cui al pre- sente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legisla- tivo n. 148 del 2015.
2. L’assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il nu- mero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che acce- dono a tale prestazione.
3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del de- creto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista fi- nanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contri- buzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili pre- cedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al pre- sente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiun- zione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riser-
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
vata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 26, comma 9, lettera b), e all’arti- colo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove pre- vista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro effica- cia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si appli- cano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, è autorizzato a versare all’INPS, per periodi non coperti da con- tribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all’aliquota di finan- ziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto sta- bilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versa- mento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione pro- fessionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrat- tazione collettiva stessa.
(Anticipo del TFS)
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il per- sonale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto matu- rerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del mede- simo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pen- sione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pos- sono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che ade- riscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del la- voro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria ita- liana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servi- zio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall’INPS, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivo- glia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla ces- sione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio ma- turato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell’INPS.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente ridu- zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mer- cato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevo- cabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’arti- colo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per l’importo pagato, nonché nel
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 no- vembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento è sottoposta a obbli- ghi semplificati di adeguata verifica della clientela.
5. L’importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indi- cato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.
7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente ar- ticolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condi- zioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle po- litiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente de- creto, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l’istituzione di un apposito conto cor- rente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
(Detassazione TFS)
1. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche determi- nata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986, n. 917, sull’indennità di fine servizio comunque denomi- nata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia an- teriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;