ALLEGATO N. 1
ALLEGATO N. 1
CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO AVENTI SEDE A L'AQUILA, XXX XXXXX XXXXXXX 0-XXXXXXX
NUMERO CIG : ZB623E195B
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO
L’affidamento riguarderà il servizio di pulizia dei locali sede degli uffici camerali siti in: L'AQUILA Xxx xxxxx Xxxxxxx 0, X.X. xx Xxxxxxx
Superficie mq. 1500 ( di cui mq.514,80 piano terra e mq.985,20 primo piano )
ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI RICHIESTE
La Ditta affidataria si impegnerà ad eseguire con la massima cura il servizio di pulizia di cui appresso:
A – Prestazioni giornaliere:
1. Svuotamento cestini gettacarte e con lavaggio di questi ultimi;
2. Spazzatura dei pavimenti di tutti i vani, di tutti gli accessori (corridoi, atri, scale, ascensori) con susseguente passaggio di strofinaccio bagnato con idoneo detersivo o di panno di lana asciutto se trattasi in legno, di gomma o di materiali similari;
3. Pulizia accurata dei bagni con prodotto detergente e disinfettante, eventuale disincrostazione dei depositi organici dei servizi con prodotto idoneo, non sviluppante fumi acidi ed innocuo alle persone ed alle superfici trattate, cromature comprese;
4. Spolveratura a secco o ad umido di tutti i mobili, delle macchine d’ufficio, dei telefoni e delle suppellettili d’arredamento;
5. Rimozione di carte e/o altri materiali dispersi nel cortile circostante la palazzina
6. Ricambio del materiale di consumo ai servizi igienici (il materiale verrà fornito dall’Ente).
B – Prestazioni settimanali:
1. Pulizia delle vetrine d’ingresso ed ogni altro accessorio esterno;
2. Pulizia dei battiscopa.
3. Spolveratura delle porte, delle finestre all’interno, delle ringhiere e dei passamani delle scalinate e delle targhe indicative.
4. Scopatura del marciapiede circostante la palazzina C – Prestazioni mensili
da effettuarsi durante il mese oltre le prestazioni settimanali previi accordi con il personale preposto al controllo:
1. Lavaggio di tutti i vetri delle finestre all’interno, pareti interne divisorie in vetro e porte a vetri;
2. Spolveratura degli armadi e dei corpi illuminanti;
3. Spolveratura dei contenitori dei fascicoli a vista;
4. Aspirazione della polvere dagli zerbini con lavaggio degli stessi;
5. Spolveratura con la massima accortezza dei quadri con le relative cornici;
6. Pulizia delle ragnatele nei soffitti e nelle pareti.
7. Eventuale diserbamento del marciapiede circostante la palazzina
D – Prestazioni quadrimestrali da effettuarsi ogni 4 mesi previi accordi con il personale preposto al controllo:
1. Pulizia esterna dei vetri e vetrate con idonee attrezzature ( scale ,carrelli, impalcature, ecc.) conformi alle norme di sicurezza del D.Lgs. 81/2008
2. Pulizia del locale della centrale termica
Tutti i lavori, di cui ai precedenti paragrafi, devono essere eseguiti accuratamente ed a regola d’arte ed in modo che non si danneggino i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali.
ARTICOLO 3 – ONERE DEI MATERIALI
Sono ad esclusivo carico della Ditta affidataria i disinfettanti, i detersivi, la segatura, le scope, gli spazzoloni, gli strofinacci, i pennelli, le scale, i macchinari elettrici per l’aspirazione e, comunque, tutto ciò che necessità per l’esecuzione dei lavori.
Sono a carico dell’Ente appaltante le spese per l’acquisto della carta igienica e della carta asciugamani.
ARTICOLO 4 – PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
La Ditta affidataria si avvarrà, per il disimpegno del servizio, di personale alle sue dipendenze, di assoluta fiducia e provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza, ovunque posti.
La Ditta affidataria entro dieci giorni dalla data d’inizio del servizio dovrà comunicare all’Ente l’elenco del personale impegnato per le pulizie, con gli estremi della carta d’identità o del documento di riconoscimento legale di ciascuno e con l’impegno di aggiornare detto elenco non appena si verificasse una variazione del personale.
La Camera di Commercio, in caso di mancata trasmissione dell’elenco o del suo mancato aggiornamento, entro il termine sopra fissato, potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.
La Camera di Commercio, su propria valutazione motivata, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
Nel caso di esercizio di tale facoltà la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Ai sensi dell'art. 4 Ccnl Imprese di pulizia, in caso di subingresso in un appalto, l'impresa subentrante deve comunque procedere all'assunzione del personale già addetto all'appalto ceduto.
ARTICOLO 5 – ORARIO DELLA PRESTAZIONE
Gli uffici saranno aperti, salvo successive disposizioni, dalle ore 07.45 alle 18.30 dal lunedì al giovedì,il venerdì dalle ore 07,45 alle ore 16:00.
La pulizia dei locali dovrà essere eseguita al di fuori di tali orari d’ufficio e, comunque, in modo tale che all’apertura degli uffici negli ambienti di lavoro risultino effettuati gli interventi previsti all’art. 2 secondo le frequenze stabilite.
ARTICOLO 6 – VIGILANZA
Nell’esecuzione del servizio di pulizia oggetto del presente atto, la Ditta opererà secondo direttive impartite dal Provveditore della Camera o da altra persona incaricata dallo stesso al servizio di vigilanza.
ARTICOLO 7 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio avrà la durata di 7 mesi a partire dalla data del 1 settembre 2018 e scadrà quindi il 31 marzo 2019.
L’affidamento stesso potrà essere prorogato alla scadenza per ulteriori tre mesi su semplice richiesta scritta da parte della Camera di Commercio da inviare alla ditta affidataria entro trenta giorni precedenti la data di scadenza e, successivamente, per periodi ulteriori di tre mesi in tre mesi sempre previa richiesta dell’ente da inviare entro l’ultimo giorno del mese precedente la scadenza.
E’ tuttavia facoltà della Camera di Commercio risolvere in tutto o in parte il contratto, nei casi di trasferimento, soppressione di uffici, ristrutturazione e rinnovo dei locali.
Il recesso del contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata all’impresa.
Nel caso di recesso totale,all’impresa sarà attribuito, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile ed a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso medesimo, l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
Nel caso di recesso parziale o di aumento delle superfici da pulire, il corrispettivo mensile sarà commisurato proporzionalmente, tenuto conto delle riduzioni o dell’aumento di superfici dei locali di cui al precedente art. 1.
Resta esclusa la facoltà per la Ditta di risolvere il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dagli art. 1453, 1463 e 1467 del Codice Civile.
In tali casi (escluso quello previsto dall’art. 1453) la Ditta dovrà corrispondere alla Camera una penalità pari a tre mesi di corrispettivo, ovvero ai mesi che mancheranno dalla data di cessazione del servizio alla data di scadenza del contratto, se sono inferiori a tre.
ARTICOLO 8 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO, MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.
Il compenso mensile (IVA esclusa) viene stabilito a corpo tenendo in considerazione le prestazioni richieste e le superfici dei locali.
Detto compenso sarà corrisposto posticipatamente, previa presentazione della fattura con l’attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell’Ufficio e fatta salva l’acquisizione del DURC.
Il corrispettivo s’intende immodificabile per tutto il periodo del contratto.
Non verranno pagate prestazioni orarie eccedenti quanto stabilito nel presente atto, anche se la Camera ne trae vantaggio.
ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
In caso che, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta affidataria, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze igieniche, l’Ente camerale potrà applicare alla Ditta stessa una penalità pari ad un venticinquesimo del compenso mensile pattuito, per ogni giorno in cui il servizio non sarà compiuto perfettamente.
Se l’infrazione dovesse verificarsi per altri tre giorni dello stesso mese, l’Ente camerale ha facoltà di rescindere il contratto, senza preavviso.
La Camera di Commercio si riserva, inoltre, la facoltà, al verificarsi di tali casi di inadempienza, di far effettuare il servizio di pulizia ad altri, in danno della Ditta affidataria, secondo quanto previsto nel successivo art. 11.
ARTICOLO 10 – RILIEVI
I rilievi di qualsiasi genere e natura e le irregolarità constatate saranno di volta in volta comunicate alla Ditta affidataria mediante lettera raccomandata A.R. o attraverso PEC.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il rapporto contrattuale è risolto nei seguenti casi:
• Rinuncia all’appalto per fatto della Ditta affidataria;
• Cessione di tutto l’appalto o parte di esso;
• Fallimento della Ditta affidataria;
• Ritardo nella comunicazione stabilita all’art. 4;
• Per inadempimenti di cui agli artt. 9 e 12 del presente contratto ed ai sensi dell’art. 1453 C.C.
La Camera di Commercio si riserva, infine, in qualsiasi momento, il diritto di controllo sia sulle persone addette al servizio sia sulla loro posizione contrattuale con possibilità di rescindere “ad nutum”, in caso di inadempienza, il contratto in essere.
La risoluzione porterà come conseguenza l’incameramento da parte della Camera di Commercio a titolo di penale, della cauzione definitiva di cui all’art. 13, salvo risarcimento di maggiori danni consequenziali all’esecuzione, in danno della ditta affidataria.
In seguito alla risoluzione del contratto, l’affidamento del servizio ad altra Ditta avverrà in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta affidataria inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e del relativo importo.
Alla Ditta affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Camera di Commercio rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell’Ente sui beni dell’impresa.
Nel caso di minore spesa nulla compete alla Ditta affidataria inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civili e penali in cui la stessa incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI
La Ditta, in caso di affidamento, si impegna a rispettare le seguenti condizioni generali che verranno sottoscritte nel relativo contratto d’appalto:
a. Dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.Leg.vo n.81/2008, previa redazione del documento di valutazione dei rischi.
b. Si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l’igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti
c. Si impegna ad adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il servizio, oggetto dell’affidamento dovrà essere sempre eseguito a regola d’arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore per cui è stipulato il contratto
d. Si assume l’obbligo della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l’autorità di esercitarla nel modo più completo.
e. Si assume il rischio dell’esecuzione del servizio dietro un compenso che riconosce equo al momento dell’accettazione dell’affidamento e si impegna a non chiedere revisione dei prezzi
f. Si impegna ad eseguire il servizio con mezzi propri: capitali, macchine ed attrezzature, materiali di consumo, strumenti e manodopera.
g. Si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente atto mediante lavoratori con i quali, prima dell’inizio dei lavori stessi, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.
h. Si impegna a corrispondere ai lavoratori da essa dipendente un trattamento retributivo minimo inderogabile e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo della categoria.
i. Si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali;
j. Per tutto quanto precede, la Ditta affidataria si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell’art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero
verificare danni a persone o cose appartenenti all’Ente committente o a terzi che reclamassero risarcimento dei danni causati dai dipendenti della Ditta affidataria
k. L’Ente committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale della Ditta affidataria.
l. La Ditta si impegna, infine ad osservare tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela dell’ambiente, in particolare quelle relative all’inquinamento delle acque (L. 319/76 e norme successive), dell’aria (L. 203/88 e norme successive) ed allo smaltimento dei rifiuti (DPR 915/82 e norme successive).
ARTICOLO 13 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti ) è allegato al presente capitolato e ne fa parte integrante.
ARTICOLO 14 - CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti, X.Xxx 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata ”garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 , commi
2 e 3 del citato decreto, pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento del servizio.
ARTICOLO 15 – SPESE INERENTI L’AFFIDAMENTO
Tutte le spese inerenti la registrazione del contratto, sono a carico della Ditta affidataria, rimanendo l’IVA a carico della Camera di Commercio.
ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro dell’Aquila.