Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx -
P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.
Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale Data Protection Officer e Consulenza Data Protection
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza copre la responsabilità civile dell’Assicurato che svolge l’attività di Data Protection Officer o di consulente nel settore della protezione dei dati personali per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi. L’assicurazione è estesa alle società controllate dal Contraente di polizza.
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? |
✓ L’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a pagare a terzi per danni patrimoniali in seguito a una richiesta di risarcimento, comprese le spese legali entro un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce il sinistro ✓ Violazione involontaria delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche ✓ Perdita, distruzione o deterioramento involontari di documenti ✓ Diffamazione involontaria ✓ Sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato ✓ Involontaria violazione di proprietà intellettuali, compreso il cyber-squatting ✓ Spese di ripristino della reputazione dell’Assicurato L’Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). | 🗴 Atti dolosi, fraudolenti o deliberati 🗴 Sinistri derivanti da circostanze denunciate o denunciabili su altre polizze 🗴 Danni a cose e danni a persone 🗴 Violazioni di normative in materia fiscale 🗴 Inaccurata, inadeguata o incompleta descrizione dei tempi di esecuzione delle attività professionali 🗴 Mancato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici o impianti 🗴 Sinistri derivanti da malware 🗴 Richieste di risarcimento avanzate da società controllate dal Contraente o società controllanti il Contraente Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
! Sono coperte le richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione purché relative ad attività svolte dopo la data di retroattività concordata (copertura in claims made) ! In caso di cessione, liquidazione o procedura concorsuale del Contraente, la polizza continua ad essere valida fino alla scadenza del periodo di assicurazione ma solo per gli errori professionali commessi fino alla data della cessione, liquidazione o procedura concorsuale ! In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare, l’assicurazione si sospende Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura? ✓ Nell’ambito della territorialità concordata, indicata nella proposta formulata dall’Impresa |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Denunciare il sinistro per iscritto all’Assicuratore entro 15 giorni da quando se ne ha avuto conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la collaborazione per la corretta gestione del sinistro da parte dell’Assicuratore |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. L’assicurazione è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie di legge per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, pertanto il venir meno di tali requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione della polizza. |
Come posso disdire la polizza? La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso. Inoltre dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, le Parti (Contraente e Assicuratore) possono recedere dalla polizza dando un preavviso scritto di 30 giorni. |
Versione PI DPO - aggiornato a Gennaio 2020
Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale Data Protection Officer e Consulenza Data Protection
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2020. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx.
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Xxxxx predeterminati contrattualmente per ritardi dovuti ad errori od omissioni
✓ Estensione automatica alle società che diventino società controllate durante il periodo assicurativo purché svolgano la stessa attività professionale del Contraente e il suo fatturato non superi il 20% del fatturato del Contraente
✓ Spese sostenute dall’Assicurato per comparire davanti a un tribunale in relazione a una richiesta di risarcimento coperta ai sensi di polizza
✓ Spese sostenute dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni che deriverebbero da una richiesta di risarcimento avanzata da terzi per le attività e i servizi assicurati ai sensi di polizza
✓ Spese sostenute dall’Assicurato per servizi di pubbliche relazioni per diminuire i danni alla reputazione dell’Assicurato derivanti da una richiesta di risarcimento coperta ai sensi di polizza
✓ Compensi contrattualmente dovuti all’Assicurato per una prestazione professionale che il cliente rifiuta di pagare perché insoddisfatto del lavoro svolto, se l’Assicurato potrebbe evitare una richiesta di risarcimento che il cliente minaccia di avanzare per danni patrimoniali coperti ai sensi di polizza per un importo superiore a tali compensi
✓ Spese sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale
✓ Costi per ritardi e disservizi
✓ Spese sostenute dall’Assicurato per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale per limitare o prevenire conseguenze o pubblicità negative in relazione alle attività assicurate che sono diretta conseguenza della perdita di una persona chiave
Che cosa è assicurato?
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✓ Responsabilità civile per errori od omissioni commessi nella prestazione di servizi tecnologici resi nell’ambito di un’associazione temporanea d’impresa (ATI) e/o joint venture nei limiti della quota di responsabilità imputabile al solo Assicurato | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Garanzia Postuma | In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino a 36 mesi dalla scadenza ad un premio aggiuntivo pari al 200% del premio annuo. |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | 🗴 Sinistri derivanti fa violazione di normative in materia anti-trust, limitazione del commercio, concorrenza sleale 🗴 Sinistri derivanti da attività professionali diverse da quelle assicurate e descritte in polizza 🗴 Sinistri derivanti da violazioni di normative a tutela dei consumatori 🗴 Sinistri derivanti da pubblicità falsa o ingannevole 🗴 Sinistri derivanti da attività ed incarichi di amministratore, sindaco, consigliere di sorveglianza, curatore fallimentare, revisore dei conti e cariche analoghe 🗴 Sinistri derivanti da responsabilità od obbligazione volontariamente assunta dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge 🗴 Sinistri derivanti da garanzie 🗴 Sinistri derivanti da società controllanti o controllate dell’Assicurato 🗴 Sinistri derivanti da violazione, divulgazione e/o uso di brevetti o segreti commerciali 🗴 Sinistri derivanti da inquinamento, amianto, radiazioni elettromagnetiche 🗴 Sinistri derivanti da terrorismo o guerra 🗴 Sinistri derivanti da inaccurata o inadeguata descrizione dei costi di beni o servizi o dal mancato rispetto dei costi preventivati o prospettati 🗴 Sinistri derivanti da guasti meccanici o disservizi nelle comunicazioni o nei servizi energetici o idrici 🗴 Sinistri avanzati da persone a cui compete la qualifica di Assicurato, dal coniuge, genitore, figlio dell’Assicurato, da dipendenti dell’Assicurato o da società in cui l’Assicurato rivesta la carica di azionista, socio, amministratore |
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
! La copertura è soggetta a una franchigia specifica, indicata nella proposta formulata dall’Impresa
Ci sono limiti di copertura?
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DIP Danni - L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. |
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Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | La polizza prevede l’impegno da parte dell’Impresa a pagare l’indennizzo all’Assicurato entro 30 giorni, dopo aver verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, compreso l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto, e sempre che non sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate |
Rimborso | - La polizza non prevede casi di rimborso del premio |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
Persone giuridiche operanti nell’attività di consulenza e/o assistenza in tema di tutela e trattamento dei dati personali in azienda, compreso a titolo esemplificativo e non limitativo: audit e verifiche di conformità alla normativa, analisi del trattamento dei dati e dei rischi potenziali e stesura delle procedure sulla privacy e della documentazione necessaria; svolgimento della funzione di Data Protection Officer esterno o Privacy Officer esterno; assistenza per l’adeguamento agli obblighi di legge, comprese alle disposizioni normative del Regolamento Europeo 679/2016; fornitura di corsi di aggiornamento e formazione sulla privacy.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 18%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
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All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER DATA PROTECTION OFFICER &
CONSULENZA DATA PROTECTION
Ed. 01/2020
Attenzione: la presente copertura assicurativa opera in forma “claims made”, vale a dire copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018
Definizioni di Polizza
I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono nella presente Polizza il significato seguente:
Assicurato: a) il Contraente,
b) le società controllate,
c) le eventuali ulteriori società indicate nella Scheda di Polizza,
d) gli amministratori delle società di cui ai punti a), b) e c) che precedono,
e) i dipendenti,
f) i collaboratori esterni (intesi come persone fisiche) delle società di cui ai punti a),
b) e c) che precedono in forza di un contratto scritto e sotto la loro direzione e controllo,
ma solo quando prestano le attività assicurate.
Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Attività Assicurate: le attività riportate nella Scheda di Polizza.
Circostanza: qualsiasi atto, fatto, evento, situazione, avvenimento, omissione che potrebbe ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento.
Compensi: somme contrattualmente dovute all’Assicurato (compreso qualsiasi importo che l’Assicurato sia legalmente obbligato a pagare a subappaltatori o fornitori, esclusi però qualsiasi costo di correzione e danni patrimoniali) per una prestazione professionale, ma che il cliente rifiuta di pagare perché insoddisfatto della prestazione ricevuta.
Contraente: il soggetto che stipula il presente contratto di assicurazione.
Cybersquatting: registrazione di un nome di dominio avente un valore commerciale in violazione di diritti di proprietà intellettuale di Terzi.
Cose: gli oggetti materiali compresi i supporti dove sono immagazzinati i dati. Il termine non include i software e i dati stessi.
Danni Predeterminati Contrattualmente:
penali contrattuali o, nelle giurisdizioni ove previsti, i “liquidated damages”, intesi come somme di denaro o metodo di calcolo convenuti in un contratto di fornitura tra l’Assicurato e un Terzo in relazione alle attività assicurate al fine di predeterminare l’ammontare del risarcimento spettante in caso di danno accertato causato a tale Terzo.
Danno a Cosa: qualsiasi danno ad una cosa, compresa la perdita d’uso anche se la cosa non è stata danneggiata.
Danno a Persone: danno derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica, compreso il danno non patrimoniale ad esso relativo.
Danno Patrimoniale: qualsiasi somma di natura economica della quale l’Assicurato sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento verso Terzi a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell’Assicurato, o di accordi extragiudiziali negoziati dall’Assicuratore con il consenso scritto dell’Assicurato.
Il termine non comprende:
a) le sanzioni di natura fiscale o amministrativa, le multe, le ammende;
b) le penali contrattuali in genere;
c) le imposte;
d) i corrispettivi percepiti dall’Assicurato che sia anche eventualmente tenuto a restituire a seguito di un totale e/o parziale inadempimento dell’attività assicurata;
e) qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non assicurabile secondo la legislazione vigente;
f) qualsiasi danno di natura non patrimoniale (quale danno biologico, morale, esistenziale).
Data di Retroattività: la data indicata nella Scheda di Polizza prima della quale l’assicurazione non è efficace e pertanto non opera.
Dipendenti: le persone fisiche che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se temporaneo, compresi i lavoratori interinali ai sensi della L. 196/97, i lavoratori parasubordinati ai sensi del D. Lgs. 38/00 e i lavoratori ai sensi del D. Lgs. 276/03 (cd. legge Biagi). Il termine non comprende gli azionisti, i soci, gli amministratori dell’Assicurato, nonché i lavoratori autonomi e i subappaltatori.
Franchigia/Scoperto: la parte di danno patrimoniale che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Malware: qualsiasi codice eseguibile non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque sia denominato (computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.).
Massimale: l’importo riportato nella Scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso dell’Assicuratore per ogni periodo di assicurazione per il complesso delle garanzie prestate dalla presente Polizza.
Perdita di una Persona Chiave:
malattia con ricovero ospedaliero, invalidità permanente che impedisca lo svolgimento delle normali attività lavorative, morte di qualunque titolare, amministratore, dirigente, project manager o altre figure equivalenti.
Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza riportate nella Scheda di Polizza.
Periodo di Garanzia Postuma:
il periodo di tempo indicato nella Scheda di Polizza, qualora tale garanzia sia operante ai sensi di quanto indicato all’art. 9 “Garanzia Postuma in Caso di Mancato Rinnovo della Polizza” della Sezione “Norme Che Regolano l’Assicurazione RC Professionale per DPO e Consulenza Data Protection”.
Polizza: il documento che prova il presente contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Proprietà Intellettuale: diritti d’autore (copyright), marchi ed altri segni distintivi (trademarks, trade dress),
disegni e modelli (design rights).
Richiesta di Risarcimento: a) un procedimento legale o extra-giudiziale intentato da un Terzo nei confronti
dell’Assicurato per danni patrimoniali;
b) una richiesta scritta di un Terzo nei confronti dell’Assicurato per il risarcimento di danni patrimoniali.
Ai sensi della presente Xxxxxxx, qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di
richieste di risarcimento derivanti da, basate su o attribuibili al medesimo o ai
medesimi errori, omissioni, causa o circostanza sarà considerata una unica richiesta di risarcimento, e la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
Sinistro: una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente Xxxxxxx. Sistema Informatico: i programmi, le apparecchiature o i supporti fisici di elaborazione dati, i sistemi operativi,
le apparecchiature di rete e i server.
Società Controllata: una società di cui il Contraente detiene direttamente o indirettamente il controllo ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Sostanze Inquinanti: qualsiasi composto solido, liquido, gassoso, irritante, termico, o contaminante inclusi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - il fumo, vapore, fuliggine, odori, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono i materiali che possono essere riciclati e/o riutilizzati.
Sottolimite: l’importo massimo previsto per una specifica garanzia, riportato nella Scheda di Polizza o in appendice alla presente Polizza. Ogni sottolimite è da intendersi quale parte integrante del massimale, e non in aggiunta ad esso.
Spese Legali: ogni parcella, costo o spesa legale sostenuta dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, in relazione ad indagini, difese, appelli, transazioni, metodi alternativi di risoluzione delle controversie connessi a qualsiasi richiesta di risarcimento. Tali spese sono prestate nel limite del quarto del massimale ed in eccesso allo stesso (art. 1917 del Codice Civile).
Il termine non comprende costi aziendali interni dell’Assicurato.
Subappaltatore: una persona fisica o giuridica che ha un contratto scritto con l’Assicurato per la fornitura di una parte dei servizi che l’Assicurato ha concordato di prestare a un cliente e rientranti nella attività assicurata.
Terrorismo: l’uso di forza o violenza o la minaccia dell’uso degli stessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, agenti da sole o in concorso o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesse per motivi politici religiosi o simili, al fine di influenzare i governi e/o incutere timore nel pubblico o in una parte di esso.
Terzo: qualunque soggetto ad eccezione di:
a) le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato (se persona fisica), i dipendenti e/o le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, i collaboratori dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
c) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale.
Oggetto dell’Assicurazione: Cosa è Coperto dall’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per Data Protection Officer & Consulenza Data Protection
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, in seguito a richieste di risarcimento da parte di tali Terzi per errori od omissioni professionali nella prestazione dell’attività assicurata, purché svolta nei termini delle leggi e regolamenti che la disciplinano.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da atto anche doloso dei suoi
dipendenti e delle persone delle quali deve rispondere.
L’assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante da:
a) violazione involontaria delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche, a condizione che
l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente;
b) perdita, distruzione o deterioramento involontari di documenti;
c) diffamazione involontaria;
d) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
e) involontaria violazione di proprietà intellettuali, compreso il cybersquatting.
A parziale deroga del disposto dell’art. 1900 del Codice Civile, comma 1, si precisa che l’assicurazione opera anche in caso di colpa grave dell’Assicurato.
Art. 2 Estensioni di Garanzia Sempre Operanti
Danni Predeterminati Contrattualmente:
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei danni predeterminati contrattualmente che lo stesso sia tenuto a pagare a Xxxxx in seguito a errori e/o omissioni dell’Assicurato che causino ritardi nella prestazione dell’attività assicurata verso tali Xxxxx, a condizione che i danni predeterminati contrattualmente:
a) siano stati fissati antecedentemente al verificarsi del danno subito dal Terzo;
b) rappresentino una misura equa e commisurata del danno subito dal Terzo e tale danno sia provato, e
c) non superino il valore del contratto nel quale sono previsti.
Indennità di Comparizione in Giudizio:
L’Assicuratore rimborserà le spese legali e i costi sostenuti dall’Assicurato per:
a) comparire avanti a un giudice in qualità di testimone in relazione ad una richiesta di risarcimento coperta dalla presente Xxxxxxx. La presente garanzia opera entro i seguenti sottolimiti:
(i) per ogni amministratore o dirigente: Euro 500 al giorno;
(ii) per ogni dipendente: Euro 250 al giorno;
entro il sottolimite aggregato di Euro 50.000 per periodo di assicurazione e senza applicazione di alcuna
franchigia e scoperto.
b) partecipare alle udienze di un giudizio se:
(i) tali spese legali e costi siano stati sostenuti con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, e
(ii) l’oggetto dell’udienza riguardi circostanze denunciate all’Assicuratore per la prima volta durante il
periodo di assicurazione.
La presente garanzia è prestata entro il sottolimite aggregato di Euro 50.000 per periodo di assicurazione e senza applicazione di alcuna franchigia e scoperto.
Spese di Gestione della Crisi:
L’Assicuratore rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per evitare o diminuire (anche ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile) i danni patrimoniali che originerebbero da una richiesta di risarcimento avanzata da Terzi derivanti dall’attività assicurata a condizione che:
a) le spese siano sostenute con il consenso scritto dell’Assicuratore e l’importo sia supportato da fatture o altra
documentazione equivalente, e
b) le spese non includano eventuali costi aziendali interni o spese fisse, salari, stipendi, lavoro straordinario,
compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell’Assicurato, e
c) l’Assicurato dimostri che le spese siano inferiori al potenziale danno patrimoniale derivante dalla richiesta
di risarcimento.
Le spese coperte dalla presente garanzia comprendono anche le spese legali e gli onorari di periti e/o consulenti, nonché le spese per il ritiro o la modifica di qualsiasi materiale audiovisivo o cartaceo.
Spese per la Tutela della Reputazione:
L’Assicuratore rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per servizi di pubbliche relazioni volti a diminuire i danni alla reputazione dell’Assicurato derivanti dal fatto che una richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso qualsiasi mezzo d’informazione accessibile al pubblico, purché:
a) le spese siano sostenute con il consenso scritto dell’Assicuratore, e
b) l’importo delle spese sia supportato da fatture o altra documentazione equivalente.
Compensi:
Qualora durante il periodo di assicurazione un cliente dell’Assicurato che rientri nella definizione di Xxxxx xxxxxxx di avanzare una richiesta di risarcimento per un danno patrimoniale d’importo superiore ai compensi e questa situazione venga prontamente denunciata all’Assicuratore, l’Assicuratore potrà pagare all’Assicurato tali compensi qualora ritenga a sua discrezione che se l’Assicurato vi rinunciasse si eviterebbe una richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza per danni patrimoniali il cui importo sarebbe superiore, dopo la franchigia o scoperto applicabili, ai compensi non pagati.
Qualora l’Assicuratore paghi i compensi e venga comunque avanzata una richiesta di risarcimento per danni patrimoniali contro l’Assicurato, allora:
a) quanto già pagato in virtù della presente garanzia sarà decurtato da quanto l’Assicuratore sarà eventualmente obbligato a indennizzare ai sensi della presente Polizza, e
b) nel caso in cui l’Assicurato ottenga dal Terzo il pagamento dei compensi, allora l’Assicurato dovrà rimborsare
l’importo pagato dall’Assicuratore al netto dei costi sostenuti dall’Assicurato per ottenere i compensi.
La presente garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 100.000 per periodo di assicurazione e senza
l’applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
Costi per Xxxxxxx e Disservizi:
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi per danni patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento per ritardi nella prestazione delle attività assicurate, purché questi ritardi siano diretta conseguenza di errori od omissioni dell’Assicurato.
Costi per Perdita di una Persona Chiave:
L’Assicuratore rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale al fine limitare o prevenire la conseguenze pregiudizievoli o la pubblicità negativa causate all’attività assicurata in conseguenza diretta della perdita di una persona chiave.
Esclusioni: Cosa Non è Coperto dall’Assicurazione della Responsabilità Civile
Professionale per Data Protection Officer & Consulenza Data Protection
Art. 1 Rischi Sempre Esclusi
L ’assicurazione non copre per le richieste di risarcimento:
a) per atti dolosi, fraudolenti o comunque posti deliberatamente in essere dall’Assicurato, fatto salvo per i fatti dolosi dei dipendenti e delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
b) per danni da attività professionale diversa dall’attività assicurata;
c) derivanti da circostanze che sono state denunciate o che avrebbero dovuto essere denunciate sulla base di un’altra
assicurazione in vigore prima della decorrenza del primo periodo di assicurazione della presente Polizza;
d) per qualunque effettiva o presunta violazione di normative in materia fiscale, anti-trust, limitazione del commercio, concorrenza sleale, pratiche d’affari sleali, false e/o ingannevoli, violazione di leggi o regolamenti posti a tutela dei consumatori, pubblicità falsa e ingannevole;
e) per danni a cose e/o danni a persone, sia diretti che indiretti;
f) relative ad attività e incarichi in organi societari quali Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Membro del Collegio Sindacale, Consigliere di Sorveglianza, Revisore dei Conti, Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore e Liquidatore di società, enti, trust o associazioni profit e non-profit, e più in generale le richieste di risarcimento per danni assicurati e/o assicurabili da una polizza di Responsabilità Civile Amministratori;
g) per qualsiasi responsabilità od obbligazione assunta volontariamente dall’Assicurato e non direttamente ad esso derivanti dalla legge, ad eccezione dei danni predeterminati contrattualmente, nonché per qualsiasi garanzia o promessa;
h) avanzate da parte di persone e/o società:
(i) che controllano direttamente o indirettamente l’Assicurato ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o norme equivalenti vigenti in altre giurisdizioni,
(ii) di cui l’Assicurato ha o ha avuto, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o norme equivalenti in altre giurisdizioni,
salvo il caso in cui la richiesta di risarcimento origini da un soggetto terzo diverso dall’Assicurato.
i) derivanti da circostanze note alla data di inizio della prima decorrenza del periodo di assicurazione o che
l’Assicurato avrebbe dovuto denunciare a precedenti assicuratori;
j) per l’effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata o incompleta descrizione dei costi di beni, prodotti o servizi, o
derivanti dal mancato rispetto di costi o tempi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall’Assicurato;
k) per l’effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata o incompleta descrizione dei tempi di esecuzione delle attività assicurate laddove l’Assicurato avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non li avrebbe potuti rispettare. La presente esclusione non opera in relazione a quanto coperto ai sensi della garanzia “Costi per Ritardi e Disservizi” di cui all’art. 2 della Sezione “Oggetto dell’Assicurazione: Cosa è Coperto dall’Assicurazione RC Professionale per DPO & Consulenza Data Protection”;
l) derivanti da mancato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici, di sistemi di telecomunicazione e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico. La presente esclusione non opera qualora si tratti di mancato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici o software derivante da errori od omissioni professionali dell’Assicurato nella prestazione dell’attività assicurata;
m) per qualsiasi effettivo o presunto guasto meccanico, elettrico o disservizio nelle comunicazioni - compreso il non funzionamento della rete internet - e/o interruzione di servizi energetici (gas e corrente) e/o idrici, interruzione nell’erogazione di energia elettrica (blackout), sovratensione, calo di tensione o guasto meccanico;
n) per qualsiasi effettiva o presunta violazione, divulgazione e/o uso di brevetti o segreti commerciali;
o) derivanti da:
(i) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, atti ostili od operazioni di guerra anche in assenza di guerra dichiarata, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, agitazione popolare che assurga alle proporzioni di una sollevazione, colpo di stato od usurpazione di potere anche militare, o
(ii) terrorismo.
p) derivanti da:
(i) effettivo o presunto scarico, infiltrazione, dispersione, migrazione, rilascio, fuga, generazione, trasporto, stoccaggio, raccolta di sostanze inquinanti in qualunque momento, inclusa qualunque richiesta, domanda
od ordine nei confronti dell’Assicurato o di altri per condurre dei test, monitorare, ripulire, rimuovere, valutare o contrastare gli effetti di sostanze inquinanti;
(ii) lavorazione, estrazione, uso, vendita, installazione, rimozione, distribuzione o esposizione all’amianto oltre che
a materiali e prodotti contenenti amianto o fibre e polvere di amianto;
q) per qualunque costo di correzione, riproduzione, ristampa, richiamo, completamento, rifacimento e/o ripetizione di una prestazione professionale o qualunque costo di produzione o perdita di profitto;
r) derivanti da trasmissione di malware.
Si precisa che nel caso in cui una o più delle precedenti esclusioni dovesse essere considerata invalida o inefficace, la restante parte rimarrà pienamente valida ed efficace.
Norme che Regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per Data Protection Officer & Consulenza Data Protection
Art. 1 Condizione per l’Efficacia dell’Assicurazione
La presente assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell’Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione e delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l’Assicurato si avvale.
La presente è condizione essenziale ai fini della validità dell’assicurazione, pertanto il venir meno dei predetti requisiti e autorizzazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile.
Art. 2 Massimale Assicurato
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento denunciate e dal numero di Assicurati.
Qualora fosse previsto un sottolimite in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per tale specifica garanzia l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del sottolimite, che rappresenta la massima esposizione a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento denunciate.
Qualora l’Assicurazione fosse prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale e i sottolimiti, ove previsti, rappresentano la massima esposizione a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 3 Inizio e Termine Dell’Assicurazione (Polizza Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione (o il periodo di garanzia postuma qualora operante), purché derivanti da attività assicurate prestate dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.
Restano pertanto escluse, in assenza di operatività del periodo di garanzia postuma, le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione, anche se l’attività assicurata è stata prestata durante il periodo di assicurazione.
Art. 4 Applicazione di Franchigie e Scoperti
L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento della parte di danno indennizzabile di ammontare pari alla franchigia o allo scoperto se espressamente previsti in Polizza, che rimarranno a carico dell’Assicurato.
La franchigia o lo scoperto si applicano separatamente a ogni sinistro e separatamente a ogni periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a un anno o l’assicurazione cessi prima della scadenza del periodo di assicurazione.
Art. 5 Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da attività assicurate prestate, e per i conseguenti
danni patrimoniali verificatisi, nell’ambito dei territori indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 6 Copertura delle Società Controllate
In relazione a ogni società controllata, l’assicurazione opera esclusivamente per le richieste di risarcimento
derivanti da attività assicurate prestate in una data in cui la società rientra nella definizione di società controllata.
Se durante il periodo di assicurazione il Contraente costituisca o acquisisca una società che in conseguenza diventi una società controllata, e tale società:
a) svolga la medesima attività assicurata oggetto della presente Polizza;
b) abbia valore della produzione (fatturato) inferiore o uguale al 20% del valore della produzione (fatturato) del
Contraente;
c) non abbia sede in USA o Canada;
d) non abbia sede in Paesi la cui legislazione preveda l’emissione di una polizza locale,
l’assicurazione sarà automaticamente estesa a tale nuova società controllata, ma esclusivamente in relazione alle richieste di risarcimento presentate nei suoi confronti dopo la data di acquisizione o costituzione e derivanti da attività assicurate prestate dopo tale data.
Se la nuova società controllata non rientri invece nei requisiti di cui sopra, la copertura potrà essere comunque estesa a suo favore qualora il Contraente fornisca tutte le informazioni necessarie e l’Assicuratore acconsenta per iscritto all’estensione, dietro pagamento di un premio addizionale, nonché ai termini e alle condizioni che verranno determinate.
Qualora una società controllata venga sciolta o ceduta prima o durante il periodo di assicurazione, l’assicurazione continuerà a coprire tale società controllata ma esclusivamente in relazione alle richieste di risarcimento derivanti da attività assicurate prestate precedentemente alla data di cessione o scioglimento (ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 che precede della presente Sezione).
Art. 7 Vincolo di Solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di soggetti terzi.
Art. 8 Risoluzione del Contratto per Trasformazioni Societarie
Nel caso in cui il Contraente:
a) si fonda con un altro soggetto giuridico,
b) venga acquisita da terzi ai sensi dall’art. 2359 del Codice Civile,
c) venga liquidata, o
d) entri in una qualsiasi procedura concorsuale,
la presente assicurazione continuerà ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del periodo di assicurazione durante il quale l’evento si è verificato e opererà solo per gli errori od omissioni professionali commessi fino alla data dell’evento. Il presente contratto non sarà rinnovato alla sua scadenza, senza pertanto applicazione di quanto previsto dall’art. 7) “Durata dell’Assicurazione – Tacito Rinnovo” della Sezione “Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione”.
Art. 9 Garanzia Postuma in caso di Mancato Rinnovo della Polizza
Qualora alla scadenza del periodo di assicurazione il Contraente o l’Assicuratore decidano di non rinnovare il presente contratto di assicurazione, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, e questo non fosse sostituito da altra assicurazione da chiunque prestata, il Contraente potrà acquistare un periodo di garanzia postuma pari ai mesi indicati nella Scheda di Polizza, pagando il premio imponibile aggiuntivo indicato nella Scheda di Polizza, per denunciare all’Assicuratore le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato dopo la scadenza del periodo di assicurazione, purché relative ad attività professionali prestate fino alla scadenza del periodo di assicurazione. Si precisa che la proposta dell’Assicuratore di rinnovare a condizioni e premio diversi da quelli in scadenza non costituisce rifiuto a rinnovare e non dà diritto alla presente garanzia.
Il diritto di acquistare il periodo di garanzia postuma sopra descritto dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta del Contraente all’Assicuratore entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto. L’Assicuratore potrà inoltre richiedere contestualmente una dichiarazione firmata e datata di non conoscenza di fatti e/o circostanze che potrebbero dare origine richieste di risarcimento.
Il Contraente non avrà diritto di acquistare il periodo di garanzia postuma qualora durante il periodo di assicurazione immediatamente precedente il mancato rinnovo si sia verificato uno o più degli eventi di cui all’art. 8 che precede della presente Sezione “Risoluzione del Contratto per Trasformazioni Societarie”, o sia stata denunciata una richiesta di risarcimento o una circostanza, o la Polizza sia nel frattempo cessata o risolta.
Il massimale per il periodo di garanzia postuma corrisponde al massimale rimasto a disposizione per il periodo di assicurazione immediatamente precedente al mancato rinnovo e non è da intendersi in aggiunta ad esso. Tale massimale rappresenta la massima esposizione a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero di sinistri denunciati in tale periodo e dal numero di Assicurati. Il sinistro denunciato durante il periodo di garanzia postuma verrà considerato come avanzato durante il periodo di assicurazione immediatamente precedente al mancato rinnovo.
Qualora il Contraente stipuli qualsiasi altra assicurazione di Responsabilità Civile Professionale (siano i termini e le
condizioni della stessa equivalenti o meno alla presente Polizza), a partire dalla data di stipula di tale altra assicurazione il Contraente non avrà più diritto ad acquistare il periodo di garanzia postuma o, qualora tale garanzia sia già stata acquistata, essa si riterrà automaticamente cessata e il premio versato s’intenderà interamente goduto.
Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri
Art. 1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all’Assicuratore entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Art. 2 Gestione Delle Vertenze di Danno - Spese Legali
L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 del Codice Civile, 3° comma).
L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, lo stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l’Assicurato transiga la richiesta di risarcimento secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza del danno, l’Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra-giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, l’Assicuratore sarà obbligato a indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute.
L’Assicurato, pena la non operatività dell’assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna richiesta di risarcimento senza il consenso scritto dell’Assicuratore.
Art. 3 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro (ivi compreso l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, ove necessario), l’Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Xxx Xxxxxxx
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 2 Altre Assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile.).
Nel caso in cui un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione fosse coperto anche da altra assicurazione, la presente assicurazione opererà in eccesso rispetto a tale altra assicurazione e, pertanto, l’Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte di indennizzo in eccesso al massimale di tale altra assicurazione.
Qualora un sinistro fosse indennizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione e di altra assicurazione avente il medesimo oggetto, stipulata con una società assicuratrice appartenente al gruppo Chubb, l’indennizzo effettuato da Chubb in forza di altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile ai sensi del presente contratto di assicurazione, e viceversa.
Art. 3 Pagamento Del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
I premi devono essere pagati all’Assicuratore o all’Intermediario a cui il presente contratto di assicurazione è assegnato.
Art. 4 Modifiche Dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Aggravamento o Diminuzione Del Rischio
Il Contraente dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’Assicuratore ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 del Codice Civile) o una diminuzione (Art. 1897 del Codice Civile) del rischio coperto dalla presente Polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell’assicurazione.
Art. 6 Diritto di Recesso In Caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di indennizzo, sia il Contraente che l’Assicuratore possono recedere dal presente contratto di assicurazione dando all'altra parte un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dall’Assicuratore lo stesso si impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 Durata dell'Assicurazione – Xxxxxx Xxxxxxx
In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata R.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso, il presente contratto di assicurazione è tacitamente rinnovato per un nuovo periodo di assicurazione.
Art. 8 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 Surrogazione
L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 del Codice Civile).
Art. 10 Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto verso l’Assicuratore dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro valido mezzo documentabile indirizzato all’Assicuratore o all’Intermediario al quale è assegnato il contratto di assicurazione, ma in caso vengano trasmesse all’Intermediario, esse avranno effetto soltanto se tempestivamente inoltrate all’Assicuratore.
Art. 11 Regolazione del Premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ogni periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto
all’Assicuratore i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- delle retribuzioni lorde e compensi corrisposti ai prestatori di lavoro;
- del fatturato, escluso I.V.A.;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.
Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o
comunque la riduzione dell’eventuale indennizzo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi all’emissione della relativa appendice alla Polizza.
Fermo quanto sopra regolamentato, se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l’Assicuratore - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, il premio anticipato per i periodi di assicurazione successivi verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti, comunque nella misura non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo.
Art. 12 Non Operatività dell’Assicurazione in caso di Applicazione di Sanzioni Internazionali
L’Assicuratore non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
Art. 13 Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto di assicurazione è soggetto ed è regolato dalla Legge Italiana, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non espressamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Milano.
Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.
Il Contraente
Il Contraente inoltre dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza, anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
Il Contraente
Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli della Polizza:
Esclusioni: Cosa Non è Coperto dall’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Art. 1 Rischi Sempre Esclusi
Norme che Regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per DPO & Consulenza Data Protection Art. 1 Condizioni per l’Efficacia dell’Assicurazione
Art. 3 Inizio e Termine dell’Assicurazione (Polizza Claims Made) Art. 4 Applicazione di Franchigie e Scoperti
Art. 6 Copertura delle Società Controllate Art. 7 Vincolo di Solidarietà
Art. 8 Risoluzione del Contratto per Trasformazioni Societarie
Art. 9 Garanzia Postuma in Caso di Mancato Rinnovo della Polizza (ultimo paragrafo)
Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri Art. 1 Obblighi dell’Assicurato in Caso di Sinistro
Art. 2 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali
Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione:
Art. 2 Altre Assicurazioni (2° e 3° paragrafo) Art. 6 Diritto di Recesso in Caso di Sinistro
Art. 7 Durata dell’Assicurazione – Tacito Rinnovo Art. 10 Forma delle Comunicazioni
Art. 11 Regolazione del Premio
Art. 12 Non Operatività dell’Assicurazione in Caso di Applicazione di Sanzioni Internazionali Art. 13 Legge Applicabile e Foro competente
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.
I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.
Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxx.xxx/xx o direttamente al seguente link xxxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.
Preso atto dell’informativa qui sopra riportata, fornitami all’atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.
Luogo e data: Il Contraente
(Timbro e firma)
Rappresentanza Generale per l’Italia
GLOSSARIO
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti
maggiori probabilità che si verifichi l’evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.
Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o
l’Assicurato e l’Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo
prestato dall’Assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.
Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall’Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l’Assicuratore corrisponde all’Intermediario, qualora previsto, per l’attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.
Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’Assicuratore, nell’interesse proprio e/o di altri
soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell’Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d’inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.
Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal
contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall’Assicuratore, come indicati in
polizza con caratteri di particolare evidenza.
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Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “Assoluta” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito. La franchigia si dice invece “Relativa” quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all’importo della franchigia, l’Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.
Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:
Caso a):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 400.
Caso b):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 500.
Caso c):
Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.
Caso d):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L’indennizzo sarà di Euro 180.
Caso e):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L’indennizzo sarà di Euro
150.
Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.
Inabilità Temporanea: l’incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie
mansioni lavorative.
Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere
un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera
di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per
garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.
Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all’ordinamento giuridico applicabile.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano
economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Liquidazione: il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Assicuratore in caso di sinistro coperto dall’assicurazione.
Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L’importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l’Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante “per sinistro”, nel qual caso è l’importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure “per periodo assicurativo”, e in questo caso rappresenta l’importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.
Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.
Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel
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caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell’entità del danno subito dall’Assicurato.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell’interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).
Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Prestazioni Assicurate: l’insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.
Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo una fonte di guadagno.
Quietanza: la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Riserve: le somme di denaro che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni
assunti nei confronti degli Assicurati.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l’indennizzo
liquidato.
Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).
Set Informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso coperto.
Sottolimite: l’importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l’esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.
Surroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l’Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile
del danno.